Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37701 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- V.M.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza 30.4/28.5.2010 della corte di appello di Bologna che confermava la dichiarazione della di lui colpevolezza, in sede di giudizio abbreviato semplice, del gup del tribunale di Ravenna in data 11.6.2009 in ordine ai reati di maltrattamenti, di tentato omicidio ai danni della moglie V.M. e di porto abusivo di coltello, riducendo solo la pena inflitta dai primi giudici da anni nove e dieci giorni di reclusione, ad anni 6, mesi 8, e giorni 10 di reclusione per via della concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla già contestata aggravante della premeditazione.

-2- I fatti di causa venivano inquadrati dai giudici di merito nel contesto di un rapporto da tempo deteriorato tra i due coniugi e contrassegnato dalle continue violenze e sopraffazioni dell’imputato, spesso in stato di ebbrezza, che sperperava nel gioco e negli alcoolici le risorse familiari, tanto da indurre la moglie a promuovere la causa per la separazione legale che aveva buon esito.

La condotte costitutiva del delitto di omicidio e della contravvenzione si erano verificate la mattina del 10.5.2006:

l’imputato aveva aggredito, profferendo minacce di morte, la vittima sorprendendola alle spalle, mentre la donna si recava di buona mattina al bar per fare colazione non avendo rinvenuto in casa il caffè, furtivamente sottratto dal marito, entrato in casa servendosi delle doppie chiavi in suo possesso. Armato di coltello, aveva sopraffatto la moglie, che tentava ripetutamente di colpire alla gola non riuscendovi per le resistenza della vittima che comunque veniva attinta da un colpo di arma bianca che la attingeva al volto, trapassandole la guancia destra. La donna comunque riusciva a divincolarsi, a riparare dentro la macchina di persona che si era fermata alle grida d’aiuto della donna.

-3- Con l’unico motivo di ricorso l’imputato denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione correlata al delitto di tentato omicidio, sottolineando che il dolo configurato contrastava con una serie di circostanze di fatto, partitamente elencate di seguito: unicità del colpo di coltello, ferita inferta non alla gola, ma alla guancia, parte quindi non vitale, mancanza di una consulenza legale attestante l’entità e l’esatto posizionamento della ferita, il contesto emotivo-culturale dell’imputato convinto che la donna avesse ormai un altro uomo, il contenuto di una conversazione telefonica subito dopo il fatto a tale N.C. che ha confermato la frase che l’imputato gli avrebbe rivolto del tenore "l’ho fatto, l’ho sfregiata" ed, infine, con riferimento alle aggravante della premeditazione, l’insussistenza della circostanza che egli sarebbe penetrato furtivamente in casa la notte precedente l’omicidio e sottratto il caffè per indurre così la donna ad uscire di casa di buon mattino, perchè la predetta circostanza sarebbe solo collegata alle sensazioni della vittima.

-4- Il ricorso non merita accoglimento perchè inammissibile.

Le ragioni difensive invero disancorano la scena del delitto da una serie di dati significativi e danno della azione una rappresentazione statica solo di determinate circostanze, privando queste ultime del significato loro proprio da trarre da una visione dinamica e panoramica della azione tutta. Per intanto il ricorrente non è in grado di svilire la circostanza della sparizione della confezione di caffè, del quale la V. la sera prima del delitto ne aveva consumato una porzione insieme alla figlia in casa, fornendo una qualsiasi plausibile spiegazione alternativa. Del resto le censure sul punto del ricorrente sono estremamente generiche e quindi, di per sè inammissibili. Ed il dato, di una pervicace determinazione e preparazione dell’azione omicidiaria, si coniuga con il significato compiuto della condotta dell’imputato che si arma di un grosso coltello da cucina, sorprende la donna di prima mattina, tenta di colpirla alla gola, giusta la deposizione della persona offesa, con più colpi, andati a vuoto per la resistenza della vittima che aveva afferrato il polso dell’imputato nel tentativo riuscito di deviare i colpi, reitera verbalmente nel corso della azione l’intenzione di uccidere, manifestata nei giorni precedenti, insegue la donna che gli sfugge riparando nell’abitacolo della macchina del soccorritore.

Ora a fronte di un discorso giustificativo giudiziale compiuto non vale certo il tentativo della difesa di sminuire, depotenziandole di valore, le circostanze così compiutamente valorizzate. La prova del dolo del tentato omicidio può essere tratta da una serie di elementi sintomatici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e l’"id quod plerumque accidit", per la individuazione della direzione teleologica della volontà dell’agente verso la morte della vittima, quali la micidialità del mezzo usato, la reiterazione delle lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell’azione.

Invero, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, l’elemento probatorio de quo ha natura indiretta, dovendo essere desunto da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’"animus necandi", nel delitto tentato assume valore determinante l’idoneità dell’azione che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l’azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l’evento, sicchè il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. 1, 23.9/21.10.2008, Di Salvo, Rv 241339).

Ed i giudici di merito hanno in concreto evidenziato la micidialità dell’arma, la direzione e la reiterazione dei colpi, prescindendo dalla loro deviazione per la resistenza della vittima, la manifestata intenzione di uccidere prima e durante l’azione lesiva, il più generale contesto temporale rappresentativo della accesa conflittualità tra i coniugi, la preparazione fin dalla notte precedente, il tentativo attraverso l’introduzione nella abitazione, la sottrazione della confezione del caffè per indurre la persona offesa ad uscire di casa nella prima mattina per la forzata colazione al bar.

In definitiva non è consentita in sede di legittimità la rivalutazione di circostanze, tutte considerate dal giudice di merito e dal predetto collegate con coerenti e logici criteri, al fine di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, contrapposta a quella, logica e coerente, giudiziale.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili il ricorso l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente in al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7159 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 17/05/1984, G.C. e altri convenivano in giudizio il Pastificio LABOR srl per determinare l’indennità di esproprio di immobili, con condanna al risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, il Pastificio LABOR s.r.l. proponeva querela di falso per difformità dell’atto di citazione in originale rispetto alle copie notificate ad esso stesso ed al Prefetto. L’atto notificato recava la sottoscrizione degli avvocati S.G. ed D.V.E., entrambi del Foro di Napoli e presentava la procura alle liti, sottoscritta solo dall’Avv. D.V.; quello originale, la procura alle liti, con l’aggiunta a penna anche del nome dell’avvocato Arturo De Felice del Foro di Salerno, ed era sottoscritto anche da quest’ultimo.

Si costituivano gli avvocati chiamati in causa dagli attori.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza in data 10 – 18/02/2005 dichiarava inammissibile per carenza di interesse la querela di falso.

Proponeva appello il pastificio LABOR. Costituitosi il contraddittorio, G.C. ed altri, nonchè gli avvocati D. V. e M. ne chiedevano il rigetto. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 2/7 -13/11/2009, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione il pastificio LABOR srl.

Resistono con controricorso G.C. ed altri, nonchè gli avvocati D.V. e M. che pure propongono ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c. nonchè vizio motivazione; con il secondo violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione; con il terzo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

I primi due motivi sono volti ad affermare la sussistenza del falso e la fondatezza della querela, il terzo censura la condanna alle spese.

I motivi sono del tutto inconferenti rispetto al tenore della motivazione della sentenza impugnata e vanno dichiarati inammissibili.

La Corte di merito non esclude la sussistenza del falso, ma afferma la carenza di interesse al riguardo. Essa precisa, con motivazione adeguata e non illogica, che l’asserito "falso" è irrilevante: ai sensi della L. n. 479 del 1999, art. 8, che ha attribuito efficacia retroattiva alla abrogazione, disposta dalla L. n. 27 del 1997, art. 6, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 5, che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto, estendendone gli effetti a tutti i processi in corso, devono ritenersi sanati gli atti posti in essere dal difensore munito di procura, esercente al di fuori del distretto.

Appare pertanto pienamente valido l’atto di citazione notificato alla LABOR srl, recante le sole firme degli avvocati D.V. e S., procuratori extra districtum, mentre l’aggiunta dell’avvocato De Felice sull’atto originale risulta del tutto superflua.

La querela di falso dunque non presenta alcuna rilevanza, ai fini della decisione della causa principale.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale (seguendo le spese dei gradi inferiori la soccombenza dell’odierno ricorrente), mentre, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., vanno dichiarati inefficaci quelli incidentali, in quanto tardivi (sentenza d’appello notificata in data 22.12.2009; ricorsi incidentali notificati in data 9.3.2010).

Le spese seguono la soccombenza tra il ricorrente principale e G. C. +2; vengono compensate con le altre parti costituite considerando l’inefficacia dei ricorsi incidentali).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficaci quelli incidentali; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nei confronti della parte costituita G.C. + 2, in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; le compensa tra le altre parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9038 Premio contributo assicurativo

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 14 – 30.12.2005, rigettò il gravame proposto dall’Inail nei confronti della CO.SE.MA. s.coop. a r.l. (oggi CO.SE.MA. Società Cooperativa) avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del credito dell’Ente previdenziale per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:

– dal combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, emergono due diversi regimi, di ammissibilità e decadenza della iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti degli enti previdenziali, "nel senso che la condizione di inammissibilità dell’iscrizione a ruolo perdura fino alla decisione del ricorso amministrativo ed in ogni caso non oltre il termine di cui all’art. 25, ossia non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento di contributi dovuti e non pagati oppure alla data di notifica del provvedimento, nel caso di contributi dovuti in forza di accertamenti effettuati dall’ufficio";

– nel caso di specie il verbale di accertamento Inail del 2.6.2000 era stato impugnato con ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e alla data dell’iscrizione a ruolo non era stata emessa alcuna decisione;

– trattandosi di accertamento del 2.6.2000 (anteriore all’1.1.2003, oggi 1.1.2004), l’Inail non avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo prima del 31.12.2001, mentre l’aveva in ammissibilmente effettuata con ruolo 2001/1 reso esecutivo il 30.11.2001.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

L’intimata CO. SE. MA. Società Cooperativa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo articolato motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, l’Istituto ricorrente deduce che:

– la Corte territoriale aveva omesso di considerare che la decisione del ricorso amministrativo deve sempre intervenire entro un determinato limite temporale, decorso il quale opera il principio del silenzio – rigetto ed il ricorso è da intendersi rigettato; nella specie il termine di 180 giorni indicato nelle tabelle allegate al D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per i ricorsi in materia di obbligo assicurativo e tariffe Inail (identico del resto a quello stabilito nell’art. 443 c.p.c., quale condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale) era ampiamente decorso (ricorso amministrativo presentato in data 9.9.2000, come già accertato nella sentenza di prime cure; iscrizione a ruolo effettuata il 30.11.2001);

– il D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, sono strettamente connessi fra loro, cosicchè va ritenuto che l’Ente previdenziale, per procedere all’iscrizione a ruolo, deve attendere, nei limiti del silenzio – rigetto, la decisione del competente organo amministrativo nell’ipotesi di ricorso da parte del debitore, ma senza far decorrere il termine di decadenza, salvo l’eventuale successiva sospensione dell’esecuzione;

– sempre in ragione della connessione esistente fra il D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, deve ritenersi che l’intervenuto spostamento dell’entrata in vigore del regime della decadenza dall’iscrizione a ruolo abbia efficacia non solo per il termine finale (appunto di decadenza), ma anche per quello, iniziale, di ammissibilità dell’iscrizione.

Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, l’Istituto ricorrente osserva che dalla lettura della decisione impugnata non era dato comprendere da quale data l’Inail avrebbe potuto iscrivere a ruolo il credito, considerato che nei ricorsi amministrativi nessun termine è perentorio, giusta quanto disposto dalla L. n. 533 del 1973, art. 8, cosicchè l’eventuale ricorso amministrativo potrebbe essere proposto dal debitore senza limite temporale e l’Ente impositore si verrebbe spesso a trovare nell’oggettiva impossibilità di procedere all’iscrizione a ruolo.

Con il terzo motivo, denunciando violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, l’Istituto ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur nella supposta presenza di vizi formali del titolo, non si sia pronunciata sul merito della pretesa azionata.

2. Le doglianze svolte nel primo motivo (primo e secondo profilo) sono già state esaminate da questa Corte, in controversia analoga alla presente, e risolte nel senso della loro fondatezza (cfr, Cass., n. 17096/2010).

Infatti è stato condivisibilmente osservato che, quanto alla interpretazione della locuzione "dopo la decisione del competente organo amministrativo" (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4), la decisione non deve essere necessariamente esplicita, poichè l’ordinamento dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per la decisione stessa, il ricorso si intende respinto, con la conseguenza che, con la formazione del silenzio – rigetto, viene a cadere l’impedimento dell’iscrizione a ruolo.

Nel caso di specie, sulla scorta delle già indicate cadenze temporali, deve convenirsi che al momento dell’iscrizione a ruolo del credito per cui è causa già si era formato, in assenza di una decisione esplicita, il silenzio – rigetto sul ricorso amministrativo proposto dall’odierna controricorrente, con conseguente insussistenza della dedotta preclusione all’iscrizione, stante il rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, erroneamente considerato dal Giudice di appello come dilatorio.

3. Per quanto precede il ricorso va accolto, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze svolte;

conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che provvederà alla decisione della causa e alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 05-07-2012, n. 11284 Spese della comunione e del condominio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, letto il ricorso proposto dal Condominio via (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. 403 della Corte di appello di Firenze, depositata il 18 marzo 2010, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal condomino I. G., aveva revocato il decreto ingiuntivo che intimava a quest’ultimo il pagamento della somma di Euro 8.532,86 a titolo di contributo per spese condominiali, ritenendo fondata l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente di un proprio credito di Euro 1.166,28, condannando l’appellante al pagamento della differenza, e dichiarato compensate tra le parti le spese di lite nella misura di tre quarti e condannato il Condominio opposto al pagamento del restante quarto;
che, in particolare, il giudice di secondo grado, respinti i primi due motivi di appello, aveva dichiarato fondata l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente sulla base della considerazione che il suo credito era stato ammesso dal Condominio appellato, che lo aveva imputato ad un suo controcredito senza tuttavia fornire l’allegazione del preciso ammontare di esso e tenuto conto che l’appellante aveva dimostrato di averlo interamente pagato;
letto il controricorso di I.G.;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. B.M., che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:
– " il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell’art. 647 c.p.c., art. 645 c.p.c., comma 2 e art. 165 cod. proc. civ., assume che l’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile dal momento che l’attore-opponente, che aveva notificato l’atto di opposizione il 30 aprile 2004, si era poi costituito in giudizio solo il 12 maggio successivo, oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 165 cod. proc. civ.";
"il motivo è infondato in quanto, come correttamente dedotto nel controricorso, il termine imposto dalla legge per la costituzione del convenuto decorre dalla data in cui il procedimento notificatorio si perfeziona con il ricevimento dell’atto da parte del destinatario, adempimento che nella specie risulta verificatosi in data 4 maggio 2004, e non dal momento in cui esso è consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario (Cass. n. 18203 del 2008; Cass. n. 10837 del 2007)";
"il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli violazione dell’art. 645 c.p.c., comma 2, artt. 647 e 165 cod. proc. civ., assumendo che l’opposizione avrebbe dovuto comunque essere dichiarata improcedibile, atteso che l’opponente avrebbe dovuto costituirsi entro il termine di 5 giorni dalla notificazione dell’opposizione, come precisato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 19246 del 2010";
– "il motivo va respinto sulla base del rilievo che il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, con la conseguenza che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorchè siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito (Cass. n. 2427 del 2011); in ogni caso il mezzo non è fondato dovendo nel caso di specie trovare applicazione la norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, in base alla quale la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., comma 1, (Cass. n. 2242 del 2012), situazione questa non riscontrabile nel procedimento de quo";
– "il terzo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la Corte di appello ha ammesso la compensazione parziale del credito vantato dalla controparte e respinto l’imputazione dello stesso ad altro controcredito del Condominio senza che esso fosse stato provato e senza spiegare le ragioni per cui l’imputazione fatta di esso dal Condominio non sarebbe corretta, ignorando o mal valutando in tal modo la lettera del Condominio del 20.9.2004, che aveva imputato il credito opposto ai ratei condominiali relativi al 2004 non pagati dall’opponente";
– "il motivo è infondato, in quanto, ferma l’insindacabilità nel merito del giudizio espresso in ordine alla rilevanza e significanza delle prove, la Corte di merito ha addotto ragioni sufficienti ed adeguate a sostenere la conclusione accolta, osservando che il credito opposto in compensazione dall’opponente era stato ammesso dal Condominio, che esso, pur avendolo imputato ad un proprio controcredito, con la lettera del 20.9.2004 si era limitato ad indicare il saldo ed i ratei conteggiati, ma senza documentare il preciso ammontare dello stesso, che l’appellante aveva contestato il controcredito e dimostrato con le contabili di ricevuta allegate alla memoria di replica ex art. 184 c.p.c., di avere comunque già pagato gli importi ulteriori dedotti in compensazione";
– con "il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92, 91 e 336 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il Condominio lamenta che la sentenza impugnata abbia, senza adeguata motivazione, compensato per tre quarti le spese di lite e l’abbia condannato al pagamento del restante quarto, trascurando di considerare a tal fine di avere respinto gli altri motivi di appello nonchè l’esito complessivo della lite, sostanzialmente più favorevole al Condominio";
– "il motivo appare infondato, tenuto conto che nel caso di specie, atteso l’esito della controversia, che si è tradotto nella statuizione di revoca del decreto ingiuntivo e con la condanna dell’opposto al pagamento di una somma minore, non può ravvisarsi violazione del principio di soccombenza, riscontrabile soltanto nel caso in cui la condanna alle spese colpisca la parte completamente vittoriosa, mentre la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, nell’ipotesi di soccombenza reciproca, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula, pertanto, dal sindacato del giudice di legittimità (Cass. n. 17145 del 2009; Cass. n. 406 del 2008)";
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la parte ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che la memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge nuovi e diversi argomenti a sostegno dei motivi che non siano stati trattati dalla relazione; che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.