T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 1115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima regolata con atto 111 del 27 maggio 2006 per tenere un’area di metri quadri 100, adibita ad alaggio e sosta derive, con scivolo (in tavole di legno amovibili) di mt. 5 x 3. In data 13 maggio 2010 presentava al comune di San Felice Circeo una richiesta di ampliamento della concessione per la superficie complessiva di mq 600 che le veniva negata dall’amministrazione comunale con la nota qui impugnata sul presupposto che l’articolo 17 delle note tecniche attuative del piano di utilizzazione dell’arenile prevedono che " nel tratto tra Rio Torto e Torre Olveola potranno essere autorizzate solo due aree individuate tra quelle di libero accesso al mare per alaggio di barche a vela per attività ludica attrezzate con idonei scivoli di accesso all’arenile". Con ordinanza collegiale R.P.C. 245/2011 veniva accolta l’istanza cautelare. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal comune resistente. Ritiene il collegio di doverla respingere in quanto il ricorso è stato notificato con consegna a mezzo posta il 6 aprile 2011 e quindi nel termine di 60 giorni decorrenti dal 5 febbraio 2011 data di conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento impugnato. Ciò in base al noto orientamento statuito dalla Corte Costituzionale con le decisioni n.69 del 1994, n. 477 e n. 520 del 2002, n. 28 del 2004 secondo "cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e rientranti nella sua sfera di controllo e disponibilità".

Deduce il ricorrente eccesso di potere e violazione di legge per motivazione erronea, illogica ed irragionevole. Le censure meritano accoglimento in quanto, come risulta dalla documentazione versata in atti (tav. 2 all. PUA), l’area oggetto della richiesta di ampliamento ricade in una delle due aree individuate dal PUA per " l’alaggio di barche a vela per attività ludica". Inoltre il PUA non prevede alcuna limitazione di estensione delle concessioni esistenti se, come nella specie, anche gli ampliamenti ricadono all’interno dell’area destinata ad attività velica. In altri termini se è vero che il PUA del comune di San felice Circeo ha previsto " due sole aree nel tratto di arenile tra Rio Torto e Torre Olveola per l’alaggio di barche a vela", è altrettanto vero che l’area oggetto di ampliamento ricade proprio in uno dei due punti in cui è espressamente autorizzata l’attività velica. Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, non esiste alcun contrasto tra la richiesta del ricorrente e le disposizioni tecniche normative. Deduce poi il ricorrente difetto di istruttoria. Anche questa censura merita accoglimento essendo evidente che l’amministrazione non ha supportato il provvedimento con alcuna attività istruttoria volta a verificare la consistenza della legittimità dell’istanza. Poiché il ricorso è fondato nel merito e merita accoglimento, per ragioni di economia processuale vanno assorbite le censure formali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000 sono poste a carico del comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-01-2013) 20-02-2013, n. 8398

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Svolgimento del processo

1. P.S.F. propone, per il tramite del difensore fiduciario, ricorso in Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, confermando la decisione in primo grado assunta dal Tribunale della medesima città, lo ha condannato alla pena di giustizia perchè ritenuto colpevole quanto alla imputazione mossa ai suoi danni, ascritta all’egida di cui all’art. 368 c.p.. Con condanna alla refusione delle spese delle parti civili presenti in secondo grado, B.E.S., B.G., C.T..
2. Secondo l’assunto accusatorio, confermato dai giudici del merito con doppia valutazione conforme, al P. viene contestato di avere incolpato, con missiva indirizzata alla Procura della Repubblica di Palermo, sapendoli innocenti, alcuni collaboratori di giustizia ( B.E.S., B.G., L.R. G., R.F., C.T., S.M., V.G., M.G. e F.M.), di aver reso false dichiarazioni in ordine alla sua partecipazione all’associazione mafiosa "Cosa Nostra" nell’ambito dei processi penali n. 4158/01 RG (nel quale l’imputazione mossa al P. afferiva alla partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.) e 269/04 RG (afferente l’omicidio di A.F. e R.R., ascritto in concorso al S.M.), conclusi con la condanna dell’odierno ricorrente previo giudizio di verificata attendibilità delle propalazioni dei citati collaboranti.
3. Le due sentenze seguono un percorso argomentativo sostanzialmente comune. Superata la questione pregiudiziale legata alla eccepita incompetenza funzionale del Tribunale di Palermo in ragione della contestata applicabilità alla specie del disposto di cui all’art. 11 c.p.p., il ragionamento logico fondante il reso giudizio di responsabilità muove comunemente dalle sentenze di condanna, passate in giudicato, emesse ai danni del P. nei procedimenti citati da ultimo avuto riguardo al giudizio ivi reso sulla riscontata attendibilità delle propalazioni rese nelle rispettive occasioni dai collaboranti tacciati, dal P., mediante la missiva integrante la condotta calunniosa, di aver dichiarato il falso. E partendo da tale dato sono state filtrate criticamente siffatte risultanze fornite dalle statuizioni in oggetto alla luce degli elementi addotti dalla difesa, per il vero tutti sostanzialmente indicati in direzione della esclusiva inattendibilità, soggettiva e intrinseca, quanto al relativo narrato, del S., cognato del P. e principale protagonista delle chiamate in correità utili a cristallizzarne la responsabilità penale; senza che tuttavia, alla fine di tale percorso, il convincimento formatosi in capo ad entrambe i giudici di merito sia stato di segno diverso rispetto a quello assunto dai decidenti nei giudizi sfociati con le condanne del P. più volte citate.
4. Tre i motivi di ricorso mossi dalla difesa del P. avverso la sentenza della corte distrettuale.
4.1 Con il primo, ricondotto alla violazione di legge processuale si ribadisce l’eccezione di incompetenza ex art. 11 c.p.p. sollevata in primo grado (e definita dal tribunale con ordinanza) e di poi ribadita come motivo esplicito d’appello. Segnala la difesa che la missiva posta a fondamento della contestata calunnia oltre a tacciare di falsità le propalazioni dei diversi collaboranti accusava esplicitamente due magistrati, nominativamente indicati, della Procura di Palermo di aver istigato siffatti contegni mendaci avuto riguardo alle propalazioni del S., in particolare. In coerenza, la presenza qualificata di tali soggetti tra quelli potenzialmente danneggiati dal contenuto assertivamente calunnatorio della denunzia avrebbe dovuto portare allo sviamento della competenza in favore di quella del Tribunale di Caltanissetta in ragione della norma richiamata. Lamenta all’uopo al difesa che la corte distrettuale, nel rigettare l’eccezione di incompetenza, avrebbe fatto riferimento ad un non condiviso orientamento di questa Corte in forza al quale, laddove il magistrato non abbia formalmente rivestito in processo il ruolo di indagato, persona offesa o danneggiato, viene meno la ragion d’essere della deroga alla competenza fissata dall’art 11. Interpretazione, questa, non condivisa perchè non solo non in linea con altri precedenti di segno contrario espressamente richiamati ma anche in ragione della estrema discrezionalità ascritta all’organo requirente nel determinare, attraverso la formulazione dell’imputazione, l’operatività o meno delle regole dettate dal codice per la individuazione del Giudice competente, tanto da giustificare un possibile vulnus di incostituzionalità laddove ritenuta corretta.
4.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo all’art. 192 c.p.p. nonchè motivazione manifestamente illogica o carente. La difesa con tale complesso motivo ripercorre l’iter logico argomentativo tracciato dalla decisione impugnata, segnalando la manifesta illogicità di alcune delle valutazioni rese dalla Corte o l’assenza di disamina critica quanto ad alcuni, fondamentali, rilievi sollevati con l’appello. E così priva di alcun rilievo logico sarebbe l’argomentazione spesa dalla Corte distrettuale in forza alla quale la genericità dell’accusa depone già nel senso della assoluta falsità di quanto sostenuto dal P., costituendo la prima severa e sicura prova della natura calunniosa del denunziato nonchè della consapevolezza in capo all’esponente della innocenza degli accusati; argomento, questo che la difesa confuta sul piano logico avendo l’imputato affermato (allora come oggi) la propria estraneità all’accaduto e perciò la falsità di chi lo ha accusato, ed essendo tipicamente ed evidentemente rimesso al difensore (allora come oggi) il compito di sviluppare e specificare le relative ragioni, come è stato nel corso del processo. La Corte distrettuale, nell’affermare poi che l’imputato non avrebbe addotto elementi di fatto valevoli a sorreggere o spiegare l’accusa di calunnia ai suoi danni per come realizzata attraverso le false propalazioni dei collaboranti, avrebbe del tutto tralasciato la parte più rilevante della dichiarazione rilasciata da moglie e figlia del P. in ordine alle ragioni per le quali quest’ultimo, dopo aver deciso di ritrattare le accuse rivolte al cognato, minacciato dal suo difensore e dai pubblici ministeri competenti quanto alla possibilità di perdere i privilegi connessi allo status di collaborante, decise di ritirare la ritrattazione, confermando le accuse originariamente formulate con la chiamata in reità. Circostanza questa che avrebbe giustificato un valutazione logica di segno diverso della attendibilità dei S., viepiù corroborata dal contegno di quest’ultimo che ha sempre negato di aver incontrato i PM prima di ritornare suoi passi quanto alla ritrattazione e non altrimenti superata dalla tutt’altro che lineare considerazione della Corte in ordine alla doverosità del contegno tenuto nell’occasione dai PM, a dire della stessa improntato ad una mera sollecitazione al dire la verità. Sempre a proposito dell’attendibilità del sig. S., il giudice di merito avrebbe anche omesso di considerare gli argomenti specificatamente svolti nell’atto di appello, esplicitamente ribaditi in ricorso in punto alla ritenuta necessità della partecipazione del sig. P. al duplice omicidio (punti da 15 a 22 e da 27 a 31); ai relativi precedenti in materia del sig. S. (punti da23 a 25); al ruolo di vertice che a quel tempo aveva il sig. S., mentre il sig. P. non faceva parte dell’organizzazione mafiosa (punto 26);
alle ragioni per le quali il sig. S. ha deciso di collaborare, accusando poi il sig. P. (punti da 33 a54). E la dove ha preso in considerazioni le doglianze sollevate con l’appello ne ha travisato il testuale e perciò evidente significato attraverso il ripetuto utilizzo di frasi ipotetiche che proprio nulla hanno a che vedere con la certezza propria della valutazione giurisdizionale; o, ancora, ha solo apparentemente risposto, travisando il contenuto delle emergenze processuali (con riferimento alle ragioni per le quali il S. ebbe in origine a collaborare); o, infine, ha omesso di considerare del tutto le emergenze processuali segnalate con l’appello (specificatamente, in punto ai rapporti tra il P. ed il S., il dato in forza al quale il ricorrente ebbe a denunziare il cognato tra la data di decisione e quella di pubblicazione della sentenza di condanna per il duplice omicidio). Il tutto in un quadro complessivo che doveva deporre per ritenere l’inattendibilità del S. in coerenza alla denunzia operata con la missiva in contestazione, attendibilità tutt’altro che recuperata attraverso i riscontri esterni richiamati dalla Corte per come emersi in quelle realtà processuali (id est la chiamante in correità V.G., sulla cui genericità del relativo narrato, denunziata in appello, non è stata spesa alcuna osservazione valutativa; i riscontri emergenti dai tabulati telefonici privi di conducenza giuridica sul piano probatorio anche in termini di mero riscontro ad una chiamata in correità).
4.3 Con un terzo motivo denunzia infine violazione di legge per avere la Corte distrettuale liquidato le spese alle parti civili costituite presenti in appello malgrado la superfluità di tale partecipazione trattandosi di soggetti (i due B. e C.), diversi dal S., le dichiarazioni dei quali non erano state oggetto di contestazione in sede di appello, proposto esclusivamente in ragione della affermata falsità delle dichiarazioni del S..

Motivi della decisione

5. il ricorso è fondato limitatamente all’ultimo motivo di doglianza. Si impone, per l’effetto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata avuto esclusivamente riguardo alle spese liquidate in favore delle parti civili presenti in grado di appello.
6. Manifestamente infondato si è rivelato il primo motivo di ricorso.
In fatto va segnalato che la contestazione mossa in giudizio non reca riferimento alcuno ai magistrati indicati nella missiva calunniosa per cui è processo. Gli stessi dunque sono rimasti del tutto estranei all’odierna situazione processuale nè hanno patito conseguenze processuali in ragione delle propalazioni scritte del P. veicolate con la lettera in oggetto (non risulta in particolare siano mai stati iscritti nel registro degli indagati in conseguenza di tale missiva).
Ne viene che le decisioni assunte dai Giudici del merito sul tema della eccepita incompetenza territoriale in nome dell’invocata applicazione alla specie della deroga prevista dall’art. 11 c.p.p. non meritano censura alcuna perchè assolutamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (limitando il riferimento agli arresti più recenti cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13182 del 02/04/2012, Rv. 252592; Sez. 2, Sentenza n. 15583 del 22/01/2011, Rv.
249877; Cass. 6 n. 35218 del 22.4.2008, dep. 12.09.2008, rv. 241373;
Cass. n. 40984 del 9.5.05), in virtù della quale viene costantemente ribadito che in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l’operatività dell’art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato attraverso le iniziative previste dall’ordinamento giuridico spettanti all’organo del pubblico ministero. A fronte di un siffatto orientamento, compatto e costante in senso opposto al ritenere della difesa, va altresì sottolineata l’erronea fuorvianza del precedente citato dalla difesa in seno al gravame (la sentenza n 4368/12 della sezione 3 di questa Corte) che lungi dal dettare un principio di segno diverso rispetto al tracciato interpretativo sopra richiamato si sofferma esclusivamente sulla natura, abnorme o meno, di una decisione assunta richiamandosi al citato art. 11 c.p.p., resa nell’occasione consentendo lo sviamento di competenza in nome del ruolo di danneggiato dal reato ascritto ad un magistrato; ciò senza, dunque, prendere posizione sulla correttezza della scelta interpetativa sulla competenza in quel caso assunta dal giudice di merito risultando la disamina della Corte nell’occasione limitata al solo tema afferente la non impugnabilità di quella decisione con il ricorso in cassazione sotto il profilo della abnormità della stessa.
Del pari e infine, altrettanto infondata deve ritenersi l’eccepita incostituzionalità della norma se interpretata nel senso qui suggerito. Così come già evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 1583 del 22/01/2011 della 2 sezione penale, l’escludere il trasferimento di competenza in assenza di una formale partecipazione di magistrati al processo non porta alla illegittimità costituzionale della norma così interpretata: per come già chiarito dal giudice delle leggi rientra nella esclusiva discrezionalità del legislatore limitare la possibilità di rilevare l’incompetenza per territorio a vantaggio dell’interesse all’ordine e alla speditezza del processo, evitando così che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarne la cognizione al giudice oramai investito (Corte Costituzionale sentenza n. 349/2000).
La Corte Costituzionale in altra ordinanza (n. 439 del 1998) ha osservato che lo spostamento della competenza per procedimenti riguardanti magistrati non è demandata alla discrezionalità di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente e quindi esclusivamente dall’accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuità e l’efficienza della funzione giurisdizionale.
7. Il secondo motivo deve ritenersi manifestamente infondato, ai limiti della radicale inammissibilità.
La decisione impugnata appare fondata su un compiuto e logico percorso argomentativo, immune dai vizi di incongruità e carenza motivazionale prospettati dalla difesa.
E così deve escludersi che possa ritenersi manifestamente illogica, in prima battuta, la considerazione espressa dal Giudice dell’appello in forza alla quale dalla genericità della accusa, indistintamente mossa dal P. ai danni di più collaboranti, possa desumersi un momento di conferma della natura calunniosa della stessa e della consapevolezza in capo all’imputato della innocenza degli accusati quanto alle ipotizzate condotte di reato loro ascritte. Premesso che la genericità dell’accusa non costituisce di per sè elemento utile ad escludere in radice la sussistenza del reato in esame (che essendo reato di pericolo presuppone solo una astratta potenzialità di instaurazione di un procedimento penale a danno dei soggetti falsamente accusati, esclusa in radice, sul piano dei fatti ascritti, solo dalla palese inverosimiglianza degli stessi, concetto diverso da quello della non puntuale determinatezza dell’accusa propalata), non sembra fuor di logica affermare che la scelta di denunziare volutamente un fatto senza precisare con esattezza le circostanze sottese ad un accusa per contro ben definita nella sua qualificazione giuridica, costituisca spunto argomentativo per riscontrare la sussistenza degli elementi materiali e soggettivi del reato in contestazione. Ciò soprattutto se si legge, così come mostra di fare la Corte distrettuale, tale dato integrandolo con quello dell’epoca di riferimento dell’accusa calunniosa, caduta sì prima del deposito della motivazione legata alla condanna per il duplice omicidio imputato al P. ma per quel che qui conta, dopo la decisione nella specie assunta dalla Corte di Assise sulla base delle propalazioni dei collaboranti accusati di falso dall’odierno imputato.
Parimenti nè illogica nè incompleta deve ritenersi la motivazione sottesa al provvedimento impugnato nella parte in cui esamina ed approfondisce i temi legati alla attendibilità del S..
Sotto questo versante il motivo denunzia palesi profili di inammissibilità. Al fine va subito osservato come il Giudice distrettuale non ha attribuito alcuna efficacia vincolante alle citate decisioni, passate in giudicato, con le quali, sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti qui accusati dal P. di falsità, quest’ultimo è stato condannato perchè ritenuto responsabile di omicidio e di partecipazione ad associazione mafiosa;
piuttosto, siffatte decisioni, nella specie rilevanti nell’ottica legata agli accertamenti in fatto l’attendibilità dei detti collaboranti, sono state acquisite in giudizio a mente dell’art. 238 bis c.p.p. e di poi filtrate criticamente, a norma dell’art. 197 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, attraverso un puntuale raffronto dei dati ivi cristallizzati con quelli offerti dall’odierno contraddittorio e in particolare con le osservazioni critiche in questo processo fornite dalla difesa del P.. Va, ancora, premesso, che tale valutazione è esclusivamente caduta sulle sole dichiarazioni del S.M., non avendo più il P., con il gravame di secondo grado, posto in discussione la veridicità delle dichiarazioni degli altri collaboranti accusati di falsità, per tale via inequivocabilmente confermando, nei confronti di questi ultimi, il contenuto calunnioso delle accuse veicolate con la missiva per cui è processo, con la quale li si accusava di avere deposto il falso sia per scopi personali sia perchè così indirizzati dall’accusa. Con la precisazione, puntualmente resa dal Giudice d’appello, in forza alla quale il tema della attendibilità del S., funzionale ai processi nei quali il P. era chiamato a rispondere di associazione mafiosa e omicidio, non può giustapporsi integralmente a quello afferente l’accertamento della falsità delle accusa mossa allo stesso.
Tanto precisato, va osservato come la Corte distrettuale, con valutazioni immuni da censure logiche, pur prendendo atto dei giudizi di attendibilità del S. emergenti dai processi chiusi con la condanna del P., nuovamente ne ha scrutinato il rilievo nel presente giudizio avuto riguardo ai temi della attendibilità soggettiva del collaborante (in ragione delle motivazioni a giustificarne la collaborazione) oltre che della presenza dei riscontri esterni che ebbero, soprattutto nel processo per omicidio, ad avvalorarne la credibilità. Così facendo è pervenuta ad un giudizio sostanzialmente in linea con quello reso nei procedimenti più volte citati, non superato, nel ritenere della Corte neppure dalla circostanza relativa alla lettera inviata al cognato da moglie e figlia del collaborante con la quale si dava atto dei colloqui occorsi con i PM che lo avrebbero spinto a ritirare la ritrattazione delle accuse rivolte al P..
A fronte di siffatto percorso motivazionale, connotato da una linea argomentativa avulsa da vuoti logici, quantomeno nei termini della palese rilevanza utile ad attivare il vaglio di legittimità qui chiesto alla Corte e in ogni caso completa rispetto alle doglianze sollevate in appello, la difesa, lungi dal segnalare valide fratture logiche utili ad incrinare in radice la congruità del percorso tracciato dal Giudice distrettuale nel motivare la sentenza impugnata, con le censure articolate mira inammissibilmente a coinvolgere la Corte in un giudizio di fatto (quello sulla attendibilità del S. primariamente filtrato dal rilievo da ascrivere alla circostanza legata alla lettera inviata al P. da moglie e foglia del collaborante) all’uopo sollecitando apprezzamenti destinati a sovvrapporsi alle valutazioni in fatto rese dalla Corte di merito. Ed è pacifico l’insegnamento di questa Corte secondo il quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la miglior adeguatezza possibile delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il proprio convincimento.
Esula quindi dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.U., Sent.
6402/1997). Sicchè questa Corte non può non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (S.U., Sent. 12/2000). tra cui ovviamente quelli diversi eventualmente dedotti dal ricorrente. Ciò, perchè nel momento del controllo della motivazione la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, Sentenza n. 4842/2004).
Da qui l’inammissibilità in parte qua di tale motivo.
8. Da ultimo, deve ritenersi fondato il motivo di ricorso legato alla liquidazione delle spese operata in favore delle parti civili che ebbero a prendere parte al giudizio di appello. Si è detto infatti che con la missiva calunniosa per cui è processo il P. ebbe ad accusare diversi collaboranti, alcuni dei quali si costituirono in giudizio quali parti civili. Interposto appello, il gravame venne esclusivamente incentrato guardando alla posizione del solo S. con conseguente passaggio in giudicato della contestazione avuto riguardo alle, contestuali ma autonome, calunnie poste in essere, con l’unica condotta, ai danni degli altri collaboranti ingiustamente accusati. La relativa partecipazione al giudizio di secondo grado delle difese delle parti civili B. ( G. e S.) e C. non aveva dunque ragion d’essere; ed erroneamente vennero loro liquidate le spese processuali la cui condanna alla rifusione va dunque oggi annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili comparse nel giudizio di appello che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13393

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Svolgimento del processo
.1- Con sentenza in data 11 – 22 maggio 2002 il Tribunale di Roma rigettò sia la domanda principale dell’INPS, che aveva chiesto la condanna dell’IGEI – INPS Gestione Immobiliare – in liquidazione alla restituzione di L. 1.584 milioni versate in eccedenza rispetto ad dovuto per gli anni 1992 -1993 in relazione alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, sia la domanda riconvenzionale dell’IGEI, che aveva chiesto la condanna dell’INPS al pagamento di L. 1.125 milioni ancora dovute a saldo.
.2- Con sentenza in data 15 maggio – 21 giugno 2007 la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello principale dell’IGEI e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannò detto istituto a pagare all’INPS Euro 818.067,73.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: l’inequivoca disposizione dell’art. 10 della convenzione, non modificabile in forza dei successivi interpretazioni e comportamenti delle parti e la considerazione che la gestione annuale decorreva dal maggio 1992 al maggio 1993, dimostravano la fondatezza della tesi dell’INPS. .3- Avverso la suddetta sentenza l’IGEI ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’INPS ha resistito con controricorso e presentato memoria.
Motivi della decisione
.1- Al ricorso è applicabile – ratione temporis – la normativa introdotta dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
.2 – I quattro motivi di ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
.3- Il primo motivo lamenta insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ritenuta scadenza del primo anno di gestione al 17 maggio 1993).
Il motivo in esame implica l’interpretazione di clausole contrattuali, attività riservata al giudice di merito.
Il momento finale di sintesi non è adeguato poichè non specifica in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, insufficiente, illogica, contraddittoria.
.4- Il secondo motivo lamenta ancora insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (comportamento delle parti); violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c..
Anche questo motivo attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata e non ne censura la effettiva ratio decidendi, incentrata sulla considerazione che la natura giuridica dei due istituti toglieva rilievo ai loro comportamenti dovendosi privilegiare l’elemento convenzionale.
Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norme indicate in rubrica e manca il momento di sintesi.
.5- Il terzo motivo adduce insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (comportamento delle parti); violazione e falsa applicazione della L. 9 marzo 1989, n. 88.
Sia il percorso argomentativo, sia l’ottemperanza agli oneri imposti dall’art. 366-bis c.p.c. presentano le medesime caratteristiche evidenziate con riferimento ai motivi precedenti e sono, quindi, inammissibili per le ragioni lì esposte.
Inoltre questo motivo denuncia una violazione di norma di diritto che non risulta trattata in sede di merito, per cui, al fine di sfuggire alla sanzione di inammissibilità per novità della questione, il ricorrente aveva l’onere – non adempiuto – non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire la necessaria verifica (Cass. n. 20518 del 2008).
.6- Il quarto motivo ipotizza insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (durata del 1 anno di gestione).
Anche questo motivo tratta una questione riservata al giudice di merito e non è assistito dal necessario momento di sintesi.
.7- Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2010) 07-07-2010, n. 25947 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 13 novembre 2009, il Tribunale di Milano , 2^ Sez. penale, in riforma dell’ordinanza del Gip del Tribunale in sede, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D.S. perchè gravemente indiziato di rapina impropria in danno di L.G. colpito alla tempia sinistra con il cellulare che poco prima le aveva sottratto assieme a un lettore dvd, con l’aggravante di aver commesso il fatto nell’abitazione della persona offesa, in (OMISSIS).

Il Tribunale, dato atto che le accuse della persona offesa avevano trovato riscontro nelle stesse ammissioni dell’indagato, riteneva la sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione e di fuga, tenuto conto della gravità del fatto, denotante l’elevata personalità delinquenziale evidenziata anche dai numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, violazione di norme sull’immigrazione; inoltre l’assenza di radicamento sul territorio nazionale fa ritenere che se libero, ovvero sottoposto a misura diversa dal carcere, possa rendersi irreperibile.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perchè le dichiarazioni della persona offesa non hanno trovato riscontri; violazione dei principi stabiliti dall’art. 273 c.p.p., comma 1, circa i criteri per la valutazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, tenuto conto che dal tempo del fatto l’indagato non si è dato alla fuga e non ha commesso reati della stessa indole.

Inoltre la misura disposta non è proporzionata alla effettiva gravità del fatto.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la denuncia della persona offesa ha trovato esplicita conferma nelle ammissioni dell’indagato.

2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè, al fine di criticare la tenuta logica del ragionamento prognostico formulato dal tribunale sul pericolo di reiterazione e di fuga, introduce argomenti di natura fattuale (peraltro non riscontrabili e quindi generici) quali la mancata commissione di reati della stessa indole e il mancato allontanamento dal territorio nazionale.

Quanto all’inadeguatezza della misura disposta, in maniera generica si limita a rammentare le diverse scelte operate sul punto dal Gip, senza formulare alcuna critica specifica alla motivazione adottata sul punto dal tribunale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei profili di colpa desumibili dalle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provvede ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.