Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 22-04-2013, n. 18283 Misure cautelari Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 8.10.2012 con la quale il Tribunale di SALERNO ha annullato l’ordinanza cautelare limitatamente al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestualmente disponendo nei confronti dell’indagato D.M. la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella della custodia in carcere per il residuo delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L’ufficio ricorrente richiede l’annullamento della suddetta ordinanza, perchè il Tribunale riesamini la vicenda cautelare con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, lamentando:

1.) ex art. 606 c.p.p., lett. E) vizio di motivazione, perchè il Tribunale, nell’escludere la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo ha adottato una motivazione incongrua rispetto all’oggetto del decidere circoscritto nella imputazione.

Il ricorrente rileva che oggetto dell’imputazione è la contestazione della costituzione di una organizzazione finalizzata alla "coltivazione" di sostanze psicotrope (piante di marijuana) e al confezionamento delle stesse per il successivo smercio, mentre il Tribunale del riesame ha preso in considerazione il diverso ed esclusivo aspetto della commercializzazione del prodotto (marijuana), ponendo in evidenza la mancanza di prove dell’esistenza di un’associazione per tale tipo di attività.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dalla lettura degli atti emerge che l’ufficio della Procura della Repubblica ha formulato, nei confronti dell’indagato il seguente capo di imputazione: "…perche si associavano fra di loro alfine di produrre, estrarre da piante coltivate e successivamente vendere, ingenti quantitativi di marijuana, coltivata in apposite serre e, al momento del sequestro, insistenti su terreno di proprietà di D.M., utilizzando all’interno del terreno su cui vi era la coltivazione, un container nel quale era allocata tutta la strumentazione necessaria per illuminare, ventilare, essiccare la sostanza stupefacente ricava, pesarla e confezionarla, nel quale veniva rinvenuto un quantitativo complessivo di kg 42,5 (già ripartito in 85 confezioni da gr. 500 cadauna) ed un ulteriore quantitativo non ancora confezionato per kg 8,5 di marijuana già essiccata e lavorata e quindi pronta per lo smercio. All’interno di serre risultavano radicate al suolo 415 piante di vario fusto di canapa indiana, curate con idoneo sistema di irrigazione e venivano rinvenute, inoltre foglie di marijuana adagiate al suolo, già essiccate, per un peso di ulteriori Kg 79,5. Fatto accertato in (OMISSIS)".

Il ricorrente pone in evidenza come la suddetta attività consistente in lavorazione del terreno, dotato di copertura a serra, costante irrigazione, raccolta delle foglie, lavorazione, essicazione, confezionamento del prodotto non potesse che essere svolta da una pluralità di persone coordinate sul piano organizzativo; e mette in evidenza che in riferimento a tale configurazione di reato, omettendo ogni specifica valutazione in fatto, il Tribunale ha spostato la propria attenzione solo sull’aspetto della commercializzazione del prodotto, omettendo ogni considerazione su quello della coltivazione.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva che il Tribunale ha affermato, tra l’altro, che "… se è vero che un’attività del genere di quella riscontrata aveva necessariamente bisogno di agganci per garantire la commercializzazione dell’ingente prodotto lavorato, non è affatto provato che nella fattispecie, ciò sia avvenuto in modo stabile e continuativo e tale da trascendere anche la singola, quantunque ingente fornitura. Non è infatti stato nemmeno allegato una qualsiasi forma di rapporto con altri, allo stato non identificati, personaggi, dalla cui analisi evincere che D. M. – che, alla fine è stato attinto dal rato in tema di coltivazione solo perchè era il proprietario del fondo e dell’annesso container – si sia reso protagonista di siffatta ipotesi associativa. Deve, dunque, essere esclusa la sua responsabilità in tema di un associazione che, al momento, è difficile anche ipotizzare in capo agli altri due rei confessi (in concorso con altri personaggi criminali non individuati anche per effetto del loro non stigmatizzato silenzio). La posizione del D. deve, dunque essere parificata a quella degli altri due suoi congiunti con i quali ha impiantato l attività illecita di coltivazione".

Ponendo a confronto il contenuto del capo di imputazione con la motivazione dell’ordinanza impugnata, alla luce delle considerazioni svolte dall’Ufficio della Pubblica accusa, si deve rilevare come il provvedimento sia incongruo ed evidenzi un vizio di carenza di motivazione. Infatti il Tribunale, a fronte di una precisa ipotesi (che tiene conto della articolata attività "agricola" nonchè di raccolta, trattamento e confezionamento del prodotto) non ha formulato alcuna specifica considerazione volta ad escludere e a giustificare l’infondatezza dell’accusa. Dal testo del provvedimento si desume che il D.A. e il D.R. sono stati sorpresi dalla polizia giudiziaria, nell’essicatoio e che gli stessi avevano ammesso il proprio coinvolgimento nell’attività di preparazione dello stupefacente e l’ A., in particolare,aveva finito con l’ammettere che "qualcosa era arrivata all’orecchio" del padre M., proprietario del fondo sul quale avveniva l’illecita coltivazione. Il coinvolgimento delle tre persone, con ruoli diversi, sotto il profilo della condotta materiale, costituisce secondo la ipotesi dell’accusa la prova della costituzione di un’associazione dedita alla illecita attività di coltivazione e produzione di marijuana, prova che si fonderebbe su quanto accertato dalla polizia giudiziaria al momento dell’intervento in loco e in parte su quanto dichiarato dagli indagati. Sotto questo punto di vista pertanto il provvedimento impugnato è privo di motivazione in particolare nella indicazione della ragione per la quale la configurazione dell’accusa di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, formulata dal Pubblico Ministero, sia infondata. Per le suddette ragioni il provvedimento impugnato va annullato per vizio di carenza di motivazione limitatamente allo aspetto della insussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e gli atti devono essere restituiti al Tribunale del riesame per una nuova valutazione attraverso la quale dovrà chiarirsi la ragione per la quale difetti la prova di una organizzata e sistematica attività di coltivazione illecita di piante di marijuana.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 176

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 28/06/2010 e depositato l’8/07/2010, parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 29/05/2009 tendente al il rilascio di una autorizzazione all’esercizio di una linea regolare specializzata (CamastraNaroPalermo e viceversa) destinata al trasposto pubblico dell’utenza scolastica, universitaria e parauniversitaria gravitante sul capoluogo regionale e proveniente da Camastra e Naro.

Il gravame è affidato alle seguenti censure di diritto:

1) Violazione di legge per mancata conclusione del procedimento ex art.2 L.241/1990 in relazione all’art.21bis L.1034/1971: illegittimamente l’Amministrazione perdura nell’inerzia nel riscontrare con un provvedimento espresso alla richiesta della società ricorrente anche oltre il termine per la conclusione del relativo procedimento;

2) Violazione e falsa applicazione L.R.20/2002, dell’art.27 comma 13 L.R.19/2005 e delle disposizioni comunitarie di cui al Regolamento 11/CE/1998, eccesso di potere e violazione dei principi costituzionali di cui agli artt.3 e 34 Cost.: la l.r.20/2002 in materia di interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia stabilisce che la Regione, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt.3 e 34 Cost., individua nelle facilitazioni per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto anche per il raggiungimento delle sedi siciliane universitarie (all’art.2 lett.d) uno degli ambiti di intervento per concretizzare ed attuare il diritto allo studio in premessa. Ed invero l’art.27 co.13 L.R.19/2005 chiarisce che si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti in applicazione della L.R.20/2002 cit.;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.70 co.3 L.R.20/2003 e degli artt. 4 e 5 L.68/1983, eccesso di potere: non potrebbe in specie trovare applicazione il "congelamento" della rete dei servizi di trasporto pubblico locale previsto dal citato art.70 co.3 L.R.20/2003 atteso che il suddetto blocco aveva durata limitata e temporanea a che la mancata adozione di ulteriori provvedimenti da parte della Regione non può essere di ostacolo oggi al rilascio della richiesta autorizzazione.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di che trattasi, con conseguente declaratoria dell’obbligo di concludere il relativo procedimento, nominando in caso di inerzia ulteriore un Commissario ad Acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese.

Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata chiedendo, con successiva memoria, il rigetto del gravame, siccome infondato, osservando che sulle medesime pretese la Società ricorrente aveva già in passato interposto ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di diniego espresso, ricorso definito con sentenza di rigetto n.741/2007, passata in autorità di cosa giudicata.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e vada quindi accolto nei sensi di cui d’appresso.

Risulta in primo luogo fondata la prima doglianza, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.2 L.241/90 per la mancata conclusione del procedimento.

Secondo l’orientamento qui condiviso della giurisprudenza amministrativa, anche in relazione alle ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, salvaguardate dalla legge n. 241 del 1990, può ritenersi che l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno: a) in presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n. 6181), e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto (cfr. sez. IV, n. 3256 del 2002 cit.); b) in presenza di domande manifestamente assurde (cfr. sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181; sez. IV, 28 novembre 1994, n. 950), o totalmente infondate (cfr. sez. V, 3 agosto 1993, n. 838; 7 maggio 1994, n. 418); c) al cospetto di pretese illegali, non potendosi dare corso alla tutela di interessi illegittimi (cfr. sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181). (cfr. Da ultimo Consiglio di Stato sez. IV 5 luglio 2007 n.3824).

Ancora di recente il giudice amministrativo ha precisato che:

– L’art. 2, l. n. 241 del 1990 ha fissato un principio generale secondo cui, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la p.a. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza; b) istanza manifestamente infondata; c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 16 maggio 2007, n. 5245):

– In tema di formazione del silenziorifiuto, ove non esista una specifica norma di legge che preveda l’obbligo della p.a. di provvedere, per ritenere comunque sussistente tale obbligo bisogna operare una distinzione tra istanze volte ad ottenere rispettivamente: a) atti di contenuto favorevole in quanto ampliano la sfera giuridica del richiedente; b) il riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati; c) atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall’adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggi (Consiglio Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318).

Nel caso di specie ritiene il Collegio che la questione già decisa con la sentenza n.741/2007 di questa Sezione non integri alcuna delle condizioni in narrativa in presenza delle quali non sussisterebbe per l’Amministrazione alcun un obbligo a provvedere.

Ciò nella rilevante considerazione che: a) quella avanzata in data 2829 maggio 2009 dalla parte ricorrente non può essere in alcun modo qualificata quale istanza di riesame a fronte di un precedente provvedimento di diniego; b) rispetto alla questione già definita con Sent.n.741/2007 cit., con la nuova domanda parte ricorrente chiede infatti l’applicazione della normativa sopravvenuta (co.13 art.27 L.R.19/2005 che oggi considera "scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni") stante il carattere innovativo della stessa (tant’è che non era stata ritenuta applicabile nel precedente contenzioso: cfr. sempre sent.741/2007 cit. che ha disatteso la specifica censura articolata con i motivi aggiunti al ricorso R.G.4950/2004).

Ed invero, si osserva che il divieto di istituire nuovi servizi di linea in concessione, previsto dall’art. 70, co. 3 della l.r. n.20/2003, è stato ritenuto conforme alle previsioni comunitarie solo in ragione del suo carattere temporaneo, siccome valevole "fino alla data di entrata in vigore della riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2006…".

Né la disposizione di cui al comma 6 dell’art.27 L.R.19/2005, richiamato dall’Avvocatura erariale, mercé il quale "non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all’attuazione della riforma organica del settore", può esentare l’Amministrazione dal concludere il procedimento (avviato su istanza di parte) con un provvedimento espresso. La medesima previsione normativa per altro prevede che, nelle more, "potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità", tra le quali oggi sono da annoverare anche quelle degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti (in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e ss.mm. e ii.) di cui al successivo coma 13 dello stesso art. 27 L.R.19/2005.

Quanto sopra esposto, postula altresì la fondatezza delle ulteriori censure articolate dalla società ricorrente con il ricorso in esame.

In altri termini, rilevata la sussistenza di un obbligo a provvedere con un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente, il ricorso merita accoglimento con conseguente declaratoria a provvedere da parte dell’Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, attesa l’accertata illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata, condanna quest’ultima a provvedere sull’istanza del ricorrente entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza (o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore).

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro.1000,00 (Euro mille e zero centesimi), oltre I.V.A., C.P.A, nonché alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1102 EDILIZIA E URBANISTICA

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Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 10 novembre 2009 – depositato il 4 dicembre 2009 – il ricorrente espone: (a) di aver presentato al comune di Frosinone istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994 e di aver autoliquidato la somma dovuta a titolo di oblazione; (b) che, conseguito il titolo in sanatoria, il comune attestava l’esistenza di un credito pari ad Euro 5.378,55, per la restituzione del quale avanzava, in data 13 marzo 2002, apposita istanza alla Agenzia delle entrate; (c) che quindi citava l’Agenzia per conseguire la condanna alla restituzione del maggior importo corrisposto a titolo di oblazione e che l’adito Tribunale di Frosinone dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Ciò posto agisce per la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di Euro 5.378,55 con gli interessi legali maturati dal pagamento sino al soddisfo, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L. 47/1985 – eccesso di potere – travisamento dei fatti.

2 L’Avvocatura dello Stato si è costituita con atto depositato in data 4 dicembre 2009 ed ha ricondotto le proprie difese alla nota della competente amministrazione versata in atti. Il ricorrente ha replicato con memoria del 14 maggio 2010.

3 Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è fondato alla luce del costante orientamento, proprio anche della Sezione (T.a.r. Lazio, Roma, II, 21 ottobre 2009, n. 10255; T.a.r. Lazio, Latina, 20 marzo 2008, n. 210; 5 aprile 2004, n. 153; T.a.r. Lazio, Roma, II, 12 gennaio 2010, n. 136; T.a.r. Lazio, Roma, II, 15 aprile 2009, n. 3879).

2 In punto di fatto va evidenziato che il comune di Frosinone ha certificato l’esistenza di un credito. In diritto deve rilevarsi che: (a) il termine di prescrizione è stato abbreviato a tre anni dalla legge 13 marzo 1988, n. 68; (b) la determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione va effettuata dal comune in sede di esame della domanda, esame che deve avvenire – sussistendo determinate condizioni – nel termine di ventiquattro mesi; (c) la maturazione della prescrizione e degli effetti ad essa collegati si riconnette alla definizione, nei modi legislativamente fissati, del procedimento; (d) "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente" (articolo 35, ultimo comma, L. 47/85); (e) le modalità di rimborso del credito per erroneo o maggior versamento sono state fissate con D.M. 13.4.1988. L’amministrazione ha contrastato la domanda opponendo l’intervenuta prescrizione per decorso del termine di 36 mesi a partire dalla presentazione della domanda (cfr. le indicazioni di cui alla nota dell’Agenzia delle Entrate datata 23 luglio 2004, prodotta dalla difesa erariale il 4 dicembre 2009). Tale argomento non è pertinente. Ed, infatti, la pretesa al rimborso è nel caso riconducibile alla previsione, per la quale appunto, "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente", previsione questa che valorizza la particolare rilevanza del titolo legittimante la ripetizione identificabile nella manifestazione espressa del potere di determinazione dell’importo della sanzione in uno a quello di possibile assentimento della richiesta sanatoria edilizia. È allora logico inferire che, in forza dell’autonoma previsione citata – alla quale si collega la regolamentazione di cui al D.M. del 13 aprile 1988 -, la decorrenza del termine prescrizionale va ricondotta, non alla presentazione della domanda di condono edilizio, ma alla definizione della stessa dalla quale può originare la ragione di credito. In conclusione quindi, la definizione di quest’ultima in uno alla contestuale liquidazione della somma effettivamente dovuta in sede di rilascio della concessione in sanatoria, costituisce momento al quale rapportare i termini per azionare il credito da rimborso. In dipendenza di tanto il proposto ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme eccedenti, secondo l’ammontare certificato dal comune, con maggiorazione concernente i soli interessi, attesa la natura di indebito oggettivo del credito vantato.

3 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, condanna l’amministrazione al rimborso delle somme dovute.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 2904 del 2006 deposito del 10 febbraio 2006 VIOLENZA SESSUALE

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 15.3.1993 al Pretore di Latina, Lo. Mo., consulente del lavoro, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 193/1993 con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di Pa. Ca. della somma di lire 19.023.000 a titolo di differenze retributive e T.F.R., in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso dal 15.1.1985 al 30.11.1992. Deduceva l’opponente che Pa. Ca. aveva frequentato il suo studio professionale come praticante, senza alcun vincolo di subordinazione, dal 1985 al 23.10.1991, data della stipula di un contratto di formazione e lavoro; osservava che Pa. Ca. si era dimessa senza preavviso il 30.11.1992, per cui dalla somma pretesa andava detratta l’indennità di mancato preavviso; proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni che Pa. Ca. le aveva provocato svolgendo in modo non diligente le proprie mansioni.

Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’istruzione, il Pretore, con sentenza n. 1270 del 3.10.1995, rigettava l’opposizione e Ia domanda riconvenzionale. Entrambe le parti proponevano appello.

Il Tribunale di Latina, disposta una consulenza tecnico contabile, con sentenza non definitiva n. 48 del 10.4.2001, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Lo. Mo. al pagamento in favore di Pa. Ca. della complessiva somma di lire 4.275.398 oltre accessori, per differenze retributive; con sentenza definitiva n. 72 del 1.8.2002 condannava Lo. Mo. al pagamento in favore di Pa. Ca. a titolo di T.F.R della somma complessiva di euro 2.574,81 oltre accessori.

Per quanto qui ancora interessa, in ordine alla durata del rapporto di lavoro subordinato il Tribunale, sulla scorta delle testimonianze raccolte, osservava che Pa. Ca. aveva sostenuto con esito positivo l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro nella sessione 1987/1988 e che Lo. Mo. era venuta a conoscenza di tale circostanza solo nel marzo 1988; da tale data, e fino alla stipula del contratto di formazione e lavoro, secondo il giudice del gravame era dunque intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, poiché Pa. Ca. svolgeva nello studio compiti ben precisi sotto la direzione ed il controllo di Lo. Mo., era tenuta all’osservanza di un orario di lavoro, era retribuita mensilmente con stipendio fisso, ed era in definitiva stabilmente inserita nell’organizzazione dello studio professionale.

Quanto alle differenze retributive dovute da Lo. Mo., il Tribunale, assumendo che nel ricorso introduttivo la lavoratrice non aveva presentato un conteggio dettagliato e analitico, limitandosi ad una mera elencazione delle somme pretese, riteneva di poter liquidare a Pa. Ca. solo le somme riconosciute da Lo. Mo. (L. 1.206.475 per due mesi di retribuzione; L. 1.105.940 per ratei 13° mensilità; L. 278.000 per ratei ferie).

Quanto al TFR, il Tribunale, sulla scorta della disposta CTU, e tenuto conto della durata del rapporto di lavoro dall’aprile 1988 al novembre 1992, nonché dell’inquadramento nel quinto livello retribuivo del CCNL dipendenti studi professionali (riconosciuto dal datore di lavoro ed in mancanza di una domanda di inquadramento superiore), liquidava alla lavoratrice la somma di euro 2.574,81.

Per la cassazione di tali sentenze Pa. Ca. ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. Lo. Mo. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, lamentando genericamente violazione di legge e vizi di motivazione, la ricorrente si duole che il Tribunale, con motivazione del tutto illogica e contraddittoria, abbia fatto decorrere il rapporto di lavoro subordinato dall’aprile 1988, anziché dalla fine del praticantato, ultimato in data 29.3.1987, pur avendo dato atto di tale circostanza.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale le ha riconosciuto l’inquadramento nel quinto livello del CCNL dipendenti studi professionali (fattorini e uscieri), mentre l’esponente aveva svolto sempre le superiori mansioni proprie del terzo livello. Lamenta che il Tribunale ha determinato l’inquadramento senza tener conto delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente e senza confrontare tali mansioni con quelle precisate nelle declaratorie contrattuali.

Con il terzo motivo la ricorrente censura in primo luogo la sentenza impugnata per aver affermato che i conteggi allegati al ricorso introduttivo non erano utilizzabili perché del tutto generici. Sostiene la ricorrente che avendo indicato le mansioni svolte ed il contratto collettivo applicabile il Tribunale poteva superare ogni dubbio disponendo una CTU.

Con un secondo profilo di censura contesta, infine, la liquidazione del TFR, perché determinata sulla base di un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo e sulla base di un errato inquadramento.

Il primo motivo del ricorso, relativo alla data di decorrenza del rapporto di lavoro subordinato, è fondato. Sul punto specifico la motivazione della sentenza impugnata si presenta, infatti, contraddittoria ed insufficiente.

Sostiene il Tribunale che il rapporto di lavoro subordinato abbia avuto inizio dal marzo 1988, cioè da quando Lo. Mo. venne a conoscenza del positivo superamento dell’esame di abilitazione professionale da parte di Pa. Ca., mentre l’attività prestata da Pa. Ca. nello studio di Lo. Mo. prima del conseguimento dell’abilitazione rientrava nell’addestramento professionale indispensabile per sostenere il relativo esame. Il giudice del gravame, inoltre, riporta il contenuto delle deposizioni testimoniali dalle quali ha tratto la prova delle mansioni svolte da Pa. Ca. nel corso della sua collaborazione presso lo studio professionale e conclude che dal momento in cui Lo. Mo. venne resa edotta del conseguimento dell’abilitazione professionale "l’attività di Pa. Ca. non fu più impiegata quale necessario strumento perché la stessa potesse acquisire le nozioni necessarie per conseguire il titolo professionale, ma divenne un elemento interno al sinallagma contrattuale mutando la causa del contratto nel mero scambio tra prestazione e retribuzione".

Il Tribunale, però, non ha tenuto conto del fatto che Pa. Ca. aveva cessato la pratica professionale in data 30.10.1987, come da certificato dal Consiglio Provinciale Albo Consulenti del Lavoro del 3.4.1987, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, per cui l’attività prestata dall’attuale ricorrente nello studio professionale dal novembre 1987 al marzo 1988 con identiche modalità -circostanza questa che non risulta contestata da controparte- non era più sorretta dalla causa dell’apprendimento professionale. In presenza di tale certificazione del Consiglio dell’Ordine, che attesta la data di compimento del periodo di pratica professionale, non è sufficiente affermare che il praticantato può svolgersi anche per un tempo superiore a due anni. Sta di fatto che nel caso di specie il praticantato è stato completato alla data indicata dal Consiglio dell’Ordine. Il giudice del gravame non ha spiegato perché non ha ritenuto di tener conto di tale circostanza di fatto, risultante dalla documentazione versata in atti da Pa. Ca., né ha chiarito i motivi per i quali le prestazioni rese dopo il compimento del praticantato e fino al marzo 1988 non configurassero esse stesse un rapporto di lavoro subordinato.

Sono dunque fondate le doglianze espresse dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, che va dunque accolto.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del terzo, nella parte in cui la ricorrente lamenta che la liquidazione del TFR è stata effettuata sulla base di un periodo di lavoro inferiore a quello effettivamente prestato.

Sono invece infondati il secondo motivo ed il terzo motivo, quest’ultimo nella parte in cui la ricorrente lamenta la mancata utilizzazione dei conteggi contenuti nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Per quanto concerne l’inquadramento nel quinto livello del CCNL dipendenti studi professionali, oggetto del secondo motivo, va rilevato che il Tribunale ha correttamente osservato che Pa. Ca. nell’atto introduttivo non aveva rivendicato un livello superiore, neppure per l’esercizio di fatto di mansioni superiori ex art. 2103 c.c., né tale richiesta era stata avanzata successivamente, per cui alla lavoratrice andava attribuito il livello riconosciutole dalla datrice di lavoro. La ricorrente in modo del tutto infondato addebita in ricorso al Tribunale il mancato accertamento d’ufficio delle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice e del suo corretto inquadramento, dimenticando che anche nel rito del lavoro l’attività del giudice è vincolata dalle domande delle parti.

Per quanto concerne poi la mancata utilizzazione dei conteggi riportati nel ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto parziale del terzo motivo di ricorso, il Tribunale ha dato adeguata motivazione della sua decisione rilevando che di detti conteggi non era possibile tener conto, perché privi della indicazione del contratto che si invocava come applicabile, e quindi dei parametri di riferimento, nonché della qualifica rivestita o rivendicata e delle somme già percepite. Trattasi di una valutazione in fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, sia perché congruamente motivata, sia perché la ricorrente non ha riprodotto nell’impugnazione i conteggi allegati al ricorso introduttivo, sicché la Corte, che non è abilitata all’esame diretto degli atti processuali, non è in condizione di valutare la decisività delle doglianze.

In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, mentre il secondo motivo ed il primo profilo di censura del terzo devono essere respinti, restando assorbito il secondo profilo di censura del terzo motivo. Di conseguenza le sentenze impugnate devono essere cassate in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il primo profilo di censura del terzo; dichiara assorbito il secondo profilo di censura del terzo motivo; cassa le sentenza impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma.

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