Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18172 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto 5 febbraio 2009 la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda di equa riparazione del pregiudizio da ritardo irragionevole del processo, proposta dall’avv. M.F., in proprio e nella qualità di procuratore del dottor M. G., entrambi eredi dell’avv. Mo.Fr., in relazione ad un giudizio dinanzi al giudice di pace di Messina, di opposizione all’esecuzione presso terzi promosso dall’INPDAP, che era stata avviata per il pagamento di L. 397.717, pari agli interessi di mora maturati per il tardivo pagamento delle spese processuali in favore del predetto dante causa, procuratore distrattario in un giudizio previdenziale.

Il giudizio di opposizione era durato cinque anni e due mesi dal 4 febbraio 2002 al 26 aprile 2007. Ha premesso la corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, che nella valutazione degli elementi necessari all’accertamento, da compiersi in termini, non assoluti, di irragionevolezza – consistenti nella complessità della fattispecie, nel comportamento delle parti e nel comportamento del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla definizione del giudizio – non sia apprezzabile ciò che non sia riferibile all’apparato giudiziario e, per quanto attiene a questo, vada escluso quanto è collegato allo svolgimento delle varie fasi e degli eventuali diversi gradi, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto. Ha quindi considerato che alla durata di anni cinque, mesi due e giorni 22 dovesse sottrarsi il tempo dei rinvii richiesti dalle parti, di sei mesi, mentre il ritardo si era verificato nel deposito della sentenza, per il quale erano decorsi anni tre, mesi tre e giorni nove, sicchè, a fronte della durata media di tre anni e sei mesi dovuti ai rinvii, la irragionevolezza veniva a quantificarsi in anni uno mesi otto e giorni 22. Ciò premesso il giudice di merito ha rilevato che la domanda di equo indennizzo aveva individuato il pregiudizio nella incertezza e nello stato di prolungata ansia derivati dall’attesa dell’esito del giudizio, "definibile quale logorio subito dalla psiche dell’individuo a causa della insoddisfatta aspettativa della giustizia", ed aveva all’uopo invocato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale deve ritenersi sussistente ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente; e alla stregua di tale principio di diritto ha rigettato la domanda, avendo identificato le particolari circostanze che inducono ad escludere la sussistenza del danno in termini di prolungata ansia per l’attesa del giudizio e per l’incertezza del suo esito, nel valore "assai modesto "e nella natura della controversia presupposta, fonte del credito ivi azionato e del suo valore particolarmente esiguo, se rapportato alla qualità della parte, avvocato giuslavorista specializzato in cause previdenziali contro l’Inpdap. Ha considerato infatti che dagli atti del processo presupposto e da quelli di altri quattro procedimenti ex lege Pinto promossi dal medesimo difensore nello stesso arco temporale "per vicende processuali distinte ma sostanzialmente sovrapponibili (quanto ali1 oggetto e al valore delle controversie) "poteva agevolmente desumersi che la questione giuridica oggetto del processo presupposto era stata altre volte proposta ed erano "presumibilmente noti al predetto tutti i risvolti e tutte le possibilità di successo".

La corte di appello ha aggiunto che sebbene la esiguità della posta in gioco incida sul quantum e non sull’an della pretesa tuttavia è necessario che ricorrano altre particolari circostanze idonee al normale verificarsi dello stato di ansia per la prolungata attesa dell’esito del giudizio, nella specie sussistenti, poichè diversamente opinando la pretesa assumerebbe caratteri meramente punitivi.

Propone ricorso con due motivi illustrati da memoria l’avv. M. F.; resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denunziano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, 6 par. 1 Cedu e omessa motivazione.

Rileva il ricorrente che la durata non ragionevole di un anno, otto mesi e 22 giorni, come determinata dal decreto impugnato, ha riguardato l’intervallo tra l’ultima udienza istruttoria e il deposito della decisione, che si era protratto dal 29 settembre 2003 al 26 aprile 2007, sicchè per la semplicità e la natura della causa, che non aveva necessitato di istruttoria, avrebbe dovuto essere considerato irragionevole il ben maggior ritardo di 42 mesi.

Con il secondo motivo è ribaditala denunzia di violazione delle norme su indicate, laddove la decisione impugnata ha escluso qualunque pregiudizio, senza alcuna prova sull’abuso del processo, che anzi era stato escluso dall’esito favorevole del giudizio presupposto, ed ha considerato la posta in gioco, la cui valutazione incide solo sulla quantificazione dell’indennizzo, essendo "del tutto mancata la valutazione delle condizioni socio economiche del litigante".

Nessuno dei motivi di censura merita di essere accolto. Quanto al primo, si appalesano inconferenti le deduzioni svolte sulla durata del giudizio presupposto e sulle ragioni, della stessa, a fronte del risolutivo argomento assunto nel decreto impugnato a fondamento della decisione reiettiva della domanda, la quale dopo aver determinato in un anno, otto mesi e 22 giorni l’eccesso rispetto alla durata ragionevole, ha osservato che per l’accoglimento della domanda di indennizzo non basta avere accertato l’ingiustificato protrarsi del processo in quanto occorre che da esso sia derivato un danno. E proprio con riguardo alla dedotta dal ricorrente "prolungata ansia derivata dall’attesa dell’esito del giudizio definibile quale logorio subito dalla psiche dell’individuo a causa della insoddisfatta aspettativa di giustizia", la corte di merito, dopo aver premesso, sulla scorta dei principi affermati dal giudice di legittimità (Cass. ss.uu. 1338/2004), che in tema di equa riparazione il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, esso deve ritenersi sussistente ogni qualvolta non ricorrano nel caso concreto circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, ha ravvisato le particolari circostanze escludenti con un giudizio di merito in suscettibile del sindacato di legittimità, attesa la congruità della motivazione offerta.

Ha infatti considerato che la natura della controversia del processo presupposto, la fonte del credito azionato e il suo valore particolarmente esiguo – pari ad Euro 205,40 – la qualità della parte, avvocato giuslavorista specializzato in cause previdenziali, intesa sia in relazione alle presumibili condizioni economiche sia in relazione alle condizioni tecniche e pratiche dallo stesso acquisite nella trattazione di simili procedimenti, sono tutti elementi utili ad escludere e non semplicemente a ridurre "quello stato di incertezza, di ansia, di stress per la prolungata attesa dell’esito del giudizio".

Considerazioni e rilievi che giovano a disattendere anche la pretesa del dott. M.G., che il ricorrente ha rappresentato quale procuratore speciale, operando anche per lui la irrisorietà della posta in gioco e la qualità della parte, essendo innegabile la valenza per il congiunto delle cognizioni tecniche e pratiche acquisite dal suo difensore, ai fini della negata incertezza dell’iniziativa processuale e della prolungata ansia per l’attesa del giudizio.

Il ricorso va dunque respinto con condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali in Euro 600,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al Variamento in solido delle spese processuali in Euro 600,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4657 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, la signora A.A.C. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) la determinazione – comunicatale il 20.7.2010 – con cui la si è esclusa dal concorso pubblico indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s. s., n.34, del 30.4.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 13.4.2011: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato nuovamente sottoposto al vaglio collegiale, si ritiene – dandone rituale preavviso alle parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Risulta, infatti, "per tabulas"

che il provvedimento impugnato è la naturale conseguenza di un giudizio di inidoneità fisica, formulato a seguito di accertamenti sanitari (ai quali l’interessata era stata sottoposta ai sensi della vigente normativa di settore): che hanno evidenziato come il soggetto in questione non raggiungesse la statura minima (di cm. 161) richiesta (ai fini di cui è causa) dallo specifico bando;

che gli esiti di questi accertamenti hanno trovato sostanziale conferma in occasione della "revisione" (effettuata il 21.2.2011), appositamente disposta da questo giudice.

In presenza di tale situazione, il Collegio (rilevato che la C. misura, in realtà, cm.159,5) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite, eccezion fatta per quelle dell’eseguita verificazione (non essendo pervenute, sul punto, specifiche indicazioni da parte dell’organo al quale – ex art.66 d.lg. n.104/2010 – era stato ordinato di provvedere), seguono la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina0 che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 09-06-2011, n. 23242 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.P. ricorre avverso la sentenza 20.1.10 della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella, in data 3.3.08, del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile curatela fallimentare Allevamento Valtanaro piccola soc. coop. a r.l., dichiarata fallita con sentenza 24.1.10 del Tribunale di Palermo e di cui il C. era stato amministratore unico dal gennaio del 1998 fino alla dichiarazione di fallimento.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per avere misconosciuto i giudici di merito che amministratore di fatto della fallita dal 1993 fino alla data del fallimento era stato F.L., mentre il C. era solo una mera "testa di legno" la cui responsabilità era stata affermata in totale assenza di prove in ordine all’elemento psicologico del reato, non avendo considerato, a dimostrazione dell’assenza di qualsivoglia intenzione fraudolenta ai danni dei creditori, che l’istanza di fallimento era stata presentata in proprio dal C. e che le passività più consistenti si erano registrate negli anni 1996-97, periodo in cui il ricorrente non rivestiva alcun ruolo nella compagine sociale e relativamente al quale non poteva assumere alcuna responsabilità neanche per il mancato reperimento della documentazione contabile, riferentesi peraltro a soggetto giuridico diverso, essendo la Allevamento Valtanaro Cooperativa stata trasformata in Allevamento Valtanaro Piccola Società Cooperativa a r.l. nel dicembre del 1997. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Il ricorrente reitera infatti in questa sede doglianze che hanno trovato compiuta confutazione da parte dei giudici palermitani i quali, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, hanno dato conto degli elementi di responsabilità emersi nei confronti di C.P. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli.

Hanno anzitutto evidenziato i giudici di appello come il C. abbia assunto la carica di amministratore della fallita in data 27.1.98, all’atto cioè della trasformazione dell’impresa – avente ad oggetto l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria ed altro – da Allevamento Valtanaro coop. a r.l. in Allevamento Valtanaro piccola soc. coop. a r.l. e del trasferimento della sede legale da Cuneo a Palermo, non senza però aver prima proceduto all’acquisto dai fratelli F. delle quote societarie.

Pertanto – hanno sottolineato i giudici del merito – il C., lungi dall’essere una mera "testa di legno", collocato da altri alla carica di a.u. per celare i manovratori occulti, era divenuto proprietario ed amministratore reale della società, essendo risultato che i due fratelli F. non si erano più interessati della stessa una volta cedutala all’acquirente al quale si erano poi rivolti tutti i fornitori rimasti creditori della cooperativa.

Quanto all’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, hanno rilevato i giudici palermitani come sia rimasto accertato che l’odierno ricorrente avesse depositato solo le scritture contabili della società relative agli anni 1998-99, mentre quelle relative agli esercizi precedenti non erano state prodotte nè rinvenute neanche a seguito delle espletate indagini di p.g. presso la precedente sede legale piemontese ed inoltre, anche con riferimento ai libri e alle scritture contabili depositati, era mancante la documentazione di supporto, quella cioè relativa alle fatture attive e passive e ai partitari, sì che era stato impossibile ricostruire l’attività di gestione condotta negli esercizi immediatamente precedenti il fallimento, anche perchè le annotazioni riportate nella situazione patrimoniale al 31.12.99, depositata dal C. ed allegata all’istanza di fallimento dal medesimo presentata, si era rivelata sostanzialmente inattendibile.

Infatti, i dati riportati non avevano trovato rispondenza negli accertamenti svolti dagli organi fallimentari, tanto che all’atto della redazione dell’inventario presso la sede della società erano stati rinvenuti pochissimi beni, del valore di L. 945.000, mentre la situazione contabile al 31.12.99 riportava l’esistenza di attrezzature per il valore di L. 31.500.000, di veicoli per un valore di dieci milioni di lire e di altri beni per un valore di circa 50 milioni di lire, mai rintracciati e senza che il C. ne avesse giustificato in alcun modo la mancanza, come pure l’omessa esposizione di un credito per L. 75 milioni, vantato nei confronti della soc. "Qualità e Sconto", nonchè dei maggiori debiti contratti e per i quali i creditori avevano poi ottenuto l’insinuazione al passivo.

Del tutto correttamente, pertanto, i giudici territoriali hanno concluso sul punto nel senso che il C. aveva fatto predisporre, per il periodo della sua gestione, un documento di comodo da parte della studio Scalia – consulente contabile della società dopo il trasferimento della sede a Palermo -, non fornendo allo stesso i dati necessari per la corretta e fedele tenuta della contabilità, al fine di occultare la reale situazione debitoria e le distrazioni compiute, tanto che – hanno ad ultimo rimarcato i giudici di appello – si era determinata una vistosissima ed ingiustificata sproporzione tra l’attivo, ammontante a sole L. 945.000, ed il passivo, pari ad oltre L. 4 miliardi.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1095 Studenti Università

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Svolgimento del processo

1) Il sig. G.B. ha partecipato al concorso indetto dall’Università degli Studi di Firenze per l’ammissione a n. 240 posti per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2010/2011, a conclusione del quale si è classificato in graduatoria al posto n. 269.

Con il ricorso in epigrafe ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, deducendone l’illegittimità perché viziati da molteplici irregolarità ed ha chiesto:

– in via principale, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della graduatoria finale impugnata nella parte in cui non include il ricorrente per effetto di una compensazione, in termini di punteggio, rispetto ai candidati che sono stati agevolati nella risoluzione dei quesiti di chimica dalla presenza, in due delle aule in cui si sono svolte le prove, di una tabella rappresentativa della tavola periodica degli elementi;

– in via subordinata, l’ammissione del ricorrente al primo anno del corso di laurea di cui si tratta ovvero, in ulteriore subordine, l’annullamento dell’intero concorso, in relazione alla violazione dei principi di segretezza ed anonimato delle prove.

2) L’Università degli Studi di Firenze e il M.I.U.R. si sono costituiti in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, il difetto di legittimazione passiva del predetto Ministero e chiedendo, comunque, il rigetto del gravame perché infondato.

3) Nella camera di consiglio dell’1 dicembre 2010 questo Tribunale, con ordinanza n. 1110, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente nei sensi e nei limiti precisati nella motivazione di tale provvedimento e, in vista della decisione di merito, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione di cui si tratta inseriti in graduatoria. Il ricorrente ha provveduto nei termini fissati.

4) Tanto il ricorrente quanto le Amministrazioni resistenti hanno depositato memorie in vista dell’udienza del 25 maggio 2011, in cui la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

1) È pacifico in causa che in occasione dello svolgimento, in data 2 settembre 2010, delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2010/2011 si è verificato che in due delle aule in cui si sono svolte le prove erano affisse tabelle rappresentative della tavola periodica degli elementi.

In via principale si sostiene nel ricorso che tale circostanza ha comportato la violazione delle disposizioni dettate, in particolare, dal D.M. 11 giugno 2010, volte a garantire il corretto e imparziale svolgimento delle prove concorsuali ed ha agevolato la risoluzione dei quesiti di chimica da parte dei candidati presenti in dette aule, fornendo loro un illegittimo vantaggio; ne consegue che la graduatoria finale impugnata risulta viziata essendo stata redatta senza prevedere misure compensative in favore dei candidati penalizzati dalla circostanza di cui sopra, misure che avrebbero consentito al ricorrente di classificarsi utilmente nella graduatoria stessa e di essere quindi ammesso al corso di laurea in questione.

2) Preliminarmente – anche al fine di valutare se sussiste, da parte del sig. G.B., l’interesse al ricorso, contestato dalla difesa dell’Università resistente – occorre precisare quanto segue:

– il concorso è stato bandito per n. 240 posti, di cui n. 220 riservati a candidati comunitari ed equiparati (come stabilito dal D.M. 2 luglio 2010);

– con D.M. 21 ottobre 2010 il numero dei posti riservati ai candidati comunitari ed equiparati è stato rideterminato in n. 242;

– nella graduatoria impugnata il ricorrente figura al posto n. 269 con punti 44,50, mentre il candidato collocato al posto n. 242 ha ottenuto punti 45,25.

In relazione a quanto sopra è evidente che l’eventuale accoglimento delle tesi prospettate nel ricorso potrebbe consentire al ricorrente di incrementare il proprio punteggio in misura sufficiente a raggiungere un posto utile all’ammissione; ciò anche in considerazione della circostanza che alcuni dei candidati collocati in posizione utile hanno poi rinunciato all’iscrizione. Va dunque riconosciuto l’interesse del sig. G.B. ad agire nel presente giudizio.

3) Quanto all’eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’istruzione università e ricerca, il Collegio ritiene che detta Amministrazione centrale sia stata correttamente evocata in giudizio e non debba esserne estromessa, tenuto se non altro conto che l’esito della causa può comunque incidere sul contingente dei posti fissato, anche per il corso di laurea di cui si discute, in sede ministeriale.

4) Prima di trattare del merito della controversia va esaminato quanto prospettato dalla difesa del ricorrente secondo cui il ricorso risulterebbe improcedibile avendo l’interessato (ammesso con riserva) superato gli esami del primo semestre (tra cui quelli relativi alla chimica) così dimostrando di possedere i requisiti per accedere al corso di laurea in questione; ciò anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 2bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168).

Sotto il primo profilo la tesi è infondata in quanto la definitiva stabilizzazione degli effetti positivi conseguenti all’ammissione con riserva disposta dal TAR è subordinata allo scioglimento della riserva stessa, in sede di decisione di merito, in senso favorevole al ricorrente.

Quanto al secondo profilo si osserva:

– la norma citata dispone: "Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela";

– come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 21 luglio 2010 n. 4771 tale disposizione si applica solo alle abilitazioni professionali, essendo inserita in un articolo dedicato a "Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale"; essa non può dunque operare nelle procedure di carattere selettivo, quali i concorsi per il conferimento di posti a numero limitato, anche perché in dette procedure esistono soggetti controinteressati che hanno diritto ad ottenere dall’autorità giurisdizionale adita una pronuncia definitiva che accerti la legittimità o meno dell’ammissione del loro antagonista (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2010 n. 7002 e TAR Lazio, sez. III, 9 settembre 2010 n. 32208).

5) Nel merito si deve innanzitutto stabilire in che misura la presenza in due aule della tavola periodica degli elementi può avere attendibilmente orientato le risposte ai quesiti di chimica sottoposti ai candidati.

Nei suoi scritti la difesa dell’Amministrazione richiama il parere della commissione scientifica ministeriale che ha formulato i predetti quesiti, la quale ha ritenuto che la presenza della tavola in questione poteva agevolare i candidati nella soluzione del solo quesito n. 62.

Per fare chiarezza sul punto il Rettore dell’Università di Firenze ha nominato una commissione straordinaria d’ateneo, riunitasi il 6/9/2010 con "il compito di valutare se e quali quesiti… potessero essere risolti in condizioni non paritetiche da studenti in grado di poter consultare la Tavola Periodica degli Elementi" con specifico riferimento agli 11 quesiti legati alle discipline chimiche. Nel relativo verbale si legge che "lo studente avrebbe potuto trovare vantaggio dalla visione di una Tavola Periodica degli Elementi contenente simboli, numeri atomici, pesi atomici e indicazioni di gruppi" (come quella sottoposta all’esame della predetta commissione) per la risoluzione dei quesiti individuati ai nn. 61, 62, 66 e 67.

Il Collegio ritiene preferibile fare riferimento a queste ultime conclusioni, tenuto anche conto che, secondo quanto riportato negli scritti dell’Avvocatura dello Stato, il più restrittivo parere della commissione ministeriale ha evidenziato che per la risoluzione dei dieci quesiti di chimica diversi dal n. 62 occorrevano "nozioni di base non colmabili con la semplice consultazione della tavola degli elementi"; il che però non esclude che i candidati potessero comunque trovare vantaggio dalla visione della tavola stessa, come affermato dalla commissione d’ateneo.

6) Ciò posto, il Collegio ritiene fondate le censure formulate in via principale nel ricorso, riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della par condicio tra i concorrenti. Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell’Università di Firenze) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovarsi di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L’esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi; si tratta ora di stabilire le conseguenze derivanti da tale illegittimità. Ad avviso del Collegio possono essere prese in considerazione quattro ipotesi:

a) l’integrale annullamento delle prove;

b) l’annullamento delle prove limitatamente ai candidati che le hanno sostenute, con esito positivo, nelle due aule "incriminate";

c) l’annullamento delle prove limitatamente ai 4 quesiti di chimica individuati ai nn. 61, 62, 66 e 67;

d) l’annullamento della graduatoria risultante in base all’esito delle prove, ai fini della sua rielaborazione secondo criteri idonei a superare la riscontrata illegittimità delle prove stesse.

L’ipotesi sub a) è impraticabile, sia perché una simile soluzione non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese del ricorrente (e infatti corrisponde a una domanda formulata nel ricorso solo in via subordinata); sia per gli effetti pratici che ad essa conseguirebbero, di cui questo Tribunale non può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria, avendo sostenuto le prove in aule diverse dalle due di cui si controverte).

Anche l’ipotesi sub b) deve essere scartata: posto che non è possibile quantificare l’effettivo vantaggio di cui hanno fruito i concorrenti presenti in quelle due aule, l’annullamento delle loro prove darebbe luogo ad un’ulteriore ingiustizia, penalizzando soggetti che non è certo siano stati concretamente (e non solo potenzialmente) avvantaggiati; e d’altra parte il rifacimento delle stesse imporrebbe (ai fini della formazione di un’unica graduatoria) di comparare prove di contenuto diverso e sostenute in condizioni diverse, dunque prove in realtà non comparabili tra loro.

L’ipotesi sub c) penalizza ingiustamente i candidati che hanno svolto le prove in aule "pulite" e hanno risposto positivamente a tutti o ad alcuni dei 4 quesiti di cui si discute e che potrebbero retrocedere nella graduatoria (nella peggiore ipotesi restando addirittura esclusi dalle posizioni utili ai fini dell’ammissione) per effetto dell’eliminazione del relativo punteggio.

Resta l’ipotesi sub d), che già questo TAR ha fatto propria (con ordinanza rimasta inoppugnata e puntualmente eseguita dall’Università resistente) allorché, nella fase cautelare del presente giudizio, ha disposto "che il ricorrente debba essere ammesso con riserva anche in soprannumero qualora, dando come positivamente risolti i quattro quesiti di cui al citato verbale del 6.9.2010 ancorché nel corso della prova non risolti o errati, raggiunga un punteggio utile ai fini dell’ammissione medesima (tenuto conto anche degli scorrimenti e dell’aumento dei posti) ".

E’ vero che questa soluzione, a fronte di una pluralità di ricorsi, può concedere ad alcuni candidati (come prospettato dall’Avvocatura dello Stato) un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle ipotesi sub a), b) e c). In realtà l’unico concreto svantaggio è quello derivante dall’ammissione in soprannumero dei candidati che risultino averne titolo una volta rielaborata la graduatoria sulla base del criterio prima enunciato; poiché peraltro è ragionevole ritenere limitato il numero di tali candidati, il danno derivante dal superamento del prefissato "numero chiuso" e dalle conseguenti maggiori presenze di studenti nelle aule e nei laboratori non appare tale da mettere in discussione la ragionevolezza e l’efficacia della soluzione prescelta.

7) In conclusione, il ricorso va accolto nei termini precedentemente indicati (restando assorbite le ulteriori censure e domande proposte), facendo obbligo all’Università degli Studi di Firenze di procedere in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, del ricorrente al corso di laurea di cui si controverte, in caso di esito a lui favorevole dell’applicazione del criterio precedentemente indicato (e già applicato nella fase cautelare del presente giudizio).

Le spese di causa vanno poste a carico della sola Università soccombente, nella misura indicata nel dispositivo, con compensazione nei confronti del Ministero dell’istruzione università e ricerca e dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini precisati in motivazione.

Condanna l’Università degli Studi di Firenze al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre a CPA e IVA; compensa le spese nei confronti del Ministero dell’istruzione università e ricerca e dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.