Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43440 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10.2.2011 il Tribunale di Catania respingeva la richiesta di L.P., ex art. 671 c.p.p., di applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:

– sentenza della Corte di appello di Catania del 20.6.2007 portante condanna alla pena di anni cinque di reclusione per delitti di bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali e truffe commessi nel (OMISSIS);

– sentenza della Corte di appello di Catania dell’11.6.2008 portante condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa per il delitto di riciclaggio commesso nel (OMISSIS).

Riteneva la Corte di appello che la distanza di tempo tra la commissione dei reati di cui alle suddette sentenze non consentiva di ravvisare tra gli stessi l’esecuzione di un medesimo disegno, apparendo anche illogico che il riciclaggio fosse stato ideato ed eseguito tre anni prima al fine di procurarsi la valuta necessaria per truffare tre anni dopo gli incauti risparmiatori.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.P., chiedendone l’annullamento per illogicità della motivazione.

Il fallimento era stato dichiarato nel (OMISSIS) considerando però l’attività svolta negli anni precedenti dalla società di intermediazione finanziaria amministrata dal L., per il quale il riciclaggio era uno dei mezzi utilizzati al fine di acquisire liquidità e reinvestire somme distratte ai creditori-clienti della sua società.

La Corte di appello aveva considerato solo la distanza temporale tra il fatto di riciclaggio e la dichiarazione di fallimento, senza tener conto degli ulteriori elementi concreti forniti dalla difesa a sostegno dell’unicità del disegno criminoso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione tra i delitti giudicati con le sopra indicate sentenze, tenendo conto soprattutto della notevole distanza di tempo tra la commissione dei reati.

Non ha, però, in alcun modo precisato in quale periodo abbia svolto un’attività di intermediazione finanziaria la società gestita da L.P., dichiarata fallita nel (OMISSIS), dovendosi invece tenere conto che il reato di bancarotta si considera consumato alla data della dichiarazione di fallimento, ma l’attività che deve essere presa in considerazione ai fini dell’accertamento del predetto delitto è, di norma, quella svolta nel periodo antecedente alla sentenza che accerta lo stato di insolvenza, periodo che comprende tutta l’attività svolta dalla società dichiarata fallita negli anni precedenti.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per un nuovo esame, nel quale il giudice del rinvio dovrà tenere conto, oltre che di tutti gli indici sintomatici più volte indicati dalla giurisprudenza ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, anche della effettiva distanza temporale tra i fatti di riciclaggio e i fatti di bancarotta per i quali L.P. è stato condannato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8103

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di T.P. ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino in data 4/07/2011 che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale n. 2068/11 R.G.N.R. nei confronti di C.R. e Ca.Pa., iscritto per il reato di cui all’art. 640 c.p., chiedendone l’annullamento senza rinvio. Al riguardo, deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l’inosservanza della legge penale e in particolare dell’art. 408 c.p.p., comma 2, in relaz. all’art. 127 c.p.p., comma 1, avendo omesso il pubblico ministero, prima di presentare la richiesta di archiviazione, di informare la persona offesa che aveva espressamente chiesto nella querela di essere avvisata.

Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, si è associato al ricorso.

Il ricorso è fondato. Invero, dagli atti emerge che la ricorrente all’atto della presentazione della querela aveva chiesto di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione, mentre non risulta essere stato disposto dal pubblico ministero, prima dell’inoltro all’Ufficio G.I.P. della richiesta di archiviazione, alcun avviso.

E’ indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte ritiene di uniformarsi, che tale omissione determini la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva la persona offesa della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p. (Sez. 5, sentenza n. 1508 del 13/12/2010, rv. 249085).

Va, pertanto, annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendosi la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-01-2011, n. 127

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Svolgimento del processo
La ricorrente è titolare di un esercizio pubblico (bar) nel centro di D..
In data 2/3/2007 l’amministrazione comunale rinnovava la concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico in XXX per 56 mq. (cd. plateatico), da utilizzare in parte con struttura coperta in ferro già assentita con il titolo abilitativo in data 13/7/2001.
Riferisce la ricorrente che:
– la struttura in ferro – sottile e di minimo impatto – risulta più stabile e resistente rispetto ai classici ombrelloni in stoffa, ed è dunque più sicura in presenza di venti che colpiscono proprio quell’area prospiciente al lungolago;
– sia l’area che la struttura erano state sottoposte al vaglio del Comune, il quale aveva imposto – a fianco del plateatico – il rispetto di una zona di passaggio pedonale di almeno sei metri, il rilascio di una perizia statica ed una valutazione di impatto sull’ambiente e sul traffico, che sono state regolarmente prodotte (cfr. doc. 5, 6 e 7);
– il manufatto, come voluto ed autorizzato dal Comune, ha richiesto un notevole investimento (doc. 8), giustificato dal fatto che il plateatico è l’unico luogo dove avviene la somministrazione e tenuto conto della stagionalità dell’attività in una zona d’impatto esclusivamente turistico.
In data 30/11/2009 la ricorrente presentava istanza per ottenere il rinnovo del titolo abilitativo per l’uso dell’area pubblica, la quale veniva tuttavia riscontrata negativamente in quanto "… la metratura e la tipologia di dehors richieste (mq. 56 e copertura mediante tenda con sostegni laterali) non sono conformi alle prescrizioni grafiche e normative dell’elaborato B – Ambiti di Intervento del Piano di Destinazione, Uso ed Arredo delle Superfici Pubbliche e d’uso Pubblico nelle Aree a Priorità Pedonale del Centro Storico di D. e relativa Disciplina Tecnica dei Plateatici definitivamente approvato". L’atto contenente il preavviso di rigetto suggeriva la presentazione di una nuova istanza, conforme alle prescrizioni grafiche della normativa regolamentare richiamata.
Riferisce parte ricorrente che le osservazioni al piano depositate da alcuni esercenti non furono discusse in Consiglio comunale.
Espone poi in punto di fatto che il raffronto tra la planimetria della concessione scaduta e quella di cui all’allegato B del nuovo Piano comunale (doc. 11) illustra come la profondità del fronte del plateatico viene ridotta di 1,45 metri (passando da 3,45 a 2), con l’impossibilità di utilizzare le coperture esistenti e la perdita di oltre la metà dei posti a sedere. La Signora B. subisce un ridimensionamento della redditività del locale e dei posti di lavoro, tenuto conto degli immutati costi fissi che non consentirebbero la prosecuzione in utile dell’esercizio.
Con la precedente concessione lo spazio di 56,33 mq. poteva essere arredato con ventidue tavoli, siede, ombrelloni ed una tenda con sostegni laterali; con l’approvazione del Piano di destinazione l’area è stata ridotta a 42,41 mq di tipo 5: non vi è solo una riduzione di 13,92 mq ma la modifica della forma, che incide sulla distribuzione degli arredi, in quanto lo spazio venutosi a creare (2 metri rispetto ai precedenti 3,45) rende impossibile posizionare due file di tavolini, ma soltanto una. Ciò posto lamenta parte ricorrente che:
– la conversione in area tipo 5 comporta che deve essere arredata con ombrelloni con ancoraggio a terra mediante corde, mentre la struttura autorizzata fino ad oggi – che dovrà essere asportata e smaltita – era meno invasiva e molto più sicura (foto doc. 10);
– il bar interno non permette un adeguato svolgimento del servizio pubblico in quanto stretto e lungo ed idoneo ad ospitare soltanto 5 tavolini (i turisti stagionali optano per altri posti all’aperto);
– la resa di ogni tavolo è pari a 5.739,89 Euro e dunque i mancati incassi annuali sarebbero di Euro 57.398,90 (riduzione dei ricavi del 39% senza una riduzione proporzionale dei costi).
Assumendo che il parere sottenda in realtà un atto a contenuto sfavorevole di amministrazione attiva, con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna i provvedimenti epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:
a) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 per insufficienza di motivazione, in quanto l’atto impugnato non fornisce alcuna giustificazione del rigetto dell’istanza e del mancato accoglimento delle osservazioni presentate in sede di pianificazione;
b) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, violazione ed erronea interpretazione degli artt. 1 e 5 del Piano dei plateatici: l’esigenza di riduzione e modifica della copertura non è desumibile dalla disciplina recentemente approvata dato che le strutture sono pienamente compatibili con le prescrizioni generali del Piano;
c) Eccesso di potere per contraddittorietà fra atti della stessa amministrazione, poiché il Comune pochi anni prima aveva autorizzato l’utilizzo delle attuali coperture per il plateatico, imponendo particolari vincoli;
d) Eccesso di potere per travisamento e motivazione contraddittoria, in quanto la fascia di sicurezza di 5 metri richiesta dal nuovo Piano viene rispettata dall’attuale conformazione del plateatico;
e) Erronea interpretazione del Piano, dato che la discrezionalità amministrativa è stata esercitata in modo discriminatorio realizzando un’arbitraria limitazione delle posizioni soggettive del cittadino;
f) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, poiché da un lato la struttura è stata edificata sul presupposto del forte vento che rende insicuro l’utilizzo degli ombrelloni, e inoltre vi sono siti di pregio che ospitano tavolini ed ombrelloni e presso i quali si applica arbitrariamente il concetto delle fasce di percorrenza di 5 metri;
g) Violazione delle regole del corretto procedimento, in quanto l’approvazione della deliberazione consiliare non ha tenuto conto delle osservazioni prodotte dai privati esercenti, che non sono state ammesse a discussione.
Si è costituito in giudizio il Comune di D., chiedendo la reiezione del gravame ed obiettando che il regolamento contestato ha inteso razionalizzare la gestione del plateatico cittadino per creare un assetto omogeneo ed ordinato degli arredi da collocare sul territorio comunale: ciò ha implicato una complessiva rideterminazione anche dell’estensione delle aree concedibili, spesso con una riduzione del periodo di concessione.
Con ordinanza n. 318, adottata nella Camera di Consiglio del 28/5/2010, la Sezione ha motivatamente respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, mentre il Consiglio di Stato, con atto n. 4094 emesso dalla sez. V il 31/8/2010, ha accolto l’appello, riformando in provvedimento cautelare di primo grado per la sussistenza del periculum in mora.
Con motivi aggiunti depositati il 2/7/2010 la ricorrente impugna l’atto definitivo di diniego del 3/6/2010, deducendo le stesse censure sollevate contro il preavviso di rigetto.
Alla pubblica udienza del 2/12/2010 il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.
Motivi della decisione
Il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti, per i motivi di seguito esplicitati.
1. Premette il Collegio – in linea generale e sulla scorta di giurisprudenza assolutamente consolidata (cfr. da ultimo: T.A.R. Lazio, sez. II – 3/11/2009 n. 10782; 1/4/2009 n. 3479) – che:
o l’occupazione di una porzione di suolo pubblico si configura come una vera e propria concessione d’uso, ossia alla stregua di un provvedimento – espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale – con il quale l’amministrazione locale sottrae il predetto bene alla fruizione comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari (c.d. uso particolare);
o il titolo abilitativo, pertanto, può essere rilasciato solo previo accertamento che lo stesso permetta comunque di realizzare una funzione primaria o comprimaria del bene pubblico, e non per il conseguimento di interessi meramente privati;
o le menzionate concessioni sono tutte accordate con la facoltà dell’amministrazione d’imporre nuove condizioni, nonché di procedere alla loro sospensione, revoca o modifica.
2. La giurisprudenza amministrativa ha correttamente evidenziato che la determinazione di non rinnovare, alla sua scadenza, la concessione per l’occupazione di suolo pubblico – provvedimento, quest’ultimo, espressione di ampia discrezionalità – e di esigere il ripristino dei luoghi può sorreggersi su ragioni di pubblico interesse, ed in questo modo è stata ritenuta legittima la scelta dell’amministrazione di privilegiare, in sede di comparazione dei diversi interessi, quello alla realizzazione di un parcheggio rispetto al mantenimento di una rivendita di giornali (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 14/1/2010 n. 150).
3. Nel caso di specie, va in linea generale osservato che il provvedimento impugnato non incide, con effetti restrittivi per il privato, su un rapporto concessorio in corso di esecuzione, ma reca il diniego (in effetti parziale) del rinnovo della concessione alla prevista scadenza, ed è stato in proposito osservato che la previsione in una concessione della possibilità per l’Ente pubblico di prolungare a cadenze determinate il rapporto integra una vera e propria potestà di riesame della situazione al momento del rinnovo (Consiglio di Stato, sez. V – 17/2/2010 n. 921).
4. Sulla base delle considerazioni appena sviluppate, devono essere respinti i motivi di cui alle lett. a), c), e), f) dell’esposizione in fatto.
4.1 L’atto impugnato racchiude le ragioni a sostegno della reiezione, consistenti nella non conformità della pretesa della ricorrente al nuovo assetto pianificatorio che ha puntualmente regolato le tipologie dei dehors ammissibili in ciascuna zona del centro e disciplinato le distanze necessarie a soddisfare interessi di natura generale.
4.2 Il fatto che la copertura oggi inibita fosse stata in precedenza autorizzata non introduce un elemento ostativo alla rimeditazione della decisione precedente; il "revirement" è il frutto di una nuova programmazione finalizzata alla tutela di specifici interessi pubblici, quali il decoro cittadino e l’ordinato afflusso turistico nell’area limitrofa al Lago.
4.3 L’ampio margine di apprezzamento riservato all’amministrazione in materia impedisce di configurare una discriminazione nei confronti del cittadino, poiché l’asserita incisione delle posizioni soggettive è in realtà il venir meno (soltanto parziale) della disponibilità di un bene dell’amministrazione, goduto dal privato grazie ad un provvedimento concessorio di durata temporanea soggetto a periodici rinnovi. Tale essendo la natura del potere attribuito all’amministrazione, è da escludere che la posizione dei privati – aspiranti alla concessione – possa essere ricostruita in termini di "spettanza" della stessa: quindi eventuali e più favorevoli titoli abilitanti l’occupazione del suolo pubblico in precedenza rilasciati dall’amministrazione non possono essere invocati a parametro di illegittimità/contraddittorietà di sopraggiunte determinazioni più restrittive in materia (sul punto, si veda la citata sentenza TAR Lazio n. 3479/2009).
4.4 In questo contesto non si comprende neppure la censura di disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, di fronte a scelte pianificatorie ampiamente discrezionali e a deduzioni che non danno conto di particolari situazioni di iniquità. Peraltro il Comune, nelle sue difese, deduce che la riduzione degli spazi di occupazione è stata mitigata da una serie di agevolazioni tariffarie, e la circostanza non è smentita da controparte.
5. Sono prive di pregio le ulteriori censure di eccesso di potere per travisamento dei presupposti, violazione ed erronea interpretazione degli artt. 1 e 5 del Piano dei plateatici, motivazione contraddittoria. Se è vero che il dehor che la ricorrente intende mantenere soddisfa determinate prescrizioni introdotte in via generale dal Piano, non rispetta tuttavia quelle che investono la metratura del plateatico e la tipologia del manufatto. Non può fare a meno di osservarsi, tuttavia, che nello specifico la superficie complessiva viene ridotta da 56 mq. a 42,8 mq, con il venir meno di soli 13,82 mq.,
6. Non appaiono da ultimo violate delle regole del corretto procedimento, in quanto l’approvazione della deliberazione consiliare ha fatto seguito alla presentazione di proposte che hanno assunto la funzione di apporti collaborativi, rispetto ai quali non era prevista, né dovuta, una specifica votazione.
7. Il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
In considerazione della peculiarità della fattispecie e dell’interesse azionato dalla ricorrente, che esercita un’attività economica destinata comunque a subire una compressione, le spese di lite possono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 21-05-2009 (07-05-2009), n. 21305 – Pres. DE ROBERTO Giovanni – A.P. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – Configurabilità del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 13/7/05 il Tribunale di Torino dichiarava A.P. e P.N. colpevoli del reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, e li condannava alla pena di giustizia e il solo P. al risarcimento del danno in favore della parte civile, cui liquidava una provvisionale di Euro 10.000,00.
Si contestava agli imputati, l’A. nella qualità di socia accomandataria della società "Studio Properzi & C." con sede in (OMISSIS) e il P., quale socio accomandante e collaboratore dello Studio, di avere eluso l’esecuzione del provvedimento del Tribunale di Torino in data 25/5/02, che accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dalla società "Assicurazioni & Finanza s.r.l." aveva ordinato all’ A. e a chiunque fosse in collaborazione con quest’ultima, di astenersi dal continuare attività di sviamento della clientela nel confronti di detta società, persistendo in tale condotta, nonostante fosse cessato il contratto di mandato tra la Levante Norditalia Assicurazioni, di cui la "Assicurazioni & Finanza" era agente e lo studio Properzi, che ne gestiva l’Agenzia n. (OMISSIS), con il conseguente divieto di porre in essere comportamenti di concorrenza sleale.
In motivazione il Tribunale, rilevato preliminarmente che non competeva al giudice penale sindacare nel merito il provvedimento civile, peraltro pienamente condivisibile, e confermato in sede di reclamo, osservava che detto provvedimento era attinente alla tutela del diritto di credito, onde la prosecuzione delle condotte in esso individuate come illecite costituisse violazione dell’art. 388 c.p., non impedita dalla circostanza che le polizze erano state disdettate alla scadenza, avuto riguardo alla legittima aspettativa di un rinnovo, previsto in linea generale come automatico nei contratti di assicurazione. Riteneva poi che dal compendio probatorio era rimasto accertato il proseguimento dell’attività vietata da parte degli imputati, giacchè le disdette pervenute alla Levante dopo la misura cautelare erano state 102 per 122 polizze risolte e 56 trasferite all’Agenzia Russo, con cui l’A. aveva un contratto di subagenzia. Per il Tribunale era strana la coincidenza che numerose disdette fossero pervenute nel medesimo giorno, e non era certamente pensabile che 102 clienti avessero scelto lo stesso giorno per spedire la raccomandata, a meno di ritenere che avessero agito su impulso degli imputati, che con 56 di loro avevano poi stipulato nuove polizze. Osservava infine che benchè il destinatario della notifica della misura cautelare fosse l’A., concorrente non poteva che essere il coniuge P., che non solo aveva ammesso di aver avuto conoscenza del provvedimento, ma aveva anche contribuito a commettere le violazioni.
A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado e nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, ribadiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, che per provvedimenti cautelari, la cui inottemperanza dolosa dava luogo a responsabilità penale, dovevano intendersi tutti i provvedimenti cautelari previsti dal Libro 4^ del codice civile e non solo quelli tipici predisposti a tutela della proprietà, del possesso o del credito, ma anche quelli a tutela di un credito potenziale, quale quello vantato dalla società querelante, che, con lo sviamento della clientela, che lo studio Properzi stava attuando, veniva a perdere il portafoglio della sua agenzia, che aveva un indubbio valore commerciale, nonchè il diritto alle provvigioni, direttamente dipendente dal numero delle polizze e quindi della clientela che restava legata alla Levante, un diritto di credito che certo la misura cautelare intendeva tutelare in via preventiva.
Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo del loro difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento pone due motivi.
Con il primo motivo denunzia l’erronea applicazione dell’art. 388 c.p., comma 2, laddove sanziona l’elusione di un provvedimento del giudice civile a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Sostiene in particolare la difesa che, vietando l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. gli atti di concorrenza sleale, quelli cioè intesi allo sviamento della clientela con modalità non conformi ai principi di correttezza professionale, che già di per sè costituiscono lesione del principio del "neminem ledere" ex art. 2043 c.c., indipendentemente da qualsiasi provvedimento cautelare, l’elusione di essa non poteva considerarsi sanzionabile penalmente, nè tanto meno in forza dell’art. 388 cit., che tutela altro bene giuridico.
Richiamando il principio di recente espresso da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 36692 del 27/9/07), a mente del quale l’interesse tutelato dalla norma penale de qua non è l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, che si rivela più pregnante in quelle materie, come il credito, il possesso e la proprietà, in cui con maggiore evidenza e danno poteva vedersi frustrata l’esecuzione della misura in vista del giudizio di merito, rileva il difensore che nel caso in esame l’esecuzione o meno dell’ordinanza, emessa per prevenire ulteriori danni nel corso dell’azione di risarcimento intrapresa dalla parte civile, non avrebbe in alcun modo protetto il soddisfacimento in sede esecutiva di un eventuale ipotetico e ancor non realizzato credito, dovuto ai danni conseguenti la prosecuzione dell’attività illecita vietata. Il provvedimento di "non facere", emesso dal giudice civile non poteva in alcun modo ricondursi ad alcuna delle tre tassative categorie elencate dalla norma. L’azione proposta dal denunciante in sede civile era da qualificarsi come azione extra contrattuale, che crea, qualora provata, il sorgere di un obbligo al risarcimento del danno in capo ai responsabili, ma che non si fonda su di un diritto di credito, atteso che lo studio Properzi non aveva firmato alcun patto contrattuale con la Levante di non concorrenza, onde, cessato il rapporto di agenzia, il titolare ben poteva legittimamente continuare ad operare nel campo delle assicurazioni nell’interesse di altre compagnie, mettendo a frutto la scienza e l’esperienza precedentemente maturata. Ad avviso della difesa il diritto al risarcimento azionato dalla parte civile non poteva costituire, prima della sentenza, un diritto di credito tutelabile in sè in via cautelare, diversamente opinando, non vi poteva essere una sola materia esclusa dalle tre categorie elencate dall’art. 388 c.p., comma 2.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2, e sostiene che trattandosi di un reato proprio, soggetto attivo doveva considerarsi solo la persona, quale parte del giudizio civile, nei cui confronti era diretto il provvedimento del giudice e a cui l’ordinanza era stata notificata, onde poichè il reato contestato non vedeva il P. imputato in concorso con l’A., ma come autonomo autore di reato, la condanna inflitta al P. era illegittima, perchè riferibile ad un fatto diverso da quello contestato.
Tanto premesso, osserva il collegio che il primo motivo dei ricorsi è fondato e va accolto, in esso assorbito anche il secondo. Ed invero la questione di diritto posta all’esame di questa Corte è se l’art. 388 c.p., comma 2, costituisca presidio penale esclusivamente per i provvedimenti cautelari emessi nelle materie tassativamente elencate e se possa trovare applicazione analogica o estensiva al di fuori di essi.
Orbene nel caso in esame ciò che l’ordinanza, resa ex art. 700 c.p.c., vietava alla A. e a chiunque fosse in rapporto di collaborazione con quest’ultima, non era la lecita concorrenza tra le parti, ma la concorrenza sleale, e cioè quella particolare manifestazione – frutto dell’interpretazione giurisprudenziale dell’ipotesi residuale di cui all’art. 2598 c.c., n. 3 – che è lo sviamento della clientela con danno dell’altrui azienda. Ciò che certamente l’A. e chiunque altro non poteva fare è realizzare atti di concorrenza sleale, cioè illecita, quale lo sviamento della clientela con modalità non conformi ai principi di correttezza professionale, idonei a danneggiare l’altrui azienda. In altri termini costituendo la concorrenza sleale una lesione del principio del "neminem ledere", il provvedimento adottato equivale ad imporre ciò che di per sè è già illecito.
L’interpretazione estensiva data dai giudici del merito, per cui qualsiasi provvedimento cautelare del giudice civile trova sanzione penale nell’elusione, rischia di trasformare l’art. 388 c.p., comma 2 in una sorta di norma tipicizzante qualsivoglia condotta contraria ad un provvedimento cautelare civile, laddove in realtà la ragione per cui solo alcuni provvedimenti sono sanzionati – e cioè solo tre tipologie di provvedimenti in materia di: proprietà, possesso e credito – trova fondamento proprio nella corretta individuazione dell’interesse tutelato dalla norma.
Se l’interesse tutelato dall’art. 388 c.p., comma 10 e 2, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (n. 36692 del 27/9/07), non è l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, ma l’esigenza costituzionale di effettività di giurisdizione e la sanzione non segue una mera trasgressione all’ordine del giudice, bensì l’ostacolo all’effettiva possibilità di una sua esecuzione, nel caso in esame l’azione di risarcimento, intrapresa dalla parte civile, poteva certamente essere aggravata dal protrarsi della condotta, posta in essere dall’azienda convenuta, onde la legittimità dell’ordinanza, emessa per prevenire ulteriori danni, ma l’esecuzione o meno della stessa non avrebbe in alcun modo "protetto" il soddisfacimento in sede esecutiva dell’eventuale credito, dovuto ai danni conseguenti la prosecuzione dell’attività illecita. Nè a tanto può valere il richiamo operato dai giudici del merito alla norma di cui all’art. 669 duodeces c.p.c., che disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, quando, come nel caso in esame tale provvedimento non può nella sostanza che essere equiparato a un ordine di astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.. In tale ottica dunque va letta la tassativa elencazione dei provvedimenti cautelari, che possono dar luogo ad elusione. Il provvedimento del giudice civile costituisce un presupposto della condotta criminosa, e tra le misure cautelari è pacifico che rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi dall’art. 700 c.p.c., ma a condizione che tali provvedimenti attengano alla difesa della proprietà, del possesso e del credito.
Nel caso in esame il provvedimento di "non facere" emesso dal Tribunale Civile di Milano non può essere ricondotto ad alcuna delle tre tassative categorie, elencate dalla norma, giacchè le norme sulla concorrenza illecita rappresentano un’applicazione specifica del dovere generico di non cagionare ad altri un danno ingiusto (art. 2043 c.c.), tant’è che all’atto di concorrenza sleale si applicano le norme generali sull’illecito di cui al cit. art., salva l’integrazione della disciplina desumibile dall’art. 2598 c.c. e segg..
L’azione di concorrenza sleale proposta dal denunziante in sede civile trova ragione non nella cessazione del rapporto, ma nel principio del "neminem ledere", è azione extra contrattuale, giacchè non risulta provato alcun patto contrattuale di non concorrenza, e crea il sorgere di un obbligo al risarcimento dei danni in capo ai responsabili, ma che non si fonda su di un diritto di credito.
Si è quindi al di fuori dell’ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 388 c.p., comma 2, onde si impone l’annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.