Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-03-2012, n. 5157 Parti comuni dell’edificio

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Svolgimento del processo

P.M. – proprietario di un fabbricato rurale in (OMISSIS), con diritti su una corte comune ad altri – convenne in giudizio F. B., proprietaria del confinante fabbricato, chiedendone la condanna alla restituzione all’uso comune di alcune porzioni immobiliari, insistenti sull’area cortilizia – un vano un tempo adibito a forno; un locale contenente una vasca per attingere l’acqua; un sottoscala trasformato in locale di uso esclusivo -, che la stessa si sarebbe fatta lecita di accorpare all’immobile di proprietà esclusiva o comunque di escludere dall’utilizzo del comproprietario deducente. La convenuta resistette alla domanda, da un lato affermando che il titolo di acquisto dell’attore non avrebbe fatto menzione dell’estensione della vendita anche alla corte che il P. assumeva comune; dall’altro sottolineando che su tale area non insistevano alcune delle porzioni rivendicate dall’avversario;

eccepì altresì l’usucapione – ordinaria o quindicennale – su dette porzioni immobiliari. Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, sentiti i testi ed esaminati gli atti di provenienza, pronunziò sentenza n. 51/2003, accogliendo la domanda del P. e ritenne non provati i presupposti dell’eccepita usucapione.

Con sentenza 25/11/2009 la Corte di appello di Roma rigettò il gravame della F. osservando: che i sette motivi di appello erano tutti infondati; che la causa era stata correttamente qualificata ed istruita come petitoria in relazione all’assunto del P. di rivendica di beni appropriati dalla F.; che il Tribunale aveva esaminato tutti gli atti di acquisto a decorrere da quello, datato 25/11/1886, di divisione (dell’utile dominio, indicato negli atti successivi come proprietà, pur non risultando le modalità dell’affrancazione) sino a quello del 16/7/1963 con il quale i beni in questione erano stati trasferiti ad B. A., dante causa comune di entrambe le parti; che i beni indicati come comuni nel succitato atto di divisione erano rimasti tali anche di fatto, dopo i vari passaggi di proprietà; che il diritto dominicale del P. trovava origine in quello stesso da cui derivava il titolo della F. e che non sarebbe stato modificato con gli atti di trasferimento dal B. alle parti in causa;

che in nessun atto risultava trasferito alla F. il locale forno in questione; che per il resto i beni rivendicati come comuni – ivi compresi il grottino e il locale cantina sottostanti all’area scoperta del cortile – facevano parte della particella comune 165 come risultava dagli atti di provenienza; che l’eccezione di usucapione sollevata dalla F. era stata correttamente rigettata per mancanza di prova; che la sentenza n. 14/2000 del Tribunale di Frascati – con la quale asseritamente sarebbe stato accertato l’acquisto per usucapione, da parte della F., del quinto del locale già adibito a forno,essendo i restanti quattro quinti già di proprietà della medesima per divisione ereditaria – pur risultando prodotta, sia pur tardivamente, innanzi al Tribunale, giusta annotazione contenuta nel verbale di udienza 13/11/2001, non poteva essere utilizzata a favore delle tesi dell’appellante – in particolare non risultando se fosse stata pronunziata anche nei confronti del P. o del suo dante causa e quale fosse stato l’oggetto della dichiarata usucapione – in quanto non era risultata depositata.

La cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma è stata chiesta dalla F. con ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il P.; depositata relazione à sensi del combinato disposto dell’art. 380 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5 e prodotte memorie illustrative, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 18 novembre 2011 la causa è stata rimessa all’esame della Corte in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria in pari data; il contro ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo la ricorrente fa valere il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per aver la Corte di appello errato nell’identificazione dell’oggetto del giudizio – affermando nella narrativa del fatto che essa ricorrente sarebbe stata proprietaria del fabbricato indicato in catasto al fol 10, particella 102 sub 2, per acquisto da B.A. – assumendo in contrario che essa ricorrente sarebbe stata invece proprietaria dell’intero fabbricato di cui alla particella 102 sub 3 a titolo ereditario sin da prima del 1941 e non per acquisto dal B., da cui avrebbe invece acquistato la metà dei sovrastanti locali – piano primo e secondo – identificati con il subalterno n. 2 della stessa particella 102. 2 – Con il secondo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 111 Cost. per aver la Corte di Appello: travisato i fatti (ed il contenuto dagli atti posti a fondamento della decisione) sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un comune dante causa delle parti e ravvisato una comproprietà non riscontrabile nè nell’atto di acquisto del P. (nel quale non si rinviene identità tra il bene descritto nel titolo e quelli rivendicati) nè in quello del B.: il P., quindi, non avrebbe assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente in base ai principi in tema di rivendica.

2/a – Con il connesso quarto motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 2697 c.c. e vizi di motivazione per aver la Corte di Appello errato nell’affermare: sia che per i beni controversi vi sarebbe stato tra le parti un comune dante causa, sia che i beni indicati come comuni nell’atto del 1886 sarebbero rimasti tali fino alle vendite ad essa F. ed al P. (circostanza smentita dalla documentazione in atti);

3 – Con il terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2697, 957, 958, 963, 970, 971 e 1140 c.c., nonchè vizi di motivazione, per aver la Corte di Appello confuso l’enfiteusi con la proprietà anche in assenza della prova dell’affrancazione, con conseguenti riflessi sull’onere della prova, non potendo a tal fine valere l’atto di divisione di utile dominio del 1886. 4 – Con il quinto motivo si denunzia la violazione dei principi del giusto processo, anche in relazione all’art. 111 Cost., per aver la Corte di appello omesso di rilevare di ufficio il giudicato esterno e di ordinare l’acquisizione della sentenza invocata a sostegno dell’eccezione di usucapione.

5 – I primi quattro motivi, che vanno esaminati congiuntamente – stante la loro comune critica al processo cognitivo dei dati di causa ed alla conseguente elaborazione dei medesimi da parte della Corte distrettuale – sono fondati.

5/a – Invero la Corte di Appello, sollecitata dall’impugnazione della F. a dar conto, attraverso l’analisi degli atti di provenienza, della discendenza per titula del proprio diritto domenicale su alcune porzioni insistenti sul cortile comune, parzialmente non coincidente rispetto all’atto di vendita del ritenuto comune dante causa B. – motivi da 2 a 6 dell’appello, come riportati nella gravata decisione – si è limitata a confermare i risultati interpretativi raggiunti dal primo giudice e, pur dando atto di alcune particolarità rinvenibili negli stessi rogiti – quali quelle attinenti alle planimetrie allegate agli stessi -, non ha ripercorso tutto l’iter documentale che la stessa F. aveva posto a corredo della propria impugnazione.

5/b – Il risultato al quale dunque è pervenuto il giudice dell’appello non può essere condiviso perchè frutto di analisi insufficiente e quindi difettoso nella sua motivazione giustificativa: tale rilievo non si pone in contraddizione con il principio – che questa Corte evidentemente condivide – secondo il quale la delibazione delle emergenze istruttorie costituisce oggetto del potere valutativo esclusivo del giudice del merito, atteso che il limite di tale enunciato è rappresentato dalla spiegazione – sufficiente e congrua – che lo stesso giudice deve fornire per le sue scelte interpretative, al fine di verificare la tenuta del suo percorso argomentativo.

6 – E’ invece infondato il quinto motivo 6/a – La F. si duole innanzi tutto della sostanziale violazione del diritto di difesa – sub specie dell’omessa attivazione di ufficio da parte della Corte del merito di acquisire d’ufficio la sentenza pronunziata nel separato giudizio di usucapione, a differenza di quanto operato dallo stesso giudice di appello in ordine ai titoli di provenienza del P. (di cui avrebbe sollecitato la produzione); dall’altro e conseguentemente fa valere l’accertamento definitivo circa la coincidenza del bene usucapito con quello oggetto di denunzia di occupazione abusiva della corte comune.

6/b – La ricorrente innanzi tutto si mette in contraddizione con il principio, pacifico nell’interpretazione di questa Corte (vedi Cass. 10623/2009; Cass. 8478/2008; Cass. 27881/2008), secondo cui, affinchè il giudicato esterno, che è rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato della Cancelleria: nella specie la ricorrente non ha contestato che la sentenza, dalla stessa posta a base della sua eccezione di giudicato, non era stata ritualmente sottoposta all’esame della Corte distrettuale (in quanto non depositata).

6/c – In secondo luogo la stessa ricorrente omette di specificare il contenuto oggettivo e soggettivo della citata sentenza al fine di renderlo congruente rispetto alla materia qui controversa e quindi priva di qualunque riscontro il preteso cattivo uso da parte del giudice dell’appello di sollecitare il rideposito della medesima decisione.

6/d – Erroneo è infine il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in merito all’acquisizione d’ufficio della prova del giudicato esterno: sia perchè la parte ricorrente non ha messo in grado il Collegio di identificare la sentenza in esame neppure quanto a contenuto, sia perchè è mancato il nuovo deposito in appello di detta sentenza, dopo che il Tribunale ne aveva disposto lo "stralcio" – a seguito dell’eccezione di tardività sollevata da controparte -, così che non si vede per quale motivo la Corte distrettuale avrebbe dovuto sollecitare la parte, che aveva effettuato detto deposito in primo grado, a ridepositare una decisione sulla quale si fondava uno specifico motivo di appello.

7 – La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata innanzi a diversa sezione della Corte di Appello di Roma, che provvederà anche sulla ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie i primi quattro motivi di ricorso; rigetta il quinto; cassa e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Roma anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6459

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione III, con la sentenza indicata in epigrafe, previo espletamento di C.T.U. effettuata dal dr. F., specialista dell’ospedale S.Paolo di Milano, ha respinto il ricorso proposto dal signor C. B. avverso il decreto del Ministero dell’Interno n. 382 in data 4 febbraio 2010, con cui il Ministero dell’Interno, sentiti la Commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Milano ed il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha rigettato l’istanza per il riconoscimento dell’infermità "esiti di cordectomia laringea dx per neoplasia" quale dipendente da causa di servizio.

2. Il signor C. B. (di seguito C. B., come appresso rettificato), con atto notificato il 7 aprile 2011 e depositato il 18 aprile 2011, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, a suo dire viziata da omessa o contraddittoria motivazione.

Il T.A.R. avrebbe, infatti, recepito pedissequamente i contenuti della consulenza tecnica di ufficio, basati su una metodologia valutativa acritica ed erronea e su totale carenza e incongruenza diagnostica, essendo stati trascurati gli elementi e i dati tecnici nonché le controdeduzioni alla C.T.U. prodotti in primo grado e che dimostrerebbero invece il nesso causale e la stretta correlazione fra la patologia lamentata e il particolare servizio svolto nel Corpo dei Vigili del Fuoco dal 1975 al 2006, con notevole stress e a contatto di vari agenti cancerogeni. Allega, ai fini di altra eventuale C.T.U., un ulteriore perizia di medico legale del Patronato I.N.C.A. nazionale.

3. L’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell’Interno, si è costituita con controricorso in data 21 aprile 2011, ritenendo la sentenza impugnata fornita di motivazione adeguata e sufficiente, e ha poi presentato memoria datata 16 giugno 2011 eccependo l’improcedibilità dell’appello in quanto proposto dal signor "B.".

4.All’udienza pubblica del 21 ottobre 2011, la causa, presente il legale di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione. 5.1 Non intervenuta l’Avvocatura dello Stato, il legale di parte appellante ha rappresentato al Collegio l’errore materiale effettuato nel trascrivere nell’impugnativa il cognome dell’appellante in "B." anziché in "B.", come si evince da tutti gli atti in giudizio.

Ciò premesso in fatto, si prende atto in via preliminare di quanto dianzi rappresentato e si dispone la rettifica del cognome dell’appellante in "B.", come in effetti emerge dagli atti. 5.2. L’appello, che si articola sostanzialmente su un unico motivo, è infondato.nel merito.

Si può prescindere così dall’esame dei motivi di irricevibilità e di improcedibilità dedotti dall’Avvocatura.

5.2. La pretesa è notoriamente soggetta a valutazioni di natura tecnica e l’istanza dell’interessato risulta aver seguito l’iter previsto dalle specifiche disposizioni che regolano la fattispecie con l’acquisizione dei prescritti pareri tecnici.

Il giudice di prime cure, in presenza di documentazione di parte tesa a sconfessare l’operato dell’amministrazione, ha inteso verificare in concreto se sussistesse o meno l’asserito nesso causale ed ha disposto quindi una specifica consulenza tecnica da parte di specialista dell’ospedale di S. Paolo di Milano.

Orbene, proprio sulla base degli esiti della consulenza, ha rigettato il ricorso del signor B..

Il collegio, al pari del giudice di primo grado condivide quanto accertato dalla consulenza d’ufficio, laddove ha escluso, nel caso di specie, la relazione causale fra il servizio in concreto svolto dal signor B., nelle condizioni riferite, e la patologia di cui trattasi.

Infatti, la motivazione della consulenza, di contenuto tecnico, si appalesa invero immune da manifesti vizi di illogicità ed irrazionalità ed è pertanto insindacabile in questa sede, prevalendo così a tal riguardo sull’ulteriore perizia di parte prodotta in questa fase e rendendo superfluo quindi il ricorso ad altra consulenza tecnica.

6. In conclusione, l’appello va respinto.

7. In relazione alla particolarità della fattispecie si ritiene di disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6952 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo

A) La D. S. I. s.r.l., già affidataria della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lucera, in virtù di un contratto scaduto dal 2002, impugnava la determinazione dirigenziale n. 196 del 14 luglio 2008, con cui il dirigente del IV settore attività produttive turistiche – servizi tecnologici – aveva deciso di accedere agli elenchi ed alla convenzione attivata dalla Consip, assegnando alla P. l’appalto del servizio di gestione in global service della pubblica illuminazione e di realizzazione dei necessari interventi di efficienza e di adeguamento normativo, con affidamento della costruzione di nuovi impianti, nonché l’eventuale contratto d’appalto. Si deducevano:

1) violazione del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento dall’interesse pubblico, difetto d’istruttoria, erronei presupposti in fatto e diritto, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia;

2) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, erroneità dei presupposti in fatto e diritto, violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia.

Si costituivano in giudizio il Comune di Lucera e la P., eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

B) La ricorrente contestava la determinazione dirigenziale di adesione alla convenzione tra la Consip e la P., relativa al servizio di pubblica illuminazione.

I primi giudici disattendevano l’eccezione d’inammissibilità del gravame, in quanto in astratto la ditta ricorrente avrebbe potuto conseguire un’utilità, in termini di chance partecipativa, dall’annullamento della determinazione impugnata, essendo incontestatamente un’impresa concretamente impegnata nel settore e perciò interessata ad una diversa procedura di selezione pubblica, indetta direttamente dal Comune (per il quale, d’altra parte, svolgeva un servizio analogo); nel merito, accoglievano il ricorso con sentenza poi impugnata con un primo appello dal Comune di Lucera, per varie forme di violazione di legge e di eccesso di potere.

La D. S. I. (titolare di un interesse a ricorrere evidentemente strumentale) si costituiva in giudizio e, con apposita memoria illustrativa, eccepiva: essersi stipulato il contratto di subappalto (conosciuto solo in sede d’appello) dopo l’intervenuta notificazione del ricorso introduttivo, in relazione al quale la ditta subappaltatrice avrebbe potuto intervenire in prima istanza; essersi previsto nel corrispettivo del discusso appalto il costo dell’elettricità fornita da E.n.el.; l’inevitabile correlazione esistente tra il previsto criterio di premialità e la necessaria indizione di una gara pubblica (anche per un servizio provvisorio, inattendibilmente destinato a durare per ben cinque anni), nonostante le condizioni di vantaggio asseritamente ottenute dal dirigente il settore IV e consistenti in lavori gratuitamente eseguibili dalla P. per un importo di euro 475.000,00; la carenza di censure attinenti al capo dell’impugnata pronuncia concernente l’amplissimo potere di scelta dirigenziale di cui si è detto, capo di sentenza da ritenersi, dunque, coperto dal c.d. giudicato interno; doversi accogliere – nel denegato caso di accoglimento dell’appello principale – il secondo motivo di cui al ricorso di primo grado (assorbito dai primi giudici), avendo il dirigente di settore aderito alla convenzione Consip, in errato ossequio al dettato legislativo (come posto in evidenza pure in ulteriore memoria riepilogativa).

C) Con un secondo appello anche la P. impugnava la medesima sentenza, deducendo molteplici doglianze in rito e in merito.

Si costituiva in giudizio il Comune di Lucera, che chiedeva riunirsi i due gravami proposti avverso la medesima sentenza ed esponeva buona parte delle argomentazioni caratterizzanti il proprio specifico atto d’appello.

La D. S. I. (titolare di un interesse a ricorrere evidentemente strumentale) si costituiva in giudizio ed eccepiva: avere la P. omesso di proporre ricorso incidentale avverso la delib. G.c. n. 241/2005, pertanto, successivamente non censurabile né disapplicabile d’ufficio dal giudice amministrativo, in quanto priva di carattere regolamentare; l’inevitabile correlazione esistente tra il previsto criterio di premialità e la necessaria indizione di una gara pubblica (anche per un servizio provvisorio, inattendibilmente destinato a durare per ben cinque anni); la carenza di censure attinenti al capo dell’impugnata pronuncia concernente l’amplissimo potere di scelta dirigenziale di cui si è detto, capo di sentenza da ritenersi, dunque, coperto dal c.d. giudicato interno; doversi accogliere – nel denegato caso di accoglimento dell’appello principale – il secondo motivo di cui al ricorso di primo grado (assorbito dai primi giudici, ma ritualmente riproposto in sede di giudizio di secondo grado, come evidenziato pure in apposita ed ulteriore memoria riassuntiva), avendo il dirigente di settore aderito alla convenzione Consip, in errato ossequio al dettato legislativo.

Venivano accolte due istanze cautelari (in relazione al ravvisabile e ravvisato pregiudizio), con ordinanze n. 4605/2009 e n. 4606/2009 di questa stessa sezione giurisdizionale, dopo di che le due vertenze passavano in decisione.

Motivi della decisione

I) È fondato e va accolto l’appello del Comune di Lucera, proposto per vizio di procedura e violazione del principio del contraddittorio per omessa evocazione in giudizio (con violazione dell’art. 35, legge n. 1034/1971) di un controinteressato in senso sostanziale, la Lag Power, società consortile a r. l., subappaltatrice della P., autorizzata dalla Consip (stazione appaltante per la stipulazione di convenzioniquadro con cui la p.a. possa acquisire beni e servizi, onde la successiva adesione a tali pattuizioni non implica elusione dell’obbligo delle gare pubbliche, neppure per gli enti locali che abbiano sufficientemente motivato tale scelta operativa, risultando da motivarsi invece approfonditamente la scelta opposta ed eventualmente non adesiva a detti accordi); errore di giudizio nel non aver rilevato il carente interesse ad agire in capo alla D. S. (titolare di un interesse di fatto non tutelabile: cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 1671/1999), trattandosi di global service di natura pubblica (gestione e manutenzione del servizio d’illuminazione, in base ad un contratto scaduto dal 2002 e, fino al 2008, sostituito con singole prestazioni, pagate dal Comune dietro presentazione di pertinente fattura); infine, ulteriore errore di giudizio per presunta ma insussistente violazione degli indirizzi espressi dall’organo politico (premialità per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il conseguimento di economie di scala mediante ridotto uso di energia elettrica), peraltro, in armonia con la discussa iniziativa dirigenziale.

Ma altrettanto deve dirsi per l’appello della P., che correttamente esponeva trattarsi di global service di natura pubblica (gestione e manutenzione del servizio d’illuminazione, in base ad un contratto scaduto dal 2002 e fino al 2008 sostituito con singole prestazioni pagate dal Comune su presentazione di fattura), salvo l’errore di giudizio per presunta ma insussistente violazione degli indirizzi espressi dall’organo politico (premialità per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il conseguimento di economie di scala mediante ridotto uso di energia elettrica), peraltro, in armonia con la discussa iniziativa dirigenziale (v. art. 1, comma 4, legge n. 191/2004, modificante l’art. 26, comma 3, legge n. 488/1999).

II) Tanto premesso, occorre ricordare che le modalità di adesione a tali accordi, conclusi dalla Consip, era regolata dall’art. 2, comma 573, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008): per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli artt. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488, e 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché dall’art. 1, comma 449, legge 27 dicembre 2006 n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (v. d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) possono ricorrere, per l’acquisto di beni e servizi, alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.

La legittimità costituzionale di tali meccanismi, nella loro applicazione ad apparati non statali e, in particolare, agli enti locali, era stata riconosciuta (seppure in riferimento a versioni precedenti della disciplina) dalla Corte costituzionale, nelle sentenze 15 novembre 2004 n. 345 e 14 novembre 2005 n. 417, salva la facoltatività dell’adesione, non ritenuta elusiva o derogatoria rispetto alle regole sulle gare ad evidenza pubblica e prevista anche dalla direttiva 31 marzo 2004 n. 18 – 04/18/U.e. (undicesimo considerando), espressamente ricomprendente in tutti gli appalti rientranti nella direttiva gli accordiquadro, prima utilizzabili solo nei c.d. settori esclusi (ex art. 16, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 158), così richiamando le esperienze di alcuni Stati in cui si erano sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze, reputate, in linea di massima, se rispettose dei princìpi di non discriminazione e di pari trattamento, conformi alle regole comunitarie (quindicesimo considerando).

III) Dalla lettura della convenzione Consip emergevano chiaramente i limiti del contenuto dell’accordoquadro: essa comprendeva, infatti, le prestazioni, come richieste dal Comune di Lucera, solo se si considerava non esclusivamente la sua parte obbligatoria ma anche quella opzionale (art. 4, primo comma, pagine 1213), recante (oltre alla fornitura di servizi di controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, tramite strumenti di information technology):

b) servizio opzionale di sostituzione di apparecchi di illuminazione per risparmio energetico, esigibile una sola volta e contestualmente all’invio dell’ordinativo di fornitura;

c) interventi opzionali per adeguamento delle condizioni di sicurezza; riduzione dei consumi di energia; adeguamento tecnologico (telesegnalazione e telecomando), nonché alla normativa in materia illuminotecnica; verniciatura dei sostegni.

Occorreva valutare, dunque, l’azione amministrativa nel suo svolgersi e nel suo riferirsi alla delib. G.m. 12 luglio 2005 n. 241 (che affidava, al responsabile del settore servizi tecnologici, l’incarico d’individuare un professionista che redigesse il progetto del nuovo impianto di pubblica illuminazione a basso impatto ambientale e che predisponesse tutti gli atti occorrenti per la procedura di affidamento dei lavori di rifacimento dell’impianto di pubblica amministrazione, nonché la sua manutenzione, mediante una procedura concorsuale contemplante l’offerta economicamente più vantaggiosa) ed alla delib. C.c. 27 ottobre 2005 n. 53, che, richiamando la deliberazione di Giunta, da un lato, approvava il regolamento per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna, tramite il contenimento del consumo energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso e, dall’altro, precisava che il bando di gara, per l’affidamento in appalto dei servizi di gestione e manutenzione della rete cittadina di pubblica illuminazione, avrebbe dovuto contemplare, in sede di capitolato d’oneri del servizio, criteri di premialità in favore delle ditte partecipanti alla gara, che nella propria offerta avessero previsto misure di abbattimento dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

IV) La normativa di riferimento veniva complessivamente interpretata nel senso che, anche in materia di pubblici servizi, il Consiglio comunale era chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, tradotti in atti fondamentali, tassativamente elencati nell’art. 42, d.lgs. n. 267/2000, mentre la Giunta comunale avrebbe avuto una competenza residuale, comprendente anche l’indirizzo politico, in quanto competente per tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi di decentramento.

In presenza di queste chiare linee d’indirizzo degli organi collegiali, vòlte a gestire gli impianti comunali in modo economico ed ambientalmente compatibile, il dirigente, per l’affidamento della gestione dell’impianto esistente e l’approntamento di lavori minimi di ammodernamento e di riqualificazione aveva aderito all’accordoquadro concluso dalla Consip, la cui parte obbligatoria riguardava la manutenzione, previa una specifica trattativa per la realizzazione anche parziale di un ammodernamento degli impianti (v. art. 9, convenzione centralizzata): operazioni derivanti dai precedenti atti collegiali e non incompatibili con gli indirizzi chiaramente espressi da Giunta e Consiglio, nel senso di indire gare direttamente gestite dalla stessa p.a. comunale e presumibilmente interessanti il mercato locale dei servizi, composto da imprese di medie o piccole dimensioni, con possibili ripercussioni vantaggiose sull’occupazione della manodopera nel territorio, secondo una condivisibile volontà della p.a. di avvalersi dell’attività negoziale della centrale di committenza, tramite l’esercizio della relativa facoltà, in adesione alla citata giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia degli enti locali.

Conclusivamente, i due appelli qui riuniti vanno accolti, con contestuale riforma dell’impugnata sentenza e correlativo rigetto del ricorso di prima istanza, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio integralmente compensati, per giusti motivi, tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco comportamento difensivo e delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, riunisce i due appelli, li accoglie entrambi, riforma l’impugnata sentenza e respinge il ricorso di prima istanza, a spese ed onorari compensati tra le parti per il doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2012, n. 11145 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 3 dicembre 2010, il Tribunale di Teramo ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. N.A. avverso lo stato passivo del fallimento della Lambda Commerce S.a.s., dichiarando prescritto, ai sensi dell’art. 2956 cod. civ., il credito di Euro 860,45, oltre interessi, fatto valere dall’opponente a titolo di compenso per l’attività professionale prestata in una controversia di lavoro promossa dalla società fallita.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito al curatore del fallimento, osservando che quest’ultimo, oltre a poter non essere a conoscenza di fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento, era privo della capacità di disporre del diritto dedotto in giudizio. Ha quindi rilevato che il termine di prescrizione, interrotto con raccomandata del 3 gennaio 2003, era spirato il 3 gennaio 2006, ritenendo irrilevante, in proposito, la circostanza che l’incarico professionale fosse stato conferito con atto scritto, per tale dovendo intendersi, nella specie, la procura ad litem e non già un incarico professionale lato sensu.

2. – Avverso il predetto decreto il N. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia l’errata applicazione dell’art. 2956 c.c., n. 2 e art. 2957 cod. civ.. nonchè il difetto di motivazione su un punto essenziale della controversia, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha richiamato un precedente giurisprudenziale riguardante una situazione completamente diversa da quella che costituisce oggetto della controversia, nella quale la domanda di ammissione al passivo è stata proposta prima che fosse trascorso un triennio dalla dichiarazione di fallimento. Premesso inoltre che la prescrizione presuntiva non opera quando il credito fatto valere scaturisce da un contratto scritto, afferma l’idoneità della procura ad litem ad integrare l’atto scritto con cui fu conferito l’incarico professionale, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio con cui si attribuisce al difensore un mandato, sia pure limitato all’oggetto del giudizio. Aggiunge che il conferimento dell’incarico trovava conferma nell’avvenuto pagamento di un acconto da parte della società fallita, cristallizzato in una fattura della quale il Tribunale ha omesso di tenere conto.

1.1. – Il motivo è infondato.

La motivazione del decreto impugnato è incentrata sull’inammissibilità del giuramento decisorio deferito dall’opponente al fine di contrastare l’operatività della prescrizione presuntiva eccepita dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 2956, n. 2 e ritenuta applicabile dal Tribunale.

Nell’ambito della stessa, la contestata citazione di un precedente giurisprudenziale di merito in tema di liquidazione coatta amministrativa, avente ad oggetto la prescrizione presuntiva di un credito per compensi professionali fatto valere ad oltre un triennio di distanza dall’apertura della procedura concorsuale, assume un rilievo del tutto marginale, investendo la ratio decidendi nella parte riguardante l’individuazione dei termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, piuttosto che in quella relativa alla sua decorrenza. Tale decorrenza è stata infatti ricollegata dal Tribunale ad un evento anteriore alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 6 dicembre 2006, e precisamente ad una lettera raccomandata del 3 gennaio 2003, con cui il ricorrente provvide ad interrompere la prescrizione, chiedendo alla società fallita il saldo del compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico professionale conferitogli.

Ciò posto, non merita consenso la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui nella specie l’applicabilità dell’art. 2956 c.c., n. 2 era esclusa dall’avvenuto conferimento dell’incarico mediante il rilascio della procura ad litem. E’ pur vero, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le prescrizioni presuntive, trovando fondamento e ragione esclusivamente in quei rapporti che s’instaurano senza formalità ed in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio dì quietanza scritta, non possono operare nell’ipotesi in cui il credito fatto valere tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, proprio perchè i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d’uso comune l’immediato pagamento (cfr. Cass., Sez. 2, 7 aprile 2006, n. 8200; 3 febbraio 1995, n. 1504; Cass., Sez. 1, 3 febbraio 1971, n. 244). Nell’ipotesi in cui il credito abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato per prestazioni giudiziali, l’atto scritto richiesto ai fini dell’esclusione dell’operatività della prescrizione di cui all’art. 2956, n. 2 non può tuttavia essere individuato nella procura rilasciata ai fini della proposizione della domanda o della resistenza in giudizio, costituendo la stessa un negozio unilaterale volto ad investire il difensore della rappresentanza processuale, che, pur presupponendo il conferimento dell’incarico professionale, va tenuto nettamente distinto dal relativo contratto: quest’ultimo attiene infatti al rapporto interno tra il professionista ed il cliente e può essere stipulato anche da un soggetto diverso da colui che rilascia la procura ad litem, instaurandosi in tal caso un rapporto extraprocessuale, collaterale a quello endoprocessuale avente ad oggetto l’attribuzione della rappresentanza, e regolato dalle norme di diritto sostanziale che disciplinano il mandato (cfr.

Cass., Sez. 2, 27 dicembre 2004, n. 24010; 8 giugno 1996, n. 5336).

L’applicabilità della prescrizione presuntiva non avrebbe potuto essere esclusa neppure in virtù dell’asserito versamento di un acconto sul compenso dovuto, non essendo stato dedotto che lo stesso abbia avuto luogo in conformità ad un accordo intervenuto tra le parti ai fini della dilazione del pagamento; un adempimento parziale non appare infatti incompatibile, in linea di principio, con la volontà delle parti di non attribuire una veste formale al rapporto, indipendentemente dall’emissione della relativa fattura, la quale assume rilievo esclusivamente a fini fiscali.

2. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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