Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37726 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 27 gennaio 2011 e depositata il in pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati per i quali l’instante P.V., aveva riportato condanne, giusta sentenze di quello stesso giudice 24 ottobre 2005 e 27 febbraio 2006 (rispettivamente riformate quoad poenam tantum dalla Corte di appello con sentenze 6 dicembre 2006 e 14 dicembre 2006), ha riderminato la pena complessiva in anni undici di reclusione e in Euro 2.600 di multa, computando quale pena detentiva base anni sei e mesi sei di reclusione.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto s.d. depositato il 16 febbraio 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., nonchè vizio della motivazione, opponendo che la pena inflitta per il delitto più grave, giusta sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario 24 ottobre 2005, è pari a sei anni di reclusione.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 12 maggio 2011, rileva: il giudice della esecuzione ha errato nella individuazione della pena base detentiva, computata in misura (anni sei e mesi sei di reclusione) superiore a quella inflitta dalla medesima Corte territoriale per il coacervo dei reati uniti dalla continuazione interna (anni sei mesi quattro di reclusione), giusta sentenza 6 dicembre 2006; mentre, in difetto di rideterminazione della sanzione, in sede di applicazione della pena concordata nel giudizio di appello, la pena per il reato più grave resta fissata nella misura, specificata dal giudice di primo grado (anni sei di reclusione).

4. – Il ricorso è fondato.

Al rilievo dell’evidente errore in cui è incorso il giudice a quo, nel computo della pena detentiva base, supposta in ragione di anni sei e mesi sei di reclusione (mentre per il reato più severamente punito risulta inflitta la pena di anni sei di reclusione) consegue l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata limitatamente alla pena detentiva finale che questa Corte, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), ridetermina in anni dieci e mesi sei di reclusione (pena base: anni sei di reclusione).

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata, limitatamente alla pena detentiva finale, che ridetermina in anni dieci e mesi sei di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-05-2012, n. 7177 Accertamento, opposizione e contestazione

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Svolgimento del processo

1. – B.R. impugna la sentenza n. 100 del 2010 del giudice unico del Tribunale di Biella, resa in appello, che ha accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Gaglianico, così confermando la sanzione amministrativa irrogatagli per violazione dell’art. 41 C.d.S. e art. 148 C.d.S., commi 3 e 3 bis, per aver attraversato l’incrocio con semaforo indicante luce rossa, accertamento effettuato tramite apparecchiatura T-RED non presidiata.

2. – Il giudice di pace di Biella aveva accolto l’opposizione dell’odierno ricorrente, ritenendo fondate alcune violazioni formali e precisamente: assenza di formale attestazione di conformità all’originale della copia del verbale notificata; verbale privo di data; mancato accertamento da parte degli agenti di polizia locale;

notificazione effettuata da società privata; insufficienza del materiale probatorio in presenza di una sola foto.

3. – Su tali punti venivano svolti specifici motivi di impugnazione da parte del Comune, mentre l’appellato, odierno ricorrente, richiamava altri 11 motivi di opposizione pure proposti in primo grado, aggiungendone anche un dodicesimo. I motivi in questione sono relativi: alla mancata contestazione immediata e al difetto di motivazione (punto 1); alla mancata omologazione, alla mancata verifica periodica e alla prova di funzionalità dell’apparecchiatura (punti 2, 3, 4, 5), alla violazione la L. n. del 1990 e seguenti quanto alla procedura di acquisizione dei dati (punto 6); alla violazione dell’art. 41 C.d.S., commi 10 e 11 (punto 7); alla violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, quanto alla assenza di colpa (punto 8); alla violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (punto n. 9); all’inidoneità della cartellonistica stradale (punto 10); all’illegittimità del verbale (punto 11).

3. – Il giudice dell’appello rilevava che i motivi riportanti i numeri 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 11 erano stati "astrattamente e genericamente enunciati in primo grado", ritenendoli, quindi, inammissibili stante la specificità del procedimento della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, e segg., strutturato sulla base della necessità della domanda e non potendo il giudice pronunciare d’ufficio se non su motivi proposti specificamente dalla parte a base dell’opposizione. Rilevava, altresì, che la specifica indicazione dei motivi, effettuata solo in appello, integrata da un ulteriore dodicesimo motivo (errata e falsa applicazione del D.L. n. 184 del 2005) non era sufficiente a sanare la mancata tempestività con riguardo al divieto dei nova in appello, rilevabile pure d’ufficio.

Esaminava, quindi, nel merito i motivi indicati ai numeri 1, 4, 5 e 7, ritenendoli infondati. In particolare osservava quanto segue.

Quanto alla ritenuta anomalia dell’iter notificatorio, il giudice dell’impugnazione riteneva valido il procedimento notificatorio seguito sulla base dell’art. 201 C.d.S., comma 3. In particolare non assumeva alcun rilievo l’eccezione relativa alla competenza territoriale dall’agente postale, non essendo applicabili alle infrazioni al codice della strada la previsione di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 (vedi Cass. 2008 n. 23588).

Quanto al mancato diretto compimento da parte dell’agente accertatore delle attività previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 3, commi 2 e 3, per aver inviato copia del verbale in via telematica ad una società privata cui era stato affidato il compito della stampa, dell’imbustamento e presentazione agli uffici postali per la notifica a mezzo posta, il giudice rilevava in primo luogo che la notifica era stata effettuata dalle Poste Italiane e non da un’agenzia recapiti (Cass. 2006 n. 22375). Osservava poi che la questione in esame riguardava l’utilizzazione di un soggetto privato per le attività su indicate, concludendo per la legittimità delle stesse in mancanza di una previsione espressa di una causa di nullità. Nel caso in questione comunque la notifica era stata regolarmente effettuata a mezzo delle Poste Italiane. In ogni caso escludeva trattarsi di inesistenza della notifica, sussistendo semmai un caso di nullità della stessa per inosservanza alle forme (Cass. 2006 n. 2817) da ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, stante la proposizione di tempestiva opposizione.

Giudicava, inoltre, regolare il sistema di rilevazione dell’infrazione adottato dal Comune tramite apparecchiatura T-RED, stante l’avvenuta acquisizione di quattro diversi fotogrammi, che avevano consentito di cristallizzare i vari momenti dell’attraversamento dell’incrocio. Rilevava ancora la conformità alla legge della notifica del verbale privo di sottoscrizione, quando lo stesso sia redatto con un sistema automatizzato ai sensi dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 4 e art. 385 reg. esec. C.d.S., commi 3 e 4 e del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2 (Cass. 2006 n. 21918). Nè era necessaria l’indicazione della data di redazione del verbale, non richiesta dall’art. 201 C.d.S. e art. 383 relativo regolamento, essendo necessaria solo quella relativa alla violazione.

Il giudice dell’impugnazione riteneva ancora legittima la predisposizione del verbale da parte di un privato, nel caso in cui l’agente abbia provveduto ad effettuare i relativi controlli, dovendosi le attività esternalizzate ritenere mera attività materiale. Nè poteva aver rilievo la mancata immediata contestazione, avendo l’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. b), nella formulazione vigente all’epoca della violazione, escluso la necessità della contestazione immediata nel caso di "attraversamento incrocio con semaforo indicante luce rossa", non essendo neanche necessaria l’indicazione dei motivi della mancata contestazione per essere avvenuto l’accertamento con apparecchiatura debitamente omologata. Nel verbale era comunque indicata l’apparecchiatura utilizzata e la sua omologazione. Quanto poi alle verifiche ed alle eventuali tarature periodiche dell’apparecchiatura, osservava il giudice del gravame che la taratura, non essendo l’apparecchiatura in questione uno strumento di misura, si riferisce ad una diversa "impostazione" dell’apparecchio all’esito del controllo del suo funzionamento, verifica che in concreto risultava effettuata alcuni giorni prima dell’accertamento. Quanto infine all’inadeguatezza del tempo di accensione della luce gialla, impostato a quattro secondi, rispetto alla possibilità di arresto del veicolo, il giudice dell’impugnazione rilevava che la questione risultava nel caso in questione ininfluente, posto che la stessa parte opponente aveva affermato di trovarsi in prossimità della linea di arresto quando il semaforo segnalava luce rossa da almeno 2,5 secondi, tempo indicato come sufficiente ad arrestare un veicolo in marcia alla velocità di 50 km l’ora. Nè la presenza della luce gialla a tale distanza autorizzava il conducente ad optare per liberare l’incrocio, essendo tale manovra consentita solo quando la luce gialla si accenda allorchè il veicolo sia così prossimo all’incrocio da non consentirne l’arresto.

4. – Il ricorrente articola 7 motivi di ricorso. Nessuna attività ha svolto l’amministrazione intimata.

Motivi della decisione

1.1 motivi del ricorso.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, in combinato disposto con l’art. 320 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 342 del relativo regolamento e dell’art. 112 c.p.c. posto che il Comune si era difeso nella comparsa di costituzione e di risposta rispetto ai motivi dichiarati inammissibili dalla sentenza, perchè enunciati nell’opposizione astrattamente e genericamente ed aveva quindi accettato il contraddittorio su di essi dopo la loro integrazione in udienza.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta il tenore delle integrazioni che assume apportate in primo grado ai motivi e le espressioni con le quali il Comune avrebbe mostrato nella comparsa di costituzione di intendere i motivi e, comunque, di accettare il contraddittorio su di essi dopo la loro integrazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla regolarità dell’iter notificatorio. Assume l’erroneità dell’assunto della sentenza, secondo il quale non erano state contestate in fatto le modalità di redazione e notifica del verbale di contestazione e, premesso che l’esecuzione della notifica "è momento procedurale ontologicamente essenziale in ordine alla legittimità dell’atto accertativo", deduce che l’opponente aveva costantemente eccepito l’illegittimità dell’accertamento perchè alla verbalizzazione avevano provveduto dipendenti di una ditta privata.

Anche tale motivo è inammissibile, in quanto in ordine alla contestazione dell’iter procedurale la sentenza ha ritenuto ammissibile il solo primo motivo di opposizione con il quale il ricorrente aveva "eccepito l’inesistenza della notificazione del verbale di contestazione" e la conseguente estinzione dell’obbligo di pagare la somma dovuta ed in relazione a tale eccezione ha affermato che "in fatto" non erano contestate le modalità con le quali il verbale di contestazione era stato notificato e che la materia del contendere si incentrava tutta sulla verifica in diritto della validità di tale procedimento notificatorio. La deduzione del ricorrente di aver eccepito anche l’illegittimità dell’accertamento sulla scorta del fatto che alla verbalizzazione provvedevano i dipendenti di una ditta privata attinge quindi un accertamento che la sentenza ha ritenuto precluso dai limiti posti dai motivi di opposizione.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui l’art. 201 C.d.S. e art. 385 relativo reg. esec. C.d.S., artt. 148 e 149 del c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 3. Assume il ricorrente che il verbale della violazione veniva redatto e notificato da soggetti terzi previa la conferma telefonica da parte dell’amministrazione e che "nessuna norma consente all’agente di polizia di trasmettere per flusso telematico il verbale di accertamento, senza peraltro alcuna garanzia di autenticità di detto procedimento"; aggiunge che è stata riduttiva la pronuncia della sentenza sulla sola mancata redazione della relazione di notificazione o mancata consegna, da parte del pubblico ufficiale, del plico raccomandato per posta.

Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte con riguardo al secondo motivo nella parte in cui la censura attiene a fasi diverse dalla notificazione dell’atto. Del resto occorre osservare che la notifica consiste nella consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (art. 137 c.p.c., comma 2) che, a norma dell’art. 156 codice di rito, la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data. L’art. 385 reg. C.d.S., prevede che uno degli originali o copia autenticata sia inviata a cura del responsabile dell’ufficio o comando o da un soggetto da lui delegato e, anche se tale ultima espressione può far riferimento ad un altro pubblico ufficiale, il termine "cura" lascia intendere che possa essere incaricato un terzo degli adempimenti relativi all’imbustamento e alla consegna dei plichi al servizio postale. Del resto questa Corte sul punto specifico ha escluso che fosse possibile ritenere abilitati alla notifica a mezzo posta soggetti privati diversi dalle Poste Italiane, poichè le norme sulla notificazione degli atti giudiziali a mezzo della posta come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, indicano con certezza che i prescritti adempimenti, in quanto finalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti e non possono formare oggetto della concessione a privati (Cass. 2006 n. 20440). Da ciò però deriva che le attività intermedie, di natura materiale, ben possono essere affidate a soggetti terzi, anche privati.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385, comma 3, secondo periodo, quanto all’inapplicabilità della disciplina della redazione meccanizzata del verbale. Osserva il ricorrente che è inapplicabile la disciplina della redazione meccanizzata del verbale, perchè la copia consegnata recava la firma autografa del verbalizzante riprodotta in forma meccanica e la firma autografa del responsabile servizio.

Il motivo, di non agevole comprensione, sembra far riferimento ad una invalidità in ipotesi derivata da una attestazione, effettuata in forma meccanografica, non prevista come necessaria secondo il disposto della richiamata normativa. Ciò evidentemente si traduce in un’irregolarità che non può inficiare l’atto, che, proprio perchè realizzato in forma automatizzata, richiede minori formalità. E ciò è funzionale allo scopo individuato dal legislatore e condiviso dallo stesso ricorrente, di agevolare l’attività della Pubblica Amministrazione a fronte dei numerosi atti da contestare. Sulla validità di tale atto questa Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, affermando la sufficienza dei requisiti minimi richiesti dalla norma, funzionali allo scopo di semplificazione perseguito dal legislatore, giungendo di recente ad affermare (Cass. n. 532 del 15/01/2010 – Rv. 611163) che "In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso", così ritenendo vizio meramente formale e non causa di nullità la discrasia esistente tra il contenuto dell’originario verbale redatto dall’organo accertatore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notifica.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 200 C.d.S., comma 1 e art. 201 C.d.S.. La parte ricorrente assume che con la censura relativa all’omessa immediata contestazione aveva inteso in realtà lamentare la preordinata e costante assenza di pubblico ufficiale nel luogo della violazione. La questione, così come oggi è proposta, risulta nuova e quindi inammissibile.

Con il sesto e settimo motivo di un ricorso parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990 recante norme sul procedimento amministrativo e del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, con riguardo all’omologa dell’apparecchiatura. Entrambi tali motivi erano stati proposti inizialmente e dichiarati inammissibili per la loro genericità. Vanno quindi rigettati per quanto già indicato per la censura relativa al primo motivo.

2. – Il ricorso è infondato e va respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9055 Corrispettivo

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23.2.94 la società G.B.D. Edil di Mazzoleni & C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, la s.r.l. Edilac per sentirla condannare al pagamento di L. 197.176.910, a titolo di corrispettivo delle opere edili previste nel contratto di appalto stipulato con la convenuta stessa. Si costituiva in giudizio la Edilac assumendo di aver già corrisposto all’attrice la somma di L. 380.000.000, superiore al compenso pattuito.

Assumeva che il prezzo delle opere era stato concordato in L. 40.000 al mq. (e non in L. 44.000 al mq., come affermato dalla controparte) e, tenuto conto che alcune opere erano state escluse dal contratto di appalto e che i lavori compresi nel contratto, per l’importo di L. 27.142.480, erano stati realizzati da essa convenuta, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della somma di L. 29.610.180. Con sentenza 23.11.2006 il Tribunale, accertato mediante C.T.U., il residuo credito dell’attrice in Euro 47.651,41, (calcolata per il prezzo di L. 44.000 al mq.

corrispondente a quello di mercato all’epoca dei lavori), condannava la convenuta al pagamento di tale somma oltre interessi, rigettando la domanda riconvenzionale.

Avverso tale decisione la s.r.l. Edilac proponeva appello cui resisteva la GBD Edil di Mazzoleni & C. Con sentenza depositata il 13.10.2009 la Corte d’Appello di Brescia, rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Edilac s.r.l., sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la GBD Edil di Mazzonileni & C. soc. semplice.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 1657 c.c.;

in assenza di un accordo delle parti sul prezzo delle opere appaltate, la Corte di merito avrebbe dovuto fare riferimento alle tariffe delle opere edili emanate dalle Camere di Commercio della provincia di Bergamo che, per l’anno 1992, individuavano il costo della lavorazione "vuoto per pieno" nella misura di 33.370 al metro cubo; il C.T.U. aveva, invece, fatto riferimento agli "usi", non considerando che sugli stessi prevalgono le tariffe ove esistenti;

dovendosi, quindi, ritenere legittima la contestazione della Edilac in merito alla non correttezza del prezzo in L. 44.000 al metro anzichè in L. 33.370, la resistente era tenuta alla restituzione di Euro 139.273,57;

2) insufficiente e contraddittoria motivazione circa il calcolo della effettiva superficie dell’immobile, fatto decisivo per il giudizio;

detto calcolo era stato effettuato dal C.T.U. sulla base di un appartamento"tipo", secondo una "misurazione presuntiva" mentre, trattandosi di un contratto a misura, il costo dell’appalto avrebbe dovuto essere calcolato per unità di misura (costo al metro cubo del vuoto per pieno), secondo i metri cubi effettivamente realizzati; la sentenza impugnata aveva, quindi, disatteso la volontà delle parti,trasformando un appalto a misura in appalto a corpo.

Il ricorso è infondato.

La prima censura, con cui si lamenta che il prezzo non sia stato determinato secondo le tariffe C.C.I.A., costituisce una questione nuova non dedotta in appello e, comunque, essa è infondata.

Secondo l’art. 1657 c.c. ove le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo, essa è calcolata sulla base delle tariffe esistenti o degli usi, ponendo sulla stesso piano le tariffe e gli usi, salvo che le parti abbiano fatto riferimento ad una data tariffa od esista una tariffa legale.

Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto la congruità del prezzo determinato dal C.T.U. con riferimento a quello praticato all’epoca sulla piazza, essendo pacifica l’assenza di un accordo scritto fra le parti (V. pag. 8 sent. imp.).

Tale statuizione è conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte, secondo cui il giudice può determinare la misura del corrispettivo, nell’ipotesi in cui le parti non abbiano provato la differente misura rispettivamente dedotta, alla stregua della particolare natura e dell’entità dell’opera stessa, come avvenuto nella specie (Cfr. Cass. n. 11364/2006; n.9926/2000). Priva di fondamento è pure la seconda censura; con motivazione adeguata la sentenza impugnata ha, infatti, affermato che il C.T.U. non era incorso nelle deviazioni lamentate, avendo lo stesso tenuto conto che il piano tipo dell’edificio comprendeva due appartamenti monolocale e quattro della superficie media di mq. 104, dotati di doppi servizi ed aveva calcolato le superfici "sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dell’appartamento e non solo sulla base di un calcolo puramente matematico e nominale preso in considerazione dall’appellante".

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, deve essere rigettato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-07-2012, n. 11300 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con scrittura privata 12.1.1996 tra Ba.Pa. e B.A., quale socio accomandatario e legale rappresentante della Teatro del Sole sas si prometteva da parte del Ba. di vendere alla società, che si obbligava ad acquistare per se o persona da nominare all’atto del definitivo, l’intero edificio alberghiero in (OMISSIS), composto da piano terreno, cinque piani e sottotetto compreso terreno retrostante, impianti, attrezzature e arredamento, nella consistenza allora esistente, giusto inventario allegato, per il prezzo di L. 1.700.000.000. con pagamento di L. 600.000.000 al preliminare da utilizzare in parte per il pagamento da parte del promissario acquirente delle rate di mutui già scadute ed in parte in contanti, somma costituente espressamente caparra confirmatoria; L. 400.000.000 mediante accollo delle rate di mutui a scadere da verificare; la residua somma di L. 700.000.000 e comunque la differenza alla stipula mediante titoli a scadere entro 18 mesi dalla data del preliminare oltre interessi dell’8% a scalare.

Con successivo contratto 27.11.1998 tra Ba., B. e S.R., quest’ultima assumeva solidalmente col B. tutti gli obblighi precedenti e, ad integrazione, si stabiliva che la compravendita avrebbe avuto ad oggetto il fabbricato di cui al certificato catastale 28.7.1997; che il prezzo di L. 1.700.000.000 sulla base della situazione patrimoniale allegata era comprensivo di L. 120.700.000 per attrezzature e arredi, L. 1.429.300.000 per il fabbricato, L. 6.000.000 per scorte, L. 144.000.000 per avviamento, L. 720.000.000 per debito nei confronti del Banco di Sicilia, salvo conguaglio alla data del 12.1.1996.

Con detto atto si pattuiva che il pagamento sarebbe avvenuto quanto a L. 490.000.000, salvo conguaglio, alla stipula del contratto definitivo di cessione dell’azienda, quanto a L. 100.000.000 con titoli a scadenza 30.11.1998, 30.12.1998, 31.1.1999, 28.2.1999.

quanto a L. 720.000.000 salvo conguaglio pari ai debito con il Banco di Sicilia, mediante accollo dei suddetti mutui.

Si precisava anche che la rimanente somma di L. 390.000.000 era già stata precedentemente versata e che la cessione di azienda veniva effettuata senza subentro dell’acquirente nei debiti dell’azienda diversi da quelli espressamente indicati nella situazione patrimoniale allegata.

La stipula doveva avvenire entro il 31.12.1999, termine successivamente fissato al 30.6.2000.

Con atto stragiudiziale 20.10.2000 il Ba. veniva invitato davanti al notaio per la stipula.

Con citazione del 13.11.2000 il B. e la S. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina, sezione di Taormina, il Ba. per chiedere sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso, mentre il convenuto chiedeva il rigetto della domanda essendosi determinata la risoluzione per colpa degli attori, con conseguente acquisizione della caparra e la condanna al rilascio dei locali ed alla riconsegna di attrezzature ed arredi.

Su istanza del Ba. era autorizzato il sequestro giudiziario dell’azienda alberghiera e nominato custode il B..

Con successiva citazione 29.12.2000 il Ba. chiedeva la convalida del sequestro e la dichiarazione di risoluzione per scadenza del termine essenziale, cui seguiva altro ricorso per sequestro conservativo da parte del Ba..

Con sentenza 26.11.2003 il Tribunale rigettava sia la domanda di esecuzione in forma specifica che quella di risoluzione, dichiarava inammissibili le domande di convalida dei sequestri, rigettava la domanda di danni del Ba., compensava le spese, mentre la Corte di appello di Messina, con sentenza 93/06. dichiarava la risoluzione dei preliminari, condannava i promissari acquirenti alla perdita degli acconti, al rilascio dell’immobile completo di impianti, revocava la dichiarazione di inefficacia dei sequestri e condannava gli appellati a rimborsare al Ba. le spese.

Osservava la Corte territoriale che soltanto la somma di L. 490.000.000 doveva essere pagata alla stipula, mentre specialmente per quanto riguarda i mutui in favore del Banco di Sicilia il pagamento doveva avvenire anticipatamente con accollo dei relativi debiti e con il pagamento, come previsto dal contratto del 1996, espressamente richiamato in quello del 1998, delle rate scadute.

Dagli atti esibiti dal B. risultava che egli aveva effettuato solo il pagamento delle rate scadute il 1.7.1996 ed aveva chiesto al Banco di Sicilia di non iniziare l’azione per il recupero delle altre rate scadute, senza presentare il piano di rientro richiesto e senza provvedere agli ulteriori pagamenti, proponendo dopo una rinegoziazione ed una transazione.

Ricorrono S. e B. con cinque motivi, resiste Ba..

I ricorrenti hanno depositato atto di costituzione di nuovo difensore, procura alle liti e memoria.
Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., art. 2932 c.c. vizi di motivazione sulla dichiarata tardività dell’eccezione sulla legittimazione, appartenendosi la legittimazione alla Teatro del Sole sas.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 1350, 1351, 2725 e 2932 c.c. vizi di motivazione per essere la sas un distinto centro di interessi e per completate un preliminare occorre la imputazione alle stesse parti.

Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1321, 1362 e 1363 c.c. e vizi di motivazione in ordine al piano di rientro non presentato dal B., con riferimento alle scritture richiamate.

Col quarto motivo si lamenta violazione dell’ari. 669 novies c.p.c. per essere stata accolta la domanda di revoca dell’inefficacia dei sequestri.

Col quinto motivo, subordinato, si lamentano violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2932 c.c. e vizi di motivazione con riferimento all’appello incidentale a suo tempo proposto.

Le censure non meritano accoglimento.

La Corte di appello ha interpretato le scritture in ordine agli impegni assunti dalle parti ed alle modalità di pagamento, pervenendo alla soluzione sopra riportata.

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381. 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Nè può utilmente invocarsi, come sembra dai ricorrenti, la mancala considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438. 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590. 23.11.98 n. 11878. 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715. 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresì, come detto comportamento, ove trattisi d’interpretare, come nella specie, atti soggetti alla forma scritta ad substantiam non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori del l’atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).

Ciò premesso, a prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, che caratterizza tutti i motivi, tranne il quarto, in contrasto con la necessaria specificità del l’impugnazione, in relazione al primo motivo va dedotto che non si dimostra l’interesse alla censura rispetto ad una iniziativa giudiziaria assunta dai ricorrenti in proprio per chiedere l’esecuzione in forma specifica de contratto non concluso, fermo restando che la Corte di appello, a parte la deduzione tardiva, ha statuito che B. e S. avevano assunto solidalmente tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal preliminare 12.1.1996, il quale espressamente prevedeva la nomina di un terzo, circostanza che consente di respingere anche il secondo motivo.

Il terzo motivo contrappone una diversa lettura delle risultanze processuali manifestando dissenso rispetto alla corretta interpretazione degli atti, in gran parte provenienti dallo stesso B..

In ordine al quarto motivo la corte di appello ha revocato la dichiarazione di inefficacia dei sequestri, stante l’accoglimento della domanda, con l’aggiunta che "in base alle nuove disposizioni in materia di procedimenti cautelari non è più prevista la convalida", statuizione censurata solo parzialmente.

Il quinto motivo subordinato segue la sorte dei precedenti, avendo la corte di appello dedotto che l’appello incidentale era infondato perchè i patti prevedevano il pagamento delle rate scadute e l’accollo di quelle a scadere antecedentemente alla stipula del definitivo, cosa che non era avvenuta.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 7200, di cui 7000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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