Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2711 Redditi di capitale

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Svolgimento del processo

A seguito del dissesto dell’intermediario finanziario abusivo M. C. di (OMISSIS), sfociato nel fallimento del medesimo e nella apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, la Guardia di Finanza esaminando la documentazione fornita dallo stesso M., rilevava che B.S., al pari di molti altri soggetti, aveva versato al predetto rilevanti somme di denaro, ed altresì che nel 1995 erano state accreditate dall’intermediario L. 171.681.000 quale remunerazione del capitale investito. Risultava inoltre che il B. aveva fatto insinuazione nel fallimento del M. per ottenere la restituzione del capitale versato e degli interessi accreditati.

Con atto di accertamento in data 5-12-2001, l’Agenzia delle Entrate di Genova recuperava a tassazione a fini IRPEF ed ILOR nei confronti del B. e della sua consorte, L.F., quale codichiarante, gli importi accreditati come rendimento del capitale investito.

Avverso l’avviso proponevano ricorso i contribuenti, sostenendo che i tabulati e la documentazione rinvenuti presso il M. erano inattendibili, ed in ogni caso le somme indicate come interessi non erano mai state percepite, e pertanto non potevano essere sottoposte a tassazione.

La Commissione con sentenza in data 12/14/03 accoglieva il ricorso.

Appellava la Agenzia, e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 28 del 7-3-2005, depositata in data 21 marzo 2005, respingeva il gravame, confermando la impugnata decisione.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Resistono i contribuenti con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Genova della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con l’unico, complesso motivo la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 1427, 1439, 1823, 1825 c.c.; art. 640 c.p.; D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41 e 42;

D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 27, 28 e 64 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Premette che la CTR aveva negato la assoggettabilità a tassazione della somma indicate nei tabulati del M. come frutto del capitale investito dei contribuenti in questione, in quanto pur riconoscendo che gli interessi sulle somme investite sono redditi di capitale tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 41 (TUIR), e che la percezione degli stessi da parte del contribuente può avvenire anche prescindendo dalla materiale consegna dei relativi importi, in caso di capitalizzazione degli interessi medesimi, aveva rilevato che il presupposto di imposta era in ogni caso costituito dalla esistenza degli interessi in questione. Fatto insussistente nella fattispecie, in cui era provato che il M. perseguiva un disegno truffaldino teso alla appropriazione del denaro a lui consegnato dagli aspiranti investitori, per cui "… non si è di fronte ad un capitale investito, ma ad una somma di denaro sottratta mediante truffa, a perpetrare la quale erano funzionali anche le citate scritture, le quali perciò non possono assurgere a prova della produzione di redditi in capo ai soggetti truffati". Ad avviso dell’Ufficio, il rapporto instaurato tra il M. ed i contribuenti era un rapporto di conto corrente, documentato da una scheda in cui erano riportati i rendimenti via via maturati dalle somme investite. La mancata riscossione degli interessi che invece erano capitalizzati dipendeva da scelta del cliente, che solo nel 1997 chiese il rimborso delle somme a credito.

Pertanto trovava applicazione alla fattispecie l’art. 42, comma 3, cit. TUIR, secondo cui "per i contratti di conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto". Ne consegue che il credito del correntista sorge sulla base della annotazione contabile, per cui i proventi annotati come dovuti all’investitore devono ritenersi percepiti e quindi assoggettati a tassazione come redditi di capitale.

Sostiene che la insolvenza del M. era irrilevante sotto questo profilo, esplicando effetto solo sotto quello civilistico (per cui i contribuenti ai erano insinuati al passivo del fallimento) e che anche ove fosse sussistente il reato di truffa, questo non inciderebbe sulla validità del contratto, il quale sarebbe annullabile, e pertanto efficace fino all’esperimento della azione costitutiva. Infine, censura la sentenza sul piano della motivazione, sostenendo che la asserzione della CTR sulla fittizietà delle scritture non era giustificata, in quanto i versamenti di capitale annotati erano incontestati e le scritturazioni erano state ritenute attendibili in sede fallimentare, in quanto i contribuenti erano stati ammessi al passivo sia per le scritturazioni che per gli interessi.

I contribuenti in controricorso sostengono la infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio.

Il motivo deve essere disatteso.

In primo luogo, non sussiste contrasto in linea di diritto tra l’assunto dell’Ufficio e quello della CTR sul punto della assoggettabilità a tassazione dei frutti, o interessi che dir si voglia, sul capitale investito, in quanto redditi da capitale, ai sensi degli artt. 41 e 42, cit. TUIR; e non assume valore decisivo, nella fattispecie, la individuazione della fattispecie contrattuale tipica in cui inserire il rapporto purchè ciò porti alla insorgenza di interessi (individuata dall’Ufficio in un rapporto di conto corrente, ai sensi dell’art. 1823 e segg., ipotesi non ravvisabile nel caso in questione, in cui non vi erano reciproche rimesse od interessi da compensare – fatto cui fa riferimento l’art. 42, comma 3, cit. TUIR, – laddove la fattispecie deve essere inquadrata nell’ambito un mandato ad investire, il cui contenuto specifico è ignoto ma che sulla base degli elementi incontroversi in causa deve presumersi comportasse la discrezionalità del mandatario nella scelta degli investimenti, con la realizzazione di una "gestione patrimoniale" analoga a quella prevista dal D.Lgs. n. 415 del 1996).

E’ condivisibile anche l’assunto dell’Ufficio secondo cui il reato di truffa non comporta di per sè la invalidità del contratto; come è noto, i comportamenti penalmente rilevanti che uno dei contraenti abbia perpetrato in danno dell’altro ai fini della stipulazione di un contratto o nell’ambito del suo svolgimento, risolvendosi in una causa di annullamento o di risoluzione per inadempimento, non vanificano infatti di per se stessi il sinallagma contrattuale, il quale rimane in vita fino al compimento delle correlative azioni costitutive (v, Cass. n. 4612 del 2008, in fattispecie analoga alla presente).

Il punto decisivo, invero, risulta essere una questione di fatto e non di diritto, ovvero la sussistenza o meno di prova della esistenza degli interessi, nel senso di una materiale consegna degli stessi agli investitori ovvero della effettività del riporto degli stessi a capitale il che implica una fondata valutazione di attendibilità delle scritture che costituiscono il M. debitore delle somme registrate a tale titolo in contabilità.

La "ratio decidendi" della impugnata sentenza, infatti, non si fonda su una invalidità del contratto in dipendenza della ritenuta sussistenza di un disegno truffaldino posto in essere dal M. per appropriarsi del denaro a lui consegnato per investimento, ma sulla ritenuta totale inattendibilità delle scritture da lui poste in essere.

La valutazione negativa formulata al riguardo dalla sentenza impugnata è motivata e quindi insindacabile in questa sede, posto che l’amministrazione finanziaria non ha messo in lice contraddizioni o lacune logiche.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Attesa la peculiarità della fattispecie, si ritiene di compensare le spese di questa fase di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 01-02-2011, n. 3658

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Svolgimento del processo

Il Tribunale dell’Aquila, con provvedimento dell’8 luglio 2010, confermava l’ordinanza in data 1 giugno 2010 con cui il Tribunale di Lanciano sostituiva la misura dell’obbligo di dimora applicata a D. R.S. con quella della custodia in carcere.

Avverso tale provvedimento il D.R., tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo che:

era stato violato il principio di iniziativa del Pubblico Ministero in quanto il provvedimento era stato assunto d’ufficio dal giudice del dibattimento senza il necessario, preventivo impulso del Pubblico Ministero;

il Giudice, nell’applicare l’aggravamento della misura, non aveva comunque richiesto il parere del Pubblico Ministero;

a seguito dell’aggravamento della misura non era stato effettuato l’interrogatorio dell’imputato l’ordinanza applicativa della misura mancava delle generalità complete dell’imputato, indicato soltanto con il nome ed il cognome;

erano decorsi i termini massimi di custodia cautelare.

Concludeva pertanto chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, nel richiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata, si limita ad esporre questioni già sottoposte al Tribunale e da questo analiticamente affrontate, senza provvedere ad indicare le ragioni del proprio dissenso rispetto ai contenuti del provvedimento.

In altre parole, il ricorso contiene la pedissequa riproposizione, nello stesso ordine, dello stesso testo dei motivi d’appello (ad eccezione dell’ultimo paragrafo, intitolato "eccessivo rigore cautelare") senza fornire alcun contributo di conoscenza a questa Corte in ordine ad eventuali elementi di criticità rinvenibili nei contenuti del provvedimento, avendo il Tribunale fornito puntuale risposta a tutte e doglianze sottoposte.

In particolare, i primi giudici hanno specificato le ragioni per le quali non ritenevano necessaria la previa richiesta del Pubblico Ministero per l’aggravamento della misura, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che in tal senso si è pronunciata dando atto della natura sanzionatoria della procedura e, per le stesse ragioni, escludevano la necessità del previo parere del Pubblico Ministero.

Altrettanto adeguatamente è stata data risposta alla lamentata mancanza di interrogatorio, che peraltro le SS. UU. di questa Corte hanno espressamente escluso con riferimento all’aggravamento del regime cautelare in seguito alla trasgressione delle prescrizioni imposte (SS. UU. n. 4932, 4 febbraio 2009); alla mancata indicazione delle generalità complete del prevenuto, il quale risultava già in precedenza compiutamente identificato ed, infine, al calcolo dei termini massimi di custodia cautelare che il Tribunale evidenziava come errato indicandone le ragioni. Tali termini, infatti, non risultavano essere maturati.

Alla declaratoria di inammissibilità che, necessariamente, da ciò consegue, deriva l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1000,00, non potendosi escludere che detta inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost, sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 15-02-2011, n. 78 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’istanza in oggetto il ricorrente, premesso di essere proprietario di aree in comune di L’Aquila aventi destinazione "servizi pubblici" e ciò sulla base del PRG approvato nel 1979, aveva chiesto che l’amministrazione provvedesse a dare alle medesime una nuova disciplina urbanistica tenuto conto della sopravvenuta decadenza, ex art. 9 DPR 8 giugno 2001 n. 327, del predetto vincolo espropriativo.

Ricordato il pacifico principio secondo cui la decadenza di tale vincolo comporta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere a dare una nuova destinazione urbanistica all’area rimasta priva di disciplina, evidenzia che la normativa regionale (art. 44 L.R. 11/99) impone al Comune di avviare il procedimento entro il termine perentorio fissato dalla diffida (che non può essere inferiore a 45 giorni) e di concluderlo entro il termine (altrettanto perentorio) di un anno.

Tali termini sono inutilmente decorsi visto che il Comune non ha assunto in merito alcuna determinazione. Il ricorrente ha quindi proposto l’azione di cui all’art. 21bis L. TAR chiedendo venisse dichiarato l’inadempimento del Comune di L’Aquila con conseguente fissazione di un termine per provvedere e successiva nomina di commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

2. Nel costituirsi in giudizio il Comune di L’Aquila ha richiamato la deliberazione consiliare n. 17 del 22.1.2009 recante "atto di indirizzo per la revisione generale delle aree di PRG a vincolo decaduto", con cui l’amministrazione avrebbe chiaramente espresso la volontà di provvedere a nuova pianificazione delle aree rimaste prive di disciplina urbanistica ex art. 2 legge 1187/1968, a cui ha fatto seguito il provvedimento 31 marzo 2009, pubblicato sull’albo pretorio e sul sito web, di fissazione di criteri, tempi e procedure per la redazione della variante generale relativa a tali aree ed è stato quindi avviato il procedimento per la normazione delle medesime.

Viene ulteriormente rappresentato che il procedimento per la normazione delle predette "aree bianche" è disciplinato dall’art. 44, comma 1quinquies, L.R. 11/1999, che fissa il termine di un anno per la conclusione del procedimento, distinguendo tra un periodo a disposizione del Comune ed uno relativo alla Provincia (che si ritiene dovesse essere anch’essa destinataria della diffida e della chiamata in causa), disciplina che renderebbe il ricorso inammissibile non essendo, alla data della sua notifica (4 agosto 2010), decorso il predetto termine annuale.

Né il ricorso potrebbe essere ritenuto ammissibile per l’inutile decorso dei 45 giorni previsti dal medesimo art. 44 per l’avvio del procedimento, trattandosi di termine meramente endoprocedimentale il cui superamento non consente all’istante di attivare la peculiare azione ex art. 21bis L. TAR, secondo quanto statuito da Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 2010 n. 5451 e 28 settembre 2010 n. 7182 in ordine ad identica fattispecie ed in riforma di sentenze di accoglimento di questo TAR.

3. Assodato il principio secondo cui nel caso in cui il vincolo del piano regolatore generale sia scaduto senza che, a termini dell’art. 2 comma 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187, si sia provveduto all’approvazione del piano particolareggiato ovvero all’approvazione del progetto esecutivo o definitivo di opera pubblica, siffatta situazione di inedificabilità pressoché assoluta ha carattere provvisorio, dovendo l’Amministrazione procedere il più rapidamente possibile all’obbligatoria integrazione del piano divenuto parzialmente inoperante; di conseguenza, in tal caso il privato può, nell’inerzia della Amministrazione, agire in via giurisdizionale seguendo il procedimento del silenzio rifiuto, ai fini della cui formazione resta peraltro ferma la necessità, tra l’altro, che sia decorso il termine entro il quale il provvedimento doveva essere assunto (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 7339), la controversia in esame si incentra innanzitutto sulle conseguenze derivanti dalla circostanza che, all’atto della proposizione del ricorso (notificato il 4 agosto e depositato il 25 agosto 2010), il termine annuale ex art. 44 L.R. 11/1999, decorrente dalla diffida del 1° settembre 2009, non era ancora decorso, come eccepito dalla difesa comunale.

Sul punto il collegio ritiene di convenire con il principio secondo cui "deve… coerentemente convenirsi, in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale attento ad esigenze di economia processuale, che la definizione del giudizio nel merito non è preclusa laddove il silenziorifiuto, pur se per avventura non perfezionatosi all’epoca della notifica dell’atto introduttivo, si sia inverato al momento della decisione così radicando in termini di attualità l’interesse alla decisione. A tacer d’altro, una diversa opzione interpretativa imporrebbe l’identica proposizione di un nuovo giudizio avverso il medesimo silenziorifiuto a seguito della declaratoria di inammissibilità di quello originario, e tanto in modo del tutto incoerente con quelle esigenze di economia del giudizio sulla scorta delle quali la giurisprudenza amministrativa ha opinato nel senso della necessità di decidere nel merito i ricorsi proposti avverso atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità quante volte l’esito positivo del controllo abbia conferito efficacia e, quindi, attitudine lesiva all’atto in un momento posteriore all’introduzione ma anteriore alla definizione del giudizio. Tanto è accaduto nel caso di specie, essendo comprovato che l’istanza… non è stata evasa neanche in un torno di tempo posteriore alla notificazione del ricorso" (Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2001, n. 3024). Per quanto riferita a fattispecie relativa a diritto di accesso, il collegio ritiene che le medesime conclusioni possono essere valide anche nel caso in esame, avendo il giudizio in questione (ex art. 21bis L. TAR, applicabile all’epoca di proposizione del ricorso) ad oggetto non tanto la valutazione della legittimità di una determinazione amministrativa quanto l’accertamento dell’esistenza di un obbligo in capo alla P.A. di provvedere con atto esplicito. Perciò "vale ad assorbire ogni rilievo la circostanza, espressione del principio di conservazione degli atti, di economicità dei mezzi, nonché di raggiungimento dello scopo che al momento in cui il ricorso è stato iscritto a ruolo e chiamato per la trattazione camerale il termine procedimentale… per provvedere risultava comunque abbondantemente ed infruttuosamente scaduto; da cui, la maturazione del "silenzio" come fatto storico inveratosi al momento del decidere e come tale giuridicamente rilevante" (T.A.R. Lazio Latina, 4 settembre 2007, n. 631).

Il collegio è altresì dell’avviso che sulla questione non abbia alcuna interferenza la deliberazione consiliare 22 gennaio 2009 n. 17, che dichiara l’avvio del procedimento di approvazione di una variante generale avente ad oggetto l’insieme delle aree con vincoli decaduti da concludersi nel presumibile termine di due anni dalla sua esecutività.

La normativa regionale applicabile alla fattispecie di cui al richiamato art. 44, 1° comma, lett. b1, L.R. 11/1999 è infatti relativa all’"obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici… a seguito di diffida a provvedere", e determina quindi l’obbligo di dare una disciplina alla singola aree a cui si riferisce la diffida, come ripetutamente argomentato dal TAR nelle decisioni aventi analogo oggetto. Il comune ha ovviamente il potere di provvedere anche su tali situazioni con una variante generale, visto che la decadenza si è verificata per tutte le aree vincolate, ma l’avvio di tale procedimento non preclude la possibilità per i singoli interessati, laddove gli incomprimibili tempi della variante generale fossero ritenuti incompatibili con i termini fissati dalla legge regionale, di attivarsi autonomamente e di conseguire una pronuncia sulla loro richiesta entro il perentorio termine fissato dal comma 1quinquies più volte richiamato. Termine che non appare peraltro inadeguato, alla luce della considerazione che la decadenza dei vincoli si è maturata oltre 25 anni or sono, risalendo l’approvazione del PRG al 1979, venendo a determinare una situazione patologica tale da rendere ingiustificabili ulteriori ritardi nel fornire adeguata risposta alle istanze dei singoli soggetti interessati e ciò specie se l’iter della preannunciata variante generale si presenti tuttora di incerta definizione.

Resta quindi il fatto che le decisioni del Consiglio di Stato richiamate dalla difesa resistente hanno ribadito che "il termine (il cui spirare soltanto può dar luogo alla violazione dell’obbligo di provvedere e rendere ammissibile la tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo…) del "procedimento di definizione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968 promosso a seguito di diffida ad adempiere da parte dei proprietari interessati" è, nella Regione Abruzzo, fissato, con carattere "perentorio", in "un anno" (art. 44, comma 1quinquies, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11)". Il che implica che il predetto termine è nella fattispecie scaduto 7 settembre 2010.

Né è parte necessaria di questo giudizio la Provincia, a cui tra l’altro spetta "l’esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un Commissario ad acta scelto tra il personale dirigente interno alla Provincia, in ordine all’adozione e approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti nel caso di inerzia dei Comuni nei seguenti casi: 1) obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187 a seguito di diffida a provvedere entro un termine che non può essere inferiore ai quarantacinque giorni, diretta al Comune da parte dei proprietari interessati, nonché per conoscenza alla Provincia stessa" (1° comma, lett. b, L.R. 11/1999 cit.), potere (che peraltro non risulta attivato) il cui esercizio "non preclude al Comune di avviare il procedimento e provvedere con le forme e le modalità di cui al comma 1 bis, nel rispetto dei termini assegnati al Commissario ad acta" (comma 1ter). Ne consegue che, se l’interessato può attivarsi anche nei confronti della Provincia affinché proceda all’esercizio delle proprie attribuzioni, ciò non elimina che il dovere di provvedere comunque permane in capo al Comune che perciò è l’unico soggetto passivamente legittimato in questa sede laddove il proprietario non intende altresì sollecitare l’esercizio del potere sostitutivo.

Infine, quanto all’ultima eccezione, la destinazione a "servizi pubblici" sembra comportare un chiaro vincolo espropriativo piuttosto che una mera destinazione di zona, come invece dedotto dalla difesa comunale, visto che dall’art. 30 NTA non sembra emergere la possibilità di attività edificatorie private. Resta tuttavia il fatto, come evidenziato in precedenti sentenze del Tribunale (TAR L’Aquila 396, 440 del 2010) "che l’azione sul silenzio ex art. 21 bis legge 1034/197caratterizzata da un rito veloce che giustifica la precedenza sui ruoli ordinari- non consente di approfondire la questione volta per volta dedotta in giudizio, così che rimane estranea alla predetta sede processuale l’acquisizione istruttoria e documentale alla quale si sarebbe dovuto provvedere nel procedimento che il ricorrente stesso lamenta non essersi mai svolto, ovvero svolto in modo incompleto".

In conclusione il ricorso va accolto, con affermazione del conseguente obbligo dell’amministrazione comunale di pronunciarsi sull’istanza.

Nel caso in cui il Comune ritenga che il terreno sia sottoposto ad un regime urbanistico ancora vigente, e quindi che la disciplina di zona consenta l’attività edificatoria privata, l’ente medesimo dovrà dare una circostanziata risposta in tal senso non oltre giorni 30, anche per consentire ove del caso all’interessato di gravarsi mediante l’ordinaria azione di cognizione.

Confermata, al contrario, la natura vincolistica della previsione urbanistica, il Comune dovrà predisporre apposita variante per conferire alle aree in questione una nuova destinazione urbanistica rispetto a quella ora in atto. Data la natura dell’attività procedimentale richiesta, si ritiene congruo assegnare allo scopo il termine di 90 giorni per la definizione del procedimento in sede comunale. Riserva, su istanza della parte interessata, la nomina di commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.

La particolarità delle questioni trattate induce alla compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune resistente di concludere il procedimento nei modi e termini indicati in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9698 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. G.M., cui è intimato ad istanza di L. F. un precetto di pagamento, propone opposizione al giudice di pace di Nola con atto di citazione notif. il 15.11.06, lamentando non essere dovuti alcuni dei compensi con quello intimati (voci per scritturazione e collazione, autentica, accessi e vacazioni, carteggio, corrispondenza informativa, redazione nota, rimborso forfetario); l’opposta resiste ed il giudice, con sentenza n. 2133/06 dep. il 18.7.06 e notificata il 27.9.06, qualifica l’azione come opposizione agli atti esecutivi, per dichiararla tardiva in relazione alla data di notificazione del precetto.

1.2. Il G. dispiega ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolato su di un unico motivo; non deposita controricorso la L.; e, per la pubblica udienza del 30.3.11, il ricorrente stesso non svolge altra attività difensiva e non compare alla discussione orale.

2. Alla fattispecie – trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata in data 18 luglio 2006 – si applica il regime dell’art. 366 bis c.p.c., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge (ed efficace quindi solo per i ricorsi avverso sentenze o provvedimenti pubblicati dopo il 4 luglio 2009).

3. Ciò posto, il ricorrente chiede la cassazione della sentenza per l’erroneità della qualificazione dell’opposizione avverso la debenza di alcune delle voci precettate quale opposizione agli atti esecutivi e della conseguenza valutazione di inammissibilità per tardività. 4. Il ricorso è manifestamente fondato: per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte (per tutte, basti un richiamo a Cass. 9194/99, Cass. 16569/02 e Cass. 7886/03), la negazione, da parte dell’intimato, della spettanza di una o più delle voci precettate integra la contestazione, sia pure in ordine al quantum ed in parte qua, del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e va cosi qualificata come opposizione all’esecuzione, in quanto tale svincolata da qualunque termine decadenziale: infatti, una tale domanda investe una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta e pone in discussione il diritto sostanziale del creditore a conseguire il diritto sostanziale di credito per come compiutamente risulta indicato nell’atto di precetto.

5. La gravata sentenza, che non si è attenuta a tale fondamentale principio, va pertanto cassata, con rinvio al medesimi ufficio giudiziario che l’ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante, affinchè esamini nel merito la dispiegata opposizione, attenendosi, in ordine alla qualificazione, al principio di diritto enunciato al paragrafo precedente e provveda pure in ordine alle spese dell’intero processo, comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la gravata sentenza, rinviando, anche per le spese dell’intero giudizio ed ivi compreso quello di legittimità, al giudice di pace di Nola in persona di diverso giudicante.

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