T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-11-2011, n. 8384 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede a questo Tribunale l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione dell’interno di concludere il procedimento avviato con la richiesta ai sensi dell’art. 9 lett. F) della l. 91/1992, di ottenimento della cittadinanza italiana, presentata in data 27.1.2009, con provvedimento espresso.

A tal fine rileva che la prefettura di Modena comunicava in data 11.2.2010 l’avvio del procedimento amministrativo e che successivamente nessun atto veniva adottato dalla amministrazione, cosicché il termine di cui all’art. 3 DPR n. 362/1994 deve ritersi ampiamente trascorso.

L’amministrazione si è costituta con mero atto di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto con declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla amministrazione oltre il termine indicato dall’art. 3 del dpr n. 362/1994 (730 giorni) e deve quindi essere ordinato alla amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-11-2011, n. 9007

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Svolgimento del processo

Considerato che, con il ricorso in trattazione, la ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Roma di cui al prot. n. 63349/2011 del 2.8.2011, con la quale è stato disposto il rigetto della richiesta di fattibilità per la nuova apertura di una gelateria nel locale sito in Roma, piazza della Rovere n. 110, di cui al prot. n. CA/51250 del 21.6.2011, presentata da parte della ricorrente;

Considerato che l’amministrazione comunale si è costituita in giudizio in data 3.11.2011 con comparsa di mera forma, depositando memoria difensiva in data 11.11.2011, con la quale ha, in via preliminare, dedotto l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso, per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, e, nel merito, l’infondatezza chiedendone il rigetto;

Considerato che con memoria, non notificata, dell’11.11.2011 la ricorrente ha dedotto un ulteriore motivo di censura;

Considerato che, in sede di trattazione orale, la difesa dell’amministrazione ha ribadito la natura non provvedimentale dell’atto impugnato ed ha insistito ai fini dell’accoglimento dell’eccezione preliminare in rito;

Considerato che, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell’atto impugnato, si deve convenire sulla natura non provvedimentale dell’atto impugnato, adottato sulla base di una prassi posta in essere dal municipio al fine di consentire agli interessati di avere immediata contezza della fattibilità dell’attività auspicata nei locali indicati;

Motivi della decisione

l’atto impugnato non preclude agli interessati, indipendentemente dal suo specifico contenuto, la presentazione dell’istanza per l’apertura della gelateria, sebbene sia indubbio che fornisca una puntuale indicazione di quello che potrebbe essere il conseguente riscontro da parte dell’amministrazione comunale, e che, pertanto, non si presenta come immediatamente e direttamente lesivo per la ricorrente;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto per le considerazioni che precedono in quanto infondato nel merito;

Considerato che, attesa la peculiarità del caso di specie, si ritiene di dovere disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7325 Notificazione degli atti

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Svolgimento del processo

La contribuente in epigrafe indicata, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento emesso dal competente Ufficio, ai fini IRPEF per l’anno 1996. L’adita CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica. La CTR, pronunciando sull’appello della contribuente, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado, argomentando che il vizio di nullità della notifica dell’accertamento eseguita ai sensi dell’art.140 epe, in ipotesi, era rimasto sanato per raggiungimento dello scopo, stante l’accertata circostanza, desunta dall’ammissione dello stesso contribuente, di "avere avuto conoscenza dell’atto in data 4/6/2001, data in cui la copia dello stesso è stata ritirata dall’Ufficio comunale".

Con atto 11-13 ottobre 2010, la contribuente ha impugnato la decisione di appello, sulla base di sei mezzi.

L’Agenzia Entrate, con controricorso notificato l’1.12.2010, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

Prioritariamente e, stante l’intima connessione, congiuntamente, il Collegio ritiene di dover esaminare il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, nella considerazione che la definizione delle questioni dagli stessi poste, in ipotesi, possa precludere l’esame degli altri mezzi.

Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., per non avere affermato la nullità della notifica, nonostante risultasse la circostanza che il Messo notificatore aveva omesso di affiggere alla porta dell’abitazione del destinatario l’avviso del deposito dell’atto nella casa comunale e malgrado non risultasse depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata. Con il quarto mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e si ricollega l’erroneità della decisione al fatto che la stessa non ha ritenuto di accedere a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui al processo tributario non possono applicarsi l’art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 c.p.c.. Con il quinto motivo, poi, la parte si duole di omessa pronuncia sul motivo di appello con cui veniva dedotta la nullità della notifica, per mancata allegazione dell’avviso di ricevimento.

Il Collegio è dell’avviso che le questioni poste, debbano risolversi in base ai principi desumibili dall’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di notificazioni e ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 140 c.p.c., nel testo risultante dopo il recente intervento della Corte Costituzionale, attuato con la sentenza n. 3 dell’11-20 gennaio 2010.

Con tale decisione la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, quale risultante dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, – fa decorrere gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, ha riconosciuto che gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale in tema di notifica imponevano una rimeditazione della questione.

In esito ad una argomentata disamina della problematica la Corte è, quindi, pervenuta alla conclusione che l’art. 140 c.p.c., così come interpretato dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’attto a lui notificato, viola i parametri costituzionali, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

Traendo le doverose conclusioni da tali considerazioni, ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui lo stesso, nell’interpretazione del diritto vivente, prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione".

L’intervento della Consulta ha innegabile incidenza nel giudizio di che trattasi, tenuto conto che, nel caso, i Giudici di merito hanno affermato la tardività del ricorso di primo grado, notificato il 14 settembre 2001, in quanto a tale date, doveva ritenersi decorso il termine di sessanta giorni, stante che la raccomandata contenente l’avviso di cui all’art. 140 c.p.c., ultima parte risultava spedita il 30 maggio 2001 e, quindi, il termine decadenziale doveva considerarsi maturato il 29 luglio 2001.

Non hanno, in effetti, considerato i Giudici di merito che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, facendo decorrere il termine, in mancanza di documento attestante l’effettiva ricezione, dal decimo giorno successivo alla spedizione (09.06.2001), rendeva tempestiva la notifica, effettuata il 14.09.2001.

In buona sostanza, la CTR, collocandosi nel solco del pregresso orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto far decorrere gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata, mentre una interpretazione costituzionalmente orientata, imponeva di far coincidere il perfezionamento della notifica per il destinatario dell’atto, con la data del ricevimento della raccomandata informativa, o comunque con quell’altra, coincidente con il decorso di dieci giorni dall’inoltro della raccomandata.

Le prospettate doglianze, assorbiti gli altri mezzi, che ove riproposti ed ammissibili saranno esaminati dal Giudice del rinvio – vanno, dunque, accolte, nei sensi indicati, in applicazione del principio, secondo cui In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3, dell’11-20 gennaio 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario, si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che da avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.

Per l’effetto, devono essere cassate l’impugnata decisione e quella di primo grado, e la causa va rinviata ad altra sezione della CTP di Cosenza, perchè proceda al riesame e decida, adeguandosi all’affermato principio, offrendo congrua motivazione.

Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e quella di primo grado e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9210 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con ricorso, ritualmente depositato, P.N. proponeva domanda al giudice di lavoro del Tribunale di Napoli per sentir condannare C.D. al pagamento di L. 81.973.900 (pari ad Euro 42.336,03) per differenze retributive relative a rapporto di lavoro svolto quale autista addetto alla consegna di merci, rapporto che deduceva di avere svolto in regime di subordinazione, non avendo l’iniziale accordo le caratteristiche dell’autonomia.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 19463 del 2004 respingeva il ricorso, non ritenendo provata la subordinazione del richiamato rapporto di lavoro, e compensava le spese.

Tale decisione veniva appellata dal P. con atto depositato il 128.02.2005 e notificato il 22.09.2006 al legale del C., già dichiarato fallito in data 4 novembre 2004.

Dopo la dichiarazione di interruzione del processo in relazione all’intervenuto fallimento del datore di lavoro C. e la riassunzione del giudizio- ad opera dell’appellante- nei confronti della curatela fallimentare, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4815 del 2010, ha accolto parzialmente il gravame con condanna della stessa curatela al pagamento della somma di Euro 28.767,67, oltre accessori.

La Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, esistente il rapporto di lavoro subordinato e ha determinato le differenze retributive nell’anzidetta misura richiamando le risultanze della consulenza tecnica di ufficio.

Di questa sentenza la ricorrente curatela fallimentare domanda la cassazione sulla base di tre motivi.

Il P. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente curatela deduce violazione della L. Fall., artt. 24, 43, degli artt. 75, 299 e 300 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost..

Rileva al riguardo l’inesistenza della notifica effettuata dal P. direttamente all’Avv. Calcedonio Porzio nel settembre 2008, dopo la dichiarazione del fallimento del C..

Il motivo è infondato, giacchè non può considerarsi inesistente, ma nulla, la notifica dell’atto di appello fatta presso il procuratore domicilatario del fallito in bonis anzichè nei confronti della curatela del fallimento, essendo ravvisabile un collegamento tra la persona del curatore del fallimento e la persona del fallito, per cui correttamente il giudice di appello ha disposto la rinotifca del ricorso al curatore (cfr. in tal senso Cass. n. 11848 del 22 maggio 2007; Cass. n. 7252 del 29 marzo 2006; Cass. n. 2526 del 7 febbraio 2006).

Nè nel caso di specie può dedursi alcuna violazione di diritto di difesa della controparte che è stata notiziata ritualmente con riferimento all’impugnazione avanzata dall’altra parte.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 24, 52,93, 94, nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare la curatela fallimentare deduce la violazione della L. Fall., art. 24, assumendo che, una volta accertata all’udienza collegiale del 21.10.2008 l’intervenuto fallimento, la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato l’interruzione del processo, pur avendo contezza dell’istanza di ammissione al passivo presentata in sede fallimentare da parte dell’appellante.

Il motivo è fondato.

Invero la giurisprudenza consolidata ha più volte ribadito che se in una controversia di lavoro si fa valere una domanda volta ad una pronuncia diretta alla condanna al pagamento di somma di denaro, è operante la c.d. vis actractiva del giudice fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 24, dal che l’improcedibilità dell’impugnazione proposta nei confronti del fallimento (cfr Cass. n. 18867 del 2 agosto 2011, Cass. n. 7129 del 29 marzo 2011, Cass. n. 11674 del 1 giugno 2005).

Orbene nel caso di specie la competenza del giudice del lavoro era preclusa proprio dal fatto che la parte appellante aveva chiesto la condanna di differenze retributive e non si era limitata a sollecitare una pronuncia di accertamento. D’altro canto tale questione avrebbe dovuto essere esaminata e rilevata dal giudice di appello, una volta venuto a conoscenza dell’avvenuta presentazione di istanza di ammissione al passivo presentata dell’appellante, con carattere prioritario, prima ancora del profilo della competenza nei rapporti tra giudice del lavoro e quello fallimentare (cfr. sul punto Cass. n. 16867 del 2 agosto 2011 e Cass. n. 19718del 23 dicembre 2003, che configurano tale questione come una vicenda "litis ingressus impediens" , comportante non una dichiarazione di incompetenza, ma di inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda).

Nè poi la vis actractiva fallimentare avrebbe potuto essere esclusa in conseguenza della sentenza emessa in primo grado, non passata in giudicato, avendo la stessa rigettato la domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna al pagamento di differenze retributive in relazione al rivendicato rapporto di lavoro subordinato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, nel lamentare violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., contesta la statuizione della sentenza impugnata con riguardo al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Tale censura può ritenersi assorbita in conseguenza dell’accoglimento delle doglianze di cui al secondo motivo.

4. In conclusione merita accoglimento il secondo motivo del ricorso, mentre va rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo, con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto per improcedibilità dell’appello.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per dichiarare compensate le spese del giudizio di appello e quelle di legittimità, mentre resta ferma la statuizione sulle spese contenute nella sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto per improcedibilità dell’appello;

compensa le spese del giudizio di appello e di legittimità, ferma restando la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

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