T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 257 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Il ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale – impugna il verbale della commissione per gli accertamenti sanitari con il quale è stato dichiarato non idoneo per "Note di insicurezza" con attribuzione del "coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale PS".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a) difetto di motivazione;

b) violazione delle procedure medicolegali:

il candidato è stato sottoposto, in data 21 luglio 2010, al giudizio del solo colonnello medico e non della commissione ovvero ad un semplice colloquio di fronte al presidente della commissione senza la presenza degli altri componenti (violazione del D.M. 5/12/2005 e dell’art. 10 del bando di concorso);

risulta effettuato solo il test psicologico, senza invito a nessuna forma di colloquio diagnostico;

il colloquio si risolveva in brevissimo tempo;

solo il giorno dopo gli veniva consegnato l’ingiusto provvedimento (violazione dell’art. 10, punto 7 del bando di concorso);

c)il giudizio è in contrasto con il servizio reso dal ricorrente presso le Forze Armate.

Si è costituita l’amministrazione a mezzo Avvocatura di Stato.

Con ordinanza n. 1362/2010 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’Avvocatura di Stato ha depositato memoria difensiva.

Ha replicato la difesa attorea mediante produzione di memoria e documenti.

L’amministrazione ha adempiuto all’incombente istruttorio mediante deposito di documentazione in data 1 dicembre 2010.

Il difensore del ricorrente ha visionato gli atti chiedendo la spedizione in decisione della causa.

Il ricorso è infondato.

Il verbale di visita psichiatrica reca sufficienti e congruenti elementi motivazionali in grado di rendere edotto e comprensibile l’iter valutativo che ha portato al divisato giudizio.

La motivazione s’appalesa, altresì, immune da vizi di macroscopica illogicità valutativa e manifesta incoerenza ponendosi in non implausibile continuità argomentativa con le risultanze degli item critici e le risposte fornite dal candidato.

Non compete a questa autorità giudiziaria, né a fortiori è possibile farlo in sede di ricorso, sindacare nel merito la valutazione che il colonnello medico ha tratto dall’esame dei test sottoposti al ricorrente e dal successivo colloquio, una volta escluso, perché rimasto indimostrato e privo di censure, che sia stato violato il protocollo metodologico ovvero revocata in dubbio la sua attendibilità tecnica.

La circostanza che le risposte viziate e/o negative siano state di numero assertivamente basso non ha alcuna rilevanza. Ed invero, la congruenza delle risposte va posta in relazione al protocollo metodologico e deve tenere conto del profilo sanitario richiesto al candidato per l’assolvimento dei compiti che connotano lo status di carabiniere effettivo. Ebbene, obbiettiva la presenza di numerose (in senso assoluto e non relativo) risposte negative, non implausibile appare il giudizio di relazione tra fatto (risultanze della visita psichiatrica), norma (direttiva tecnica) e potere esercitato (giudizio di non idoneità).

Infondate, pertanto, sono le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere. Addirittura inammissibili quelle dedotte con il primo dei motivi aggiunti nella parte in cui vengono sviluppate doglianze specifiche avverso l’interpretazione delle risultanze del test MMPI trattandosi, invero, di assunti generici non esponendo il ricorrente alcun argomento diretto a spiegare le ragioni del rilievo attribuito alle risposte in relazione al protocollo metodologico di riferimento; il ricorrente si limita ad insinuare un sospetto di illogicità valutativa disancorato, però, dal rispettivo e pertinente paradigma.

Ad ogni modo, e comunque, neppure vaghe e generiche appaiono le domande formulate al ricorrente ove non contestato, con specifiche censure volte a confutarne l’attendibilità tecnica, il protocollo metodologico seguito – peraltro per tutti i candidati e senza distinzione alcuna – dall’intimata amministrazione.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 10 del bando di concorso perché:

l’amministrazione non lo ha sottoposto a tutti gli accertamenti specialistici e di laboratorio previsti dalla clausola di bando, compreso il colloquio con lo psicologo;

solo il giorno dopo l’amministrazione gli ha consegnato l’impugnato provvedimento.

Le censure sono infondate.

L’art. 10, comma 6 del bando di concorso stabilisce che "La commissione, prima di eseguire la visita medico collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti: omissis…" (tra questi, la visita psichiatrica).

Il successivo comma 7 dispone che "La commissione comunicherà seduta stante per iscritto, al concorrente, l’esito della vista medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: – inidoneo con indicazione del profilo sanitario…".

Il comma 8^ prevede, infine, che "Saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da "imperfezioni ed infermità che siano causa di non idoneità al servizio militare secondo normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5".

Il precedente comma 5 così dispone: "Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1…".

Nel caso di specie, al ricorrente è stato riscontrato, all’esito della batteria testologica e della visita psichiatrica, un coefficiente 2, non in linea con il profilo sanitario richiesto per il reclutamento.

Il Collegio non ravvede nell’operato dell’amministrazione profili di illegittimità procedimentale. La commissione ha comunicato al ricorrente l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale della visita psichiatrica ed il suo esito.

In disparte quanto sopra, degradano a mere irregolarità, del tutto irrilevanti, le dedotte censure di violazione della forma del provvedimento e formali del procedimento.

Ed invero, una volta appurata – mediante il programmato accertamento sanitario propedeutico alla successiva visita medica collegiale – l’impossidenza del requisito previsto dal comma 5 dell’art. 10 del bando di concorso, l’esito del giudizio finale (cfr. art. 21 octies, c. II, primo periodo, L. n. 24171990) altro non poteva essere che quello licenziato dall’amministrazione.

Ove anche non si condividessero le cennate considerazioni, resta il fatto che la commissione per gli accertamenti sanitari ha fatto proprie le risultanze della visita psichiatrica, condividendone il contenuto e sottoponendone gli esiti al candidato.

Il Collegio, dunque, non ravvede sussistenti nel giudizio impugnato i rubricati vizi.

Neppure esso coglie la censurata contraddittorietà con il curriculum di servizio (leva militare, volontario nell’E.I.) attesa l’incomparabilità tra il comportamento funzionale all’adempimento di obblighi e doveri di servizio (coperto da un giudizio storico, cui può seguire, se del caso, una sanzione disciplinare) ed i requisiti che un candidato deve mostrare di possedere per assolvere ad un ruolo molto più impegnativo, delicato e diverso quale quello di carabiniere effettivo in ferma quadriennale.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso è destituito di giuridico fondamento e, perciò, meritevole di reiezione mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 5119 Collegi e ordini professionali

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Svolgimento del processo

1.- Con decisione n. 45/2009, depositata il 12.2.2010, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto il ricorso di S.E. avverso la deliberazione del 14.3- 2.4.2008 con la quale il "Collegio degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia" della provincia di Brescia, a conclusione del procedimento disciplinare iniziato in suo confronto il 14.1.2008, le aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi, avendola ritenuta responsabile dei seguenti addebiti: a) aver favorito l’esercizio abusivo di professione infermieristica mediante utilizzo di personale straniero non inscritto all’albo degli infermieri; b) aver gestito soggetti societari in violazione delle norme giuridiche e deontologiche; c) aver esercitato un’attività di gestione ed intermediazione della libera professione in modo lesivo del decoro della professione e della dignità dei colleghi professionisti.

2.- Avverso la decisione ricorre per cassazione la S., affidandosi a sei motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- Col secondo motivo sono dedotte nullità del procedimento e della decisione per violazione, tra le altre disposizioni, del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 39, comma 2, lett. a e art. 47 e art. 24 Cost., nonchè per assoluto difetto di motivazione.

Vi si sostiene che col ricorso alla Commissione centrale la ricorrente s’era doluta, tra l’altro, della genericità del addebiti, per difetto, oltre che dell’indicazione delle norme violate, della descrizione del fatto, dell’individuazione dei soggetti coinvolti, delle modalità attuative dei comportamenti addebitati, dei luoghi e dei tempi degli stessi, nonchè di qualsiasi altra circostanza idonea all’individuazione materiale del fatto ascritto, sicchè l’attività difensiva era risultata irrimediabilmente pregiudicata.

E si rappresenta che la doglianza era stata respinta dalla Commissione centrale con un niente affatto pertinente richiamo alla possibilità di integrare l’incolpazione nella prima seduta del giudizio, perchè tanto non era mai accaduto, nè la Commissione centrale aveva d’altronde affermato che il capo di incolpazione fosse stato, nella specie, riformulato o integrato.

Col quarto motivo si sostiene, anzi, che la ricorrente non aveva mai reso dichiarazioni e che non era mai stata direttamente interrogata sui fatti oggetto dell’incolpazione.

2.- Il motivo è fondato ed è assorbente delle altre censure.

La Commissione centrale ha rigettato il motivo di gravame non già perchè gli addebiti erano stati precisati nel corso del procedimento e non si erano verificate lesioni del diritto di difesa, ma perchè, quando ciò avviene, il D.P.R. n. 221 del 1950, art. 39, può dirsi rispettato (così inequivocamente risulta dal secondo, terzo e quarto capoverso di pagina 5 della decisione impugnata).

Con sentenza 2.2.2010, n. 2364, pronunciata in un caso sostanzialmente identico, questa corte ha rilevato che "l’accusa di avere costituito e gestito soggetti societari in violazione delle norme giuridiche e deontologiche, nonchè, di avere esercitato una attività di gestione ed intermediazione della libera professione in modo lesivo del decoro della professione e della dignità dei colleghi professionisti, è criptica e generica: essa, invero, lungi dal descrivere, in concreto, le condotte ascritte all’incolpato, è espressiva di qualificazioni e valutazioni la cui congruenza, in mancanza di una sufficiente esplicitazione della base fattuale, neppure è possibile indagare. Mette conto all’uopo evidenziare che la puntualità della contestazione non è solo funzionale all’esplicazione del diritto di difesa dell’incolpato. In realtà, c’è un’esigenza di trasparenza dell’azione disciplinare, che rende potenzialmente irrilevante la stessa consapevolezza che l’accusato abbia avuto delle condotte, in tesi deontologicamente scorrette, alle quali alluda la contestazione. Tale esigenza, enucleabile dai principi generali dell’ordinamento, a cominciare dall’art. 111 Cost., …, è assolutamente irrinunciabile a sol considerare che, in assenza di una enucleazione oggettivamente chiara dei fatti per cui si procede, riesce praticamente impossibile il controllo giurisdizionale della decisione dell’organo disciplinare, attivabile in base al già richiamato art. 101: controllo comprensivo, come è noto, della violazione e falsa applicazione di norme giuridiche, ma esteso anche alla motivazione, tutte le volte che se ne assuma l’inesistenza, la mera apparenza o l’insanabile contraddittorietà".

Ha per questo ritenuto il procedimento viziato in modo inemendabile sin dal suo avvio, cassando senza rinvio sia la decisione della Commissione centrale sia quella della commissione disciplinare.

3.- A tale decisione il Collegio ritiene di doversi, per le stesse ragioni, allineare.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la decisione della Commissione centrale e quella della commissione disciplinare e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6193 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del 17 settembre 2007, con la quale il Tribunale di Enna aveva dichiarato B.G. e S.L. colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p. e art. 585 c.p., comma 1, seconda parte, ove richiamava l’art. 577 c.p., n. 4, con riferimento all’art. 61 c.p., n. 1 e comma 1, seconda parte ultimo periodo con riferimento al comma 2, n. 2 dello stesso articolo, per avere, in concorso con altri, cagionato a C. C. lesioni personali consistite nella frattura dell’ottava, nona e decisa costa …., guarite in gg. 30, colpendolo ripetutamente con un tondino in ferro e con calci, schiaffi e pugni; con le aggravanti di avere commesso il fatto per motivi futili, e cioè per impedire al C. di accedere al proprio fondo passando attraverso quello del M., essendo questa l’unica via di accesso, e con uso di arma impropria; e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, oltre consequenziali statuizioni. Lì aveva altresì condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati ha proposto distinti ricorsi per Cassazione, ciascuno affidato ai motivi alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso in favore del B. deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 582 e 585 c.p. nonchè mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p., comma 3, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 592 c.p., art. 546 c.p., lett. e) in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa.

Il terzo motivo eccepisce violazione ed erronea applicazione dell’aggravante dei futili motivi, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Il quarto motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 157 c.p., e art. 159 c.p., n. 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b). Si duole, in proposito, che non sia stata dichiarata l’estinzione del reato per maturata prescrizione posto che i periodi di sospensione (dal 17.1.2005 al 3.10.2002 e dal 24.4.2006 al 20.11.2006, entrambi per impedimento del difensore), erano stati computati per intero e non già nei limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 159 c.p..

Il quinto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 185 c.p. ed art. 539 c.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), sul rilievo dell’omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all’entità della provvisionale immotivatamente concessa dal primo giudice.

Il ricorso in favore del S. prospetta identici motivi di ricorso.

2. – Nella griglia della censure dedotte in favore del B. rilevanza certamente pregiudiziale assume la doglianza che sostanzia la quarta doglianza. Il rilievo della prescrizione, ancorchè erroneamente formulato in riferimento alla mancata declaratoria da parte del giudice di appello, è certamente fondato, essendo medio tempore maturato il termine prescrizionale. Ed infatti, pur tenendo conto dei periodi di sospensione nella massima estensione (dal 24/6 al 25.11.2993; dal 25.11.2003 al 19.4.2004; dal 17.1.2005 al 3.10.2005; dal 26.4.2006 al 20.11.2006; dall’11.6.2007 al 18.6.2007;

dal 7.7.2009 al 20.10.2009), per complessivi anni due, mesi 5 e giorni 8, il termine anzidetto – a far tempo dalla data di commissione del reato, ossia dal 7.11.2000 – è maturato il 15.10.2010. Pertanto, in mancanza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito, non essendo evidente la loro sussistenza a mente dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tanto più a fronte di doppia conforme in punto di penale responsabilità – occorre prenderne atto e far luogo alla declaratoria di estinzione del reato in questione.

La relativa pronuncia è consentita, per vero, dal giudizio di infondatezza delle doglianze di parte e, dunque, da ipotetico epilogo decisionale diverso dall’inammissibilità, che avrebbe avuto, invece, effetto preclusivo secondo i dettami della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266.

Nondimeno, occorre esaminare, specificamente, le anzidette ragioni di censura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 578 c.p.p..

Orbene, la prima ragione di censura, che si duole del riconoscimento nella fattispecie del reato di lesioni personali aggravate e della mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 393 c.p., comma 3, è priva di fondamento.

Ed invero, il fatto ascritto agli imputati integrava pacificamente il reato ascritto, posto che la condotta lesiva è stata posta in essere anche con uso di tondino di ferro, dunque con arma impropria, in quanto strumento pacificamente utilizzabile per l’offesa alla persona. Improponibile era ogni altra qualificazione giuridica, anche tenuto conto del fatto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’aggressione è stata solo occasionata dal passaggio e non era, comunque, intesa ad impedire l’esercizio della relativa servitù prediale, asseritamente illegittimo, a parte il rilievo che, ad ogni modo, il diritto di proprietà, che sarebbe stato tutelato, non risulta facesse capo agli odierni imputati.

Infondata è anche la seconda censura, posto che la valutazione delle risultanze di causa appare ineccepibile, così come insindacabile, in quanto congruamente motivata, è l’individuazione di una piattaforma probatoria idonea al ribadito giudizio di colpevolezza, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa ritenute, motivatamente, attendibili anche alla luce del riscontro offerto dalla consulenza medicolegale disposta dal PM. Giuridicamente corretta, e congruamente motivata, è l’applicazione dell’aggravante dei futili motivi, avuto riguardo alle peculiari modalità della fattispecie ed all’evidente sproporzione tra entità del fatto ed impulso, peraltro meramente punitivo, che aveva determinato l’azione violenta in danno della persona offesa.

Destituito di fondamento è anche il quinto motivo, relativo alla mancata risposta alla censura concernente l’entità della provvisionale concessa in primo grado. Ed infatti, anche se manca una motivazione espressa sul punto, le ragioni per le quali la doglianza di parte era stata disattesa emergono per implicito – ma non per questo meno chiaramente – dall’intero compendio motivazionale, specie nella parte in cui è sottolineata la gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa (frattura dell’ottava, nona e decima costa dell’emilato sinistro, guarite in giorni trenta, come da rubrica), a seguito della selvaggia aggressione subita, e del consequenziale danno patito, rispetto al quale, evidentemente, l’entità della provvisionale riconosciuta dal primo giudice è stata ritenuta affatto congrua.

Come si è già notato in premessa, le censure proposte in favore del S. sono del tutto identiche.

3 – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il reato ascritto agli imputati è estinto per intervenuta prescrizione. I ricorsi devono essere, però, rigettati agli effetti delle statuizioni civili, con le consequenziali statuizioni espresse m dispositivo anche in ordine alla condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di parte civile, che si reputa congruo determinare come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in sondo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.000.00, oltre accessori come per legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-03-2011, n. 1869 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vengono impugnati i provvedimenti indicati in epigrafe nei loro estremi (bando emanato dalle Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e graduatoria unitamente ad altri atti sottostanti relativi alle previsioni e determinazioni sul numero degli studenti da ammettere al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria) tutti riferiti alla non ammissione del ricorrente allo stesso Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 19981999.

Alla udienza dell’11 novembre 2010 l’attuale ricorrente, che non era risultato tra gli studenti da iscrivere allo stesso Corso di Laurea attesa la sua collocazione al 254° posto della graduatoria, ha evidenziato, tramite il suo difensore, di aver conseguito la laurea in odontoiatria presso la stessa Università senza produrre tuttavia alcuna documentazione.

Il ricorrente ha successivamente depositato agli atti del giudizio una attestazione dell’Ordine Provinciale dei Medici dalla quale si evince che lo stesso ha effettivamente conseguito, dopo la presentazione del presente ricorso: la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria in data 18/7/2006 presso la Università di Roma "Tor Vergata"; la abilitazione presso la stessa Università nella seconda sessione del 2006; ed anche la iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Roma.

La causa può quindi essere decisa alla odierna udienza nei sensi che conseguono dalla avvenuta acquisizione e presentazione dei titoli già conseguiti dal ricorrente nelle more della definizione della di lui impugnativa.

Va premesso che il ricorrente, al corso di Laurea di cui trattasi, era stato ammesso in virtù della Ordinanza n. 288/99 della Sezione III di questo Tribunale che, in accoglimento di domanda cautelare, aveva ordinato alla Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" di provvedere alla iscrizione con riserva dello studente al 1° anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 19981999.

Osserva il Collegio che l’avvenuto e provato superamento dell’esame di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria da parte del ricorrente al cui corso era stato ammesso in virtù di Ordinanza del giudice cautelare, deve essere considerato, sotto un profilo effettuale, come un fatto ad effetti ormai irreversibili rispetto a qualunque altro anteriore effetto riconducibile al provvedimento di non ammissione al Corso di Laurea.

Gli effetti ormai irreversibili di tale conseguimento riverberano nel presente giudizio e di conseguenza può ritenersi cessato l’interesse del ricorrente (che attualmente, dopo il superamento degli stessi esami di laurea ha già ottenuto anche, avendo superato la relativa abilitazione, la iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Roma) a proseguire nella sua attuale domanda giudiziale.

Va pertanto dichiarata la improcedibilità del ricorso proposto dal ricorrente D.F..

Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni che consentono la loro compensabilità tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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