Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20757 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 18 marzo 2008, la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di B.P. della somma di Euro 7.660.00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, promosso dall’istante nei confronti del Comune di Napoli, ed avente ad oggetto l’annullamento di una delibera con cui la Giunta municipale aveva determinato in misura ridotta il trattamento di fine rapporto, nonchè la restituzione delle somme trattenute ai fini dell’iscrizione all’INADEL. Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1997, era ancora pendente in primo grado, e tenuto conto dell’oggetto della domanda nonchè della natura delle questioni trattate, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato la ragionevole durata in due anni. Rilevato inoltre che l’Amministrazione non aveva fornito la prova di circostanze idonee ad escludere la configurabilità del disagio e del patema d’animo normalmente ricollegabili alla durata eccessiva del processo, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, avuto riguardo ai criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed alla condotta del ricorrente, che aveva omesso di presentare l’istanza di prelievo. Per lo stesso motivo, la Corte ha negato il bonus richiesto dall’istante in ragione della natura retributiva del credito azionato nel giudizio presupposto.

2. – Avverso la predetta sentenza il B. propone ricorso per cassazione, articolato in tredici motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 1 e 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale in misura inferiore agli standards europei, senza fornire un’adeguata motivazione.

1.1. – Le censure sono infondate.

Questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

I predetti parametri sono stati sostanzialmente rispettati dalla Corte d’Appello, la quale ha anzi assunto quale valore di base, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, un importo annuo di Euro 1.500,00, più elevato di quello ritenuto congruo dalla Corte EDU, riducendolo poi ad Euro 1.000,00 nell’ambito di una valutazione complessiva che ha tenuto conto dello scarso interesse del ricorrente per la definizione del giudizio, manifestatosi attraverso la mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

Tale apprezzamento appare perfettamente in linea con l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina dell’equa riparazione anteriore all’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha escluso la proponibilità della domanda ove nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, nel quale si assume essersi verificata la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51. Secondo tale orientamento, infatti, la previsione di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per la predetta lesione, la quale va riscontrata, anche per il giudizio amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di ragionevole durata possa subire ostacoli o slittamenti in ragione della mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo, la quale può tuttavia essere presa in considerazione ai fini della valutazione dell’entità del lamentato pregiudizio, nella misura in cui l’inerzia del ricorrente appaia idonea ad evidenziare il suo disinteresse per la definizione della lite (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 18 giugno 2010, n. 14753; 16 novembre 2006, n. 24438).

2. – Sono parimenti infondati il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, rilevando che la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire un’adeguata motivazione.

2.1. – L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa infatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. – Sono invece inammissibili i motivi dal settimo al decimo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, dell’art. 1 del relativo protocollo aggiuntivo e degli artt. 91, 92, 112 e 132 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o incongrua motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Corte d’Appello, senza fornire un’adeguata motivazione, ha liquidato le spese processuali in misura non conforme alla natura del procedimento, il quale, pur svolgendosi nelle forme del rito camerale, non costituisce espressione di volontaria giurisdizione ma ha carattere contenzioso.

3.1. – Il ricorrente si limita infatti a criticare astrattamente il riferimento, contenuto nella motivazione del decreto impugnato, agli onorari previsti dall’art. 50, lett. b) della tabella A allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per i procedimenti speciali davanti alle corti d’appello, il cui richiamo appare di per sè insufficiente a giustificare l’affermazione dell’avvenuta violazione della tariffa professionale, in assenza della dimostrazione che l’applicazione di tale disposizione ha condotto in concreto al riconoscimento di compensi inferiori a quelli minimi inderogabilmente previsti dalla tabella relativa ai procedimenti contenziosi.

4. – Sono infine in parte infondati, in parte inammissibili l’undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, osservando che, nella liquidazione delle spese processuali, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards europei e dalla nota specifica da lui depositata, senza fornire alcuna motivazione.

4.1. – Nei giudizi di equa riparazione promossi ai sensi della L. n. 89 del 2001, che si svolgono dinanzi al giudice italiano secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito, la liquidazione delle spese processuali deve essere infatti effettuata applicando le tariffe professionali vigenti nell’ordinamento italiano, e non già in base agli onorari liquidati dalla Corte EDU, i quali attengono esclusivamente al regime del procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di Strasburgo, dal momento che la liquidazione del compenso per l’attività professionale prestata dinanzi ai giudici dello Stato deve aver luogo secondo le norme che disciplinano la professione legale davanti alle corti ed ai tribunali di quello Stato (cfr.

Cass., Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23397).

Il ricorrente, peraltro, pur dolendosi del mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nella nota specifica asseritamente depositata nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, si è astenuto dal riportarne il contenuto nel ricorso, limitandosi ad includervi alcune tabelle estratte dalla tariffa professionale, la cui trascrizione non appare sufficiente a consentire a questa Corte la necessaria verifica in ordine alla denunciata violazione, in mancanza di una specifica indicazione delle voci e degl’importi di cui si contesta l’omessa liquidazione (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9082; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2000, n. 3040).

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna B.P. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.500,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 436 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – La ricorrente ditta, avendo partecipato a una gara di appalto, indetta dal Comune di Isernia, per progettare e realizzare un prefabbricato scolastico antisismico, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il verbale di gara n. 1 del 29.6.2010, con il quale la commissione di gara aggiudicava la gara d’appalto per progettazione, lavori, fornitura e posa in opera di un prefabbricato antisismico in legno ad uso scolastico da ubicare in zona San Lazzaro (blocco C) alla ditta C.E. s.r.l.; 2)la determinazione dirigenziale n. 301 del 30.6.2010 a firma del dirigente Area tecnica – Servizio lavori pubblici del Comune di Isernia, arch. Di Lonardo, con la quale si approvava il verbale di gara e aggiudicava l’appalto alla ditta controinteressata, della quale si è avuta formale conoscenza dalla pubblicazione sul sito Internet del Comune; 3)l’avviso dell’esito della gara di appalto datato 5.6.2010 e pubblicato sul sito comune.isernia.it; 4)la comunicazione dell’esito della gara di appalto datata 5.6.2010 prot. n. 25790/2796, ricevuta dalla ricorrente in data 8.7.2010; 5)tutti gli atti presupposti e connessi. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione delle norme contenute nel bando di gara e nel disciplinare, nella parte in cui prevedono l’esclusione in caso di mancata produzione del certificato dell’Agenzia delle entrate, violazione della "par condicio" dei concorrenti, eccesso di potere; 2)violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 79 comma cinque lett. a), comma 5bis e comma 5ter del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Con i motivi aggiunti del 24.8.2010, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni, che indica nella somma di 73.014,23 euro o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Deduce altresì l’inammissibilità e infondatezza del ricorso incidentale e delle avverse difese.

Con i secondi motivi aggiunti del 14.9.2010, la ricorrente impugna gli atti già gravati con il ricorso introduttivo, sul presupposto dell’acquisita documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria, dalla quale si evince che essa ha omesso di presentare la dichiarazione di cui al modello A1. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione del punto n. 4) art. 1 delle Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte (pag. 410), della "Disciplina relativa all’avvalimento", violazione del disciplinare di gara, violazione dell’art. 49 comma secondo lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, eccesso di potere.

Si costituisce il Comune intimato, deducendo, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Si costituisce la ditta controinteressata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Con ricorso incidentale, essa impugna il bando di gara, il disciplinare e il capitolato, nella parte in cui, con clausole ambigue, negano ai concorrenti la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti generali mediante dichiarazione sostitutiva. Essa deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, violazione degli artt. 43, 46, 71, 74 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000, violazione artt. 3 e 97 della Costituzione.

All’udienza del 25 maggio 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati. Il ricorso incidentale è inammissibile.

III – La società ricorrente si duole dell’aggiudicazione di un appalto comunale alla ditta controinteressata e, all’uopo, formula, in prima battuta, due censure: 1)la presunta violazione di norme contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nella parte in cui prevedono la pena dell’esclusione per la mancata produzione del certificato dell’Agenzia delle entrate; 2)la presunta nullità del provvedimento di comunicazione dell’esito della gara, riportante la data – asseritamente non veritiera – del 5.6.2010.

Le due censure sono destituite di fondamento.

IV – Quanto alla prima di esse, l’infondatezza è verificabile dal fatto che la ditta controinteressata ha dimostrato, sin dall’inizio, il possesso dei requisiti di ordine generale, come richiesto dalle disposizioni di gara. Già con l’istanza di ammissione alla gara (modello A), infatti, essa ha dichiarato di "non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana" (punto 7). La medesima ditta aggiudicataria ha quindi prodotto, in sede di gara, il certificato dell’Agenzia delle entrate, attestante "che nulla è variato dalle risultanze". Sennonché, la controinteressata, avendo chiesto con sollecitudine all’Agenzia delle entrate il certificato dei carichi pendenti, ha scontato le conseguenze del ritardo con il quale l’Agenzia, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara, ha evaso la richiesta. Nondimeno, la dichiarazione – che la ricorrente assume non già tardiva, ma del tutto mancante – è stata presentata alla stazione appaltante, in sede di gara, con nota di trasmissione del 13.7.2010. A giudizio del Collegio, nel comportamento della ditta controinteressata non può ravvisarsi alcuna mancanza sanzionabile con l’esclusione dalla gara. Invero, l’aggiudicataria ha ottemperato – con la dichiarazione di cui al punto 7 dell’istanza di ammissione alla gara – a quanto previsto dal punto 1 del disciplinare di gara, a tenore del quale "la domanda deve contenere anche una dichiarazione sostitutiva… di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse…". Inoltre, la medesima ditta ha ugualmente ottemperato a quanto previsto dal punto 11 del disciplinare, producendo, in sede di gara, l’ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali, tra cui vi è il certificato dell’Agenzia delle entrate rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del bando. È la normativa di settore a prevedere e consentire che il possesso dei requisiti delle ditte concorrenti nelle gare pubbliche sia comprovato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 38 commi 2 e 3 del D.Lgs. m. 163/2006 e art. 46 del D.P.R. n. 445/2000). Le Amministrazioni hanno l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive in luogo dei certificati, al fine di non rendere troppo gravosa la dimostrazione del possesso dei requisiti. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione costituirebbe violazione dei doveri di ufficio, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 445/2000 (cfr.: T.A.R. Sicilia Catania I, 8.7.2008 n. 1279). Infine, va considerato che il lasso di tempo impiegato per la presentazione del certificato dell’Agenzia delle entrate è interamente ascrivibile ai tempi delle procedure dell’Agenzia stessa, non già al comportamento della ditta controinteressata, di talché – per il principio di responsabilità – non si può far carico a quest’ultima di rispondere delle conseguenze della condotta altrui (cfr.: T.A.R. Liguria Genova II, 7.4.2011 n. 569), anche perché l’esclusione di una concorrente da una gara pubblica non può avvenire per la mera inosservanza di regole formali, dovendo rispondere a finalità degne di nota e di rilievo, conformi ai canoni della ragionevolezza (cfr.: T.A.R. Sicilia Catania II, 12.2.2010 n. 202).

V – Quanto al secondo motivo del ricorso, anch’esso è palesemente infondato. L’esito della gara avrebbe dovuto riportare la data del 5.7.2010, invece riporta la data del 5.6.2010. Si tratta evidentemente di un errore materiale, che non influisce sulla validità delle procedure, in quanto non produce effetti decettivi e risulta di facile rilevazione e di ancor più semplice correzione. Infatti, il termine di presentazione delle offerte era previsto per il 28.6.2010, la data di apertura delle buste per il 29.6.2010, l’aggiudicazione per il 30.6.2010: pertanto, l’esito della gara non può essere fatto risalire in alcun modo al 5.6.2010. La data corretta è invece quella del 5.7.2010, come può evincersi anche dalla pubblicazione sul sito web del Comune (in data 6.7.2010) e dalla raccomandata a.r. pervenuta alla ditta controinteressata in data 8.7.2010.

VI – I secondi motivi aggiunti riportano nuove censure. In particolare, si contesta l’asserita mancanza – nella documentazione prodotta dalla ditta controinteressata – della dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di ordine generale (modello A1) per il direttore cessato dalla carica di un’impresa ausiliaria, della quale la controinteressata si avvale. Anche a voler prescindere dalla tardività dei detti motivi aggiunti, le nuove censure sono infondate, stante l’attestazione del Comune di Isernia, a firma del dirigente dell’area tecnica (nota prot. n. 5085 del 7.12.2010), comprovante la presenza nella documentazione amministrativa della controinteressata anche del modello A1 del direttore tecnico cessato della ditta Holzaub sud s.p.a., della quale l’aggiudicataria intende avvalersi nell’espletamento delle attività di progettazione, lavori, fornitura e posa in opera del prefabbricato antisismico oggetto della gara di appalto. Ovviamente, l’attestazione del dirigente comunale fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come da lui personalmente verificati e constatati (cfr.: Cons. Stato, V, 28.4.2011 n. 2541).

VII – Stante l’infondatezza del ricorso principale, il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse. L’esame prioritario del ricorso principale rispetto a quello incidentale è invero ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza. Non può essere negata al giudice la facoltà, in concreto, di ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, quanto meno nei casi in cui esso sia palesemente infondato o inammissibile(cfr.: Cons. Stato Ad. Plen, 7.4.2011 n. 4, idem III, 5.5.2011 n. 2695). L’infondatezza del ricorso principale riverbera i suoi effetti sul ricorso incidentale, che deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale (cfr.: T.A.R. Lazio Roma II, 6.12.2010 n. 35387).

V – In conclusione, il ricorso principale è infondato, il ricorso incidentale è inammissibile. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25097 Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito della sentenza, passata in giudicato, con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta avverso l’avviso di rettifica del valore di un immobile trasferito, era notificato atto di liquidazione dell’imposta di registro accertata e di irrogazione sanzioni. La contribuente impugnava l’avviso sostenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere di applicare le sanzioni e le aveva determinate in misura eccessiva. Sopravvenuta la L. n. 289 del 2002 presentava istanza di definizione della lite, che l’Ufficio respingeva. L’atto di diniego era impugnato con autonomo ricorso, respinto in primo grado ma accolto in appello. L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. La società intimata non si difende.

Motivi della decisione

Col primo motivo si insiste nella tesi secondo la quale il ricorso avverso il diniego di condono avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile perchè proposto in via autonoma anzichè con atto di integrazione dei motivi nella causa pendente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2. Disattendendo la analoga doglianza spiegata in appello, la CTR avrebbe violato la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8.

La doglianza è infondata. La disposizione invocata stabilisce che la decisione sulla efficacia dell’istanza di condono a definire la controversia tributaria spetta al giudice di quest’ultima. Ma non impone che ne sia investito con atto di integrazione dei motivi piuttosto che con ricorso autonomo.

E’ fondato il secondo motivo, col quale si deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3.

La CTR ha ritenuto che la controversia rientrasse fra quelle condonabili L. n. 289 del 2002, ex art. 16 in quanto l’avviso impugnato non conteneva soltanto la liquidazione dell’imposta di registro accertata con sentenza passata in giudicato, ma "conteneva, nel contempo, anche una parte "impositiva" costituita appunto dalle irrogate sanzioni". Senonchè, risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente aveva presentato "in data 16.05.2003, istanza di definizione delle liti fiscali pendenti, con riferimento all’avviso di liquidazione, incluse sanzioni, che le era stato notificato".

Poichè il contenuto impositivo dell’avviso di liquidazione era limitato alla irrogazione delle sanzioni, la istanza di condono avrebbe dovuto limitarsi a tale parte della lite pendente: fu invece presentata con riferimento all’intero contenzioso, dunque anche per quella parte (preponderante) dell’avviso impugnato che aveva una funzione esclusivamente liquidatoria, intesa alla riscossione di una somma in ordine alla quale non sussisteva alcuna controversia condonabile. Il provvedimento di diniego era dunque legittimo (Cass. 2800/2006).

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto – decisa la causa nel merito col rigetto dell’originario ricorso della società contribuente, introduttivo della lite.

Le spese giudiziali debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario della società contribuente, introduttivo della lite.

Condanna parte soccombente al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 500,00 per competenze ed Euro 1.500,000 per onorari per ciascun grado di merito; ed in Euro 1800,00 per onorari per il giudizio di legittimità. Per tutti i gradi oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.