Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 62 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

Il prof. Ba.Gi., essendo in possesso della laurea in ingegneria e del diploma di maturità di "aspirante al comando di navi mercantili", chiedeva di essere inserito nelle graduatorie provinciali (di Trapani) degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A056 (Navigazione, Arte navale ed elementi di costruzione navali).

Con ricorso al T.A.R. Palermo, tuttavia, impugnava, chiedendone l’annullamento, la graduatoria definitiva per nomine a tempo determinato, scuola secondaria di secondo grado, fascia 3 A056 – Navigazione, Arte ed elementi di costruzione navale, già definitiva e pubblicata il 4.8.2009, nella parte in cui il ricorrente veniva inserito con riserva, nonché di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, coordinati e conseguenziali al provvedimento impugnato.

Di tale graduatoria deduceva l’illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti – violazione di legge ed, in particolare, dei decreti del Ministero della P.I. n. 334/94, n. 39/1998 e n. 44/1999 – violazione di legge per mancato coordinamento con il D.M. n. 334/94.

Il T.A.R. adito, rilevato che:

– l’amministrazione intimata aveva prodotto agli atti del giudizio il contratto individuale di lavoro, stipulato in data 9 ottobre 2009, per incarico di supplenza annuale, sottoscritto per accettazione dal ricorrente;

– quest’ultimo, per tale ragione, aveva conseguito l’utilità domandata con l’impugnativa in esame;

dichiarava, pertanto, con sentenza n. 1754/09, la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere del prof. Ba.Gi.

Avverso detta sentenza, questi ha proposto l’appello in epigrafe, lamentando che il Giudice di prime cure – anziché pronunciarsi sulla questione di merito dallo stesso sollevata, e cioè sul mancato scioglimento della riserva di inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento e, quindi, sulla conseguenziale preclusione ad insegnare nella classe di concorso A056 – si sarebbe limitato a dichiarare improponibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito, l’odierno appellante ha dedotto che, con riferimento alla classe di concorso A056, l’accesso all’insegnamento e, quindi, l’inserimento nelle graduatorie sia di prima che di terza fascia è regolato dai decreti ministeriali n. 39/1998 e n. 44/1999 che, tuttavia, trovano giusta applicazione solo se correttamente coordinati col pregresso D.M. n. 334/1994, la cui tabella A richiede, ai fini dell’accesso alla classe di concorso A056, la laurea in ingegneria, purché congiunta al diploma di maturità di "aspirante al comando di navi mercantili", titoli in possesso dell’odierno ricorrente.

Con successivo D.M. n. 39/1998, è stato previsto, ai fini dell’accesso alla suddetta classe di concorso A056, il possesso congiunto della laurea in ingegneria e del titolo di "aspirante capitano di lungo corso". Tuttavia, alla tabella A/3 del medesimo D.M. 39/98, il titolo di "aspirante capitano di lungo corso" è stato equiparato, ai fini che qui interessano, a quello di "aspirante al comando di navi mercantili" (in possesso del ricorrente), già previsto dal D.M. n. 334/1994; pertanto, nulla è sostanzialmente cambiato nella posizione dell’odierno ricorrente.

Detto decreto n. 39/98, relativamente alla classe di concorso A056, veniva successivamente modificato dal D.M. n. 44/99, il quale, nella colonna 2, richiedeva, ai fini dell’accesso alla classe di concorso A056, il "titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso" in luogo del "diploma di aspirante capitano di lungo corso".

Il ricorrente sostiene che il D.M. n. 44/99, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata con il provvedimento impugnato, non avrebbe escluso dalla classe di concorso A056 coloro che già possedevano il titolo di "aspirante al comando di navi mercantili", già equiparato, per effetto del D.M. n. 39/98, al titolo di "aspirante capitano di lungo corso".

L’odierno ricorrente ha poi invocato in proprio favore le disposizioni introdotte, in subiecta materia, dal D.M. n. 22/2005, secondo le quali, con riferimento alla classe A056, i laureati in ingegneria con la c.d. laurea specialistica, muniti del titolo di "aspirante capitano di lungo corso" hanno pieno titolo ad accedere all’insegnamento; il ché confermerebbe il diritto del ricorrente, asseritamente in possesso di tali titoli, ad accedere alla classe di concorso in argomento.

Conclusivamente, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della sentenza impugnata. Con ordinanza n. 66/10 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, l’istanza cautelare proposta dal prof. Ba. veniva accolta.

Con apposita memoria, parte appellata ha replicato in ordine alle suddette censure, proposte ex adverso, concludendo per la reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Appare pacifico fra le parti che, vigenti le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 334/94 e n. 39/1998, l’appellante possedesse i titoli richiesti per essere inserito nelle graduatorie provinciali (di Trapani) degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A056 (Navigazione, Arte navale ed elementi di costruzione navali).

Il contrasto sorge sull’esatta portata che deve essere attribuita alle disposizioni successivamente introdotte con il D.M. n. 44/1999, recante rettifiche ed integrazioni al D.M. n. 39/98.

Il citato D.M. 17 febbraio 1999, n. 44, all’art. 2, ha introdotto, in luogo del diploma di "aspirante capitano di lungo corso", il "titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso" (c.d. "patentino") ed ha espressamente depennato la corrispondenza tra "aspirante di navi mercantili" e "aspirante capitano di lungo corso" di cui alla tabella A3 del D.M. n. 39/98.

L’odierno ricorrente, pertanto, in possesso della laurea in ingegneria, ma privo del "patentino" richiesto dal D.M. n. 44/99, non può essere inserito nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A056 (Navigazione, Arte navale ed elementi di costruzione navali).

D’altra parte, nel caso di specie, il prof. Ba. neppure può legittimamente invocare in proprio favore l’applicazione del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, atteso che egli è in possesso della "laurea in ingegneria" (vecchio ordinamento), mentre detto D.M. n. 22/05 richiede la "laurea specialistica" (nuovo ordinamento).

Pertanto, ritenuto che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito, in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione, l’appello viene respinto perché infondato.

Il Collegio reputa che sia equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15238

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 95/12/2005 depositata il 6 febbraio 2006 la CTR di Roma respingeva l’appello presentato da B&B s.r.l. avverso sentenza CTP di Roma avente ad oggetto impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e iLOR per l’anno 1997.

Contro la sentenza di secondo grado il contribuente ha presentato ricorso per cassazione articolato su tre motivi; l’Agenzia delle Entrate non si è costituita. La causa è stata decisa in pubblica udienza.

Motivi della decisione

1.1. Quale primo motivo di ricorso il contribuente indica violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Così formulato il motivo – rispetto al quale il contribuente propone due quesiti oltre a richiesta di una duplice dichiarazione attinente al difetto di motivazione – è evidentemente cumulativo, e dovrà quindi essere sezionato nei submotivi che lo compongono.

1.2 Il primo quesito di diritto, evidentemente afferente a ipotesi di error in procedendo, chiede di dichiarare che costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. il ritenere che la parte abbia implicitamente riconosciuto la validità di una presunzione laddove ne ha espressamente contestato la legittimità.

Dalla stessa formulazione del quesito emerge che non vi è stata omissione di pronuncia bensì pronuncia non conforme alla prospettazione del ricorrente, pronuncia che ha negato l’esistenza dell’asserita contestazione della presunzione. 11 motivo è pertanto inammissibile.

1.3 Il secondo quesito, evidentemente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, chiede di dichiarare che è onere probatorio dell’Ufficio, e non del contribuente, dimostrare che movimenti sul conto corrente bancario di società di capitali o personale di soci ovvero operazioni effettuate da soci sono riferibili a operazioni societarie. La sentenza impugnata, a tacer d’altro, non ha enunciato alcun principio di diritto in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, per cui il motivo difetta di interesse.

1.4 In rapporto alla omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente chiede si dichiari incongrua dal punto di vista logico-giuridico la presunzione per cui i crediti della società verso i soci per prelievi eseguiti da questi sono indice di maggiore reddito della società non contabilizzato e parimenti incongrua l’ulteriore presunzione per cui il fatto che i soci abbiano pagato le rate di un mutuo a essi intestato è indice di maggiore reddito della società non contabilizzato. Anche questo motivo è da disattendere, non essendo stati indicati – in effetti non sussistono – passi in cui la motivazione sostiene il contenuto di tali presunzioni, limitandosi infatti la CTR a ritenerle non contestate dal contribuente, avendo egli a suo dire contestato solo la mancata motivazione dell’atto e la procedura induttiva adottata dall’Ufficio.

2. Il secondo motivo concerne violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Anch’esso – che sfocia in tre quesiti e, quanto al difetto di motivazione, nella richiesta di due dichiarazioni – presenta le stesse caratteristiche di pluralità del primo motivo, con identica conseguenza di analisi e sceveramento in submotivi.

2.1 Quale primo quesito di diritto il ricorrente chiede di dichiarare che una contabilità formalmente corretta è sconfessabile solo con riscontri documentali o con presunzioni semplici, dotate di gravità precisione e concordanza. Questo va evidentemente riferito a quanto il ricorrente ha rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e difetta di interesse al vaglio, non essendosi pronunciata su ciò la sentenza impugnata, per cui è inammissibile.

2.2 Il secondo quesito di diritto proposto chiede di dichiarare – evidentemente in base agli stessi riferimenti normativi – che le presunzioni idonee a superare una contabilità formalmente corretta occorre si fondino su fatto noto, e non solo presunto. Nulla ha detto la sentenza sulle presunzioni di secondo grado, per cui vale quanto rilevato per il precedente submotivo, con analoga conseguenza di disattendimento.

2.3 Ulteriore quesito di diritto chiede – evidentemente ancora in base agli stessi riferimenti normativi – di dichiarare che la circostanza che i crediti vantati dalla società verso i soci per prelievi siano da considerarsi come ricavi non contabilizzati e la circostanza che le quote di ammortamento del mutuo, in assenza di altri redditi da parte dei soci, siano da considerare entrate non contabilizzate costituiscono meri indizi utilizzabili per un accertamento meramente induttivo, ma non sono considerabili presunzioni, nè tantomeno presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. Si tratta evidentemente di una valutazione di fatto, che rende il motivo inammissibile.

3.1 Il terzo motivo riguarda motivazione insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Invero, anch’esso contiene una duplicità di motivi.

3.2 Lamenta il ricorrente, anzitutto, che il giudice di merito non ha enunciato un principio di diritto nè in relazione all’art. 2697 cod. civ., nè in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, nè in relazione alla L. n. 472 del 1993, art. 62 sexies avendo semplicemente ritenuto di dover attribuire valore di prova presuntiva ad alcune circostanze (registrazione di crediti verso i soci, ingiustificati prelievi sui conti correnti della società da parte dei soci, incongruenze dei depositi in conto corrente basati prevalentemente su assegni, sostenimento da parte dei soci del mutuo ipotecario per L. 245 milioni), confermando per relationem il percorso argomentativo della sentenza di primo grado e nulla dicendo sulla eccepita violazione di legge in rapporto ai citati D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e alla L. n. 472 del 1993, art. 62 sexies; tale omissione determinerebbe un primo profilo di illegittimità della decisione per palese insufficienza della motivazione. Si tratta, chiaramente, di una questione di diritto (pretesa violazione delle suddette norme) che non può quindi farsi valere come vizio di motivazione; ne consegue l’inammissibilità di questo motivo.

3.3 In secondo luogo, il ricorrente rileva che nella motivazione si è dato risalto alle circostanze sopra riportate per ricavare l’operatività di presunzioni, ma che tali presunzioni non sono coerenti con le norme imperative e con i fatti noti. Premesso di avere, negli atti introduttivi rispettivamente dei due gradi di merito, evidenziato come tali circostanze di per sè non legittimassero l’azione di accertamento dell’Ufficio, il ricorrente affermava di avere più volte lamentato una illegittima inversione dell’onere della prova in quanto l’Ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento non dava contezza del reale fondamento delle presunzioni e della loro consistenza tale da rendere inattendibile la contabilità. Ciò sarebbe stato avallato dai giudici di merito; in particolare la CTR, appiattendosi sulla sentenza di primo grado, avrebbe fornito una motivazione apparente e contraddittoria, perchè da un lato sembrerebbe rendersi conto del concorso di varie metodologie d’accertamento e dall’altro non spiegherebbe le ragioni che rendono legittima la metodologia in definitiva utilizzata.

Così formulato, il submotivo è privo di autosufficienza, non indicando con specificità i fatti controversi decisivi che sarebbero oggetto di vizio motivazionale come prospettato e introducendo, in effetti, una richiesta di diretta valutazione del merito in luogo della valutazione del percorso logico motivazionale. Il motivo va pertanto respinto.

Il ricorso va dunque rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituita la parte non soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4230 SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il ricorrente, dipendente dell’Asl n. 9 di Locri con la qualifica di assistente amministrativo, ha chiesto, con il gravame di primo grado, il pagamento, fin dal 1974, delle differenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori e, in subordine, il pagamento di un indennizzo, ex art. 2041 c.c., per ingiustificato arricchimento dell’amministrazione.

Il Tar ha respinto il ricorso avendo ritenuto che l’attività svolta dallo stesso fosse stata espletata in via di mera sostituzione vicaria del titolare dell’Ufficio Economato, ove lo stesso era addetto e che ciò fosse espressione di un dovere istituzionale gravante in capo al sostituto e ricompreso tra i compiti astrattamente esigibili nei confronti del titolare della posizione funzionale inferiore.

Con l’appello in esame si chiede la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

violazione degli artt. 2013 c.c., dell’art. 31 del dpr n. 3/57, dell’art. 29, co. 2 del dpr n. 761/79 e dell’art.55 del dpr n. 384/90 in quanto le dedotte pretese avrebbero dovuto essere valutate alla luce della normativa del personale appartenente al SSN, con particolare riferimento all’art. 29 co. 2 del dpr n. 761/79, che prevede la retribuzione delle mansioni superiori svolte per un periodo eccedente i 60 giorni dell’anno solare;

violazione di norme, erronea motivazione, irrazionale valutazione degli atti di causa e travisamento dei fatti, perché il ricorrente è stato incaricato di sostituire l’economo con provvedimento formale e a tempo indeterminato e pertanto, la superiore retribuzione gli sarebbe dovuta per tutto il periodo indicato;

illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronunzia, in caso di non accoglimento della domanda principale, sulla domanda di pagamento di un indennizzo, ex art. 2041 c.c.

La Asl, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Il ricorrente assume di aver svolto mansioni superiori sul presupposto di aver sostituito l’economo in caso di sua assenza e richiama, a prova di ciò, una nota del presidente dell’E.O. di Locri prot. 20234 del 30 agosto 1974, indirizzata ad una banca, in cui si autorizza il ricorrente " a quietanzare e firmare tutti gli atti relativi all’Ufficio Economato in sostituzione dell’economo ove assente o impedito" e una nota dell’8 marzo 1988, indirizzata al direttore di un’altra banca, nella quale lo stesso viene ancora indicato come sostituto del responsabile dell’Ufficio Economato.

Tali note, peraltro, consistono in mere comunicazioni, a uffici esterni all’amministrazione, in ordine al soggetto autorizzato a firmare atti in sostituzione del capufficio, ma non sono indice dell’attribuzione di funzioni superiori atteso che, ai sensi dell’art. 29, 3° co. del dpr n. 761/69 " non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione più elevata qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale", come risulta avvenuto nella fattispecie, in cui lo stesso ricorrente afferma di avere " continuativamente ed ininterrottamente espletato le funzioni di sostituto dell’economo dal 1974 al 1996", fatto che realizza la richiamata fattispecie di svolgimento di ordinarie funzioni vicarie, ai sensi del cit. art. 29, 3° co.

Cosa diversa sono, invece, le mansioni svolte ai sensi dell’art. 29, 2° co. cit. che presuppongono,

secondo la consolidata giurisprudenza, oltre che l’esercizio di funzioni immediatamente superiori, anche un incarico formale e la disponibilità del posto in organico.

Nessun svolgimento di mansioni superiori può, di conseguenza, essere riconosciuto all’appellante, né può darsi accesso alla richiesta subordinata, non essendo retribuibile l’attività eventualmente svolta e perché, comunque, l’azione di cui all’art. 2041 c.c. presuppone una effettiva diminuzione patrimoniale (il c.d. depauperamento), che non si rinviene nello svolgimento di mansioni superiori

(C.S. V, n. 356/97).

Per tali motivi, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

In relazione alla peculiarità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso N. 2450/07, meglio specificato in epigrafe; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 8537 del 2006 deposito del 12 marzo 2006

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, previa riunione degli appelli dell’Azienda Trasporti Milanesi ? Atm ? con sentenza 416/02, ha rigettato le domande proposte da A. M? ed altri lavoratori assunti tra il 1995 e il 1997 con contratto di formazione e lavoro, quali conducenti di autobus o tram, per l’accertamento della natura a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro sin dall’inizio e dell’illegittimità della pattuizione di una retribuzione inferiore per i primi 15 mesi, con la conseguente condanna dell’azienda al pagamento di differenze retributive, riformando le sentenze di accoglimento del Tribunale della stessa sede.

Hanno deciso i giudici dell’appello che validamente era stato utilizzato il tipo contrattuale della formazione e lavoro, non ostandovi il possesso da parte dei lavoratori dell’abilitazione alla guida già prima dell’assunzione; che il programma di formazione era stato sostanzialmente rispettato, senza comunque quel ?di scostamento notevole? che comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato; che era stata corrisposta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, rispondente alla specialità del contratto, ed era valida altresì la previsione di una decurtazione dei compensi per il periodo di 15 mesi successivo alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato. La cassazione della sentenza è chiesta da A. M? ed altri lavoratori con ricorso per otto motivi, nonché da M. P. ed altri con distinto ricorso con due motivi, articolati in più profili. I ricorsi sono stati illustrati con memorie. Resiste con controricorsi l’Atm.

Motivi della decisione

I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c.. Il primo motivo di ricorso proposto da A. M? ed altri denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 863/84 e degli articoli 1362, 1367 Cc, nonché vizio di motivazione, perché la Corte di Milano non aveva considerato che dal progetto formativo concordato con i sindacati emergeva l’essenzialità di talune modalità della formazione, il cui mancato rispetto concretava notevole inadempimento dell’obbligazione formativa; il secondo motivo denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 9, della legge 863/84 e dell’articolo 16 della legge 451/94, nonché vizio della motivazione, per avere la sentenza impugnata negato rilievo al fatto della prestazione di un numero notevole di ore di lavoro straordinario da parte di alcuni ricorrenti ai fini dell’effettivo adempimento dell’obbligo formativo. Si sostiene che la struttura di contratto di lavoro a termine finalizzato alla formazione non è compatibile con la prestazione di un numero di ore di lavoro eccedenti di circa un terzo rispetto a quelle previste dal progetto e in violazione delle normative limitative del lavoro straordinario.

Le medesime questioni dei due motivi precedenti sono poste con il primo motivo del ricorso proposto da M. P. ed altri due lavoratori. I due motivi, come anche quelli che seguono, sono identici a quelli proposti avverso precedente sentenza della Corte di appello di Milano in controversia [?] secondo le previsioni di un progetto concordato con i sindacati e sempre nell’ambito di un programma di addestramento affidato agli istruttori, ed infine l’adempimento dell’obbligo di ?rotazione? sulle linee ? previsto come ?fondamentale? nel progetto formativo ? doveva considerarsi sostanzialmente avvenuto perché i lavoratori avevano operato su più linee)?.

Il Collegio, condividendo i principi esposti e la motivazione che li sorregge, rigetta i primi due motivi.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 9 della legge 863/84, del 16 comma 4 della legge 451/94, dell’articolo 36 Costituzione, degli articoli 1362, 1363, 1366 Cc, nonché vizio della motivazione, in relazione al rigetto della domanda di differenze retributive relativamente alle prestazioni rese in esecuzione del contratto di formazione e lavoro ed in particolare l’omessa motivazione in ordine alla possibilità della contrattazione aziendale di escludere alcune voci (Edr e indennità di guida) previste dal contratto nazionale, rilevando che la legge 863/84 prevede solo la possibilità di inquadramento in un livello inferiore. Il quarto motivo di ricorso concerne una questione strettamente connessa con quella contenuta nel motivo precedente; se sia legittima la clausola dell’articolo 7 del Ccnl 11 aprile 1995, inserita nel paragrafo incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato del Cfl, la cui applicazione ha comportato, per il periodo di 15 mesi successivo alla trasformazione dei contratti di formazione in contratti a tempo indeterminato, una notevole decurtazione economica (con la proroga del precedente trattamento retributivo, pur con riferimento al superiore inquadramento di destinazione). Si sostiene, con il quinto motivo di ricorso, l’illegittimità per [?]. «Va premesso che la Corte di appello ha respinto tutte le pretese retributive nel presupposto che fosse pacifico che causa petendi comune a tutte fosse esclusivamente la non conformità a legge del trattamento retributivo stabilito dalle fonti collettive. Ciò è contestato dal profilo del terzo motivo che concerne l’elemento distinto dalla retribuzione (Edr), ma la censura di vizio di motivazione in ordine al reale contenuto precettivo della clausola contrattuale deve ritenersi inammissibile perché il ricorrente non precisa in quali atti e in quali termini abbia posto la questione interpretativa al giudice del merito (Cfr. Cassazione 9336/01; 8932/02; 12255/03).

9. Per il resto, i tre motivi in esame, malgrado il ripetuto riferimento a vizi di motivazione, sostengono la tesi dell’errore giuridico commesso dal giudice di merito nel ritenere conformi alle norme di legge ordinaria e ai precedetti costituzionali, e perciò valide, le clausole dei contratti collettivi relative alla retribuzione spettante durante la formazione e dopo la trasformazione dei cdf in contratti a tempo indeterminato per l’ulteriore periodo di 15 mesi. Il giudizio di infondatezza trova base, in primo luogo, nel principio generale, pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, secondo il quale la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall’articolo 36 Costituzione non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (Corte costituzionale 470/02; Cassazione 15896/02).

10. In secondo luogo, con riguardo specifico al contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza della Corte pur avvertendo che, nella determinazione della giusta retribuzione ex articolo 36 Costituzione, non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello, che trova giustificazione nell’articolo 3, comma 5, della legge 863/84, la quale prevede l’applicazione a tale contratto delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, fa salva però l’applicazione di specifiche disposizioni legislative o contrattuali in materia (cfr. Cassazione 9405/03; 10371/95); ed ha più volte precisato che non è illegittima la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori normali, stante la speciale causa mista, con l’obbligazione formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza il cfl (Cassazione 887/98; 8270/95).

11. Con specifico riguardo alle questioni poste con il terzo e il quarto motivo, al di là del tentativo di formulare argomentazioni apparentemente connotate da novità, la sostanza resta quella del preteso contrasto della riduzione retributiva, per il periodo formativo e per i primIl5 mesi di lavoro a tempo indeterminato, contemplato dalla contrattazione collettiva, con l’articolo 36 Costituzione e con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento. Si tratta perciò di questioni ripetutamente sottoposte al vaglio della Corte e decise secondo i principi di diritto che di seguito si richiamano in sintesi. Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una ?presunzione? di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l’eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all’articolo 36 Costituzione, che è ?esterno? rispetto al contratto; né può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l’eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno. Ed ancora che, non solo non opera il principio di parità di trattamento, ma non è consentito alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (cfr. Cassazione, Su, 4570/96 e 60306/93; v. tra le più recenti, Cassazione 7752/03).

12. In applicazione di questi principi, deve essere ritenuta corretta la decisione della Corte di Milano che ha affermato la validità, a prescindere dai motivi espressi dalle parti stipulanti (da una parte, incentivo premiante per il datore di lavoro che avesse trasformato in rapporti a tempo indeterminato l’80% dei Cfr. in scadenza; dall’altra, la considerazione che i lavoratori dovevano considerarsi pur sempre ?neoassunti? e quindi in possesso di una professionalità non comparabile con quella degli altri) anche della previsione di una riduzione retributiva per i primi 15 mesi di rapporto a tempo indeterminato. La tesi dei ricorrenti è che una simile previsione contrattuale dovrebbe considerarsi invalida, perché i livelli retributivi sono fatti dipendere da un comportamento del datore di lavoro e dunque, ancora una volta, nella sostanza il principio inderogabile viene individuato nella ragionevolezza del trattamento diversificato e nella parità di trattamento e, più, specificamente, nell’impossibilità di riferire il trattamento stesso a fattori del tutto estranei alla prestazione di lavoro. Si tratta perciò di una tesi destituita di fondamento giuridico alla stregua del complesso delle considerazioni già svolte». Nello stesso senso 1247/05.

Il Collegio, condividendo le ragioni esposte, ritiene di ribadire che la proporzionalità della retribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione è riferita a due termini, quantità e qualità. I ricorrenti assumono anche che sarebbe violata la correlazione alla qualità perché identiche mansioni sarebbero retribuite differentemente. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che la determinazione della qualità della prestazione è rimessa alla contrattazione collettiva, misurandosi essa con le concrete esigenze del mercato del lavoro, piuttosto che su opinabili valutazioni soggettive.

I ricorrenti collegano il termine qualità a valori intrinseci della prestazione con la conseguenza che essa sarebbe misurabile con valutazioni oggettive e costanti, in realtà essa è un valore, che come quello di ogni merce, è inversamente proporzionale alla sua abbondanza ed è pertanto validamente individuato solo dalla contrattazione collettiva.

Questa segue criteri che non sempre sfuggono ad un sindacato di razionalità.

Così la contrattazione collettiva ha sempre attribuito valore alla durata complessiva del rapporto incrementando la retribuzione in relazione ad essa con il meccanismo degli scatti di anzianità. La giustificazione di essi è data talvolta dall’accrescersi della professionalità con l’esperienza. ÿ evidente che non sempre il decorso del tempo aumenta il valore professionale della prestazione, in mansioni semplici la professionalità è presto acquisita completamente e non aumenta nel tempo, in altre, come quella dei conducenti di veicoli che ci occupa, l’aumento della professionalità nel tempo è più che bilanciata dal diminuire di attitudini fisiche, quali il tempo di reazione ad un evento improvviso. Ad una astratta valutazione esterna sembrerebbe che con il meccanismo degli scatti sia violato il principio di proporzionalità, ma le parti collettive, tenendo conto di opinioni condivise nella collettività, hanno valutato differentemente.

Va aggiunto che in molti casi l’eccesso di offerta sul mercato del lavoro e, contemporaneamente, la convenienza del ricorso al lavoro straordinario, per il minor costo complessivo e per la maggiore flessibilità ovvero a nuovi contratti di formazione e lavoro con altri soggetti, hanno indotto i sindacati dei lavoratori, per favorire l’accesso ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a negoziare salari di ingresso inferiori. Altre volte è stato lo stesso legislatore a facilitare con un salario di ingresso inferiore l’aumento della occupazione, cfr. articolo 2 del Dl 726/84 convertito con legge 863/84. In questi casi non è violato il principio di proporzionalità della retribuzione perché essa resta proporzionalità alla quantità (numero di ore) ed alla qualità (quale valutata dalle parti collettive). La circostanza che nella stessa azienda vi possano essere soggetti che, esplicando le medesime mansioni, siano retribuiti in misura diversa secondo le retribuzioni del contratto nazionale, ovvero di uno specifico contratto aziendale, non viola il principio di proporzionalità perché le qualità e quindi il prezzo fissati dalla contrattazione collettiva sono diversi, valutazione che non può essere sindacata in giudizio, non potendo essere affidata al giudice la valutazione della giustezza di un corrispettivo, salvo la violazione del principio di sufficienza della retribuzione, di cui all’ultima parte dell’articolo 36 della Costituzione che nella specie non è dedotta.

Va aggiunto che non sussiste una gerarchia tra le fonti collettive sicché il contratto collettivo nazionale, che peraltro prevede la specifica deroga nell’articolo 7, può essere ulteriormente derogato da quello aziendale, cfr. fra le tante Cassazione 7847/03, 981 e 3092/96.

Si osserva ancora che l’esclusione di alcune voci retributive previste dalla contrattazione nazionale non è stata effetto di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma di contratto collettivo nazionale e di accordo sindacale aziendale. Le norme sul contratto di formazione e lavoro consentono al datore di lavoro di ridurre la retribuzione unicamente mediante inquadramento del lavoratore nella qualifica immediatamente inferiore, ma non vietano alle parti collettive di conseguire tale riduzione con mezzi diversi, come nella specie ove è stato mantenuto l’inquadramento corrispondente alla qualifica del contratto nazionale, ma sono state escluse alcune voci di esso.

Manifestamente infondato è il sesto motivo del ricorso di A. ed altri non vigendo nel rapporto di lavoro privato il principio di parità di trattamento sul quale il motivo si fonda, cfr. tra le tante da ultimo Cassazione 16179 e 16262/04.

Il settimo motivo del ricorso di A. ed altri è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno omesso di trascrivere la clausola che ha apposto la condizione, sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l’esame degli atti, di verificare la decisività della questione, presupposto necessario per la sussistenza del vizio di cui all’articolo 360 n. 5 denunciato.

Fondato invece è l’ottavo motivo del ricorso di A. ed altri, nonché l’ultimo profilo del ricorso di M. P. ed altri con i quali i ricorrenti denunciano la violazione di norma di legge articolo 3 comma 5 del Dl 726/84 convertito con legge 863/84 e articolo 3 Ccnl 1997 per non avere l’Atm computato l’anzianità derivante dal contratto di Fl in quella complessiva.

I motivi sono fondati. La tesi della Corte territoriale, secondo l’articolo 3 comma 5, seconda parte, si riferisce solo ai casi in cui l’anzianità sia rilevante per legge e non anche a quella in cui sia rilevante per contratto, è contraria al principio della interpretazione letterale in quanto l’espressione ?è computato nell’anzianità di servizio?, riferita al periodo del contratto di f e l non contiene alcuna limitazione, che sarebbe stata invece necessaria, essendo prevalentemente contrattuali le ipotesi in cui l’anzianità ha rilievo, se il legislatore avesse voluto limitare la portata della norma, cfr. Cassazione 3781/03.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice, indicato nel dispositivo, che nel decidere si atterrà al seguente motivo di diritto: la disposizione dell’articolo 3 comma 5 Dl 726/84, convertito con modificazioni in legge 863/84, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del relativo rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell’esecuzione del contratto di formazione e lavoro, e la disposizione del comma 12, che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei 12 mesi successivi al periodo di formazione comportano la commutabilità di detto periodo anche quando l’anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali come quella sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsione della contrattazione collettiva. Allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulla liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il motivo dei ricorsi relativo agli scatti di anzianità, rigetta gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Brescia.

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