Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-03-2012, n. 5137 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2006, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente sul perimetro di contribuenza consortile.

A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva che nell’anno cui si riferiva la cartella, per la zona Basso Pavese, gli impianti di bonifica non avevano funzionato e non erano state eseguite le opere di manutenzione indicate nel piano di classifica.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello del contribuente, fu parzialmente riformata dalla commissione regionale.

In particolare – rilevato che il Consorzio non aveva fornito prova dell’esecuzione integrale delle opere indicate nel "piano di classifica" e che, peraltro, parte delle opere suddette risultavano positivamente eseguite – i giudici di appello, in adesione all’originaria istanza subordinata del contribuente, rideterminarono l’importo dovuto, nella misura del 60% di quanto iscritto a ruolo, per gli immobili situati nell’ambito del territorio comunale di Chignolo Po, Badia Pavese, Ponticelli Pavese e Santa Cristina e Bissone nonchè, nella misura del 50% di quanto iscritto a ruolo, per gli immobili situati nell’ambito del territorio comunale di Costa De Nobili, Pieve Porto Morone, Zerbo, San Zenone e Corteolona.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il consorzio ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo "contraddittorietà: necessità di un beneficio diretto e specifico" – censura la decisione impugnata per aver ritenuto in parte fondata la pretesa del Consorzio, pur non avendo questo dimostrato i propri fondi traevano beneficio diretto e specifico dalle opere consortili.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo "errato apprezzamento del valore probatorio di mere dichiarazioni di parte" – censura la decisione impugnata per non aver adeguatamente valutato gli elementi probatori.

Il ricorso va disatteso.

Premesso che costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica", nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti (cfr. Cass. ss.uu. 11722/10, 26009/08 e 968/98 nonchè Cass. 661/12, 25634/11, 24881/11, 17066/10, 19509/04), occorre rilevare che, nella specie, il giudice di appello ha motivato la propria conclusione, non già sulla base della mera applicazione della regola sull’onere della prova, ma sul presupposto che il Consorzio aveva, almeno in parte (e in misura corrispondente al riconosciuto obbligo di contribuzione) positivamente dimostrato in modo sufficiente ed adeguato i fatti costitutivi della propria pretesa, documentalmente attestando, nell’anzidetta misura, esistenza ed operatività delle opere consortili anche a vantaggio dei beni dei consorziati della Bassa Padana.

Ciò posto deve rilevarsi che le doglianze del contribuente, in tutte le loro articolazioni, si rivelano inammissibili, giacchè si risolvono nella richiesta di sindacato in fatto non consentito in questa sede.

Invero – a fronte di decisione ancorata, con sintetica ma compiuta motivazione, alle risultanze processuali – con i riportati motivi di ricorso, il contribuente, pur apparentemente prospettando vizi di motivazione e violazioni di leggi, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sulla disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da incongruenza logiche (in concreto nemmeno indicate), si sottrae al giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il inerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono – ed atteso che, peraltro, il contribuente (con inevitabili ricadute sul piano dell’autosufficienza del ricorso) non fornisce alcuna specifica descrizione degli elementi che dovrebbero indurre ad una soluzione della vertenza a lui ulteriormente favorevole s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: respinge il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6442 Collocamento a riposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, dipendente della ASL CE/2, con istanze in data 10.3.1997, prot. 7868, e 15.3.1997, prot. 8786, nella quale fa riferimento ad analoga istanza del 5.9.1996, ha avanzato domanda per permanere in servizio un biennio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo.

L’Azienda, con nota 14.9.1997 n. 8634, ha rigettato la richiesta in quanto non sarebbe stata presentata almeno sei mesi prima della data prevista per il collocamento a riposo.

Con diffide del 30.5.1997 e 4.6.1997, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del collocamento a riposo e la riammissione in servizio.

Col ricorso introduttivo ha impugnato, quindi, il silenziorigetto.

A seguito di ordinanza cautelare n. 193 del 4.2.1998 del TAR Campania, l’Amministrazione con atto deliberativo n. 949 del 18.3.1998, ha disposto la riammissione in servizio del ricorrente, eseguita in data 1.4.1998.

Successivamente, però, con la sentenza impugnata, il TAR ha rigettato il ricorso, in quanto la domanda di trattenimento in servizio sarebbe tardiva e l’istanza del 5.9.1996 non risulterebbe acquisita al protocollo, né risulterebbe la prova che sia stata spedita.

La sentenza viene ora impugnata con riproposizione dei motivi non accolti in primo grado, ovvero con la denuncia della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento e la violazione dell’art. 16 D.L. 503/1992 e dell’art. 3 l. 471/1992, essendo errata l’interpretazione su presunti termini da rispettare. Si deduce, inoltre, che l’istanza del 5.9.2996 è stata inviata via fax, al pari delle altre.

Si lamenta l’omessa applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 117 del 6.5.1997 e n. 162 del 4.6.1997, che affermano la facoltà incondizionata del dipendente alla prosecuzione del rapporto di lavoro, col mero obbligo di una comunicazione non sottoposta ad alcun termine temporale, ma semplicemente da presentarsi " in tempi ragionevoli".

L’appellante insiste per l’accoglimento della domanda, rilevando la contraddittorietà della sentenza rispetto all’ordinanza cautelare, emessa sulla base dell’istanza del 5.9.1996, ora considerata inesistente; e chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro ex tunc, la retribuzione del periodo 1.4.1997/1.4.1998 (data della riassunzione a seguito della misura cautelare disposta dal TAR), oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché il risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

All’udienza del 18 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

– L’appello non è fondato.

– Il ricorrente ha chiesto, col primo motivo di appello, che sia dichiarato illegittimo il silenziorifiuto sulle istanze di riassunzione di cui agli atti di diffida del 30.5.1997 e 4.6.1997.

Invero, le istanze del ricorrente, tendenti alla riassunzione o riammissione in servizio, previo annullamento del collocamento a riposo e in accoglimento di analoghe istanze in precedenza presentate, sono state rigettate dall’Amministrazione con nota 14.9.1997 n. 8634, con cui si comunicava che la domanda non poteva essere accolta in quanto non presentata sei mesi prima della data prevista per il collocamento a riposo.

– Col secondo motivo di appello, si deduce l’errata interpretazione da parte del primo giudice dell’art. 16 del D.L. 503/1992 e dell’art. 3 l. 471/1992, norme che prescrivono una facoltà senza condizione per il dipendente di permanere in servizio per un biennio oltre i limti di età. Inoltre, sarebbe errato quanto affermato in sentenza in ordine alla mancata prova dell’invio dell’istanza di prosecuzione del rapporto, datata 5.9.1996.

Correttamente, invece, il TAR ha richiamato l’art. 6 della l. n. 407/1990, concernente gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, che prevede il detto obbligo di comunicazione sei mesi prima della data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Il TAR ha ritenuto con interpretazione sistematica, che la norma si applichi anche agli iscritti alla gestione previdenziale dei dipendenti statali, anche se la disposizione di cui all’art. 16 del D.Lgs 503/1992, concernente i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, nulla disponeva al riguardo.

A conforto della correttezza di tale interpretazione può osservarsi che la norma da ultimo citata, nel testo attualmente vigente (modificato dall’articolo 1quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, dall’articolo 33 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall’articolo 72, comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, dall’articolo 22, comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo dall’articolo 1, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) prevede che "la disponibilità al trattenimento (in servizio) va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento".

La comunicazione assolve, infatti, ad una finalità di carattere organizzativo, rendendo possibile all’Amministrazione l’esercizio della facoltà, riconosciuta espressamente dalla norma nella nuova disciplina, di decidere il prolungamento del servizio, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell’efficiente andamento dei servizi, per una migliore allocazione delle proprie risorse umane.

Pertanto, va condivisa l’interpretazione sistematica seguita dal primo giudice, che ha sostanzialmente "anticipato" le innovazioni normative, bene intendendo la ratio sottintesa all’art. 6 l. 407/1990.

– Nè può accogliersi il rilievo dell’appellante riguardo l’ esistenza in atti della prova circa l’inoltro in termine dell’istanza, con riferimento alla comunicazione via fax del 5.9.1996.

Non è stata, infatti, fornita prova certa della ricezione del fax da parte dell’Azienda, nè dell’acquisizione ad un protocollo, né è dimostrata da parte dell’appellante la spedizione a mezzo posta. Gli atti depositati, attraverso i quali il ricorrente intende dimostrare che è avvenuta la ricezione del fax, in realtà non recano data, né riferimento alcuno da cui è possibile risalire con certezza al documento che è stato trasmesso. Né, in presenza di contestazione da parte dell’Azienda, vale a dimostrare l’efficacia della trasmissione per fax, in via presuntiva, la circostanza che le altre istanze, che l’Azienda dichiara di aver ricevuto, siano state trasmesse con lo stesso mezzo.

Le presunzioni che costituiscono prova devono presentare, infatti, precisi caratteri: essere gravi, precise e concordanti ( art. 2729 c.c.).

– Infine, l’appellante si duole della mancata applicazione dei principi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 117/1997 e n. 162/1997.

– Le decisioni citate riguardano norme e situazioni diverse ed in ogni caso rafforzano, semmai, la convinzione di questo giudice circa la necessità di una comunicazione al datore di lavoro entro un termine congruo, della decisione di permanere in servizio oltre il compimento del limite di età, termine che, per quanto sopra detto, da un punto di vista sistematico, è da individuarsi nel termine semestrale applicato dal giudice di primo grado.

Infatti, norma oggetto del giudizio di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 117/97, è l’art. 1, comma 2, ultima proposizione, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, finalizzata ad elevare a sessantacinque anni (nello spirito della riforma previdenziale) il limite di età per la prosecuzione dell’attività lavorativa, che prevede l’obbligo di comunicazione a carico del lavoratore che matura i requisiti entro i sei mesi successivi alla sua entrata in vigore.

Il giudice a quo ha sottoposto al giudizio della Corte la proposizione del menzionato art. 1, comma 2, ossia la parte in cui la norma sembra ad un tempo negare e prevedere l’obbligo di comunicazione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, nell’esercizio della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto, a seconda che abbia già maturato i requisiti per il pensionamento o li maturi successivamente, entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore della norma. Per quanto qui di interesse, osserva la Corte che appare ragionevole in linea di principio "che la legge ponga a carico del lavoratore interessato alla prosecuzione del rapporto di lavoro l’obbligo di comunicare la propria scelta entro un termine, in quanto ciò, oltre a rispondere alla logica negoziale del rapporto di lavoro, si collega anche ad esigenze organizzative, non essendo opportuno che il datore di lavoro rimanga esposto al protrarsi dell’incertezza oltre termini prefissati".

Questa stessa logica convince il Collegio a ritenere correttamente motivata la sentenza appellata nella proposta interpretazione sistematica dell’art. 6 l 407/1990 e dell’ art. 16. l. 503/1992.

– In conclusione, l’appello va rigettato, precisandosi tuttavia che il servizio prestato dal ricorrente in esecuzione dell’ordinanza cautelare produce i suoi effetti sotto tutti i profili, non solo retributivo ma anche previdenziale, ex art. 2126 c.c.(cfr. Consiglio Stato, sez. V, 27 marzo 2009, n. 1834).

– Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, atteso lo svolgimento del processo e le vicende lavorative del ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6936 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato, in punto di fatto, che:

a)in data 21 marzo 2008 il Comune di Vignola bandiva un concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un nuovo complesso scolastico comprendente una scuola per l’infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado, una palestra e le rispettive aree esterne di pertinenza nonché per la riqualificazione paesaggistica del contesto territoriale nel quale si inserisce l’intervento.

b)all’esito del concorso, dopo la selezione di 31 progetti, risultava vincitore quello presentato dal raggruppamento di cui era capogruppo G. P., con punti 91, 90, mentre al secondo posto si classificava l’ OP Architetti Associati con punti 88,74;

c)con la sentenza di primo grado il Tribunale ha accolto il ricorso principale proposto da OP Architetti Associati avverso gli atti della procedura mentre ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla’aggiudicataria;

Reputato che i motivi di ricorso incidentale riproposti in sede d’appello non meritano favorevole valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:

a)ai fini della partecipazione alla gara la produzione della mera copia fotostatica di un documento scaduto non determina l’esclusione dalla procedura in quanto non viene in rilievo la mancanza di un documento ma una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento irregolare;

b) non è fondata la censura volta a contestare la diversa superficie degli edifici rispetto alla superficie indicata nel documento preliminare alla progettazione in quanto, in forza della disciplina di gara, le indicazioni in ordine alle superficie, non imposte a pena di esclusione, dovevano considerarsi orientative mentre restava riservata alla commissione la valutazione in ordine al rispetto delle caratteristiche progettuali sostanziali previste nel documento preliminare stesso;

c) non merita positiva valutazione la censura volta a dedurre la violazione del principio dell’anonimato in quanto la presenza di "due righe di testo sovrapposte ed illeggibili in una porzione libera di un foglio" avvenute in fase di stampa non costituisce un elemento di riconoscimento che viola il principio dell’anonimato richiesto dal bando di gara;

d)in base all’art. 13, punto d), del bando di gara, la mancata rappresentazione in scala 1:200 della pianta di un piano interrato non era prevista a pena di esclusione;

Reputato che sono del pari infondati i motivi di appello principale e dell’appello incidentale autonomo del Comune di Vignola con i quali si contesta la statuizione di prime cure nella parte in cui è stato disposto l’accoglimento del ricorso principale di primo grado;

Reputato, infatti, che:

a)la mancata indicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei costi complessivi dell’intervento, e in particolare di quelli del secondo stralcio, integra violazione della disposizione dell’art. 7 del bando che, letta nel quadro complessivo delle regole dettate dalla lex specalis, imponeva, a pena di esclusione, che le proposte non dovessero superare il costo complessivo di Euro 14.500.000 al netto di I.V.A. e degli oneri fiscali, dettando una regola che presuppone la necessaria indicazione del costo globale;

b)l’offerta del vincitore si pone in contrasto con detta disciplina in quanto non contiene alcuna indicazione dei costi del secondo stralcio né dei costi complessivi del progetto ma soltanto un" indicazione dei costi di realizzazione del primo stralcio;

c)a fronte della non equivoca comminatoria di esclusione sancita con riguardo alla violazione dell’obbligo d’indicazione del costo complessivo, non assume rilievo la questione, oggetto di contrasto tra le parti, della possibilità di desumere il costo del secondo stralcio in ragione della sovrapponibilità della scuola primaria a quella secondaria, oggetto del primo stralcio; Ritenuto che la conferma della statuizione di primo grado in relazione alla censura in esame conduce in modo autosufficiente all’esclusione dell’aggiudicatario, con il conseguente venir meno dell’interesse ad approfondire la questione della ricorrenza di altra causa di esclusione collegata alla violazione del principio di anonimato;

Reputato, infine, che risultano inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente originario avverso i provvedimenti sopravvenuti adottati dal Comune di Vignola a seguito della riedizione della procedura in quanto, alla stregua del condivisibile indirizzo giurisprudenziale confermato da ultimo dalla novella di cui all’art. 104 del codice del processo amministrativo possono essere proposti motivi aggiunti direttamente in appello solo in relazione agli stessi atti impugnati di primo grado mentre il principio del doppio grado di giurisdizione non è derogabile in caso di impugnazione di atti diversi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3913),

Reputato, in definitiva, che l’appello principale e quello incidentale autonomo del Comune di Vignola devono essere respinti mentre è inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposti da OP Architetti Associati;

Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire la regola della soccombenza ed essere conseguentemente liquidate nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello principale in epigrafe specificato e quello incidentale autonomo proposto dal Comune di Vignola.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto da OP Architetti Associati.

Condanna l’appellante principale ed il Comune di Vignola al pagamento, in favore della parte appellata OP Architetti Associati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva di 10.000/00 (diecimila//00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 209

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili (anche in ordine costituzionale), la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali hanno rigettato l’istanza volta ad ottenere il suo collocamento in ausiliaria ed ha avanzato le domande di accertamento e di condanna indicate in epigrafe.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20 ottobre 2010, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

Risulta "per tabulas" che la posizione di stato del ricorrente è stata correttamente definita alla luce della disciplina vigente all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo. Se è vero, infatti, che il collocamento in congedo a domanda, con transito nella categoria dell’ausiliaria, era regolato – sino al 27.9.96 – da norme che sancivano la possibilità di detto transito anche per chi (come il ricorrente) avesse prestato (solo) 25 anni di effettivo servizio, è altrettanto vero che una simile regolamentazione – con l’entrata in vigore degli artt. 1, comma 178, della legge n.662/96, e 3, comma 1, del d. lg. n. 165/97 – ha subito delle profonde modifiche. Tale disciplina prevede che il collocamento "de quo" è previsto per il solo personale che (a differenza del ricorrente stesso) abbia lasciato il servizio per sopraggiunti limiti di età.

Ciò posto, si rileva come la dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 7, del d. lg. n. 165/97 e dell’art. 1 bis della legge n. 250/2001 (che, secondo le prospettazioni attoree, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97 della nostra Carta fondamentale) è manifestamente infondata in quanto tra la posizione giuridica del ricorrente e quella dei soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione dalle norme richiamate non è riscontrabile alcuna reale omogeneità.

Il ricorrente, infatti, oltre ad essere transitato nella riserva a domanda (e non "ex lege") ha maturato soltanto 25 anni di effettivo servizio, mentre i beneficiari della disciplina di cui all’art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo, pur non avendo raggiunto il limite di età previsto per il transito in ausiliaria, avevano maturato alla data del loro passaggio nella riserva un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a 40 anni.

In sostanza, va considerato che il legislatore, all’art. 7, comma 6, del d. lg. n. 165/97, ha previsto che – per un periodo di 11 anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – il collocamento in ausiliaria potesse (anche) avvenire a domanda del militare che avesse svolto non meno di 40 anni di effettivo servizio.

La norma tacciata di incostituzionalità (oggetto del comma 7 del citato articolo 7) si raccorda perfettamente con questa disposizione, mirando ad evitare un trattamento ingiustificatamente deteriore per coloro che, in possesso della cennata anzianità di servizio, fossero stati collocati nella riserva (per effetto diretto dei, non convertiti, DD. LL. "505" e "606") nel periodo che va dal 28.9.96 al 31.12.97.

Altrettanto coerentemente, l’art.1 bis del D.L. n. 157/2001 (convertito in legge n. "250") ha inteso eliminare la disparità di trattamento (operata dal d.lg. n. 165/97) tra gli Ufficiali che avevano lasciato il servizio – a domanda – nel suddetto periodo e i colleghi (ai quali era consentito, inizialmente, il transito in ausiliaria) che avevano provveduto analogamente dopo l’1.1.98.

Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente applicato i principi normativi descritti che, per le ragioni indicate, non risultano configgenti con alcuna norma di rango costituzionale.

Il ricorso in esame va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.