Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25013

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.G. è stato tratto a giudizio per avere occupato arbitrariamente suolo demaniale marittimo, mantenendo sullo stesso un fabbricato in muratura (ad un piano fuori terra e parte in sopraelevazione) ed altre opere edilizie.

A seguito dell’ammissione al rito abbreviato condizionato, il Tribunale di Larino – Sezione distaccata di Termoli, acquisiti documenti e dato corso all’esame di un teste ritenuto indispensabile per la decisione, ha pronunciato, in data 13.11.2009, sentenza di condanna alla pena di Euro 200,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n. – acc. in Termoli, nel complesso di (OMISSIS), "fino al 22.10.2005".

Con ampia motivazione il Tribunale ha illustrato le ragioni per le quali ha considerato provata la responsabilità penale dell’imputato.

Ha ritenuto accertato, infatti, che:

a) l’area su cui insistono i manufatti ha carattere demaniale e si trova "a pochi metri di distanza dal mare";

b) l’occupazione fu iniziata dal padre dall’imputato, sicchè l’immobile è pervenuto a costui per successione ed egli ha proseguito nell’occupazione dell’area demaniale senza essere in possesso di alcuna autorizzazione.

Ha ravvisato altresì la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

La natura demaniale dell’area su cui insistono i manufatti è stata affermata, in particolare, dal Tribunale sulla base: dello stato dei luoghi (come da planimetrie e fotografie in atti); delle dichiarazioni rese dal testimone escusso (sottufficiale della Capitaneria di Porto); degli accertamenti effettuati dalla Capitaneria in ordine alla ricognizione effettuata in data 14 marzo 1912 con "verbale di delimitazione fra i beni patrimoniali dello Stato e quelli di demanio marittimo situati sulla spiaggia di Termoli"; della circostanza che la particella occupata dai manufatti si colloca a valle (e cioè in direzione del mare) della linea tracciata con detto verbale di delimitazione.

A giudizio del Tribunale, le particelle interessate non sono state oggetto a nessun titolo di sdemanializzazione successiva all’entrata in vigore del Codice della navigazione, mancando un provvedimento del competente Ministro, atto avente natura costitutiva, e non potendo verificarsi una modificazione di fatto alla natura demaniale di un bene. Va escluso, infine, che una sdemanializzazione abbia avuto luogo nel periodo tra il 1912 e il 1942, in quanto:

a) ai sensi dell’art. 157 del Codice mercantile del 1887 occorreva una dichiarazione formale dell’amministrazione marittima;

b) la disciplina prevedeva che potesse aversi una modifica "tacita" soltanto in presenza di modifica fisica dei luoghi;

c) poteva aversi sdemanializzazione "implicita" solo in presenza di una chiara volontà di dismissione del bene, non risultando sufficiente la mera inerzia dell’amministrazione pubblica.

Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso, articolando plurime censure alla ricostruzione dei fatti ed alle valutazioni sulla natura demaniale dell’area contenute nella motivazione, nonchè lamentando travisamento della prova ed omessa motivazione in ordine ad elementi probatori decisivi che la difesa avrebbe introdotto nel giudizio.

In estrema sintesi, il ricorso può essere ricondotto ai seguenti essenziali profili: ~ violazione di legge e vizio motivazionale per omessa valutazione di prove decisive.

In particolare, i giudici sarebbe incorsi nell’errata valutazione del citato verbale formato il 14.3.1912 (sulla base di un accordo frutto di una trattativa iniziata nel 1910), con errata applicazione della legge al fatto come ricostruito;

– l’incongruo diniego dell’esperimento di una consulenza tecnica al fine di accertare l’esatta ubicazione della linea di demarcazione originale del demanio secondo il verbale transattivo redatto nel 1912;

– vizio motivazionale per errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato, che deve essere escluso alla luce della delimitazione effettiva dell’area, delle indicazioni catastali, dell’assenza di una "demanialità naturale".

Motivi della decisione

L’ampia e articolata motivazione della sentenza impugnata, che affronta in modo approfondito i complessi profili di applicazione della disciplina richiamata in sede di imputazione, supera – a giudizio del Collegio – le censure concernenti la natura demaniale dell’area su cui insistono le opere attualmente utilizzate dal ricorrente.

Le altrettanto pregevoli argomentazioni della difesa, allorchè richiamano il contenuto di atti amministrativi in parte assai risalenti nel tempo, investono questioni legate alla ricostruzione del fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

Non compete, infatti, alla Corte di Cassazione esaminare e valutare il contenuto del "verbale" redatto in modo articolato negli anni 1910- 1912 oppure esaminare i mappali, la cartografia e gli altri segni che delimiterebbero le diverse aree demaniali.

Osserva, tuttavia, il Collegio che il Tribunale ha omesso di considerare e di valutare con la necessaria attenzione la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ancorchè si tratti di ipotesi contravvenzionale, e sul punto la motivazione della sentenza impugnata risulta effettivamente carente in quanto si limita apoditticamente ad affermare che "la consapevolezza da parte dell’imputato della demanialità dell’area in questione è pienamente confermata dalla esistenza in capo allo stesso di un atteggiamento quanto meno colposo nella occupazione di opere che si inseriscono in un quadro naturalistico inequivoco per le sue intrinseche caratteristiche fattuali".

La constatazione di tale carenza motivazionale imporrebbe, anche da sola, l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio. Tuttavia – tenuto conto che il sequestro intervenuto il 22.10.2005 ha interrotto la permanenza del reato – risulta maturato, anche considerando i periodi di sospensione (che nel complesso ammontano a 2 mesi e 29 giorni), il termine massimo di prescrizione previsto per la contravvenzione contestata al ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 11-07-2011, n. 27017 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 18 novembre 2010 il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di C.G. F. avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 21 ottobre 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in ordine a due tentativi di estorsione pluriaggravati, commessi in Monopoli il 10 e il 24 febbraio 2009 ai danni di L.G..

In particolare il C. era stato individuato in fotografia dalla persona offesa L.. commerciante ambulante di frutta, come l’uomo di 30-35 anni che il 10 febbraio 2009 unitamente ad altri due giovani lo aveva invitato, altrimenti sarebbe incorso in "guai grossi", a saldare il denaro che doveva a R.N. per un prestito usurario e che il successivo 24 febbraio era rimasto in attesa, insieme con il R., di uno dei giovani che già lo aveva minacciato nella precedente occasione e che, nuovamente, con fare minaccioso gli aveva richiesto il pagamento di quanto dovuto al R..

Avverso la predetta ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 192 c.p.p., comma 1 in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della mancanza di concrete minacce rivolte dall’indagato alla persona offesa, del fatto che il Russo aveva escluso che il prestito di cui era stata chiesta la restituzione fosse stato concesso a tasso usurario, della marginalità dell’intervento del C.;

2) il vizio della motivazione in relazione all’art. 274 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) mancando nel caso in esame particolari esigenze cautelari in considerazione della distanza temporale dei l’atti e del lontano precedente penale dell’indagato il quale aveva ottenuto la riabilitazione; nell’ordinanza si faceva peraltro riferimento ad una pendenza giudiziaria per fatti del 16 aprile 2010 riguardanti un procedimento in cui la persona offesa non era L. G..

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è generico e tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale indiziario rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Infatti il ricorrente si limita a ribadire la propria versione difensiva, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal tribunale del riesame, che ha adeguatamente giustificato le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative e una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino;

sez. 4^ 3 maggio 2007 n. 22500, Terranova). Va ribadito, infatti, che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro lato, la valenza sintomatica degli indizi senza coinvolgere il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. (Cass. Sez. Un. 30 aprile 1997 n. 6402, Dessimone; sez. 1 20 marzo 1998 n. 1700, Barbaro). In sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2 la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, pertanto, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Cass. sez. 1^ 7 dicembre 1999 n. 6972, Alberti). Nell’ordinanza impugnata viene invece puntualmente posto in evidenza il contenuto delle dichiarazioni del L. ritenute pienamente attendibili per la loro genuinità, spontaneità, linearità e coerenza e sufficienti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3^ 14 aprile 2010 n. 17205, B.; sez. 2^ 28 novembre 2007 n. 770, Giordani; sez. 3^ 26 ottobre 2006 n. 39366, Gaudio; sez. 6^ 5 luglio 1995 n. 2803, Pozzessere; sez. 1^ 27 maggio 1992 n. 2460 Abbinante), a integrare lo standard indiziario richiesto dall’art. 273 c.p.p. rappresentando le dichiarazioni della persona offesa, ove ritenute attendibili secondo il libero e motivato apprezzamento del giudice, di per sè un "plus" rispetto all’apporto richiesto dall’art. 273 c.p.p. e non essendo pertanto necessari, per l’emissione del provvedimento cautelare, altri elementi di prova o riscontri esterni.

Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha peraltro aggiunto che le dichiarazioni del L. nell’ambito delle quali la presenza agli episodi estorsivi del C. risultava costante e non secondaria, risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico da parte della stessa persona offesa e dall’ammissione di R.N. circa la "sollecitazione" rivolta al L. di saldare un debito di 10.000,00 Euro nei suoi confronti, pur con la puntualizzazione che si trattava di un’elargizione avvenuta a titolo di mera cortesia nel febbraio 2007.

Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte osserva che in tema di misure cautelari personali l’inciso relativo al decorso del tempo, introdotto nel testo dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 1, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla complessiva dimensione indiziaria degli elementi di giudizio a carico ed alla configurazione delle esigenze cautelari (Cass. sez. 1 dicembre 2009 n. 3634, Lo Vasco; sez. 1 21 gennaio 2005 n. 11518, Tusa). Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha posto in rilievo l’estrema gravità dei fatti e la loro non episodicità, e la Corte osserva che comunque la distanza temporale dal fatto (un anno e mezzo circa) non risultava tale da far ritenere sensibilmente affievolita l’esigenza cautelare e necessaria una particolareggiata motivazione (Cass. Sez. Un. 24 settembre n. 40538, Lattanzi).

L’attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa è stata infine desunta nell’ordinanza impugnata, con argomentazione logica e giuridicamente corretta, dalla circostanza che il C. nel periodo intercorrente tra il fatto e l’emissione della misura cautelare, nell’aprile 2010, era stato coinvolto in altro procedimento penale (per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale) avente ad oggetto una manifestazione di violenza gratuita, con riferimento quindi ad un comportamento e atto concreto successivo alla commissione del reato che può rientrare nel giudizio prognostico previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. c) (Cass. 23 giugno 1999 n. 2402, D’Alessandro).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27528

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Svolgimento del processo

L’avv. T.V. attivò innanzi al Tribunale di Torre Annunciata lo speciale procedimento disciplinato dalla L. n. 794, art. 28, e segg., chiedendo che il Condominio dello stabile sito in (OMISSIS) – fosse condannato a pagargli i compensi professionali dovuti per l’opera svolta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposto dall’ing. G.M.. Il Condominio si costituì affermando di nulla dovere. Rigettato il ricorso, il T. propose appello che fu dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 67/2006, ritenendo il giudice del gravame che la contestazione del Condominio non riguardasse l’an debeatur, essendosi limitato, l’ente di gestione, ad affermare l’avvenuto integrale pagamento delle spettanze del professionista e, comunque, l’intervenuta prescrizione presuntiva, rendendo quindi la pronunzia adottata suscettibile solo di ricorso per cassazione.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto ricorso, articolandolo sulla base di un unico motivo. Il Condominio non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1 – L’avv. T. assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle norme del procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato – L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 – e dell’art. 339 c.p.c., avendo ritenuto, sulla scorta di una mal compresa sentenza di legittimità – Cass. 7652/2004 – ed in ossequio ad altra pronunzia di questa Corte, rimasta isolata – Cass. 8169/1997 – che non costituirebbe ampliamento del thema decidendum oggetto dello speciale procedimento L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29 – la deduzione di avvenuto pagamento o di intervenuta prescrizione del relativo diritto.

2 – Il motivo di ricorso è fondato.

2/a – Invero la ratio legis che giustifica la particolare celerità del procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28 – che trova il suo logico sviluppo nel possibile esito conciliativo della lite con l’attribuzione di titolo esecutivo al verbale di conciliazione (art. 29, comma 4 L. citata) ed all’inappellabilità dell’ordinanza definitivi del procedimento camerale, riposa sulla semplicità del thema disputandum che si rinviene allorchè si controversa solo sulla quantificazione del credito del professionista, ferma restando la sua sussistenza, così da espungere dal particolare rito non solo tutte le controversie che attengano all’esistenza del mandato o al suo esatto adempimento, ma anche e soprattutto quelle che involgano, per effetto di specifica eccezione del cliente, l’imputazione, tra i vari incarichi affidati al difensore, degli acconti versati al professionista (cfr. sul punto Cass. 23344/2008): ciò in quanto la verifica dell’estinzione dei vari rapporti obbligatoli comporta l’esigenza di un approfondito esame, configgente con la tendenziale rapidità del procedimento. Ne deriva che, in siffatti casi, la pronunzia del giudice di merito, pur se adottata sotto forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e va impugnata con il mezzo dell’appello, non giustificandosi più il regime derogatorio al diritto di difesa del professionista.

2/b – Nella fattispecie, la linea difensiva del Condominio che è stata riassunta nel ricorso – e deve ritenersi conforme alla realtà processuale, in mancanza di contestazioni da parte dell’ente di gestione – si è attestata sull’affermazione dell’avvenuto pagamento dell’onorario: in sede di interrogatorio formale dell’amministratrice del Condominio si è poi specificato (come riportato a fol. 4 del ricorso) che, data l’esistenza di plurimi incarichi all’avv. T., sarebbero stati corrisposti plurimi acconti da eventualmente correttamente imputare. Appare pertanto concretizzata l’esistenza di una controversia sull’an debeatur che costituisce il presupposto per l’appellabilità della decisione – avente dunque sostanza di sentenza – adottata nel procedimento camerale.

3 – Non essendosi attenuta la Corte territoriale agli anzidetti principi, la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che procederà a nuovo esame del gravame, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità: l’esito del presente giudizio determina il sostanziale assorbimento della richiesta subordinata, contenuta nelle memorie ex art. 378 c.p.c., di "remissione in termini" – al fine di (riproporre la causa con il rito ordinario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia per nuovo esame a diversa sezione della Corte di Appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 09-08-2011, n. 31584

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato ricorre per l’annullamento della sentenza in data 5 ottobre 2010 con cui la Corte d’appello di Napoli lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa in continuazione con i reati già giudicati dal g.u.p. del Tribunale di Isernia con sentenza del 20 agosto 2009.

L’unico motivo di ricorso attiene al difetto di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato" (Cass. 24 settembre 2008, n. 42688).

Nella specie, la sentenza impugnata, richiamando la personalità dell’imputato e l’entità dei fatti, offre una succinta ma sufficiente motivazione delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e potendosi ravvisare profili di colpa nelle cause di inammissibilità, della somma di Euro 1.000,00 così equitativamente fissata, alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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