Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2012, n. 7121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ricorso notificato il 21 dicembre 2010, M.A. L., operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza depositata il 4 agosto 2010, con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda del 22 luglio 2003, di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 2000, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva integrativa della provincia di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato dalla Corte territoriale ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio.

2 – Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992 nonchè il vizio di motivazione al riguardo (vizio quest’ultimo, peraltro irrilevante, riguardando l’interpretazione data alle norme di legge indicate: arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

3 – Il ricorso è fondato.

3.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 c.p.c., e segg..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’art. di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"7 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 il citato art. 47, commi 2 e 3 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un u.c., del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al comma 4 che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 3.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491 -, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione dell’art. 47, vigente prima di essa.

3.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, e-sprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. D.L. ed C.A. propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, articolati ciascuno sotto plurimi profili ed illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, depositata il 26.11.2007, che, confermando quella di primo grado, ha respinto l’opposizione tardiva proposta dalla prima avverso il decreto ingiuntivo relativo al credito oggetto della controversia. La società intimata non ha svolto attività difensiva. 1.1. L’appello era stato ritenuto infondato, poichè, trattandosi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, occorreva valutare prima di ogni altra cosa se vi fosse stata alcuna nullità o irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e se tale eventuale vizio avesse impedito la rituale e tempestiva proposizione dell’opposizione. L’atto di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo costituisce il mezzo, concesso al debitore ingiunto, di (ri) mettere in discussione i fatti costitutivi del diritto azionato da controparte con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. A rafforzare la perentorietà del termine ex art. 641 cod. proc. civ. per la proposizione dell’opposizione ordinaria, al debitore è concesso di ridiscutere il merito esclusivamente in pochi, tassativi casi in cui egli dimostri di non essere stato in grado di farlo tempestivamente per cause, in una sola parola, a lui non riconducibili; ma tanto a condizione che sia da lui provata la sussistenza non solo dei singoli presupposti dell’opposizione tardiva (caso fortuito, forza maggiore, vizio di notifica), ma anche del nesso eziologico tra essi e la mancata tempestiva proposizione di opposizione ordinaria: egli deve non solo allegare, ma anche fornire idonea prova in ordine alla concreta articolazione delle relative circostanze, della loro posteriorità alla conoscenza del decreto ingiuntivo e della loro ostatività alla tempestività della proposizione dell’opposizione. Sul punto, con ragionamento scevro da censure ed in tutto condivisibile, il primo giudice aveva escluso sia la nullità od irregolarità, sia il nesso causale con il mancato tempestivo dispiegamento dell’opposizione; ed invero: – la relata di notifica 11.4.90, che costituisce atto pubblico assistito dalla pubblica fede fino a querela di falso, dava conto che, in uno al precetto, era stato contestualmente notificato il decreto ingiuntivo in questione; – non rilevava chi avesse materialmente predisposto la relata (ammesso che possa provarsi l’autore materiale della predisposizione delle singole parti dei differenti fogli in cui un atto si articola), in quanto essa, sottoscritta dall’Ufficiale notificante, è atto che diviene, con tale sottoscrizione, esclusivo e proprio di quest’ultimo; – non è previsto alcun timbro di congiunzione tra i diversi fogli o le differenti pagine dell’atto oggetto di notifica; – non rilevava di conseguenza in alcun modo che un timbro di congiunzione vi fosse tra alcuni di detti fogli e non fra altri, nè che vi fosse un foglio bianco tra i due atti che si attestavano notificati unitamente; – non è prevista la separata od analitica attestazione, nella relata di notifica, di tutte le attività materiali preparatorie od intermedie di predisposizione del piego o dell’atto da notificare, queste rientrando nella nozione unitaria comunemente accolta della complessa condotta della notificazione, correntemente comprendente proprio la predisposizione della copia ed il suo inserimento nella busta al fine della sua successiva spedizione: con conseguente non necessità di specificare tutti i singoli e minuti atti compiuti dal notificante per "unire" i due atti giudiziari spediti congiuntamente per la notifica e bastando l’attestazione che i medesimi erano effettivamente "uniti"; – rimaneva, in conclusione, insuperabile ogni risultanza della relata di notifica e quindi doveva aversi per ritualmente notificato alla D. anche il monitorio che ella aveva inteso tardivamente opporre con l’atto di citazione notificato il 10.1.00; – doveva pure rilevarsi che, nel corpo del precetto notificato in data 11.4.90, che la D. non contestava di avere ricevuto, vi era sufficiente menzione del decreto ingiuntivo che pure si attestava unitariamente notificato, tanto che la destinataria era stata comunque messa in condizione, almeno in astratto, di dispiegare ogni diligente attività per prendere compiuta conoscenza del contenuto del monitorio ivi richiamato e quindi di dispiegare tempestivamente, avverso di esso, la prescritta opposizione. 1.2. Sempre secondo la Corte territoriale, una volta condivisa la qualificazione, operata dal primo giudice, di inammissibilità della dispiegata opposizione tardiva, conseguiva, in primo luogo, la correttezza del rilievo della preclusione di ogni altra questione di merito relativa ai rapporti di credito, tanto principale che accessorio, sottostanti alla pretesa azionata dalla creditrice Leasing Finanziaria Immobiliare. Il decreto ingiuntivo non (ritualmente o tempestivamente) opposto acquista un’autorità ed efficacia equiparabile a quella della cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, tanto che la sua efficacia preclusiva si estende a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda basata sullo stesso rapporto, si proceda ad un nuovo esame di esse. Detta preclusione non può non estendersi ai fatti connessi e quindi ai deducibili, in quanto il procedimento monitorio da luogo ad un accertamento che, benchè sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l’esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale. Erano pertanto precluse, nel caso di specie, tutte quelle questioni relative all’andamento dei rapporti tra le parti, tutti presupposti dal monitorio. 2. Si riportano, di seguito, le censure di cui al ricorso, rispetto alle quali le ricorrenti chiedono cassarsi l’impugnata sentenza con enunciazione dei seguenti principi, da farsi valere anche come quesiti di diritto. 2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p.c.: 2.1.A. "A termini dell’art. 644 c.p.c., la mancata notifica nei termini di legge del decreto ingiuntivo ne comporta l’inefficacia, e non vi è dunque necessità per la parte che ne ha avuto conoscenza indiretta di dovervi fare opposizione nel merito al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli dell’ingiunzione, essendo invero comunque esperibile il rimedio di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c. Infatti: "Se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall’art. 644 cod. proc. civ., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ.; invece, se la notifica è nulla, l’inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione" (Cass. Civ., Sez. 1, 26/07/2001, n. 10183 – Cass. Civ., Sez. Unite, 12/05/2005, n. 9938). 3.1.B. Ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 188 disp. att. c.p.c. e all’art. 644 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3). 1.B. E’ dovuto l’esame nel merito della controversia afferente al rapporto sottostante all’emissione di un decreto ingiuntivo, quando viene proposta opposizione tardiva in ragione della irregolare notificazione del decreto ingiuntivo stesso. 2.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2712-2716 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3). Ancora violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. (sempre ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 3). 2.2.1. "La mancanza di timbri di collegamento della cancelleria o dell’Ufficiale Giudiziario atti a dare continuità tra la dichiarazione finale del Cancelliere, o dell’Ufficiale Giudiziario, che si riferisce a copie di più atti, priva, soprattutto in presenza di contestazione di controparte, di efficienza probatoria il documento che si esibisce per dimostrare il fatto presupposto che viene contestato". 2.2. "E’ censurabile, pertanto, in cassazione, per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., la sentenza in cui il Giudice di secondo grado, senza motivare sul punto, ritiene assolta la prova dell’esistenza di un documento composto da più atti, quando il collegamento tra i detti atti non è dimostrabile secondo i principi generali di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive stabilite dall’ordinamento". 2.3. "Quando si è richiesto, per la prova dell’avvenuta notificazione, con un unico mezzo, di più atti, che l’originale di notificazione mostri elementi di continuità fra il primo foglio e quello ultimo su cui è apposta la relata, è irregolare la notificazione che si basi sulle risultanze della sola relata". 2. 3. Violazione e/o falsa applicazione art. 650 c.p.c., comma 1, nonchè art. 148 c.c. – art. 221 c.p.c. (rilevanti art. 360 c.p.c., ex n. 3): "Non occorre querela di falso ex art. 221 c.p.c., nel caso in cui si eccepisca l’insufficienza della dichiarazione del Pubblico Ufficiale ai fini della certezza dell’avvenuta notifica di più atti, diversi fra loro, che si assumono notificati con l’unica relata che li cita". 4.1. Rispetto a tutti gli indicati motivi, proposti a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non può ritenersi che sia stato idoneamente formulato il prescritto quesito di diritto. Essi, infatti, anzichè essere conclusi con idonei quesiti, terminano con la formulazione dei principi di diritto che il ricorrente vorrebbe vedere affermati. 4.1. Deve ribadirsi che, nel caso di violazioni denunciate – come nella specie – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità; non può, pertanto, ritenersi sufficiente che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè anche una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica, che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass., Sez. 3, 6 dicembre 2011 n. 26211, in motivazione; Cass., Sez. 2, 20 giugno 2008 n. 16941). 4.3. Del resto, consistendo solo nell’indicazione del principio che si vorrebbe affermato, essi non contengono gli altri requisiti ritenuti indispensabili per la formulazione di idonei quesiti di diritto, rappresentati dalla sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice (Cass., Sez. 3, Ord. n. 19769 del 17/07/2008; Sez. 3, sent. n. 24339 del 30 settembre 2008). 5. Senza contare che il primo motivo si rivela inammissibile anche perchè formulato senza tenere conto dell’effettiva ratio decidendi. Infatti, diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo fosse avvenuta il 12.4.1990, mediante recapito del plico postale alla stessa destinataria D.L., che aveva firmato per ricevuta, come da avviso controfirmato dall’agente postale, e che dalla relata si rilevava che il decreto ingiuntivo era stato notificato unitamente all’atto di precetto a mezzo posta, ai sensi di legge. Sicchè, dato il tenore inequivocabile della relata di notifica ed in difetto di querela di falso, non poteva essere accolta l’eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancanza di timbro di collegamento tra il titolo ed il precetto. In ogni caso, oltre alla presunta irregolarità della notifica, la ricorrente avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la presunta irregolarità e la non tempestiva conoscenza del decreto da parte del destinatario; mentre, non negando di aver ricevuto la notifica del precetto, nel quale si faceva espresso riferimento al decreto, aveva confortato la presunzione che nella specie la notifica non avesse impedito la conoscenza del titolo ad esso allegato. 5.1. Stante tale ricostruzione, non specificamente impugnata in punto di fatto, la sentenza della Corte di Appello si rivela in armonia con i consolidati orientamenti di questa S.C. secondo cui: 5.1.a. il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente (ipotesi non ricorrente nella specie, per quanto innanzi osservato), mentre se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. (Cass. n. 8126/2010; 19799/2006, in motivazione; 19239/2004; v. anche Cass. S.U. n. 9938/2005), come correttamente ritenuto dai giudici di merito; 5.1.b. è incensurabile in sede di legittimità – e non è stata, peraltro, censurata sotto il profilo del vizio di motivazione – la valutazione della Corte territoriale sulla plausibilità dell’unicità della notificazione di più atti indicati in relata come contestualmente notificati (Cass. 9 giugno 1988 n. 3928, in motivazione; v. anche Cass. n. 10835/2007, secondo cui la mancanza di timbro di congiunzione inficia la notifica dell’atto di precetto allorchè tra l’atto di precetto e la notifica sia inserita copia integrale del provvedimento di autorizzazione dell’esecuzione ex art. 482 c.p.c., divenendo corpo unico con il precetto e, supplendo, così, alla relativa trascrizione). 6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 13-01-2011, n. 20

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti sono dipendenti della Polizia di Stato, assunti in attività di servizio nel ruolo degli ispettori previsto dall’art. 36 della L. 121/1981, prima della sua riformulazione avvenuta con decreto legislativo n. 197/1995, attualmente inquadrati nello stesso ruolo con la qualifica di Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza e con la denominazione di Sostituto Commissario.

Con il ricorso all’esame gli stessi lamentano la violazione della disciplina suepigrafata deducendo i seguenti motivi di gravame:

Violazione di legge per eccesso di potere, arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e sviamento in relazione all’immotivata ed eccessiva discrezionalità dell’Amministrazione di appartenenza e del Governo in palese contraddizione con le disposizioni normative che disciplinano la qualificazione funzionale dei ricorrenti.

Chiedono, per l’effetto:

– la loro ricollocazione ope legis nello status delle funzioni esercitate ab origine dal provvedimento della assunzione, come disciplinato dall’art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 (disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo direttivo speciale), con decorrenza dalla data ultima entro la quale avrebbero dovuto essere effettuate le selezioni previste dalla norma transitoria di cui all’art. 25 citato;

– la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno subito derivante dalla perdita della progressione economica, di quello conseguente sul trattamento di fine servizio, sul trattamento pensionistico e dell’immagine professionale per patita delegittimazione;

– accogliersi i rilievi di costituzionalità dell’art. 261 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 in relazione all’art. 3 della Costituzione, nonché degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 334/2000 in relazione all’art. 76 della Costituzione e per l’effetto rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità.

Con atto depositato in giudizio in data 15 ottobre 2009 si è costituito in giudizio il Ministro dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2010 la causa è stata riservata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.

2.1.Osserva preliminarmente il Collegio che, nei confronti del provvedimento di inquadramento del pubblico dipendente e degli atti che ne definiscono la posizione funzionale all’interno dell’assetto organizzativo della P.A., il pubblico dipendente stesso (e ciò fino all’intervento della normativa che ha teso a "privatizzare" il rapporto di pubblico impiego) non è titolare di una posizione di diritto soggettivo, trattandosi di attività che, sebbene vincolata dalla norma giuridica, è pur sempre estrinsecazione di un potere autoritativo dell’Amministrazione, in quanto costitutivo di uno status per l’interessato.

Ne consegue l’inammissibilità di azioni volte all’accertamento del diritto all’inquadramento in una superiore qualifica, con riconoscimento di ogni conseguenza sia sul piano giuridico che economico (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 173 del 12.1.2000; Cons. di Stato sez. V, n° 810 del 16.2.2001; T.A.R. CalabriaCatanzaro n° 1318 del 14.11.2000; T.A.R. LazioLatina n° 391 del 7.6.2000; T.A.R. PugliaBari n° 1250 dell’8.10.1999).

Difatti, l’inquadramento di un dipendente nei ruoli della P.A. di appartenenza, costituisce atto autoritativo e non paritetico dell’Amministrazione, il cui contenuto può essere contestato, anche solo in parte in relazione alla decorrenza giuridica ed economica, esclusivamente con un’azione impugnatoria volta al suo annullamento: azione da esercitare peraltro nel termine decadenziale di sessanta giorni stabilito dall’art. 21, l. n. 1034 del 1971.

Pertanto, a fronte della mancata impugnazione dell’atto amministrativo di inquadramento, non può trovare ingresso la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento in un dato livello, che presuppone la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo non riscontrabile nel caso di specie, né del resto può trovare ingresso la domanda volta all’accertamento del diritto alla progressione della carriera per l’accesso al ruolo direttivo speciale nella Polizia di Stato, disciplinato dal d.lgs. 334/220 ma sospeso dall’art. 1 comma 261 della L. 266/2005(finanziaria per il 2006), non vantando i ricorrenti alcun diritto soggettivo in tal senso, potendo, al più, essere esperibile, in presenza dei presupposti e condizioni legislativamente previsti (non ravvisabili nella fattispecie), un’azione volta a sollecitare l’azione della P.A. con impugnazione del silenzio eventualmente intercorso.

Nella specie, peraltro, i ricorrenti non lamentano l’inerzia della Amministrazione di appartenenza a fronte di un’istanza (non sussistente) dagli stessi proposta tendente ad ottenere la progressione di carriera auspicata, quanto piuttosto una presunta illegittimità dell’intervento legislativo (art. 1 comma 261 della L. 266/2005) il quale ha previsto che "fino a quando non saranno approvate le norme per il trasferimento dei ruoli del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate è sospesa l’applicazione dell’art. 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 e successive modificazioni".

Quest’ultima disposizione aveva invece stabilito che: "fermo restando il disposto dell’art. 7 della L. 28 marzo 1997 n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti annualmente per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta ed al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente nei due ruoli, fatto slavo quanto stabilito dal comma 2.

Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l’anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate dal comma 1.

I posti non coperti per l’accesso ai ruoli dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi dell’anno successivo"

2.2. Non può neppure accogliersi l’eccezione di illegittimità costituzionale della citata norma prevista nell’art. 1 comma 265 della L. 266/2005, non sussistendo i dedotti profili di manifesta fondatezza della domanda tale da demandare all’organo costituzionale a ciò preposto la relativa questione.

Invero, come ha già affermato la Corte Costituzionale (sent.17 marzo 1998, n. 63), l’art. 97 della Costituzione resta estraneo alla tutela di posizioni acquisite dai pubblici dipendenti, per cui non può essere rivolta a tali disposizioni alcuna censura nella parte in cui determinano un nuovo sistema organizzatorio della Polizia di Stato. tenuto anche conto che l’assetto pregresso, risalente alla legge 1 aprile 1981 n. 121, costituiva solo un inizio di omogeneizzazione ed un modello non ottimale, e considerato che le variazioni all’assetto organizzatorio della Pubblica amministrazione, che non sono di per sé indice di un peggioramento dell’andamento dell’Amministrazione, rientrano nelle scelte di merito del legislatore nell’ambito di un dichiarato disegno di politica normativa (palesemente non arbitraria o manifestamente irragionevole) tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni strutturali, quale quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate (cfr., altresì, Corte Cost. 30 aprile 1999, n.151).

Peraltro, la dedotta disparità di trattamento non può ritenersi manifestamente incompatibile con il principio di omogeneità delle disciplina legislativa imposto dalla legge delega né con i principi di cui agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Del resto, la disposizione in esame è finalizzata, oltre che ad evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, anche e soprattutto a evitare incongruenze esistenti, possibili fonti di ulteriori distorsioni, nelle more della disciplina per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di Polizia.

3. Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del ricorso.

3.1 Sussistono giustificati motivi, in considerazione delle peculiarità della questione, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 03-04-2013, n. 15313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

E.G. ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 12.6.2012 con la quale il Tribunale del riesame di Lecce, respingendo il ricorso proposto, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per i reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il ricorrente richiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione, perchè gli indizi sono stati desunti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli accertamenti di polizia giudiziaria svolti dal Maresciallo F.. La difesa denuncia l’inutilizzabilità delle prime, perchè rese dalla persona offesa ad un maresciallo dei Carabinieri che, essendo in ferie, non era legittimato a riceverle; circa la seconda fonte probatoria, la difesa sostiene che l’indagato, incensurato, non ha minacciato o usato violenza nei confronti della persona offesa, definendo quanto riferito dal "militare in ferie" frutto di fervida fantasia.

Da ultimo il ricorrente sostiene che il provvedimento del Tribunale del riesame è contraddittorio e la motivazione è insufficiente.

Motivi della decisione

Va premesso che la valutazione delle doglianze difensive soggiace ai noti limiti del giudizio di legittimità. Infatti in materia di provvedimenti "de libertate", la Corte di Cassazione non ha alcun potere nè di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure; infatti, sia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez. 2, 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez 6, 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. 1, ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. 1, 11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. 1, 20.2.1998 n. 1083). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito, (v. in tal senso Cass sez. 3, 21.10.2010 n. 40873). Infatti il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. Sez. 1, 19.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez. 4, 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. 6, 15.3.2006 n. 10951).

Passando quindi in disamina i punti di ricorso va osservato quanto segue. Le doglianze relative alla ricostruzione del fatto, prospettata con ipotesi alternative da parte della difesa e con rivalutazione della qualificazione giuridica del reato ascritto, sono inammissibili, poichè esulano dal giudizio di legittimità impingendo a questioni di merito la cui disamina è preclusa in questa sede, secondo quanto riferito in premessa. Le doglianze relative ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato sono a loro volta inammissibili, perchè, con violazione dell’art. 581 c.p.p. e art. 606 c.p.p., sono formulate in modo generico, non essendo indicati i punti della decisione affetti dal vizio che deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato.

In diritto va osservato che la lamentata inutilizzabilità del verbale riportante la denuncia della persona offesa, perchè formato da un ufficiale di polizia giudiziaria (maresciallo appartenente all’Arma dei Carabinieri) in ferie, è infondata, poichè gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri sono pubblici ufficiali da considerare in servizio permanente: nel senso che, anche nei periodi di permesso o di licenza, essi sono obbligati ad assumere l’esercizio attuale delle funzioni, allorchè se ne verifichino le condizioni di legge (Cass. Sez. 6, 23.5.1989 n. 7075; Cass. Sez. 1, 9.3.2005 n. 11709). La critica formulata dalla difesa circa la prova fondata sulle dichiarazioni e le attestazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria e su quanto abbia potuto ascoltare e riferire, è semplice commento in fatto, privo di valenza giuridica nella presente sede, ed al limite della censura legittima.

Le considerazioni riguardanti l’assenza di analoghe denunce da parte di altri tossicodipendenti e il mancato rinvenimento di droga nel corso della perquisizione domiciliare presso la abitazione dell’indagato attengono ad aspetti che dovranno essere oggetto di valutazione nel corso del giudizio di merito; nella specie si tratta di mere considerazioni di merito che non mettono in evidenza vizi della motivazione dell’ordinanza del Tribunale che ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto convincente la deposizione prodotta dalla difesa.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.