Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-08-2011, n. 31355 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva dichiarato L.A., B.A., A. S. e Z.A. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e li aveva condannati alle pene di giustizia.

Agli imputati era stato contestato di aver, in più occasioni, offerto in vendita e ceduto hashish.

Esponevano in fatto i giudici dell’appello che le indagini che aveva portato all’arresto degli imputati avevano impegnato – in due operazioni differenti ((OMISSIS)) poi confluite in un unico procedimento – due agenti di polizia sottocopertura, il Maresciallo Le. e l’app. Sc., che erano entrati in contatto con i predetti, che avevano offerto loro in vendita e ceduto hashish.

I primi contatti dell’operazione (OMISSIS), risalenti al maggio 2007, furono intrattenuti tra il Le. e il L. e suo nipote B., i quali si erano dichiarati disponibili a cedergli hashish al prezzo di Euro 3.000,00 al chilo.

Successivamente, nel novembre 2007 il L. insieme a tale J. cedettero al Le. un assaggio di circa gr. 200 di hashish (capo A.1), prospettandogli un’importante importazione di droga dalla (OMISSIS). Il Le., avendo cercato i due telefonicamente per lamentarsi della cattiva qualità della sostanza acquistata, entrò in contatto con il B., che, vista la momentanea assenza dello zio, si dichiarò al corrente dell’affare. Dopo qualche giorno, il Le. fu ricontattato da quest’ultimo che gli propose di acquistare 10 kg. di hashish.

Dalle indagini in corso, risultò che L. era in contatto con Se.Ma. (giudicato separatamente), con cui collaboravano il S. e lo Z.. Di seguito, il B. condusse il Le. ad un incontro con il Se., che gli cedette un etto di hashish, mentre il danaro fu consegnato al B., in vista di una fornitura di 10 kg di hashish, che sarebbe stata consegnata il giorno dopo ad opera del Se. e del B. (capo A.2). Il Se. disse che con l’operazione non avrebbe guadagnato molto, perchè doveva retribuire anche il S. e lo Z., che effettivamente si presentarono sui luoghi della consegna, venendo arrestati, contestualmente al sequestro della droga (capo A.3).

Nel frattempo, nell’operazione (OMISSIS), l’agente sotto copertura Sc. entrava in contatto nel maggio 2007 con tale Ka. ed il S., che gli propose di acquistare droga di ottima qualità.

Tramite il Ka., lo S. incontrò lo Za. disponibile a cedergli 3 chili di hashish al prezzo di Euro 10.500,00, di cui Euro 800,00 spettavano al S. per l’intermediazione (capo A.3).

Intanto, lo Z. aveva telefonato al Se., chiedendogli tre agnelli per l’indomani che quest’ultimo disse che avrebbe portato la mattina successiva, ma che doveva conoscere l’acquirente. Infatti all’incontro con lo Sc., lo Z. gli comunicò che il suo capo Mo. voleva conoscerlo. L’incontro avvenne a (OMISSIS) con lo Z. ed il Se., nel quale riparlarono della quantità e del prezzo della droga da cedere il giorno seguente, alla quale erano interessati anche lo Z. ed il S. con i quali doveva condividere i guadagni. Cessione che venne annullata dallo Z. che si era visto pedinato.

I Giudici di merito avevano ritenuto gli imputati responsabili di tutti i suddetti episodi, salvo L. e B. dell’offerta in vendita dei tre chili di hashish di cui al capo A.3, e S. e Z. della vendita di circa 200 grammi di hashish di cui al capo A.1. 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono gli imputati, per il tramite dei loro difensori.

Nell’interesse di L. e B., si deduce con un unico atto:

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). La Corte di appello avrebbe ritenuto, in contrasto con il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 T.U. stup., che le operazioni sottocopertura non necessitassero di una preventiva autorizzazione della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno. I ricorrenti lamentano che la Direzione centrale avrebbe soltanto assentito ora per allora un’attività già di fatto compiuta dagli operanti. Quanto ai limiti legittimi dell’attività sottocopertura svolta, la Corte di appello avrebbe, con motivazione manifestamente carente, escluso un’attività di istigazione a commettere il reato da parte del maresciallo Le., ancorchè fosse stato evidenziato che L. aveva troncato la conversazione e lo stesso Le. aveva dichiarato che era possibile stimolarlo a commettere il reato e che questi si sentiva pressato e martellato.

I ricorrenti lamentano inoltre il carattere neutro dei dialoghi intercettati sui quali la Corte avrebbe fondato la prova dei traffici illeciti dagli stessi realizzati.

Deducono, altresì, l’inutilizzabilità delle intercettazioni svolte sull’utenza estera in uso al L., in quanto era stata autorizzata la sola intercettazione di chiamate in uscita dall’Italia e dirette su utenza estera in uso al predetto e dal verbale di intercettazione risulterebbe invece l’intercettazione di chiamate anche in entrata e di messaggi sms. Erroneamente, la Corte di appello avrebbe ritenuto che la captazione sia avvenuta rispettando il decreto autorizzativo.

Si denuncia infine la illogicità della motivazione relativa alla ritenuta aggravante di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 1, in quanto non sarebbe dato comprendere da quale elemento la Corte ha tratto la consapevolezza degli imputati sul numero dei concorrenti del reato.

Nell’interesse di S. si deduce:

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie. Secondo il ricorrente, dagli elementi probatori raccolti non può ritenersi fondata la tesi accolta dalla Corte di appello del concorso dell’imputato nel reato ascrittogli.

In particolare, la Corte avrebbe tratto la prova del concorso dell’imputato nell’offerta di tre chili di hashish all’agente infiltrato Sc. (operazione (OMISSIS)), che vedeva coinvolti tale Ke., lo Z. ed il Se., esclusivamente da un pregresso episodio, nel quale l’imputato avrebbe offerto in termini assolutamente generici droga all’agente, qualificandosi come intermediario nell’affare (tra l’altro, tale circostanza non emergerebbe dalla deposizione dell’agente Sc.). L’affermazione della Corte, secondo cui doveva ritenersi che il S., dopo tale offerta, si sarebbe attivato per far incontrare lo Sc. con la persona giusta, risulterebbe del tutto priva di riscontri, posto che in tale successiva vicenda l’imputato non ebbe alcun ruolo. Dagli atti processuali risulterebbe invero che l’agente Sc. conosceva autonomamente i personaggi coinvolti in questo episodio e non per il tramite del S., che il S. non conosceva lo Z. e che non ebbe a partecipare ad incontri per la cessione di stupefacente alla presenza di Sc.. Sarebbe pertanto frutto di deduzioni prive di fondamento la versione dei fatti riferita dal teste Sc. circa il ruolo dell’imputato nell’affare, posto che l’agente aveva dichiarato di non aver mai trattato l’acquisto dei tre chili di hashish con il S. e di non aver mai visto insieme quest’ultimo ed lo Z..

Poco credibile risulterebbe la circostanza riportata dallo Sc. che lo Z. avrebbe riferito il nome – trai quali anche quello dell’imputato – di coloro che dovevano riscuotere un compenso per l’affare. Inoltre, risulterebbe apodittica l’affermazione riportata in sentenza che lo Sc. avrebbe accertato personalmente il collegamento tra l’imputato e lo Z. e il Se..

La Corte avrebbe illogicamente valorizzato, a fini di prova, il colloquio intercettato – nè registrato nè trascritto – di significato neutro, nel quale l’imputato dava spiegazioni allo Sc. sul comportamento dello Z., non risultando chiaro a quale comportamento si riferisse l’imputato.

Risulterebbe inoltre frutto di evidente errore l’aver utilizzato come prova una telefonata intercorsa tra l’imputato ed il Se., nella quale quest’ultimo avrebbe chiesto notizie all’imputato sullo Sc. con cui stava trattando. In realtà tale telefonata avrebbe riguardato l’altra operazione (OMISSIS), nella quale si faceva riferimento all’agente Le..

La Corte avrebbe utilizzato inoltre una domanda – del tutto neutra e priva di significato quanto alla complicità del S. – fatta da quest’ultimo nel corso dell’intercettazione ("sei a (OMISSIS)") nel giorno dell’operazione (OMISSIS) per dimostrare il ruolo di intermediario del S., in relazione alla quale è rimasto invece estraneo. Risulterebbe inoltre illogica l’affermazione che era coerente con il suo ruolo di intermediario il fatto che l’imputato non partecipasse alle operazioni successive all’iniziale contatto avuto con lo Sc..

Illogica risulterebbe altresì l’affermazione secondo cui non appariva inverosimile che lo Z. ed il Se. avessero fatto il nome del S. allo Sc., posto che i risultati istruttori dimostrerebbero la mancanza di un collegamento tra l’imputato e costoro.

La Corte avrebbe inoltre apoditticamente valorizzato alcuni elementi come prova della collaborazione dell’imputato nell’operazione (OMISSIS). In particolare, una telefonata fatta dal Se., della quale non si citano gli estremi, violando il diritto di difesa, nella quale costui avrebbe chiesto all’imputato informazioni sul potenziale acquirente. Tuttavia, sostiene il ricorrente, queste telefonate non avrebbero un significato univocamente interpretabile nel senso accolto dalla Corte.

Non risulterebbe credibile inoltre la circostanza che anche in tale operazione fu fatto all’agente infiltrato il nome del S. quale complice dell’affare, trattandosi di affermazione priva di riscontro, non risultando dagli atti processuali che l’imputato abbia svolto in essa un’attività di intermediazione, come sostenuto dai giudici del merito.

Risulterebbe tra l’altro illogico sostenere che il Se. – che aveva espresso delle perplessità sull’acquirente Le. – abbia potuto rivelare i nomi dei complici.

Anche il contatto telefonico di cui parla la sentenza impugnata avvenuto immediatamente dopo la definizione delle modalità dell’operazione (OMISSIS) non avrebbe alcuna portata dimostrativa, mentre risulterebbe travisata la circostanza che il Se. si recò all’incontro con l’imputato e lo Z. con l’automobile del Le..

Il ricorrente lamenta inoltre la omessa motivazione in ordine al motivo di gravame concernente la cessione di grammi 95,561.

Si chiede infine, in via subordinata, l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. con prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, facendo rilevare che, su tale richiesta, nulla ha risposto la Corte di appello.

Nell’interesse di Z. si denuncia:

– la mancanza, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in relazione al ritenuto raggiungimento della prova della responsabilità dell’imputato.

Quanto al coinvolgimento nell’operazione c.d. (OMISSIS), erroneamente si sarebbe ritenuta la consumazione del reato, ritenendo sufficiente la sola offerta in vendita dello stupefacente, anche senza un rapporto materiale tra l’imputato e lo stupefacente. Il ricorrente invece sostiene che anche per l’offerta in vendita deve essere dimostrata la concreta ed effettiva disponibilità materiale e giuridica dello stupefacente in capo all’imputato, non potendosi ricomprendere in siffatto concetto l’astratta possibilità futura ed eventuale di acquisto di droga da parte del singolo. Nel caso in esame non sarebbe provata la conclusione di un accordo sul prezzo e sulla quantità raggiunto con la partecipazione dell’imputato e la reale disponibilità da parte di quest’ultimo di stupefacente. La condotta risulterebbe priva di offensività, perchè la messa in pericolo della salute pubblica non vi è mai stata, posto che l’offerta di vendita era destinata ad un agente provocatore.

Quanto al coinvolgimento nell’operazione c.d. (OMISSIS), il ricorrente denunzia l’evanescenza delle prove, posto che gli unici elementi sui quali poggerebbe l’ipotesi accusatoria consistono nell’aver fornito l’imputato informazioni sulla reale identità dell’acquirente Le., nella circostanza riferita dal Se. della ricompensa da dare all’imputato in relazione al prezzo pattuito e nel fatto che, dopo la cessione il Se., si sarebbe recato al bar con il Le. dove si trovava l’imputato. Tali elementi non proverebbero che vi sia stato un compenso per lo Z..

– la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione e l’inosservanza e l’erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, T.U. Stup., in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve. La sentenza impugnata non avrebbe svolto alcuna analisi degli elementi indicati dalla norma sulla base dei quali valutare la ricorrenza della suddetta attenuante.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Con riferimento ai ricorsi di L. e B., deve rilevarsi che la dedotta violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 T.U. stup. è manifestamente infondata.

Quanto ai profili autorizzatori, la Corte di appello ha ritenuto legittima l’attività sotto copertura, in quanto risultava dalla documentazione in atti che la stessa era stata autorizzata dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto con l’assenso dalla Direzione centrale per i Servizi Antidroga. In tal senso, deponevano in particolare il fax trasmesso al Comando provinciale dalla Direzione centrale, i rimborsi delle spese relative agli acquisti minori di hashish effettuati dal maresciallo Le. ed il tenore della comunicazione del Comando provinciale in data (OMISSIS), nella quale risulta autorizzato il contatto sottocopertura del (OMISSIS).

Nel caso concreto, devono pertanto ritenersi rispettati i limiti imposti dall’art. 97 cit., perchè gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno agito nell’ambito di un’operazione disposta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto d’intesa con la Direzione centrale dei servizi antidroga e sotto il controllo della Procura della Repubblica di Grosseto, al fine di acquisire elementi di prova sul traffico di hashish.

Le doglianze difensive mirano a dimostrare che l’assenso della Direzione centrale dei servizi antidroga, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice dell’appello, venne dato solo successivamente all’inizio delle operazioni.

Peraltro, la stessa documentazione allegata ai ricorsi avvalora l’esistenza di una preventiva intesa (che non deve necessariamente essere consacrata in un atto formale, cfr. Sez. 6, n. 669 del 03/12/1998, dep. 18/01/1999, Carista, in motivazione, potendo risultare anche dalle relazioni degli operanti). Invero, il fax della Direzione centrale per i Servizi Antidroga, contenente l’assenso all’operazione undercover autorizzata dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto, quant’anche privo di data, reca il numero di protocollo (OMISSIS), che viene citato come riferimento nella nota in data 12 luglio 2007 trasmessa a quella Direzione dalla Procura di Grosseto. Pertanto, deve ritenersi che il fax della Direzione centrale per i Servizi Antidroga risalga appunto al 12 luglio 2007. Nessuna rilevanza ha il sollecito del 5 novembre 2007 della Procura di Grosseto che si riferisce non all’autorizzazione all’operazione undercover, bensì allo stanziamento di una somma da destinare all’acquisto simulato (ovvero quello relativo all’assaggio di hashish di cui al capo A.1), già incardinato e svolto di intesa sin dall’inizio con la suddetta Direzione centrale.

Il fatto che la Direzione centrale per i Servizi Antidroga non avesse autorizzato l’acquisto di un chilo di hashish non ha alcun rilievo sulla liceità dell’operazione, posto che la stessa Direzione aveva soltanto non autorizzato lo stanziamento dei fondi richiesti per far fronte all’acquisto simulato, suggerendo di procedere egualmente all’operazione mediante esibizione ed arresto.

Quanto ai limiti dell’attività degli agenti sottocopertura, il ricorso è affetto dalla medesima manifesta infondatezza.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui, nell’ipotesi della presenza di un agente provocatore, l’esclusione della punibilità stabilita dall’art. 49 cpv. cod. pen., presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva dell’azione delittuosa dall’istigazione di tale soggetto e non può pertanto configurarsi quando la determinazione sia proveniente anche da attività di soggetti diversi dall’agente provocatore. Ne consegue che, in tal caso, l’attività dell’agente provocatore costituisce un fattore estrinseco che da spunto all’azione delittuosa, ma non esclude affatto che questa sia stata voluta e realizzata dal reo secondo impulsi e modalità allo stesso autonomamente riconducibili (tra le tante, Sez. 5 n. 11915 del 26/01/2010, Dell’Aversano, Rv. 246554;

Sez. 6 n. 16163 del 24/01/2008, Casaula, Rv. 239640).

Nel caso concreto, la condotta del maresciallo Le., ancorchè abbia sollecitato l’imputato con una richiesta di fornitura, non ha potuto concretizzare quella situazione da cui potrebbe discendere l’esclusione di punibilità stabilita nel capoverso dell’art. 49 cod. pen. E’ sufficiente infatti osservare che l’imputato L. si era adoperato concretamente e volontariamente per dirigere e far portare a termine la trattativa con la consegna del quantitativo di hashish indicato nel capo di imputazione. Fu invero il L. a dichiararsi pronto a fornire hashish, comunicando al Le. il prezzo praticato per chilo e la propria utenza telefonica, ad offrire a costui l’assaggio di due panetti di hashish al prezzo di seicento/00 Euro, fornendogli un nuovo numero telefonico, e a delegare il nipote B. per la definizione delle operazioni di acquisto da parte del Le., che gli riferiva su quanto avvenuto prendendo direttamente da lui le direttive, come la decisione di smistare il Le. sul Se. per la consegna dello stupefacente. Appare evidente dalle emergenze processuali (in particolare, dalle intercettazioni telefoniche) che il L. non sia stato manovrato da pubblici ufficiali che ne hanno favorito o addirittura determinato la condotta.

Quanto alla portata dimostrativa delle conversazioni intercettate, il motivo, invitando questa Corte alla lettura dei dialoghi intercettati, sollecita una inammissibile reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova. Va ribadito che l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (tra le tante, Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 11/04/2008, Sitzia, Rv. 239636). E’ soltanto possibile prospettare in sede di legittimità – ma tanto non deduce il ricorrente – una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994).

Inammissibile per genericità è la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni svolte sull’utenza estera in uso al L..

E’ principio oramai consolidato che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività (da ultimo, tra le tante, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno assolto tale peculiare onere.

Quanto, infine, alla ritenuta aggravante di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 1, la doglianza appare affetta da manifesta infondatezza, posto che la Corte fiorentina ha motivatamente rigettato il relativo motivo di appello, spiegando la ragione per cui i ricorrenti non potevano non essere pienamente consapevoli della partecipazione alla illecita operazione anche del S. e dello Z.. Il L. aveva dimostrato infatti di essere a conoscenza della presenza dei collaboratori del Se., nel corso di una telefonata intercettata in occasione del loro arresto, mentre il B., presente sino alla fase finale dell’operazione, era ben consapevole della partecipazione dei correi, avendo assistito alla telefonata con la quale il Se. aveva chiesto informazioni al S. e avendo lui stesso assistito all’incontro nel quale il Se. aveva comunicato al Le. di dover dividere l’introito della vendita dello stupefacente anche con i due collaboratori.

3. Il ricorso di Sa. è inammissibile, in quanto volto sostanzialmente ad avvalorare una ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta, senza peraltro mettere in evidenza contraddizioni o illogicità, rilevanti ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., in quella operata dai giudici del merito, che risulta invece espressa in sentenza con motivazione giuridicamente corretta e indenne da vizi logici.

Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne invero nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Peraltro, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (manifesta illogicità), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta, nell’ottica del ricorrente, più adeguata.

Questo vale, in particolare, relativamente alla valutazione sull’attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione, giacchè, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. In altri termini, il giudice di legittimità, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio, essendo piuttosto consentito solo l’apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato. I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell’art. 606 cod. proc. pen., a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo (che devono essere indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli atti del processo, possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

Ciò premesso, deve osservarsi che la Corte d’appello ha ritenuto provato, in base alle emergenze processuali (la testimonianza dell’appuntato Sc. e gli esiti delle intercettazioni telefoniche), il ruolo di intermediario svolto dal S. nell’operazione (OMISSIS), in quanto, dopo i primi contatti avuti dall’agente con l’imputato per l’acquisto di hashish, nel quale quest’ultimo si qualificò appunto come mediatore, lo Z. e il Se., nel definire il prezzo dell’hashish, ebbero entrambi a precisare che dovevano compensare anche il S..

Ad ulteriore conferma della partecipazione dell’imputato nell’operazione, la Corte fiorentina ha anche indicato una telefonata captata nella quale il Se. si rivolse proprio al S. per accertarsi se lo Sc. fosse un poliziotto.

Secondo la Corte di merito, il ruolo assunto dal S. non risultava contraddetto dal tenore della conversazione captata tra costui ed il Se., nella quale il primo avrebbe con tono sorpreso appreso la notizia della presenza di questi a (OMISSIS), in quanto la frase, interpretabile come una affermazione, anzichè come una domanda, era comunque compatibile con la condotta di intermediazione.

Quanto all’operazione (OMISSIS), la Corte fiorentina ha tratto la prova del coinvolgimento del S. dalla telefonata con cui il Se., prima sedersi al tavolo con il Le. per discutere dell’operazione, chiese notizie a quest’ultimo sul potenziale acquirente, dalla dichiarazione fatta dal Se. di dover retribuire anche il S. per la vendita di hashish, dal tentativo del Se. di contattare il S. subito dopo la definizione delle modalità di cessione dello stupefacente, dalla presenza di quest’ultimo con il Se. sui luoghi dell’incontro tra il B. ed il Le. per la materiale cessione dello stupefacente.

A questa ricostruzione, il ricorrente oppone una serie di circostanze di fatto, che, nella misura in cui propongono una rilettura delle emergenze processuali, non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità.

Nè possono essere prese in considerazione – in quanto generiche – le molteplici doglianze del ricorrente, volte a denunciare vizi di travisamento della prova, in quanto non è stato assolto il preliminare onere di suffragare la validità dell’assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti processuali, non consentendo la citazione di alcuni brani dei medesimi l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (tra le tante, Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023).

Quanto alla dedotta illogicità della motivazione in ordine al significato scagionante della telefonata tra il S. ed il Se., va ribadito che concorre nel reato anche chi fa da intermediario tra acquirente e venditore dello stupefacente, limitandosi ad indicare all’acquirente il nome del possibile venditore di stupefacente, dovendosi ravvisare in tale condotta la consapevolezza di concorrere nella cessione a terzi della sostanza (tra le tante, Sez. 6 n. 1601 del 27/04/1998, Le., Rv. 213411).

Correttamente applicando tali principi, la Corte Territoriale ha ritenuto integrare la fattispecie criminosa la condotta del S. che aveva posto in contatto i fornitori della droga con l’acquirente, ancorchè non avesse materialmente partecipato alle operazioni successive.

Nessuna violazione del diritto di difesa è riscontrabile nella omessa menzione degli estremi della telefonata captata tra il S. ed il Se., posto che è stata proprio la difesa nell’atto di appello a richiamare tale telefonata per eccepirne la portata non probante. Sulla portata dimostrativa di tale telefonata, valgono le conclusioni già fatte in precedenza sui ricorsi L. e B., sull’inammissibilità di una siffatta doglianza.

Quanto alla omessa motivazione in ordine al motivo di gravame concernente la cessione di grammi 95,561, la doglianza è manifestamente infondata, considerato che la Corte ha dato risposta al gravame del ricorrente anche con riferimento a tale episodio, che si inseriva nella complessiva opera di intermediazione svolta dal S. per la conclusione dell’operazione illecita (OMISSIS), della quale quel quantitativo costituiva un preliminare assaggio.

Invero, la Corte ha valorizzato come prova della partecipazione del S. a tale trattativa la telefonata fatta dal Se. a quest’ultimo, proprio in occasione della prevista consegna al Le. del panetto di hashish, per chiedergli rassicurazioni sulla persona del cliente.

Con riferimento infine alla omessa valutazione della richiesta dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., va ribadito il principio che non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato nel gravame ad invocare l’applicazione di tale attenuante, senza nulla addurre al riguardo.

In ogni caso, la deduzione prospettata col gravame risulta disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, avendo il giudice di merito sviluppato nella motivazione la confutazione della tesi difensiva disattesa, evidenziando una ricostruzione dei fatti che è implicitamente reiettiva della stessa. Infatti, il ruolo assegnato dalla sentenza impugnata al S. nella complessiva vicenda trascende ampiamente i connotati richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per configurare l’ipotesi attenuata di cui all’art. 114 cod. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 38492 del 23/09/2008, Sofri, Rv. 241461), ovvero che l’imputato abbia svolto un ruolo assolutamente marginale di efficacia causale così lieve nella determinazione dell’evento criminoso da risultare del tutto trascurabile.

4. Il ricorso di Z. è del pari inammissibile, per manifesta infondatezza.

E’ principio che va qui ribadito che la condotta di offerta di sostanza stupefacente, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non richiede la immediata messa a disposizione della droga, essendo sufficiente che, in base alle circostanze e alle modalità del fatto, essa si presenti come realizzabile e seria, e cioè che l’offerente abbia la effettiva, anche se non immediata, disponibilità della sostanza. Ricorrendo tali condizioni, anche la semplice dichiarazione di essere in grado di procacciare sostanze stupefacenti può essere, di per se sola, generatrice di responsabilità penale, non essendo necessario nè il raggiungimento di un accordo nè che la proposta sia tanto circostanziata da consentire, se accolta, la cessione della sostanza nè, tanto meno, la tradito della sostanza medesima (tra le tante, Sez. 6, n. 7333 del 22/05/1997, Enea, Rv. 209743).

Tale materiale ed effettiva disponibilità nel caso in esame è stata dalla Corte di appello dimostrata attraverso le risultanze delle conversazioni captate, nelle quali il Se. confermava allo Z. di avere pronti i tre chili di hashish da cedere all’acquirente.

Del tutto prive di pregio sono le doglianze con cui ci si lamenta dell’inoffensività della condotta, posto che il reato di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti si perfeziona al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza.

Quanto al coinvolgimento dell’imputato nell’operazione c.d.

(OMISSIS), le censure prospettate con il ricorso tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto ed all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati, sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, le cui decisioni si integrano fra di loro a formare un complesso sistema motivazionale, connotato da completezza di esposizione del risultato probatorio e di complessiva coerenza, che la Corte di cassazione – come già detto in precedenza – non deve condividere o sindacare, potendo solo verificare se sia, come nel caso in esame, sorretto da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logico: insomma, se sia esauriente e plausibile.

La sentenza impugnata da ampiamente conto degli elementi dimostrativi della responsabilità dell’imputato, costituiti dalla dichiarazione del Se. di dover retribuire nell’affare della vendita dell’hashish anche lo Z., dalla circostanza che, subito dopo averne definito le modalità di esecuzione, il Se. intende incontrare lo Z., ed infine dalla presenza dello Z. all’incontro stabilito per la cessione dello stupefacente.

Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, T.U. stup. appare del tutto infondata. E’ principio assolutamente pacifico che, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911).

Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante in esame le elevate quantità delle sostanze stupefacenti commercializzate e detenute illegalmente, la reiterazione della condotta e non da ultimo il ruolo rilevante svolto dallo Z. nell’operazione (OMISSIS), posto che fu proprio lui a far saltare la consegna dell’hashish perchè si sentiva pedinato.

5. Conclusivamente, tutti i ricorsi, per ragioni esposte, deve essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille/00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 501 Pubblicità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente svolge l’attività imprenditoriale nel settore economico della pubblicità.

Con Del. C.C. n. 22 del 25.2.2002 (successivamente modificata ed integrata dalle Delibere C.C. n. 25 del 28.3.2003, n. 21 del 30.3.2004, n. 39 del 21.4.2005, n. 18 del 30.3.2007 e n. 74 del 3.8.2007) il Comune di Potenza ha approvato Regolamento Comunale ex art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 507/1993, disciplinante la pubblicità e le installazioni pubblicitarie.

La società ricorrente, già titolare dell’autorizzazione triennale ad installare impianti pubblicitari, nell’anno 2010 ha chiesto il rinnovo di tale autorizzazione per altri tre anni. Ma tale autorizzazione veniva rilasciata con provvedimenti del 2010 soltanto fino al 31.12.2010, in quanto con Del. G.M. n. 34 del 16.3.2010 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 18.3.2010 al 2.4.2010 ed autonomamente impugnato dinanzi a questo TAR) il Comune di Potenza aveva stabilito "di non rilasciare nuovi titoli autorizzativi per impianti pubblicitari fino alla data di entrata in vigore" delle modifiche al suddetto Regolamento Comunale ex art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 507/1993 "e, comunque, procedere alle nuove autorizzazioni, qualora il Regolamento non fosse operativo entro il 31.12.2010, mediante evidenza pubblica", mentre "i titoli autorizzativi attualmente in scadenza, ove richiesto", potevano "essere prorogati fino al 31.12.2010 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento" ex art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 507/1993.

Successivamente, con Del. G.M. n. 214 del 28.12.2010 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 30.12.2010 al 13.1.2011) il Comune di Potenza approvava "l’atto di indirizzo per le installazioni pubblicitarie", proposto dall’Assessore alla Viabilità, cioè nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento Comunale ex art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 507/1993, disciplinante la pubblicità e le installazioni pubblicitarie, stabilendo che:

1) "per rendere appetibile la gestione degli impianti di arredo urbano con sfruttamento pubblicitario", veniva provvisoriamente rideterminata in complessivi 6.100 mq. la superficie massima, da adibire ad installazione di impianti pubblicitari, di cui: a) massimo 1.200 mq., pari a poco meno del 20%, destinati alle affissioni, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociali o comunque privi di rilevanza economica; b) massimo 2.400 mq., pari a poco meno del 40%, destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal Comune o dal concessionario del Comune; c) 2.500 mq., pari al 41%, destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate direttamente dai soggetti privati, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale;

2) gli impianti pubblicitari potevano essere installati esclusivamente su muri o su pali adiacenti ai muri "ove non sia tecnicamente possibile la posa diretta" (mentre l’art. 3, comma 1, vigente Regolamento Comunale ex art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 507/1993 prevedeva anche la possibilità di installare gli impianti pubblicitari su pali non adiacenti ai muri), sia per "il miglioramento dello scenario urbano", sia per "aumentare i livelli di sicurezza in termini di circolazione veicolare e pedonale";

3) "le superfici, da adibire alle affissioni" dovevano essere "assegnate con gare ad evidenza pubblica" e, pertanto, dava mandato al Dirigente dell’Unita di Direzione Viabilità "di predisporre il bando di gara e il Capitolato Speciale, per l’affidamento delle superfici di natura commerciale (gestione privati)", cioè dei predetti 2.500 mq., destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate direttamente dai soggetti provati, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Quest’ultima Del. G.M. n. 214 del 28.12.2010 è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 14.2.2011), deducendo la violazione dell’art. 41 della Costituzione, dell’art. 23 D.Lg.vo n. 285/1992, dell’art. 53 DPR n. 495/1992, degli artt. 1, 3 e 18 D.Lg.vo n. 507/1993, degli artt. 42 e 48 D.Lg.vo n. 267/2000, degli artt. 1, 2, 3, 5, 11, 12 e 15 del vigente Regolamento Comunale ex art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 507/1993, l’incompetenza e/o la carenza di potere, nonché l’eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza di motivazione, perplessità, illogicità manifesta e sviamento di potere.

Con Del. G.M. n. 42 del 24.3.2011 il Comune di Potenza ha annullato la predetta Del. G.M. n. 214 del 28.12.2010, impugnata con il ricorso in epigrafe.

Pertanto, con memoria del 4.7.2011, depositata il 6.7.2011, le ditte ricorrenti hanno chiesto che fosse dato atto della cessazione della materia del contendere, ma hanno insistito per la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

All’Udienza Pubblica del 22.9.2011 il difensore dell’impresa ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere; indi il ricorso in epigrafe è passato in decisione.

Motivi della decisione

Ciò stante, al Collegio non rimane null’altro che prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Sembra, peraltro, opportuno dare conto del fatto -già rilevato in sede cautelare- che l’impugnativa era fondata con riguardo alla parte della Del. G.M. n. 214 del 28.12.2010, che stabiliva che "le superfici da adibire alle affissioni" dovevano essere "assegnate con gare ad evidenza pubblica" e, pertanto, dava mandato al Dirigente dell’Unità di Direzione Viabilità "di predisporre il bando di gara ed il Capitolato Speciale, per l’affidamento delle superfici di natura commerciale (gestione privati)" cioè dei predetti 2.500 mq., destinati alle affissioni di natura commerciali, effettuate direttamente dai soggetti privati, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale, dal momento che secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. V Sentenze nn. 6384 e 6386 del 16.11.2005), condiviso anche da questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 413 del 21.5.2007), il Regolamento Comunale ex art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 507/1993 non può introdurre un regime di esclusiva per il Comune o un suo concessionario, perché tale decisione risulterebbe lesiva dei principi di tutela della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica ed imprenditoriale dell’installazione di impianti pubblicitari.

Infatti, dal combinato disposto di cui agli artt. 3 e 18 D.Lg.vo n. 507/1993 si desume agevolmente che il Regolamento comunale ex art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 507/1993 deve stabilire la superficie complessiva di impianti pubblicitari ("in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 mq. per ogni 1.000 abitanti nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" ed a 12 mq. nei Comuni più piccoli) ed all’interno di tale superficie complessiva deve individuare: sia la quota percentuale di impianti pubblicitari, destinati alle affissioni, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociali o comunque priva di rilevanza economica, secondo una valutazione di opportunità in relazione alle esigenze di carattere istituzionale e/o sociale, ma che comunque va determinata con una quota percentuale di molto inferiore a quella di carattere commerciale; sia la quota percentuale di impianti pubblicitari, destinati alle affissioni di natura commerciale, la quale va a sua volta ripartita in una quota percentuale, che può essere realizzata direttamente dal Comune o da un suo concessionario, ed in una quota percentuale, che può essere effettuata direttamente dai soggetti privati, esercenti tale attività economica, la quale risulta assoggettata soltanto al regime autorizzatorio comunale. Comunque, la quota percentuale di impianti pubblicitari di natura commerciale, riservata al Comune o al suo concessionario, per non ledere i principi di tutela della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica ed imprenditoriale dell’installazione di impianti pubblicitari, non può essere maggiore di quella riservata ai soggetti privati, mentre l’esatta determinazione della quota percentuale di impianti pubblicitari di natura commerciale, riservata ai soggetti privati, va ponderata, tenendo conto del numero e delle esigenze complessive degli operatori, esercenti l’attività economica di installazione degli impianti pubblicitari.

Da ciò discende che l’installazione di impianti pubblicitari è un’attività economica contingentata, stante la limitatezza degli spazi a ciò destinati, la quale non si pone in contrasto con la tutela costituzionale della libera iniziativa privata, giacché lo stesso art. 41 della Costituzione ammette la possibilità di limitare tale libertà, al fine di contemperarla con l’utilità sociale (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 2723 del 29.4.2009; TAR Bari Sez. III Sent. n. 1884 del 13.5.2010; TAR Umbria Sent. n. 48 del 3.2.2010).

Conseguentemente, il Comune (se ritiene di non voler svolgere direttamente l’attività di installazione di impianti pubblicitari) può affidare mediante procedimento di evidenza soltanto la quota percentuale di impianti pubblicitari, riservata al Comune o al suo concessionario, mentre la quota percentuale di impianti pubblicitari di natura commerciale, riservata ai soggetti privati, risulta disciplinata soltanto dal regime autorizzatorio comunale. Al riguardo, va anche precisato che, se la domanda di impianti pubblicitari di natura commerciale è superiore all’offerta comunale, le precedenti ditte, già titolari di autorizzazione triennale, non possono vantare alcun diritto al rinnovo dell’autorizzazione per altri tre anni, per cui in tal caso il Comune può indire appositi procedimenti di evidenza pubblica per lotti e/o quote oppure, in alternativa, stabilire idonei ed oggettivi criteri proporzionali di redistribuzione della superficie commerciale.

Comunque, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Comune di Potenza, ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C., va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, ma al contempo va pure valorizzato il comportamento di ravvedimento operoso, tenuto dallo stesso Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara la cessata materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il Comune di Potenza al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ditte ricorrenti, che vengono liquidate in 1.000,00 Euro oltre IVA, CPA e spese per Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-10-2011, n. 5812 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame veniva richiesta la revocazione della decisione del Consiglio di Stato n. 2286 del 19 maggio 2008.

Tale decisione aveva dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado avanzato presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio da Raffaele I., Ispettore della Polizia di Stato, e definito con sentenza n. 10995 del 24 ottobre 2006, in quanto l’amministrazione di appartenenza aveva nel frattempo riconosciuto in misura ritenuta determinante la pretesa del ricorrente.

Avverso tale pronuncia del Consiglio di Stato lo I. proponeva ricorso per revocazione.

Veniva sostenuto che la sentenza, nel dichiarare improcedibile il ricorso avanzato per sopravvenuta carenza di interesse, aveva erroneamente ritenuto che fosse già intervenuto il pagamento delle somme dovute al ricorrente, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di procedere alla integrale esecuzione del giudicato. Tale omissione di pronuncia avrebbe configurato una erronea percezione degli atti di causa, censurabile con il rimedio del ricorso per revocazione ai sensi dell’articolo 395, comma 4, del Codice di procedura civile.

1.1 Con comunicazione del difensore dello I., pervenuta il 4 ottobre 2011, veniva comunicato che, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva proceduto a dare esecuzione al giudicato per cui è causa, con conseguente cessazione della materia del contendere.

2. La causa veniva assunta in decisione presso la VI Sezione del Consiglio di Stato l’11 ottobre 2011.

Il Collegio prende atto della comunicazione del ricorrente di cessazione della materia del contendere per i motivi sopra esposti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 18-10-2011, n. 37709 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il 26 gennaio 2011 il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina avverso l’ordinanza del 17 novembre 2010 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva sostituito nei confronti di B.A.T. a misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

1.1. Il Tribunale, nel ripercorrere la vicenda processuale, rilevava che, fermo restando il giudizio di sussistenza del quadro indiziario, non oggetto di alcun gravame, era condivisibile il giudizio espresso dal primo giudice a proposito della mitigazione delle esigenze cautelari poste a fondamento dell’ordinanza genetica, tenuto conto che, a fronte della contestazione originaria del reato associativo ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e di un consistente numero di episodi di spaccio, la B. non era stata ritenuta gravemente indiziata del delitto associativo ed era stata raggiunta da un quadro indiziario grave riguardo a sei condotte di cessione di sostanza stupefacente di quantità non elevata e di tipo leggero.

Secondo il Tribunale, alla stregua di detti rilevi, non era applicabile la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, e la valutazione, unitamente agli indicati elementi, anche del periodo di restrizione della libertà personale già patito faceva ritenere che il mantenimento della custodia in carcere non era l’unico regime idoneo a fronteggiare il pericolo di recidiva dell’indagata e che le sussistenti spinte delittuose potevano essere infrenate con la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, e mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, sul rilievo che il Tribunale è pervenuto al rigetto dell’appello facendo riferimento al decorso di un breve periodo di detenzione e attribuendo allo stesso efficacia deterrente, quasi rieducativa nei confronti dell’arrestato, senza spiegarne le ragioni.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, che attiene al solo profilo delle esigenze cautelari, è basato su motivi manifestamente infondati.

2. Deve premettersi che il limite del sindacato di legittimità riguardo alla gravità degli indizi – inteso nel senso che a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario (ex plurimis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828, e, tra le ultime, Sez. 1, n. 1842 del 11/11/2000, dep. 21/01/2011, e Sez. 1, n. 2687 del 17/11/2010, dep. 26/01/2011, non massimate) – deve essere esteso anche alle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione al riguardo (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

3. Nella specie, il Tribunale, senza far riferimento al solo decorso del periodo di restrizione della libertà personale già patito dall’imputata, come dedotto in ricorso, ha tratto coerenti elementi di convincimento dal detto elemento temporale unitamente agli altri elementi che ha specificatamente evidenziato, concordando con le conclusioni del primo Giudice in ordine alla mitigazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle sussistenti al momento dell’adozione della più rigorosa misura genetica.

Non può revocarsi in dubbio, invero, la congruità delle affermazioni spese dall’ordinanza impugnata sul contenimento del ruolo della B. e sul ridimensionamento del numero e della tipologia dei reati per i quali la medesima è in atto ristretta per la persistente gravità del quadro indiziario, ora riferita a sei condotte di cessione di sostanza stupefacente di tipo leggero e per quantitativi non elevati, a fronte della contestazione originaria per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per un consistente numero di episodi specifici di spaccio.

4. Nè le svolte argomentazioni sono contrarie ai principi di diritto in materia, che risultano invece esattamente interpretati e applicati, senza che l’invocazione del disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3, espressamente e correttamente escluso dal Tribunale, richiamando il disposto dell’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e l’assenza di gravi indizi per il delitto associativo, sia stata accompagnata da parte del ricorrente da alcuna alternativa interpretazione.

5. Consegue la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.