T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 426

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso all’esame il consorzio "B.D.V.", che comprende i proprietari dei terreni costituenti l’omonimo comprensorio, impugna la concessione assentita alla società controinteressata dal comune di S. Felice Circeo in data 13 aprile 2006 e avente a oggetto una superficie demaniale di mq. 21.500 fronte mare in località Golfo Sereno.

4. Il ricorrente denuncia: a) la mancata applicazione del procedimento previsto dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59); b) la violazione degli articoli 2 e 5 del piano di utilizzazione degli arenili; c) incompetenza; d) violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; e) l’omissione della valutazione di impatto ambientale.

5. Resistono al ricorso il comune di S. Felice Circeo e la M. s.r.l..

6. Con ordinanza n. 756 del 10 ottobre 2006 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di ius postulandi dei difensori che l’hanno sottoscritto.

2. In particolare la M. s.r.l., premesso che il mandato in calce al ricorso risulta conferito da soggetto qualficantesi come amministratore del consorzio senza che tale qualità sia in alcun modo comprovata e premesso che in caso di consorzio "né la eventuale nomina di un amministratore né tanto meno il conferimento dell’incarico affidatogli dalla maggioranza dei consorziati di nominare un legale di fiducia in vista della proposizione di un determinato ricorso giurisdizionale debbono o possono risultare da atto pubblico", richiamano il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa" (Cassazione, sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20596).

In sostanza la M., nel presupposto che la qualità di amministratore del soggetto che ha conferito il mandato e i suoi poteri non risultano da atto soggetto a pubblicità legale, eccepiscono che tali circostanze non sono state provate e che, a fronte della loro contestazione, l’onere della relativa prova gravava sulla ricorrente che mai l’ha fornita.

3. L’eccezione è fondata dato che effettivamente a fronte della contestazione della qualità di legale rappresentante del consorzio e dei suoi poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito il mandato ai difensori nulla è stato dedotto e/o documentato dalla ricorrente.

4. Il ricorso è dunque inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 488 Indennità varie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 9 giugno 1999 e depositato il successivo giorno 21, il sig. Ennio Di Giacomo, premesso di lavorare alle dipendenze del Comune di Latina nel Servizio Trasporti Pubblici con la qualifica di autista addetto alla manutenzione – ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto e la conseguente condanna del Comune di Latina al pagamento della indennità per turni disagiati, ammontante a Lire 6.474.000 siccome maturate nel periodo dal 1.1.1989 al 1.3.1999.

2) In data 26 novembre 1999, si è costituito in giudizio il Comune di Latina, il quale successivamente ha prodotto documenti, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le pretese relative al periodo successivo al 30.6.1998, eccepito la prescrizione dei diritti creditizi antecedenti i cinque anni dalla domanda giudiziale e dedotto l’infondatezza della pretesa.

3) Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

4) In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, relativamente ai diritti creditizi maturati successivamente al 30.6.1998, ai sensi dell’art. 45 comma 17 del D.L.vo n. 80/1998 (ora art. 69 comma 7 del D.L.vo 165/01).

5) Nel merito, la domanda del ricorrente è infondata.

6) Osserva il Collegio che le indennità giornaliere spettanti al personale del Trasporto Pubblico erano disciplinate:

– dall’ Accordo Sindacale Aziendale del 26.1.1985;

– dall’Integrazione di Accordo Sindacale Aziendale del 24.4.1986;

– dalla deliberazione di G.M. del 26.10.1995 recante riordino degli accordi integrativi aziendali del servizio di trasporto pubblico.

7) Il ricorrente rivendica il diritto alla corresponsione dell’indennità per turni disagiati, evidentemente riferita all’indennità di cui all’art. 6 dell’Integrazione del 24.4.1986 prevista per il personale ispettivo e di Capolinea "per il lavoro disagiato che essi svolgono a contatto con il pubblico e per la verifica e aggiornamento delle obliteratrici".

Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, tale indennità è stata disposta unicamente per un determinato tipo di personale e per lo svolgimento di specifiche attività lavorative, non venendo estesa la sua corresponsione nei confronti di ogni lavoratore operante sotto la disciplina del CCNL Autoferrotranvieri.

11) Con la riunificazione delle indennità giornaliere in un’unica indennità come stabilito dalla deliberazione di G.M. del 26.10.1995, spiega l’Amministrazione che l’indennità di lavoro disagiato è andata a costituire la nuova voce stipendiale giornaliera solo per quei lavoratori – addetti la movimento – che già precedentemente ne usufruivano per espressa previsione normativocontrattuale.

Pertanto detta indennità non spetta agli addetti alla manutenzione.

12) Né possono essere presi in considerazione i precedenti di questa Sezione (sentenze 970, 972, 973 e 977 del 19.11.2003) in quanto riferite a personale con la qualifica di Capo Movimento (mentre il ricorrente possiede quella di Autista addetto alla manutenzione).

13) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

14) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 554/99, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25140 Liberazione anticipata

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 28 ottobre 2010, depositata in cancelleria il 2 novembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di A. A. avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che rigettava l’istanza di liberazione anticipata L. n. 354 del 1974, ex art. 54, comma 1, in relazione al periodo 22 dicembre 2006/27 gennaio 2010.

Il giudice chiariva che il richiedente era stato protagonista di episodi di evasione commessi durante il periodo degli arresti domiciliari nonchè di violazioni alla prescrizioni impostegli.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione l’ A. chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Nonostante il giudice avesse fatto specifico riferimento al fatto che il periodo delle reiterate trasgressioni fossero iniziate a decorrere dal 10 luglio 2008, ha negato in modo illogico la liberazione anticipata anche ai primi tre semestri, periodo temporalmente distante dalle violazioni in questione, considerato peraltro che le stesse erano ancora sub iudice.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Com’è noto, la finalità principale del beneficio della liberazione anticipata risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sè sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l’esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l’appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all’opera rieducativa, considerando altresì che, ai fini dell’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell’intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sè ostativa ad una valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione (Cass., Sez. 1, 6 maggio 2008, n. 21689, Santoro, rv. 239884).

3.2 – Nella fattispecie il giudice non si è limitato a ritenere ostativa alla concessione del beneficio la mera sussistenza di violazioni anche gravi, ma ha anche valutato complessivamente il significato delle stesse in rapporto a tutto il periodo richiesto pervenendo a ritenere in atto, in relazione al numero di trasgressioni e alla loro gravita, un "persistente chiaro ripudio dei valori della legalità" che ha riverberato una luce interpretativa fortemente negativa anche con riferimento ai semestri precedenti evidenziando che il soggetto ha dato prova, con la reiterata condotta deviante, di non aver avviato in alcun modo "un cammino realmente teso al perseguimento di obbiettivi di recupero sociale". 3.3 – Inoltre, quanto alla censura che nella fattispecie non può operare alcun automatismo di sorta a seguito della costatazione della commissione del reato di evasione, va ricordato che la L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 7, prevede il divieto di concessione dei benefici ivi indicati nell’ipotesi in cui il richiedente (il condannato) "sia stato riconosciuto colpevole" di una condotta punibile ai sensi dell’art. 385 c.p. (ovverosia di evasione o dei reati assimilati). La nuova formulazione, sostituendo la precedente ("che ha posto in essere una condotta punibile ai sensi") sulla quale esisteva contrasto interpretativo, è indicativa delle volontà del legislatore di non consentire efficacia ostativa a condotte punibili a norma dell’art. 385 c.p., ove non accertate con sentenza definitiva di condanna (cfr., seppur obiter, Sez. 19 maggio 2007, n. n. 28685, non massimata), giacchè vige nell’ordinamento, in applicazione del principio fissato dall’art. 27 Cost., comma 2, la regola che nessuno può ritenersi riconosciuto (ovvero considerato) colpevole sino alla condanna definitiva. Discendendo la preclusione ex lege dal giudicato, qui non intervenuto, la condotta costituente reato non accertata in via definitiva poteva essere valutata così come è stato fatto, solo incidentalmente, mediante apprezzamento della sua reale consistenza e gravita, ai fini delle meritevolezza del beneficio (Sez. 1, 5 febbraio 2009, n. 9827, Mosca, rv. 243293); il Tribunale di Sorveglianza, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, ha per vero apprezzato la valenza vanificatrice della condotta illecita posta in essere dal ricorrente dell’opera di rieducativa e di risocializzazione, cui la pena deve tendere.

4 – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 4226

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR.

L’amministrazione resiste al gravame.

2. L’appello è fondato.

Il provvedimento contestato in primo grado si basa su due concorrenti argomenti:

– l’interessata non avrebbe comprovato il possesso di adeguati redditi di provenienza lecita, poiché avrebbe fornito una documentazione falsa;

– l’interessata avrebbe quale fonte di reddito i proventi dell’attività di prostituzione, come dimostrato da un atto emesso dal questore della Provincia di Lecce.

3. Nessuno dei due argomenti è sufficiente a giustificare il diniego impugnato.

Risulta dimostrato, intanto, che le asserite falsificazioni documentali sono state escluse dall’Autorità giudiziaria ordinaria, che ha disposto l’archiviazione dei relativi procedimenti penali. È evidente, infatti, l’errore di fatto in cui è incorso l’amministrazione, che ha confuso la dichiarazione del 2005 con quella del 2004.

Di contro, dalla documentazione in atti emerge che i redditi dichiarati dall’interessata sono certamente sufficienti per il proprio sostentamento.

4. In secondo luogo, l’unico episodio riguardante l’attività di prostituzione non può considerarsi, da solo, ostativo al rilascio del permesso di soggiorno,

dal momento che tale circostanza non dimostra affatto che l’interessata tragga da tale attività l’unica o prevalente forma di reddito.

5. Va aggiunto che, in relazione a tali circostanze, emerge anche la violazione dell’articolo 10bis della legge n. 241/1990: infatti, l’interessata non è stata posta in grado di fare presente, nel corso del procedimento, l’insussistenza delle cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno.

6. Pertanto, l’appello deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Condanna l’amministrazione appellata a rimborsare alla parte ricorrente le spese dei due gradi di giudizio, liquidandole in euro tremilacinquecento.

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