Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 22-07-2011, n. 29485

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15/10/2010 la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di correzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso nei confronti di C.B. dalla Procura Generale di Catania, detraendo anni tre, mesi otto e giorni ventisette di reclusione dalla complessiva pena determinata ex art. 78 c.p. in anni trenta di reclusione. La Corte, in relazione alle altre richieste del C., ha rilevato: quanto alla sostenuta omessa detrazione del periodo di liberazione anticipata per gg. 225 concessa in relazione al periodo di carcerazione 28/11/90 – 24/8/94, che non si era verificata alcuna omissione al proposito; quanto all’omessa detrazione dei periodi di detenzione presofferta dal 22/5/80 al 22/3/85, dall’11/2/79 al 9/8/79 e dal 20/8/86 al 22/9/87, che di tali periodi di carcerazione poteva tenersi conto solo in relazione alle condanne elencate sub 1-2-3 e per la pena relativa quale determinata dopo il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tali sentenze e previo scorporo dell’applicato beneficio dell’indulto per mesi quindici, nonchè in fungibilità (essendo vietato il cd. "credito di pena") solo con la pena di mesi quattro e giorni quattro di reclusione inflitta per i reati indicati ai nn. 16-17 nella sentenza 21/3/2002 della Corte di Assise di Appello di Catania; che pertanto la residua detenzione sofferta pari ad anni quattro, mesi due e giorni sette non era computabile.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al mancato calcolo del pre-sofferto nonchè contraddittorietà della motivazione e travisamento del dato costituito dall’epoca di commissione dei reati. Il difensore ricorrente ha rilevato che i vari periodi di detenzione presofferta non erano stati correttamente computati, che essi andavano detratti dal cumulo giuridico e non già dal cumulo materiale delle pene, che non era stato detratto il riconosciuto periodo di liberazione anticipata, che non si era tenuto conto che parte dei reati giudicati con la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (sent. 21/3/2002 della Corte di Assise di Appello di Catania, irr. il 18/10/2002) risalivano anche al 1983, ossia a data precedente a quella di parte dei periodi di carcerazione pre-sofferta.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

In materia di cumulo di pene e di applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p., così come più volte enunciato da questa Corte, trovano applicazione i seguenti principi:

– ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato ma anche quelle già espiate che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p. e sul cumulo materiale (cfr. Cass. sentenze n. 27569/2010 e n. 7345/2007;

– peraltro, qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi a cumuli parziali, ossia prima al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato al quale si riferisce la pena parzialmente espiata (con eventuale applicazione del criterio moderatore) e poi a nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi sino alla data della successiva detenzione (cfr. Cass. sentenze n. 45775/2008 e n. 28021/2007);

– il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene originariamente irrogate per i medesimi fatti, non comporta necessariamente, ove sia stato già espiato un periodo di carcerazione maggiore rispetto alla pena determinata ex art. 671 c.p.p., la fungibilità della pena espiata sine titulo, operando anche in siffatta eventualità il disposto di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4 e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono al fine, appunto, di valutare la eventuale fungibilità della carcerazione sofferta sine titulo (cfr. Cass. sentenze n. 8109/2010 e n. 25186/2009);

– nel determinare la pena da eseguirsi, ai sensi dell’art. 663 c.p.p., le pene eventualmente coperte da condono vanno scorporate prima dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p., in quanto non più concretamente eseguibili per l’intervento della causa estintiva, così da evitare l’effettuazione di un loro inammissibile duplice abbattimento, prima in conseguenza dell’applicazione del criterio moderatore e poi dello scorporo integrale dal cumulo giuridico (cfr. Cass. sentenze n. 264/2008 e n. 46279/2007);

– dall’ammontare della pena concretamente eseguibile determinata con cumulo giuridico ai sensi dell’art. 78 c.p. vanno, invece, detratti il periodo espiato, quello sofferto in custodia cautelare per taluno dei reati compresi nel cumulo nonchè quello riconosciuto con provvedimenti applicativi della liberazione anticipata (cfr. Cass. sent. n. 12370/2006).

Ebbene, pur avendo la Corte di merito fatto corretto riferimento ai principi sopra indicati (laddove ha rilevato che della carcerazione pre-sofferta non poteva tenersi conto in relazione alle condanne irrogate per i reati successivamente commessi; ovvero laddove ha fatto riferimento, per il calcolo della carcerazione residua del pre- sofferto e della espiazione patiti in relazione alle condanne sub 1 e 2 del provvedimento di cumulo, alla misura della pena così come rideterminata ai sensi dell’art. 671 c.p.p. – per i reati oggetto di tali sentenze – con le ordinanze che hanno riconosciuto l’identità di disegno criminoso per tutti i reati commessi dal condannato;

ovvero laddove ha parimenti tenuto conto, per la parziale fungibilità della maggiore carcerazione patita, al quantum di pena concretamente irrogata in continuazione per i reati indicati sub 16- 17 nella sentenza 21/3/2002 della Corte di Assise di Appello di Catania, che risultavano – essi soli, secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato – commessi in epoca antecedente alla carcerazione sofferta), nell’ordinanza impugnata non è compiutamente esplicitato l’iter argomentativo seguito per addivenire alla statuizione oggetto di censura.

In particolare non si è chiarito se alla mera indicazione nel provvedimento di cumulo dell’ordinanza applicativa di gg. 225 di liberazione anticipata sia seguita la doverosa detrazione di siffatto periodo, nel rispetto dei principi sopra indicati, non esaustiva essendo al riguardo la considerazione di cui alle prime quattro righe della pagina 3 dell’ordinanza impugnata. Parimenti non si è chiarita la compatibilità dell’affermazione per la quale i reati di cui alla citata sentenza 21/3/2002 sono tutti successivi alla carcerazione indebitamente sofferta dal C. con l’annotazione di cui al provvedimento di esecuzione 2/4/2003 (allegato al ricorso del C.) secondo la quale i reati oggetto di tale sentenza risultano commessi dal (OMISSIS) (e quindi anche in data antecedente alla carcerazione di cui si discute) al 25/1/95 ed oltre. Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata; gli atti vanno rinviati alla Corte di Assise di Appello di Catania che dovrà, meglio chiarendo il percorso argomentativo ed alla luce dei principi sopra enunciati, riesaminare l’istanza del C..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29342 Vendita di immobili

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 24 giugno 1999 S. L. e M.L. evocavano, dinnanzi al Tribunale di Palermo, la PAGAM s.r.l. e T.P., quest’ultimo in qualità di fideiussore della prima, esponendo che con contratto preliminare del 23.11.1996 la società convenuta aveva loro promesso in vendita un corpo accessorio su due elevazioni, in catasto alla particella 1485 del foglio 3 del Comune di (OMISSIS), oltre una annessa porzione di terreno di mq. 800 circa, per il prezzo di L. 995.000.000, rilasciata quietanza quanto a L. 825.000.000 per compensazione con pregressi crediti dei promissari acquirenti ed il resto da versare alla stipula dell’atto pubblico da effettuarsi entro il 31.5.1997, mediante accollo di un preesistente debito della PAGAM s.r.l. nei confronti del Banco di Sicilia; aggiungevano che con il medesimo preliminare la società convenuta si era obbligata ad ottenere la sanatoria dell’opera promessa in vendita, ma nonostante i ripetuti solleciti, non si era giunti alla stipula dell’atto pubblico, anche perchè il Comune di Palermo il 14.4.1997 aveva rigettato l’istanza di concessione in sanatoria e pertanto chiedevano dichiararsi risolto il contratto preliminare ex art. 1453 c.c. con condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo per cui vi era quietanza. Istauratosi il contraddicono, nella resistenza dei convenuti che deducevano avere assunto nei confronti dei promissari acquirenti il solo obbligo di presentare la domanda di concessione in sanatoria, per cui spiegavano riconvenzionale per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c., oltre al risarcimento dei danni per ritardo nella stipula dell’atto pubblico, il Tribunale adito, espletata istruttoria, rigettava sia la domanda attorea sia quella riconvenzionale.

In virtù di rituale appello interposto dai L. – M., con il quale lamentavano che il giudice di prime cure avesse ritenuto non assunto dalla promittente venditrice l’obbligo del buon esito della pratica in sanatoria dell’immobile, la Corte di appello di Palermo, nella resistenza degli appellati, che precisavano essere intervenuto il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria soltanto il 17.1.2001 (oggetto di ricorso al T.A.R. da parte della PAGAM), rigettava l’appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale – preliminarmente ritenuta l’inammissibilità dell’ulteriore produzione documentale degli appellanti – evidenziava che la promittente venditrice nel contratto preliminare dava atto che intendeva avvalersi della procedura di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 13 immobile che veniva venduto nello stato in cui si trovava con assunzione da parte della PAGAM dell’impegno di richiedere il rilascio della concessione in sanatoria con accollo delle relative spese, precisato che il geom. T. non aveva assunto alcuna responsabilità circa la possibilità di potere stipulare l’atto pubblico ove la sola presentazione della richiesta di rilascio della concessione in sanatoria non fosse stata sufficiente. Aggiungeva che entrambe le parti contraenti erano ben a conoscenza della situazione giuridica in cui si trovava l’immobile, nonchè della possibilità che il Comune di (OMISSIS) potesse negare il rilascio della concessione in sanatoria ovvero potesse protrarsi per un tempo indefinibile la procedura, tanto da prevedere in tal caso che l’immobile venisse comunque consegnato ai promissari acquirenti.

Concludeva che nessun inadempimento era configurabile in capo alla PAGAM, la quale aveva inoltrato la domanda di concessione in sanatoria e al mancato rilascio, aveva invitato i promissari acquirenti a prendere in consegna l’immobile.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione i L. – M., che risulta articolato su sei motivi (per mero errore materiale indicato due volte il numero tre), al quale hanno resistito la società PAGAM s.r.l. ed il T. con controricorso.

Hanno presentato memoria illustrativa i ricorrenti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la corte di merito errato ritenendo inammissibile la produzione in appello delle copie di provvedimento del Comune di Palermo rilasciate solo il 4.3.2002 e dunque successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, indispensabili ai fini della decisione. La questione attiene alla più generale problematica dell’estensione, nel giudizio a cognizione ordinaria, della normativa sul divieto di ammissione di "nuovi mezzi di prova" alle prove costituite, anche con riferimento alle connesse problematiche attinenti all’individuazione dei limiti che la produzione di "nuovi" documenti incontra nel giudizio di appello.

In giurisprudenza, prima delle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite nn. 8202 e 8203, del 20 aprile 2005, si riscontrava una diversità di orientamenti sull’interpretazione da dare al disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo sostituito dalla L. n. 353 del 1990, art. 52 applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995. Con le predette decisioni la Suprema Corte ha dato una risposta in termini unitari alla tematica della inclusione anche delle prove documentali nell’ambito dei "nuovi mezzi di prova" cui fa riferimento l’art. 345 c.p.c., comma 3, per il rito ordinario. Ciò in rispondenza alle esigenze di particolare celerità e di concentrazione che con il rito introdotto nel 1990 il legislatore ha voluto soddisfare. Del resto era opinione generale che la produzione di nuovi documenti, pur non richiedendo un procedimento di "assunzione" della prova, poteva determinare un prolungamento delle attività processuali.

Le SS.UU. hanno affermato che il legislatore al fine di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di efficienza del processo ed il diritto di difesa delle parti in relazione al giudizio di cognizione ordinaria, aveva disciplinato le modalità di produzione dei documenti e la proposizione dei mezzi di prova inserendo la fase delle deduzioni e richieste istruttorie tra la fase di trattazione e quella si assunzione delle prove costituende, facendo ivi scattare per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie. Il superamento della barriera preclusiva di cui all’art. 184 c.p.c. importava, perciò, la decadenza (con effetti irreversibili) dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione fosse giustificata dallo sviluppo assunto dal processo o che la formazione fosse successiva allo spirare dei termini concessi ex art. 184 c.p.c. ovvero all’ordinanza di ammissione delle prove.

Le medesime argomentazioni valevano per la lettura dell’art. 345 c.p.c., comma 3, laddove la L. n. 353 del 1990 aveva aggiunto, al preesistente divieto di domande nuove, anche quello di nuove eccezioni e di nuovi mezzi istruttori, sì da pervenire alla "pressocchè totale abolizione dello ius novorum", facendo "assumere all’appello il carattere della revisio prioris istantiae, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione ed un completamento di quello di primo grado".

Ne discende che deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, nel regime dell’art. 345 c.p.c., comma 3, anteriore alla modifica operata con l’inserimento del riferimento ai nuovi documenti dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (nel quale il generico riferimento ai documenti comunque conferma ed impone la stessa conclusione), l’espressione "nuovi mezzi di prova" comprendeva qualsiasi documento, di modo che nel divieto di produzione di nuovi mezzi di prova doveva ritenersi compresa anche quella di provvedimento adottato da ente locale, che sebbene rilasciato ai ricorrenti solo il 4.3.2002, previa loro richiesta, era acquisitale in data anteriore all’introduzione del presente giudizio, afferendo a procedimento amministrativo del 1997. Nè il documento avrebbe potuto trovare ingresso nel giudizio di appello sotto il profilo della indispensabilità, perchè suscettibile di una influenza causale più incisiva sulla decisione finale della controversia, unica ipotesi in cui sarebbe stata ammissibile detta produzione, pur ferma la circostanza che il rigetto dell’istanza di sanatorie è datato ben un anno e mezzo prima della introduzione del giudizio in primo grado e che, dunque, non è dubbio che avrebbe potuto essere prodotto già prima dell’appello, si osserva che il concetto di indispensabilità del nuovo mezzo di prova si deve ricostruire tenendo conto che, prospettandosi l’esigenza della nuova prova in una situazione in cui nel processo è ormai sopravvenuta la decisione, l’indispensabilità necessariamente deve apprezzarsi in relazione alla decisione stessa ed al modo in cui essa si è formata. Se, dunque, la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni probatorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, automaticamente si deve escludere che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, perchè è imputabile alla negligenza della parte non avere introdotto nel processo la prova che bene avrebbe potuto introdurvi secondo una condotta processuale ispirata all’assicurazione del massimo di possibilità di azione e difesa. In altri termini, non si può prospettare come indispensabile la prova che tale appariva o poteva soggettivamente apparire – al di là della sua concreta efficacia ed utilitas -durante lo svolgimento del contraddittorio in primo grado e prima della formazione delle preclusioni probatorie. Se lo si consentisse, le preclusioni probatorie verrebbero vanificate. L’indispensabilità deve, invece, confrontarsi con il tenore della decisione, nel senso che deve essere soltanto quanto la decisione afferma sul piano probatorio (cioè a commento delle risultanze probatorie acquisite) ad evidenziare la necessità di un apporto probatorio, che, invece, nel pregresso contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione non era viceversa apprezzabile come utile e necessario (v. in tal senso, da ultimo, Cass. 31 marzo 2011 n. 7441).

Ricostruito in questo senso, il concetto di indispensabilità non collide con un impianto processuale imperniato sulle preclusioni e si presenta anzi perfettamente armonico.

Nella vicenda che si giudica la pretesa dei ricorrenti di introdurre in appello il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria si collocava del tutto al di fuori dell’ambito della indispensabilità così individuato e del quale la motivazione della sentenza impugnata ha fatto sostanziale applicazione.

Il motivo è, dunque, palesemente infondato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c., nonchè la omessa motivazione avendo errato la corte distrettuale nel procedere alla interpretazione del preliminare privilegiando una valutazione deduttiva dell’accordo alla esegesi obiettiva e letterale, assumendo che l’obbligazione assunta dalla PAGAM con il contratto in contestazione non fosse quella di trasferire l’immobile oggetto del negozio, ma soltanto quella di formulare una domanda di sanatoria dell’immobile che si era obbligato a vendere, argomentando tale decisione con motivazione che "faceva astrazione della verità processuale". In altri termini, secondo l’assunto dei ricorrenti la sentenza avrebbe dovuto affermare che l’obbligazione della promittente venditrice era esclusivamente quello di procedere al trasferimento dell’immobile e non già solo quella di presentare la domanda di sanatoria. Il secondo motivo appare anch’esso infondato.

La Corte di merito, richiamato il percorso logico che ha sorretto la decisione del primo giudice, che ha ritenuto adeguatamente motivata, ne ha quindi confermato la conclusione, rilevando anzitutto che la denuncia con cui gli appellanti, attuali ricorrenti, hanno prospettato una diversa interpretazione dell’atto negoziale non poteva essere condivisa essendo ben consapevoli entrambe le parti contraenti della situazione giuridica in cui si trovava l’immobile al momento della conclusione del preliminare e la PAGAM s.r.l., che intendeva avvalersi della procedura prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 13 "non assume nessuna responsabilità circa la possibilità di potere stipulare il detto atto ove la sola presentazione della richiesta di rilascio della concessione in sanatoria non fosse sufficiente", prevedendosi, che in ogni caso si sarebbe comunque proceduto alla consegna dell’immobile.

Sulla scorta di tale impostazione, occorre osservare che era esatto ritenere che obbligazione principale fosse quella di trasferire la proprietà del bene nel termine fissato a favore del debitore, seppure tale adempimento fosse condizionato all’ottenimento della sanatoria edilizia L. n. 47 del 1985, ex art. 13 della cui necessità al fine del trasferimento i promissari acquirenti erano a conoscenza.

D’altro canto la parte promittente venditrice, da un lato, aveva tempestivamente osservato l’obbligo assunto di chiederne il rilascio, e, dall’altro, aveva escluso qualsiasi garanzia in caso di mancato rilascio.

I ricorrenti muovono la loro critica avverso questa soluzione in maniera generica. La premessa sulla quale si articola il sillogismo che approda alla conclusione riferita poggia sul rilievo che la domanda formulata nell’atto introduttivo deve essere interpretata, come del resto si era sostenuto nella pronuncia del tribunale, nel senso che essa ha avuto ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di trasferimento del bene. La prospettazione del rapporto sotto il diverso profilo dell’impossibilità sopravvenuta del trasferimento a seguito del diniego della concessione in sanatoria nel termine stabilito nel contratto per la stipula del definitivo o in un tempo ragionevole non ha rappresentato oggetto di indagine in quanto non ha formato oggetto di allegazione difensiva, di cui perciò l’organo di gravame non ha tenuto conto. Nel corpo della critica mossa a questa decisione non si rinviene alcuna censura relativa ad un probabile errore d’interpretazione della disciplinare negoziale in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, laddove ha escluso in radice l’assunzione di una responsabilità della PAGAM s.r.l. per la stipula del contratto definitivo all’esito della procedura amministrativa di sanatoria dell’immobile, in quanto si deve rilevare che i ricorrenti censurano la decisione impugnata lamentando, al di là dell’enunciazione del vizio di motivazione rappresentato in rubrica, che il tenore letterale delle dichiarazioni contrattuali in esame, non manifestano adeguatamente la volontà delle parti, e che la corte di merito non ha indagato sulla effettiva consapevolezza dei promissari acquirenti circa gli effetti della mancata sanatoria del bene oggetto di compravendita. Insistono nella censura d’illogicità della motivazione, che è altresì, a loro avviso, carente nella parte in cui non ha tenuto conto che con detta interpretazione la promissaria acquirente era autorizzata a tenersi "il denaro ed i beni", e, ribadiscono, che nessuna analisi sarebbe stata fatta relativamente alla correttezza della formulazione della previsione negoziale ed all’adempimento degli obblighi connessi.

Occorre rilevare che siffatta denuncia non è da accogliere essendo rimasto accertato, a parere dagli organi di merito, con accertamento che non è sindacabile in questa chiave e in questa sede, in quanto suffragato da argomentazione logica ed adeguata, che le espressioni usate nell’atto preliminare di compravendita tenevano conto della possibilità dell’esito negativo della procedura amministrativa, tanto da avere previsto comunque la consegna dell’immobile oggetto del contratto.

I ricorrenti, ravvisando in questa conclusione una carenza motivazionale solo genericamente enunciata, denunciano la violazione dei canoni generali di ermeneutica contrattuale, limitandosi a richiamare la norma contenuta nell’art. 1362 c.c. in maniera oltremodo generica, e proponendo in sostanza la loro lettura, in tesi più corretta, dal testo dell’atto controverso, con cui sollecitano un’indagine che esorbita però dagli stretti margini entro cui deve condursi la verifica sull’atto medesimo in questa sede. Siccome l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere rientra nell’esclusiva competenza del giudice di merito, "essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali posti dal codice civile, nonchè alla coerenza e logicità della motivazione, occorre che, laddove venga dedotta violazione dei citati criteri interpretativi, venga però precisato in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, e all’uopo non è sufficiente il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove poi la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l’obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativi" (cfr. Cass. 27 gennaio 2006 n. 1754 per tutte).

Alla luce di questo principio cui si presta adesione senza necessità di rivisitazione, perfettamente calzante alla presente fattispecie, appare evidente la genericità della censura in esame, sia in ordine al richiamo della regola astratta posta dall’art. 1362 c.c., sia all’enunciazione del vizio di motivazione, non concretamente relazionato a precisi passaggi dell’apparato motivazionale stesso.

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare degli artt. 1453 e 1458 c.c., e della L. n. 47 del 1985, art. 10 nonchè la omessa ed insufficiente motivazione per avere ritenuto il giudice del gravame adempiente il prominente venditore all’obbligazione principale di trasferire l’immobile oggetto del preliminare per essere stato considerato sufficiente a tal fine l’affermazione di avere inoltrato la domanda di sanatoria dell’immobile. Assumono i ricorrenti che la sentenza affermando che la promittente venditrice aveva osservato l’onere di richiedere la sanatoria non ha considerato che il trasferimento sarebbe potuto avvenire nel termine fissato se quest’ultima avesse provveduto a chiedere il condono L. n. 47 del 1985, art. 31 ed a corrispondere le prime due rate della somma necessaria per tale condono; concludono, altresì, che l’esecuzione dell’obbligazione doveva ritenersi ormai impossibile.

Anche il terzo mezzo è infondato.

La sentenza impugnata ha precisato che l’onere assunto dalla promittente venditrice era quello di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 13 e l’interpretazione conclusivamente accolta dalla Corte di merito viene censurata proponendo una diversa lettura del regolamento negoziale, che si risolve nella pretesa di un suo nuovo apprezzamento, che non è percorribile in questa seda di legittimità.

Il giudice del gravame, che ha esposto la sua conclusione con motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto, ha ravvisato nella vicenda l’assunzione di un’obbligazione a presentare domanda di sanatoria ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13 trattandosi di immobile costruito in assenza di concessione edilizia, seppure conforme al piano regolatore, con ciò esprimendo apprezzamento circa la natura dell’obbligo concordato, che non può essere censurato nel merito innanzi a questa Corte.

La censura, poi, nel prospettare la sanabilità dell’immobile avvalendosi della diversa ipotesi di condono, di cui ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 31, introduce una questione nuova che, involgendo anche accertamenti di fatto, è inammissibile in questa sede.

Con il quarto motivo (per mero errore materiale indicato quale terzo) viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1229 e 1418 c.c., oltre alla omessa e contraddittoria motivazione per avere la corte distrettuale ritenuto la validità della clausola di esonero da responsabilità del promittente venditore non rilevando la nullità della stessa.

Il motivo va disatteso.

Occorre qui considerare che la circostanza che l’accordo concluso fra le parti fosse affetto da nullità per invalidità della clausola di esonero da responsabilità della promittente venditrice dovuta a dolo non ha formato oggetto di esame da parte dei giudici di merito, tenuto conto che, secondo quanto ancora risulta dalla predetta decisione, la deduzione di erronea interpretazione del contratto formulata con l’unico motivo di gravame aveva avuto riguardo alla motivazione che aveva ritenuto non inadempiente la PAGAM s.r.l. proprio alla luce del tenore dell’accordo negoziale.

Tenuto conto che, come si è detto, la questione non risulta trattata dalla decisione impugnata, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare di averla tempestivamente e ritualmente proposta nel giudizio di merito, invocando l’omesso esame (in tal senso v. Cass. 1 dicembre 2010 n. 24382 per tutte).

In quest’ottica va rimarcato, quanto alla prospettazione della nullità del contratto, che questa Corte ha ripetutamente affermato che il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicchè solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del processo, l’eventuale nullità dell’atto. Al contrario, qualora la domanda sia diretta a fare dichiarare la invalidità del contratto o a farne pronunziare la risoluzione per inadempimento, la deduzione (nella prima ipotesi) di una nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e (nella seconda ipotesi) di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto costitutivo diverso dall’inadempimento, sono inammissibili; nè tali questioni possono essere rilevate d’ufficio, ostandovi il divieto di pronunziare ultra petita (cfr. ex plurimis: Cass. 6 agosto 2003 n. 11847; Cass. 14 gennaio 2003 n. 435; Cass. 17 maggio 2002 n. 7215).

In altri termini, la lettura dell’art. 1421 c.c. deve essere coordinata con la statuizione dell’art. 112 c.p.c. che, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea. Così la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l’adempimento del contratto stesso, allorquando, cioè, si vogliano far valere diritti presupponenti la validità del contratto medesimo, in considerazione del potere – dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente dalla condotta processuale della parte nei cui confronti si chiede che il contratto spieghi i suoi effetti. Ne consegue che la nullità può essere rilevata d’ufficio solo se si pone – va ancora una volta ribadito – in contrasto con la domanda dell’attore, solo, cioè, se questi ha chiesto l’adempimento del contratto, in quanto il giudicante può sempre rilevare d’ufficio le eccezioni, che non rientrino tra quelle sollevabili unicamente tra le parti e che soprattutto non amplino l’oggetto della controversia, ma che, per tendere al rigetto della domanda stessa, si configurano come mere difese del convenuto, dovendosi di contro pervenire a diverse conclusioni nei casi in cui la nullità si colloca non nell’ambito delle eccezioni ma "nella zona delle difese dell’attore, che l’attore avrebbe potuto proporre, ma non ha proposto". L’argomento in questione trova ulteriore conferma sulla base del principio del giusto processo e del disposto dell’art. 111 Cost., così come modificato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1 alla luce del quale si legittima un sistema processuale che obbliga le parti, sin dai loro primi atti difensivi, a compiutamente indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della loro richiesta, ad assicurare un pieno e completo contraddittorio tra le parti stesse su un piano di assoluta parità, seppure nel rispetto di termini di decadenza e di preclusioni aventi portata acceleratoria del processo (cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 e 8203), ed ad evitare, al di là di precise e certe indicazioni normative, ampliamenti di poteri di iniziativa officiosa suscettibili di tradursi in un soggettivismo giudiziario, capace di incidere con ricadute negative anche sulla certezza del diritto (Cass. 27 aprile 2011 n. 9395).

Nel caso di specie, non è dubbio che il L. ed il M. hanno agito per la risoluzione del preliminare di vendita; la successiva domanda volta ad ottenere la dichiarazione della nullità della clausola di esclusione della responsabilità della promittente venditrice con riferimento alla procedura di condono edilizio per dolo e violazione di legge introduce pertanto, un nuovo thema decidendum che investe l’invalidità del contratto che non è suscettibile di essere rilevata d’ufficio dal giudice,in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza dianzi rammentata (senza incorrere nel vizio di ultra petizione), stante la tardività della nuova domanda.

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., oltre alla omessa motivazione per non avere la corte di merito rilevato la impossibilità dell’oggetto del contatto preliminare, accertata la intrasferibilità dell’immobile, e conseguentemente omesso di dichiarare la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto.

Anche detta censura introduce una questione nuova, per quanto sopra esposto, e come tale è inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre deve osservarsi che nella specie si tratta di contratto non già nullo, ma risolubile per impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione in cospetto di definitivo rigetto da parte della pubblica amministrazione della richiesta di sanatoria edilizia.

Con il sesto ed ultimo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche per difetto di motivazione, per avere condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in conseguenza degli errori sopra esposti.

Il motivo non è fondato poichè rimane ferma la soccombenza del L. e del M.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 19-09-2011, n. 34330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del l6/4/2010 il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia, a fronte di una richiesta di liquidazione dei compensi avanzata da gestori di servizio di telefonia per attività correlata ad intercettazioni, disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per la liquidazione, in quanto avendo il magistrato del P.M. scelto l’ausiliario, in base ad un rapporto fiduciario, spettava all’Ufficio della Procura valutare le modalità di adempimento dell’incarico e l’entità del compenso.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale. Osservava il P.M. che spettava al G.I.P. la competenza a provvedere sulla liquidazione, in quanto magistrato "che procede" al momento della richiesta di liquidazione, avendo definito detto Ufficio G.I.P. il processo con il rito abbreviato.

Il provvedimento di diniego della liquidazione era, pertanto abnorme, in quanto determinava una stasi nel procedimento.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Invero questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha stabilito in tema di spese relative alle intercettazioni che "E’ abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. restituisca gli atti al P.M. affinchè provveda alla liquidazione delle spese dell’attività di intercettazione sostenute dalla compagnia telefonica, nel corso delle indagini preliminari conclusosi con archiviazione, in quanto, la competenza a provvedere, spetta, in tal caso, al G.i.p., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, quale dovere istituzionale correlato alla disponibilità del procedimento, una volta investito della decisione al riguardo" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7710 del 09/12/2008 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv. 242947; conf., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21703 del 21/05/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv.

240078; vedi anche, in tema di spese di custodia ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9222 del 10/02/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233770;

conf. , Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27915 del 13/04/2005 Cc. (dep. 27/07/2005) Rv. 231811).

Tale statuizione a maggior ragione deve essere applicata nel caso in cui l’epilogo del processo è una sentenza emessa con il rito abbreviato, in quanto in tale ipotesi gli atti rimangono presso la cancelleria del giudice di merito che ha emesso la sentenza. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 04-10-2011, n. 36013 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 23/9/10 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza 16/7/10 con cui il Gip dello stesso Tribunale disponeva nei confronti di B.S. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis c.p..

L’accusa per il B. è di far parte dell’associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta, articolata in molte decine di "locali" ripartiti in tre mandamenti dotati di un organo di vertice denominato "Provincia", e di essere specificamente partecipe, con ruolo attivo, ai "locali" di Croce Valanidi, Olivete, Trunca e Allai, assicurando le comunicazioni tra gli associati, partecipando alle riunioni ed eseguendo le direttive dei vertici della "società" e dell’associazione.

Quanto all’associazione l’ordinanza cautelare prende le mosse da alcuni passati giudicati che hanno accertato nel tempo la struttura originariamente orizzontale delle articolazioni del sodalizio e poi la sua evoluzione in senso piramidale. Fondamentali nella presente indagine (la cd. operazione "(OMISSIS)") le conversazioni intercettate tra numerosi personaggi dove è frequente il riferimento alla "Provincia" come organismo di vertice, composto da elementi che abbiano almeno la carica di "Vangelo" (si fa il nome di O. D. da Rosarno come capo crimine, di L.A. da Reggio Calabria come capo società, di G.B. da San Luca come mastro generale, di M.R. da Bova Marina come mastro di giornata, di un soggetto non identificato di Platì come contabile).

Quanto alla specifica posizione del B., fondamentale nell’accusa a suo carico la lunga conversazione ambientale intercettata l’11/7/08 nella Mercedes in uso al coindagato G. N. tra lo stesso G. e, appunto, il B.. I due, che sono cognati, commentano diffusamente questioni riguardanti il "locale" di Croce Valanidi, di cui oltre allo stesso B. risulta far parte G.F. (detto C.), cugino di N.. Parlano di una mancanza (una "cattiva figura") commessa a livello di "locale" dal detto G.C., biasimato per aver chiamato solo M.D. davanti a L.N.; parlano di una "riunione" dove si doveva discutere di mancanze addebitate ad affiliati, in ordine alla quale N. rimprovera al cognato che erano stati ammessi a partecipare anche gli accusati; G. chiede al cognato se da loro quell’estate di "mangiate" (ovvero di riunioni) ne avessero fatte; vengono fatti apertamente i nomi di molti adepti e si commentano le carriere e le "doti" ottenute da alcuni, come la "santa" ricevuta da tal G.D. per mano dello stesso G.N., di suo padre A., del cugino C., dal su nominato M.D., da S.N., da C.D.; si parla di personaggi di vertice nell’ambito della stessa "Provincia" come "compare M." ( O. D.). In definitiva – osserva il giudice del riesame – il B., conversante diretto, non si limita a ricevere passivamente le notizie, i commenti e le informazioni espresse dal cognato, ma è coinvolto in prima persona, partecipa in modo dinamico ed interessato agli argomenti affrontati, dimostrando in numerosi frangenti la possibilità di attingere ad un proprio bagaglio conoscitivo esperienzale maturato in prima persona all’interno del "locale" di Croce Valanidi. Di qui la gravità del quadro indiziario e le conseguenti esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione il B.. Con un primo difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che l’accusa si fondasse su di un’unica conversazione che, al di là dei contenuti equivoci (come ad esempio la "mangiata", interpretata come riunione di ‘ndrangheta), era recepita acriticamente senza riscontri.

Con un secondo difensore deduceva altresì violazione di legge e vizio di motivazione, mancando ogni correlazione tra l’imputazione di stabile partecipazione al sodalizio criminoso e l’assenza di ogni ruolo concreto desumibile dall’unica conversazione intercettata, di equivoco significato e da cui neppure si desume l’affermata adesione del ricorrente al sodalizio a nuova struttura verticale di cui sente parlare dal cognato. Chiedeva l’annullamento.

Con motivi aggiunti il primo difensore censurava la mancata indicazione nell’accusa di un numero sufficiente di adepti (limitati a G.F. e B.S.) per configurare la "locale" di Croce Valanidi come una autonoma associazione per delinquere (sia pure confluente nella "Provincia").

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la difesa (concludenti entrambi i difensori ricorrenti) per il suo accoglimento.

Il ricorso è infondato e va respinto.

E’ giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., S.U., sent. n. 11 del 22/3/00, rv.

215828, ric. Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravita del quadro indiziario a carico del ricorrente. In particolare la posizione del B., per come appare dalla lunga ed articolata intercettazione ambientale a suo carico in cui egli è in conversazione con il cognato F. ( C.) G. (la cui posizione è stata vagliata con pari esito in altro procedimento cautelare), appare quella di soggetto pienamente intraneo al sodalizio, in rapporti diretti e paritari con elementi di primo piano dello stesso (quali appunto il G. al di là del rapporto di affinità, che di per sè non autorizza alcuna confidenza con un eventuale "estraneo"). Sull’unicità della conversazione in atti riguardante il B. fa aggio il suo contenuto e l’autorevolezza dell’interlocutore (che compare con rilievo in molte altre conversazioni intercettate nel corso della comune indagine). La pretesa equivocità di qualche termine (come la "mangiata", certamente sinonimo di incontro conviviale, ma riservato e protetto e condizionato, quando non finalizzato nei contenuti delle conversazioni, dalla personalità ‘ndranghetistica dei partecipanti).

L’elevato spessore indiziario della conversazioni, captata in un’indagine riguardante un contesto malavitoso di notevole importanza e di accertata vitalità, consente di ritenere il B. – per sua stessa voce – ben addentro alle logiche associative e ai suoi riti e gerarchie. E per l’odierno indagato non si tratta solo di conoscenza, ma di partecipazione attiva, come si evince dal rimprovero del cognato per aver organizzato una "riunione" del loro "locale" (Croce Valanidi) senza la necessaria avvedutezza, ammettendo a partecipare anche coloro le cui mancanze andavano discusse in quella sede. Un tal grado di partecipazione implica anche la conoscenza (pur non essendo essa oggetto della specifica conversazione) della struttura (da tempo evoluta in senso verticistico) del sodalizio.

Che infine (motivi aggiunti) il capo di imputazione non indichi un numero sufficiente di adepti per il (o la) "locale" di Croce Valanidi è contraddetto dalla stessa lettura del capo di imputazione medesimo, che (al di là della più volte richiamata unicità del sodalizio criminoso) assomma più "locali" (oltre a Croce Valanidi, le vicine frazioni di Oliveto, Trunca e Allai) e numerosi adepti identificati (undici, tra i quali, appunto, il G. e il B.).

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.