T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2252 decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo n.65/2010 emesso in data 25.1.2010 dalla Sez. dist. del Tribunale di Albano Laziale al Comune di Ciampino è stato ingiunto il pagamento in favore del sig. V.G. della complessiva somma di euro 9.565,85 oltre le spese della procedura liquidate in complessivi euro 603,00.

Il decreto di esecutorietà del d.i. in questione è stato adottato in data 6.4.2010, dandosi atto, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. che avverso lo stesso non era stata presentata opposizione nei termini di legge; in data 14.4.2010 è stata quindi apposta dalla cancelleria la formula esecutiva ed il ricorso è stato notificato al comune in data 16.4.2010.

Si da atto che la notificazione del ricorso in trattazione non è stato preceduto dalla notificazione al comune di apposita diffida e messa in mora; tuttavia, essendo il ricorso stato notificato in data 22.10.2010 e pertanto successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, trova applicazione il disposto di cui all’articolo articolo 114, comma 1, del codice del processo amministrativo, nella parte in cui dispone che "1. L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta…".

Nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge, il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposto che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Ciampino di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri – Sez. dist. di Albano Laziale n. 65/2010 del 25.1.2010 nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito in segreteria o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 900,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 29-03-2011, n. 525 Studenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, che agiscono in qualità di genitori del figlio minore, impugnano il provvedimento con il quale, relativamente all’anno scolastico 2003 – 2004, il consiglio di classe del Liceo classico statale "Raimondo Franchetti" di Mestre non ha ammesso il proprio figlio alla classe II.

Espongono che l’alunno ha riportato tre insufficienze (4 in greco, 5 in latino e 4 in matematica) e che è stata disposta la non ammissione con la seguente motivazione "il consiglio di classe non ha intravisto credibili possibilità di inserimento nella classe successiva data la persistenza di carenze in discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio ed il mancato recupero dei debiti formativi nelle medesime discipline".

Avverso tale giudizio i ricorrenti articolano le censure di omessa ed errata applicazione dei criteri generali per la conduzione degli scrutini finali, di contraddittorietà e di illogicità, di incongruità e perplessità della motivazione, di ingiustizia grave e manifesta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

I ricorrenti lamentano innanzitutto che il giudizio finale erroneamente non avrebbe tenuto conto che i criteri predisposti prevedevano la mancata promozione solo quando i debiti formativi pieni superano il numero di tre, mentre nel caso di specie l’alunno presentava due debiti formativi pieni e uno lieve avendo riportato due 4 e un 5, e in secondo luogo che il mancato recupero dei debiti formativi dell’anno scolastico precedente può rilevare solo se dà luogo a tre debiti formativi pieni.

Le doglianze sono infondate in quanto, come evidenziato dal dirigente scolastico nella relazione depositata in giudizio, il sistema di valutazione degli studenti, nel richiamarsi all’istituto dei debiti formativi, non fa riferimento a criteri rigidi ed automatici, e la nozione di debito formativo pieno o lieve non coincide con il voto di insufficienza grave o non grave in una materia scolastica.

Errano pertanto i ricorrenti nel ritenere che quanto indicato dai criteri di valutazione relativamente ai debiti sia da riferire alle insufficienze.

Una votazione inferiore al 6 in tutte le discipline sarebbe di per sé idonea a giustificare la mancata promozione all’anno successivo (cfr. art. 193, comma 1, del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297), e solo eccezionalmente, in caso di insufficienze non gravi e tenuto conto delle effettive possibilità che l’alunno recuperi le lacune rilevate, è ammessa la promozione mediante il ricorso all’istituto dei debiti formativi (cfr. ex pluribus Consiglio Stato, Sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5171; Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 24 ottobre 2006, n. 8912).

Infatti la finalità propria del debito formativo è quella di consentire il recupero delle carenze manifestatesi in modo da rendere possibile affrontare in maniera adeguata la classe successiva.

Pertanto, tenuto conto che l’alunno nel caso all’esame aveva tre debiti formativi pieni relativi all’anno in corso (riferiti a due insufficienze gravi e una non grave), e tre debiti formativi relativi all’anno precedente non saldati, contrariamente a quanto dedotto, non risultano violati i criteri di valutazione predisposti per gli scrutini finali, che ammettono la promozione con debiti solo nel caso in cui si ritenga possibile il recupero, e per questo aspetto riguardano pertanto fattispecie diverse da quella oggetto della controversia ove il giudizio prognostico non è favorevole, e sotto altro profilo impongono di tenere conto di eventuali debiti formativi non superati relativi all’anno scolastico precedente.

In conclusione il ricorso e la domanda di risarcimento devono essere respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso e la domanda di risarcimento in epigrafe indicati, li respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, per spese, diritti ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15764

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso avverso la sentenza del giudice di pace di Avellino dell’8 luglio 2009, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.L.V. in ordine ai reati di ingiurie e minacce in danno di M.G.L. per remissione tacita della querela, arguita dalla mancata comparizione di quest’ultimo all’udienza nonostante la notificazione di apposito avviso, con cui lo si era reso edotto che ove non fosse comparso all’udienza, alla sua assenza sarebbe stato attribuito il valore di espressione tacita di volontà remittente.

Deduce il ricorrente l’erroneità dell’assunto alla luce di quanto avevano stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 del 15.12.2008 – Viele – Rv 241357.

Il ricorso è fondato atteso che, come hanno ritenute le Sezioni Unite, seguite da costante e consolidato orientamento successivo, ai sensi dell’art. 152 c.p. può essere tacita solo la remissione extraprocessuale, mentre nel corso del processo, come nel caso di specie, la remissione deve essere espressa.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 17605

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sona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il prof. F.A. svolgeva attività di custode giudiziario in una causa civile pendente innanzi al tribunale di Crotone, promossa da L.M. e M.P. contro M.B..

Definito il giudizio di primo grado, presentava al tribunale di Crotone istanza per la liquidazione del compenso.

Otteneva la liquidazione di compenso per Euro 48mila, posto a carico di tutte le parti.

Il provvedimento, reso il 15 gennaio 2009, veniva impugnato dai signori L.M. e M.P. in data 30 gennaio 2009.

Il giudice monocratico del tribunale con provvedimento 18 marzo 2009 rilevava d’ufficio la nullità del provvedimento di liquidazione impugnato.

Il provvedimento veniva comunicato il 26 e il 30 marzo 2009.

F. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., notificato il 25 maggio 2009, con un motivo articolato in tre rilievi, intesi come motivi autonomi.

L. e M.P. hanno resistito con controricorso.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile, come rilevato dal procuratore generale.

Il primo motivo, che denuncia molteplici violazioni di legge, si conclude con il seguente quesito: Se nella previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, tenuto conto della L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, nonchè dell’art. 645 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2, vi sia stata violazione delle norme processuali in ordine alla vocativo in ius ed in ordine alla lesione del diritto di difesa delle parti interessate dal decreto di liquidazione delle spese di custodia.

Trattasi di quesito formulato a mò di interpello alla Corte e quindi palesemente inammissibile, atteso che: "A norma dell’art. 366 "bis" cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 – il cui disposto si applica anche ai ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione – deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris" (SU 2658/08).

Il secondo quesito chiede alla Corte di Cassazione: "Se nella previsione delle norme richiamate ( D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, art. 65 c.p.c., comma 2, artt. 52 e 53, disp att. e art. 156 c.p.c.) l’istanza di liquidazione presentata dal custode giudiziario al giudice che lo ha nominato sia conforme ai dettami procedurali e se inoltre, risulti legittima la pronuncia di nullità rilevata d’ufficio del provvedimento di liquidazione attesa l’assenza di alcuna specifica norma che la commini nel caso in esame".

Anche questo motivo si conclude con quesito inammissibile. Giova ricordare che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08). Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi1 da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (SU 26020/08).

Nella specie il quesito: a) difetta di concretezza, perchè non riassume i termini della vicenda su cui verte il ricorso; b) è formulato a guisa di interpello, perchè chiede alla Corte se risulti legittima una pronuncia in assenza di una norma specifica, senza perciò sintetizzare e affrontare la ratio del provvedimento impugnato.

Il terzo "rilievo" è proposto con il seguente quesito: "Nelle conseguenze degli argomenti e delle norme richiamate in tale ultimo capitolo ( artt. 156, 175 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4, art. 24 e 111 Cost.) dica la Suprema Corte se vi è stata lesione delle norme procedurali con consequenziale violazione del diritto difesa".

Con ogni evidenza valgono, anche in questo caso, le considerazioni relative all’inammissibilità dei quesiti che si risolvono in una mera richiesta di dire se vi è stata o meno violazione di legge, senza porre riassuntivamente una questione di diritto.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.700,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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