Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-03-2011, n. 11256 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da N.M.M. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Genova in data 26-5-07 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi C) (artt. 81 cpv. e 495 c.p.) e D) ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), all’esito di giudizio abbreviato e, esclusa la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni quattro, mesi cinque di reclusione ed Euro 20.000,00= di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque ed espulsione dallo Stato a pena scontata, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 23-12-2008, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava n.d.p. per prescrizione in ordine al sub C) limitatamente ai fatti del (OMISSIS) e riduceva la pena complessiva residua ad anni tre, mesi cinque e gg.

10 di reclusione ed Euro 18.000,00= di multa, concesse le attenuanti generiche. Conferma nel resto.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del difensore di fiducia:

1) Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per delegata concessione di tale attenuante e relativa carenza di motivazione, in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);

2) Manifesta illogicità della motivazione in punto di misura della riduzione per le concesse attenuanti generiche, in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1) l’evidente infondatezza della doglianza trova risposta nella puntuale, corretta, logica motivazione a supporto del diniego dell’invocata ipotesi del fatto di lieve entità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 ostandovi l’elemento qualitativo e quantitativo della droga in sequestro, in ossequio all’indirizzo di questa Corte di legittimità anche a S.U. (cfr. foll. 1-2 sentenza impugnata).

Anche il motivo sub 2) o manifestamente infondato e, in ogni caso, non proponibile in questa sede di legittimità, stante il principio di diritto secondo cui la quantificazione del trattamento sanzionatorio è riservato al potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in questa sede se, come nella specie, anche implicitamente motivato (cfr. foll. 2-3).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2011, n. 14267 Ammissibilità della prova

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Novara 18 dicembre 2006 i coniugi B. A. e Bo.Gi. dichiarandosi coltivatori diretti di un fondo in Comune di (OMISSIS), denominato " (OMISSIS)" – hanno chiesto che il Tribunale accertasse che nel 2005 è intercorso fra essi ed il nuovo proprietario del fondo, R. V., un contratto di affittanza agraria al canone annuo di Euro 8.500,00, con scadenza al 10 novembre 2021.

Il convenuto ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha rigettato, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Torino.

I soccombenti propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il R. con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2721 cod. civ.; art. 244 cod. proc. civ. e L. n. 203 del 1982, art. 41 i ricorrenti lamentano che la Corte di appello non abbia ammesso i capitoli di prova testimoniale da essi dedotti a dimostrazione dell’avvenuta conclusione di un contratto verbale di affitto con il R., dichiarandoli generici e contrastanti con le dichiarazioni rese negli atti difensivi dai ricorrenti, quanto alla decorrenza del contratto di affitto (capitolo di prova n. 1);

ritenendo che demandassero ai testi delle valutazioni, quanto all’entità della somma che sarebbe stata concordata come canone di affitto (cap. 2) e ritenendo irrilevante la prova della trasmissione da parte del R. della lettera prodotta come doc. Ibis, contenente una proposta di affitto.

Rilevano che il fatto di considerare generici o valutativi i capitoli di prova aventi ad oggetto la data della conclusione del contratto e l’entità del canone convenuto significa derogare implicitamente al disposto della L. n. 203 del 1982, che ha stabilito la validità e l’efficacia dei contratti agrari stipulati verbalmente, anche in deroga all’art. 1350 c.c. e art. 2653 c.c., n. 8, impedendo alla parte interessata di darne la prova per testimoni.

1.1.- Il motivo non è fondato.

Vero è che i contratti agrari possono essere stipulati verbalmente, ma sono anch’essi soggetti ai limiti di prova stabiliti dall’art. 2721 ss. cod. civ. per tutti i contratti, anche quelli a forma libera, per cui non è ammessa la prova testimoniale oltre il valore di L. 5.000, salvo che ricorrano particolari circostanze, che debbono essere dedotte e dimostrate e che, nella specie, il ricorrente non ha dichiarato nè dimostrato di avere dedotto. In ogni caso i capitoli sono generici; non specificano la decorrenza, la durata e le altre condizioni del contratto che si assume concluso verbalmente, ma si riferiscono prevalentemente al pregresso svolgimento dei rapporti e delle trattative fra le parti.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2736 e 2739 cod. civ., in relazione alla mancata ammissione del giuramento decisorio, da essi deferito al convenuto a dimostrazione dell’avvenuta conclusione del contratto di affitto.

3.- Il motivo non è fondato.

Le circostanze su cui è stato deferito il giuramento non sono decisive ai fini della prova della conclusione di un contratto di affitto fino al 2021, come prospettato dai ricorrenti limitandosi ad affermare la concessione della cascina in affitto per quattro anni, a decorrere dal 2/7/2005 (cap. A); l’avvenuto pagamento di Euro 8.500,00 per canoni di affitto in data 25.10.2005 (cap. B) e di uguale somma per l’anno 2006 (cap. C), nonchè una dichiarazione del R. di non voler sottoscrivere il nuovo contratto se non dietro pagamento di un canone molto più alto (cap. D): circostanza quest’ultima che smentirebbe anzichè confermare l’avvenuta conclusione del contratto. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto inammissibili le prove dedotte.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2011, n. 15848 Vendita di immobili

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 12-11-1993, B. B., B.S. e B.L. deducevano:

– che con atto per notaio Sbarrato del 21-2-1990 la madre R. A., convivente con il figlio B.T. e la nuora F.S., aveva venduto a costoro i diritti di comproprietà pari a 1/2 di un immobile sito in Settimo Torinese, del valore catastale di L. 108.500.000, in cambio dell’obbligo dei medesimi di fornire "assistenza di ogni genere anche in caso di infermità", unitamente ad "alloggio e vitto, e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento e abbigliamento", quantificato in L. 1.000.000 mensili;

-che all’atto della stipula la R. aveva quasi 84 anni e si trovava, da anni, in condizioni fisiche e psichiche gravemente compromesse, avendo subito nel dicembre 1983 un ictus cerebrale ed essendo divenuta negli ultimi due-tre anni incapace di provvedere a se stessa;

-che dopo cinque mesi (il 26-7-1990) la predetta era deceduta.

Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino i coniugi B.T. e F. S., per sentir dichiarare la nullità dell’atto di cessione de quo.

In subordine, essi chiedevano l’annullamento di tale atto per incapacità naturale della cedente e, in via ulteriormente gradata, l’accertamento della sua simulazione relativa, per l’intenzione delle parti di stipulare una donazione.

Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, eccependo: che la R. si era ripresa dall’ictus che l’aveva colpita sette anni prima ed era impossibile prevedere, al momento della stipula del rogito, il tempo probabile della sua vita futura; che la quantificazione in L. 1.000.000 mensili delle prestazioni da fornire alla vitaliziata, era stata effettuata dichiaratamente a fini fiscali, ed era comunque inferiore alla reale entità delle stesse; che la causa del decesso della R. (infarto intestinale) era del tutto imprevedibile e non collegabile al preesistente stato della medesima; che la R. non era affatto incapace di intendere e, presumibilmente, con il contratto aveva voluto assicurarsi per il futuro l’ospitalità presso l’abitazione dei resistenti.

Con sentenza depositata il 10-12-2003 il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la nullità dell’atto pubblico di "cessione con costituzione di rendita vitalizia" stipulato il 21-2-1990.

I convenuti proponevano appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, il riconoscimento nella specie di un’ipotesi di vitalizio improprio o, in alternativa, di un negotium mixtum cum donatione.

Si costituivano B.L. e gli eredi di B. S. (nelle persone di B.M., Bo.

M. e M.T.) e di B.B. (nella persona di B.L.), chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo, in via subordinata, le domande di simulazione relativa e di annullamento per incapacità naturale.

Con sentenza depositata il 28-1-2005 la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di nullità, rilevando che nella specie si era in presenza di un contratto atipico di mantenimento e che, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza della R. e sulla gravosità delle prestazioni assunte, ben poteva ravvisarsi il requisito dell’alea, costituita dall’impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro. Il giudice di appello rigettava altresì le domande subordinate di simulazione e di annullamento per incapacità naturale, per mancata enunciazione di qualsiasi elemento di prova.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.L., B.M., Bo.Ma., M.T. e B.L., sulla base di due motivi.

B.T. e F.S. resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione degli artt. 1469 e 1872 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla dedotta nullità del contratto del 21-2-1990, per difetto del requisito dell’alea.

Sostengono che la Corte di Appello, nel valutare la sussistenza di tale elemento, non ha tenuto conto del valore del bene trasferito e dei frutti o degli utili ricavabili dallo stesso, delle possibilità di sopravvivenza della vitaliziata, delle gravi condizioni di salute di quest’ultima e della loro incidenza sulle sue probabilità di vita, nonchè del valore delle prestazioni poste a carico dei vitalizianti, che, in mancanza di prova contraria, non poteva che essere quello stabilito nell’atto di cessione.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha esaminato il contenuto sostanziale dell’atto per notaio Sbarrato del 21-2-1990 intercorso tra R.A. e i coniugi B.T. e F.S., ed ha ritenuto in esso racchiuso un contratto atipico di mantenimento, ossia un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, in cui il trasferimento della comproprietà del 50% spettante alla R. (catastalmente valutato in L. 108.000.000) rappresentava il corrispettivo dell’obbligo assunto dai cessionari (dichiarato in L. 1.000.000 mensili) di effettuare, in favore della cedente, e per l’intero arco della vita della stessa, una serie di prestazioni ("assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità, …alloggio, vitto e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento, e abbigliamento").

Come è stato puntualizzato da questa Corte, il cosiddetto contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall’aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei -quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Cass. Sez. Un. 11-7-1994 n. 6532).

E’ stato ulteriormente evidenziato che, nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l’alea è più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall’art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell’età e della salute) del beneficiario (Cass. sez. 1, 9- 10-1996 n. 8825); e che, nel vitalizio improprio, con riferimento all’età e allo stato di salute, l’alea è esclusa soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (Cass. Sez. 2, 24- 6-2009 n. 14796).

Nella specie, la Corte territoriale, attenendosi a tali principi, ha esaminato e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza della R. e sulla gravosità delle prestazioni assunte dai vitalizzanti, ben poteva ravvisarsi l’elemento dell’alea, costituito dall’impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell’atto.

Tale valutazione risulta sorretta da una motivazione adeguata, con la quale, in particolare, è stato evidenziato:

-che l’oggettiva precarietà delle condizioni di salute della a R. non era tale da farne prevedere il decesso a distanza di pochi mesi, tanto più che lo stesso sopravvenne per una malattia di cui non risultava dimostrato il collegamento causale con il preesistente stato patologico;

– che l’età della R. non era talmente avanzata da autorizzare la fondata previsione della sua morte nel volgere di pochi mesi;

– che il vitalizio era rappresentato non solo, come affermato semplicisticamente nella sentenza in primo grado, dai "costi per ospitalità, vitto e abbigliamento", ma, in via principale, da prestazioni assistenziali ("assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità"), che, al di là della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma erano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiario.

Di qui la ritenuta fondatezza delle doglianze mosse dall’appellante avverso la sentenza di prime cure, che aveva concluso per la nullità dei contratto in oggetto, facendo riferimento all’"entità della prestazione promessa, inferiore agli utili ricavabili dall’immobile ceduto" (senza tuttavia tener conto della variabilità delle prestazioni di assistenza) e allo "stato patologico della R., aggravato dall’età della stessa".

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente, poggiando la decisione impugnata su argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico. Nè è consentito muovere censure in questa sede in ordine all’indagine comparativa condotta e al giudizio espresso in ordine alla sussistenza dell’alea, trattandosi di apprezzamenti di fatto che, in quanto immuni da vizi logici, si sottraggono al sindacato di questa Corte (Cass. Sez. Un. 11-7-1994 n. 6532; Cass. Sez. 2, 29-8- 1992 n. 9998).

2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omessa motivazione in ordine alle domande subordinate di simulazione e di annullamento del contratto. Fanno presente, quanto alla domanda di simulazione, che gli attori hanno sempre sostenuto che esistono presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere che l’atto Sbarrato nascondesse una donazione, sia per la sostanziale assenza di controprestazione, sia per la stipulazione dell’atto alla presenza di testimoni; e che gli stessi appellanti hanno espressamente ammesso che l’intento della R. era stato proprio quello di donare al figlio ed alla nuora. Quanto alla domanda di annullamento, evidenziano che gli appellanti avevano chiesto l’ammissione delle prove dedotte nella memoria del 20-11-1996 ai capi 1-2-3.

Il motivo è privo di fondamento, avendo la Corte di Appello motivatamente disatteso le domande subordinate avanzate dall’attore, rilevando che era mancata l’enunciazione del "benchè minimo elemento probatorio".

A fronte di tale argomentazione, i ricorrenti propongono censure del tutto generi che, senza nemmeno indicare in quale atto difensivo e in quali termini avevano invocato la prova per presunzione della simulazione relativa, nè specificare il contenuto dei capitoli di prova articolati a sostegno della tesi dell’incapacità della R.; sicchè questa Corte non è posta in condizione di apprezzare la decisività delle prove non ammesse o non esaminate.

3) In considerazione dell’oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, comprovata dalle decisioni difformi adottate dai giudici di merito, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-08-2011, n. 17789

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13-5-2008 la Corte di appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto da L.M.S. e L. S., a modifica della sentenza di primo grado, rigettò a domanda di cessazione di comodato e restituzione di un immobile proposta da P.T., quale moglie ed erede di L.E., nei confronti di L.M.S..

La Corte di appello ha ritenuto, da un lato, che non vi fosse la prova della esistenza di un comodato fra il defunto L.E. e la sorella L.M.S.; dall’altro, che dalla scrittura privata del 30-3-1994 risultava che l’immobile era stato consegnato da L. E. a garanzia della restituzione di un prestito alla sorella L.S., e da quest’ultima posto nella disponibilità della sorella M.S., riconoscendo in sostanza la sussistenza di un contratto di anticresi tra L.E. e L.S..

Avvero detta sentenza propone ricorso per cassazione P.T. con otto motivi illustrati da memoria.

Le altre parti non presentano difese.
Motivi della decisione

1. Con i primi sette motivi di ricorso si denunzia vizio di insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione in relazione a fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360, n. 5 individuati: motivo 1) ove viene sostenuta la inesistenza del contratto orale di comodato fra L.E. e la sorella M. S.; motivo 2) ove viene sostenuto che la domanda basata sul comodato debba essere rigettata in quanto la difesa della appellata, signora P.T., avrebbe dovuto dedurre, quanto meno in via subordinata, nei confronti di L.S., l’esistenza di una situazione di detenzione senza titolo, per effetto del venir meno dell’accordo o per l’originaria illiceità di esso; motivo 3) ove viene sostenuto che non è stata fornita la prova del totale adempimento dell’asserito credito vantato dalla signora L.S. nei confronti del fratello L.E.; motivo 4) ove la motivazione della sentenza della Corte d’Appello omette di esaminare l’eccezione di prescrizione, con riferimento sia al capitale che agli interessi dell’asserito credito di L.S. nei confronti del defunto ing. L.E. formulata negli scritti difensivi del primo e del secondo grado del giudizio nell’interesse della signora T. P.e, quindi, se accolta, far dichiarare senza titolo la detenzione di L.S.; 5) ove è stato omesso totalmente l’esame della documentazione depositata nell’interesse della signora T. P. nel procedimento di primo grado; 6) ove viene sostenuto che "effettivamente L.S. abbia ricevuto la disponibilità del bene dal prorietario di esso in forza del contratto di mutuo concluso con lui e che sia così legittimato a detenerlo sino al buon fine dell’accordo, cioè sino alla completa restituzione della somma mutuata"; 7) in quanto la motivazione della Corte di Appello ritenendo erroneamente provato e vigente, e a tutt’oggi esistente, il contratto di mutuo intercorso tra l’ing. L.E. e la sorella S. e, per l’effetto, la concessione in prestito a quest’ultima del bene immobile per cui e causa a garanzia del denegato mutuo concesso al fratello E., trascura la circostanza che l’ing. L.E. avesse potuto stipulare un contratto di comodato con la sorella M.S. e, nel contempo, concedere in prestito lo stesso immobile alla sorella Sabina quale garanzia del preteso mutuo.

2. I motivi sono inammissibili.

Va osservato preliminarmente che la decisione oggetto dell’odierno ricorso è stata pubblicata in data 13-5-2008, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e quindi l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi, a pena di inammissibilità,per le censure sulla motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) "con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione" (art. 366 bis c.p.c.).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) "deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità". 3. Nella specie i motivi sono affetti da un duplice profilo di inammissibilità, sia per la non precisa individuazione del fatto controverso individuato in relazione ad estesi brani della motivazione senza chiara specificazione della circostanza a cui la censura si riferisce, sia perchè del tutto privi del momento di sintesi che circoscriva le censure formulate ed individui esattamente la ragioni dei denunziati difetti di motivazione.

4.Con l’ottavo motivo si denunzia violazione di legge con riferimento agli artt. 359 e 427 c.p.c. e art. 24 Cost., ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’art. 427 c.p.c., stabilisce che quando il Giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite per il rito del lavoro, quali si applicano anche alle controversie in materia di comodato di immobili urbani, riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’art. 409 c.p.c. (ovvero dall’art. 447 bis, per ciò che concerne il caso di specie che richiama l’art. 427 c.p.c.), deve effettuare il passaggio dal rito speciale al rito ordinario.

5. Il motivo è infondato.

Qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi ad un determinato rapporto giuridico, il rito applicabile è legato al "petitum" dedotto anche se il convenuto contesti l’esistenza di quel determinato fatto.

Nel caso di specie la domanda ha ad oggetto l’accertamento della risoluzione di un rapporto di comodato e la scelta del rito è stata congruente con la domanda formulata indipendentemente dall’accoglimento o dal rigetto della domanda stessa.

Il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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