Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 18-10-2011, n. 37742 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 20 gennaio 2011 e depositata il 24 gennaio 2011, il Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti di applicazione delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 30 dicembre 2010, di sequestro preventivo del compendio aziendale della impresa RDM Costruzioni di Roberto Caratozzolo, corrente in (OMISSIS), indagato, in stato di custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione tentata, aggravata ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, in danno della società Alpideco s.r.l. e del direttore tecnico della impresa Elio Zeluan, commesso in Scilla in epoca anteriore e prossima al 16 maggio 2007, per aver mediante comportamento ostentatamente intimidatorio, tipico delle organizzazioni mafiose, compiuto atti inidonei, diretti in modo non equivoco a costringere la impresa concorrente a non partecipare alla gara per l’aggiudicazione del subappalto dei lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose, in prossimità dello svincolo di Scilla della autostrada Salerno – Reggio di Calabria.

Il Collegio, dopo aver diffusamente inquadrato la condotta dell’indagato nel particolare contesto della criminalità mafiosa in relazione al controllo delle attività economiche concernenti i lavori pubblici autostradali nelle provincie calabresi, ha richiamato, riportandone il testo, l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti dell’indagato, al fine di dimostrare la sussistenza del fumus commissi delicti; ha passato in rassegna le deduzioni difensive (illustrate in undici punti) in ordine alla valenza del compendio dei gravi indizi di colpevolezza; ha confutato analiticamente le succitate obiezioni; ha, infine, motivato: i beni sequestrati sono suscettibili di confisca, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1; si tratta, infatti, del compendio aziendale "strumentalmente volto a imporre illegittimamente la presenza imprenditoriale del C. e a realizzare la fattispecie contestata"; e tanto legittima la adozione della misura cautelare reale disposta.

2. – Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Antonio Managò e Giacomo Iaria, mediante atto recante la data del 18 marzo 2011, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare promiscuamente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), inosservanza dell’art. 312 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., lett. e), nonchè vizio di motivazione.

I difensori ripropongono, punto per punto, i "dieci argomenti difensivi" addotti per confutare i gravi indizi di colpevolezza, posti a fondamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere, e censurano le correlate valutazioni del Tribunale, opponendo che il collegio è incorso nel travisamento della prova; che la motivazione è illogica, "francamente fragile", sviata da "valutazione unilaterale", "estremamente lacunosa" ed "erronea". 2.2 – Con il secondo motivo i difensori denunziano violazione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 "in combinato disposto con l’art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e)", sostenendo: nella condotta addebitata al ricorrente "non vi è alcuna traccia di alcuna presenza di associazione criminale"; difetta ogni indizio che possa "condurre ad una congruente finalizzazione di sodalizio criminale"; difetta assolutamente l’elemento soggettivo della aggravante; la ordinanza è "estremamente insufficiente e sintetica".

Soggiungono, infine, i difensori: il ricorrente è detenuto (e non può esercitare la attività imprenditoriale); predominano in loco imprese "contigue a realtà criminali"; e mancano i controlli da parte della pubblica Autorità. 4. – Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1 – Non ricorre – alla evidenza – il vizio della violazione di legge.

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte di legittimità, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpre- tazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato;

– nè, infine, sotto il profilo della mancanza di motivazione, rilevante come specifica ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e, pertanto, sussumibile nella generale previsione della inosservanza della legge processuale, stabilita a pena di nullità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ove – come nella specie – non sia ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.

Per il resto le censure dei difensori concernono – sotto la prospettazione non consentita della illogicità della motivazione o del travisamento della prova o addirittura di deduzioni in fatto – il merito della gravità indiziaria, circa la ipotesi delittuosa addebitata al ricorrente, e, pertanto, costituiscono motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del giudice del riesame delle misure cautelari reali, esclusivamente impugnabili, à termini dell’art. 325 c.p.p., per violazione di legge.

4.2 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 10-05-2012, n. 7215 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che S.G., con ricorso del 23 dicembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 9 novembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitisi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 3.835,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, ed ha compensato per la metà le spese di giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 7.666,66 per 1’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso dell’11 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) il S., asseritamente titolare del diritto al computo dell’indennità di ausiliaria ed altro su emolumenti pensionistici, aveva adito la Corte dei conti sezione giurisdizionale per il Veneto con ricorso del 4 marzo 1997; h) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 14 novembre 2007;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sette anni ed otto mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 3.835,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita).

Considerato che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, i ricorrenti denunciano come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto; che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo presupposto, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 6.250,00, per dieci anni ed otto mesi di irragionevole ritardo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 6.250,00 per dieci anni e otto mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, spese che vanno compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso;

– che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 6.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8920

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Svolgimento del processo

1. Su ricorso della ALMEC il Presidente del Tribunale di Avellino ha emesso, in data 13 dicembre 1994, decreto ingiuntivo per il pagamento di L. 1.725.645.674 dovute in base al contratto di garanzia intercorrente fra le parti.

2. Ha proposto opposizione l’intimata eccependo il difetto di potere dell’amministratore delegato di ALMEC a richiedere il decreto ingiuntivo, escutere la garanzia bancaria e rappresentare la società nei confronti dei terzi, spettando tali poteri al Consiglio di amministrazione. Ha eccepito altresì l’avvenuto pagamento da parte dell’obbligato principale, la Tecnicacostruzioni s.r.l. Si è costituita ALMEC che ha contestato le predette eccezioni. Il Tribunale di Avellino ha respinto l’opposizione e confermato il decreto.

3. La Corte di appello di Napoli, con sentenza 2748/04, ha accolto l’appello della Banca non rilevando agli atti la prova della legittimazione dell’amministratore delegato a proporre il ricorso per decreto ingiuntivo.

4. ALMEC ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, deducendo l’errore di fatto della Corte di appello nel non rilevare l’esistenza agli atti della delibera del C.d.A. del 4.11.1994 che conferiva la legittimazione all’amministratore delegato.

5. La Corte di appello ha accolto il ricorso per revocazione e in sede di giudizio rescissorio ha respinto l’appello della Banca della Campania condannandola al pagamento della somma di 891.221,61 Euro con interessi legali dal 30 novembre 1994 al saldo.

6. Ricorre per cassazione la Banca della Campania deducendo due motivi di impugnazione.

7. Si difende con controricorso ALMEC s.p.a..

8. La Banca della Campania s.p.a. deposita memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

9. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 2377, 2384 e 2388 c.c. (nel testo antecedente la riforma del diritto societario) e art. 75 c.p.c. nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). La Banca ricorrente insiste nel rilevare il difetto di legittimazione dell’amministratore delegato sulla base delle norme citate e di quelle statutarie e assume la rilevabilità d’ufficio della nullità della delibera del 4 novembre 1994 del Consiglio di amministrazione della ALMEC che aveva autorizzato la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.

10. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento all’art. 1936 c.c., e segg., art. 2697 c.c., in correlazione agli artt. 1 e 12 preleggi e all’art. 1362 c.c., e segg., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). La Banca ricorrente ritiene erronea la qualificazione del contratto operata dalla Corte di appello come contratto autonomo di garanzia e rileva che le parti si accordarono per la stipulazione di un contratto di garanzia atipica (fideiussio indemnitatis) in considerazione della infungibilità della prestazione (consegna di stampi per la pressofusione idonei alle esigenze della ALMEC) cui era tenuto l’obbligato principale e che escludeva qualsiasi forma di solidarietà con il garante.

Motivi della decisione

11. Il ricorso è improcedibile. Esso non contiene, come è invece richiesto dall’art. 366 c.p.c. (nel testo applicabile ratione teaporxs alla controversia), una specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda. La citazione negli atti difensivi di parti del testo dei documenti relativi alla rappresentanza in giudizio della ALDEC e di parti del testo degli accordi negoziali intercorsi fra la ALDEC e la Banca della Campania nonchè l’obbligata principale non consente di ritenere in ogni caso il ricorso procedibile atteso che la ricorrente non ha adempiuto alla prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., relativa all’obbligo di depositare insieme al ricorso gli atti, documenti e contratti sopra citati.

12. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 10.200 di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 13-12-2011, n. 46028

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 luglio 2010, M.P. veniva condannato dal Tribunale di Nuoro, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 2.400,00 di ammenda – applicato l’aumento di un terzo per effetto della recidiva – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (ipotesi più lieve rispetto al reato contestatogli ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b)) con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per SEI mesi. Il prevenuto, il giorno 25 ottobre 2007, dopo aver effettuato una manovra pericolosa alla guida dell’autovettura tg. (OMISSIS), all’uscita da una curva sulla SS n. (OMISSIS), veniva inseguito e poi raggiunto da una pattuglia della Polizia Stradale in transito. Lo stesso manifestava alterazioni psicofisiche denotanti inequivocamente uno stato di ebbrezza alcoolica, quali: alito vinoso, linguaggio scoordinato, malferma stazione eretta. Sottoposto, con il suo consenso, al controllo del tasso alcoolemico, veniva accertato, al primo esperimento con l’etilometro, un tasso alcoolemico pari ad 1,40 gr. /l. Si era invece rifiutato di eseguire la seconda prova.

In presenza dei descritti elementi sintomatici dello stato di ebbrezza ma in mancanza dell’esecuzione del secondo test tramite etilometro, il Tribunale,non giudicando sussistente la prova sicura di una concentrazione ematica di alcool superiore al limite di 0,8 gr. /l., aveva affermato la responsabilità dell’imputato, in applicazione del principio del favor rei, per la violazione più lieve prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), punita all’epoca del fatto, con la sola pena dell’ammenda, ritenendo ed applicando l’aggravante della recidiva reiterata, specifica nel quinquennio, come attestato dal certificato penale. Aveva altresì respinto l’istanza di ammissione all’oblazione, subordinata ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, in difetto degli atti formali integranti i presupposti di ammissibilità di una siffatta istanza.

Ricorre personalmente per cassazione l’imputato invocando l’annullamento dell’impugnata sentenza.

Con le proposte censure lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. c), avendo il Tribunale, in primo luogo, illegittimamente richiamato ed applicato in motivazione, quale aggravante, l’art. 99 cod. pen., comma 4, in difetto della relativa contestazione ad iniziativa del P.M. ed avendo, in secondo luogo, rigettato l’istanza di ammissione all’oblazione, tempestivamente e preventivamente dedotta, in violazione dell’art. 141 disp. att. cod. proc. pen., comma 4 bis, che prevede la rimessione in termine dell’imputato in caso di modifica dell’originaria contestazione, ai fini dell’esperibilità dell’oblazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Nel caso di specie deve trovare applicazione il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 1 e art. 2 cod. pen., comma 4.

La violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): ipotesi meno grave del reato di "guida sotto l’influenza dell’alcool" – ritenuta in concreto dal Giudice di prime cure in nome del principio del favor con statuizione divenuta irretrattabile, fermo il divieto della reformatio in pejus in presenza di impugnazione del solo imputato – configura attualmente, nel testo dello stesso art. 186 C.d.S., comma 2, novellato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, un mero illecito amministrativo punito con la sola pena pecuniaria.

Trattandosi quindi di un fatto non preveduto dalla legge come reato, l’impugnata sentenza non può che esser cassata senza rinvio previa assoluzione dell’imputato restando ovviamente assorbite in detta statuizione le altre censure dedotte dal ricorrente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

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