Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-03-2012, n. 5121 Cumulo pensione-retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.3.2010 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 7.2.2008- che aveva accolto la domanda del ricorrente C.N., dipendente part time L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 185 e condannato l’INPS a corrispondere allo stesso la pensione di anzianità in misura integrale L. n. 289 del 2002, ex art. 44.

L’appellato C.N. aveva fruito della disciplina normativa di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185, 186 e 187 per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part time, con godimento parziale del trattamento pensionistico.

Evidenziava la Corte territoriale che il tenore letterale della disciplina di cui alla L. n. 662 del 1996 era tale da denotarne il carattere di normativa di portata generale e che con la stessa si riservava al datore la facoltà di fare accedere al part time i dipendenti con determinati requisiti anagrafici e contributivi, facoltà rispetto alla quale per le amministrazioni pubbliche venivano solo indicati i presupposti di esercizio. Con la L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2, era stato abolito il divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi di lavoro a decorrere dal gennaio 2002 e la norma di carattere generale sicuramente doveva riferirsi alla disciplina anch’essa generale dei divieti di cumulo parziale di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185 neanche l’INPS contestando tale riferimento. Il problema si poneva, nella fattispecie, con riferimento ai dipendenti della P. A. , ma nulla autorizzava distinzioni tra dipendenti pubblici e privati e non era prevista alcuna specialità della disciplina ex comma 185 cit., applicabile ai pubblici dipendenti, che portasse ad escludere per gli stessi l’applicabilità della successiva disciplina generale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44.

Sicuramente – affermava la Corte del merito – non incideva nel senso della differenziazione la particolare stabilità del rapporto e, peraltro, il D.M. 29 luglio 1997, n. 331, art. 3 con il quale erano state emanate le norme regolamentari per la relativa applicazione, aveva disposto che il regime previsto dal comma 185 citato nei confronti dei dipendenti delle P. A. avesse validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro ed era diretto a sancire l’irreversibilità della scelta del part time e del conseguente trattamento economico e pensionistico, ma non ad escludere l’applicabilità di future diverse discipline di miglior favore per il pensionato pubblico, con una irrazionale disparità di trattamento in danno di quest’ultimo.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi.

Resiste l’intimato con controricorso che ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l’istituto ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 185 e 187 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, comma 2, del D.M. 29 luglio 1997, n. 331, artt. 1 e 3 nonchè dell’art. 1362 c.c. e segg., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Osserva che la disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44 prevede, in favore degli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1 già pensionati di anzianità alla data del 1.1.2002 e nei cui confronti operano i regimi di divieto totale o parziale di cumulo tra pensione e retribuzione, l’accesso al sistema di cumulo integrale previo pagamento di una somma calcolata secondo la stessa disposizione, ma, secondo l’INPS, tale accesso non è estensibile nei confronti di coloro che, in forza di una specifica disciplina di legge, conseguono il trattamento pensionistico di anzianità senza cessare dall’attività lavorativa, ma semplicemente trasformando il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La cessazione dall’attività lavorativa è presupposto necessario per la pensione di anzianità, e la disciplina di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187 oltre che quella del decreto ministeriale attuativo, ha natura speciale e prevede modalità di cumulo tra pensione e retribuzione del tutto peculiari e collegate alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale ed all’accesso al regime pensionistico. In quanto speciale, la detta normativa non è abrogata da successive disposizioni dotate di carattere generale, che riguardano lavoratori che abbiano il diritto a pensione (siano cessati dal rapporto di lavoro) e che inizino una nuova attività lavorativa, e non i lavoratori che, senza soluzione di continuità, proseguano il loro rapporto di lavoro passando dall’orario normale a quello ridotto per conseguire la pensione.

Peraltro, interpretando la normativa in senso favorevole ai lavoratori, verrebbe meno, secondo l’INPS, l’obiettivo fondante la disciplina innovativa, ossia l’incentivazione dell’assunzione di nuovo personale, scopo indissolubilmente connesso alla riduzione del trattamento pensionistico ed al ridotto utilizzo, in termini di orario di lavoro, del personale optante. La peculiarità della normativa in argomento sarebbe, poi, testimoniata dal fatto che il comma 187 prevede, per il personale delle P. A., l’emanazione di apposite norme regolamentari. Per di più, la trasformazione del rapporto non da luogo a trattamenti di pensione definitivi, in quanto solo l’effettiva cessazione dal servizio da luogo alla rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento in base alla complessiva anzianità maturata. All’esito della parte argomentativa, il ricorrente, domanda, con specifico quesito, se al dipendente dell’INPS che si sia avvalso della speciale normativa recata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187, e dal D.M. n. 331 del 1997, artt. 1 e 3 sia consentito cumulare integralmente il reddito derivante dalla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto intrattenuto senza soluzione di continuità con l’ente pubblico di lavoro.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 15 disp. gen., della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22 e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 185 e 187, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, evidenziando che la peculiare disciplina concernente i dipendenti pubblici – che consente la prosecuzione del rapporto in deroga al principio generale che prevede la cessazione dell’attività lavorativa per accedere alle pensioni di anzianità ( L. n. 153 del 1969, art. 22) – è fonte di un vantaggio insito nel fatto di conservare lo status di dipendente nell’ambito del rapporto di pubblico impiego sia pure privatizzato e la sola riduzione dell’orario di lavoro, situazione non omogenea a quella del pensionato prevista in via generale, che deve, invece, risolvere il rapporto di lavoro per avere diritto alla pensione ed eventualmente reperire nuova attività lavorativa per avere diritto al beneficio del cumulo. Con la formulazione del quesito, domanda se le disposizioni di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187 ed il regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 331 del 1997 si pongano come norme speciali rispetto alla disciplina generale in tema di cumulo fra pensione e retribuzione dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 44 e come tali non siano state implicitamente abrogate dal predetto articolo.

Le censure vanno trattate congiuntamente, attesa la sostanziale connessione delle questioni proposte con entrambe ed appaiono fondati come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. cass. n. 25800/2011; cass. 27041/2011; cass. n. 26869/2011) in controversie analoghe.

Fin dall’inizio ( L. n. 153 del 1969, art. 23) la pensione di anzianità dei dipendenti privati è stata incumulabile per l’intero con il reddito da lavoro dipendente e detta incumulabilità piena con il reddito da lavoro subordinato è rimasta inalterata ( D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, commi 1 e 2), dovendo il lavoratore subordinato risolvere il rapporto di lavoro ( D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6) per potere godere della prestazione pensionistica.

Un’ulteriore tappa del processo evolutivo riguarda la fase di regime della riforma del 1995; cioè le pensioni da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo, una volta soppressa la distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Tale riforma aveva previsto la vigenza, fino al compimento da parte dell’interessato dell’età di 62 anni, del regime di incumulabilità con il reddito da lavoro dipendente, nella sua interezza, e con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo; e invece dall’età di 63 anni in poi, del regime di incumulabilità della pensione con i redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente l’importo del trattamento minimo ( L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 21 e 22). Detti limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro sono ormai sostanzialmente superati ed attualmente le pensioni di anzianità sono intermente cumulabili con i redditi da lavoro tanto autonomo che dipendente, purchè il lavoratore abbia una determinata anzianità contributiva ( L. n. 388 del 2000, art. 72 e L. n. 289 del 2002, art. 44). La L. n. 243 del 2004 aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese tra l’altro "ad eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro (art. 1, comma 1, lett. b) ma la delega non è stata attuata; tuttavia successivamente ha provveduto alla "liberalizzazione" la L. n. 133 del 2008, art. 19.

Questa essendo l’evoluzione normativa in tema di disciplina dei limiti al concorso del reddito da lavoro con il trattamento pensionistico di anzianità, deve rilevarsi che è stato ritenuto che la nuova disciplina non si estenda anche al pubblico impiego, per il quale continua ad operare il regime di incumulabilità già fissato dal D.P.R. n. 758 del 1965, art. 4.

Anche ove sia ritenuto, tuttavia, che il regime di liberalizzazione sia ormai operante per tutti i settori, deve preliminarmente, ai fini della decisione della questione all’esame, individuarsi la natura della norma contenuta nella L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185 nata come eccezione di favore in deroga al vecchio regime generale, per valutare se la stessa sia resistente o meno al processo di evoluzione nel senso della liberalizzazione sopra delineata. A norma dell’art. 15 preleggi, infatti, l’abrogazione tacita si realizza sia quando le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quelle della legge anteriore, sia quando la nuova legge regoli l’intera materia già regolata dalla legge anteriore, non potendo ovviamente coesistere, in quest’ultimo caso, due leggi che regolino per intero la medesima materia. Tuttavia, la regola dell’abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale (legi speciali per generalem non derogatur), ritenendosi che la disciplina generale – salvo espressa volontà contraria del legislatore – non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente.

Le norme speciali sono norme dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell’ambito disciplinato ed obbediscono all’esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse.

Le norme eccezionali, invece, sono definite dall’art. 14 preleggi come norme che fanno eccezione a regole generali. In questo senso esse sono norme speciali. E’ ovvio che tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perchè finalizzate o a "calibrare" certi istituti alle particolarità specifiche di un determinato settore o perchè sono gli stessi presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo derogatorio delle regole vigenti. Ne consegue che in nessun caso ne è ammessa l’applicazione analogica, altrimenti frustrandosi la natura speciale o eccezionale che le caratterizzano.

Orbene, la norma di cui si discute deve, in relazione alla indicata distinzione, indubbiamente qualificarsi come eccezionale, avendo portata derogatoria, nel sistema in vigore all’epoca della sua emanazione, rispetto ai principi generali in tema di incumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro e prevedendo la possibilità di cumulo sia pure limitato, nel senso che l’importo della pensione viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro (riduzione comunque non superiore al 50%) e che la somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. Per il pubblico impiego, con il D.M. 29 luglio 1997, n. 331, è stato emanato in esecuzione di quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 187 il regolamento concernente i criteri e le modalità da applicare ai pubblici dipendenti di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2 per usufruire della possibilità di cumulare, ai sensi della legge cit., art. 1, commi da 185 a 189, l’importo della pensione di anzianità con l’ammontare della retribuzione conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, prevedendosi determinate condizioni per l’operatività della trasformazione con diritto al cumulo parziale, tra cui quella della insussistenza nella qualifica funzionale di appartenenza di situazioni di esubero.

Ma il carattere di eccezionalità della normativa, che non consente alla normativa successiva di carattere generale di incidere in senso ampliativo sulla misura del cumulo parziale, deve essere collegato anche alla circostanza che il conseguimento del trattamento pensionistico, sia pure ridotto, non è subordinato, dalla L. n. 662 del 1996, alla cessazione dell’attività lavorativa.

Ed invero, il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 1, lett. c), matura in capo al lavoratore interessato alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell’anzianità contributiva e dalla cessazione dell’attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, il legislatore ha ribadito che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).

Per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una "presunzione di bisogno" che giustifica l’erogazione della prestazione sociale ai sensi dell’art. 38 Cost. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro – dopo il perfezionamento dei requisiti – esclude lo stato di bisogno del lavoratore (…) e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell’art. 38 Cost., comma 2) mezzi adeguati alle esigenze di vita". Per tali motivi, il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005). Peraltro, è stato anche chiarito che la "cessazione del rapporto di lavoro" -che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia – risulta, all’evidenza, affatto diversa (arg. D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 10, cit, in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima – una volta che questa sia stata conseguita – ed i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che – dalla comparazione delle discipline rispettive -non può risultare, in nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza ( art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità tra le situazioni prospettate (cfr. Cass. 16 giugno 2006 n. 13933).

L’interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare, come sopra ricordato, la cessazione dell’attività lavorativa, al pari dell’anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (Cass. civ. n. 6571/2002), ritiene momento fondante quello di presentazione della domanda (Cass. civ. n. 14132/2004).

Dalle premesse svolte si desume, quindi, che alla data di presentazione della domanda di pensione non deve sussistere alcun rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, essendo in ogni caso necessaria una soluzione di continuità per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. Ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.

In definitiva, sia in caso di medesimo che di diverso datore, risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa.

La eccezionalità della norma deve, pertanto, ravvisarsi, alla luce dei principi appena richiamati, nella peculiarità della fattispecie prevista, che consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente per quanto part time ed il contemporaneo conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità in costanza di rapporto, sia pure trasformato, con lo stesso datore di lavoro.

Da tali considerazioni deve discendere pertanto l’intangibilità di una disciplina eccezionale, che sicuramente risulta derogatoria rispetto ai principi in materia pensionistica quanto al conseguimento del diritto alla prestazione, da parte di normativa generale successiva che abolisce il divieto di cumulo, ma comunque mantiene fermo il principio della necessità di interruzione del rapporto lavorativo. Ciò si desume anche da quanto previsto testualmente dal 2 comma, parte seconda della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44 laddove è previsto che la disposizione si applica – oltre che agli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo (L. cit., art. 44, comma 2, 1^ parte) – anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002.

Alla luce delle svolte considerazioni deve, allora, ritenersi che non possa trovare spazio alcuna censura sul piano costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico, essendo la normativa generale successiva, per quanto detto, non applicabile alle ipotesi del particolare pensionamento anticipato, rappresentata dal caso di coloro, che una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianità sono passati al regime part time senza interruzione del rapporto lavorativo, continuando, dunque, a lavorare percependo una parte di pensione ed una di stipendio, con esplicita previsione che la somma dell’ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti part time non possa in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultimo periodo), in relazione al detto accoglimento, in quanto la causa può essere decisa nel merito, sulla base del principio di diritto enunciato – senza che siano necessari all’uopo accertamenti di fatto – e, per l’effetto, va rigettata la domanda dell’intimato.

La peculiarità della questione trattata e l’esistenza di consolidato orientamento giurisprudenziale di merito difforme costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 07-12-2011, n. 5711 Atti amministrativi presupposti Comunicazione o notificazione dell’atto Legittimità o illegittimità dell’atto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che, preliminarmente, il giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, presenti alla Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria; tanto perché il ricorso è manifestamente fondato;

– che esso è rivolto avverso della nota prot. 326/amb del 6.5.2011 – protocollo generale n. 8768 del 6.5.2011 – a firma congiunta del Dirigente del V Settore, nonché del Capo Servizio del Comune di Marcianise, siccome recapitata mediante posta ordinaria, con la quale, accertata l’inottemperanza alla – pure impugnata – ordinanza, n. 61 del 23.9.2010 "regolarmente notificata", adottata ai sensi D.L. vo n. 267/2000, si comunicava l’attivazione del procedimento esecuzione lavori in danno;

– che il ricorso è fondato in relazione all’unica censura nella quale è dedotta la violazione degli artt. 138, 139 e ss. cod. proc. civ., e dell’art. 97 Cost. per violazione del principio del contraddittorio partecipativo, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e sviamento, assumendo la nullità della notifica dell’atto presupposto costituito dall’ordinanza n. 61 del 23.9.2010, sì come effettuata, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. a Tartaglione Angela, erroneamente qualificata come "vicina di casa" di D.A.A., attuale ricorrente, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata, circostanza che determinerebbe l’illegittimità anche della nota prot. 326/amb del 6.5.2011 – protocollo generale n. 8768 del 6.5.2011, in quanto al ricorrente sarebbe stata preclusa la possibilità dare spontanea esecuzione a quanto ingiunto con la predetta ordinanza, evitando così di subire l’esecuzione in danno;

– che l’art. 139 cod. proc. civ., nel prevedere la "notifica nella residenza, nel domicilio o nella dimora", stabilisce che: " Sen avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia (………).

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile, e quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla ";

– che la norma già di per sé criticabile per la sua formulazione in quanto suppone che nel rapporto di vicinanza sia necessariamente insito un vincolo fiduciario che, in concreto, potrebbe rivelarsi insussistente, così lasciandosi al "vicino" la facoltà di accettare o meno la notifica di atti giudiziari per conto terzi (in tal modo a tanto legittimandosi chiunque si dichiari disponibile unicamente per la qualifica di "vicino" rivestita), necessita di un rigoroso accertamento in ordine alla sussistenza di tale unica condizione richiesta dall’art. 139 cod. proc.;

– che, quindi, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto argomentato dal resistente Comune, ai fini della regolarità della notifica, alcun rilievo può assumere la circostanza che Tartaglione Angela, al momento della notifica della ordinanza, si è dichiarata "persona di fiducia delegata a ricevere" per conto del ricorrente, giusta relata di notifica apposta a tergo dell’ordinanza n. 61 del 23.9.2010;

analogamente ed all’inverso, privo di rilievo è quanto dedotto dal ricorrente nei motivi aggiunti, relativamente alla circostanza di ritenere "Tartaglione Angela persona estranea alla sfera di frequentazione del ricorrente e dei suoi familiari";

– che la Sezione, con l’ordinanza in epigrafe, al fine di accertare se Tartaglione Angela rivestisse o meno la qualifica di "vicino di casa", ai sensi e per gli effetti del citato art. 139 cod. proc. civ., reputava necessario accertare "l’esatta ubicazione (Palazzo, Interno, Scala, Piano ed ogni altro elemento identificativo) dei locali adibiti a propria abitazione da Tartaglione Angela, in Viale G. Rossa – P. co Progreditur nel Comune di Marcianise (CE), evidenziandone la distanza dall’abitazione di D.A.A. (Via G. Rossa, Parco Progreditur – Pal n° 1, Int. 10. Sc. A";

– che, all’esito del predetto incombente istruttorio, in data 4.11.2011 con nota prot. 19415 del 3.11.2011, è stata depositata in giudizio la relazione a firma dell’operatore agente della P.M. dalla quale emerge che i locali adibiti ad abitazione da Tartaglione Angela nell’ambito del Parco Progreditur, sono ubicati nella Palazzina 01 – scala B – interno 10 – (piano rialzato), mentre il D.A.A., attuale ricorrente, risulta risiedere nella medesima Palazzina 01, ma nella diversa scala A – interno 10 – (quarto piano), con la conseguenza che: "i due pur essendo abitanti nella stessa Palazzina distano tra loro di circa 30 metri, distanza che intercorre tra la scala A e la scala B";

– che la precisazione finale contenuta nella predetta nota per la quale l’amministratore del condominio Progreditur, presente all’atto del sopralluogo, riferiva che Tartaglione non era stata mai delegata a rappresentare il D.A. in assemblee condominiali ed, inoltre, che non vi è nessun grado di parentela tra i due, come confermato in seguito dalla Tartaglione – come sopra evidenziato – alcun rilievo può avere ai fini della corretta applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ.;

– che, pertanto, stante l’esito del predetto accertamento operato dalla Polizia Municipale, deve ritenersi che Tartaglione Angela non può considerarsi vicina di casa del D.A., con la conseguente mancanza di legittimazione a ricevere notifiche di atti giudiziari per conto di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 cod. proc. civ.;

– che, in tale situazione deve ritenersi che la notifica dell’ordinanza n. 61/2010 deve considerarsi tamquam non esset e, quindi, nulla, con la conseguenza che, considerata la natura costitutiva rivestita dalla notifica, in relazione agli atti recettivi, quale quello l’ordinanza in esame, quest’ultima è senz’altro da annullare;

– che all’annullamento dell’ordinanza n. 61/2010 consegue anche l’annullamento della nota prot. 326/amb del 6.5.2011 – protocollo generale n. 8768 del 6.5.2011, atteso che, ove mai la notifica dell’atto presupposto fosse andata a buon fine, il ricorrente avrebbe potuto liberamente scegliere di conformarsi al contenuto precettivo, di subire l’esecuzione in danno ovvero ancora, di spiegare tempestiva impugnativa dinanzi alla giurisdizione amministrativa;

– che, in definitiva, il ricorso è fondato con il conseguente annullamento degli atti impugnati e con salvezza per quelli ulteriori;

– che la segnalata singolare formulazione dell’art. 139 cod. proc. civ. suggerisce di compensare fra le parti le spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2975/2011 R.G.), proposto da D.A.A., lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. 326/amb del 6.5.2011 – protocollo generale n. 8768 del 6.5.2011 e l’ordinanza n. 61 del 23.9.2010, con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative.

Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6918 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che W. s.r.l. con ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia impugnava il decreto n. 1540/Prod./Ind./24 del 18 agosto 2010 della Direzione centrale attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio sostegno e produzione comparto produttivo, con cui veniva rideterminato in euro 19.250,00 il contributo di euro 100.000,00 concesso e liquidato il 7 luglio 2003 e veniva disposto il recupero di euro 80.725,00 oltre euro 35.212,64 per interessi;

che il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza avversata declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario;

che secondo il TAR la giurisdizione competerebbe al G.O. stante la natura di diritto soggettivo da riconoscere alla fattispecie di recupero del contributo;

che la società W. ha chiesto la riforma della suddetta sentenza, assumendo che l’art. 7, del d.lgv. n. 104 del 2010 (c.p.a.) ancora la giurisdizione sui rapporti e non più sugli atti e che ove vi sia esercizio di un pubblico potere da parte della p.a. a fronte di un rapporto non paritetico, certa sarebbe la natura di interesse legittimo, donde il permanere della giurisdizione del G.A.;

che la Regione Friuli Venezia Giulia, costituitasi in giudizio, ha insistito sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Considerato che la questione controversa, consistente nella rideterminazione in peius del contributo già concesso sul riscontro di due fatture pagate in parte in data successiva a quella di presentazione della rendicontazione integra un diritto soggettivo, non essendo in contestazione il diritto al contributo o finanziamento, ma la misura di questo, in ragione della richiesta dello stesso;

Visto che gli atti impugnati si concretano in meri accertamenti della tardiva fatturazione e, quindi dell’inesistenza in parte del diritto di credito della istante, senza esercizio di alcun potere discrezionale dalla P.A. (sulla natura di diritto soggettivo della pretesa dell’impresa all’erogazione dei contributi concessi per la industrializzazione del Mezzogiorno e di quella del Ministero alla restituzione di somme erogate in acconto o provvisoriamente, eccedenti le ammissibili, cfr. Cass. 16 aprile 2004 n. 7241);

Considerato che secondo giurisprudenza consolidata in tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla p.a. a privati (cfr. Cass. Sez. unite, 10 luglio 2006, n. 15618; Cons. Stato, VI, 22 marzo 2007, n. 1375; 16 gennaio 2008, n. 210; 5 novembre 2007, n. 57003), già l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto, qualificata "provvisoria" dal regolamento crea un credito dell’impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dalla amministrazione erogante, sussistendo, per effetto di tale concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione la sola autorità giudiziaria ordinaria, anche se può aversi revoca dello stesso, entro i limiti fissati dal regolamento o riduzione, che si esprimono in atti nei quali la pubblica amministrazione non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente.

Ritenuto, per quanto sopra, che la controversia appartiene alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, sicché deve essere respinto l’appello, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nell’importo liquidato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Condanna W. s.r.l. al pagamento di euro 5.000,00 alla Regione Friuli Venezia Giulia per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili (anche in ordine costituzionale), la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali hanno rigettato l’istanza volta ad ottenere il suo collocamento in ausiliaria ed ha avanzato le domande di accertamento e di condanna indicate in epigrafe.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20 ottobre 2010, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
Risulta "per tabulas" che la posizione di stato del ricorrente è stata correttamente definita alla luce della disciplina vigente all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo. Se è vero, infatti, che il collocamento in congedo a domanda, con transito nella categoria dell’ausiliaria, era regolato – sino al 27.9.96 – da norme che sancivano la possibilità di detto transito anche per chi (come il ricorrente) avesse prestato (solo) 25 anni di effettivo servizio, è altrettanto vero che una simile regolamentazione – con l’entrata in vigore degli artt. 1, comma 178, della legge n.662/96, e 3, comma 1, del d. lg. n. 165/97 – ha subito delle profonde modifiche. Tale disciplina prevede che il collocamento "de quo" è previsto per il solo personale che (a differenza del ricorrente stesso) abbia lasciato il servizio per sopraggiunti limiti di età.
Ciò posto, si rileva come la dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 7, del d. lg. n. 165/97 e dell’art. 1 bis della legge n. 250/2001 (che, secondo le prospettazioni attoree, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97 della nostra Carta fondamentale) è manifestamente infondata in quanto tra la posizione giuridica del ricorrente e quella dei soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione dalle norme richiamate non è riscontrabile alcuna reale omogeneità.
Il ricorrente, infatti, oltre ad essere transitato nella riserva a domanda (e non "ex lege") ha maturato soltanto 25 anni di effettivo servizio, mentre i beneficiari della disciplina di cui all’art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo, pur non avendo raggiunto il limite di età previsto per il transito in ausiliaria, avevano maturato alla data del loro passaggio nella riserva un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a 40 anni.
In sostanza, va considerato che il legislatore, all’art. 7, comma 6, del d. lg. n. 165/97, ha previsto che – per un periodo di 11 anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – il collocamento in ausiliaria potesse (anche) avvenire a domanda del militare che avesse svolto non meno di 40 anni di effettivo servizio.
La norma tacciata di incostituzionalità (oggetto del comma 7 del citato articolo 7) si raccorda perfettamente con questa disposizione, mirando ad evitare un trattamento ingiustificatamente deteriore per coloro che, in possesso della cennata anzianità di servizio, fossero stati collocati nella riserva (per effetto diretto dei, non convertiti, DD. LL. "505" e "606") nel periodo che va dal 28.9.96 al 31.12.97.
Altrettanto coerentemente, l’art.1 bis del D.L. n. 157/2001 (convertito in legge n. "250") ha inteso eliminare la disparità di trattamento (operata dal d.lg. n. 165/97) tra gli Ufficiali che avevano lasciato il servizio – a domanda – nel suddetto periodo e i colleghi (ai quali era consentito, inizialmente, il transito in ausiliaria) che avevano provveduto analogamente dopo l’1.1.98.
Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente applicato i principi normativi descritti che, per le ragioni indicate, non risultano configgenti con alcuna norma di rango costituzionale.
Il ricorso in esame va, quindi, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.