Cons. Stato Sez. V, 06-07-2010, n. 4322 ELEZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli attuali appellanti, Movimento Sociale Fiamma Tricolore e Mottes Christian, cittadino elettore, per l’annullamento del verbale del 22.11.2008 dell’Ufficio centrale circoscrizionale della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto la proclamazione del candidato alla carica di Presidente della Provincia e dei candidati eletti alla carica di consigliere provinciale.

L’appellante contesta la pronuncia di primo grado e ripropone le censure di merito articolate in primo grado.

Le parti intimate resistono al gravame.

In punto di fatto è opportuno evidenziare che costituisce oggetto del presente giudizio l’atto di proclamazione degli eletti alle cariche di presidente della Provincia autonoma di Trento (di seguito: "Provincia") e di consigliere provinciale, relativo alle elezioni tenutesi il giorno 9 novembre 2008.

La proclamazione degli eletti, atto conclusivo della tornata elettorale, sarebbe viziata, secondo i ricorrenti di primo grado, in via consequenziale, per l’illegittimità:

I) del presupposto verbale n. 33 in data 26 settembre 2008 dell’Ufficio centrale circoscrizionale della Provincia, che ha escluso la lista avente per contrassegno la scritta "Casini – Libertas – UDC" (di seguito: "UDC"), che sarebbe illegittima: a) per violazione dell’art. 30, 1° comma, lett. a, della L.p. 5.3.2003, n. 2, che non prevedrebbe il difetto di autenticazione quale nominata causa d’invalidità della lista; b) dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, che consentirebbe la possibilità di regolarizzare le irregolarità formali in base al principio di strumentalità delle forme vigente nelle procedure elettorali; c) per l’omessa valutazione della memoria, presentata dagli esponenti dell’UDC, congiuntamente alla documentazione prodotta e del conseguente mancato esercizio dell’autotutela;

II) del presupposto decreto 20 ottobre 2008 n. 142 del Presidente della Giunta della Provincia, che ha rinviato di quattordici giorni la data delle elezioni, per la prospettata violazione dell’art. 48 dello Statuto di autonomia, che prescrive il contestuale svolgimento delle elezioni provinciali a Trento e a Bolzano.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, svolgendo la seguente motivazione.

"Una prima eccezione riguarda la posizione legittimante della parte ricorrente, e cioè del partito politico e del singolo elettore, che congiuntamente hanno proposto il ricorso.

Al riguardo, va operata a parere del Collegio la necessaria individuazione dell’oggetto dell’impugnativa che, come esposto più sopra, pur essendo astrattamente diretta contro l’identico atto di proclamazione degli eletti, si appunta avverso i due distinti atti, rispettivamente di esclusione della lista UDC dalla competizione elettorale e di differimento del voto, dai quali autonomamente deriverebbe l’illegittimità radicale dell’atto di proclamazione degli eletti.

In proposito non resta, infatti, senza significato il fatto che il procedimento attivato per dar corso alla consultazione elettorale ha una struttura composita ed articolata in una serie di subprocedimenti, nei quali intervengono vari organi operanti in autonomia fra di loro e secondo una precisa ripartizione dei poteri, fra i quali figurano gli uffici elettorali deputati all’ammissione delle liste: i vizi che in ipotesi gravino su tali atti invalidano, in via derivata, la proclamazione degli eletti.

Circa il profilo della legittimazione, tuttavia, va condiviso quanto oralmente argomentato dalla difesa della Provincia, secondo la quale essa è obiettivamente diversa, perseguendo differenziati interessi a seconda che il ricorso sia proposto da una lista elettorale, che si è candidata, o da cittadini elettori, che non vi abbiano partecipato come candidati. Per la prima, infatti, la legittimazione si identifica con l’interesse a ricorrere, poiché il petitum consiste nell’annullamento della proclamazione degli eletti, nella parte in cui non è stato raggiunto un esito favorevole alla lista. Per i secondi, invece, che esercitano un’azione popolare di riscontro dell’esito delle elezioni nell’interesse generale del corpo elettorale, la legittimazione consiste semplicemente nell’essere cittadino elettore. In tal caso, in virtù della natura popolare dell’azione promossa l’interesse perseguito coincide con l’interesse pubblico alla regolare composizione degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali, che devono formarsi all’esito di operazioni elettorali corrette e incondizionatamente corrispondenti alla genuina volontà degli elettori.

Le svolte considerazioni rilevano direttamente quanto all’atto di differimento delle elezioni, per il quale entrambi i ricorrenti sono legittimati ed hanno interesse a contestarlo, avendo, da una parte, la lista di MS partecipato alla competizione elettorale, per cui la non contestualità con le elezioni di Bolzano potrebbe, in astratto, averla pregiudicata; dall’altra, poiché l’elettore farebbe valere l’eventuale pregiudizio indotto dal decretato differimento, che potrebbe aver inciso sull’espressione della volontà popolare in una data diversa da quella delle elezioni di Bolzano e dunque a risultati già cogniti nel territorio della ridetta provincia autonoma.

Ad un diverso ed opposto ordine di considerazioni conduce, invece, l’esame dei profili della legittimazione e dell’interesse ad impugnare l’esclusione della lista UDC.

In proposito va, anzitutto, tenuto conto che i tre motivi diretti contro il relativo atto dell’Ufficio centrale circoscrizionale, prodromico ai comizi elettorali, rappresentano la pedissequa ripetizione delle censure dedotte dalla lista che da questi ultimi è stata esclusa e dunque dall’ UDC, mediante ricorso proposto davanti a questo Tribunale prima dello svolgimento delle elezioni. Tale ricorso aveva trovato accoglimento con sentenza in forma semplificata 10.10.2008, n. 254, che aveva direttamente disposto la riammissione della lista; la detta sentenza, tuttavia, è stata sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. V, 17.10.2008, n. 5485, per cui le elezioni si sono svolte senza la presenza dell’UDC, formalmente esclusa con verbale in data 17 ottobre 2008 dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in esecuzione della citata ordinanza del Consiglio di Stato.

Il difensore della PROVINCIA e degli intervenienti, nel riassumere le ragioni dell’allegata diversità tra il cosiddetto "contenzioso delle candidature", che vede direttamente coinvolte le relative formazioni politiche che intendono partecipare alle elezioni e quello dell’espressione del voto da parte del corpo elettorale, ha radicalmente escluso ogni legittimazione da parte di MS a censurare l’esclusione di altra lista, dubitando, altresì, che l’interesse del cittadino che agisca con azione popolare possa superare i confini tracciati per il retto svolgimento del voto e dunque sostituirsi in una sorta di atipica negotiorum gestio alle pretese ed alle azioni non poste in essere da una diversa lista, che si sia peraltro tempestivamente attivata nei confronti delle operazioni elettorali, ma che abbia omesso ogni successiva azione dopo l’atto di proclamazione degli eletti nel nuovo Consiglio provinciale.

E’ fermo convincimento del Tribunale che la ricorrente MS, la cui lista ha partecipato alla competizione elettorale (senza peraltro ottenere l’elezione di alcun consigliere provinciale), non abbia alcun interesse tutelato dall’ordinamento all’annullamento dell’atto con cui è stata esclusa una lista con la quale non vi è stata alcuna competizione elettorale: dalla sua partecipazione l’istante non avrebbe potuto certamente trarre alcun possibile vantaggio, non ricorrendo in dubbio che in ciò avrebbe potuto rinvenire soltanto la perdita di ulteriori voti rispetto a quelli conseguiti.

La suesposta conclusione trova persuasiva conferma nell’obiettiva circostanza, sagacemente sottolineata oralmente dal difensore della PROVINCIA, che alcuna lista ed alcun candidato in essa iscritto possano essere costretti a partecipare alla competizione elettorale contro la loro volontà, per cui è soltanto all’espressione di quest’ultima che deve aversi riguardo ai fini che qui interessano, avendo l’UDC omesso ogni ulteriore impugnativa, come pure le avrebbe consentito il dictum della Sez. V del Consiglio di Stato successivamente alla proclamazione degli eletti. Il detto univoco comportamento, quale insindacabile espressione di un disegno politico, ha per conseguenza definitivamente chiuso la querelle in merito alla contestata esclusione della ridetta lista dalle elezioni provinciali.

In conclusione sul punto, coincidendo l’interesse e la legittimazione in MS, quest’ultima va necessariamente esclusa in merito all’impugnazione dell’esclusione dell’UDC.

Diverso discorso va, invece, svolto per il cittadino elettore sig. C.M., essendo egli certamente legittimato ad impugnare la proclamazione degli eletti, escluso restando per le stesse ragioni sopra illustrate che possa impugnare l’esclusione di una lista in sua sostituzione e che abbia, tra l’altro, in precedenza già impugnato tale esclusione.

L’azione popolare nel contenzioso elettorale, invero, non tutela interessi adespoti – privi, cioè, del nome del loro titolare e di caratteri differenziali – bensì pretese dell’elettore concretamente capaci di utilmente perseguire l’interesse non azionato dal soggetto titolare. La stessa può, quindi, avere i caratteri di azione correttiva od anche sostitutiva, accomunata in ogni caso dall’identico fine di salvaguardare la libertà e genuinità dell’espressione del voto.

Sotto questo profilo, il difensore della Provincia e degli intervenienti, allegando che, nonostante il tralatizio ricorso alle formule di rito, sia stato impugnato soltanto il verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale 26.9.2008, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del successivo verbale del 17 ottobre 2008 che ha reiterato l’esclusione della lista UDC, dalla competizione elettorale in esecuzione della citata ordinanza del Consiglio di Stato.

Detta obiezione in rito non pare, tuttavia, condivisibile, in quanto i tre motivi di ricorso sono chiaramente diretti contro l’esclusione della lista UDC, indifferente essendo l’indicazione precisa dell’atto che ciò ha disposto.

Dalla definizione della suddetta eccezione emerge, tuttavia, un diverso profilo di inammissibilità della prodotta impugnazione, rilevabile anche d’ufficio.

In realtà il tempestivo intervento processuale sollecitato dal ricorso dell’UDC e tradottosi in una sentenza resa in forma semplificata e depositata pochi giorni dopo la discussione orale e di un altrettanto sollecito intervento da parte del Consiglio di Stato ha in fatto ed in diritto comportato che l’Ufficio centrale circoscrizionale sia stato sostituito nelle proprie attribuzioni, dapprima dalla sentenza in forma semplificata di questo Tribunale, 10.10.2008 n. 254, che in accoglimento del relativo ricorso ha direttamente disposto la riammissione della lista UDC e, immediatametne dopo dall’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 17.10.2008 n. 5485, che ha sospeso l’efficacia di tale sentenza, in pedissequa esecuzione della quale soltanto è stato formulato il verbale 17 ottobre 2008 da parte dell’Ufficio.

Il che in altri termini altro non significa che le elezioni si sono svolte senza la presenza dell’UDC per effetto non già di un provvedimento autonomamente assunto dall’Ufficio centrale circoscrizionale, ma di pronunce da parte del giudice amministrativo, che si sono compiutamente sostituite all’Autorità amministrativa, sottraendole l’esercizio di ogni altrimenti spettante potestà. L’atto dell’Ufficio centrale circoscrizionale che ha disposto l’esclusione dell’UDC in data 17 ottobre 2008 si configura e si dichiara, infatti, come meramente esecutivo alla citata ordinanza del Consiglio di Stato.

I tre motivi dedotti contro tale esclusioni si rivelano, quindi, inammissibili perché, in realtà, essi sono diretti contro atti giurisdizionali e non amministrativi. La relativa azione, quindi, sarebbe dovuta essere esercitata mediante intervento adesivo in grado d’appello, anziché direttamente in primo grado, a tutela di una posizione la cui difesa, anche ammesso che fosse possibile come azione popolare, è ormai compromessa dalle pronunce medio tempore intervenute.

Conclusivamente sul punto, per le assorbenti ragioni che precedono, l’impugnativa dell’esclusione dell’UDC è inammissibile, restando assorbita ogni altra eccezione dedotta dalla difesa della resistente e degli intervenienti.

Resta da esaminare il quarto motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 48 dello Statuto di autonomia, che prescrive il contestuale svolgimento delle elezioni provinciali a Trento ed a Bolzano. La norma statutaria sarebbe stato disattesa dal presupposto decreto presidenziale, con cui le elezioni trentine sono state rinviate di quattordici giorni.

Nella specie, peraltro, il differimento delle elezioni è stato disposto dal Presidente della Provincia dopo la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva determinato l’esclusione della lista, affinché fosse rispettato il termine di quindici giorni precedenti l’elezione, entro il quale il manifesto delle candidature dev’essere affisso ex art. 31 L.p. 5.3.2003, n. 2 (corrispondente all’analoga norma recata dall’articolo 31 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570): termine finalizzato a riservare all’elettore un congruo periodo di tempo di riflessione, prima delle votazioni.

Anche questa censura è inammissibile per difetto di interesse.

I ricorrenti, infatti, nel censurare la violazione dell’art. 48 dello Statuto di autonomia, trascurano di considerare che, dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa, non potrebbe conseguire il rispetto della norma statutaria e, quindi, essi non potrebbero conseguire il vantaggio sperato. Se ciò si fosse voluto ottenere, sarebbe stato necessario impugnare anche l’atto di proclamazione degli eletti nella provincia di Bolzano, al fine di pervenire ad una rinnovazione contestuale di entrambe le elezioni.

Dall’accoglimento della censura – così come proposta – deriverebbe, invece, un maggior pregiudizio della pretesa fatta valere, in quanto la ripetizione della tornata elettorale a Trento comporterebbe un assai maggiore divario temporale rispetto al risultato elettorale dell’altra provincia, con ricaduta sulla formazione del Consiglio regionale, composto dai membri dei due consigli provinciali ex art. 25 dello Statuto.

Il carattere assorbente dell’eccezione esime il Collegio dalla disamina nel merito della censura, che peraltro appare infondata, prevalendo sulla rigorosa applicazione della norma statutaria l’esigenza della deroga, dettata dalla necessità di rispettare l’anzidetto termine di quindici giorni, che è perentorio (cfr., sulla perentorietà del termine: C.d.S, sez. V, 25.2.2002, n. 1097).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile sotto gli indicati profili.

Quanto al carico delle spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, è avviso del Collegio che la particolarità e novità della vicenda giustifichino la loro integrale compensazione fra le parti in causa."

Le censure proposte con l’atto di appello sono infondate nel merito, in relazione a tutti i profili in cui esse si articolano.

Il collegio ritiene che, per esigenze di economia processuale, sia opportuno prescindere da un esame approfondito delle complesse questioni processuali riguardanti il difetto di legittimazione degli odierni appellanti e la sopravvenuta carenza di interesse, considerando l’evidente infondatezza, nel merito, delle censure proposte.

Gli appellanti deducono due profili di illegittimità della contestata procedura elettorale, concernenti, rispettivamente:

a) l’esclusione della lista "UDC" dalla competizione elettorale;

b) il rinvio di quattordici giorni delle votazioni.

Con riguardo alla prima censura, è incontestato, in punto di fatto, che, alla scadenza delle ore 12,00 dell’ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste (25 settembre 2008), la lista dell’UDC non fosse corredata dall’autenticazione della firma del soggetto presentatore (segretario provinciale della formazione politica "UDC").

È altrettanto incontestato che alle ore 11,15 dello stesso giorno un funzionario incaricato della commissione centrale circoscrizionale avesse consegnato al rappresentante della lista UDC un "tagliando numerato" (numero di ordine), diretto ad attestare la tempestività della presenza negli uffici dei soggetti incaricati della presentazione della lista. Solo le operazioni "materiali" di consegna della lista e della documentazione allegata sono avvenute in un momento successivo (alle ore 15,14 dello stesso giorno).

Risulta poi comprovato che l’autenticazione della firma del presentatore della lista sia avvenuta solo alle ore 15,45 del 25 settembre 2008, mentre la consegna del documento della sottoscrizione autenticata del presentatore sia avvenuta alle ore 16,10.

Ritengono gli appellanti, tuttavia, che la carenza della autentica della sottoscrizione non determinasse alcun vizio insanabile della documentazione, atteso il carattere tassativo delle cause di esclusione delle liste, stabilito dalla vigente normativa provinciale.

Aggiungono che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della documentazione presentata, anche considerando che se la commissione avesse tempestivamente rilevato la mancanza della sottoscrizione, già alle ore 11,15 (ossia nel momento in cui è stata accertata la disponibilità degli interessati a produrre tutti gli atti riguardanti la lista UDC), i presentatori della lista avrebbero potuto assumere le opportune iniziative correttive, anche provvedendo ad acquisire l’autenticazione della sottoscrizione.

Nessuno degli argomenti prospettati dagli appellanti merita condivisione.

È vero, infatti, che le cause di esclusione delle liste sono tassative e devono essere interpretate in modo rigoroso, anche in funzione dell’esigenza di assicurare la massima partecipazione alla competizione elettorale, evitando ogni rigido e inutile formalismo.

Tuttavia, la verifica della autenticità delle sottoscrizioni, secondo regole tipiche, rappresenta un elemento qualificante della fase di presentazione delle liste, che non ha rilievo meramente formale, ma mira a garantire la genuinità delle firme dei presentatori, impedendo abusi e contraffazioni.

Né risulta persuasiva la ricostruzione della normativa vigente prospettata dagli appellanti, i quali sostengono che la mancata autenticazione della firma dei presentatori delle liste non sarebbe prevista a pena di esclusione.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che, in forza dell’articolo 25, comma 4, della legge della Provincia di Trento, 5 marzo 2003, n. 2, "Le sottoscrizioni previste dai commi 1 e 3 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)".

Non vi è dubbio che, nella previsione legislativa. l’autenticazione rappresenta, quindi, un elemento strutturale della sottoscrizione, finalizzato a garantire la provenienza della firma dal soggetto indicato quale presentatore della lista.

L’autenticazione, seppure distinta, sul piano materiale, dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista

È anche possibile ritenere, forse, che il mancato rispetto di alcune delle prescrizioni riguardanti il procedimento di autenticazione possa essere considerato ininfluente, ai fini della validità dell’atto di presentazione. Ma l’assenza totale della autenticazione pone in evidenza la carenza di un elemento essenziale della firma stessa.

Gli appellanti insistono ripetutamente sulla circostanza che l’articolo 30 della citata legge provinciale non contemplerebbe esplicitamente la carenza della autenticazione tra le cause di esclusione delle liste.

La tesi non è condivisibile.

La disposizione prevede che "1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 28, comma 1:

a) verifica che le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale siano state presentate entro i termini previsti dall’articolo 28 e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;

b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano state presentate da una delle persone autorizzate alla sottoscrizione delle candidature ai sensi dell’articolo 25, comma 3, e ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchi tale requisito".

Il riferimento alle liste "sottoscritte" deve essere letto, tuttavia, in stretto coordinamento con l’articolo 25: poiché le sottoscrizioni "devono" essere autenticate, la mancanza totale dell’autenticazione comporta l’invalidità dell’atto di presentazione.

Gli appellanti sostengono, poi, che, in ogni caso, l’Ufficio centrale circoscrizionale avrebbe dovuto consentire di rimediare alla riscontrata carenza, richiamando i principi del cosiddetto "dovere di soccorso" dell’amministrazione.

Al riguardo, tuttavia, gli appellanti svolgono un ragionamento meramente ipotetico, sostenendo che l’Ufficio, se avesse materialmente ricevuto la documentazione al momento in cui i presentatori si erano recati negli uffici (ossia alle ore 11,15 anziché dopo le ore 12,00), avrebbe dovuto e potuto prontamente segnalare agli interessati la ragione di invalidità della lista, consentendo loro di attivare tutti i possibili rimedi e di ottenere la richiesta autenticazione.

L’Ufficio, invece, pur ritenendo tempestiva la presentazione della lista, ha proceduto all’esame della documentazione solo in un momento successivo alla scadenza delle ore 12,00, precludendo, di fatto, ogni possibile tempestiva correzione dei vizi riscontrati.

L’eventualità rappresentata dagli appellanti era forse possibile, ma non si collega affatto a una sequenza di comportamenti doverosamente imposti all’Ufficio circoscrizionale.

Non emerge, infatti, il dovere di "ricevere" sempre, materialmente e con immediatezza la documentazione prodotta dagli interessati, quanto meno nei casi in cui detta operazione risulti fisicamente complessa, in dipendenza della contestualità della presentazione di liste, in orario prossimo alla scadenza.

Per le stesse ragioni non vi è un obbligo assoluto di esaminare e valutare istantaneamente tutta la documentazione, finalizzato ad attivare gli interessati a compiere le integrazioni documentali entro i prescritti termini perentori per la presentazione della lista.

In altri termini, la scelta dei presentatori della lista di attendere uno degli ultimi momenti utili espone al rischio di non poter correggere per tempo eventuali lacune od errori.

Nel caso di specie, peraltro, risulta dimostrato che l’esame dei documenti da parte dell’Ufficio è avvenuto, per esigenze oggettive, solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle liste, quando ormai, ogni correzione delle lacune riscontrate sarebbe risultata intempestiva.

Non giova agli appellanti il richiamo all’articolo 30, comma 4, della citata legge provinciale, che riguarda il caso particolare della ricusazione del contrassegno elettorale. In tali casi, infatti, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, è consentito agli interessati di sostituire il contrassegno con altro idoneo.

Con una seconda censura, gli appellanti lamentano la violazione dell’articolo 48 dello Statuto regionale, perché le elezioni del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento non si sono svolte contestualmente a quelle del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, per effetto del decreto di rinvio adottato dal Presidente della Provincia.

La censura, oltre che inammissibile, è infondata nel merito.

È evidente, infatti, che la prospettata violazione della regola della contestualità delle elezioni nei due Consigli Provinciali investe, inscindibilmente, tanto la Provincia di Trento, quanto la Provincia di Bolzano e si riflette anche sulla composizione del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige.

L’effetto conformativo della sentenza, nel caso dell’eventuale annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Provinciale di Trento, pertanto si rifletterebbe, inevitabilmente, sulle elezioni del Consiglio Provinciale di Bolzano e sulla regione trentino Alto Adige nel suo complesso. Infatti, per porre riparo alla violazione della regola della contestualità, sarebbe necessario rinnovare le elezioni in entrambe le Province.

Ma il ricorso di primo grado non risulta notificato né alla provincia di Bolzano, né alla Regione Trentino Alto Adige.

Pertanto, gli interessati avrebbero dovuto proporre il ricorso di primo grado anche contro la Provincia Autonoma di Bolzano e avrebbero dovuto impugnare le determinazioni, anche implicite, con cui il Presidente di tale amministrazione aveva stabilito di non rinviare le elezioni, dopo aver ricevuto la comunicazione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Nel merito, comunque, lo spostamento delle elezioni, disposto dal Presidente della provincia di Trento, è avvenuto in esecuzione della pronuncia cautelare della Sezione (n. 5485 de/2008 del 17 ottobre 2008), con cui era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR, di annullamento dell’esclusione della lista "UDC".

La necessità di modificare tutti gli atti contenente l’esatta composizione delle liste ammesse alla consultazione non solo giustifica, ma addirittura impone, il differimento delle consultazioni elettorali.

Infatti, l’articolo 31, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2003 prevede che il manifesto delle candidature debba essere pubblicato almeno quindici giorni prima delle elezioni.

Pertanto, in seguito all’ordinanza della Sezione n. 5485/2008 della Sezione e al provvedimento esecutivo adottato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale 17 ottobre 2008, era necessario il rinvio "tecnico" delle elezioni, per garantire l’inderogabile rispetto della prescrizione dell’articolo 31.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che risulta poco realistica e di dubbia legittimità la soluzione prospettata dagli appellanti, secondo i quali il differimento delle elezioni avrebbe potuto essere impedito impartendo adeguate istruzioni agli uffici comunali, finalizzate a correggere, materialmente, i manifesti elettorali, senza disporne la sostituzione integrale.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, respinge l’appello, compensando le spese;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 49 del 2004, OPERE PUBBLICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Consulta OnLine

SENTENZA N. 49

ANNO 2004

Commenti alla decisione di

I. Matteo Barbero, Tipizzazione delle entrate di Regioni ed Enti locali e modalità di finanziamento delle funzioni amministrative: la posizione della Corte costituzionale (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)

II. Carmela Salazar, L’art. 119 Cost. tra (in)attuazione e “flessibilizzazione” (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

– Riccardo CHIEPPA Presidente

– Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

– Valerio ONIDA "

– Carlo MEZZANOTTE "

– Fernanda CONTRI "

– Guido NEPPI MODONA "

– Piero Alberto CAPOTOSTI "

– Annibale MARINI "

– Franco BILE "

– Giovanni Maria FLICK "

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promosso con ricorso della Regione Emilia–Romagna notificato il 27 febbraio 2002 depositato in cancelleria l’8 marzo 2002 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna e l’Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 27 febbraio e depositato l’8 marzo del 2002 (registro ricorsi n. 23 del 2002), la Regione Emilia–Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, tra l’altro, degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), in riferimento agli articoli 117 e 119, quarto comma, della Costituzione.

In particolare, rispetto all’oggetto del presente ricorso, la Regione lamenta che con gli artt. 54 e 55 della legge n. 488 del 2001, siano stati istituiti ex novo il “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” e il “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale” e si sia rinviato a decreti ministeriali la disciplina regolamentare degli interventi. Ad avviso della ricorrente, il rinvio al regolamento statale, per di più ministeriale, è radicalmente illegittimo, non trattandosi di materia di potestà legislativa statale esclusiva, né concorrente; ed inoltre, le disposizioni impugnate violano le attribuzioni regionali, regolate dall’art. 117 della Costituzione, in base alle quali la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale rientra, al di là di ogni possibile dubbio, nell’ambito della potestà legislativa regionale.

Infine – aggiunge la Regione – trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli enti locali per le quali lo Stato deve assicurare l’integrale copertura finanziaria ai sensi dell’art. 119, quarto comma, della Costituzione, nessuna giustificazione è invocabile a sostegno dell’intervento legislativo statale e dell’istituzione di riserve finanziarie da disciplinarsi e gestirsi a livello ministeriale, dovendo le risorse a disposizione del sistema locale confluire ad esso nei modi costituzionalmente previsti, esclusi i fondi separati a gestione ministeriale.

2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso – per la parte relativa agli artt. 54 e 55 cit. – sia dichiarato infondato.

Secondo la difesa erariale le norme impugnate non ledono le prerogative delle Regioni in materia di opere pubbliche di interesse regionale e locale perché non invadono le funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni, ma prevedono fondi ausiliari per il sostegno e la realizzazione delle opere in questione al fine di quella perequazione delle risorse finanziarie che l’art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.

Considerato in diritto

1.– La Regione Emilia–Romagna ha dedotto, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), perché gli stessi, istituendo ex novo il “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” e il “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale” e rinviando a decreti ministeriali la disciplina regolamentare degli interventi, sono in contrasto con l’art. 117 Costituzione, in base al quale la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale rientra nell’ambito della potestà legislativa regionale, e con l’art. 119, quarto comma, della Costituzione, in base al quale, trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli enti locali, lo Stato deve assicurare l’integrale copertura finanziaria, e non essendo invocabile alcuna giustificazione a sostegno dell’intervento legislativo statale e dell’istituzione di riserve finanziarie da disciplinarsi e gestirsi a livello ministeriale, dovendo le risorse a disposizione del sistema locale confluire ad esso nei modi costituzionalmente previsti, esclusi i fondi separati a gestione ministeriale.

2.– Le questioni sono fondate.

Nell’esaminare analoga questione relativa all’istituzione del Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni (art. 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001) questa Corte – nell’interpretazione degli art. 117 e 119 della Costituzione, sulla base del novellato Titolo V – ha recentemente deciso (sentenza n. 16 del 2004):

– che, per quanto attiene alle funzioni amministrative, la legge statale può solo disciplinare le “funzioni fondamentali” degli enti locali territoriali e può dettare norme nelle sole materie di competenza esclusiva elencate nell’art. 117, secondo comma, e principi fondamentali in quelle di competenza concorrente elencate nell’art. 117, terzo comma;

– che, sul piano finanziario, in base al nuovo art. 119, è prevista solo la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi finanziari speciali “in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” per scopi particolari, comunque “diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”;

– che, in questo contesto, possono trovare spazio interventi finanziari dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, solo nell’ambito dell’attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni (art. 119, quinto comma), con la conseguente inammissibilità di siffatte forme di intervento nell’ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato.

La stessa sentenza ha, poi, precisato che gli interventi speciali previsti dall’art. 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni), con la conseguenza che quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste – per l’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni – siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto di fondi all’interno del proprio territorio.

Il ricorso a finanziamenti da parte dello Stato, senza il rispetto di questi limiti e criteri, rischia di diventare uno strumento di ingerenza nell’esercizio delle funzioni degli enti locali e di “sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza”.

3.– Le norme impugnate non rispettano questi criteri e limiti.

L’art. 54 della legge n. 448 del 2001 istituisce un “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali”, per promuovere la realizzazione delle opere pubbliche di Regioni, Province, Comuni, comunità montane e relativi consorzi (comma 1), aggiungendo che i contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento di spese di progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione (comma 2).

L’art. 55 della stessa legge istituisce, a decorrere dal 2002, un “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale”, “al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l’efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico–finanziaria, tra le realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali” (comma 1). La stessa norma aggiunge, poi, che i contributi erogati dal Fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate (comma 2).

I fini indicati sono estremamente generici, sicché è da dire che si è in presenza di strumenti di finanziamento – fra l’altro solo parziali (quanto meno per il Fondo di cui all’art. 54), cui possono, astrattamente, accedere tutti gli enti – che non si configurano come appartenenti alla sfera degli interventi speciali di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, sia perché non risulta alcuna specifica finalità qualificante degli stessi, diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati, sia perché i finanziamenti sono disposti in favore della generalità degli enti.

D’altra parte “la progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” e “la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate” rappresentano finalità estranee a materie o compiti di competenza esclusiva dello Stato, ma sono invece riconducibili a materie e ambiti di competenza concorrente (a partire dal “governo del territorio”) o residuale delle Regioni. Le norme impugnate non prevedono alcun ruolo per queste ultime, volta a volta interessate all’attribuzione dei finanziamenti, limitandosi a prevedere, in sede di prima applicazione, deliberazioni “delle competenti Commissioni parlamentari”.

Gli interventi di cui alle norme impugnate si atteggiano – conformemente a quanto rilevato dalla sentenza di questa Corte in precedenza richiamata – come prosecuzione di una pratica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato agli enti locali in base a criteri stabiliti dall’amministrazione centrale, senza tenere presente che, per quanto riguarda la disciplina della spesa ed il trasferimento di risorse dal bilancio statale, lo Stato deve agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, nel rispetto dell’autonomia di spesa degli enti locali.

Né, contrariamente alla tesi erariale, la previsione di fondi ausiliari per il sostegno e la realizzazione delle opere in questione può ricollegarsi al fine della perequazione delle risorse finanziarie che l’art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, dal momento che i Fondi istituiti sono completamente al di fuori dell’ottica della perequazione delle risorse finanziarie.

Le norme impugnate devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime e poiché la caducazione di tali norme non comporta diretto e immediato pregiudizio per diritti delle persone, non sussistono ragioni di ordine costituzionale che si oppongano ad una dichiarazione di incostituzionalità in toto, con la conseguenza che i Fondi in questione dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con il ricorso in epigrafe,

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 181 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente A.N. ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, chiedendo inoltre l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori così come indicato in epigrafe.

Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 1971, in servizio presso DIFE PENSIONI, inquadrato ai sensi dell’art. 4, comma ottavo, della legge n. 312/80 nel profilo professionale n. 5 della IV qualifica funzionale, fa presente di esplicare fin dal 1985 le mansioni di Assistente Amministrativo, inerente il profilo professionale n. 3 della IV qualifica funzionale, il cui svolgimento risulta da atti formali provenienti dalla P.A. quali la scheda relativa all’indagine conoscitiva, l’ordine di servizio n. 13 e la dichiarazione del superiore preposto. Con lettera del 25 giugno 1992 il ricorrente inoltrava all’Amministrazione competente una richiesta di inquadramento nella IV qualifica funzionale, profilo professionale n. 3, ai sensi del 10° comma dell’art. 4 della legge n. 312/80.

L’Amministrazione con foglio n. 26999 del 5 agosto 1992 forniva una risposta evasiva e a seguito di diffida da parte del ricorrente sosteneva l’impossibilità di accogliere la richiesta del ricorrente richiamando il decreto legislativo n. 29 del 1993, art. 74, che ha abrogato il 10° comma dell’art. 4 della legge n. 312/80.

Ritenendo erronee e illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione il ricorrente le ha contestate proponendo il presente ricorso.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio osserva che il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, in servizio presso DIFEPENSIONI, all’epoca dei fatti inquadrato (ai sensi dell’art. 4, comma ottavo, della legge n.312/1980) nel profilo professionale n. 5 della IV qualifica funzionale, sul presupposto di aver svolto dal 1985 mansioni superiori rientranti nell’ambito del profilo professionale n. 3 della IV qualifica funzionale, ha chiesto, in primo luogo, l’accertamento del suo diritto ad un diverso superiore inquadramento.

Al riguardo, è stato sostenuto che l’Amministrazione avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 29/1993, senza tenere conto che la parte ricorrente aveva maturato tale diritto nella vigenza dell’abrogato comma 10 dell’articolo 4 della legge n. 312 del 1980, il quale prevedeva l’inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale per i dipendenti che svolgevano da oltre cinque anni mansioni superiori, previo espletamento di una prova selettiva mai indetta dall’Amministrazione.

Peraltro, tale pretesa, a parere del ricorrente, non sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 57 del d. lgs. n. 29/1993, considerando che l’interessato aveva svolto per un lungo numero di anni mansioni superiori e che, quindi, in ragione delle necessità funzionali e organizzative dell’Amministrazione, le mansioni assegnate avevano acquistato i caratteri della definitività e dell’irreversibilità, sicché non si comprendono le ragioni per le quali l’Amministrazione non avrebbe potuto soddisfare le richieste della parte ricorrente, se non altro per ragioni di equità e di giustizia sostanziale.

Comunque, lo svolgimento di mansioni superiori con le modalità e per il tempo indicati, hanno determinato il consolidamento della situazione soggettiva del ricorrente.

Il ricorrente ha, inoltre, contestato la violazione degli artt. 2103 e 2126 c.c. nonché, dell’art. 57 del D. Lgs. 3/2/93, n. 29, in quanto la disciplina introdotta con il citato articolo 57 ha previsto che "l’utilizzazione del dipendente può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi (I comma). Nel caso di assegnazione a superiori mansioni il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività per il periodo di espletamento delle medesime…". In sostanza, in deroga all’art. 2103 c.c. tale normativa non ha previsto che l’esercizio temporaneo di mansioni superiori attribuisca il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse. Nel caso di specie, però, le superiori mansioni corrispondenti alla VI qualifica funzionale ex D.P.R. n. 12189/84, assegnate ed espletate dal ricorrente per molti anni in favore del Ministero della Difesa, hanno acquisito nel corso del tempo, in ragione delle necessità funzionali ed organizzative dell’articolazione pubblica, il predicato della definitività e della non reversibilità, risolvendosi nella sostanza in una riscontrata modificazione dei compiti in origine assegnati al dipendente. L’eccezionalità e la particolarità della condizione lavorativa del ricorrente impongono, quindi, per ragioni di equità e giustizia sostanziale, la declaratoria del diritto alla tutela apprestata al prestatore di lavoro dall’art. 2103 c.c. sia in ordine alla richiesta di inquadramento professionale superiore, sia ai fini del riconoscimento del diritto alla liquidazione delle differenze retributive medio tempore maturate e mai corrisposte dall’Amministrazione.

In subordine, il ricorrente ha evidenziato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.57 del 23/2/89), in tema di prestazioni lavorative di fatto ha sancito il principio per cui il difetto di atto formale che conferisca al dipendente l’assegnazioni a mansioni superiori è supplito dal principio della prestazione di fatto di cui all’art. 2126 c.c., applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego. Per cui l’Amministrazione non può disconoscere al ricorrente il diritto di godere del maggior trattamento economico sulla base anche del disposto dell’art. 2126 c.c.

Il Collegio ritiene che le domande avanzate dalla parte ricorrente – di annullamento del provvedimento indicato in epigrafe e di accertamento del diritto di essere inquadrato in un diverso profilo professionale – siano infondate e debbano essere respinte per le ragioni di seguito indicate.

L’art. 4 del D.P.R. n. 312/1980 (recante il Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato), richiamato dal ricorrente, nel disciplinare il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978 ha, tra l’altro, stabilito che "il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l’effettivo possesso della relativa professionalità" (comma 10).

Tale comma è stato abrogato dall’art. 74, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall’art. 72, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ma durante la sua vigenza risulta evidente che non si è addivenuti ad un nuovo inquadramento dell’interessato non tanto perché l’Amministrazione non avesse disposto la prova selettiva intesa ad accertare l’effettivo possesso della relativa professionalità (prevista dall’ultima parte del citato comma 10, dell’art. 3, D.P.R. n. 312/1980), quanto perché il ricorrente non risulta aver presentato (come imposto dalla norma richiamata) domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma citata al fine di essere sottoposto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione ed alla prova selettiva tesa ad accertare l’effettivo possesso della sua professionalità.

Appare evidente, pertanto, che il ricorrente non può lamentare di non aver ottenuto un diverso inquadramento, posto che non risulta neanche averlo chiesto a tempo debito.

Né si può giungere ad una diversa conclusione sulla base di quanto stabilito dall’art. 57 del d.lgs. n.29/1993 (poi trasfuso nel d.lgs. n.165/2001), in quanto tale norma, nel dettare disposizioni in tema di mansioni superiori, ha stabilito che solo "per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiori a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie". Ma "L’assegnazione alle mansioni superiori è disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l’utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti". E, comunque, "Non costituisce esercizio di mansioni superiori l’attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell’articolo 56, comma 2".

Tali disposizioni, peraltro, hanno assunto efficacia a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna Amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli Uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996 (art.57, comma 6, d.lgs. n.29/1003).

Vanno, quindi, rigettate le domande del ricorrente volte ad ottenere l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe e l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore richiesto.

Per le medesime ragioni, stessa sorte tocca alle domande proposte ai sensi degli articoli 2103 e 2126 c.c., con particolare riferimento alla pretesa di ottenere le differenze retributive e previdenziali legate al concreto espletamento di mansioni superiori.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. F.R., agente in proprio in una causa innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, che lo vedeva contrapposto alla ex convivente L.R. per l’affidamento dei figli naturali, propose opposizione alla liquidazione dei compensi al CTU M. M.; le spettanze all’ausiliare furono rideterminate, all’esito di quel procedimento, in Euro 1831,36, di cui Euro 1.659,36 per onorari.

Contro tale provvedimento ha proposto ricorso in cassazione, articolandolo su cinque motivi. Le parti intimate non si sono costituite.
Motivi della decisione

1 – Il ricorrente deduce innanzitutto la "violazione della norma di cui all’art. 132 c.p.c., n. 5 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – difetto di motivazione- della parcella del CTU e della sua liquidazione": il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si formulano mere valutazioni di merito in ordine all’eccessività dell’originaria liquidazione.

2 – Con il secondo motivo viene addotta la "violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15;

D.Lgs. 30 maggio 2002, art. 56 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3", lamentandosi l’acritica accettazione, da parte del giudice dell’opposizione, della quantificazione delle spese esposte dall’ausiliare (Euro 172,00 per cartucce per il toner per fotocopie;

per cassette da videoregistrazione) del tutto avulse da quanto emergente dalla comune esperienza; deduce altresì che il CTU neppure avrebbe chiesto l’autorizzazione ad eseguire le registrazioni video (al fine di documentare l’interazione tra genitori e figli minori) 2/a – Il motivo è inammissibile in quanto non rispetta il criterio dell’autosufficienza – con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4 (non essendo invocabile, ratione temporis, l’ipotesi di cui al n. 6 del medesimo articolo, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che per la prima volta ha dato rilievo autonomo all’indicata autosufficienza, in precedenza frutto di interpretazione di legittimità) in quanto, non riportando le richieste originarie del CTU, comprensive di allegati, e quelle oggetto di liquidazione, ha impedito ogni delibazione sulla rispondenza della liquidazione alla situazione di fatto, essendo per altro verso escluso che in questa sede possa sindacarsi la non congruità di un esborso, in concreto sostenuto, astrattamente riferibile allo svolgimento dell’incarico e quindi presuntivamente autorizzato dal conferente l’incarico.

3 – Assume poi il ricorrente, con la terza censura, la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 114, art. 275; del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 50 ed art. 52, n. 2 e D.M. 30 maggio 2002 pubblicato sulla G.U. il 5 agosto 2002 per carente motivazione in ordine all’applicazione di un provvedimento non applicabile perchè ancora non pubblicato ed efficace", sostenendo all’uopo: 1^ – che erroneamente il giudice dell’opposizione avrebbe preso a base della rideterminazione della prima vacazione il D.M. 30 maggio 2002, la cui entrata in vigore era successiva alla corrispondente attività del consulente, posta in essere il 29 giugno 2002; 2^ – che non avrebbe dato applicazione del principio, stabilito dal D.Lgs. n. 113, art. 52, comma 2, stabilente la dimidiazione dei compensi in caso di ritardo nel deposito dell’elaborato.

3/a – Il primo profilo è inammissibile ed il secondo infondato.

Invero per lo scrutinio della censura relativa alla prima vacazione sarebbe stato necessario allegare la richiesta del CTU al fine di accertare i parametri temporali di riferimento; quanto al secondo punto, lo stesso ricorrente riconosce che il giudice istruttore concesse delle proroghe che neppure il ricorrente afferma non esser state rispettate – limitandosi ad osservare che i relativi provvedimenti (non richiamati nel ricorso) sarebbero stati privi di motivazione – così che l’intero impianto argomentativo perde di consistenza; va comunque aggiunto che la disposizione invocata è stata introdotta dall’art. 52 cit. dalla L. n. 69 del 2009, art. 67, comma 3, lett. b non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie.

4 – Il F., con quarto motivo, censura il provvedimento di "omessa motivazione in ordine alle spese, competenze della procedura, in relazione all’art. 91 c.p.c. in correlazione con l’art. 360 c.p.c., n. 5". 4/a – La censura è fondata in quanto il procedimento incidentale di che trattasi – D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 – è disciplinato con riferimento a quello speciale stabilito per gli onorari di avvocato – L. n. 794 del 1942 – che, all’art. 29, comma 6, presuppone la ripartizione dell’onere delle spese del procedimento secondo le regole ordinarie. 5 – Alla cassazione dell’impugnato provvedimento consegue la rimessione ad altro giudice del Tribunale dei Minorenni di Bologna che provvederà a liquidare le spese di lite del procedimento di opposizione – oggetto di valutazione discrezionale, inibita in sede di legittimità – nonchè quelle del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge i primi tre motivi di ricorso e, in accoglimento del quarto, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice del Tribunale dei Minorenni di Bologna che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.