Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5198 detrazioni

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Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando con sentenza 22 marzo 2005 la sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità dell’avviso di rettifica relativo a diniego di detrazione IVA per l’anno 1993, con intimazione di pagamento di L. 478.992.000 oltre sanzioni, emesso nei confronti della CI.PRO s.p.a. con riferimento a fattura del (OMISSIS) emessa dalla SIDAC s.p.a.

(poi ARANCA Industria) per "acconto" su future forniture, considerate operazioni inesistenti, non sussistendo nè l’esibizione delle bolle di accompagnamento, nè il mancato storno, ed essendo la documentazione relativa insufficiente a provare l’effettività delle operazioni genericamente descritte. La Commissione Regionale, disattendendo le argomentazioni dei giudici di primo grado secondo cui la CI.PRO faceva parte del gruppo SIDAC e che le operazioni infragruppo avevano comunque successivamente pareggiato l’ammontare della fattura in contestazione, ha in particolare ribadito che la CI.PRO non ha mai chiarito l’oggetto dell’operazione omettendo di indicare che cosa avesse acquistato dalla SIDAC. La CI.PRO Sicilia s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi, senza resistenza dalla parte dell’Amministrazione intimata.
Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, art. 53, comma 2 e art. 20, comma 1 anche in combinato disposto, oltre a vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta ammissibilità dell’appello dell’Agenzia, notificato a mezzo del Messo dell’Ufficio, modalità non consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 20.

Il motivo e infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13969/2001; 21516/2005; 3433/2008) i Messi degli Uffici finanziari hanno il potere di effettuare notifiche oltrechè degli atti dell’Amministrazione finanziaria, anche nell’ambito del procedimento speciale avanti alle Commissioni tributarie, e le loro attestazioni fanno piena prova, fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall’ufficiale Giudiziario, con la sola esclusione di potere notificatorio nel processo per cassazione (Cass. 18291/2004).

Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe confuso una fattura di "acconto su future forniture", quindi titolo giustificativo di una mera movimentazione di danaro, con una fattura per vendita di merci, solo successivamente acquistato, come dimostrato con lo "stralcio del registro acquisti" allegato alla memoria di 2^ grado.

In tal modo la ricorrente avrebbe adempiuto all’onere della prova, mentre le contestazioni nei confronti del la CI.PRO erano state dedotte da un verbale redatto nei confronti di terzi, di cui la ricorrente non ha mai avuto conoscenza.

Peraltro l’emissione di fatture infragruppo avrebbe dovuto comportare la prova di un qualche vantaggio dell’operazione da parte delle società partecipanti, essendo stata smentita la originaria ipotesi dell’Ufficio secondo cui l’operazione avrebbe riguardato l’acquisizione di partecipazioni CI.PRO da parte della SIDAC, che invece già dal settembre 1993 (cioè prima della emissione della fattura in contestazione) possedeva l’intero capitale sociale della CI.PRO. Anche tale motivo è infondato.

La ricorrente continua infatti, anche in questa sede, a non indicare quali merci avrebbe acquistato attraverso fatture di "acconto" su future forniture, limitandosi a rinviare la prova di tali acquisti ad uno stralcio del registro merci non riprodotto nel ricorso per cassazione, e ciò rende plausibile e logica la motivazione dei giudici d’appello secondo cui a tale fatture – prive di oggetto – corrisponderebbe un’operazione di finanziamento, presumibilmente fattibile infragruppo, ma non realizzabile attraverso l’utilizzazione di fatturazioni inesistenti. In ogni caso grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate senza che possa essere invocata l’apparente regolarità delle scritture contabili (Cass. 11599/2007; 951/2009) soprattutto in relazione ai validi argomenti forniti dall’Amministrazione (mancanza di bolle di accompagnamento, di storni, descrizione generica dei beni) addotti dall’Amministrazione (Cass. 15395/2008).

Col terzo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 oltre a vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’assoluta carenza ci motivazione dell’avviso di accertamento, che si è richiamato integralmente al P.V. della G. di F., a sua volta incentrato su una segnalazione riguardante terzi, mai portata a conoscenza della ricorrente.

Il motivo e inammissibile, perchè non riproduce l’atto proviene dall’A.F. – il quale il giudice di legittimità non può direttamente conoscere – e che non è stato trascritto nè allegato al ricorso.

Peraltro, la contribuente non può lagnarsi dell’acquisizione di dato riportati nell’avviso presso terzi (acquisizione peraltro operata nel corso dell’attività ispettiva nei confronti delle società infragruppo, in epoca precedente (1997) all’entrata in vigore della L. n. 212 del 2002, che ha introdotto l’obbligo di allegazione al PVC degli atti di riferimento (cfr. Cass. 4989/2003) poichè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 espressamente prevede che l’Ufficio possa procedere a rettifica, indipendentemente dalla previa ispezione del contribuente, qualora l’esistenza di operazioni imponibili risulti da verbali relativi ad ispezioni presso terzi; e comunque l’avviso di accertamento non richiede un’autonoma attività istruttoria, il cui svolgimento contrasterebbe con i principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa nonchè con le norme (artt. 51 e 52 cit. D.P.R.) che consentono all’Amministrazione di avvalersi dell’attività di altri organi (Cass. 13486/2009; 8344/2001;

10205/2003; 14 058/2006).

In conclusione pertanto i primi, tre motivi di ricorso vanno rigettati.

Col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla omessa pronuncia circa la rideterminazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12, comma 5 richiesta nel ricorso introduttivo e riproposta nelle controdeduzioni e in appello incidentale.

Il quarto motivo è fondato.

La Commissione Regionale ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine alla rideterminazione delle sanzioni, che la contribuente aveva tempestivamente richiesto nel ricorso introduttivo, reiterando la domanda in sede d’appello. La rideterminazione delle sanzioni, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1995, art. 12 dovrà essere quindi operata – previa cassazione sul punto della sentenza impugnata – dal giudice di rinvio, che si indica in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese ad altre Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 01-04-2011, n. 7559 Rilascio

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29.5.2006, e regolarmente notificato, la Fondazione Enasarco, conveniva innanzi al Tribunale Civile di Roma P.D., che occupava l’appartamento sito in (OMISSIS), di proprietà della Fondazione per riottenere il rilascio a motivo di occupazione abusiva.

Nell’atto introduttivo del giudizio, la Fondazione Enasarco spiegava che l’appartamento oggetto di causa era stato concesso in locazione alla C.G., nonna di P.D., che residente coi genitori nello stesso stabile, ma in un altro appartamento ubicato al piano inferiore, alla morte della nonna avvenuta il (OMISSIS), continuava a pagare il canone a nome della defunta e dopo il matrimonio si trasferiva nell’appartamento oggetto di causa, senza il consenso della proprietà.

Successivamente il 7.2.1995 con una richiesta scritta denominata "Domanda di regolarizzazione di rapporto di locazione" P. D., tra l’altro così testualmente si esprimeva: "Premesso che la sottoscritta, già residente, unitamente alla madre D. D. e ai propri fratelli, nell’appartamento di vostra proprietà in (OMISSIS), si è dal (OMISSIS) trasferita per ragioni familiari e per dare assistenza alla nonna molto anziana presso l’appartamento int. (OMISSIS) sito nello stesso stabile che la nonna materna, C.G. conduceva in locazione giusto contratto del 1.11.1977 che è rimasta nell’appartamento locato alla nonna anche dopo il suo decesso, avvenuto in data (OMISSIS)".

La Fondazione Enasarco accettava la domanda sanatoria e le parti arrivavano ad una transazione che prevedeva la conclusione di un contratto di locazione, al quale poi P.D. rifiutava di aderire.

Per questi motivi esposti nell’atto introduttivo del giudizio, la Fondazione Enasarco chiedeva al Tribunale la declaratoria di inefficacia degli accordi transattivi per grave inadempimento della P. e il rilascio dell’immobile a motivo della sua occupazione senza titolo, emergente da confessione della stessa su scritture private (richiesta di sanatoria e atto di transazione) mai disconosciute.

Costituitasi la convenuta, con sentenza n. 2187 del 22.1.2004 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

A seguito dell’appello da parte della fondazione Enasarco, costituitasi, la P., la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 4.4.2006, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la P. al rilascio dell’appartamento; affermavano, in particolare, i giudici di secondo grado che "gli elementi valutati nella sentenza impugnata per ritenere operante la successione della P. nell’originario contratto di locazione non assumono rilevanza significativa".

Ricorre per cassazione la P. con tre motivi (primo e terzo con quesiti ex art. 366 bis c.p.c.); resiste con controricorso la Fondazione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione con riferimento agli artt. 342, 434, 447 bis c.p.c., in quanto "la sentenza oggetto di impugnazione ha laconicamente liquidato l’eccezione sollevata dalla difesa della P., relativamente alla mancata specificazione dei motivi di appello, con particolare riferimento all’intervenuto accertamento della successione locativa della ricorrente alla posizione della propria nonna, che in realtà non è stata fatta oggetto del ricorso in appello … il ricorso in appello non reca neppure una riga a confutazione di tale assunto centrando tutta la difesa sulla natura del contratto di transazione dell’1.12.1997 come contratto preliminare di locazione".

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione sur punto della intervenuta successione del contratto di locazione con riferimento alla scrittura privata in questione.

Con il terzo motivo si deduce sempre difetto di motivazione con riferimento all’art. 257 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2 e art. 447 bis c.p.c. riguardo alla non ritenuta attendibilità della testimonianza espletata e alla ritenuta impossibilità di esercitare il potere di ufficio di ammettere mezzi di prova "nel regime processuale specifico".

Nel controricorso si rileva "che il primo e il terzo motivo di ricorso terminano con la formulazione di quesiti di diritto non attinenti".

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del secondo motivo perchè privo della formulazione del quesito ex art. 366 bis c.p.c. (sulla necessità del quesito a pena di inammissibilità anche in caso di deduzione di difetto di motivazione, tra le altre, Cass. n. 8897/2008) nonchè del terzo motivo perchè riguardante il discrezionale potere valutativo del giudice del merito in ordine alla valutazione delle prove e in particolare alla attendibilità di una testimonianza.

Da rigettare è anche il primo motivo: la doglianza svolta dall’appellata P., in ordine all’inammissibilità dell’atto di appello per mancata specificazione dei motivi e non esaminata da giudici di secondo grado, è priva di fondamento: la Corte territoriale ha compiutamente valutato detta eccezione, rigettandola e statuendo in proposito che "deve essere in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa della P. in quanto, pur risultando evidente nel ricorso, in sede di esposizione del fatto, una cesura logica verosimilmente dovuta a errore materiale tra la conclusione della prima pagina e l’inizio della successiva, è indubbio che da una globale analisi dell’atto emergano compiutamente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, secondo la previsione degli artt. 434 e 4 47 bis c.p.c.".

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-03-2011, n. 8784 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il G.I.P. Tribunale di Firenze, decidendo sull’istanza, presentata da D.B.D., di correzione di un errore contenuto nella sentenza n. 1558/2009, ha disposto non "luogo a procedere, trattandosi di mero errore materiale nella motivazione".

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il D.B., che la denuncia per violazione di norme processuali e vizi di motivazione.

Il ricorrente osserva che con la citata sentenza n. 1558/2009 è stata applicata nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, sull’accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa in relazione ad una ipotesi delittuosa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricondotta alla previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 15-03-2011, n. 621 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente esponeva:

a) di essere assistente tecnico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della provincia di Ragusa nelle aree laboratorio AR02 e AR08;

b) di aver appreso che "numerosi" colleghi avevano ottenuto l’inserimento in graduatoria benché sforniti del necessario titolo d’accesso;

c) che alcuni dei colleghi prima indicati era stati "depennati" dalle relative graduatorie;

d) che non gli risultava che analoga attività di verifica fosse stata condotta dall’USP di Ragusa con riferimento alle graduatorie provinciali dallo stesso predisposte;

e) di aver assunto informazioni riguardo ad alcuni colleghi e di aver richiesto – "…al fine di avere un riscontro sui dubbi circa il possesso del necessario titolo d’accesso alle graduatorie…" – copia integrale dei fascicoli relativi ad alcuni assistenti tecnici nominativamente indicati nella richiesta (e di poi nel ricorso introduttivo);

f) che l’amministrazione aveva respinto l’istanza e che successivamente aveva negato l’accesso ai dati relativi alla residenza dei controinteressati onde provvedere alla notifica del ricorso.

Tutto ciò premesso impugnava gli atti in epigrafe indicati per: Erronea e pretestuosa motivazione. Violazione artt. 22 e seguenti l. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ( artt. 3 e 97 Cost.). Violazione del diritto di difesa ( art. 24 Cost., arrt. 24, comma 7 l. 241/1990).

Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

L’art. 22 della L.7 agosto 1990, n. 241, definisce interessati all’accesso "… tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso…"; la stessa norma poi precisa che per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Per tale ragione tutti i documenti amministrativi sono accessibili fatto salvo quanto espressamene stabilito all’art. 24 legge cit.

Giova ricordare infine che l’accesso ai documenti amministrativi va consentito anche quando la relativa istanza sia preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere (Cons. Stato, Ad. Plen., 28/04/1999, n. 6).

Ai fini della decisione della controversia, in primo luogo, va rilevato che l’art. 22, comma 4, l. 241/1990 prevede: "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono"; l’art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006 stabilisce inoltre che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006 il richiedente deve indicare inoltre gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

Occorre infine specificare che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, l. 241/1990) perché "…siffatto potere di controllo, generale e preliminare, è del tutto ultroneo alla norma sull’accesso, che non conferisce ai singoli funzioni di vigilanza, ma solo la pretesa individuale a conoscere dei documenti collegati a situazioni giuridiche soggettive…omissis… Immaginare un "potere esplorativo" significa non solo eccedere la dimensione comunque soggettiva del diritto di accesso, aprendo gli orizzonti a fenomeni di giurisdizione di diritto oggettivo, ma soprattutto trascurare gli equilibri sottesi alla disposizione dell’art.22; ciò perché l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra i quali anche l’interesse dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria azione gestoria, che, nei limiti del predetto equilibrio tra valori, trova rispondenza anche nel catalogo dei principi costituzionali: su tutti quelli previsti agli artt.41 e 97 Cost…" (Cons. Stato, 555/2006). In altre parole, la disciplina sull’accesso tutela solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (cfr. Sezione V, n. 5636 del 25 settembre 2006; Cons. Stato, 11 maggio 2007 n. 2314).

Venendo al caso di specie, a parere del Tribunale, il ricorso deve essere rigettato.

In primo luogo va rilevato che, in modo generico, è stata chiesta "copia integrale dei fascicoli relativi…" (si veda istanza inoltrata all’amministrazione ed allegata al ricorso) e non specifici documenti concernenti gli iscritti nella graduatoria provinciale.

In secondo luogo occorre sottolineare che l’operato dell’amministrazione appare immune da vizi perché, per le ragioni prima indicate, è escluso che il diritto di accesso possa essere finalizzato all’esercizio di un controllo esplorativo dell’agire della p.a. allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati. Nel caso di specie, infatti, l’istante ha chiesto di accedere ai fascicoli personali di altri soggetti per verificare la legittimità di una graduatoria alla quale egli non è iscritto; né, in senso contrario, può ritenersi idoneamente interessato in ragione della mera eventualità che, dopo avere depennato un certo (e non meglio preventivabile) numero di iscritti, si possa poi arrivare al suo nominativo che, come detto, risulta inserito in altra graduatoria. In altri termini non è chiaro quale tipo di illegittimità vizierebbe l’operato dell’amministrazione e, anche a supporre un’illegittima formazione della graduatoria, rimane del tutto eventuale il vantaggio (se non in termini di mera legittimità dell’operato dell’amministrazione) ricavabile dall’istante.

In conclusione per le motivazioni sino a qui esposte il ricorso deve essere rigettato; la peculiarità della controversia costituisce giusta ragione per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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