T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 29-07-2011, n. 221 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2.3.2009 il ricorrente B. ha adito la Corte d’Appello di Trento ai sensi dell’art. 3 della L. n. 89/2001 per equa riparazione da irragionevole durata del processo contro il Ministero della Giustizia.

La predetta Corte d’Appello, con decreto del 214 /132.2009, ha accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, di Euro 9.000,00, oltre interessi legali dal 232009 e alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 750,00, oltre al rimborso forfetario, ad IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Dalle Mule.

Il predetto decreto della Corte d’Appello è stato notificato in data 1962009, in forma esecutiva, sia presso la sede del Ministero in Roma che al domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.

L’amministrazione ministeriale ha omesso di provvedere al pagamento pur dopo il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/96 e per questo il ricorrente, in data 411.3.2011, ha notificato al Ministero atto di diffida e messa in mora, ex art. 90, R.D. n. 642/1907, a sua volta rimasto anch’esso privo di riscontro.

Il decreto dell’A.G.O. non è stato impugnato ed è perciò passato in giudicato.

Tutto ciò premesso i ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.a., il presente ricorso per ottemperanza, con il quale si chiede:

– in via principale, di ordinare al Ministero della Giustizia di ottemperare, entro il termine perentorio indicato dallo stesso T.A.R., al decreto della Corte d’Appello di Trento e, per l’effetto, ex art. 114, comma 4, lett, a), c.p.a., in luogo del Ministero della Giustizia, emanare direttamente il provvedimento di pagamento, in favore del ricorrente B., della somma dì Euro 9.000,00, a titolo di equa riparazione ex L. 89/2001, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda innanzi la Corte d’Appello sino al saldo effettivo;

– in favore del procuratore antistatario, avv. Dalle Mule, delle spese di giudizio liquidate nel menzionato decreto,, oltre al rimborso forfetario, all’IVA, al CPA, il tutto per complessivi euro 1.053,00, oltre agli interessi legali sulle spese medesime dalla data della domanda innanzi la Corte d’appello, sino al soddisfo;

– in via subordinata e/o alternativa, di ordinare l’ottemperanza del medesimo decreto determinando il contenuto del provvedimento di pagamento, da emanarsi da parte del Ministero della Giustizia, delle stesse somme, ovvero comunque disporre ogni misura necessaria, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta, affinché il medesimo Ministero presti piena ed incondizionata esecuzione al decreto in questione;

– in ogni caso e per entrambe le ipotesi considerate, fissare, ex art. 114, comma quarto, lett. e) c.p.a. le somme dovute al ricorrente per ulteriori ritardi.

Nella camera di consiglio del 28 luglio 2011 la causa, sentito il difensore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) è fondato e va accolto nei termini che seguono.

La giurisprudenza amministrativa e, in particolare, quella del Consiglio di Stato, ancor prima del nuovo c.p.a., ha ritenuto che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 89 del 2001 abbia natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, valga ai fini della ammissibilità del ricorso per ottemperanza, già contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 ed oggi disciplinato dagli artt. da 112 a 114 del nuovo c.p.a. (cfr. Cons., St., sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5897; sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096; sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3253; id., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; da ultimo, Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2879).

2 – Tale giudizio, com’è noto, è esperibile anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione innanzi al giudice civile, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (cfr. Cons. St., sez. VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass. civ, sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27365; id., 13 maggio 1994, n. 4661).

L’art. 3 della legge n. 89 del 2001, dopo aver dettato le modalità per la proposizione della domanda, modella il procedimento stesso su quello previsto in via generale dagli artt. 737 e ss. c.p.c. (norme generali sui procedimenti camerali) e stabilisce che, all’esito di esso, la corte d’appello pronunzia con decreto "impugnabile per Cassazione".

Sebbene il menzionato articolo 3 richiami, al comma 4, l’art. 737 c.p.c. e, dunque, prescriva il procedimento in camera di consiglio (la cui caratteristica è normalmente la inidoneità al passaggio in giudicato dei provvedimenti assunti a causa della loro modificabilità e revocabilità e quindi la loro sottoposizione alla c.d. clausola rebus sic stantibus), non può revocarsi in dubbio che il provvedimento che conclude tale procedimento, in quanto impugnabile unicamente per ricorso in Cassazione (art. 3, comma 6, L. n. 89) abbia natura decisoria e sia idoneo (una volta che, come risulta nella fattispecie all’esame, avverso lo stesso non sia stata proposta nel termine di legge alcuna impugnazione), ad incidere con efficacia di giudicato sull’interesse della parte all’equa riparazione da ritardata giustizia, avente consistenza di diritto soggettivo, come tale espressamente qualificato dalla legge (art. 2, co. 1, l. n. 89 cit.; cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14885).

3 – Le riportate acquisizioni giurisprudenziali hanno trovato conferma nell’art. 112, comma 2, lett. c) del nuovo c.p.a., a tenore del quale l’azione di ottemperanza innanzi al G. A. può essere proposta per conseguire anche l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (quale è appunto il decreto della Corte d’Appello ex L. n. 89 cit.), al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

4 – Ciò premesso, può ritenersi che nella presente fattispecie vi siano le condizioni delle iniziative di natura esecutiva intentate nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro.

Anzitutto, il decreto di condanna emesso dalla Corte d" Appello ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha, come ripetutamente rilevato dalla citata giurisprudenza, natura decisoria in materia di diritti soggettivi.

Tale decreto, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso già contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (cfr. da ultimo Cons., St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318).

5 – In secondo luogo, risultano rispettati i termini – meramente processuali e che non incidono sull’an e sul quantum del diritto – di cui all’art. 14 del D. L. n. 669/1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall’art. 147 della legge n. 388/2000 e dell’art. 44 del D.L. n. 269/2003, come convertito nella legge n. 326/2003. La norma citata dispone, con previsione avallata dalla Corte Costituzionale con ord.za 30 dicembre 1998, n. 463 ed applicabile anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al G. A. (v. Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158), che " Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ".

6 – Quanto alla dimostrazione del passaggio in giudicato del decreto in esame, una volta che l’Amministrazione non abbia contestato l’esistenza effettiva del giudicato, può ritenersi sufficiente la prova documentale, fornita nel caso di specie, della rituale e tempestiva notifica del decreto di cui si tratta alla controparte.

Stante l’idoneità del titolo alla esecuzione e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore di parte ricorrente e del procuratore antistatario, ciascuno per la parte a lui spettante,, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, della complessiva somma dovuta per il predetto titolo, oltre accessori come per legge: spese generali, I.V.A. e C.P.A., nonché interessi legali decorrenti dalla data della domanda di equa riparazione, sino all’effettivo paga mento al creditore (Cass., sez. I, 12 maggio 2011, n. 10488; Cass., n. 14.072 del 2009). Il tutto, incrementato dalla pronuncia sulle spese della presente fase di ottemperanza, che, secondo il suo esito, debbono seguire la soccombenza (art. 26 c.p.a.; artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.; Cass., n. 1101 del 2010 e n. n. 27728 del 2009).

Quanto al diritto del procuratore dichiarato antistatario nella pronuncia della Corte d’Appello, esso ben può essere fatto valere in sede di ottemperanza contestualmente e distintamente da quello della parte sostanziale, essendo, anzi, tale azione collettiva rispondente ad un principio di lealtà e correttezza professionale, evitando il deprecabile fenomeno di duplicazione (ad evidenti fini lucrativi da parte del difensore) di giudizi soggettivamente distinti ma aventi stesso titolo e stesso oggetto..

Nella eventualità di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui sopra, si nomina fin da ora quale commissario ad acta il Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Organo. Il relativo compenso è specificato in dispositivo.

Il commissario provvederà inoltre a denunciare alla competente Procura della Corte dei conti gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione del predetto giudicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in dispositivo tenuto conto dell’inspiegabile ed intollerabile inerzia dell’amministrazione debitrice.

7 – A tale ultimo proposito, il Collegio non può astenersi dal rilevare che la legge Pinto si riconnette e presuppone una colpa (oggettiva) organizzativa dell’Amministrazione della giustizia, dalla quale dipende la necessità per il privato di ricorrere nuovamente al giudice per far valere i danni provocati dalla disorganizzazione e dal cattivo funzionamento dell’apparato giurisdizionale (Cass, sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1101, già citata per il principio di condanna alle spese a seguito di soccombenza).

Se l’applicazione della predetta normativa implica il (mancato) rispetto del fondamentale diritto a una durata ragionevole del processo ed impone, in concreto, al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, come quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalità superflue, da ciò consegue che, una volta riconosciuta con la decisione della Corte d’appello la violazione di quel diritto fondamentale, non siano legittimamente tollerabili ulteriori ritardi nell’adempimento della decisione di condanna.

8 – Tali ritardi, infatti: da un lato incidono indirettamente su quello stesso diritto fondamentale e direttamente sulla fiducia del cittadino nei confronti dello Stato – apparato; per altro verso, provocano ulteriori danni erariali – oltre quelli già gravissimi e pesantissimi connessi alle intollerabili lentezze dell’apparato giudiziario – derivanti dalla necessità, per il cittadino, di ricorrere ancora una volta allo stesso servizio giustizia per conseguire esecutivamente il proprio diritto al risarcimento.

In ogni caso, il ritardo dell’amministrazione nel dare pronta e completa esecuzione in via amministrativa al decreto della Corte d’appello si risolve in un’inammissibile violazione dei principi sull’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., nonché, tra i tanti altri, agli artt.: 1 e 2 della L. n. 241 del 1990; 1. comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 165 del 2001; art. 8 del d. lgs. n. 150 del 2009, in materia di " performance; ecc..

9 – Da tutto ciò consegue che l’ingiustificabile e non giustificato ritardo nel dare pronta esecuzione al decreto della Corte d’appello qui in esecuzione possa configurare un’ipotesi di responsabilità contabile. Il Collegio ritiene perciò di inviare alla Procura Regionale di Trento della Corte dei conti copia della presente sentenza, affinché Essa valuti, nell’ambito delle proprie competenze, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità contabile a carico del o dei funzionari che non hanno provveduto ad adempiere a quanto statuito dalla Corte d’Appello (cfr. Corte Conti, sez. riun., 20 febbraio 2006, n. 1).

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

accoglie il ricorso per ottemperanza in epigrafe e per l’effetto:

– ordina al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, della complessiva somma dovuta per il predetto titolo, oltre accessori calcolati come per legge sulla predetta cifra complessiva: interessi legali dalla data del ricorso alla Corte d’Appello sino all’effettivo pagamento al creditore ricorrente.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, che, in ragione della serialità del presente ricorso rispetto ad altro analogo trattenuto in decisine nella stessa camera di consiglio, si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Nomina fin da ora quale commissario ad acta il Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Organo, il quale si attiverà su semplice segnalazione di parte ed il cui compenso viene sin da ora quantificato forfetariamente in euro millecinquecento, salvi ulteriori compensi espressamente richiesti dallo stesso commissario in ragione di specifiche spese e particolari e complessi adempimenti analiticamente documentati in apposita relazione.

Manda alla Segreteria del Tribunale affinché trasmetta alla Procura Regionale di Trento della Corte dei conti copia della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28835 Adempimento Clausola

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Svolgimento del processo

Nelle notti comprese fra il 30 giugno ed il 3 luglio del 1989, ignoti ladri, penetrati nel caveau dell’agenzia 14 di Roma del Banco di Sicilia s.p.a., trafugarono, fra l’altro, il contenuto delle cassette di sicurezza, lì custodite, nella disponibilità di G. A., G.M.C., A.F., C.B.A., A.M., P.M., T.O.P.A., P.G., G. E., P.J.D.G.S., G.I., G.G.L., P.F., R.P.M. L., B.G., S.B.M., B.D., S.R., G.S., D.R. C.A., G.L., P.M.A., M.C., G.P. e St.Lu..

Costoro convennero in giudizio il Banco di Sicilia, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni depositati nelle cassette.

La Banca convenuta chiese il rigetto delle domande, deducendo l’assenza di propria colpa grave e l’applicabilità della clausola, inserita in tutti i contratti, che, in relazione a ciascuna cassetta di sicurezza, limitava la sua responsabilità risarcitoria alla somma di L. 1.000.000, da essa già offerta agli aventi diritto.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 2002, affermò che la convenuta era tenuta a rispondere integralmente dei danni, ma la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 5.5.05, in accoglimento del gravame immediatamente proposto dal Banco di Sicilia contro la decisione, respinse le domande.

La Corte territoriale precisò in premessa che la clausola limitativa della responsabilità invocata dal Banco di Sicilia non influiva sul contenuto del contratto ma, eventualmente, sul quantum del risarcimento e che doveva ritenersi operante pur in assenza della causa di inimputabilità costituita dal fortuito, salva la prova, che in presenza di tale pattuizione gravava sui clienti, che l’evento si era verificato per il concorso di colpa grave della banca.

Rilevò quindi che, ai fini dell’affermazione della responsabilità del Banco di Sicilia oltre il massimale indicato in detta clausola, era ininfluente l’argomentazione del Tribunale, secondo cui il furto non poteva essere definito evento incolpevole o caso fortuito, ed occorreva, piuttosto, orientare l’indagine all’accertamento dell’esistenza di condizioni idonee a dimostrare gli estremi della colpa grave nella condotta della banca.

Affermò poi che la sussistenza di tale colpa andava fondatamente esclusa alla luce degli elementi di fatto emergenti dalla prova orale acquisita in primo grado e desumibili, ex art. 2727 c.c., dagli atti dell’indagine penale, sostanzialmente travisati o obliterati dal Tribunale.

Ritenne, in particolare, che l’assunto del primo giudice, secondo il quale uno o più dipendenti della banca, seppure non identificati, avevano concorso al reato, perchè "altrimenti il furto sarebbe stato impossibile", costituisse mera petizione di principio, priva di sostegno probatorio.

Passò quindi ad esaminare le misure di sicurezza approntate dalla banca e rilevò: che i locali dell’agenzia erano blindati e dotati di allarme collegato alla Questura; che la porta di accesso antitesoro era dotata di analogo impianto; che la portaforte di accesso al caveau era munita di doppia chiave, combinazione e time lock; che erano stati pure predisposti un controllo TV via cavo nonchè una vigilanza periodica, con cinque visite diurne e cinque notturne affidate ad impresa specializzata; che tutte le chiavi erano ben custodite; che le indagini effettuate in sede penale avevano confermato che al momento del furto la portaforte era stata chiusa con entrambe le chiavi ed attivazione della combinazione e del lime lock e che, una volta scattato l’allarme in questura, erano state attivate tutte le procedure di emergenza.

Osservò che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il fatto che, dopo lo scattare dell’allarme ed il piantonamento della sede dell’agenzia, non fossero emerse anomalie, non autorizzava a presumere che la segnalazione acustica fosse entrata in funzione dopo che i ladri si erano allontanati dal caveau, dovendosi piuttosto dar credito alla ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto di P.G., secondo cui i ladri erano stati messi in fuga proprio dal suono della sirena.

Sostenne che il complesso delle indicate misure di sicurezza e delle procedure di emergenza previste ed attivate in occasione dell’evento fosse oggettivamente adeguato a tutelare l’intangibitità delle cassette di sicurezza, avuto riguardo alle possibilità tecniche ed ai criteri di esperienza acquisiti all’epoca dei fatti, e che tale conclusione non potesse trovare smentita nelle risultanze della ctu espletata in primo grado, che aveva riscontrato diversi punti deboli nel sistema di allarme, in quanto l’indagine tecnica era stata disposta a distanza di otto anni dal furto, quando il servizio delle cassette di sicurezza era stato dismesso e gli impianti di protezione erano stati per la gran parte smantellati, con la conseguenza che era legittimo dubitare che il ctu avesse adeguatamente valutato la situazione di fatto esistente al momento dell’evento.

In risposta a specifici rilievi degli appellati, la Corte territoriale escluse poi che l’obsolescenza dell’impianto potesse trarsi dal contenuto della lettera della ADT del 25.5.81, cui avevano fatto riferimento il ctu ed il primo giudice, dalla quale si desumeva esclusivamente che la ditta si era riservata di sottoporre al Banco di Sicilia un’adeguata quotazione per l’aggiornamento delle centrali di gestione, proponendo nell’immediato un’implementazione del sistema che era stata attuata.

Asserì, infine, che gli elementi di "debolezza" del sistema (passaggio a vista del cavo elettrico per il collegamento con la Questura, mancanza di blindatura delle cassette di sicurezza, scarsa visibilità della televisione a circuito chiuso, presenza di un cono d’ombra rispetto alla telecamera) non giustificavano l’addebito di colpa grave della banca, trattandosi di fattori di scarsa importanza nei meccanismi di difesa del caveau.

Concluse, pertanto, che, in tale quadro probatorio, il fatto che i malviventi avessero agito indisturbati per diverse ore, sino alle 23,30 del 2 luglio, eseguendo il furto senza scasso, non denotava, di per sè, particolari negligenze o imprudenze del Banco di Sicilia, quanto piuttosto le capacità delinquenziali dei ladri o, comunque, limiti obiettivi dei sistemi di sicurezza, considerato che l’appellante aveva anche documentato due analoghi fatti criminosi verificatisi alcuni anni dopo, nei quali era emersa l’adozione, da parte degli autori del furto, di sistemi elettronici altamente sofisticati e idonei a neutralizzare gli impianti di allarme, sicchè poteva fondatamente ipotizzarsi che anche nel 1989 era stata adottata la medesima tecnica, all’epoca sicuramente inedita, confermandosi, così, che alla banca non poteva addebitarsi altro che una colpa lieve.

P.F., R., A. ed An., eredi di R.P.M.L., deceduta in corso di causa, e tutti gli altri attori in primo grado, fatta eccezione per St.Lu.

(già contumace in grado d’appello), hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi ed illustrato da memorie. Il Banco di Sicilia s.p.a. ha resistito con controricorso.

Unicredit s.p.a., in qualità di incorporante del Banco di Sicilia s.p.a., ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 1218, 1229, 1839 e 2697 c.c., lamentano che la Corte territoriale abbia posto a loro carico l’onere della prova della sussistenza della colpa grave della banca. Rilevano che, verificatosi l’evento (furto) che la banca ha contrattualmente l’obbligo di impedire, spetta a quest’ultima di provare l’idoneità della custodia dei locati ed, ancora, del verificarsi del caso fortuito e dell’evento inevitabile.

2) Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218, 1229, 1453 e 1455 c.c., nonchè vizio di omessa motivazione, i ricorrenti lamentano che, partendo dall’erronea interpretazione delle richiamate norme di legge, la Corte abbia valutato il grado di colpa della banca prescindendo dalla causa e dalla natura del contratto tipico portato al suo esame e dunque dalla natura della principale obbligazione gravante sul banchiere, fornendo una sua propria valutazione della gravità della colpa ascritta alla banca che prescinde dai principi costantemente enunciati in materia dal giudice di legittimità. 3) I motivi che, essendo fra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e meritano accoglimento.

3.1) Con il contratto di cassette di sicurezza la banca assume la responsabilità riferita a prestazioni di custodia, dalla quale può essere liberata solo nell’ipotesi di caso fortuito, cui il furto è estraneo, essendo evento prevedibile sia in considerazione della natura della prestazione dedotta sia della professionalità dell’obbligato.

In tale contesto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la clausola limitativa della responsabilità della banca, in relazione al valore delle cose custodite, integra un patto che si riflette sull’ammontare del debito risarcitorio e non sull’oggetto del contratto e che è soggetto alla disciplina dell’art. 1229 c.c., che ne commina la nullità ove escluda la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

Tuttavia, in presenza di tale clausola, la questione della distribuzione dell’onere della prova non trova ragione di essere prospettata in termini diversi, rispetto alla disciplina che regola l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, come prevista dall’art. 1218 c.c., in forza del quale è il debitore che, per liberarsi dalla responsabilità, ha l’onere di provare, in caso di inadempimento o ritardo, che l’impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente a dimostrare l’assenza di colpa la prova generica della sua diligenza (Cass. n. 7081/05).

Infatti il citato art. 1228 c.c., va coordinato con l’art. 1218 c.c., che è norma generale del regime processuale della responsabilità contrattuale, in forza della quale la regola della presunzione della responsabilità non trova motivo di essere derogata, in difetto di norme scritte o di ragioni giustificative di una diversa interpretazione dell’art. 1229 c.c. (Cass. n. 7081/05 cit.).

Il giudice d’appello ha dunque errato nell’affermare che, attesa la pattuizione della clausola limitativa della responsabilità del Banco di Sicilia, gravava sui clienti l’onere di provare la ricorrenza della colpa grave dell’istituto.

3.2) Secondo la corretta ripartizione dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., spetta dunque alla banca di chiarire le ragioni per le quali il furto è stato possibile nonostante le misure di sicurezza previste e di provare che si tratta di ragioni escludenti una sua condotta gravemente colposa.

In sostanza, in un’ottica volta a verificare il superamento della presunzione posta a carico dell’istituto di credito dall’art. 1839 c.c., l’indagine del giudice del merito deve essere diretta ad accertare se lo stesso abbia fornito dimostrazione positiva di aver adempiuto all’obbligo di garantire la sicurezza dei locali e delle cassette secondo la diligenza professionale richiestagli dall’art. 1176 c.c., comma 2, che gli impone di tenersi aggiornato sull’evoluzione delle specifiche soluzioni studiate allo scopo e di adottarle tempestivamente.

La conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale – che ha ravvisato una colpa lieve della banca, per non aver previsto e fronteggiato la possibilità che i ladri si dotassero di una strumentazione altamente sofisticata, atta a neutralizzare il sistema d’allarme ed a consentire l’accesso al caveau senza effrazione delle porte corazzate – avrebbe dunque potuto giustificarsi solo nel caso in cui fosse stato concretamente accertato che l’impianto installato dal Banco di Sicilia rispondeva alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate dalle ditte operanti nel settore, ciò nonostante (come in effetti ipotizza la sentenza, accennando a limiti obiettivi del sistema) inidonee a garantire un livello di protezione al passo col progredire delle conoscenze tecniche in materia, tuttavia accessibili ad altri soggetti professionalmente attrezzati (quali, come pure presume la sentenza, dovevano essere gli autori del reato).

L’adozione dell’errata regola di giudizio circa la distribuzione dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., ha invece indotto il giudice d’appello a ritenere "il complesso delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza previste ed attivate in occasione dell’evento oggettivamente adeguato a tutelare l’intangibilità delle cassette di sicurezza, avuto riguardo alle possibilità tecniche ed ai criteri di esperienza acquisiti all’epoca dei fatti", in base ad un apprezzamento, per così dire, "capovolto" delle risultanze istruttorie, che, anzichè essere indirizzato al predetto accertamento positivo (e dunque alla verifica della effettiva riscontrabilità della diligenza dovuta dalla banca) si è sostanzialmente arrestato alla constatazione che dagli atti non emergeva la prova della colpa grave dell’istituto.

Così, ad es., le conclusioni del ctu sono state ritenute scarsamente attendibili in quanto non sorrette da una sufficiente valutazione della situazione di fatto esistente al momento dell’evento, nonostante dovesse imputarsi al Banco di Sicilia di aver disattivato l’impianto e smantellato l’apparato di sicurezza e, dunque, di aver reso estremamente difficoltosa l’indagine demandata al consulente.

Analogamente, è stata ritenuto arbitrario desumere l’obsolescenza dell’impianto da una lettera proveniente da società specializzata, che, già nel 1981, si era riservata di sottoporre al Banco di Sicilia "un’adeguata quotazione, per l’aggiornamento delle centrali di gestione", laddove, a fronte di tale lettera, sarebbe spettato alla banca di allegare, in via alternativa, di aver provveduto all’aggiornamento o di averlo fondatamente reputato superfluo.

Più in generale, va rilevato come il giudizio sulla complessiva adeguatezza dell’impianto, avuto riguardo alle possibilità tecniche ed ai criteri di esperienza acquisiti all’epoca dei fatti, sia stato formulato dalla Corte di merito senza fare neppure un accenno a dette possibilità e/o criteri e senza chiarire se fosse stata comunque accertata la rispondenza agli standards esigibili nell’89 quantomeno delle singole componenti che evidenziavano punti di debolezza del sistema.

L’accoglimento dei motivi comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che valuterà le risultanze istruttorie attenendosi ai principi di diritto enunciati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, per un nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34204

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 23 ottobre 2008 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 novembre 2003 con la quale B.D., P.L., C.C., Le.Ma., T.G., M.D.C. e Ca.Gi. erano stati condannati per delitti di falso per avere, quali docenti di scuola superiore, falsamente attestato nei registri di classe e nei loro diari la presenza di alcuni alunni.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei propri difensori, lamentando complessivamente le seguenti questioni:

a) l’erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’accertamento della violazione dell’art. 479 c.p., piuttosto che di quella di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio);

b) una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;

c) l’utilizzazione di una prova testimoniale nulla (teste Pa.);

d) una contraddittorietà della motivazione sul punto dell’accertamento della penale responsabilità;

e) la violazione delle norme sul concorso di persone nel reato, con particolare riferimento alla posizione Ca., Preside dell’Istituto e considerato l’istigatore dell’altrui condotta;

f) l’erroneo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione del beneficio della non menzione;

g) l’intervenuta prescrizione dei reati.

Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente stralciarsi dal presente procedimento la posizione del ricorrente T.G. del quale non è sicura l’esistenza in vita, come da fax 30 giugno 2011 dell’avvocato Vitale in atti.

2. Quanto agli altri ricorsi deve sicuramente procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere gli ascritti reati estinti per intervenuta prescrizione.

3. Invero, se, da un lato, i ricorsi degli imputati non sono manifestamente infondati, posto che si sottopongono a questa Corte questioni relativamente alla corretta qualificazione giuridica dell’ascritto reato, d’altra parte, non è possibile giungere ad un proscioglimento nel merito secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite (v. sentenza 28 maggio 2009 n. 35490).

Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il Giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Il che è quanto accade nel caso di specie, non potendo ictu oculi valutarsi l’insussistenza degli ascritti reati.

4. Ecco quindi che, applicando i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. nel vecchio testo (anni quindici) in considerazione della data di commissione del reato ((OMISSIS)) e della emanazione della sentenza di primo grado (2 novembre 2003) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado (23 ottobre 2008), dei reati ascritti agli imputati e alla data del 3 febbraio 2009, risultando cause di sospensione della prescrizione, secondo il condivisibile calcolo effettuato nel ricorso Ca. (mesi sette e giorni quattro nei due gradi di giudizio) con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte dispone la separazione della posizione di T. G. e rinvia relativamente a tale ricorrente il procedimento a nuovo ruolo. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-06-2011) 03-10-2011, n. 35837 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.M., indagato ex art. 187 del codice della strada, per essersi posto alla guida dell’auto "BMW 630 cabrio", tg.

(OMISSIS), in condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di cocaina, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Modena, del 23 settembre 2010, che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell’auto sopra indicata.

Deduce il ricorrente l’erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S. e nullità del provvedimento impugnato poichè l’auto in sequestro non è di proprietà dell’indagato, bensì di soggetto estraneo al reato, individuato nella società in accomandita semplice di cui il P. è rappresentante e socio accomandatario.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il provvedimento cautelare oggetto di esame risulta essere stato adottato, oltre che in funzione della successiva confisca, ex art. 321 c.p.p., comma 2, anche ai sensi del 1 comma dello stesso articolo. In relazione a tale ultima previsione legislativa, il Gip, precisato che l’auto in questione era lo strumento del reato, ha ampiamente argomentato in termini di sussistenza sia del "fumus" del reato contestato, alla luce degli esiti degli accertamenti clinici eseguiti, che hanno evidenziato un’elevata positività del P. alla cocaina, sia del "periculum", individuato nel rischio che la libera disponibilità dell’auto in capo all’indagato potesse favorire la reiterazione del reato, attesa la scarsa capacità del soggetto di autodisciplinarsi e la predisposizione ad assumere sostanze stupefacenti.

Orbene, sotto tale specifico profilo, che già ampiamente giustifica l’adozione del contestato provvedimento, il ricorrente non ha sollevato obiezione alcuna davanti al tribunale del riesame, nè alcunchè rileva nel ricorso, donde l’inammissibilità dello stesso per genericità dei motivi proposti.

Lo stesso ricorso è, in ogni caso, infondato anche laddove lo stesso si richiama al disposto dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 2.

In tema di confisca del veicolo prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), al quale rimanda l’art. 187 C.d.S., questa Corte ha, invero, osservato che deve ritenersi legittima la confisca anche laddove il veicolo appartenga ad una società in accomandita semplice della quale l’autore del reato sia socio accomandatario (Cass. n. 38663/10); ciò in ragione della coincidenza, nella persona dell’imputato, della qualità di socio accomandatario e di responsabile della società intestataria nonchè di effettivo utilizzatore del veicolo con il quale è stato commesso il reato.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.