Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 25337

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, depositata in data 2 dicembre 2005, con la quale è stata rigettata la propria opposizione avverso il decreto di pagamento degli onorari a favore del difensore di fiducia di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La ricorrente – con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non notificato ad alcuno – lamenta erronea applicazione della L. n. 25 del 2005, art. 2, in quanto il Tribunale, pur riconoscendo che il difensore, all’epoca dell’ammissione del suo assistito al patrocinio a spese dello Stato, non era iscritto nell’elenco previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 81, ha tuttavia affermato, senza alcuna motivazione, l’applicabilità della disciplina vigente, che ha ridotto a due anni il termine di iscrizione nell’Albo degli avvocati per l’inserimento nel richiamato elenco.

All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3429 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese spettanti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.

Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Dalla attestazione della Cancelleria in data 14 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.

Ne consegue che, non essendosi la ricorrente avvalsa della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2075 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1) Con ricorso depositato il 20 giugno 2011, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di Classe della V sez. del Liceo scientifico "Severi Correnti" di Milano, al termine dell’anno scolastico 2010/2011, ha deliberato la sua non ammissione all’esame di stato. L’istante ha, pertanto, chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

1.2) Con decreto cautelare monocratico n. 995/2011, il Presidente della Sezione, stante la sussistenza dei presupposti di gravità ed urgenza (in ragione dell’imminente inizio delle prove), ha disposto l’ammissione del ricorrente all’esame di Stato.

1.3) Con successivo atto, depositato in data 11 luglio 2011, il ricorrente ha dedotto che l’esame di maturità sostenuto in esecuzione del decreto ha avuto esito negativo.

1.4) Alla odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto in tal senso una pronuncia dichiarativa con compensazione delle spese.

La difesa erariale ha aderito alla richiesta.

2) Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

3) Come emerge dalla narrazione che precede, è venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione di merito. In considerazione di detta circostanza, e tenuto conto che l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del gravame, ma deve anche permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia, non resta, pertanto, al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Le spese possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

compensa per intero le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-12-2011, n. 29238 Pensioni indirette o di reversibilità

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Svolgimento del processo

P.R. ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione della rendita ai superstiti, nei confronti dell’INAIL, in conseguenza del decesso di uno dei figli, avvenuto a seguito di un incidente stradale, mentre lo stesso era alla guida di un automezzo del proprio datore di lavoro.

Il Tribunale di Verona ha respinto la domanda con sentenza che, su appello della P., è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che ha ritenuto la sussistenza del requisito della c.d. vivenza a carico sul rilievo dell’esistenza di una ragionevole certezza che il figlio della ricorrente, assunto con un contratto di formazione e lavoro pochi giorni prima dell’incidente in cui aveva perso la vita, avrebbe verosimilmente contribuito, nel futuro, con il proprio stipendio, al reddito familiare.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INAIL affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso P. R..

L’Istituto ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con l’unico articolato motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 85 e 106, nonchè vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se "per la concessione della rendita ai superstiti, può essere considerato idoneo ad integrare l’efficiente concorso al mantenimento dell’ascendente superstite … il contributo futuro ed eventuale, quale quello derivante da un rapporto di lavoro a tempo determinato (nella fattispecie contratto di formazione e lavoro), senza che, prima del decesso del lavoratore, vi sia mai stato alcun effettivo conferimento a tale titolo". 2.- Il ricorso è fondato. Il quesito formulato dall’Istituto ricorrente deve trovare risposta nei principi affermati in materia da questa Corte (cfr. Cass. n. 2630/2008), secondo cui il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 85, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la c.d. "vivenza a carico", la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; b) la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto, quest’ultimo, che richiama espressamente l’espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all’art. 38 Cost., comma 1.

I due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno (Cass. n. 18520/2006).

Nella specie, è in discussione il requisito di cui alla precedente lettera a), e cioè quello del pregresso efficiente concorso economico del lavoratore al mantenimento degli ascendenti, non essendo in contestazione l’esistenza degli altri requisiti (vedi pag.

5 della sentenza impugnata).

Per quanto riguarda l’apporto economico del de cuius, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’escludere la necessità che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, richiedendosi tuttavia che quest’ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (Cass. n. 15914/2005, Cass. 3069/2002, Cass. 6794/2001). Ed in questa prospettiva, è stata ritenuta (cfr. Cass. n. 18520/2006 cit.) sufficiente ad integrare il suddetto requisito anche l’esistenza di un solo contributo conferito dal lavoratore, poi deceduto, ai propri ascendenti, quando questo, tuttavia, sia idoneo ad esprimere la prospettiva di una futura continuità (quale, nella specie, la prima retribuzione erogata nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

3.- Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto di poter affermare l’esistenza del requisito del pregresso apporto economico del de cuius sulla base della ritenuta equivalenza tra l’effettivo conferimento anche di un solo contributo economico ai propri ascendenti da parte del lavoratore poi deceduto (come nel caso esaminato da Cass. n. 18520/2006 cit.) e la sola "oggettiva possibilità, in termini di ragionevole certezza", del verificarsi in futuro di tale conferimento. Ma, con questa affermazione, la Corte territoriale ha finito, in realtà, per fondare la propria decisione, con riguardo all’esistenza del requisito in esame, sulla base dalla mera possibilità che un contributo economico, mai ricevuto dall’ascendente, avrebbe potuto esserlo in futuro; e ciò senza alcun riscontro effettivo del fondamento di tale presunzione, non avendo la Corte di merito individuato alcun elemento dal quale si potesse desumere, in termini di ragionevole probabilità e non solo di mera possibilità, l’esistenza di siffatta prospettiva e non potendo la stessa ritenersi presunta in via astrattamente ipotetica, ovvero per il solo fatto che il figlio deceduto avrebbe goduto, almeno per un certo periodo di tempo, di un reddito proprio, perchè la legge (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 106 cit.), ai fini della prova del requisito in esame, richiede, come già detto, che il lavoratore, poi defunto, abbia contribuito "in modo efficiente", e cioè concreto ed efficace, al mantenimento del superstite privo di mezzi autonomi.

4.- Poichè la Corte territoriale si è discostata dai principi sopra enunciati, ed ai quali il Collegio ritiene di dare continuità, il ricorso deve essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e la decisione della causa nel merito (art. 384, c.p.c., comma 2), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la pronuncia di rigetto della domanda proposta nei confronti dell’Inail.

5.- La novità della questione e il difforme esito dei giudizi di merito inducono a compensare per giusti motivi le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7776 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza e ingiunzione di demolizione n. 4 del 5.4.2011, notificata in data 3.5.2011, il responsabile all’urbanistica del Comune di Marcellina ha ordinato al ricorrente la demolizione di alcuni fabbricati.

In particolare, si tratta di: "costruzione di una rampa di accesso delle dimensioni di 24,00 m X 3,20 m; la rampa è delimitata da un muro di cemento armato rivestito in pietra con altezza di m 1,20 e 0,30 m di spessore; un muro di contenimento in c.a. in fase di rivestimento con pietra, della lunghezza di circa 30,00 m e un’altezza variabile da 0,15 m a 2,60 m; la sopraelevazione di un muro in c.a. esistente in cemento di circa 0,60 m per tutta la lunghezza su cui sono state poste fioriere; la costruzione di una strada, di forma ellittica, della lunghezza di circa 222,00 m per una larghezza di circa 3,80 m. lungo il tracciato a monte sono stati realizzati piccoli sbancamenti; realizzazione di una strada della lunghezza di circa 40,00 m per una larghezza di 3,80 m; realizzazione lungo la strada di una piazzola in cemento poggiata a valle su un muro a secco e blocchetti in cemento, delle dimensioni di 15,50 m X 3,60 m; baracca, realizzata con canne innocenti infisse su un basamento di cemento, con copertura in lamiera ondulata delle dimensioni di 8,00 m X 3,70 m e un’altezza variabile da 2,60 m a 2,40 m".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione ed erronea applicazione art. 37 DPR 380/2001; eccesso di potere; (si sostiene che le opere necessitavano, soltanto, della DIA e non della concessione edilizia);

2) le opere non necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire in quanto sono destinate a soddisfare esigenze di carattere meramente transitorio (sul punto, dichiara che sia il muro contenente le fioriere che la baracca che i vialetti di raccordo hanno l’unico scopo di far svolgere l’attività commerciale nei locali che la SRL Salt & Pepper ha affittato alla SRL Sabalu sino al 30.11.2011).

Il Comune replica costituendosi con memoria depositata in data 3.10.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). come ha precisato il Comune: "in base alle NTA del vigente PRG comunale l’area interessata dai citata interventi edilizi ricade in zona F1, verde pubblico, con possibilità di destinazione al gioco, allo sport e al tempo libero, e cioè agli impianti ricreativi e sportivi ed è soggetta al seguente regime vincolistico: PTPR; D. Lgs. 42/04; L. 64/74; RD 3267/23; PTP n. 7";

b). in base all’esame degli atti di causa risulta che le opere non sono di piccolissima entità ma attuano una trasformazione urbanisticoedilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi;

c). dunque, si ritiene necessario il permesso di costruire ex art. 10 DPR 380/2011;

d). infine, dal combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 con l’art. 31, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 380/2001, che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire, si desume che l’Amministrazione ha correttamente ordinato la demolizione del manufatto abusivo di cui trattasi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:

– Respinge il ricorso in epigrafe;

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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