Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-07-2011, n. 16106 Amministrazione finanziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg ed irap, per il periodo d’imposta ottobre 2001/settembre 2002, con il quale, per quanto ancora interessa, l’Ufficio aveva disconosciuto – e, quindi, recuperato a tassazione – la deduzione, quali costi connessi alla produzione del reddito, di somme versate dalla società, a titolo di royalties (per la concessione di licenze per l’utilizzazione di brevetti), ad alcune società estere (tedesche ed austriache), tutte controllate dalla holding tedesca Voith Paper Holding Gmbh & Co. KG, con sede in Heidenheim, la quale, in forza del possesso della totalità delle relative quote, controllava anche, interamente, Voith Paper s.r.l..

Sul presupposto che gli elementi raccolti facevano ritenere che Voith Paper s.r.l. – ancorchè autonoma persona giuridica – fungeva da stabile organizzazione italiana del gruppo tedesco Voith, a fondamento dell’accertamento, l’Agenzia assumeva l’indeducibilità, da parte di detta società (come costi connessi alla produzione del reddito), delle somme versate a titolo di royalties in favore delle società estere del gruppo. Ciò perchè – in forza dell’art. 12, paragrafi 5 e 4, delle Convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti tra Italia e Germania, e tra Italia e Austria, ratificate con le L. n. 459 del 1992, e L. n. 762 del 1984 (che deroga alla regola dell’imponibilità dei "canoni" nello Stato di residenza del concedente "nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni… attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata", disponendo che, "in tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna") – quegli importi, confluendo nel reddito d’impresa di società estera dotata di stabile organizzazione in Italia, piuttosto che costi deducibili da imponibile, configuravano attività assoggettata ad imposta nello Stato.

La società contribuente contrastava l’accertamento, assumendo, in primo luogo, che – in presenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ancorchè individuabile in soggetto giuridico – le violazioni tributarie eventualmente commesse vanno contestate esclusivamente al soggetto residente all’estero. Negava, inoltre, che, alla luce degli elementi evidenziati dall’Agenzia, la si potesse qualificare "stabile organizzazione" della società estera.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, affermando che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte e del Commentario del Modello Ocse, gli elementi acquisiti inducevano a considerare Voith Paper s.r.l. quale stabile organizzazione del Gruppo Voith, e che, conseguentemente, l’Ufficio aveva legittimamente operato applicando la normativa prevista dalle convenzioni internazionali sopra citate.

In esito all’appello della società contribuente articolato sia in riferimento al proprio difetto di soggettività passiva rispetto alla pretesa impositiva oggetto della rettifica dedotta in controversia (che, semmai, avrebbe dovuto essere rivolta alla società non residente di cui essa appellante veniva ritenuta stabile organizzazione) sia in riferimento all’insussistenza degli elementi di fatto atti a qualificare essa appellante stabile organizzazione della società estera – la decisione di primo grado fu riformata dalla commissione regionale, in forza dell’assorbente rilievo che la qualificazione di Voith Paper s.r.l. quale stabile organizzazione di società non residente, ove effettivamente riscontrabile, avrebbe, in ogni caso, comportato che le violazioni tributarie accertate dovessero essere contestate al soggetto residente all’estero.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia – deducendo "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 20, comma 1, lett. e, art. 87, comma 1, lett. a e d, art. 112, e art. 113, commi 1 e 2, (nel testo vigente anteriormente all’1.1.2004);

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1, art. 4, comma 2, e art. 14, comma 4" – censura la decisione impugnata per non aver considerato che, allorchè un soggetto non residente produca redditi di impresa nel territorio dello Stato, quivi avvalendosi di una stabile organizzazione consistente in una società commerciale residente dotata di personalità giuridica che abbia presentato autonoma dichiarazione dei redditi, legittimamente l’accertamento di maggior imponibile viene effettuato attraverso la rettifica di tale dichiarazione e, quindi (salvo i casi di simulazione della società o di interposizione fittizia), a carico della società o persona giuridica residente, qualificata come stabile organizzazione del soggetto estero.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deducendo "violazione e falsa applicazione dell’art. 12 par. 5 della Convenzione tra l’Italia e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, ratificata con L. 24 novembre 1992, n. 459" – censura la decisione impugnata per non aver considerato che la norma evocata, nel prevedere l’assoggettamento a tassazione in Italia dei redditi costituiti da canoni per l’utilizzazione di brevetti di cui sia beneficiario effettivo un soggetto residente in Germania che li abbia percepiti operando in Italia tramite una stabile organizzazione, non consente che tali canoni, per il solo fatto che la stabile organizzazione italiana dopo averli percepiti dai clienti li debba riversare al soggetto residente in Germania, siano riportati nel conto economico della stabile organizzazione (dotata o meno di autonoma personalità giuridica) come costi deducibili e, così, sottratti a tassazione in Italia.

2) 1.- Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito riportati.

Secondo ì giudici di appello, se un soggetto non residente esercita nel territorio dello Stato un’attività di impresa attraverso una stabile organizzazione – nel caso specifico consistente in una società di capitali residente (e, quindi, dotata di autonoma soggettività) – la pretesa impositiva, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato tramite quella stabile organizzazione, può essere esclusivamente esercitata nei diretti confronti del soggetto non residente.

L’assunto non è condivisibile.

2.- Con riferimento a controversie in materia di iva (ed al quadro legislativo precedente all’emanazione del D.Lgs. n. 191 del 2002, ed alla successiva novella di cui al D.L. n. 135 del 2009, convertito in L. n. 166 del 2009) questa Corte (con impostazione che resiste alla successiva evoluzione normativa) ha configurato la stabile organizzazione nel territorio dello Stato quale autonomo centro d’imputazione di rapporti tributari riferibili a soggetto non residente, abilitato all’effettuazione degli adempimenti correlativamente prescritti dalla legge e, anche, all’eventuale richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’iva detraibile (cfr. Cass. 3889/08, 6799/04), cosi indubitabilmente riconoscendo alla stabile organizzazione, soggettività fiscale di diritto interno in relazione ai rapporti inerenti al soggetto non residente.

Attesa la sostanziale unitarietà, quanto agli aspetti strutturali, della nozione di stabile organizzazione (cfr. Cass. 9166/11, 17206/06, 6799/04), il criterio, seppure elaborato in relazione a controversie in materia di iva, è estendibile al campo delle imposte dirette.

L’impostazione trova, peraltro, riscontro nel sistema normativo proprio di tali imposte.

Invero, tale sistema: stabilisce la soggezione ad irpeg delle società e degli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (v. D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. d), nel testo anteriore all’1.1.2004, applicabile ratione temporis); limita il reddito imponibile di detti enti a quello prodotto nel territorio dello Stato (v. il successivo art. 112, commi 1 e 2); precisa che, per detti enti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di impresa derivanti da attività esercitate tramite stabili organizzazioni quivi stabilite (v. il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 20, comma 1, lett. e); sancisce la separazione contabile della stabile organizzazione (cfr. il D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 112, comma 1, e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 4), così identificandone la consistenza quale entità, rilevante a fini tributari interni per la determinazione del reddito d’impresa prodotto in Italia da soggetto non residente, costituendola in "massa separata" al fine di garantire, da un lato, che nessuna parte di esso sfugga all’imposizione nazionale e, dall’altro, che da questa non sia colpito anche reddito privo di collegamento con il territorio dello Stato.

Il descritto quadro normativo va, peraltro, valutato alla luce del combinato disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, comma 1, (dal quale si ricava che la soggettività di diritto tributario deriva dall’assoggettamento stesso all’imposta) e del successivo art. 4 (che – prescritto, al primo comma, che "la dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche… deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante… nonchè per l’effettuazione dei controlli" – precisa, al secondo, che le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato devono "indicare 1 ‘ indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributar"). Previsione normativa che – nel rivelare come l’applicazione dell’imposta sul reddito di impresa prodotto da una società non residente attraverso una stabile organizzazione nel territorio dello Stato debba avvenire, a carico della società non residente, attraverso un rapporto che intercorra tra l’amministrazione finanziaria e la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ben identificata da un bilancio e da un indirizzo e specificamente rappresentata – offre specifica rispondenza alla definizione giurisprudenziale della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quale autonomo centro d’ imputazione di rapporti tributari riferibili a soggetto non residente, abilitato all’effettuazione degli adempimenti correlativamente prescritti dalla legge e dotato di legittimazione sostanziale in merito ai rapporti tributari inerenti al soggetto non residente, già enucleata con riferimento alla disciplina iva.

L’impostazione è del resto coerente con la fondamentale esigenza – valida tanto nel campo dell’imposizione iva quanto in quella delle imposte dirette – a che i redditi prodotti dai soggetti non residenti ed imponibili nello Stato siano, in questo, agevolmente identificabili e controllabili.

3.- La nozione di stabile organizzazione non è, d’altro canto, incompatibile con la personalità giuridica di cui la stessa sia eventualmente fornita e non è, dunque, possibile dubitare dell’attribuibilità ad una società del ruolo, palese od occulto, di stabile organizzazione materiale di soggetto non residente, soltanto in ragione della sua personalità giuridica.

L’autonoma piena soggettività giuridica non interferisce, invero,con l’imputazione, quale massa separata, dei rapporti fiscali riferibili a soggetto non residente, restando i due profili evidentemente autonomi e distinti, seppur in capo alla medesima entità (cfr. Cass. 9166/11, 3889/08, 17206/06, 6799/04, 7682/02). Difatti – ove la persona giuridica nazionale sia ad un tempo stabile organizzazione di soggetto non residente – nulla osta a che l’Amministrazione finanziaria indirizzi la propria pretesa impositiva e la propria azione accertatrice, nei suoi diretti confronti, quanto ai redditi da essa prodotti con la propria autonoma attività e, nei confronti della "stabile organizzazione", per ì redditi costituiti in "massa separata" riferibile a soggetto non residente; con la peculiarità che, per tali ultimi, l’applicazione dell’imposta avverrà secondo le regole proprie dell’imposta sul reddito dei soggetti non residenti.

4.- Alla luce degli esposti rilievi, può, dunque, concludersi che – diversamente da quanto opinato dal giudice a quo – l’accertamento condotto dall’Agenzia sul reddito d’impresa, prodotta nel territorio dello Stato da società non residente tramite stabile organizzazione, deve essere svolta nei confronti di quest’ultima e non nei diretti confronti della società non residente. E d’altro canto, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui la stabile organizzazione del soggetto non residente è rappresentata da società residente munita di personalità giuridica, il criterio trova ulteriore conforto nel rilievo che in tal caso, per le precipue caratteristiche del sistema legale descritto in precedenza, l’accertamento non può che risolversi nella rettifica della dichiarazione di detto soggetto (ancorchè per la parte afferente al reddito del soggetto non residente di cui costituisce stabile organizzazione).

3) – Alla stregua della considerazioni che precedono s’impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso dell’Agenzia.

Il secondo motivo (con il quale l’Agenzia censura la pronunzia impugnata per aver ritenuto costo deducibile dalla stabile organizzazione reddito imponibile della società non residente, così sottraendo quest’ultimo alla prescritta tassazione in Italia) resta assorbito posto che la relativa decisione presuppone la risoluzione della questione (relativa all’effettiva ricorrenza in capo a Voith Paper s.r.l. della qualità di stabile organizzazione dell’omonima holding tedesca) non esaminata dal giudice di appello, perchè assorbita nella relativa decisione.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
P.Q.M.

la Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 291 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo

Riferisce in punto di fatto l’Avv. D.M. che:

con deliberazione 27 maggio 1993, n. 780, l’amministratore straordinario della U.s.l. prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal ricorrente con decorrenza dal 5 febbraio 1994;

con sentenza n.410/93 il Consiglio di Stato riconosceva il suo diritto ad essere inquadrato come assistente coordinatore nella settima qualifica funzionale;

successivamente su istanza del dott. M. del 4 febbraio 1994, l’amministrazione sanitaria con provvedimento 24 febbraio 1994, n. 336, ricostruiva la carriera del dipendente, con l’applicazione dei contratti di lavoro del comparto sanità e dei criteri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale 8 settembre 1987, n. 4480 e disponeva il suo reinquadramento nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore, ottavo livello retributivo;

la delibera di reinquadramento era sottoposta a visto di legittimità della Giunta regionale, alla quale l’atto era stato inviato per il controllo a norma dell’art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991;

la Giunta regionale, nella seduta in data 11 aprile 1994, n. 1938, rilevava alcuni vizi del provvedimento, tra cui il difetto di motivazione e la contrarietà dell’atto ad alcune pronunce della Corte costituzionale, rinviando pertanto l’atto all’amministrazione per chiarimenti;

– con nota 20 maggio 1994, n. 2048, il dott. M. sollecitava l’amministrazione sanitaria a dare esecuzione all’atto di inquadramento, previo annullamento dell’atto di controllo;

– sulla base dei rilievi formulati dal competente organo regionale di controllo, l’amministratore straordinario della Usl n. 6 di Matera con deliberazione n. 1031 del 3 giugno 1994, notificata al ricorrente con nota 22 giugno 1994, n. 14545, disponeva la "revoca" del provvedimento n. 336/94 relativo al reinquadramento giuridico ed economico del dott. D.M..

Avverso tale provvedimento il dott. M. ha proposto ricorso notificato in data 7 e 8 ottobre 1994 e depositato in data 15 ottobre 1994, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in relazione alla mancata evidenziazione dell’interesse pubblico alla revoca dell’atto di reinquadramento;

2)eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, atteso che le specifiche motivazioni dedotte a sostegno del provvedimento di revoca si fondano sull’inconferente richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 484/91 che censura scelte discrezionali di una legge regionale siciliana; violazione dell’art. 70 del D.P.R. 21 luglio 1983, n. 348, recante il primo contratto collettivo di lavoro per il comparto della sanità, nonché dell’art. 82 del D.P.R. 761/93, recante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; eccesso di potere per disparità di trattamento poiché ad altro personale proveniente dal parastato, come il ricorrente, sarebbe stato riconosciuto il trattamento giuridico ed economico oggi negato al ricorrente.

Con atto depositato in data 26 ottobre 1994 si è costituita la U.S.L. n. 6 di Matera, eccependo la infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale 26 ottobre 1994, n. 677, la domanda cautelare è stata respinta.

La Regione Basilicata, pure evocata in giudizio, non si è costituita.

All’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il Collegio ha avvisato le parti, a norma dell’art. 73, comma 3. cod. proc. amm., della sussistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso, sicché la parte ricorrente ha chiesto il rinvio della decisione, al fine di controdedurre su tale profilo.

All’udienza pubblica del 24 marzo 2011, vista l’istanza del ricorrente del 14 marzo 2011, il Collegio assegnava l’ulteriore termine di dieci giorni per la produzione di memorie.
Motivi della decisione

1.- Oggetto del presente ricorso è la delibera 3 giugno 1994, n. 1031, con la quale l’amministratore straordinario della Usl n. 6 di Matera, vista la delibera della Giunta Regionale 11 aprile 1994, n. 1938, stabiliva di "revocare a tutti gli effetti" il provvedimento n. 336/94 di reinquadramento del Dott. M. nella posizione funzionale di "collaboratore coordinatore" con i criteri di equiparazione stabiliti con delibera della Giunta Regionale n. 4480/87.

2.- Al fine di un corretto inquadramento giuridico della questione, osserva preliminarmente il Collegio che l’atto impugnato, a prescindere dalla terminologia utilizzata dall’amministrazione, non configura un vero e proprio atto di revoca, bensì un mero ritiro di un atto inefficace.

Il potere di revoca, infatti, presuppone l’efficacia dell’atto da rimuovere, avendo esso effetti dispositivi sull’atto originariamente adottato per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero a causa del mutamento della situazione di fatto o a causa della nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Al sussistere di ragioni di interesse pubblico dunque l’amministrazione può ritenere opportuno rimuovere ex nunc a partire da un certa data gli effetti esplicati legittimamente da un atto amministrativo sino a tale data. Poiché la revoca determina la cessazione definitiva dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, essa può incidere sfavorevolmente su situazioni di vantaggio attribuite dall’atto da rimuovere e pertanto l’esercizio del potere di revoca implica una ponderazione rigorosa da parte dell’amministrazione attraverso una precisa motivazione degli interessi in gioco, quelli pubblici e quelli del privato inciso.

Viceversa, il potere di ritiro incide su un atto che non è mai divenuto efficace, per non avere superato il vaglio da parte del competente organo di controllo o comunque più genericamente per non aver superato positivamente la fase integrativa dell’efficacia.

La inefficacia originaria dell’atto da ritirare (e quindi la sua mancata incidenza su situazioni giuridiche consolidate) non richiede (a differenza della revoca che invece incide su atti amministrativi produttivi di effetti) né la verifica dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione né la valutazione dell’incidenza esterna dell’atto originario, in relazione a posizioni giuridiche o all’affidamento dei soggetti coinvolti.

Ciò premesso, l’atto impugnato va qualificato non come revoca, ma come atto di mero ritiro della delibera di reinquadramento n. 336/94, la quale non è mai divenuta efficace, poiché la Giunta regionale, alla quale l’atto era stato inviato per il controllo a norma dell’art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, nella seduta in data 11 aprile 1994, n. 1938, rilevava il difetto di motivazione del provvedimento, non risultando chiara l’interpretazione data dalla US.L. della delibera di G.R. n. 4480/87 in virtù della quale essa intendeva attribuire il nuovo inquadramento al dott. M.. L’organo di controllo, pertanto, chiedeva chiarimenti all’ente, esprimendo, altresì, la necessità di tener conto dell’orientamento della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 484/91.

La U.s.l., quindi, con il provvedimento impugnato recepiva in toto i rilievi formulati dall’organo di controllo e disponeva perciò (non la revoca, bensì) il ritiro della delibera di reinquadramento n. 336/94.

3.Il descritto inquadramento giuridico della sequenza procedimentale comporta che il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

3.1.- E’ infondato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente, muovendo dall’erroneo presupposto che la U.S.L. con l’atto di autotutela impugnato avesse implicitamente riconosciuto l’efficacia e l’idoneità della delibera n. 336/94 a produrre effetti costitutivi nei suoi confronti, indipendentemente dal controllo preventivo regionale, lamenta il difetto di motivazione per non avere l’amministrazione sanitaria evidenziato l’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto in comparazione con l’interesse del destinatario dell’atto al rispetto della posizione soggettiva acquisita in forza dell’atto di reinquadramento.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato, in linea con quanto sopra precisato, in un’ipotesi come quella che ci occupa, che il riesame di un atto non divenuto efficace per non aver superato il visto del competente organo tutorio per richiesta di chiarimenti alla p.a. controllata (Consiglio Stato, sez. V, 3 febbraio 2000, n. 599), non costituisce revoca, bensì mero ritiro.

Dunque, il ritiro o la rimozione di un atto mai divenuto efficace non soggiace al regime dei provvedimenti espressione di autotutela decisoria (quali la revoca per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e l’annullamento d’ufficio di atti illegittimi) e soggetti all’obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza del relativo interesse pubblico concreto e attuale.

Ciò in quanto, come già chiarito, l’inefficacia originaria dell’atto rimosso non impone alla pubblica amministrazione di valutare l’incidenza esterna delle sue precedenti statuizioni, in relazione all’affidamento eventualmente ingenerato nei terzi ed alla concreta valenza di detto interesse. (cfr. anche: Consiglio Stato, sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2724; Consiglio Stato, sez. V, 10 agosto 2000, n. 4405).

Nella fattispecie, nella fase integrativa dell’efficacia del procedimento amministrativo, l’organo di controllo ha chiesto chiarimenti e ha riscontrato alcuni profili di illegittimità dell’atto di reinquadramento del ricorrente e ciò ha impedito che l’atto divenisse efficace. Di conseguenza, la delibera di inquadramento n. 336/94 non aveva esplicato alcun effetto costitutivo nei confronti del ricorrente, in quanto non aveva superato positivamente il vaglio dell’organo di controllo.

Pertanto, l’adozione dell’atto impugnato, qualificabile come atto di mero ritiro (come già anticipato sopra, sub 2) e non come atto di revoca, non necessitava alcuna ponderazione da parte dell’amministrazione in ordine all’opportunità di rimuovere l’ inquadramento tenendo conto dell’interesse pubblico e dell’interesse del soggetto inciso.

E ciò tanto più che la U.s.l., con la delibera impugnata, si è limitata a recepire tutti i rilievi formulati dall’organo di controllo, senza compiere alcuna nuova considerazione della situazione di fatto.

3.2.- Il ricorso è invece inammissibile con riferimento al prospettato rilievo di illegittimità dell’atto di ritiro, relativo alla circostanza che la delibera di reinquadramento non avrebbe costituito una tipologia di atto da sottoporre a controllo della Regione a norma dell’art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 418.

Invero, tale doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso un’impugnazione tempestiva diretta sia contro l’atto di reinquadramento n. 336/94 (nella parte in cui disponeva il rinvio all’organo di controllo) sia contro la stessa delibera di controllo (adottata dalla Giunta regionale in data 11 aprile 1994, n. 1938), che impediva l’esplicarsi dell’efficacia dell’atto di inquadramento nell’ottava qualifica funzionale.

3.3.- Sono parimenti inammissibili le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso, con le quali la parte ricorrente contesta, nella sostanza, le ragioni poste alla base dell’atto negativo di controllo, che hanno indotto la U.s.l. a ritirare il provvedimento di inquadramento del dott. M. nella ottava qualifica funzionale.

L’Avv. M. prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato sotto i seguenti ulteriori profili: a) inconferenza del richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 484/91; b) violazione dell’art. 70 del D.P.R. 21 luglio 1983, n. 348, recante il primo contratto collettivo di lavoro per il comparto della sanità, nonché dell’art. 82 del D.P.R. 761/93, recante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; c) eccesso di potere per disparità di trattamento poiché ad altro personale proveniente dal parastato, come il ricorrente, sarebbe stato riconosciuto il trattamento giuridico ed economico negato al ricorrente.

La inammissibilità di tali doglianze, proposte contro l’atto di ritiromeramente esecutivo dell’atto negativo di controllo- della U.s.l. discende dalla omessa impugnazione, nel prescritto termine decadenziale, dell’ atto presupposto adottato dall’organo regionale di controllo (seduta di Giunta regionale 11 aprile 1994, n. 1938) dal quale consegue la lesione immediata e diretta della posizione soggettiva dell’interessato.

Infatti la U.s.l., con l’atto impugnato, non fa altro che adeguarsi alla delibera negativa di controllo, con cui erano rilevati alcuni vizi di legittimità del provvedimento di inquadramento, quali il difetto di motivazione ed era determinata l’inefficacia del provvedimento di inquadramento nell’ottava qualifica funzionale.

4.- Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso è in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

5.- Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento di Euro 1000, 00 (mille/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre oltre Iva, Cpa come per legge, in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-05-2011, n. 21286 Sequestro

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inari del Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 5 novembre 2010, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di dissequestro (di vari oggetti tra cui due computer portatili, una somma di danaro e un libretto di deposito a risparmio) avanzata nell’interesse di P.C., in considerazione del fatto che lo stesso è indagato del reato di cui all’art. 648 ter c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art. 7 e che il sequestro andava mantenuto, pendente il procedimento, per la necessità di accertare i fatti pertinenti al reato. a. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il P. chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali posto che, trattandosi di sequestro probatorio e considerato che il Tribunale del riesame aveva annullato sia l’ordinanza di custodia cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che il sequestro preventivo per insussistenza del fumus e del periculum in mora, il giudice avrebbe dovuto chiarire a quale reato il provvedimento si riferiva indicando altresì il rapporto di pertinenzialità tra l’oggetto di sequestro e il fatto ipotizzato oltre alle persistenti ragioni probatorie nonostante la chiusura delle indagini e la formulazione dei capi di imputazione.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

3.1. – Occorre riconoscere preliminarmente che il vizio di motivazione, oltre alla violazione di legge, è deducibile con il ricorso avverso l’ordinanza del GIP in materia di opposizione avverso diniego di dissequestro, come affermato anche dalla recentissima sentenza delle Sezioni unite (Sez. U, 30 ottobre 2008, Manesi, n. 9857, rv. 242290). Le Sezioni unite, alle quali era stata sottoposta la questione se la decisione del giudice per le indagini preliminari sull’opposizione proposta contro il decreto, con il quale il P.M. si è pronunciato sull’istanza di dissequestro, fosse ricorribile solo per violazione del contraddittorio e delle forme di trattazione del procedimento ovvero per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, ha reso la decisione per cui l’ordinanza in questione è ricorribile per Cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 606 c.p.p., comma 1. 3.2. – Ciò posto, e passando al merito di causa, deve poi ricordarsi che l’art. 262 c.p.p. prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero e poi per il giudice di restituire le cose assoggettate a sequestro probatorio, "anche prima della sentenza", "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova". Con tale previsione, per converso, può ritenersi resa manifesta la volontà del legislatore di consentire il mantenimento del vincolo ablativo, di regola, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino a che il giudice, con sentenza, si pronunci, come è suo dovere, sulla sorte da assegnare al bene in sequestro. Tale evenienza è però condizionata alla esistenza di una dimostrata necessità che la finalità probatoria permanga anche nella fase dibattimentale. Avuto riguardo alla funzione tipicamente processuale del sequestro probatorio, esso "dovrebbe" essere limitato al tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’accertamento in vista del quale è stato disposto", trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica (Cass., Sez. 3, 13 giugno 2007, n. 32277, Vitali, rv. 237021).

3.3. – Nella fattispecie tale necessità probatoria non è stata enunciata dal GIP il quale si è limitato ad adottare una formula vuota e di stile che non da conto delle ragioni del mantenimento del provvedimento cautelare considerato ancor più l’esito delle ordinanze di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare che della misura preventiva. La causale probatoria, di per sè temporanea, doveva essere espressamente esplicitata con riferimento al procedimento cui il sequestro risulta asservito tenuto conto che è la sola rappresentata nella vicenda.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. B.C., con atto notificato il 16 settembre 2003, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i sig.ri V.P. e N.C. e le società Taodue Film s.p.a e Nova Films s.p.a. Con altro atto citò poi dinanzi al medesimo tribunale anche la R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a.

(in prosieguo indicata come RTI) e le due cause furono riunite.

L’attore sostenne di avere ideato lo schema (cd. format) di una serie televisiva, intitolata "Distretto di polizia", avente ad oggetto vicende destinate a svolgersi in un commissariato di (OMISSIS) e caratterizzate dalla presenza di una figura femminile in veste di dirigente. La proposta di realizzare la serie televisiva, che era stata rivolta alla Rai nell’anno (OMISSIS), dopo lunghe trattative non aveva avuto esito; ma nel corso del (OMISSIS) la rete televisiva Canale 5, gestita dalla RTI, aveva messo in onda un programma in otto puntate, recante lo stesso titolo e che ricalcava il medesimo schema ideato dall’attore, prodotto dalle società Taodue Film e Nova Films, facenti capo ad un ex collaboratore del sig. B., il sig. V., ed alla di lui moglie sig.ra N.. Il sig. B., ravvisando nell’accaduto la violazione del suo diritto d’autore, o in via subordinata un’attività di concorrenza sleale, ne chiese l’accertamento con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Essendo state tali domande rigettate dal tribunale, il sig. B. interpose gravame, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 2 marzo 2009, confermò la decisione di primo grado, perchè ritenne, anche alla luce delle prove testimoniali e documentali acquisite, che lo schema di trasmissione televisiva ideato dall’attore non avesse raggiunto un grado di compiutezza nè avesse originalità tale da assurgere ad opera dell’ingegno tutelabile in base alla normativa sul diritto d’autore.

Fu altresì escluso che ricorressero gli estremi della concorrenza sleale, consistente nella parassitaria riproduzione di un’altrui opera dell’ingegno, sia per difetto dei requisiti necessari a configurare, nella specie, un’opera dell’ingegno, sia in quanto non risultava provato lo svolgimento in proprio di un’attività imprenditoriale da parte del sig. B..

Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, formulando tre motivi di censura.

I sigg.ri V. e N. e la società Taodue Film si sono difesi con controricorso ed altrettanto ha fatto, ma separatamente, la società RTI. Nessuna difesa ha svolto invece in questa sede la società Nova Films.

Sia il ricorrente sia i controricorrenti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, volto a denunciare tanto la violazione degli artt. 2598, 2599 e 2600 c.c. quanto vizi di motivazione della sentenza impugnata, si riferisce alla reiezione della domanda proposta dall’attore in tema di concorrenza sleale.

Il ricorrente lamenta che tale domanda non avrebbe potuto esser rigettata per l’asserita non tutelabilità dell’opera dell’ingegno pedissequamente imitata, perchè, così argomentando, la corte territoriale ha sovrapposto indebitamente due piani diversi e tra loro non confondibili, essendo sanzionabile l’imitazione servile e la concorrenza parassitaria, o comunque la violazione delle regole di correttezza tra concorrenti, anche a prescindere dall’esistenza dei presupposti per la tutela del diritto d’autore.

Censura inoltre il ricorrente l’affermazione dell’impugnata sentenza che, negandogli la qualifica d’imprenditore, non avrebbe considerato come tale qualifica non implichi necessariamente la presenza di un’azienda dotata di un rilevante apparato esteriore e sussista, invece, ogni qual volta un’attività economica e commerciale sia riferibile ad un determinato soggetto; e tale sarebbe, appunto, il sig. B., al quale fa capo la società cinematografica "NordEst", produttrice dello schema di programma televisivo di cui si discute.

2. Col secondo motivo di ricorso ugualmente vengono denunciati sia vizi di motivazione del provvedimento impugnato sia errori di diritto, questa volta riferiti all’art. 2575 e segg. c.c., ed alla L. n. 633 del 1941, artt. 1, 2 e 158.

Il ricorrente insiste nel sostenere la tutelabilità quale opera dell’ingegno dello schema di base (cd. format) dì un programma televisivo, negli stessi termini in cui si reputa tutelabile il diritto d’autore relativo ad un’opera incompleta. A suo giudizio, le affermazioni dell’impugnata sentenza in ordine all’incompletezza dello schema da lui ideato non varrebbero, perciò, ad escludere la tutela; e sarebbero errate laddove si riferiscono alla pretesa incompletezza del contenuto ideativo del programma, trascurando che non già il contenuto, bensì la forma, è ciò che caratterizza la creatività e l’originalità dell’opera dell’ingegno imprimendole l’impronta personale dell’autore.

3. L’ultimo motivo del ricorso attiene esclusivamente alla motivazione della sentenza impugnata, di cui si denuncia l’insufficienza e la contraddittorietà nell’interpretazione delle risultanze della prova orale e di quella documentale.

4. Prima di scendere all’esame del contenuto delle riferite censure una premessa s’impone.

Essendo stata emessa l’impugnata sentenza nel marzo 2009, al presente ricorso risultano applicabili, ratione temporis, le disposizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c., delle quali i controricorrenti hanno eccepito il mancato rispetto.

Il citato articolo del codice di rito prescrive, com’è noto, che i motivi di ricorso per cassazione con cui vengano denunciati errori di diritto siano corredati, a pena d’inammissibilità, da un quesito idoneo a far risultare la questione giuridica sulla quale si chiede alla Suprema Corte di pronunciarsi. I motivi volti, invece, a lamentare vizi di motivazione del provvedimento impugnato debbono, sempre a pena d’inammissibilità, contenere l’indicazione del fatto controverso, in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. E la giurisprudenza di questa corte in più occasioni ha precisato che detta indicazione deve consistere in un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che si presenti specificamente destinato a circoscrivere riassuntivamente i limiti del fatto controverso in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex multis, Sez. un. 24 marzo 2009r n. 7032; e Sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Il ricorso ora in esame, come s’è detto, denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata tanto nei primi due motivi, nei quali si fa questione anche di errores in iudicando, quanto nel terzo. I primi due motivi si concludono con altrettanti quesiti di diritto, riferiti alle censure proposte a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (quesiti peraltro, come si vedrà esaminando il primo motivo, non sempre formulati in modo completo), ma non contengono il momento di sintesi con l’indicazione riassuntiva e specifica del fatto controverso che dovrebbe corredare le ulteriori censure formulate con riferimento al successivo medesimo art. 360, n. 5. Donde l’inevitabile inammissibilità di tali ulteriori censure.

Non è invece carente, sotto questo profilo, il terzo motivo di ricorso, che contiene una sintesi conclusiva (impropriamente definita quesito di diritto) in cui si rinviene l’indicazione del fatto controverso – la completezza del prodotto ideato dal ricorrente – sul quale la censura verte.

5. Ciò premesso, sì può ora procedere ad esaminare i motivi del ricorso, ma appare preferibile cominciare dal secondo, che investe l’oggetto della domanda principale proposta in causa dall’attore.

Le censure contenute in detto motivo non appaiono fondate.

5.1. Non è la prima volta che si discute dinanzi a questa corte della tutelabilita, in base alla normativa sul diritto d’autore, del cosiddetto format di un programma televisivo, ossia dello schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma medesimo. La sentenza n. 17903 del 2004, dopo aver evidenziato l’esistenza di orientamenti diversi nella giurisprudenza di merito in ordine al livello di completezza occorrente perchè un simile elaborato possa ambire alla tutela autoriale, non ritenne di dover prendere esplicita posizione sul punto per l’assorbente ragione che, in quel caso, faceva comunque difetto il requisito dell’originalità dell’opera, giacchè lo schema di programma del quale in quella sede si discuteva era stato mutuato da esperienze già sviluppate in altri paesi.

Nella più recente sentenza n. 3817 del 2010 si è però affermato che, per stabilire se il format di un programma televisivo integri gli estremi dell’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, pur dovendosi prescindere da un’assoluta novità e originalità di esso nell’ambito dì un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è possibile – in assenza di una definizione normativa – aver riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della Siae n. 66 del 1994, secondo cui l’opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. Su tale presupposto, la Suprema corte ha ritenuto che correttamente, in quel caso, i giudici d’appello non avessero concesso tutela a programmi televisivi prevalentemente caratterizzati da dialoghi tra attore-autore e pubblico del tutto improvvisati e privi di qualsiasi struttura predefinita.

5.2. B. la definizione così prospettata sembri adattarsi meglio a spettacoli d’intrattenimento che non ad opere destinate ad avere un vero e proprio sviluppo narrativo, quale è quella di cui si discute nella presente causa, se ne può dedurre la conferma della necessità, ai fini della qualifica dì opera dell’ingegno in relazione alla quale possa essere tutelato il diritto d’autore, di una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa. Il che, quando appunto si tratti della rappresentazione televisiva di una vicenda destinata a svilupparsi in serie più o meno definita di episodi con un contenuto narrativo da elaborare via facendo, postula l’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali di detta vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione.

Se tali elementi facciano difetto, o se non siano elaborati in modo sufficientemente chiaro e definito, non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell’ingegno, perchè si è in presenza di un’ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un’opera dell’ingegno.

5.3. E’ bensì vero che, come il ricorrente sottolinea, la tutela del diritto d’autore è applicabile anche alle opere incomplete; ma altro è un’opera che abbisogna di un completamento, altro un’ideazione ancora così embrionale e vaga da non permettere di apprezzarne il livello minimo di creatività ed originalità: perchè è ben evidente che anche quest’ultimo requisito – quello, appunto, dell’originalità dell’opera – non può essere adeguatamente vagliato se non in presenza di un elaborato dotato di un minimo indispensabile di specificità; ed anche la distinzione tra profili formali e profili contenutistici dell’opera, sulla quale il ricorrente insiste, perde di significato quando l’idea creativa sia così vaga da non poter neppure assumere una forma connotata in modo sufficientemente specifico.

L’impugnata sentenza non si è in alcun modo discostata dal principio di diritto sopra enunciato sub 5.2.). Ne ha fatto invece applicazione, avendo accertato che quanto in concreto elaborato dal sig. B. – la mera ideazione, senza ulteriori dettagli, di una serie televisiva avente ad oggetto vicende personali e l’attività professionale di funzionari di un commissariato di polizia romano in cui fosse presente, in posizione di rilievo, anche una donna – non era sufficientemente specifico ed originale da poter ambire al richiesto livello di tutela. Correttamente inquadrato nei principi giuridici cui s’è accennato, un tale accertamento si risolve in una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità. 6. L’accertamento e le valutazioni di merito di cui s’è detto potrebbero, ovviamente, essere censurate sotto il profilo della sufficienza e congruità della motivazione che le sorregge in punto di fatto.

S’è già visto, però, come il profilo di doglianza a tal riguardo contenuto nel secondo motivo del ricorso non sia ammissibile, ed ora va aggiunto che, sia pure per una ragione diversa, non è ammissibile neppure il terzo motivo, che proprio sulla motivazione dell’impugnata sentenza insiste.

Quel motivo, infatti, è volto a sostenere che la corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo delle risultanze istruttorie testimoniali e documentali, dalle quali, contrariamente a quanto il giudice d’appello ha ritenuto, non si evincerebbe affatto che lo schema di programma televisivo del quale si discute era estremamente vago e generico.

Si tratta, tuttavia, di una censura che non pone in luce uno o più ben determinati vizi logici della motivazione della sentenza sul punto, ma sollecita una rivisitazione completa e complessiva delle risultanze di causa, senza la quale sarebbe del tutto impossibile esprimere il giudizio che il ricorrente invoca. Ma una tale rivisitazione è preclusa al giudice di legittimità, nè, d’altronde, il ricorrente ha cura di riportare il tenore integrale delle deposizioni testimoniali e della documentazione cui fa cenno, di indicare specificamente in quali atti del processo di merito esse si trovino e di depositarne copia unitamente al ricorso.

7. Resta da esaminare il primo motivo di ricorso, che si riferisce, come già detto, al mancato accoglimento della domanda subordinata, che era stata proposta dall’attore per ottenere il risarcimento dei danni per concorrenza sleale.

Ma tale motivo di ricorso non appare ammissibile.

7.1. La suddetta domanda è stata rigettata dalla corte d’appello sulla scorta di due distinte ed autonome rationes decidendi: la prima basata sulla già rilevata non configurabilità in capo all’attore dì un’idea sufficientemente definita, che potesse perciò essere pedissequamente imitata con effetti confusori da parte del convenuto;

l’altra (sulla quale si era più specificamente fondata la sentenza di primo grado) facente leva sul rilievo che l’attore non ha dimostrato di essere un imprenditore e di potere perciò ambire alla tutela prevista dall’art. 2598 c.c..

Il ricorrente intende censurare entrambe tali argomentazioni, onde può dirsi che il motivo di ricorso in esame, pur se unitariamente espresso, contiene due ben distinte doglianze.

In applicazione del disposto del già citato art. 366-bis c.p.c., però, ciò avrebbe dovuto condurre a corredare l’indicato motivo di ricorso con due quesiti, per porre questa corte in grado di enunciare (non già solo uno, bensì) due distinti principi di diritto, rispettivamente riferiti alla prima ed alla seconda ratio decidendi della sentenza impugnata. Così invece non è, perchè a conclusione del medesimo motivo di ricorso è stato enunciato un unico quesito, che rispecchia la prima delle due accennate doglianze, concernente la diversità dei presupposti occorrenti per la tutela del diritto d’autore e per il risarcimento del danno da concorrenza sleale, senza in alcun modo accennare all’altro decisivo profilo: quello relativo alla mancata prova della qualità d’imprenditore in capo al ricorrente (nè, come già accennato, si rinviene nel ricorso una qualche sintesi del fatto controverso che possa dare adito a censure di difetto di motivazione sul punto).

Ne deriva l’inammissibilità della censura riguardante tale ultimo profilo e, di riflesso, l’irrilevanza anche della censura inerente al primo dei due argomenti posti a base della decisione con cui è stata rigettata la domanda in tema di concorrenza sleale, perchè siffatta decisione manterrebbe comunque un sufficiente fondamento nell’argomentazione non ammissibilmente censurata.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Tali spese vengono liquidate in favore dei controricorrenti sigg.ri V. e N. e società Taodue Film, in Euro 4.200,00 (di cui 4.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ed in egual misura in favore dell’altra separata controricorrente società R.T.I..
P.Q.M.

La certe rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei controricorrenti sigg.ri V. e N. e società Taodue Film s.p.a., in Euro 4.200,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ed in egual misura in favore della controricorrente società R.T.I. – Reti Televisive Italiane s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.