Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-12-2011, n. 27036 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 9 gennaio 2007, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Asti aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con B.S. il 2 febbraio 1998, con scadenza il 30 aprile 1998 per "esigenze eccezionali".

Poste italiane propone due motivi di ricorso. Il primo concerne la legittimità della apposizione del termine in base a quanto previsto dagli accordi collettivi stipulati tra sindacati e Poste italiane spa. Il secondo concerne un vizio di omessa motivazione in ordine alla eccezione di mutuo consenso.

La lavoratrice si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno anche depositato una memoria. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Deve rilevarsi che tra le parti sono stati stipulati una serie di contratti di lavoro a termine. Il primo, quello il cui termine è stato dichiarato nullo dai giudici piemontesi, stipulato per "esigenze eccezionali" il 2 febbraio 1998, gli altri stipulati in seguito.

La giurisprudenza di questa Corte ha individuato un preciso discrimine temporale nell’applicazione della normativa dettata dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla contrattazione collettiva aziendale di Poste italiana spa, quando la causale della assunzione al termine sia quella delle c.d. esigenze eccezionali.

Lo spartiacque è costituito dal fatto che il contratto a termine sia stato stipulato prima o dopo il 30 aprile 1998 (cfr. Cass. n. 18272 del 2006; Cass. n. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni conformi).

In questo caso, il primo contratto stipulato tra le parti è antecedente a tale data ed è quindi legittimo alla stregua della giurisprudenza su richiamata.

Il ricorso di Poste italiane deve essere pertanto accolto con riferimento al primo motivo.

Il secondo motivo, concernente una pretesa omissione di motivazione è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza del ricorso, in quanto non viene riportato il testo dell’eccezione.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale dovrà decidere nel merito la controversia valutando la legittimità degli altri contratti a termine stipulati tra le medesime parti.

Sentenza a motivazione semplificata, secondo quanto deliberato dal collegio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Genova anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 05-08-2011, n. 31366

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.D. ricorre, a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 21 ottobre 2010 della Corte di appello di Lecce, la quale (decidendo in sede di rinvio giusta annullamento della Corte di cassazione "limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1"), ha confermato la sentenza 21 febbraio 2008 del G.U.P. del Tribunale di Brindisi, di condanna alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di estorsione, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo della presenza, nella sentenza della Corte di appello, di una "motivazione incongrua ed insoddisfacente, avuto riguardo a quella che era stata la condotta in concreto serbata dal P. il quale ebbe a porre in essere un comportamento connotato da una presenza occasionale, inespressiva e passiva, all’atto della consegna del denaro".

Il motivo, per come formulato, non supera la soglia dell’ammissibilità.

Si tratta infatti di una serie di notazioni critiche alla decisione della Corte d’appello, mediante le quali si tentano di screditare le considerazioni e le valutazioni probatorie, formulate dai giudici di merito, che risultano peraltro condotte ed ottenute, non solo nel rigoroso rispetto delle regole, stabilite in punto di formazione e peso del materiale probatorio d’accusa, ma, soprattutto con una globale e complessiva disamina di tutti i singoli apporti probatori che sono stati tra loro correlati, con un conseguente esito di incensurabile sinergia, in punto di affermazione di colpevolezza.

La giustificazione offerta dalla corte distrettuale risulta infatti sui punti lamentati priva di incoerenze o salti logici, "apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazioni in punto di ricorrenza dell’aggravante ex art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, tali non potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni prospettate nel ricorso le quali non fanno altro che delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati probatori, notoriamente non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-10-2011, n. 2354 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2007 e depositato il successivo 11 dicembre, la ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento del Comune di Milano – Settore Attuazione delle Politiche Ambientali – Ufficio Inquinamento Acustico del 9 novembre 2007, avente ad oggetto il procedimento amministrativo per inquinamento acustico causato dall’attività del locale di pubblico spettacolo "M.G." sito a Milano in Via Pietrasanta 14, notificato in data 21 novembre 2007; b) la nota dell’A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Milano, U.O. Agenti Fisici, prot. n. 149710 del 5 novembre 2007, avente ad oggetto le misurazioni fonometriche per l’attività della discoteca M.G. sita a Milano in Via Pietrasanta 14 e dell’allegata relazione tecnica; c) ove occorra, l’atto del Comune di Milano – Settore Attuazione delle Politiche Ambientali – Ufficio Inquinamento Acustico del 20 febbraio 2007, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento e contestazione ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 per inquinamento acustico causato dall’attività del locale di pubblico spettacolo "M.G." sito a Milano in Via Pietrasanta 14, e della presupposta relazione dell’A.R.P.A. del 5 febbraio 2007.

Avverso i provvedimenti impugnati vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso potere.

Si è costituto in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1946/2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, il Comune di Milano ha depositato documentazione in cui emerge l’avvenuta archiviazione del procedimento avviato a carico della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, dopo che i procuratori delle parti hanno concordemente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In esito alla dichiarazione effettuata in udienza dai difensori delle parti costituite e alla memoria depositata dal Comune di Milano in data 9 giugno 2011, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Le spese possono essere compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1493 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che si è visto rigettare l’istanza di emersione ex l. 102/09 in quanto gravato da condanna ostativa alla regolarizzazione per il reato di cui all’art. 14, co. 5ter, d.lgs. 286/98,

– il titolo di reato in questione non è più applicabile a decorrere dal 24. 12. 2010 per incompatibilità con il diritto comunitario, secondo l’interpretazione che ha ritenuto di dare la pronuncia della Corte di Giustizia 28. 4. 2011 – C61/11,

– l’incompatibilità comunitaria è figura diversa dall’abrogazione, ma ad essa è stato assimilato nella giurisprudenza, e quando un reato è abrogato ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ex art. 2, co. 2, secondo periodo, c.p.,

– la ostatività alla emersione ex l. 102/09 è un effetto penale della condanna, che quindi è venuto meno a decorrere dal 24. 12. 2010,

– ne consegue che il ricorso deve essere accolto,

– spese compensate, stante l’estrema novità ed imprevedibilità per l’amministrazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

SPESE compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.