Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29566

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Catania, 3A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata dal Procuratore Generale e dall’imputato S. F., determinava la pena nei confronti di quest’ultimo in undici anni quattro mesi di reclusione ed Euro 4.000 di multa; con fermava nel resto la sentenza impugnata con la quale S. era stato dichiarato colpevole di due rapine aggravate e dei relativi reati-satellite.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze delle persone offese che avevano nell’immediatezza dei fatti fornito descrizione fisica di uno dei rapinatori perfettamente corrispondente alle caratteristiche (altezza, corporatura) dell’imputato, riconosciuto ripetutamente (sia in sede di individuazione fotografica, sia in occasione dell’incidente probatorio sia infine al dibattimento). Che anche in occasione della seconda rapina l’arma impugnata fosse vera, risultava dalla testimonianza del L. (persona qualificata in quanto guardia giurata), conclusione avvalorato, dalla considerazione che si trattava di arma avente le medesime caratteristiche di quella impiegata in occasione della rapina commessa due giorni prima, allorchè dall’arma erano stati esplosi alcuni colpi. Non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, tanto più che le rapine erano state commesse mediante evasione dal regime degli arresti domiciliari. L’appello del P.G. era fondato, perchè la gravita del primo episodio (in occasione del quale furono esplosi dall’imputato alcuni colpi di arma) e la negativa personalità di S. (gravato da precedenti anche specifici) imponevano di quantificare la pena in misura superiore al minimo edittale (cinque anni di reclusione ed Euro 1.800 di multa) aumentata per la recidiva specifica reiterata ex art. 99, comma 4 ad anni 8 mesi sei di reclusione ed Euro 3.000 di multa, aumentata per la continuazione secondo quanto stabilito dall’art. 81 c.p., comma 4 ad undici anni quattro mesi di reclusione ed Euro 4.000 di multa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – manifesta illogicità della motivazione, perchè la prova della responsabilità si fonda unicamente sul riconoscimento operato dalle persone offese, che hanno fornito descrizione del rapinatore come persona alta m.

1,80 di corporatura robusta, laddove dalle fotografie in atti egli risulta di corporatura esile e di altezza non superiore alla media.

Inoltre gli indumento sequestrati non corrispondevano a quelli indossati dai malviventi; – manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal delitto di cui al capo F, mancando la prova che la pistola usata fosse vera; – erronea applicazione della legge penale, perchè l’aumento per la recidiva è stato quantificato in misura superiore a 2/3.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè al fine di criticare la sentenza impugnata in ordine alla validità del riconoscimento effettuato dalle persone offese fa riferimento ad elementi di natura fattuale (l’altezza e la corporatura dell’imputato) mediante il riferimento al contenuto di atti genericamente indicati, in violazione di quanto stabilito dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che ne impone la specifica individuazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la pistola impiegata in occasione della seconda rapina fosse anch’ essa vera (la testimonianza di persona qualificata, perchè guardia giurata, e la logica considerazione che si trattava della stessa arma impiegata nella rapina di due giorni prima, allorchè dalla stessa furono sparati alcuni colpi a terra).

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La pena detentiva base per il delitto più grave è stata determinata dalla Corte di appello in cinque anni di reclusione. Tale pena, per effetto della recidiva, è stata aumentata ad anni otto e mesi sei di reclusione, con un incremento di tre anni e sei mesi, superiore a quanto stabilito dall’art. 99 c.p., comma 4, perchè due terzi di cinque anni è pari a tre anni e quattro mesi. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, ma senza rinvio, in quanto si versa in ipotesi di errore di calcolo, emendabile in questa sede. Quantificata quindi la pena detentiva base per il delitto di cui al capo A (ritenuto più grave), già aumentata per effetto della recidiva ad otto anni e quattro mesi di reclusione, tenuto conto che la Corte territoriale, in applicazione del disposto dell’art. 81 c.p., comma 4, ha quantificato l’aumento per la continuazione in misura corrispondente ad un terzo, la pena finale è di 11 anni, 1 mese e 10 giorni. Resta ferma la pena pecuniaria in ordine ala quantificazione della quale non è stata avanzata doglianza alcuna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena detentiva che determina in anni undici mesi uno giorni dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 05-08-2011, n. 31178

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Svolgimento del processo

T.G., imputato del reato di cui all’art. 497 ter c.p., per aver detenuto illecitamente un distintivo metallico simile a quello in dotazione all’esercito italiano, con l’indicazione CARABINIERI-CORPO SPECIAL KID, è stato assolto dal giudice di primo grado per carenza dell’elemento soggettivo; la Corte d’appello di Venezia, ribaltando il giudizio assolutorio, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato contestato e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione. Contro la predetta sentenza propone ricorso T.G. per un duplice ordine di motivi:

1. con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte ritenuto grossolano e dunque privo di efficacia ingannatoria il falso tesserino detenuto dal ricorrente;

2. con il secondo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso e manifestamente infondato; non si tratta qui di valutare la portata normativa dell’art. 497 ter, essendo indubbio che non sia punibile il falso grossolano, bensì piuttosto di valutare se nel caso specifico il documento detenuto dall’imputato possedesse o meno efficacia ingannatoria.

Sotto tale profilo questa Corte ha già più volte affermato che tale valutazione deve essere condotta non con riferimento a persone dotate di speciali competenze, bensì in relazione alla generalità dei consociati. Ne consegue che la potenzialità ingannatoria del documento debba essere ritenuta ogniqualvolta debba considerarsi anche solo possibile che un numero indefinito di persone possa essere indotta in errore; sotto questo profilo la Corte d’appello di Venezia svolge una corretta ed adeguata motivazione su tutti i punti evidenziati nel ricorso. Il T. lamenta che la placca metallica è quella in dotazione ad un reparto dell’esercito, per cui non si tratta di un distintivo in uso alle forze di polizia; sul punto la Corte d’appello risponde che l’idoneità a simulare la funzione va valutata rispetto al documento considerato nel suo complesso e quindi anche dal cartellino, ove è riportata la scritta CARABINIERI e che riproduce nella parte superiore una fiamma che, come noto, è uno dei simboli dell’Arma. Il T. lamenta che per simulare la funzione di un corpo di polizia, il tesserino deve essere simile a quelli in dotazione di detti corpi; la Corte risponde che per la generalità dei cittadini non sono note le caratteristiche dei veri documenti delle forze di polizia e che pertanto la potenzialità ingannatoria non è affatto legata alla corrispondenza tra il tesserino falsificato e quelli autentici. Il T. lamenta l’inesistenza di alcun reparto speciale dell’arma recante il nome SPECIAL KID, ma anche su questo la Corte risponde con motivazione incensurabile, affermando che i comuni cittadini non conoscono necessariamente tutti i corpi speciali dell’arma dei Carabinieri. Il T., infine afferma che la grossolanità del falso deriverebbe dal fatto che il tesserino era scritto a mano, ma ancora una volta la Corte, con motivazione assolutamente logica, risponde affermando che non sempre la redazione di documenti pubblici si caratterizza per una fattura particolarmente accurata e nulla esclude che parte di detti documenti possano essere compilati a mano.

In conclusione si ritiene che la Corte d’appello di Venezia abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte ed abbia quindi valutato l’idoneità ingannatoria del tesserino con valutazioni di merito correttamente riportate e quindi non censurabili in questa sede.

Il secondo motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità; la doglianza è espressa in maniera talmente generica da non consentire a questa Corte alcun controllo di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-10-2011, n. 2374 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha chiesto l’accesso ad una serie di atti inerenti il rapporto di lavoro instaurato con P.I. spa sede di Renate.

L’ente ha negato l’accesso in quanto sarebbe decorso il termine di legge per l’impugnazione del rapporto di lavoro a termine instaurato con P.I. spa.

Il ricorrente impugna il diniego per i seguenti motivi.

I) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e della L. 241/90 ed eccesso di potere in quanto la società P.I. sarebbe soggetta alle norme sull’accesso.

II)Violazione degli artt. 22 e 25 L. 241/90

III) Violazione del principio di autonomia dell’accesso rispetto all’azione giudiziale.

La difesa di P.I. ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Il principio di autonomia del diritto d’accesso rispetto alla posizione giuridica che si intende tutelare a seguito dell’accesso è espressamente riconosciuto dall’art. 22 della L. 241/90 secondo il quale per "interessati" all’accesso si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In merito la difesa della società P. sostiene che l’azione sarebbe ormai preclusa dalla scadenza del termine previsto dall’art. 2 comma 1 bis del D. Lgs. 368/2001 per l’impugnazione dei contratti a tempo determinato.

Tuttavia occorre rilevare che l’applicazione di tale termine è condizionato alla prova che dev’essere fornita in giudizio da P.I. di aver rispettato i limiti quantitativi stabiliti dal medesimo art. 2 comma 1 bis del D. Lgs. 368/2001.

In secondo luogo la stessa difesa dell’amministrazione, a pag. 4 della memoria depositata il 14 luglio 2011, evidenzia che "P.I. in contenziosi analoghi produce in giudizio presso il Tribunale del Lavoro un prospetto, estratto dal libro unico del lavoro con riferimento all’organico aziendale ed alla percentuale del numero di contratti a tempo determinato stipulati, per l’anno di assunzione a tempo determinato del ricorrente, così come prescrive la citata norma…." al fine di provare il rispetto di quanto stabilito dall’articolo citato.

E’ chiaro quindi che se per valutare la concretezza dell’interesse all’accesso da parte del ricorrente il giudice amministrativo dovesse effettuare la valutazione della sussistenza dei requisiti per l’applicazione del termine di decadenza dell’impugnazione, per la quale non ha neppure gli elementi in quanto P.I. si riserva di provarla davanti al giudice del lavoro, evidentemente si sovrapporrebbe ad un autonomo giudizio riservato ad altro giudice.

Si deve quindi ritenere sufficiente per concedere l’accesso la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro e dell’inerenza dei documenti ad esso.

Poiché tali elementi sussistono non vi sono ragioni per non riconoscere l’esistenza della legittimazione all’accesso in capo al ricorrente.

Per quanto riguarda poi gli ulteriori elementi dell’accesso, riguardanti l’accessibilità soggettiva di P.I. e quella oggettiva dei documenti richiesti, è sufficiente fare riferimento all’indirizzo consolidato e favorevole della Sezione (ex plurimis TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 31/01/2011 n. 323; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 09/03/2011 n. 689).

Sussistono, in definitiva, i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ed il ricorso va accolto, previo annullamento del provvedimento di rifiuto opposto dall’ufficio "Risorse Umane e Organizzazione" di P.I. Spa.

L’accesso andrà consentito entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con le modalità sopra esposte.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese alla luce del fatto che il contratto di lavoro risale addirittura al 2009.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a P.I. spa il rilascio della richiesta documentazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-10-2011, n. 8295 Competenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna l’ O.M. 3.8.2011. in tema di trasferimenti e mobilità del personale docente e non docente nella parte in cui "non prevede la mobilità tra docenti dei Conservatori e Istututi musucali pareggiati";

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che gli atti generali agli affetti dei trasferimenti non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.