T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4612 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto l’interessata – nominata dirigente generale, livello di funzione C, nel ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria – impugna gli atti indicati in epigrafe.

L’impugnativa è affidata ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione ed erronea applicazione norme di legge; DPR 748/72; DPCM 11.4.2001, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali; DPR 55/01 Regolamento di organizzazione del Ministero Giustizia; Violazione DM 22.1.2002 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; art. 56 DL 29/93 nonché art. 2103 cc e principi generali in materia di tutela dei lavoratori;

2). Travisamento di fatti ed eccesso di potere;

3). Danno patrimoniale.

In data 29.3.2011 si è costituita controparte che ha eccepito – tra l’altro – l’irricevibilità del ricorso (in quanto la ricorrente, in data 12.7.2004, ha promosso ricorso avanti al Tribunale civile di Roma; con sentenza n. 82/2006 il Giudice del lavoro ha dichiarato il difetto di giurisdizione del GO; tuttavia, la ricorrente ha impugnato atti del 2002 soltanto con il presente ricorso, notificato e depositato in data 21.7.2006).

In data 28.4.2011 la ricorrente ha depositato ultima memoria difensiva.

Tanto premesso, il Collegio reputa fondato quanto eccepito, in via preliminare, da controparte.

In altre parole, l’impugnativa deve ritenersi irricevibile per mancata tempestiva impugnazione degli atti indicati.

In particolare si osserva:

a). come noto, è principio da tempo acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo che l’irricevibilità, per tardività, del ricorso giurisdizionale può essere rilevata d’ufficio (anche in mancanza di un’eccezione di parte) tutte le volte che essa risulti provata con certezza dai documenti agli atti del processo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, VI Sez., 22 maggio 1992 n. 410; V Sez. 17 marzo 1998 n. 392; Csi. 18 dicembre 1986 n. 268; T.A.R. Molise 1 febbraio 1988 n. 5; T.A.R. Brescia 13 novembre 1989 n. 1058; T.A.R. Marche 8 giugno 1990 n. 241; T.A.R. Piemonte, I Sez., 9 aprile 1998 n. 249);

b). l’eccezione può essere, ovviamente, sollevata anche dalla controparte (come nel caso di specie) a condizione che la dimostrazione della irricevibilità del ricorso venga fornita attraverso mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che l’attore ha proposto il ricorso dopo la scadenza del termine decadenziale decorrente dall’effettiva conoscenza del provvedimento;

c). inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2007, ha affermato che – nel rispetto del principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale – si devono preferire quelle soluzioni ermeneutiche che, secondo il meccanismo della cosiddetta "translatio iudicii", consentono di pervenire alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande giudiziali non correttamente instaurate per effetto di non univoci assetti ordinamentali;

d). nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente ha impugnato – soltanto – nel 2004 davanti al Giudice del lavoro atti la cui impugnazione andava esperita dinanzi al Giudice amministrativo nel corso dell’anno 2002;

e). pertanto, alla vicenda non può applicarsi il meccanismo di cui alla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e deve rilevarsi la violazione della fondamentale regola amministrativa della proposizione dell’impugnativa nel termine decadenziale;

f). è infatti da considerare, in particolare, che la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di rapporto di impiego delle forze di polizia non risulta aver mai formato oggetto di dubbio in sede normativa (cfr. art. 2, comma 4, e art.68, comma 4, del DLvo 3 febbraio 1993, n.29, disposizioni queste trasfuse nel DLvo 30 marzo 2001, n.165, con gli articoli 3, comma 1, e 63, comma 4), né la ricorrente ha dimostrato sussistere un dubbio del genere; cosicché la intempestiva impugnazione dei sopra cennati atti del 2002 non è recuperabile applicando il principio della "translatio iudicii", essendosi irrimediabilmente verificata la decadenza prima che la ricorrente adisse (erroneamente) il giudice ordinario; va aggiunto, a chiarimento, che la "translatio iudicii", con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, è finalizzata alla tutela del ricorrente, ma non può diventare strumento per eludere i termini decadenziali previsti dalla legge; con l’ulteriore chiarimento che ben potrebbesi, in caso di incertezza, per ragioni riconducibili ad elementi obiettivi, sulla giurisdizione da adire, chiedersi da parte del ricorrente, che non avesse a suo tempo tempestivamente impugnato taluni atti, di essere rimesso in termini per errore scusabile; evenienza questa che tuttavia nella specie non ricorre, sia per assenza di espressa domanda in proposito da parte della ricorrente, sia, e decisivamente, per mancanza di incertezza sul giudice da adire.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 35, lett. A), del c.p.a.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 504 Ammissione al concorso Bando del concorso Prove d’esame

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il prof. G., per avversare l’esito della procedura concorsuale indetta per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per il settore scientifico disciplinare MAT/07 "Fisica Matematica", bandita con DR n. 223 del 26.06.2008 (GU n. 58 del 25/0/2008), cui ha preso parte. Espone che, seguito dell’espletamento delle operazioni concorsuali, redatta la relazione finale da parte della Commissione in data 20 luglio 2011, le prof.sse Orlandi e C. venivano dichiarate idonee avendo ottenuto tre voti, mentre il ricorrente ne otteneva due ed altri partecipanti un voto ciascuno.

Avverso tale risultato ha proposto l’odierno ricorso che affida ad articolate censure con le quali deduce la illegittimità del procedimento seguito e degli atti impugnati per violazione della lex specialis, di legge e della par condicio, quanto alla valutazione del curriculum della dott.ssa Orlandi (I), e dei titoli della dott.ssa Orlandi (II); violazione dell’art. 4 del DPR 117/200 ed eccesso di potere sotto vari profili per l’illegittimità dell’individuazione di ulteriori criteri o sub criteri significativi (III); violazione dell’art. 4 della lex specialis per mancata allegazione di elementi prescritti dal bando nelle pubblicazioni delle controinteressate (IV); violazione di legge ed eccesso di potere sotto altri profili (V).

Si sono costituite sia l’Università che le controinteressate, le quali difendono la legittimità degli atti impugnati e chiedono la reiezione del gravame per inammissibilità ed infondatezza.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

I) Sono infondate e quindi vanno respinte le censure "formali" con le quali si contesta l’ammissibilità del curriculum e dell’elenco titoli privo di sottoscrizione da parte della controinteressata prof.ssa Orlandi. Invero, tali imperfezioni costituiscono irregolarità formali, insuscettibili di determinare incertezza effettiva sulla provenienza e sul contenuto dei documenti, anche in considerazione del fatto che è sottoscritta l’istanza di partecipazione al concorso cui i documenti sono allegati e che nel bando non sono contemplate espresse cause di esclusione in caso di mancanza di sottoscrizione. Peraltro, l’elenco titoli è corredato da dichiarazione di conformità all’originale da parte della candidata. Evidente è dunque l’infondatezza delle prime due censure di ricorso.

II) Sono invece fondate le censure con le quali parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione nel punteggio attribuito dalla Commissione alle controinteressate sotto vari profili, i quali impegnano, essenzialmente, il principio della predeterminazione dei criteri di valutazione e la loro effettiva e trasparente applicazione ai curriculum dei candidati aventi preso parte al concorso. Tali censure, come si vedrà, impongono la riedizione del potere nei termini e con le modalità che saranno esposte.

Graduando la loro trattazione in base all’importanza, il Collegio prende preliminarmente in esame le censure dedotte al quinto motivo di ricorso, che, per i loro contenuti, sono tali da orientare l’esame anche degli altri profili variamente articolati, assorbendo altresì i motivi relativi alle mancanze formali nelle pubblicazioni estere.

II.1) Le censure dedotte al quinto motivo di gravame sono fondate,e quindi vanno accolte, nei limiti esposti a seguire.

Si deduce – sotto articolati profili – che nella valutazione comparativa dei curriculum dei candidati la Commissione avrebbe operato giudizi insufficienti e vengono altresì individuate, per ciascun parametro, le numerose incongruenze che inficerebbero il risultato finale.

Le difese delle controinteressate e dell’Università eccepiscono che le censure di parte ricorrente impingono nel merito delle valutazioni della Commissione e come tali sono inammissibili; invero, i giudizi sono formulati con espressioni estese e puntuali, dapprima per ogni singolo commissario e poi, dopo l’annotazione a verbale di "ampi dibattiti" si traducono un giudizio collettivo ed, infine, in una votazione. In questo senso, mancando un riferimento puntuale in termini di punteggio ai criteri predeterminati in generale dalla stessa Commissione, che presiederebbero alla valutazione espressa nel suo complesso, le censure di parte ricorrente imporrebbero una revisione del giudizio da parte del TAR che sostituirebbe quest’ultimo alla Commissione.

Sebbene molto articolate, le eccezioni difensive si risolvono di fatto in una inaccettabile preclusione di tutela: se il giudizio del TAR si dovesse arrestare di fronte alla mera forma di una motivazione, ancorchè estesa, sfuggirebbero all’accertamento giudiziale verifica tutti gli apprezzamenti delle procedure concorsuali comparative, che, peraltro, sono proprio quelle ove, pur senza sconfinare nel merito degli apprezzamenti, è comunque necessario verificare che il convincimento dei componenti la commissione si sia formato in relazione agli elementi di fatto offerti dai candidati, secondo il bando, correttamente intesi e percepiti. Come si vedrà, nell’odierna fattispecie, è proprio quest’ultimo presupposto che le censure di parte ricorrente mirano a contestare, con argomenti che non incidono nella valutazione di merito o negli apprezzamenti della Commissione, se non nella misura strettamente necessaria ad evidenziare incongruenze logiche nel risultato finale cui quest’ultima approda.

II.2) In fatto, si osserva, sinteticamente, che i criteri di massima sono stati dettagliati nel verbale del 2° luglio 2010 ore 11 e ricalcano, sostanzialmente, il contenuto dell’art. 4 del DPR 117/2000; dai successivi verbali dell’esame, versati in giudizio, emerge che ciascun commissario ha reso giudizi estesi per ogni candidato; è seguita una prima votazione ed un dibattito collegiale che ha individuato una prima rosa di sette candidati, scremandoli tra quelli che hanno ottenuto le migliori preferenze; è seguita una valutazione collegiale ed infine, tra i candidati selezionati, è stata compiuta la votazione finale che ha determinato il risultato del concorso, nei termini contestati da parte ricorrente (ciascun componente la commissione ha indicato due nominativi e la complessiva somma di tali voti ha comportato la preferenza delle controinteressate).

Per la migliore comprensione della censura, è bene riportare la presentazione dei candidati, così come desumibile dai verbali di concorso. Per la prof.ssa C. risulta: "Laurea in matematica presso l’Università di Messina nel 1984. Dottorato di ricerca in matematica nel 1990. Ricercatore nel settore MAT/07 dal 1994, Professore Associato dal 2000. Ha svolto attività didattica nei settori MAT/05 e MAT/07 dal 1994. Borse INDAM e Post.Doc. Responsabile di progetti di ricerca PRA. Autorice di 34 tra preprint, articoli su rivista e comunicazioni; ne presenta 20 per la valutazione". Per il prof. G., ricorrente, risulta: "Laurea in Matematica presso l’Università di Pisa. Dottorato in Ricerca in Matematica nel 1993. Specializzazione CNR in calcolo automatico, borse di studio ed incarici vari. Ricercatore MAT/07 dal 1989. Professore Associato MAT/07 dal 2000. Ha svolto attività didattica in vari settori matematici dal 1984. Tutor scientifico per l’avviamento alla ricerca di giovani ricercatori. Organizzatore di diversi convegni, responsabile di vari progetti di ricerca. Coeditor di 4 volumi scientifici. Autore di 42 pubblicazioni tra articoli su rivista e comunicazioni a convegno; ne presenta 20 per la valutazione". Per la prof.ssa Orlandi risulta: "Laurea presso l’Univesità di Roma nel 1976. Borsista CNR (due anni all’estero) dal 1977 al 1981. Ricercatore MAT/07 dal 1981, Professore Associato MAT/07 dal 1991; ha svolto attività didattica in settori matematici dal 1984. Notevole attività didattica e di ricerca in numerosi centri di ricerca e università straniere. Organizzatrice di diverse conferenze internazionali,responsabile di progetti di ricerca internazionali. Autrice di 31 articoli su rivista e di 4 preprints. Ne presenta 20 per la valutazione. Coeditor di un volume di proceedings".

A fronte di questa presentazione, vanno adesso esaminati i giudizi finali della Commissione, che, essendo sintetizzati in esito alle diverse attività comparative,consentono di poter prescindere, in questa sede, dall’analitica comparazione dei giudizi individuali di ciascun commissario.

Tali giudizi così risultano: prof.ssa C. "ricercatrice di livello eccellente, con attività didattica intensa e pienamente congruente col raggruppamento disciplinare di cui alla presente valutazione comparativa; ha dimostrato buona capacità di coordinamento in ambito didattico e scientifico"; prof. G.: "ricercatore di ottimo livello con intensa attività didattica pienamente congruente col raggruppamento disciplinare di cui alla presente valutazione comparativa; ha dimostrato grande ed apprezzata capacità di coordinamento in ambito didattico e scientifico"; prof.ssa Orlandi: "ricercatrice di livello eccellente, con apprezzabile attività didattica in gran parte congruente col raggruppamento disciplinare di cui alla presente valutazione comparativa; ha dimostrato spiccate capacità di coordinamento in ambito didattico e scientifico maturate anche all’estero".

Riassumendo i giudizi sulla base dei tre elementi di riferimento assunti dalla Commissione (ricerca, didattica e coordinamento) le prof.sse C. ed Orlandi risultano "eccellenti" quanto al livello di ricerca, mentre risulta "ottimo" il ricorrente; la prof.ssa C. ed il prof. G. presentano attività didattica "intensa e pienamente congruente", mentre alla prof.ssa Orlandi l’attività didattica è riconosciuta "apprezzabile ed in gran parte congruente"; la valutazione delle attività di coordinamento, è "buona" per la prof.ssa C., "spiccata" per la prof.ssa Orlandi, "grande ed apprezzata" per il prof. G..

Tenendo presente che "grande ed apprezzata" appare prevelere rispetto a "spiccata", ne consegue che tra i tre candidati, il ricorrente ha dunque due elementi predominanti sulle controinteressate (didattica e coordinamento), la prof.ssa C. ottiene due giudizi prevalenti (ricerca e didattica), la prof.ssa Orlandi ottiene due giudizi prevalenti (ricerca e coordinamento).

I tre profili dei ricorrenti, nei giudizi finali, sono dunque equivalenti, non risultando criteri teleologici di valorizzazione di uno rispetto all’altro dei tre requisiti in valutazione.

II.3) A questo punto, diviene palese la rilevanza della censura di parte ricorrente che è trattata al quinto motivo di ricorso e la sua autonomia rispetto al tema del sindacato sul merito della votazione.

Infatti, il giudizio finale reso in termini sostanzialmente paritari o equivalenti tra i tre candidati, dovrebbe scaturire dai parametri fissati dall’art. 4 del DPR 117/2000 ed è in relazione a questi ultimi, che l’apprezzamento dei commissari si rivela insufficiente. Recita l’art. 4 cit.: "Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientificodisciplinare….4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) attività didattica svolta anche all’estero; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;… g) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale". Saranno adesso esaminati i singoli punti in cui il giudizio dei commissari risulta disarmonico rispetto ai parametri appena esposti. Tra i menzionati criteri, trattazione specifica richiede il terzo motivo di ricorso relativamente alle pubblicazioni collettanee, in relazione alle quali parte ricorrente evidenzia ulteriori e distinti motivi di censura e sui quali si tornerà sub III.

II.3.1) Sulla congruenza delle attività scientifiche del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura (art. 7.3 del bando).

Deduce parte ricorrente che la valutazione ottenuta dalla prof.ssa Orlandi "in gran parte congruente" è errata, posto che delle discipline risultanti dal curriculum dovrebbero ritenersi congruenti solamente "meccanica razionale" e "fisica matematica", mentre non lo sarebbero le altre (tra cui, "elementi di matematica e statistica", "istituzioni di matematica", "calcolo di probabilità" e così via). In questa parte, la censura è inammissibile perché il prof. G. ha riportato un giudizio superiore a quello della concorrente candidata, e dunque non ha interesse alla contestazione; in ogni caso, la censura si rivela infondata, perché il giudizio della Commissione conferma che l’esperienza scientifica della candidata è stata solo in parte ritenuta congruente, con il che il presupposto stesso della contestazione si rivela infondato, ed inammissibile nella parte in cui tende a contestare il giudizio di valore sulla misura della congruenza (espressa dall’aggettivazione "in gran parte").

II.3.2) Sulla continuità temporale della produzione scientifica (art. 7, punto 5 del bando).

Tale parametro, come puntualmente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, riferisce l’oggetto dell’apprezzamento al rapporto tra contenuto dell’attività scientifica e periodo temporale del suo svolgimento. La prof.ssa Orlandi, laureatasi nel luglio del 1976, ha prodotto, in trentadue anni, 31 pubblicazioni, parte delle quali in collaborazione con altri; la prof.ssa C., laureatasi nel luglio del 1984, ha prodotto in ventiquattro anni, 31 pubblicazioni; il prof. G., laureatosi nel luglio 1984, in ventiquattro anni, quarantadue articoli. Anche considerando il diverso ambito delle pubblicazioni monografiche e quelle collettanee (su queste ultime si veda, però, il successivo punto III), emerge che le posizioni dei tre candidati non sono del tutto equivalenti, perché il ricorrente e la controinteressata C. possiedono pari periodo di attività ed il primo vanta un numero di pubblicazioni superiore, mentre rispetto alla controinteressata Orlandi è maggiore il rapporto tra pubblicazioni e periodo temporale, avendone un maggior numero in un più ridotto numero di anni.

Tuttavia, a parte l’esposizione a raffronto di tali dati (che consente condivisibilmente alla difesa delle controinteressate di obiettare che, nel campo scientifico, è inaccettabile una comparazione "a peso" ossia sulla sola base del numero delle pubblicazioni, a prescindere dalla loro qualità), ciò che la censura impone al Collegio di considerare è che, nei giudizi finali, come peraltro nel corpo delle altre valutazioni espresse dai singoli componenti la Commissione, manca, se non per aspetti puramente nominali, ogni effettiva valutazione di questo elemento, con la conseguenza che risulta omessa l’applicazione di uno dei parametri di giudizio normativamente imposti e, peraltro richiamati anche nel bando.

II.3.3) Sull’attività didattica (art. 7, punto 6 del bando).

In ordine a questo aspetto, che influisce su uno dei tre punti dei giudizi sintetici che si sono esposti prima, la difesa di parte ricorrente evidenzia che nel curriculum del prof. G. sono esposte oltre ai normali carichi in qualità di professore associato ed in qualità di ricercatore, anche dieci supplenze, cinque incarichi di docenza ed un affidamento, tutte attività ulteriori rispetto a quelle del proprio insegnamento. A fronte di ciò, la prof.ssa C. espone sei attività di supplenza ed un incarico non documentato; la prof.ssa Orlandi non specifica se le attività che espone sono ulteriori a quelle proprie di docenza o meno, con la conseguenza di rendere indeterminabile il proprio curriculum sul punto. Posto che nei giudizi finali l’attività didattica della dott.ssa Orlandi è giudicata di minore intensità rispetto a quella degli altri due concorrenti, la censura del ricorrente trova interesse soprattutto in relazione al raffronto con la dott.ssa C.. La difesa di quest’ultima evidenzia che alcuni degli insegnamenti del prof. G. non sono congruenti con le materie di esame e, al netto di questi ultimi, il numero delle docenze rilevanti ai fini del parametro in esame sarebbe praticamente paritetico, con conferma del giudizio espresso. Tuttavia, coglie nel segno l’osservazione della difesa di parte ricorrente (pag. 8 della memoria del 27 aprile 2011) secondo cui la congruenza delle materie di insegnamento con l’ambito della specializzazione del concorso è oggetto di valutazione del punto 3 dell’art. 7, mentre il punto 6 chiede di esaminarsi la complessiva esperienza di insegnamento. In ogni caso, il raffronto tra i curriculum dei due candidati evidenzia una esperienza didattica del ricorrente di gran lunga superiore a quella della controinteressata e ciò, nel complesso, non è stato evidentemente considerato dalla Commissione, la quale ha equiparato sul punto i due concorrenti, senza specificare se e per quale motivo l’esperienza della controinteressata potesse o dovesse considerarsi superiore per qualità a quella del ricorrente (aspetto, quest’ultimo, che non potrebbe essere assolto da una mera asserzione, considerando la notevole differenza quantitativa tra i due).

Ne deriva che la censura, sul punto, è fondata.

II.3.4) Sui servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri (art. 7, punto 7 del bando).

Fondata è la censura del ricorrente secondo la quale non gli è stato valutato il titolo costituito dal contratto di ricerca con l’Università di Pavia, Ingegneria Chimica; anche in considerazione delle difese della controinteressata prof.ssa C., secondo il titolo è riferibile solo ad una collaborazione e non alla titolarità di un incarico, esso è comunque un titolo valutabile e non risulta essere stato preso in considerazione dalla Commissione. Anche questo titolo refluisce sul parametro della qualità dell’attività didattica che si è visto essere stato considerato equiparato tra il ricorrente e la prof.ssa C. e concorre a dimostrare l’insufficienza del giudizio come esposto sub II.3.3.

II.3.5) Sui servizi all’estero (art. 8, punto 7 del bando).

Mentre la prof.ssa C. non ha riportato attività all’estero che sono state prese in considerazione dalla Commissione, il prof.G. ha elencato numerose "visite" e contesta l’elenco delle attività all’estero riconosciuto alla controinteressata prof.ssa Orlandi. Tuttavia, anche i servizi all’estero rilevano nell’ambito della qualità delle attività didattiche, e su tale punto il giudizio ottenuto dal ricorrente è comunque superiore a quello della controinteressata Orlandi.

La censura è dunque fondata solamente nei limiti della conferma che la valutazione della qualità didattica del ricorrente e quella della concorrente prof.ssa C. (sul punto entrambi registrano una valutazione massima) risentono di una insufficiente valutazione (in relazione al parametro di cui al punto 7) dell’ attività all’estero del prof. G., così come già evidenziato al punto II.3.3.

II. 3.6) Sulle attività di coordinamento (punti 11 e 12 dell’art. 7 del bando).

In questa fattispecie ricadono le principali censure che parte ricorrente deduce avverso la comparazione tra i curriculum dei candidati operata dalla Commissione: evidenzia di essere stato responsabile di numerosi progetti di ricerca in sede locale e coordinatore di comitati scientifici internazionali, a fronte di solo due per la controinteressata prof.ssa C., e di un numero più rilevante, ma sempre minore del proprio, quanto alla prof.ssa Orlandi. La semplice lettura dei curriculum sul punto, a giudizio del Tribunale e pur senza entrare nel merito della valutazione operata dalla Commissione, non consente di comprendere la motivazione della equiparazione operata in ordine alle capacità di coordinamento dei concorrenti. Le esperienze in merito esposte dal curriculum del ricorrente appaiono (ancora a semplice lettura) di particolare rilevanza, eppure sono state ritenute sostanzialmente equivalenti a quelle della controinteressata prof.ssa Orlandi. Quest’ultima ha quindi, evidentemente, ottenuto una valutazione qualitativamente superiore delle proprie esperienze rispetto a quelle del ricorrente, ma senza che tutto ciò emerga dagli atti come oggetto di una ponderata e matura riflessione appositamente condotta, risolvendosi, invece, il giudizio contestato in preferenza apodittica, come tale inappropriata a integrare i requisiti di effettività, imparzialità e trasparenza del giudizio.

II 3.7) Quanto ai titoli di "dottore di ricerca" e borse di studio (punto 9 dell’art. 7 del bando), parte ricorrente espone che la prof.ssa Orlandi vanta nel proprio curriculum solamente due borse di studio, mentre la prof.ssa C. annovera tre borse di studio ed un dottorato di ricerca. A fronte di ciò, il ricorrente annovera quattro borse di studio, un dottorato di ricerca ed un diploma di specializzazione. La censura è rilevante soprattutto ai fini del confronto tra i curriculum sul tema della qualità della ricerca, ove il ricorrente ha riportato un giudizio di "ottimo" a fronte del giudizio di eccellenza attribuito alle controinteressate. Anche in questo caso, evidente è il vizio di motivazione quantomeno nella comparazione tra il ricorrente e la prof.ssa Orlandi; ma anche relativamente alla controinteressata C. emergono differenze a favore del ricorrente che non sono state apprezzate dalla Commissione e che le difese della controinteressata non consentono di superare, atteso che i criteri del bando fanno generico riferimento ai dottorati ed alle borse di studio, senza consentire di distinguere, in linea di principio, tra la loro durata e la loro risalenza temporale (in definitiva, le tesi difensive della controinteressata prof.ssa C. sul punto avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattazione come sub criteri o come motivazione specifica nei giudizi della Commissione, aspetti questi del tutto mancanti).

Da quanto esposto, va riconosciuto che, pur nel rispetto dell’autonomia di valutazione che è propria della Commissione del concorso, è fondata la censura di parte ricorrente secondo la quale in più parametri di quelli accolti all’art. 7 del bando si riscontrano incongruenze nei giudizi espressi.

Tale circostanza diviene più marcata in ordine allo specifico tema dell’apprezzamento dei lavori in collaborazione, oggetto del terzo articolato motivo di ricorso.

III. 1) Come dedotto con la prima e principale censura del ricorrente, trattata al III motivo di ricorso sotto differenti profili, il metodo utilizzato dalla Commissione per valutare il curriculum dei candidati è in sufficiente in relazione all’apprezzamento (imposto dall’art. 4 del DPR 117/2000 e richiamato nel bando) dell’"apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione".

In fatto, risulta che:

a) la controinteressata prof.ssa Orlandi ha presentato venti pubblicazioni tutte redatte in collaborazione; per sei di queste, uno dei coautori è il prof. Presutti, componente della Commissione di concorso, che, dopo la presa visione delle pubblicazioni allegate, ha dichiarato che le predette opere sono state redatte con contributo paritetico degli autori; quanto alla prof.ssa C., delle venti pubblicazioni ammesse a valutazione, quindici sono collettanee ed anche per queste, analogamente a quanto verificatosi per la precedente controinteressata, è stato uno dei componenti della Commissione, il prof. F., che ha attestato (relativamente a sette delle pubblicazioni ammesse) la pariteticità del contributo.

b) dopo l’apertura delle buste, la presa visione delle pubblicazioni, la presa d’atto della mancanza di indicazioni da parte dei candidati circa il loro apporto alle opere collettanee, nonchè l’attestazione di pariteticità del contributo che si è appena illustrata, la Commissione ha stabilito ulteriori sub criteri per la valutazione di tutte le altre pubblicazioni (quattordici per la prof.ssa Orlandi e tredici per la prof.ssa C., oltre quelle del Prof. G., ricorrente). La Commissione ha infatti attestato di "essere in grado di riconoscere l’apporto individuale di ciascun candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) continuità della partecipazione del candidato ad una particolare linea di ricerca, b) esperienza di ricerca del candidato in una determinata tematica, c) conoscenza delle competenze specifiche del candidato quali risultano dal complesso dei titoli".

Alla luce di quanto risulta agli atti di giudizio, dunque, la determinazione dei criteri appena indicati è illegittima, secondo le censure dedotte, perché avvenuta in una fase nella quale era già iniziato il procedimento valutativo, e dunque dopo che i commissari avevano preso conoscenza del contenuto dei "curriculum" da valutare; i medesimi criteri non sono stati adeguatamente pubblicizzati; e comunque, i subcriteri utilizzati per la suddetta valutazione sono comunque privi di una effettiva idoneità a dimostrare l’analitica determinazione dell’apporto del candidato alle opere collettanee.

Pertanto, nella procedura in esame, quest’ultimo parametro, imposto dall’art. 4 del DPR 117/2000, è, di fatto, rimasto privo di adeguati criteri applicativi, da un lato, e, dall’altro, di sufficiente motivazione delle scelte operate dalla Commissione.

III.2) Quanto al primo dei due aspetti testè considerati, trova ampia condivisione in giurisprudenza un principio di ordine generale secondo il quale la predeterminazione integrale dei criteri di attribuzione del punteggio è condizione di legittimità della valutazione delle prove d’esame (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 luglio 2010, n. 26076; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 30 marzo 2011, n. 2776; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 marzo 2011, n. 334). Tale principio è finalizzato a garantire la piena "trasparenza dell’attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti" (Consiglio di stato, sez. V, 04 gennaio 2011, n. 8; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 08 aprile 2011, n. 286). Ancora la giurisprudenza ha precisato (in relazione alla valutazione dei titoli, ma con un ragionamento logico che non può che valere anche per la valutazione dei curriculum e dell’apporto del contributo individuale di un autore alle pubblicazioni collettanee) che "evidenti ragioni di garanzia di imparzialità e di trasparenza postulano che i criteri di valutazione dei titoli devono essere stabiliti astrattamente, prima di conoscere in concreto quali titoli i singoli candidati posseggono" e che "la determinazione dei criteri di valutazione da parte del bando non esime…la commissione che voglia ulteriormente specificare i criteri anzidetti dal farlo anteriormente all’esame dei titoli prodotti dai candidati, poichè è evidente che anche la specificazione, influendo sul punteggio finale, debba essere compiuta in assenza di condizionamenti e pregiudizi derivanti dalla previa conoscenza dei titoli concretamente in possesso dei candidati" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 30 marzo 2011, n. 2776, e T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 26 novembre 2007, n. 11756; Consiglio Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960, ivi richiamate), enfatizzando in concreto, dunque, la necessità che la predeterminazione dei criteri avvenga anche dopo l’espletamento delle prove, ma sempre prima dell’inizio della loro valutazione (Consiglio Stato, sez. V, 04 marzo 2011, n. 1398), ossia in una fase anteriore alla conoscenza dell’oggetto del giudizio, che, nel caso di specie, coincide con l’apprezzamento delle opere collettanee sotto il profilo dell’apporto individuale del candidatoautore.

Nella fattispecie all’odierno esame del Collegio, la determinazione dei sub criteri è avvenuta in una fase nella quale la Commissione ha avuto contezza delle pubblicazioni da esaminare, tanto da aver attestato, per alcune tra esse, la pariteticità del contributo dei candidati da parte dei coautori componenti la Commissione; e dunque coglie nel segno l’osservazione della difesa di parte ricorrente secondo la quale non può escludersi che i menzionati criteri siano stati modulati proprio al fine di compensare il deficit delle indicazioni relative all’effettivo contributo dei coautori nelle altre opere collettanee (a tal proposito, si veda anche oltre), con evidente deficit di trasparenza nell’operato della Commissione.

III.3) Quanto appena esposto conduce a ritenere fondata la specifica censura rivolta a contestare la mancata pubblicazione dei menzionati subcriteri per sette giorni (art. 4 comma 1 ed art. 11 DPR 117/2000 – censura sub III A e C del ricorso). Tali specifiche, infatti, non possono essere considerate una mera estrinsecazione dei criteri "principali" stabiliti dalla Commissione all’inizio dei lavori ed a loro volta pubblicizzati ex art. 4, comma 1 cit., perché assumono a parametro di riferimento elementi di valutazione in nulla evincibili dai criteri principali: questi ultimi, a ben vedere, non costituiscono altro che una mera ripetizione del contenuto precettivo dell’art. 4 del DPR 117/2000, specie per quanto riguarda l’apporto individuale alle opere collettanee. In realtà, dunque, i "subcriteri" formalmente come tali denominati, si rivelano (unici) criteri veri e propri di formulazione del giudizio (quanto alle opere in collaborazione) e dunque, essendo stati determinati a curriculum conosciuti e senza la necessaria pubblicizzazione ex art. 4 comma 1 DPR 117/2000, sono illegittimi, perché il complessivo e concorrente vizio derivante dalla mancata predeterminazione e dalla mancata pubblicizzazione comporta l’impossibilità di assicurare (in piena trasparenza ed imparzialità) che gli stessi criteri siano stati fatti propri dalla Commissione una volta che quest’ultima aveva preso conoscenza e consapevolezza della mancanza di elementi idonei nelle opere collettanee dichiarate dalle controinteressate a rivelarne il contenuto e dunque fossero rivolti a sanare tale mancanza.

III.4) Fondato è anche il secondo profilo di illegittimità che è stato censurato con il terzo articolato motivo di gravame, secondo il quale i sub criteri determinati dalla Commissione, a tacere della loro tardiva formulazione e mancata pubblicizzazione, sono comunque insufficienti a rendere palesi i criteri di giudizio e ne è stata data acritica applicazione senza effettiva motivazione.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b), d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la Commissione può valutare i contributi che i concorrenti abbiano dato a pubblicazioni collettanee purché "l’apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato nei lavori in collaborazione".

Concorre alla migliore comprensione del parametro appena riportato, la considerazione che, nella disciplina inerente la tutela del diritto d’autore, nel caso di con titolarità dell’opera si distinguono due ipotesi: l’opera dell’ingegno in comunione che è quella creata con l’apporto indistinguibile ed indivisibile di più autori, che è soggetta alle norme sulla comunione ( art. 1100 cod.civ. e ss.) ed il diritto pertiene a tutti; e l’opera collettiva o collettanea vera e propria, ove ogni contributo è individuabile ed al relativo autore è riconosciuto il relativo diritto (art. 3 e 42 L. 22 aprile 1941 nr. 633), in particolare quello "di aggiornare il proprio contributo in caso di nuove edizioni dell’opera ex art. 20 l. aut., di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" (cfr. Tribunale Torino, sez. IX, 20 luglio 2006).

Pertanto, la distinzione tra le diverse categorie di opere, ai fini dell’individuabilità del contributo, rileva ai fini della possibilità effettiva di tutela dell’apporto del singolo coautore e dunque va ricondotta a criteri obiettivi che possano desumersi dal contenuto dell’opera e non da elementi esterni ad essa.

Nell’odierna fattispecie, si osserva che nei verbali in esame manca ogni elemento relativo alla valutazione, essendo i criteri (tardivamente stabiliti e non pubblicizzati) volti solo a determinare ab externo, rispetto all’opera, l’entità dell’apporto.

Tuttavia, l’interpretazione testuale della norma (secondo cui l’apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato "nei" lavori in collaborazione), anche alla luce dell’elaborazione civilistica del tema in relazione alla tutela del diritto di autore (e dunque disattendendo sul punto la giurisprudenza invocata dalla difesa della controinteressata prof.ssa C. e precisamente CGA 500/2008, che il Collegio non condivide) rende palese che il giudizio della Commissione deve esprimersi in ordine ad un contributo che, a sua volta, deve già risultare analiticamente determinato da elementi intrinseci all’opera collettanea, e non limitarsi ad estrapolare essa stessa l’effettivo contributo senza poi neppure valutarne espressamente l’importanza (cfr. censura sub A del III motivo di ricorso; a mero titolo di esempio, per migliore chiarezza, è utile confrontare, a tale proposito, la fattispecie esaminata da Consiglio di stato, sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1699, ove si è ritenuto legittimo il procedimento seguito dalla Commissione che "in particolare, rifacendosi a precedenti analoghe esperienze del settore, ha rilevato che, nell’ambito delle materie di pertinenza del concorso, il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento").

Peraltro, laddove si ammetta che possa essere la Commissione a stabilire criteri estrinsechi di apprezzamento del contributo, non v’è dubbio che tali criteri (orientando necessariamente la formulazione del curriculum e dell’elenco dei titoli) avrebbero dovuto essere chiariti nel bando, prima ancora che nell’esercizio della potestà autorganizzativa della Commissione.

III.5) Peraltro, la fondatezza dell’argomentazione difensiva di parte ricorrente è anche ulteriormente disvelata dalla circostanza (che fonda autonomo profilo di censura: punto III, lett. "D") che nelle motivazioni rese a verbale dai Commissari non si evince in alcun modo quale sia stata l’effettiva ricaduta dei menzionati subcriteri sui giudizi di apprezzamento dell’apporto individuale e dunque come quest’ultimo sia stato concretamente determinato e, specificamente, come sia poi stato valutato. Alla carenza in astratto dei subcriteri si aggiunge, quindi, una carenza in concreto relativamente all’applicazione che ne è comunque stata data, così come reso palese dalle formulazioni di pressocchè identico contenuto enunciativo (e dunque prive di sufficiente efficacia esplicativa) rese da alcuni componenti la Commissione ("sulla base di un confronto della coerenza dell’attività scientifica complessiva del candidato, l’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione è da considerarsi paritetico").

A riprova di ciò, negli scritti difensivi delle controinteressate, in particolare con riferimento alla difesa della prof.ssa C., si espongono complesse ed articolate argomentazioni (peraltro non prive di un loro fascino), seguendo le quali il giudizio della Commissione andrebbe compreso "ab externo" con riferimento alle consuetudini in uso nella comunità scientifica ed alla ricostruzione delle linee di ricerca (che la difesa della controinteressata compie nella sua memoria di replica). Tuttavia, nessuno di tali argomenti trova conferma nella lettura dei testi dei verbali, né in altri elementi oggettivamente evincibili dagli atti di giudizio, con la conseguenza che proprio la necessità di fare un così ampio e sostenuto ricorso a fonti estrinseche di valutazione della motivazione dei Commissari, finisce con il comprovare la sostanziale carenza di contenuto nella motivazione di questi ultimi.

III 6) Si deve quindi affermare, anche nella presente fattispecie, che ai sensi dell’art. 4 comma 2, lett. b), d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, la Commissione di un concorso per la nomina a professore universitario di ruolo di I fascia può valutare i contributi che i concorrenti abbiano dato a pubblicazioni collettanee solo a condizione che l’apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato "nei" lavori in collaborazione. In base a tale norma, quindi, in difetto della possibilità di determinare l’apporto individuale di ogni coautore, la pubblicazione collettanea non è valutabile in sede concorsuale (Consiglio Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9024).

Per i motivi esposti e le censure dedotte, deriva anche che la dichiarazione di pariteticità di parte delle opere collettanee resa da componenti la Commissione di concorso che sono anche coautori delle opere presentate dai candidati ai fini della valutazione è illegittima: essa non assolve all’onere di "analitica determinazione" del contributo dei coautori di cui all’art. 4 del DPR 117/2000 (a tacere delle problematiche che tale dichiarazione involve in ordine alla trasparenza dell’apprezzamento), perché generica e priva di ogni requisito e connotato di "analiticità" desumibile dall’opera stessa.

IV) Da quanto esposto, deriva che il ricorso è fondato e merita accoglimento, posto che il giudizio della Commissione che ha riconosciuto due punti alle controinteressate ed un punto al ricorrente è ingiustificato sotto più aspetti ed, in particolare, nella parte in cui, senza una effettiva e come tale riscontrabile motivazione, assegna il 50% dei punti in meno ad un candidato che offre un curriculum in massima parte discordante dalle valutazioni effettuate.

Dall’accoglimento del gravame, per le ragioni esposte, deriva l’obbligo per l’Università di provvedere alla riedizione del potere nei limiti delle censure accolte: in questo senso, dovranno essere riesaminati dalla Commissione i curriculum dei tre candidati parti in giudizio, ossia il ricorrente e le due controinteressate, e dovrà essere nuovamente compiuta la valutazione comparativa alla luce dei criteri di bando, secondo quanto prescritto nell’odierna sentenza.

Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell’Università e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna la resistente alle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA, spese di notifica ed importo del contributo unificato, oltre spese generali nella misura di legge e le compensa nei confronti delle controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 24-06-2011, n. 5651 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le impugnate determinazioni traggono origine dalla rilevata circostanza che, aggiudicata provvisoriamente la gara alla ricorrente e a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’incaricato della progettazione, sul relativo certificato del casellario giudiziale erano risultate annotazioni di cui quel progettista in sede di gara non aveva dichiarato l’esistenza;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta da accogliere, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che le condanne del citato progettista riportate dal certificato del casellario giudiziale integrale si riferiscono a reati per i quali il professionista ha ottenuto il beneficio della non menzione va respinta perché la normativa di riferimento (punto 1, lettera r), dell’allegato "B bis" al disciplinare di gara) non escludeva dall’obbligo di dichiarazione condanne per i reati per i quali fosse stato ottenuto il beneficio della non menzione; e prevedeva, in caso di omessa o incompleta dichiarazione, l’esclusione (v. il combinato disposto del punto 14, secondo alinea e del punto 3.b.1, primo ed ultimo periodo, del disciplinare);

– i rilievi i quali affermano che eventuali antinomie fra il disciplinare di gara (punto 3.b.1.1, lettera a), che non elencava tra i requisiti da dichiarare quello di cui alla lettera k) del precedente punto 2: "non aver riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione oppure aver beneficiato della non menzione per le seguenti condanne…") e il testo della citata dichiarazione di cui all’allegato "B bis", che invece al punto r) richiedeva quella dichiarazione di "non aver riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione oppure aver beneficiato della non menzione per le seguenti condanne…") non possono risolversi in danno dei concorrenti, e debbono anzi essere risolti attribuendo rilevanza alle disposizioni del disciplinare in ossequio al principio volto a garantire la più ampia partecipazione possibile, va respinta per la stessa considerazione esposta nel precedente alinea (espressa comminatoria d’esclusione);

– la censura la quale afferma che le condanne riportate dal progettista non riguardano reati gravi, né reati incidenti sulla sua moralità professionale, sicché il progettista non era neppure tenuto a dichiararli ai sensi del punto 2, lettera d), del disciplinare, va disattesa perché, anche a prescindere da ogni considerazione circa natura e gravità dei reati per i quali il professionista era stato condannato (v. allegato 10 al ricorso), in ogni caso – come sopra rilevato – era la stessa dichiarazione non veritiera che, ai sensi della citata normativa di gara, imponeva l’esclusione; sicché una pronuncia sul presente motivo non risulta rilevante ai fini dell’esito del presente giudizio;

– la censura la quale afferma che non può essere addossata alla ricorrente qualsivoglia responsabilità di natura penale per le dichiarazioni rese dal progettista e non può gravarsi l’impresa di responsabilità connesse a fatti ad essa direttamente non ascrivibili, risulta inammissibile quanto ai rilievi sulla responsabilità penale (non attenendo questi rilievi al presente giudizio) e infondata quanto ai rilievi sulla responsabilità amministrativa relativamente alla esclusione dalla gara (poiché la normativa di gara correttamente imponeva anche una corretta dichiarazione dei requisiti da parte del progettista);

– la censura la quale lamenta che l’allegato "H" al disciplinare prevedeva soltanto che qualora i requisiti del progettista fossero risultati difformi da quelli indicati nel bando l’impresa sarebbe stata esclusa dalla gara, ma non prevedeva – così autolimitando l’operato futuro dell’Amministrazione – anche l’applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006 va respinta perché l’articolo 48 citato (il cui comma 1, per la parte che qui interessa, prevede che qualora l’offerente sorteggiato non comprovi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11) va respinta perché le testé esposte sanzionidi cui all’articolo 48 conseguono ex lege, e non su scelta dell’Amministrazione, alla mancata prova (idest, come nel caso di specie, alla prova contraria) delle citata dichiarazioni;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimata Amministrazione, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25129 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.