Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2011, n. 15928 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

Con avviso di rettifica n. 266/04 l’Agenzia delle Dogane invitava la Olidata s.p.a. a corrispondere la somma di Euro 63.596,88 per avere effettuato un’operazione di importazione senza il pagamento dell’IVA, utilizzando una quota di plafond costituito da cessioni intercomunitarie inesistenti. Avverso tale atto la società proponeva ricorso alla CTP di Forlì contestando il merito dell’azione di recupero; con successiva memoria illustrativa, la società adduceva altresì la incompetenza dell’Agenzia delle Dogane. La CTP, con sentenza 49/1/2004, accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione proponevano appello l’Ufficio e la società, quest’ultima deducendo l’omessa statuizione sulla legittimazione attiva dell’Agenzia delle Dogane. La CTR dell’Emilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi. La declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale veniva motivata sul rilievo che "poichè l’avviso di accertamento impugnato si assume viziato da nullità relativa, tale difetto poteva essere rilevato nei limiti e secondo le regole del regime dei ricorsi.

Ebbene il preteso vizio di incompetenza è stato prospettato, per la prima volta, con una memoria illustrativa…, ad integrazione dei motivi di gravame, e quindi, trattandosi di questione eminentemente di diritto – in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 24".

Il ricorso per la cassazione della sentenza proposto dalla Olidata s.p.a. si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane. Chiamata in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c. (sul presupposto della manifesta infondatezza del ricorso), la causa è stata rinviata in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie. All’odierna udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Va preliminarmente affermata la inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., del deposito della nota dell’Agenzia delle Entrate prot.

2006/118136, nonchè della nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 4463 del 19/6/2006, prodotte dalla ricorrente a sostegno dell’assunta incompetenza; trattasi infatti di documentazione non prodotta nei precedenti gradi del processo, che non riguarda la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Nel merito, con primo motivo (con cui deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per non aver ritenuto rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il vizio di carenza di potere impositivo degli Uffici finanziari) la ricorrente assume la illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile – in quanto non proposta con il ricorso introduttivo, ma con una successiva memoria – l’eccezione di incompetenza dell’Agenzia delle Dogane: la nullità radicale dell’atto sarebbe rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Formula il quesito: "giudichi la Suprema Corte se non sia errata la sentenza che ha ritenuto non rilevabile d’ufficio – e quindi non proponibile con memoria aggiunta – l’eccezione di carenza di potere "in astratto" dell’Ufficio finanziario che ha emesso l’atto impugnato".

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Il quesito di diritto che la parte aveva l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, doveva consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – ad esso data, discendesse in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. U., Sentenza n. 20360 del 28/09/2007). Ciò non ricorre nel caso in esame in cui il quesito risulta formulato con una domanda generica, priva di riferimento alla vicenda concreta. Nè, come assunto dalla ricorrente con la propria memoria, il quesito di diritto poteva essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consisteva proprio nell’imposizione, al patrocinante, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.

Con secondo motivo con cui deduce (violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 40 e 70 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8, comma 3, della L. n. 28 del 1997, art. 2, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per assoluta carenza di potere dell’Agenzia delle Dogane nell’emettere l’impugnato avviso di rettifica dell’accertamento del 14/1/2004), la ricorrente assume l’assoluta incompetenza organico- funzionale dell’Agenzia delle Dogane nell’emissione dell’accertamento di cui è causa, in quanto la competenza al recupero dell’IVA all’importazione, dovuta in ragione di un indebito utilizzo di plafond, spetterebbe all’Agenzia delle Entrate.

La censura è infondata. Ed invero sussiste la carenza di potere impositivo allorquando la pretesa dell’amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi a un rapporto di natura tributaria, sia perchè la legge non prevede il tributo in via generale, sia perchè le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono state disapplicate perchè contrarie al diritto comunitario (Cass. 9/10/2003, n. 15108). Tale situazione non ricorre nel caso in esame laddove l’azione dell’Agenzia delle Dogane trova il proprio fondamento del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1, che, riconosce agli Uffici doganali il compito di procedere all’accertamento e alla riscossione dell’IVA all’importazione, nonchè nel Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, vigente ratione temporis, che riconosceva all’Autorità doganale il potere di adottare tutte le misure di controllo necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale art. 13; nell’obbligo di ogni persona – direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell’ambito degli scambi di merci – di fornire all’autorità doganale tutta la documentazione e le informazioni – art. 14 – nonchè nel potere riconosciuto all’autorità doganale medesima, nel rispetto delle norme in vigore, di adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione quando da controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti – art. 78. Va altresì rilevato come del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 63, riconosca la competenza dell’Agenzia delle dogane nello svolgimento dei servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali; e l’IVA all’importazione è appunto un diritto di confine che deve essere accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (importazione). Va in definitiva escluso che l’avviso di rettifica impugnato sia stato emesso in assoluta carenza di potere.

Con terzo motivo (con cui deduce "omessa pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4") la ricorrente assume che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza – segnalata con memoria del 17/8/2008 – del sopravvenuto annullamento parziale degli avvisi di rettifica nn. 800914/2002 e 8001283/2002, annullamento cui sarebbe conseguita la riduzione, e non il totale azzeramento, del plafond IVA utilizzabile per il 1998. Formula il quesito di diritto: "Dica pertanto la Corte Ecc.ma se sussista il vizio di omessa pronuncia e violazione del giudicato per non avere i giudici di appello tenuto conto dell’intervenuta sentenza della stessa CTR relativa alla riduzione ma non all’annullamento del plafond Iva utilizzabile per il 1998.

Anche tale censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti a giudice di merito.

Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nel difetto di autosufficienza del motivo di ricorso stante la mancata trascrizione delle deduzioni di cui alla memoria citata. La produzione di "tutta la documentazione necessaria per valutare la fondatezza o meno della censura di omessa pronuncia" – contrariamente a quanto assunto con memoria dalla Olidata s.p.a. – non sottrae la ricorrente medesima dall’onere di indicare specificamente le deduzioni o istanze formulate in sede di merito, attraverso una loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità la valutazione sul contenuto della censura formulata, sulla base delle deduzioni presenti nel ricorso.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-08-2011, n. 17843 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 6 luglio 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con A.S. e la conseguente sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dalla stessa data;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale;

3. preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza ( art. 335 cod. proc. civ.);

4. come si evince dalla sentenza impugnata A.S. è stato assunto con più contratti a termine il primo dei quali, con decorrenza 6 luglio 1998, è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 nella parte in cui prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

5. la Corte territoriale, premesso che anche nelle ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, occorreva far riferimento alla disciplina generale di tale tipologia di contratti stabilita dalla L. n. 230 del 1962, attribuiva valore decisivo al fatto che non era stata provata, nel caso concreto, la correlazione tra l’esigenza posta a fondamento del contratto e quella dell’assunzione dello specifico lavoratore;

6. con i primi tre motivi di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia e falsa applicazione del la L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di illegittimità del termine apposto al suddetto contratto stipulato fra le parti; in particolare contesta la riconducibilità della fattispecie in esame alle ipotesi disciplinate dalla L. n. 230 del 1962;

7. la censura è fondata;

questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di provare il collegamento tra l’esigenza posta a fondamento del contratto e quella dell’assunzione del singolo lavoratore avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha implicitamente negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale de termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della citata L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nel l’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento avrebbe imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;

inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

8. in relazione al l’accoglimento delle suddette censure (riferite, ovviamente, unicamente ai primo dei contratti stipulati fra le parti, che è l’unico considerato dalla sentenza impugnata) devono ritenersi assorbiti l’ultimo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, entrambi concernenti le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine;

9. la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà in applicazione dei principi affermati con la presente sentenza; il giudice di rinvio si pronuncerà altresì anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi tre motivi dei ricorso principale, assorbito il quarto ed il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 901 Sentenze della Corte Costituzionale

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Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento 11.8.2008 prot. n. 11.259 di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Colognola ai Colli, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 327/01, del terreno di loro proprietà su cui è stata realizzata la scuola media pubblica "G. Fano".

Secondo i ricorrenti il provvedimento sarebbe illegittimo per incompetenza del dirigente che l’aveva adottato, per difetto di motivazione, per errata determinazione del valore dell’area appresa (valore da quantificarsi secondo i principi di diritto civilistico e con rivalutazione di anno in anno ed interessi) e per incostituzionalità dell’art. 43 del DPR n. 327/01 per contrasto con gli artt. 42 della Costituzione e 17, II comma della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: ne chiedevano, pertanto, l’annullamento, con conseguente risarcimento del danno da occupazione e da acquisizione abusive.

Resisteva in giudizio l’intimato Comune rilevando l’infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti e chiedendo, conseguentemente, la reiezione del ricorso.

Nelle more del giudizio, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293 la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del DPR n. 327/01.

Su tali presupposti la causa, chiamata all’udienza del 27 aprile 2011, veniva introitata per la decisione.
Motivi della decisione

1.- Va anzitutto premesso che, com’è noto, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 43 del DPR n. 327/01 disciplinante l’istituto della c.d. "acquisizione sanante".

Orbene, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo oggetto di ricorso giurisdizionale determina l’illegittimità derivata dell’atto stesso qualora il ricorrente abbia, attraverso uno specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al Giudice delle leggi (cfr., da ultimo, CdS, IV, 2.11.2010 n. 7735).

In presenza, cioè, di uno specifico motivo di gravame riferito alla norma incostituzionale, ancorché non sia stato sollevato alcun profilo d’incostituzionalità di essa (ma non è il caso di specie, ove la norma è stata censurata anche per incostituzionalità, pur se sotto profili diversi da quelli della poi effettuata dichiarazione), assume, invero, rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d’ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e dalla correlata specificità dei motivi (cfr., a contrario, CdS, V, 5.5.2008 n. 1986).

Ora, come si è già accennato, con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 43 del DPR n. 327/01 sotto i profili dell’incompetenza del dirigente all’adozione dell’atto ablativo (che, invece, spetterebbe al Consiglio comunale), del difetto di motivazione, dell’errata applicazione dei parametri per la determinazione del valore dell’area acquisita e dell’incostituzionalità dell’art. 43 del DPR n. 327/01 per contrasto con gli artt. 42 della Costituzione e 17, II comma della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, sicché dalla riferita dichiarazione d’incostituzionalità di tale norma discende l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato.

Il quale ultimo, pertanto, va espunto dall’ordinamento unitamente, giusta la richiamata pronuncia della Consulta, all’art. 43 del DPR n. 327/01.

2.- Con la conseguenza che i ricorrenti conservano la titolarità delle aree e che la perdurante occupazione delle stesse, pur asservite alla realizzata opera pubblica, continua ad essere sine titulo e si caratterizza come fatto illecito permanente (cfr., da ultimo, Cass.civ., I, 21.6.2010 n. 14940).

In assenza, infatti, di un formale atto traslativo di natura privatistica ovvero di un atto legittimo di natura ablatoria (attualmente non previsto dall’ordinamento), l’Amministrazione non può acquistare a titolo originario la proprietà di un’area altrui, pur quando su di essa abbia realizzato in tutto o in parte un’opera pubblica: una tale acquisizione, invero, contrasterebbe palesemente con la Convenzione europea sui diritti dell’uomo che ha una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché per l’art. 117, I comma della Costituzione le leggi devono rispettare i "vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario". Principio, questo, ulteriormente rafforzato dalla nuova formulazione dell’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea (modificato dal Trattato di Lisbona) che prevede che "l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali" (II comma) e che "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali" (III comma).

Donde l’assoluta impossibilità di ricorso alla "occupazione acquisitiva" o ad istituti analoghi.

Nel caso, pertanto, in cui l’Amministrazione decidesse di restituire le aree, anziché di acquisirle in accordo con i ricorrenti pagandone il corrispettivo, non farebbe altro che far cessare l’illecito permanente causativo del danno, fermo restando l’obbligo del risarcimento per il periodo di occupazione abusiva sino al momento della restituzione.

In mancanza, dunque, di un apposito atto negoziale la condotta dell’ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati di illiceità in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo ai privati proprietari i quali, entro il termine generale dell’usucapione ventennale, possono agire – come i ricorrenti hanno agito – per la restituzione del bene o per la cessione bonaria.

3.- Venendo al merito della illegittima, perdurante occupazione del bene, appare evidente la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile invocata dalla parte ricorrente nella sua richiesta di risarcimento dei danni, atteso il grave inadempimento dell’Amministrazione, responsabile della sottratta disponibilità dei beni e del mancato ristoro ai proprietari, donde la ricorrenza di tutti gli estremi previsti dall’art. 2043 c.c. (comportamento omissivo, colpa dell’Ente procedente, danno ingiusto e nesso di causalità) in presenza dei quali è possibile affermare la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito dell’Amministrazione resistente, consistente, per l’appunto, nella suindicata sottrazione abusiva della disponibilità dei beni.

4.- La qualificazione della condotta della PA in termini di illecito civile impone, quindi, l’individuazione di rimedi a tutela del privato coerenti coi principi di cui alla disciplina generale prevista dagli artt. 2043 segg. c.c.

Ed allora l’Amministrazione dovrà risarcire il danno facendo cessare la situazione di permanente, illegittima occupazione (recte: sottrazione) anzitutto in forma specifica, provvedendo alla restituzione ai legittimi proprietari dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera pubblica opportunamente rimessi in pristino (e, naturalmente, corrispondendo l’indennizzo per il periodo di abusiva occupazione).

5.- La definizione della richiesta risarcitoria implica, pertanto, un passaggio intermedio consistente nell’assegnazione di un termine all’Amministrazione perché definisca la sorte della titolarità dei beni illecitamente appresi, cui potrà seguire, ma in posizione inevitabilmente subordinata, la condanna risarcitoria secondo il criterio generale ed esaustivo previsto dall’art. 2043 c.c.

Termine durante il quale l’Amministrazione, qualora ritenesse eccessivamente oneroso il risarcimento in forma specifica – ossia la restituzione dei beni nelle condizioni precedenti all’intervento: e l’irreversibilità della trasformazione dell’area, connessa con la realizzazione dell’opera, può effettivamente implicare un giudizio di impossibilità o, quanto meno, di eccessiva onerosità della sua restituzione al privato – potrebbe optare per il risarcimento per equivalente, il cui pagamento sarebbe condizionato dal giudice (cui spetta, ai sensi dell’art. 2058, II comma c.c., di disporre che il risarcimento avvenga, appunto, per equivalente) alla conclusione del negozio traslativo (in considerazione della necessità di risolvere, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 43 del DPR n. 327/01, il problema della formazione di un titolo idoneo alla trascrizione del trasferimento del diritto reale in capo all’Amministrazione).

6.- In ordine alla quantificazione del danno – acclarata la responsabilità dell’Amministrazione ed il mutamento, nelle more del giudizio, del quadro giuridico di riferimento (non possono, infatti, essere applicati i criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 43 del DPR n. 327/01, essendo tale disposizione stata estirpata dall’ordinamento) – va anzitutto premesso che qualora la Pubblica Amministrazione si impossessi di fatto di un immobile privato per realizzarvi un’opera pubblica, il pregiudizio consta di due distinte componenti (a cui se ne aggiunge una terza, eventuale, in caso di impossessamento parziale), una di carattere permanente corrispondente al mancato godimento dell’immobile stesso durante il periodo anzidetto (in cui il privato ne ha conservato la proprietà) compreso tra la data dell’illegittimo impossessamento e quella della sua (legittima) acquisizione, l’altra di carattere istantaneo con effetti permanenti collegata a tale ultima vicenda (il negozio traslativo), la quale comporta la perdita definitiva della proprietà: in caso, poi, di sottrazione parziale vi è, di regola, un’ulteriore componente, costituita dal deprezzamento – ma potrebbe anche esservi, all’opposto, un apprezzamento – della porzione residua del fondo che non si presta più all’originaria funzione.

7.- Pertanto, i ricorrenti – a cui, come s’è detto, il danno va liquidato alla stregua non già (o meglio non più) dei parametri indicati dall’art. 43 del DPR n. 237/01, ma dei principi civilistici – hanno diritto al valore venale dei beni abusivamente sottratti stimato al momento del trasferimento della proprietà (e cioè al momento della stipula del relativo contratto e coincidente, pertanto, con il prezzo del bene sul libero mercato), nonché al corrispettivo del minor valore dei beni residui a cui, naturalmente, deve essere aggiunto il danno sofferto per l’occupazione, meramente detentiva, dei beni prima della legittima acquisizione: danno in teoria corrispondente ai frutti e ad ogni altra utilità che il proprietario stesso dimostri di avere perduto durante il periodo in questione, ma suscettibile di liquidazione in via equitativa mediante commisurazione ai c.d. frutti civili, ovvero agli interessi corrispettivi (per il mancato godimento del bene, in analogia alla previsione dell’articolo 1499 c.c.), per ogni anno di occupazione, calcolati al tasso legale sulla somma spettante al proprietario per la perdita del suo diritto reale e determinata con riferimento al valore dello stesso (in ciascun anno di occupazione senza titolo, rivalutata secondo gli indici ISTAT, il che equivale al valore) al momento dell’alienazione. Il risarcimento del danno per l’occupazione abusiva integra, infatti, un’ipotesi di debito di valore e non una obbligazione pecuniaria, per cui ciascuna annualità deve essere rivalutata in modo da risultare adeguata ai valori monetari al momento dell’alienazione.

8.- Non spettano, invece, gli interessi compensativi (dal momento dell’inizio dell’occupazione illegittima) sulla somma via via rivalutata: nei debiti di valore, infatti, gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria dell’eventuale danno da ritardo nella corresponsione dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca della produzione del danno, sicchè essi non sono dovuti ove il debitore non dimostri la sussistenza di una perdita da lucro cessante per non avere conseguito la disponibilità della somma di danaro non rivalutata fino al momento della verificazione del danno ed averla potuta impiegare redditiziamente in modo tale che avrebbe assicurato un guadagno superiore a quanto venga liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Civ., III, 12.2.2008 n. 3268).

In mancanza di qualsiasi prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo nei sensi sopra specificati, non vanno, pertanto, computati gli interessi compensativi (Cass. Civ., I, 21.4.2006 n. 9410; CdS, VI, 21.5.2009 n. 3144).

9.- Il dies a quo per il calcolo degli interessi (corrispettivi) dovuti per l’occupazione sine titulo – interessi dovuti, come si è accennato sopra, in difetto della prova di un maggior danno – va individuato nel giorno di notifica del decreto di occupazione d’urgenza (data coincidente con l’effettivo spossessamento): il dies ad quem sarà, invece, coincidente con il giorno della stipula dell’atto negoziale traslativo dei beni.

10.- Su tali premesse, pertanto, in ordine alla quantificazione del danno il Collegio ritiene opportuno fare ricorso al meccanismo di cui all’art. 34, IV comma del DLgs n. 104/2010, in base al quale l’Amministrazione – fatta salva l’ipotesi che essa decida di restituire, anche parzialmente, le aree – dovrà attenersi nel prosieguo alle seguenti regole d’azione:

a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notificazione, ove anteriore) il Comune da una parte ed i ricorrenti dall’altra potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi in favore dell’Amministrazione della proprietà delle aree definitivamente occupate, mentre ai ricorrenti verrà corrisposta la somma specificamente individuata nell’accordo stesso, somma che, come innanzi precisato, dovrà essere determinata in base al valore venale dei terreni, nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito e comprensiva, altresì, del danno per il periodo della loro mancata utilizzazione nella forma degli interessi corrispettivi sul capitale rivalutato: essa, ovviamente, andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa;

b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato l’Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, dovrà emettere formale provvedimento con cui disporrà la restituzione delle aree a suo tempo occupate, opportunamente ripristinate, impregiudicate le questioni consequenziali in ordine al ristoro relativo all’occupazione illegittima, che dovrà essere regolato secondo quanto disposto al punto sub 7.;

c) qualora le parti in causa non concludano alcun accordo e l’Amministrazione neppure adotti un atto formale di restituzione delle aree in questione, decorsi i termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere all’intestato Tribunale l’esecuzione della presente sentenza per l’adozione delle misure consequenziali, con possibilità di nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente e di trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;

11.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie il gravame nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto di "acquisizione sanante" adottato dall’Amministrazione ex art. 43 del DPR n. 327/01 e condanna il Comune di Colognola ai Colli al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in motivazione, con i criteri e le modalità ivi precisati, da determinarsi con la procedura di cui all’art. 34, IV comma del DLgs n. 104/2010 secondo i criteri parimenti indicati in motivazione.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 873 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

alla stregua del fondante e pur avanzato motivo di ricorso, la altrimenti questione di fondo verte, in sostanza, sulla riconducibilità (o meno) del particolare tipo di reato – come definitivamente all’interessato ascritto in ragione della accertata inosservanza in sede penale di un ordine di espulsioneallontanamento dal territorio nazionale (art. 14 comma 5 ter dec. leg.vo 286/98) – a quelli, in seguito all’esito finale di cui sopra, per i quali non risulterebbe poi consentita la c.d. emersione per un inserimento lavorativo inerente a specifiche e particolari categorie di prestatori di lavoro subordinato ex lege n. 102 del 2009;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia Sez. I del 28.4.2011 in C. 61/11 PPU e le sentenze della A.P. del C.d.S. n. 7 ed 8 del 10.5.2011 e ritenute le controdeduzioni dell’Avvocatura erariale;

Ritenuto altrimenti di adeguarsi a tali statuizioni della A.P. e perciò di accogliere il presente ricorso che, verte, soprattutto ed in modo assorbente nell’esito, su quanto già sopra brevemente descritto;

– Ritenuto che, in relazione alle note oscillazioni giurisprudenziali, sia opportuno compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti dedotti, salvi gli ulteriori atti della P.A.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.