Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2012, n. 13256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il Comune di Torino con atto notificato in data 26.1.2007, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8008/05 depos.

in data 14.12.05 del Tribunale di Torino, il quale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da esso comune avverso la sentenza n. 5454/04 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, che aveva dichiarata – l’illegittimità di 7 verbali di accertamento e dei relativi verbali di contestazione, aventi ad oggetto la violazione del regolamento comunale sui mezzi pubblicitari da parte dell’attrice spa Publigem.

Il tribunale rilevava che il processo dinanzi al giudice di pace, benchè introdotto con citazione e anche se il giudizio di si era svolto nelle forme ordinarie di cui agli artt. 311, 320 e 321 c.p.c., aveva pur sempre ad oggetto la legittimità d’irrogazione di sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23. Di conseguenza, per individuare il mezzo d’impugnazione esperibile contro la relativa sentenza, occorreva fare riferimento alla qualificazione giuridica dell’azione proposta data dal giudice;

pertanto nei confronti della sentenza pronunciata all’esito della causa, era possibile solo il ricorso per cassazione e non l’appello, così come previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c..

Il ricorso per cassazione si fonda su 4 motivi; la spa Publigem non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione di norme di legge: L. n. 689 del 1989, artt. 12, 22 e 23. Il giudizio di primo grado era stato introdotto con atto di citazione ed il giudice di prime cure aveva erroneamente applicato il rito ordinario e non rito speciale disciplinato dalla L. n. 689 del 1981. Nella fattispecie oltre alla sanzione amministrativa il provvedimento riguardava anche il pagamento del canone pubblicitario.

Con il secondo motivo denunzia la violazione di norme di legge: L. n. 689 del 1989, artt. 12, 22 e 23 della e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, lett. e). Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto il canone pubblicitario evaso e le conseguenti sanzioni, per cui, stante l’accessorietà di queste ultime, è il canone che attrae le sanzioni e non viceversa quanto al rito da applicare.

Le predette doglianze sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il tribunale ne qualificare la scelta del rito da seguire in appello non ha fatto alcun riferimento alle circostanze relative al canone non corrisposto ed alla correlativa sanzione, ma piuttosto ad altro diverso principio, secondo cui il mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va individuato solo in base della qualificazione del rapporto giuridico controverso adottato dal giudice del provvedimento stesso.

Con il terzo viene dedotto dal ricorrente la violazione di norme di legge (art. 339 c.p.c.) relativamente al criterio giurisprudenziale del procedimento in concreto adottato dal Giudice di primo grado per l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile. Sostiene che il tribunale dopo aver stabilito che l’appellabilità o ricorribilità della sentenza vada determinata in base al rito concretamente applicato nel giudizio definito con la sentenza medesima, nella fattispecie, pure a fronte del rito ordinario applicato in primo grado, ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dal Comune, escludendo l’applicabilità nel caso in esame del criterio giurisprudenziale del procedimento adottato dal giudice di prime cure.

La doglianza non è fondata. La giurisprudenza di questa S.C. è costante nel ritenere che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza (principio dell’apparenza), che resta sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell’impugnazione ammessa secondo il suddetto criterio. (Cass. S.U. n. 4617 del 25.2.2011;

Cass. S.U. n. 390 dell’11.1.2011; Cass. N. 3712 del 15.2.2011; Cass. n. 3348 del 18/02/2005). Nella fattispecie secondo il tribunale il rapporto era stato chiaramente qualificato dal giudice (peraltro correttamente) per cui il relativo procedimento giudiziale doveva sfociare in una sentenza non appellabile (ratione temporis), ma solo ricorribile per cassazione, a nulla rilevando che il giudice di primo grado avesse seguito un rito estraneo al rapporto giurisdizionale dedotto in causa. Infine con il 4 motivo si deduce la violazione di norme di legge: art. 339 c.p.c.: "relativamente al criterio giurisprudenziale della qualificazione della controversia giudiziale, così come espressamente data dal Giudice di primo grado in sentenza, per l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile". Invero, secondo il ricorrente il giudice di prime cure non aveva qualificato la controversia come opposizione a sanzioni amministrative, ma come causa avente ad oggetto la debenza del canone pubblicitario, per cui era corretto il rito seguito.

La doglianza è infondata: essa infatti si risolve in un’interpretazione della domanda giudiziale, operazione questa riservata al giudice di merito (Cass. S.U. n. 4617 del 25.2.2011) e quindi inammissibile in questa sede, attesa la congrua e corretta motivazione.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 03-02-2014, n. 5207

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12.10.2012 la Corte di Appello di Brescia in riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, in data 21.3.2012 dichiarava A.C. responsabile del delitto di lesioni volontarie aggravate dall’uso di un’arma, ritenuta l’ipotesi di cui agli artt. 582 e 585 c.p., in tal senso riqualificata l’imputazione di tentato omicidio, e con le già concesse attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, revocando la pena accessoria, e concedendo all’imputato i doppi benefici di legge.

In fatto si era verificato che l’imputato aveva esploso colpi di fucile all’indirizzo di T.P., allorchè costui si era introdotto nel piazzale antistante la villetta in costruzione, dove si trovava l’imputato, allo scopo di rubare materiali del cantiere edile, in ore serali, in data (OMISSIS).

La decisione era fondata sull’esito di consulenza balistica , secondo la quale era stato accertato che l’imputato aveva attinto la persona offesa ad una certa distanza, e che i colpi erano stati tali da non rivelare la volontà di uccidere la vittima, essendo stati indirizzati in direzione tale da lambire la persona offesa colpendo una spalla, (come descritto in motivazione a fl. 7 – rilevando che l’autore della azione era esperto nell’uso dell’arma, e avrebbe potuto attingere in zone vitali la persona offesa, trovandosi alla distanza indicata tra i 14 e i 17 metri.

Era stata disattesa dai giudici di appello la richiesta difensiva di applicare l’esimente della legittima difesa, sia pure putativa, evidenziando che risultavano esplosi tutti i colpi del fucile e che l’arma era stata imbracciata puntandola in senso orizzontale, desumendo da tali modalità che l’ A. era andato sul posto non al semplice scopo di allontanare il ladro bensì allo scopo di bloccarlo, e a tal fine era necessario ferirlo.

Si era ritenuta ininfluente ai fini della invocata esimente la circostanza rilevata dalla difesa che il T. avesse nelle mani un corpo contundente, rilevandosi, in contrario, che l’uomo era da solo e che secondo quanto aveva notato la moglie dell’imputato, che aveva richiamato l’attenzione del marito sulla presenza dell’individuo, quest’ultimo aveva scavalcato l’area privata senza avere qualcosa nelle mani (v. quanto esposto in sentenza a fl. 7).

In conclusione la Corte aveva pertanto escluso che l’imputato avesse agito figurandosi i due eventi (morte o lesioni) come equipollenti, in tal senso escludendo il dolo del tentativo di omicidio, ritenendo configurabile nella specie il dolo del delitto di lesioni.

– Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – la illogicità della motivazione, considerata, meramente apparente, in riferimento alla esclusione della esimente della legittima difesa.

Sul punto rilevava che la Corte territoriale aveva aderito alla interpretazione resa dal Tribunale, evidenziando che l’imputato ed i suoi congiunti non avevano temuto per la propria incolumità "inframuraria", ovvero che il soggetto estraneo potesse accedere alla proprietà privata, circoscritta alla abitazione, solo perchè tutti avevano ritenuto che il soggetto volesse compiere un furto all’interno del cantiere.

A riguardo il ricorrente evidenziava, in contrario, che l’imputato aveva affrontato la persona di cui si tratta, e che l’uomo si era girato verso l’ A., brandendo qualcosa nelle mani, onde l’imputato si era sentito minacciato, temendo per la propria incolumità, senza alternativa soluzione.

Sul punto la difesa rilevava altresì che era stato trovato sul posto un piede di porco, arnese da scasso, onde tale elemento contribuiva a corroborare la tesi difensiva, della legittima difesa.

Viceversa riteneva del tutto apodittica la tesi affermata in sentenza, ove si era ritenuto che l’imputato avesse sparato per bloccare la persona offesa, ferendola.

2 – illogicità della motivazione in ordine alla richiesta subordinata avanzata dalla difesa per ritenere le lesioni come colpose.

A riguardo il ricorrente rilevava che la condotta dell’imputato avrebbe potuto ritenersi ascrivibile a mera imprudenza, evidenziando a sostegno di tale interpretazione che dalla consulenza balistica era emerso che solo una parte dei colpi aveva attinto la vittima delle lesioni.

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume l’attenta analisi delle risultanze dibattimentali, essendo stati riportati dal giudice di appello gli elementi illustrati dal primo giudice, ripercorrendo la dinamica dell’episodio di cui alla contestazione, verificatosi la sera del (OMISSIS), allorchè l’imputato aveva esploso tre colpi di fucile all’indirizzo di T.P., che si era introdotto nel piazzale antistante la villetta in costruzione dell’imputato, per rubare materiale di carpenteria.

Orbene va, premesso che secondo quanto rilevato dal primo giudice in base alla consulenza tecnica, sulla successione dei colpi, la persona offesa, era stata attinta prima ad un braccio, e successivamente mentre si stava rialzando, avendo percepito l’arrivo dell’imputato, trovandosi di spalle, volgendo il fianco sinistro, restando attinto nel frangente da altri colpi, sul lato della coscia sinistra e del gluteo (come si desume dalla descrizione resa in sentenza, ove si era evidenziata altresì la distanza alla quale erano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco).

A riguardo risulta motivata in modo specifico dal giudice di appello l’assenza degli elementi idonei a configurare i presupposti della esimente della legittima difesa, sia pure intesa nella forma putativa, evidenziando che:-a) nè l’imputatole i suoi congiunti avevano affermato di aver temuto per la propria incolumità, ovvero che l’estraneo potesse entrare nella loro abitazione, avendo essi ipotizzato unicamente che egli avesse agito al fine di eseguire il furto (v. fl. 6-7 della motivazione). b) che l’imputato aveva esploso i colpi di arma da fuoco, allo scopo di bloccare il ladro, e non solo allo scopo di provocarne la fuga, desumendo tale volontà dalla dinamica del fatto, puntualmente analizzata, disattendendo la tesi difensiva, con il rilievo che pur se l’imputato avesse percepito che la persona offesa aveva qualcosa tra le mani, ciò non avrebbe comunque determinato la necessità di difendersi, stante la distanza di circa 15 metri tra i due soggetta coinvolti (fl.7).

Da tali rilievi il giudice di appello ha desunto anche l’assenza del dolo tipico del tentativo di omicidio, con argomentazioni rispondenti ai canoni giurisprudenziali (rif. Cass. Sez. 1 n. 25114 del 2010, escludendo il tentativo di omicidio con dolo eventuale).

Deve altresì rilevarsi che correttamente risulta esclusa l’esimente della legittima difesa putativa essendo sul punto la motivazione conforme ai principi sanciti da questa Corte, dal momento che si evidenzia in base a quanto accertato dal consulente tecnico del PM. che l’imputato ebbe a sparare deliberatamente prendendo la mira "fuori sagoma" della persona offesa, escludendo di poter attingere il soggetto passivo in zone vitali del corpo.

Pertanto deve ritenersi la decisione conforme al dettato giurisprudenziale di questa Corte, – Sez. 1, del 2 febbraio 2006, n. 4337, La Rocca, e conforme, Sez. 1, 27-1-2010, n. 3464 – RV 233189 – ove si stabilisce che ai fini della legittima difesa putativa, l’errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esauritoci un’offesa ingiusta".

2 – Deve ritenersi infine manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura la motivazione della sentenza per carenza, in riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi di lesioni colpose, essendo evidente dal testo del provvedimento impugnatola specifica motivazione sull’elemento psicologico del reato di lesioni volontarie ritenuto richiamando puntualmente le risultanze processuali. Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15749 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’intimato non si è costituito, ma ha depositato memoria speciale.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 21, essendo la decisione fondata sull’assunto che gli ispettori avrebbero potuto recarsi presso colui che teneva la documentazione della ditta per verificare la dichiarazione della lavoratrice di essere stata assunta il 12/10/2004 e cioè due giorni prima dell’ispezione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il rispetto dell’obbligo del datore di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 21 – che prescrive che i libri paga e matricola siano tenuti nel luogo di lavoro e che dallo stesso non possano essere rimossi – è finalizzato ad assicurare la contestuale corrispondenza delle scritturazioni alla realtà aziendale, nonchè la permanente disponibilità della documentazione al controllo ispettivo; ne consegue che la tenuta dei libri paga e matricola da parte del datore presso il consulente del lavoro, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 5, non fa venir meno l’obbligo di tenere presso il luogo di lavoro una copia dei libri medesimi (Cass. 14959/09).

Ne consegue che il contenuto del libro matricola, non presente sul luogo di lavoro, non può corroborare la mera dichiarazione della lavoratrice.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma la fondatezza della doglianza secondo cui l’avviso sarebbe illegittimo in quanto da esso non risulterebbero i meccanismi di calcolo necessari per quantificare la sanzione pecuniaria.

Anche il secondo motivo è manifestamente fondato.

Il destinatario della sanzione può infatti dedurre che la sanzione eccede i massimi previsti dalla norma, ma non può limitarsi – pena l’inammissibilità della censura – a dedurre che dall’avviso non risulterebbe il costo del lavoro (che a lui peraltro deve presumersi noto) in base al quale la sanzione stessa è calcolata secondo legge, non essendo onere dell’Ufficio esplicitare il calcolo relativo";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare il resistente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il resistente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione VI Sentenza n. 14057 del 2006 deposito del 03 aprile 2006 STUPEFACENTI Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

1. La Corte di appello di Roma, Sezione seconda penale, con sentenza in data 20 aprile 2004, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti di I. C. per il reato di cui agli articoli 81 cpv. Cp e 73 Dpr 309/90, ha ridotto la pena a lui inflitta, esclusa la continuazione, ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, confermando nel resto.

2. Avverso la citata sentenza del 20 aprile 2004 ha proposto personalmente ricorso per cassazione I. C., chiedendone l’annullamento per ?erronea applicazione degli articoli 73 e 75 Dpr 309/90 e relativo vizio di motivazione?.

A suo avviso, la Corte di appello avrebbe errato nel non escludere la destinazione allo spaccio dei 176 grammi di cocaina da lui detenuti, in quanto le risultanze indicate nella sentenza impugnata (occultamento della droga presso la abitazione della sorella; rinvenimento di sostanza da taglio, bilancino di precisione ed attrezzatura varia per il confezionamento delle dosi) non sarebbero elementi idonei a denotare che la cocaina non fosse destinata ad esclusivo uso personale.

Il ricorrente deduce altresì ?erronea applicazione della legge penale e relativo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del comma 5 dell’articolo 73 Dpr 309/90?.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di appello di Roma ha già fornito corretta ed adeguata risposta a tutte le censure, già sollevate con i motivi di gravame.

In particolare, nella sentenza impugnata si è puntualizzato che sussistevano ?plurimi elementi indiziari, convergenti verso l’ipotesi della destinazione dello stupefacente detenuto dall’imputato alla cessione?, e cioè:

– ?l’elevato quantitativo di droga complessivamente detenuto (pari a circa 1200 dosi medie giornaliere)?;

– ?il rinvenimento, unitamente alla sostanza stupefacente, all’interno di una cassetta di sicurezza, di un bilancino di precisione, di sostanza da taglio (mannite), di attrezzatura varia per il confezionamento delle dosi (forbici,

– cucchiaino, rotolo di nastro metallico, carta plastificata tipo bancomat per il mescolamento, ben 48 ritagli di buste di cellophane);

– ?l’occultamento della sostanza e della attrezzatura indicate presso la abitazione della sorella, luogo evidentemente ritenuto più sicuro?;

– ?l’aver portato fuori dell’abitazione, con i rischi conseguenti, un quantitativo di cocaina pari ad oltre dieci grammi, e quindi a circa sessanta dosi, certamente superiore e di molto alla quantità che l’imputato avrebbe potuto assumere nella giornata?.

Su queste basi, la Corte dì merito ha osservato che, come correttamente rilevato anche nella sentenza di primo grado, ?la dimostrata condizione di assuntore dello stupefacente poteva tutto al più consentire di ritenere che la droga in parte fosse destinata al consumo personale del detentore, ma non era sufficiente da sola, in relazione alla quantità detenuta ed alla presenza di strumentazioni ed oggetti solitamente posseduti dagli spacciatori, ad accreditare l’ipotesi della destinazione dell’intero stupefacente al fabbisogno personale dell’imputato?.

Infine la Corte di appello ha puntualizzato che il quantitativo elevato di cocaina, ?anche accedendo alla ipotesi di una parziale destinazione dello stupefacente al consumo personale?, unitamente alla buona qualità della sostanza (pura dal 62, 4 al 70, 9 %), escludevano la riconducibilità del fatto nell’ambito della ipotesi attenuata di cui al comma quinto dell’articolo 73 Dpr 309/90.

Le suddette argomentazioni della Corte di appello di Roma costituiscono corretta applicazione delle regole del diritto, in aderenza a consolidati orientamenti giurisprudenziali. Inoltre il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito

che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’articolo 606, lettera e), c.p.p., nel quale pure si risolvono le censure. Come si è visto, l’argomentare della Corte di merito é logico ed adeguato e, a fronte di esso, il ricorrente si é limitato sostanzialmente a controbattere generici e indimostrati argomenti di segno contrario. Ma non può certo costituire vizio deducibile in sede dì legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una ?rilettura? degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

3. La legge 49/2006 (il cui articolo 4bis ha modificato in senso più favorevole le pene previste per il reato contestato allo I.) non trova applicazione nel caso in esame ai sensi dell’articolo 2, terzo comma Cp, in quanto, trattandosi di ricorso inammissibile per i motivi suesposti, deve ritenersi formato il giudicato e pronunciata sentenza irrevocabile, limite insuperabile anche innanzi a disposizione più favorevole al reo. Anche la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso si risolve, infatti, in una absolutio ab istantia derivante dalla mera apparenza dell’atto di impugnazione (Su 32/2000, De Luca).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende [che, in relazione alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità].

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

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