T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-03-2011, n. 2242 trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Chiede la ricorrente l’inquadramento nella quinta qualifica funzionale a decorrere dal 25.9.1984 e sino al 15.3.1989 e la corresponsione delle differenze retributive tra la IV ed la V q.f..

Riferisce di essere stata dipendente dell’Università di Milano dal 25.9.1984 al 1.5.1988 a seguito di superamento di un concorso per un posto nell’istituto di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza mentre, successivamente e cioè in data 2.5.1988 veniva trasferita presso l’Università di Roma "La Sapienza" in cui è attualmente inquadrata nella VI q.f..

Richiama la deliberazione della Sezione Controllo della Corte dei Conti dell’adunanza 12/10/1984 a seguito della quale i dipendenti universitari inquadrati nella IV qualifica funzionale che avevano sostenuto una prova concorsuale di accesso riconosciuta successivamente – ai sensi del D.P.C.M. 24.9.81 – appartenente alla V qualifica funzionale sono stati inquadrati con Decreti Rettorali nella V q.f. a partire dalla data di assunzione.

Rappresenta di non avere percepito le somme arretrate dovute alla differenze stipendiali intercorrenti tra il livello retributivo della V q.f. ed il livello retributivo della IV q.f. relative al periodo tra il 25.9.1984 e il 15.3.1989 e tanto perché la Università di Roma "La Sapienza" non ha mai provveduto ad emettere il relativo decreto di inquadramento.

Riferisce che la istanza da lei inviata alla Direzione Provinciale del Tesoro per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati o quantomeno una risposta chiarificatrice non ha avuto l’esito da lei atteso per esternati motivi di ordine contabile né hanno avuto alcun esito le richieste ripetutamente all’Università di Roma "La Sapienza" rivolte in tal senso.

Evidenzia la verificazione, ad opera del comportamento dell’Amministrazione Universitària che non le ha riconosciuto il diritto all’inquadramento retroattivo nella V q.f. né le somme arretrate, di una situazione si squilibrio tra i dipendenti che invece hanno ottenuto – in applicazione della deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti 1448/1984 – il riconoscimento della V q.f. da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro tra cui anche personale trasferito da altre sedi universitarie.

Deduce in diritto violazione di legge ed eccesso di potere, per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e palese illogicità nonché violazione delle norme anche di rango costituzionale, che disciplinano e tutelano i diritti del lavoratore e la parità di trattamento economico.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e del Ministero del Tesoro (attuale Ministero Economia e Finanze).

Si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato sia la Università degli Studi "La Sapienza" di Roma sia il Ministero Economia e Finanze.

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio va esaminata la questione della applicabilità della decisione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 1448 del 1984 nei confronti della ricorrente atteso che la stessa tale determinazione aveva invocato a suo favore in istanze all’uopo rivolte ai competenti Organi della Università.

Secondo tale decisione in sede di inquadramento del personale non docente universitario "ex lege" n. 312/1980 (come noto: provvisorio ex art. 82 stessa legge, e poi definitivo in base alle mansioni effettivamente svolte ai sensi del successivo art. 85) ed in applicazione del Decreto Interministeriale del 10/12/1980 (art. 1 lett. C) deve seguirsi il criterio del raffronto delle nuove qualifiche e profili professionali in cui inquadrare i dipendenti, con le mansioni astrattamente connesse con il posto al quale il dipendente aveva concorso per accedere nella Amministrazione, tenuto conto dei titoli necessari per accedere al posto stesso.

Assume la ricorrente, reclamando il suo diritto ad essere inquadrata nella quinta qualifica funzionale la quale pretesa aveva rappresentato ai competenti Organi della Università, che:

a)era vincitrice di concorso per tecnico esecutivo (G U. n. 19 del 20/1/1983) bandito dalla Università degli Studi di Milano;

b)le mansioni connesse con la stessa qualifica relativa al posto messo a concorso sono da ritenersi connesse a figura professionale della quinta qualifica rapportata a quelle indicate nel D.P.C.M. 24/9/1981.

La pretesa della ricorrente ad avviso del Collegio è infondata.

La stessa deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, che ha individuato il sopraenunciato criterio di inquadramento del personale non docente della Università, stabilisce il sistema di applicabilità dello stesso criterio mediante il raffronto tra le nuove qualifiche professionali e le mansioni astrattamente connesse al posto del concorso cui il dipendente aveva partecipato. Per tale indagine appropriatamente la stessa decisione della Sezione di Controllo ha posto in considerazione anche l’esame dei titoli necessari per accedere allo stesso concorso.

Tale appropriata rilevazione individuativa delle mansioni astrattamente riferibili al posto messo a concorso consente di escludere la assimilazione di quello che la Università degli Studi di Milano aveva messo a concorso con il bando cui la ricorrente aveva partecipato, con quello di una corrispondente figura professionale di quinta qualifica quale indicata nel D.P.C.M. 24/9/1981.

Il posto messo a concorso dalla Università di Milano si riferiva alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e richiedeva come titolo di studio di ammissione il diploma di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.

Tale posto non può identificarsi con un profilo professionale della quinta qualifica professionale individuato dal D.P.C.M..

Appaiono infatti del tutto diverse le mansioni relative al posto messo a concorso dalla Università di Milano per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale in base allo stesso bando) che richiedeva il possesso del semplice diploma di scuola media, con quelle evincibili dalle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente contenute nel D.P.C.M. 24/9/1981 che per la quinta qualifica richiede, in riferimento alle mansioni proprie della stessa, un grado di notevole specializzazione tanto che per l’accesso alla quinta qualifica, dell’area tecnica (il bando della Università di Milano si riferiva ad un posto per la qualifica iniziale del personale della carriera esecutiva dei tecnici) si richiede anziché il semplice possesso di diploma di scuola media, anche, oltre al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, un diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78.

Sotto tale profilo il ricorso non trova possibilità di accoglimento.

A titolo di completezza vale aggiungere che risulta inesaudibile la pretesa della ricorrente di ottenere anche in disparte alla applicazione del criterio individuato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti, le differenze retributive tra quarta e quinta qualifica per la quale ultima la Università "La Sapienza" non ha mai adottato il relativo decreto di inquadramento. La corresponsione della stessa retribuzione differenziale alla dipendente ovvierebbe, secondo la istante, alla verificazione di una situazione di indebito arricchimento in riferimento a prestazioni dalla stessa svolte.

Non ricorre in nessun modo né si rende configurabile una fattispecie di indebito arricchimento poiché la ricorrente la riferisce a prestazioni di rango superiore che la stessa non ha mai svolto.

Deve perciò concludersi per la totale infondatezza delle censure poste a sostegno della attuale impugnativa. Tanto comprese quelle riferite: a pretese situazioni di disparità di trattamento, inconfigurabili per la già evidenziata posizione mansionistica del posto occupato dalla ricorrente; a pretesi difetti di motivazione, non occorrente in situazioni di assoluta mancanza dei presupposti (a carattere non discrezionale) richiesti per l’esaudimento di pretese meramente conclamate dagli interessati nelle ipotesi in cui risulti manifesta la inesistenza degli stessi presupposti da applicare; a violazione dei precetti di rango costituzionale che tutelano i diritti del lavoratore, non emergenti invece dall’esame della fattispecie versata in giudizio.

Il ricorso va perciò rigettato mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 05-04-2011, n. 13624

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Svolgimento del processo

1. In data 21 febbraio 2011 il Ministero della Giustizia ha chiesto che fosse determinata, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1-bis, la Corte d’appello competente ad eseguire una rogatoria chiesta dall’Autorità giudiziaria croata nell’ambito del procedimento penale a carico di B.D., avviato dalla Procura della Repubblica di Croazia, Ufficio per la lotta contro la corruzione e criminalità organizzata, in relazione al reato previsto dall’art. 337 c.p. croato.

2. La domanda sollecita lo svolgimento di indagini con l’audizione di testi cittadini italiani, residenti in località ricadenti nei distretti delle Corti d’appello di Ancona, Bari e Salerno.
Motivi della decisione

1. Ricorrono le condizioni richieste dall’art. 724 c.p.p., comma 1- bis, poichè la rogatoria riguarda atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corti d’appello.

Deve, pertanto, farsi luogo alla determinazione della Corte d’appello competente.

2. Nella valutazione comparativa tra le attività commesse, da eseguirsi nei diversi distretti, appare opportuno designare, tenuto anche conto dei parametri di cui all’art. 724 c.p.p., comma 2, la Corte d’Appello di Ancona quale ufficio giudiziario che potrà più agevolmente procedere agli incombenti istruttori richiesti, anche delegando l’esecuzione di singoli atti ex art. 725 cod. proc. pen..

3. La presente decisione deve essere comunicata, ai sensi del richiamato art. 724 c.p.p., comma 1-bis, al Ministero della Giustizia.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Ancona, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 21-04-2011, n. 15826 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 6 maggio 2009, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 dicembre 2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena inflitta a V.F. in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p., al medesimo ascritti, in anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 750,00 di multa ed ha confermato la pena di anni tre ed Euro 1.200,00 di multa ciascuno inflitta a F.C. e L.C. in rodine ai medesimi delitti.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati suddetti. Nel ricorso proposto nell’interesse di L.C., riproponendo le stesse questioni già dedotte in appello, si lamenta violazione dell’art. 192 c.p.p., in quanto la responsabilità dell’imputato sarebbe stata desunta da elementi di tipo congetturale, nè sarebbe stato motivato l’elemento soggettivo del reato e la ragione della mancata derubricazione in incauto acquisto. Non sussisterebbe poi il concorso tra il delitto di ricettazione e quello di cui all’art. 474 c.p., doveva essere applicata l’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2 e la pena è eccessiva. Nel ricorso proposto per F.C. si lamenta che la Corte abbia respinto la eccezione di inammissibilità della lista testi del pubblico ministero per mancata indicazione delle circostanze su cui l’esame doveva vertere. Si denuncia poi la inutilizzabilità della consulenza tecnica, in quanto fondata sull’esame di personale delle ditte titolari dei marchi contraffatti non nominati quali consulenti tecnici del pubblico ministero. Non sussisterebbe infine il reato di cui all’art. 474 c.p., in quanto la condotta di occultamento della merce in un garage non esponeva a pericolo il bene protetto dalla norma. Nel ricorso proposto nell’interesse di V.F. si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe offerto adeguata contezza delle censure poste a fondamento dell’atto di appello e che si ripropongono a fondamento del ricorso.

I ricorsi sono tutti palesemente inammissibili in quanto i relativi motivi si limitano a riprodurre, nella sostanza, le stesse questioni e gli stessi argomenti già dedotti in appello e da quei giudici motivatamente disattesi, sulla base di specifici rilievi, nessuno dei quali realmente sottoposto ad autonoma critica impugnatoria da parte dei ricorrenti. Così, le doglianze che il L. formula a proposito del proprio ruolo e degli elementi dai quali è stata desunta la responsabilità penale, sono state puntualmente evocate dai giudici a quibus, i quali anno tratto argomenti – dalla univoca ricostruzione dei fatti – per ritenere non certo casuale la presenza dell’imputato all’atto del trasferimento e dell’occultamento della merce nel box di cui il medesimo aveva la disponibilità. Quanto alla possibilità del concorso tra i reati d cui all’art. 474 e 648 c.p., la costante giurisprudenza di questa Corte, puntualmente evocata dalla sentenza di appello, smentisce in foto la contraria tesi del ricorrente, peraltro solo labilmente enunciata. Le restanti censure in punto di diminuente di cui all’art. 648 cpv. c.p., di trattamento sanzionatorio e di attenuanti generiche, sono del tutto prive del requisito della specificità.

Quanto al F., le doglianze evocate nei motivi di ricorso sono state tutte puntualmente disattese nella sentenza impugnata, tanto per ciò che attiene alla pretesa genericità della lista testi del pubblico ministero – in linea, d’altra parte, con quanto la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato al riguardo – che in ordine alla assunzione della deposizione degli "esperti":

d’altra parte, nulla vietava l’espletamento di una consulenza di parte, ove si fosse ritenuto inappagante quel metodo di accertamento in ordine alla non genuinità dei marchi. Lo stesso è a dirsi circa la sussistenza del delitto di cui all’art. 474 c.p., posto che, come correttamente rilevato dai giudici a quibus, il reato richiede la detenzione per la vendita (univocamente desumibile dalla condotta posta in essere dagli imputati) e non la effettiva vendita.

Il ricorso del V., infine, è anch’esso del tutto privo del requisito della specificità e prospetta esclusivamente rilievi di merito – per di più reiterativi rispetto a quelli già prospettati in appello ed adeguatamente scrutinati in quella sede – del tutto estranei rispetto al perimetro entro il quale è consentito l’odierno sindacato di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno, anche, al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 06-05-2011, n. 17710

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di Brescia con sentenza del 3.6.2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia del 9.6.2005 di condanna del ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati tributali ed alla emissione di fatture inesistenti e dei reati fiscali di cui ai capi 9) e 10). I fratelli Z. avrebbero costituito e diretto un’associazione a delinquere diretta a commettere una serie di reati fiscali attraverso la creazione di una rete di ditte cartiere mirate solo a predisporre un filtro a copertura degli acquisti di materiale ferroso operato "in nero" dalla società Rusconi. Il ricorrente è stato condannato come amministratore anche di fatto della Società Maimam e Silmec, coinvolta nelle dette operazioni. La Corte territoriale ha osservato che il ricorrente era socio di fatto delle ricordate società che non svolgevano attività di sorta; che emergeva l’intraneità all’associazione in quanto si era occupato attivamente delle incombenze contabili e finanziarie connesse alle fittizie operazioni (non poteva essere considerato un mero prestanome), che non aveva contestato nè la commissione dei detti falsi fiscali nè la connessione tra i detti falsi con le operazioni degli Z., che emergeva da numerose intercettazioni riportate a pag. 7 della sentenza sia la finalità di profitto anche per il ricorrente sia i collegamenti con i fratelli Z..

Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Con il secondo motivo si allega che la motivazione della sentenza non indicava alcun elemento in ordine alla partecipazione del ricorrente alla contestata associazione, della quale non era stata definita nè la struttura, nè definiti i ruoli e dimostrati i legami interni. Il ricorrente non conosceva quasi nessuno dei presunti altri partecipanti all’associazione. Il G. non aveva avuto alcuna utilità dalle attività contestate posto che non poteva neppure operare in Banca. Un ricorso del tutto analogo è stato presentato pochi giorni dopo il primo.

La difesa del G. ha depositato una memoria nella quale si insiste sul primo motivo del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è di merito e ripropone questioni già esaminate dai giudici nei precedenti gradi del giudizio.

La Corte territoriale ha denegato la concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali e perchè il ricorrente ha commesso i fatti quando era sottoposto a misura cautelare: la motivazione appare congrua e logicamente ineccepibile.

Circa il secondo motivo l’associazione è stata ricostruita analiticamente nella sua complessa organizzazione ed attività e sono stati parimenti ricostruiti i ruoli avuti dai singoli imputati all’interno di essa. Le censure sono del tutto generiche. Così come sono stati analiticamente indicati gli elementi di prova in ordine alla partecipazione del G. alla detta associazione: il ricorrente era socio di fatto delle ricordate società che non svolgevano attività di sorta; emergeva l’intraneità all’associazione in quanto si era occupato attivamente delle incombenze contabili e finanziarie connesse alle fittizie operazioni e non poteva essere considerato neppure un mero "prestanome" per le sopraindicate società, non aveva contestato nè la commissione dei detti falsi fiscali nè la connessione tra i detti falsi con le operazioni degli Z., emergeva da numerose intercettazioni riportate a pag. 7 della sentenza sia la finalità di profitto anche per il ricorrente sia i collegamenti con i fratelli Z.. La tesi della buona fede del ricorrente è smentita da tale complesso probatorio.

Pertanto la motivazione appare esauriente e persuasiva e logicamente coerente: le censure sono puramente di merito, inammissibili in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.