Corte Costituzionale, Sentenza n. 49 del 2003, In tema di consigli regionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.­ Con ricorso notificato il 2 settembre 2002 e depositato il successivo 12 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, e (occorrendo, ove la norma non sia ritenuta di carattere meramente propositivo e non cogente) dell’art. 2, comma 2 (rectius: art. 2, comma 1, nella parte in cui introduce l’art. 3-bis, comma 2, nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3), della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, adottata ai sensi dell’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 2 agosto 2002, recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)".

L’Avvocatura dello Stato espone che il testo di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, contiene, nel capo I, varie disposizioni di modificazione della normativa per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta dettata dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. In particolare, l’art. 2 inserisce, dopo l’art. 3 della suddetta legge, un art. 3-bis, sotto la rubrica "condizioni di parità fra i sessi", a termini del quale ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.

L’art. 7, contenente modificazioni dell’art. 9 della medesima legge, al comma 1 prevede che vengano dichiarate non valide dall’ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi".

L’Avvocatura ricorda ancora che l’art. 15, secondo comma, dello statuto regionale stabilisce, fra l’altro – con enunciazione ritenuta, dalla stessa difesa erariale, di natura programmatica –, che la legge regionale che determina la forma di governo della Regione e le modalità di elezione del Consiglio della Valle, "al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi … promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali".

Il disposto dell’art. 7, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui prevede detta invalidità, e l’art. 2, comma 1, nella parte in cui, introducendo l’art. 3-bis, comma 2, nel testo della legge regionale n. 3 del 1993, dispone che ogni lista deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi ("ove questa norma non fosse ritenuta meramente propositiva e priva di valore cogente"), sarebbero in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo.

Si riproporrebbe, secondo l’Avvocatura, la stessa situazione di cui all’art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, che prevedeva che "nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi": di tale disposizione la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 5l della Costituzione, unitamente, per conseguenza, ad altre norme statali e regionali similari, fra le quali anche l’art. 32, commi 3 e 4, della legge regionale della Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, relativa alla elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.

La difesa statale conclude quindi il suo ricorso riproducendo testualmente le considerazioni già svolte dalla Corte in quella sentenza, ritenendole perfettamente pertinenti al caso di specie, in quanto nessuna differenza sostanziale potrebbe farsi fra la previsione di una quota di riserva (pari ad una percentuale delle presenze) e la previsione di una presenza minima quale che sia, anche di un solo candidato, di uno dei due sessi.

2.­ Si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, chiedendo il rigetto del ricorso governativo.

Secondo la difesa regionale, con le più recenti norme costituzionali si è passati dal semplice riconoscimento alle donne dei diritti elettorali attivi e passivi all’affermazione del diritto delle donne ad avere comunque la possibilità di vedere rappresentato il proprio sesso nelle competizioni elettorali. Infatti, ai sensi del vigente testo dell’art. 117 della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le leggi regionali non si devono limitare a riconoscere una eguale possibilità ai due sessi di accedere alle cariche elettive, ma debbono promuovere la parità di accesso, introducendo in conseguenza meccanismi che valgano a controbilanciare lo svantaggio che tuttora caratterizza la posizione delle donne nell’accesso a tali cariche.

La difesa regionale ricorda che è in stadio avanzato l’iter di approvazione di un disegno di legge di modifica dell’art. 51 della Costituzione, il quale prevede che venga aggiunto al medesimo, con previsione di portata generale, il seguente periodo: "a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

La legge regionale impugnata, inoltre – prosegue la difesa regionale – è stata adottata ai sensi dell’art. 15 dello statuto speciale, il cui secondo comma, introdotto dall’art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, espressamente prevede fra l’altro che, "al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che determina la forma di governo della Regione, "promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali". Sarebbe dunque la stessa norma di rango costituzionale a prevedere che il legislatore regionale debba adottare una disciplina volta a garantire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi nella competizione elettorale, e si tratterebbe, peraltro, di norma del tutto coerente con la previsione del nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate, dunque, non sarebbero in contrasto con i principi costituzionali, ma al contrario darebbero attuazione alle precise indicazioni di norme costituzionali di recente intervenute.

3.­ Hanno depositato due memorie di intervento di identico contenuto la Consulta regionale femminile della Valle d’Aosta e la Consulta regionale femminile della Campania, chiedendo il rigetto del ricorso governativo.

4.­ In prossimità dell’udienza, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha depositato una memoria illustrativa.

Con gli artt. 2 e 7 della legge regionale statutaria oggetto del ricorso la Regione si sarebbe in realtà limitata a dettare le disposizioni necessarie a garantire l’equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali, in conformità di quanto espressamente previsto dall’art. 15 dello Statuto di autonomia speciale della Valle e dal nuovo art. 117 della Costituzione.

Si tratterebbe di previsioni conformi ai vincoli che derivano da una serie di strumenti di diritto internazionale, cui l’Italia ha aderito, e che ribadiscono l’esigenza di una tutela anche attiva della posizione della donna, in particolare per quanto concerne la rappresentanza elettorale (in questo senso, nella memoria si menziona la convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata dall’Italia il 10 giugno 1985, ai sensi della legge n. 132 del 14 marzo 1985); e di previsioni coerenti alle nuove prospettive emergenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, il cui art. 23, secondo comma, proclama che "il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

Da ciò si ricaverebbe che il quadro di riferimento costituzionale, rispetto al quale vanno collocate le norme regionali oggi all’esame della Corte, non coincide con quello vigente al momento della sentenza di illegittimità costituzionale n. 422 del 1995, invocata nel ricorso del Governo.

Una vicenda simile di successione nel tempo di parametri costituzionali nella medesima materia, si osserva nella memoria, ha indotto in Francia il Conseil constitutionnel a decidere in maniera opposta questioni di legittimità apparentemente analoghe, a seguito dell’introduzione, nell’art. 3 della vigente Carta costituzionale francese, del principio secondo il quale "La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives" (ultimo comma, risultante dalla legge costituzionale dell’8 luglio 1999). Sulla base di questa norma, il Conseil constitutionnel ha radicalmente mutato indirizzo rispetto alle sue precedenti decisioni, che escludevano la legittimità dell’imposizione di quote legate al sesso nelle liste elettorali, affermando, ora, la legittimità di disposizioni legislative di tutela della presenza nelle liste di candidature femminili.

E’ noto, del resto, che, allo stato, il numero degli eletti di sesso femminile nelle consultazioni elettorali in Italia non è affatto in proporzione al numero degli elettori di sesso femminile: di qui, conclude la Regione, la necessità di eliminare, anche con misure legislative, gli ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di elettorato passivo delle donne in Italia, superando pregiudizi e pratiche consuetudinarie o di altro genere, che di fatto integrano indiscutibili ostacoli, mediante l’introduzione di vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Considerato in diritto

1.– Il Governo, con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 15, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, come modificato dall’art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d’Aosta recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)", approvata dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei componenti il 25 luglio 2002, e pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione del 2 agosto 2002. Successivamente alla proposizione del ricorso la legge regionale impugnata – una volta decorso il termine per la richiesta di referendum – è stata promulgata e pubblicata come legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

Le disposizioni impugnate, rispettivamente, inseriscono l’art. 3-bis e sostituiscono l’art. 9, comma 1, lettera a, nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta).

Precisamente, il nuovo art. 3-bis della legge sull’elezione del Consiglio, inserito dall’art. 2 della legge impugnata, stabilisce, al comma 2, che le liste elettorali devono comprendere "candidati di entrambi i sessi"; a sua volta il nuovo art. 9, comma 1, lettera a della legge elettorale, sostituito dall’art. 7, comma 1, della legge impugnata, prevede che vengano dichiarate non valide dall’ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi".

Tali disposizioni sono censurate dal ricorrente per contrasto con gli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

Sostiene il Governo che le predette disposizioni – l’art. 7 in quanto espressamente condiziona la validità delle liste alla presenza di candidati di entrambi i sessi, l’art. 2 in quanto venga interpretato non come semplice indicazione programmatica, ma come disposizione vincolante in sede di controllo della validità delle liste presentate – limitano di fatto il diritto di elettorato passivo. Richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 422 del 1995 (che dichiarò l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge prevedenti l’obbligo di riservare a candidati di ciascuno dei due sessi quote minime di posti nelle liste per le elezioni delle Camere e dei Consigli regionali e comunali), il Governo osserva che l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, né quindi come requisito di "candidabilità", poiché questa sarebbe presupposto della eleggibilità; e che pertanto contrasterebbe con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, sancito dall’art. 3, primo comma, e dall’art. 51, primo comma, della Costituzione, una norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature "qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati". Ad avviso del ricorrente, anche la semplice previsione – come contenuta nella legge impugnata – della necessaria presenza in ogni lista di candidati dei due sessi non si differenzierebbe sostanzialmente, da questo punto di vista, dalla previsione di una "quota" di riserva di candidature all’uno e all’altro sesso.

Il ricorrente richiama bensì la norma, contenuta nell’articolo 15, secondo comma, secondo periodo, dello statuto della Valle d’Aosta (come modificato dall’art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001), secondo cui, "al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge che stabilisce le modalità di elezione del Consiglio regionale "promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali": ma ritiene che si tratti di una "enunciazione programmatica", onde la norma di legge regionale, secondo cui ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi, potrebbe ritenersi legittima e conforme allo spirito della disposizione statutaria solo se intesa come "norma meramente propositiva, quasi un auspicio"; mentre sarebbe irrimediabilmente illegittima la norma che condiziona a tale presenza la validità delle liste.

2.– Deve essere, anzitutto, dichiarato inammissibile l’intervento spiegato in giudizio dalle Consulte femminili della Campania e della Valle d’Aosta: nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è prevista la possibilità di intervento di soggetti diversi dal titolare delle competenze legislative in contestazione o con queste comunque connesse (cfr. sentenze n. 353 del 2001 e n. 533 del 2002).

3.– La questione è infondata.

3.1.– In primo luogo, deve osservarsi che le disposizioni contestate non pongono l’appartenenza all’uno o all’altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità, e nemmeno di "candidabilità" dei singoli cittadini. L’obbligo imposto dalla legge, e la conseguente sanzione di invalidità, concernono solo le liste e i soggetti che le presentano.

In secondo luogo, la misura prevista dalla legge impugnata non può qualificarsi come una di quelle "misure legislative, volutamente diseguali", che "possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)", ma che questa Corte ha ritenuto non possano "incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali", tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo (sentenza n. 422 del 1995).

Non è qui prevista, infatti, alcuna misura di "disuguaglianza" allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di "compensare" tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti.

Non vi è, insomma, nessuna incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell’uno o dell’altro sesso, tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti.

Nemmeno potrebbe parlarsi di una incidenza su un ipotetico diritto di aspiranti candidati ad essere inclusi in lista, posto che la formazione delle liste rimane interamente rimessa alle libere scelte dei presentatori e degli stessi candidati in sede di necessaria accettazione della candidatura (cfr. sentenza n. 203 del 1975). Non si realizza, in tale sede, alcun metodo "concorsuale" in relazione al quale un soggetto non incluso nelle liste possa vantare una posizione giuridica di priorità ingiustamente sacrificata a favore di un altro soggetto in essa incluso.

In altri termini, le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo non già all’esercizio del voto o all’esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso.

Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale, e non incide su di essa. La scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati, e l’elezione di questi, non sono in alcun modo condizionate dal sesso dei candidati: tanto meno in quanto, nel caso di specie, l’elettore può esprimere voti di preferenza, e l’ordine di elezione dei candidati di una stessa lista è determinato dal numero di voti di preferenza da ciascuno ottenuti (cfr. articoli 34 e 51 della legge regionale n. 3 del 1993). A sua volta, la parità di chances fra le liste e fra i candidati della stessa lista non subisce alcuna menomazione.

3.2.– Non può, d’altronde, dirsi che la disciplina così imposta non rispetti la parità dei sessi, cioè introduca differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura: sia perché la legge fa riferimento indifferentemente a candidati "di entrambi i sessi", sia perché da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto all’altro in ragione del sesso.

3.3.– Neppure, infine, è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel Consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell’uno e dell’altro sesso e gli eletti dello stesso sesso.

4.– Il vincolo che la normativa impugnata introduce alla libertà dei partiti e dei gruppi che presentano le liste deve essere valutato oggi anche alla luce di un quadro costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore all’epoca della pronuncia di questa Corte invocata dal ricorrente a sostegno dell’odierna questione di legittimità costituzionale.

La legge costituzionale n. 2 del 2001, integrando gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali delle Regioni il compito di promuovere "condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali", e ciò proprio "al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi" (art. 15, secondo comma, secondo periodo, statuto Valle d’Aosta; e nello stesso senso, anche testualmente, art. 3, primo comma, secondo periodo, statuto speciale per la Sicilia, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 15, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per la Sardegna, modificato dall’art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 47, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, modificato dall’art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001; art. 12, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, modificato dall’art. 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001).

Le nuove disposizioni costituzionali (cui si aggiunge l’analoga, anche se non identica, previsione del nuovo art. 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) pongono dunque esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale.

Questa Corte ha riconosciuto che la finalità di conseguire una "parità effettiva" (sentenza n. 422 del 1995) fra uomini e donne anche nell’accesso alla rappresentanza elettiva è positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale. Si tratta, invero, di una finalità – che trova larghi riconoscimenti e realizzazioni in molti ordinamenti democratici, e anche negli indirizzi espressi dagli organi dell’Unione europea – collegata alla constatazione, storicamente incontrovertibile, di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative, a sfavore delle donne. Squilibrio riconducibile sia al permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese.

Un aspetto, se non decisivo, certo assai influente del fenomeno è costituito dai comportamenti di fatto prevalenti nell’ambito dei partiti e dei gruppi politici che operano per organizzare la partecipazione politica dei cittadini, anche e principalmente attraverso la selezione e la indicazione dei candidati per le cariche elettive. Così che, già in passato, la Corte ha espresso una valutazione positiva di misure – tendenti ad assicurare "l’effettiva presenza paritaria delle donne (…) nelle cariche rappresentative" – "liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature" (sentenza n. 422 del 1995), sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei.

Le disposizioni impugnate della legge elettorale della Valle d’Aosta operano su questo terreno, introducendo un vincolo legale rispetto alle scelte di chi forma e presenta le liste. Quello che, insomma, già si auspicava potesse avvenire attraverso scelte statutarie o regolamentari dei partiti (i quali però, finora, in genere non hanno mostrato grande propensione a tradurle spontaneamente in atto con regole di autodisciplina previste ed effettivamente seguite) è qui perseguito come effetto di un vincolo di legge. Un vincolo che si giustifica pienamente alla luce della finalità promozionale oggi espressamente prevista dalla norma statutaria.

4.1.– Deve peraltro osservarsi che, nella specie, il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell’obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza. Infatti esso si esaurisce nell’impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le "condizioni di parità" fra i sessi, che la norma costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi.

5.– In definitiva – ribadito che il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva – la misura disposta può senz’altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell’intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell’obiettivo di equilibrio della rappresentanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d’Aosta 13 novembre 2002, n. 21, recante: "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)", sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal Governo con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 817 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 gennaio 2009, il Tribunale di Chiavari, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava A.M. colpevole del reato di coltivazione illegale di 45 piante di cannabis e, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa.

In motivazione, il Tribunale rilevava che l’imputato aveva realizzato una piantagione di cannabis che, lungi dal poter essere qualificata come domestica, si presentava molto ben avviata, curata ed irrigata con un sistema articolato e che aveva dato risultati di tutto rispetto quanto al principio attivo ricavabile dalle piante (complessivi gr. 37,5). Riteneva tuttavia di ravvisare nella condotta dell’imputato l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, valutandola di per sè non inconciliabile con la fattispecie di coltivazione, specie ove la stessa non abbia dimensioni industriali, e fondandosi sulle seguenti ragioni: la presenza dei rischi propri dello svolgimento di un’attività di coltivazione (possibilità che le piante secchino, si ammalino, non sviluppino un principio attivo significativo) che possono bilanciare i vantaggi alla stessa connessi (creazione di un quantitativo significativo a fronte della misera spesa affrontata per l’acquisto dei semi, la moltiplicazione e maggiorazione del quantitativo globale di stupefacente circolante), la mancanza di emergenze che attestino la presenza di un ben determinato circuito di illecita cessione ed il quantitativo complessivamente quantificato dal perito.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, deducendo la erronea ed illogica motivazione e l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 73, T.U. stup..

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha ravvisato l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 73 cit., comma 5 sol perchè la coltivazione difettava delle dimensioni industriali, ribaltando così la lettera e la finalità della legge.

Ad avviso dell’Ufficio ricorrente, del tutto contraddittoriamente alla valutazione della fattispecie in termini di lievità, la motivazione avrebbe evidenziato circostanze di segno contrario, quali la realizzazione dì una estesa piantagione di piante di marijuana, sapientemente irrigata con tubature e dotata di una cisterna di circa 2000 litri; il rinvenimento di 45 piante adulte; l’elevato numero (ben 1.818) di dosi singole ricavabili dalle piante in sequestro.

Si evidenzia inoltre nel ricorso che il giudice risulterebbe essere caduto in contraddizione nel concedere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la capacità tecnico-applicativa dimostrata dall’imputato nel predisporre il sistema di coltura ed irrigazione e l’ingegnosità dimostrata, ovvero elementi che dovevano aggravare, ma non certo attenuare il delitto.

3. Con nota depositata il 18 novembre 2010, il difensore dell’imputato ha presentato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, rileva che la motivazione della sentenza, quanto alla concessione della circostanza attenuante speciale, non si sarebbe limitata alla sola ragione riportata nel ricorso, ma avrebbe valorizzato altri elementi significativi, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Inammissibile sarebbe poi la doglianza di rivalutazione da parte della Suprema Corte di dati fattuali, quali l’estensione della piantagione, la presenza di un sistema di irrigazione, l’elevata quantità di dosi individuali ricavabili.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Anche con riguardo all’ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente (Sez. 3, Sentenza n. 12381 del 02/03/2010, dep. 29/03/2010, Gianfranceschi, Rv. 246463).

Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che detta circostanza possa essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (da ultimo, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).

Orbene, nel caso in esame, il giudicante, partendo da una premessa aderente ai dati obiettivi emergenti dagli atti, è pervenuta ad una conclusione manifestamente incongruente.

Infatti, dopo essersi diffuso nel valorizzare il dato ponderale significativo -che già da solo avrebbe potuto essere ostativo alla concessione della predetta attenuante – e le caratteristiche della coltivazione (quali la consistenza, l’estensione, l’organizzazione ed i risultati) per dimostrare la particolare offensività della condotta tenuta dall’imputato, ha poi affermato che il fatto poteva ritenersi di lieve entità.

Il giudice pertanto non si è attenuto ai principi soprarichiamati, considerando inspiegabilmente tenue un fatto contrassegnato da un quantitativo e da mezzi e modalità dell’azione giudicati di offensività in grado non certo minimo.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al punto riguardante la sussistenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Chiavari.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Chiavari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 5374 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 15 maggio 2007, la Corte d’Appello di Roma ha accolto, dopo averle riunite, le domande di equa riparazione separatamente proposte da E.G. ed D.G.A. M. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli istanti dal Tribunale di Torre Annunziata su ricorso del Banco di Napoli, Filiale di (OMISSIS).

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1995 e conclusosi in primo grado con sentenza del 6 dicembre 2001, era ancora pendente in appello, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni per la fase di primo grado e due anni per quella di secondo grado, avuto riguardo alla media complessità della controversia, e, detratto il ritardo di otto mesi ascrivibile al comportamento processuale degl’istanti, ha liquidato il danno non patrimoniale subito da ciascuno di essi in complessivi Euro 4.000,00. pari ad Euro 800,00 per anno.

Ha invece rigettato la domanda di riparazione del danno patrimoniale, in relazione alle maggiori spese processuali asseritamente sopportate dagli istanti, trattandosi di poste che costituivano oggetto del giudizio pendente, e non essendo stata fornita la prova del nesso di causalità tra le stesse e l’eccessiva durata del processo.

2. – Avverso il predetto decreto l’ E. e la D.G. propongono ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi due motivi d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, e dell’art. 117 Cost., comma 1, sostenendo che la Corte d’Appello, invece di considerare il giudizio presupposto nella sua unitarietà, lo ha erroneamente frazionato nelle sue singole fasi, facendo riferimento, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, al solo periodo di tempo eccedente la durata ragionevole del processo, anzichè all’intera durata del giudizio, ed in tal modo discostandosi dai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

2.1. – I motivi sono infondati.

E’ pur vero, infatti, che. poichè la violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU discende dall’eccedenza, rispetto alla ragionevole durata del processo, del tempo intercorso dall’inizio della causa fino al momento della sua conclusione in esito all’ultimo grado od all’ultima fase, ovvero, in ipotesi di pendenza, fino al momento in cui l’interessato assuma l’iniziativa di reclamare detta riparazione, denunciando la situazione in atto, ai fini del suo accertamento non è consentito alla parte di formulare distinte domande per il primo ed il secondo grado, nè al giudice di scindere l’unica domanda proposta con riferimento all’intero giudizio, in quanto il diritto all’equa riparazione e la domanda diretta a farlo valere hanno carattere unitario e non sono suscettibili di essere frazionati o segmentati con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale (cfr. Cass. Sez. 1^, 27 agosto 2003. n. 12541).

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, fermo restando che. anche in tal caso, ai fini dell’apprezzamento in ordine alla violazione termine ragionevole, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo, da considerare nella sua complessiva articolazione (Cfr.

Cass., Sez. 1, 11 settembre 2008, n. 23506).

Non merita pertanto censura il procedimento seguito nel decreto impugnato ai fini dell’accertamento in ordine all’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata del processo: la distinta individuazione dei tempi ritenuti astrattamente necessari per la definizione di ciascun grado del giudizio, in relazione alla complessità della controversia, e dei ritardi alla cui determinazione ha concorso il comportamento delle parti, non ha infatti impedito alla Corte d’Appello di pervenire ad una considerazione complessiva della vicenda processuale, risolvendosi piuttosto in una modalità di valutazione degli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, attraverso la quale essa ha rapportato la determinazione della ragionevole durata al concreto svolgimento del giudizio.

2.2. – La modalità prescelta per la determinazione dell’indennizzo risulta poi conforme all’art. 2 cit., comma 3, lett. a), ai sensi del quale l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, appare non solo coerente con il principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. L 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il terzo ed il quarto motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6. par. 1, 13 e 41 della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, e art. 3, comma 4, dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 117 Cost., degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 135 c.p.c., comma 4, e art. 737 cod. proc. civ., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato l’indennizzo in misura inferiore ai parametri adottati dalla Corte EDU, senza tener conto degl’interessi coinvolti nella controversia e ricorrendo, ai fini della motivazione, a mere espressioni di stile, inidonee a consentire un controllo in ordine alle ragioni della decisione.

2.1 – Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato peraltro precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750.00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

I predetti criteri risultano espressamente richiamati nel decreto impugnato, con il quale la Corte d’Appello, tenuto conto della natura della controversia, ha liquidato, in relazione all’accertato ritardo di cinque anni nella definizione del processo, l’importo di Euro 4.000.00 a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, la cui quantificazione appare conforme, nel suo complesso, ai valori risultanti dall’applicazione dei criteri enunciati dalla Corte EDU, indipendentemente dalla parziale difformità riscontrabile nella determinazione dell’importo unitario.

I ricorrenti si dolgono della mancata considerazione degl’interessi economici coinvolti nel giudizio, evidenziando la rilevanza della somma (L. 382.746.935) il cui pagamento costituiva oggetto della controversia e la modestia delle loro condizioni economiche, senza però indicare gli elementi, addotti nel giudizio di merito, dai quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto desumere tali condizioni. Il giudizio di comparazione tra l’entità della pretesa patrimoniale azionata (cd. posta in gioco) e la condizione socio-economica della parte richiedente, cui il giudice di merito deve procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultima, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU deve infatti aver luogo pur sempre sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti (cfr. Cass. Sez. 1^, 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007, n. 23048), che nella specie non sono state neppure riportate nel ricorso, con la conseguenza che la censura si presenta, sotto tale profilo, priva di autosufficienza.

3. – Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, e art. 3, comma 4, degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 135 c.p.c., comma 4 e art. 737 cod. proc. civ., nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la Corte d’Appello ha erroneamente negato la riparazione del danno patrimoniale, avendo ritenuto necessario a tal fine un pregiudizio immediatamente ricollegabile alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, senza considerare che le maggiori spese processuali da loro sopportate rappresentano un danno direttamente derivante dall’eccessiva durata del giudizio, che, in quanto notorio, non abbisogna di prova.

3.1. – Le censure sono infondate.

Il danno patrimoniale suscettibile di riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, dovendo costituire una conseguenza immediata e diretta della lesione del diritto alla definizione del processo entro un termine ragionevole, consiste infatti unicamente nello specifico pregiudizio subito dalla parte in conseguenza del fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo ovvero non è stata ancora conseguita, pur essendo trascorso un lasso di tempo ritenuto dalla legge irragionevole. Esso, pertanto, non si identifica con il danno, da inadempimento o da illecito extracontrattuale, che ha costituito oggetto della controversia, il cui risarcimento dipende unicamente dall’esito del giudizio, nell’ambito del quale deve trovare ristoro anche l’ulteriore pregiudizio derivante dal ritardo nel soddisfacimento della pretesa azionata; ma non si identifica neppure con le spese e gli oneri sostenuti dalla parte per la propria difesa, dovendo il loro rimborso essere richiesto nel medesimo giudizio, ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1^ 24 gennaio 2007, n. 1605; 29 marzo 2006, n. 7140; 16 febbraio 2005, n. 3118).

4. – E’ invece fondato l’ottavo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1219 e 1224 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto sulla somma liquidata gl’interessi legali con decorrenza dalla data della decisione, anzichè da quella della domanda.

4.1. – Il diritto all’equa riparazione non postula infatti l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ. nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, ma è ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole; la relativa obbligazione si configura pertanto non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege avente carattere indennitario, con la conseguenza che gli interessi legali possono decorrere, purchè richiesti, dalla data di deposito del ricorso, conformemente al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda (cfr. Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 2007, n. 2248; 13 aprile 2006, n. 8712).

5. – E’ infine infondato il nono motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 93, 273 e ss. cod. proc. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato le spese processuali congiuntamente, anzichè distintamente per ciascuna delle cause trattate.

5.1. – Come si evince dal decreto impugnato, le domande di equa riparazione separatamente proposte dai ricorrenti avevano infatti ad oggetto il danno derivante dalla violazione dei termine di ragionevole durata verificatasi in un giudizio di opposizione congiuntamente promosso dall’ E. e dalla D.G. avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di entrambi.

Con riferimento ad analoghe situazioni, questa Corte ha osservato che la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si pone in contrasto con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale condotta si configura pertanto come un abuso del processo, che non e sanzionarle con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, giustificando quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (cfr.

Cass., Sez. 1^, 3 maggio 2010. n. 10634).

6. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, limitatamente alla pronuncia riguardante la decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta a titolo di indennizzo, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendo la decorrenza degli interessi dalla data di deposito del ricorso.

7. – L’esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall’accoglimento della domanda di merito e dal limitato accoglimento dell’impugnazione, giustifica la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e la compensazione parziale di quelle del giudizio di legittimità, che per il residuo vanno poste a carico del Ministero, in qualità di parte soccombente, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza degli interessi dalla domanda; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in complessivi Euro 900,00. ivi compresi Euro 650,00 per onorario, Euro 200,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ed al pagamento di metà delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano per la quota in complessivi Euro 500,00, ivi compresi Euro 450.00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, dichiarando compensata tra le parti la residua metà.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2011, n. 7616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 25.10.2008 il Prefetto di Forlì ebbe ad espellere dal territorio nazionale il cittadino (OMISSIS) K.I. D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B per irregolare presenza nello Stato del K., entrato il 23.10.2008 in regime di esonero dal visto e non munito di titolo di soggiorno, ma lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Forlì. L’adito Giudice, preso atto della esistenza di un timbro di ingresso sul passaporto del K. in data 23.10.2008 ma considerato che il suo rinvenimento in data 25.10.2008 nei locali di proprietà della sua società, intento ad attività professionale di natura odontoiatrica, smentiva alcuna possibilità di configurare una presenza in Italia a titolo di turismo, ha rigettato, con decreto 9.12.2009, la proposta opposizione. Per la cassazione di tale decreto il K. ha proposto ricorso notificato il 18.1.2010. Prefetto e Ministero dell’Interno intimati hanno notificato controricorso il 26.1.2010.

Nel ricorso il K. denunzia, in due motivi, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e art. 13, comma 2, lett. B e del Reg.

CE 539/2001 per avere il Giudice del merito, equivocando tra visto di ingresso (nella specie non richiesto al cittadino croato in forza del regolamento della Comunità) e permesso di soggiorno, comunque da richiedersi entro otto giorni dall’entrata nello Stato, convalidato una espulsione adottata il 25 di Ottobre contro un cittadino (OMISSIS) entrato in Italia il 23 di Ottobre, inoltre mancando di decidere sulla eccezione di carenza di attestazione di conformità all’originale della copia del decreto espulsivo a lui consegnata.

Il controricorso, che con la costituzione del Prefetto sana il vizio di nullità della notificazione effettuata solo presso l’Avvocatura dello Stato, nega fondamento alla impugnazione.

Il ricorso, per il quale è stata estesa relazione ex art. 380 bis c.p.c. diretta alla inammissibilità dell’atto, è stato poi rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 23580,10 del Collegio resa alla adunanza camerale del 20.10.2010.
Motivi della decisione

Rilevato che la tempestiva costituzione del Prefetto UTG di Cesena – Forlì ha sanato la nullità della iniziale evocazione in giudizio, ritiene il Collegio che sia fondato il primo, assorbente, motivo del ricorso. Il decreto di espulsione, infatti, come non rilevato dal Giudice di Pace ma come esattamente denunziato nel ricorso, provvedette alla espulsione del K., cittadino (OMISSIS), per assenza di titolo di soggiorno, quando ancora detto titolo era validamente richiedibile e sulla base di una indebita prognosi anticipata di sua non concedibilità.

Il K., infatti, era entrato in Italia il 23.10.2008 in regime di esonero dal visto di ingresso ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 2, all. 2^ del Reg CE n. 539/2001.

All’atto del suo controllo in data 25.10.2008 era ancora in termini vuoi per dichiarare la sua presenza per soggiorno "di breve durata" vuoi per richiedere il permesso di soggiorno per ragioni di lavoro.

Con la L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1 invero venne statuito l’esonero, per i soggiorni di breve durata (tre mesi) per ragioni di turismo, studio ed affari, dall’obbligo di richiedere il titolo in discorso (comma 1), sostituendo tal obbligo con quello, regolato dal D.M. 26 luglio 2007, di dichiarare la presenza all’Autorità di frontiera od al Questore all’atto dell’ingresso, o, se proveniente dall’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso (comma 2), e sanzionando l’inosservanza con la espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2 T.U. Quand’anche si fosse ritenuto che l’apposizione del timbro di ingresso in data 23.10.2008 sul passaporto del K. (che il GdP ha accertato essere avvenuta) non lo facoltizzasse a rimanere per il soggiorno di 90 giorni perchè la accertata stabile presenza di una sua iniziativa professionale (uno studio odontoiatrico gestito dalla soc. CROAZIA della quale il K. era amministratore, in locali di sua proprietà) faceva escludere la temporaneità del soggiorno, certo è che il K., all’atto del controllo del 25.10.2008, aveva ancora ampio termine per richiedere il permesso di soggiorno in discorso al Questore di Cesena – Forlì. La pretesa non concedibilità del permesso, per pregressa abusiva attività professionale, avrebbe semmai potuto giustificare un diniego del titolo (impugnabile innanzi al TAR competente), dopo che fosse stato chiesto dall’interessato, ma non avrebbe mai potuto consentire al giudice della espulsione di formulare una sorta di prognosi anticipata di non concedibilità che non era nel suo potere formulare (e nonostante il difensore nell’opposizione lo avesse avvertito della esistenza di un ampio margine del K. per chiedere il titolo, rimanendo medio tempore in posizione regolare in Italia).

Va quindi accolto il ricorso per il primo assorbente motivo e va cassato il decreto: la evidenza dei fatti e la inesistenza di margini di residua valutazione di merito consentono poi di decidere ex art. 384 c.p.c. accogliendo il ricorso avverso la opposizione proposta nei confronti della espulsione 25.10.2008. Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la opposta espulsione e condanna il Prefetto UTG di Cesena Forlì a pagare ad K.I. le spese del giudizio che determina in Euro 1.300,00 per il giudizio di merito (di cui Euro 900,00 per onorari) ed in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.