T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1355Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo notificato il 03/11/2010 e depositato il successivo 17/11, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, i provvedimenti con i quali il seggio di gara, relativamente all’appalto dei "lavori di restauro e risanamento conservativo del padiglione destinato ad uffici amministrative sede centrale" bandito dall’Istituto zoo profilattico sperimentale della Sicilia "A Mirri", ha dapprima ammesso e poi aggiudicato la gara (previo sorteggio dovuto al fatto che tutte le offerte pervenute presentavano stesso ribasso) alla controinteressata D. S.r.l. che, invece, doveva essere esclusa per le motivazioni di seguito meglio illustrate. Premesso infatti che con lo stesso sorteggio in narrativa, la attuale ricorrente risulta essere classificata quale seconda in graduatoria, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto: a) il DURC presentato era anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte; b) la D. s.r.l. non in regola con il requisito, stabilito in termini di esclusione, della regolarità contributiva anche in relazione alla "Cassa Edile" (trattandosi in specie di appalto di lavori). Con unico articolato motivo di censura, lamenta quindi la violazione /o falsa applicazione del punto15, lett.b) del bando e del punto 3 del relativo disciplinare, in relazione all’art.19 co.12bis L.109/199 del testo coordinato con la normativa di recepimento regionale L.R.2/2007 e ss.mm e ii., nonché dell’art.69 D.A. LL.PP. 26/GAB. Del 24/2/2006.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il e depositato il 30/11/2010, la società ricorrente ha impugnato altresì la delibera n.869 del 18/10/2010, della quale ha avuto conoscenza in data 16/11/2010, con cui il Direttore Generale ha approvato in via definitiva l’aggiudicazione de qua.

Resiste la controinteressata D. s.r.l. articolando difese e rilevando, sotto il primo profilo, che il DURC è pienamente valido in quanto rilasciato entro il termine di tre mesi dalla scadenza di presentazione delle domande. Sotto il secondo profilo, la censura ad avviso della D. s.r.l. si appaleserebbe infondata in quanto l’impresa aggiudicataria ha prodotto quanto prescritto dal bando atteso che, pur avendo acquisito un ramo d’azienda che la titolava -quanto ai requisiti di qualificazione- alla partecipazione alla gara di che trattasi, non aveva alle proprie dipendenze personale edile, né aveva in corso -in modo diretto- contratti per appalti di lavori che oneravano alla iscrizione dei propri dipendenti alla Cassa Edile. Dal ché faceva osservare, come evidenziato altresì in sede di produzione del DURC, di applicare per il proprio personale il contratto metalmeccanici.

Resiste altresì l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", stazione appaltante, articolando analoghe osservazioni sia in ordine al primo che al secondo profilo sopra illustrato.

Con ordinanza n.1159 del 21/12/2010 la domanda cautelare era stata rigettata. Su appello cautelare dell’impresa qui ricorrente, il C.G.A. tuttavia ne disponeva la riforma con ordinanza n.234/2011 del 07/02/2011, richiamando precedenti specifici dello stesso organo d’appello.

Ciò posto, anche ai fini di economia dei mezzi processuali ed atteso l’orientamento consolidato del Giudice di seconde cure in fattispecie del tutto analoghe a quelle qui in esame, atteso altresì che l’ordinanza n.1159 del 22/12/2010, di rigetto della domanda cautelare, é stata riformata in appello, il Collegio ritiene di sottoporre a revisione critica il proprio orientamento già espresso in sede camerale.

Ed invero, premessa l’infondatezza del primo profilo della doglianza -siccome effettivamente il D.U.R.C. presentato dalla controinteressata D. s.r.l. è stato rilasciato nei termini normativamente previsti, quanto al secondo profilo si osserva che la giurisprudenza (anche) del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamata nell’ordinanza con cui lo stesso C.G.A. ha riformato quella emessa da questa Sezione in sede cautelare (cfr. C.G.A. n. 494/2009 e n.1411/2010), ha espresso una interpretazione della normativa di settore ai sensi della quale "ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il c.c.n.l. in concreto applicato dall’impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute". Nel caso di specie, come evidenziato in sede cautelare, atteso che non è in discussione la qualificazione posseduta dalla D. s.r.l. ai fini della partecipazione alla gara, tuttavia la stessa -secondo la giurisprudenza sopra richiamata- non risulta in regola con la dichiarazione sulla regolarità contributiva, avendo presentato un D.U.R.C. che, quanto alla Cassa edite (considerata la natura dell’appalto) riferisce semplicemente che la medesima impresa applica il contratto metalmeccanici. Invero, come evidenziato dall’impresa ricorrente, la lex specialis, nelle parti sopra riferite, non si è discostava dai principi giurisprudenziali richiamati, avendo imposto la presentazione di un’attestazione, a pena di inammissibilità, di regolarità contributiva anche con specifico riguardo alla Cassa edile, senza tener conto del contratto collettivo applicato in concreto dalle imprese partecipanti. Secondo la giurisprudenza del C.G.A. cit., "ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il c.c.n.l. in concreto applicato dall’impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute": viepiù che nel caso in esame -come rimarcato dal giudice di seconde cure in sede di riforma dell’ordinanza cautelare- "almeno a decorrer dal 19 aprile 2010 la società appellata (D. s.r.l.)… ha cominciato ad operare nel settore edile sia pure avvalendosi di società consortili appositamente costituite".

In considerazione dell’orientamento giurisprudenziale sopradetto, ormai granitico, e considerato viepiù gli ulteriori argomenti che possono in specie trarsi dal D.P.R. 207/2010 (con particolare riferimento agli art.6 e art.196), questo Tribunale Amministrativo ha già avuto modo di rivedere il proprio precedente orientamento. Si richiama a tal fine l’ordinanza cautelare n. 141/2011 del 14/02/2011 con la quale, nel valutare la sussistenza del fumus boni juris in ordine ad un ricorso incidentale proposto su analoga questione, si è rimarcato l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile per le imprese che aspirano ad ottenere l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici. Tale ordinanza risulta recentemente confermata in seconde cure dal C.G.A. giusta ordinanza 406/2011 del 6/4/2011.

In altri termini, disattese le contrarie tesi formulate della stazione appaltante e della D. s.r.l., risulta fondata la cesura articolata dalla parte ricorrente in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui, mercé l’irregolarità del D.U.R.C. prodotto dalla D. s.r.l. deficitario quanto alla regolarità contributiva verso la Cassa edile, quest’ultima non è stata esclusa dalla gara di che trattasi. Per l’effetto, nei sensi che precedono, il ricorso va accolto con l’annullamento per quanto di conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, considerato il diverso orientamento oggi assunto dalla Sezione alla stregua del consolidamento della giurisprudenza intervenuta in seconde cure.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (con relativi motivi aggiunti), lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29632 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa l’11/10/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di R.L., R. A., M.A., I.G., G.B. – imputati dei reati di cui all’art. 416 c.p.; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260 ed altro (come contestato in atti) – rispettivamente la pena di anni due e mesi otto di reclusione quanto a R.L. e G.B. (+ Euro 10.000,00 per G.); quella di anni quattro di reclusione, quanto a M.A. e I.G.;

quella di anni 4 e mesi otto di reclusione, quanto a R.A..

I predetti R.L., R.A., M.A., I. G., G.B. proponevano ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., ed alla congruità della pena applicata.

Il PM presso il tribunale di Napoli, a sua volta, proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza dell’11/10/010 nei confronti di M.A., limitatamente al dissequestro dell’area sita in località (OMISSIS), deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il PM ricorrente esponeva che la statuizione di dissequestro era illegittima, sia perchè l’area in questione non era di proprietà di M.A., ma di altri soggetti – come individuati in atti e tutti rinviati a giudizio in ordine ai reati ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. e), – sia perchè trattasi di area soggetta a confisca obbligatoria in caso di condanna, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. e) .

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta del 27/01/011, ha chiesto in accoglimento del ricorso del PM, annullare senza rinvio limitatamente al capo che dispone il dissequestro; dichiarare inammissibili i ricorsi con provvedimenti di cui all’art. 616 c.p.p..

Motivi della decisione

I ricorsi proposti da R.L., R.A., M. A., I.G., G.B. sono manifestamente infondati.

Il ricorso del PM è fondato.

Quanto ai ricorsi proposti dai citati imputati, si rileva che le censure dedotte dagli stessi sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Il Gup del tribunale di Napoli – tenuto conto della peculiare natura processuale della sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione, ivi compresa la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., per l’assoluzione nel merito degli imputati; nonchè la congruità della misura della pena applicata agli stessi.

Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da R.L., R.A., M.A., I.G., G.B., con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 ciascuno.

Quanto al ricorso del PM, si rileva che è illegittima la statuizione attinente alla restituzione in favore di M.A. dell’ex area di cava sita in località (OMISSIS) di proprietà eredi T..

Invero – stante la contestazione nei confronti di M.A. (quale detentore dell’area de qua) e di T.G., T.M., T.A., T.L. (quale proprietari dell’area predetta), del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, -consegue che l’area in esame, in caso di condanna, è passibile di confisca obbligatoria, con conseguente esclusione della restituzione della stessa ai proprietari (tra i quali peraltro non rientra il M.).

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli dell’11/10/010, limitatamente al dissequestro dell’ex area di cava come ubicata in atti in località di (OMISSIS), provvedimento di dissequestro che va eliminato.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di restituzione in favore di M.A., ordine che elimina.

Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-09-2011, n. 1314 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I due Consorzi ricorrenti C. e C. espongono che – nel partecipare autonomamente alla gara, indetta dall’ALER Provincia di Cremona, per lavori di manutenzione straordinaria in Cremona, via Castelbelforte 3/5 – per mero errore indicavano la stessa ditta esecutrice (Tecnopose) e venivano,pertanto, esclusi dalla gara (verbale n. 2 in data 22.12.2010 del seggio di gara).

In ordine a tale esclusione nulla i Consorzi obiettano, ma impugnano, invece, la successiva segnalazione ALER all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a loro comunicata il 2.2.2011), deducendo – mediante un unico ed articolato motivo di ricorso – le censure di violazione dell’art. 27 comma 2 lett. r) D.P.R. 34/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto di fatto, nell’assunto di fondo che nella specie si sarebbe verificata una eccezionale e palese svista, tale da integrare una irregolarità meramente formale e ricadere nell’ambito dell’esclusione, disposta ai sensi dell’art. 37 comma 7 Codice contratti, non comportante obbligo di segnalazione alla competente Autorità di Vigilanza.

2. Resiste al ricorso l’ALER di Cremona che, nella memoria di costituzione 25.5.2011, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e mancanza di legittimazione attiva di C., in quanto:

– sarebbe impugnabile la sola annotazione nell’apposito Casellario informatico, da parte dell’Autorità;

– la segnalazione ALER riguarda esclusivamente il Consorzio C.;

– non è stato, comunque, impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara.

Nel merito, ALER sostiene che la fattispecie di causa rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 37, comma 7 Cod. contr., poiché si tratterebbe del mancato possesso di un requisito prescritto per la partecipazione alla gara; e, comunque, per far scattare l’obbligo di segnalazione in capo alla Stazione appaltante, basterebbe un qualsiasi provvedimento di esclusione, dalla stessa adottato.

3. In vista dell’odierna udienza di discussione, parte ricorrente ha dimesso (8 luglio 2011) memoria difensiva, in cui replica alle eccezioni e deduzioni avversarie; dopodiché, la causa è passata in decisione.

4. Ciò premesso, il Collegio osserva in rito che "è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il concorrente in una gara d’appalto è titolare di un vero e proprio interesse sostanziale a non subire i pregiudizi derivanti dalla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed dalla successiva annotazione nel casellario informatico della sua esclusione, sempre che abbia assolto l’onere di impugnare il provvedimento di esclusione da cui sia evincibile la ragione a supporto della relativa adozione" (così, da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 13 giugno 2011, n. 1460, che richiama sul punto, per tutte, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 settembre 2009, n. 9039); nello stesso senso e sempre di recente si è pronunciato il T.A.R. CampaniaNapoli (sez. VIII, 9 febbraio 2011, n. 762), il quale – richiamando a sua volta TAR Toscana, sez. I, n. 2331 del 2008 – ha espressamente ritenuto che "tale segnalazione non abbia natura provvedimentale e non risulti, pertanto, direttamente e immediatamente lesiva per l’impresa coinvolta; si tratta in sostanza di una comunicazione circa fatti verificatisi o accertati in relazione ad una gara (e/o in corso di essa), rispetto alla quale potranno derivare effetti pregiudizievoli per l’impresa interessata solo a seguito dell’annotazione nel Casellario informatico", per cui "ne deriva che l’impugnazione della segnalazione all’Autorità di Vigilanza deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, non avendo tale comunicazione alcuna immediata lesività per i ricorrenti".

A ciò si aggiungano i precedenti conformi menzionati da ALER Cremona nella propria memoria di costituzione 25 maggio 2011 (tra cui vale la pena di ricordare, sempre per la sua vicinanza temporale: TRGA Trento, 26 gennaio 2011, n. 16).

Sul punto, la replica delle parti ricorrenti (cit. memoria 8 luglio 2011) appare assai debole in quanto, all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla stazione appaltante, oppone un solo precedente contrario, peraltro consistente in una semplice ordinanza cautelare del Tar Lazio – risalente al 2008 – che si è limitata a statuire la tardività del "ricorso effettuato avverso l’annotazione per mancata impugnazione della preventiva segnalazione" (cfr. pag. 2 memoria C.).

In conclusione, deve considerarsi fondata la suddetta eccezione di inammissibilità, per difetto di lesività della mera segnalazione all’Autorità.

5. Per completezza di disamina, va, altresì, detto che il ricorso si rivela destituito di fondamento anche nel merito.

Invero, l’argomento essenziale su cui fanno leva le difese di parte ricorrente (così come, ancor prima, le giustificazioni addotte dalle imprese alla stazione appaltante: cfr. note 21.12.2010 di Cires e Tecnopose) risiede nell’asserito carattere di irregolarità meramente formale da attribuirsi alla "svista", consistente nella contemporanea indicazione dello stesso soggetto esecutore da parte di entrambi i Consorzi partecipanti alla gara.

Al riguardo, il Collegio rileva che la giurisprudenza (si veda ancora lo stesso precedente sopra richiamato per primo: Tar Catania, n.1460/2011, e le altre pronunce ivi menzionate) tende ad escludere la necessità, per la stazione appaltante, di assumere atti ulteriori (quali la segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) rispetto alla fisiologica esclusione dell’impresa dalla gara, tutte le volte in cui emerga la "buona fede" dell’impresa stessa.

Tuttavia, secondo T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 9 febbraio 2011, n. 34 – richiamata nella predetta sentenza del Tar Catania – si deve trattare di casi caratterizzati dalla palmare (corsivo dell’estensore) buona fede dell’impresa, che abbia errato in ordine alla interpretazione del bando o della normativa generale ed abbia ritenuto di possedere il requisito in realtà carente o contestato (cfr., altresì, in termini: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 6.3.2009, n. 2341; T.A.R. Piemonte, sez. I, 23.5.2009, n. 1482).

Orbene, una tale evidenza di condotta conforme alla buona fede concorsuale non emerge ictu oculi nel caso qui all’esame, in cui occorrerebbe, per l’appunto, riconoscere assoluto carattere di buona fede all’errore di cui si tratta e al suo autore (Tecnopose, quale impresa che ha dato la propria contemporanea disponibilità, per la stessa gara, a due distinti Consorzi), allorquando la ricordata giustificazione 21.12.2010 addotta da Tecnopose a Cires – e da questa "girata" lo stesso giorno ad ALER – appare non circostanziata e genericamente riferita a un particolare surplus di lavoro del proprio ufficio gare, surplus neppure dimostrato nella sua consistenza (poteva essere almeno indicato il numero di gare cui l’Ufficio aveva atteso nel periodo considerato): la conseguenza è che non può ritenersi fugato in radice qualsiasi dubbio al riguardo e che non si può, pertanto, ragionevolmente sostenere che la stazione appaltante dovesse dare per scontata la buona fede dei tre soggetti in questione e conseguentemente esimersi dall’effettuare la segnalazione di legge all’Autorità, fermo restando il successivo ed eventuale esercizio dei poteri sanzionatori di competenza di quest’ultima (su quest’ultimo punto si veda il capo 5b della citata sentenza TRGA n. 34/2011).

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto siccome inammissibile e infondato.

Tale duplice profilo di reiezione porta con sé la condanna alle spese (nella misura indicata in dispositivo), secondo l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE, siccome inammissibile e infondato.

Condanna i Consorzi ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.000 (euro tremila/00), oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 22-09-2011, n. 34458 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

1. A seguito di appello del Pubblico Ministero contro il rigetto, da parte del gip, della richiesta misura cautelare, il Tribunale del riesame di Brescia ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di C.R. in relazione alla contestazione del reato di violenza sessuale commesso, quale medico di base del servizio sanitario, in danno di una sua giovane paziente.

2. La Corte di Cassazione ha annullato la ordinanza custodiale nella parte relativa alla adeguatezza della misura, rilevando che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2010, occorreva individuare positivamente le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere.

3. Il Tribunale della libertà di Brescia, in sede di rinvio, ha rinnovato il giudizio sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato; ha rilevato che la decisione dell’indagato di autosospendersi dall’esercizio della professione medica e di trasferirsi in un’altra regione induceva a ritenere che il medesimo fosse disponibile alla spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti una misura custodiale meno grave e precisamente degli arresti domiciliari; ha ritenuto tuttavia non applicabile una tale misura in quanto l’indagato non aveva fornito indicazioni circa un domicilio idoneo all’esecuzione della misura e non era noto l’attuale domicilio dell’indagato che si era trasferito dalla Regione Lombardia alla Regione Basilicata.

4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione circa il pericolo di recidiva. Evidenzia la contraddizione tra l’aver ritenuto che il reato fosse connesso alle condizioni di lavoro dell’indagato e il non aver preso atto della volontaria autosospensione del medesimo dall’esercizio della professione, oltre che del volontario allontanamento ad altro luogo, lontano da quello di commissione del reato. L’ordinanza riconduce la violenza sessuale contestata ad una sorta di propensione dell’indagato al soddisfacimento sessuale "in altri contesti agevolati", ma non spiega sulla base di quale elementi abbia potuto ritenere esistente una tale generale propensione e di quali contesti si tratti.

Con un secondo motivo censura la mancata concessione degli arresti domiciliari collegata ad una preteso inadempimento da parte della difesa di un onere informativo circa il luogo dove poterli effettuare, onere non previsto dal codice e comunque relativo ai profili esecutivi della misura e non i presupposti applicativi;

sostiene che, in ogni caso, tale onere risultava ampiamente assolto posto che la disciplina relativa alla autosospensione e al procedimento disciplinare avviato dal consiglio dell’Ordine dei medici, acquisita dal Tribunale nel corso dell’udienza camerale, contiene compiuta indicazione dell’attuale domicilio dell’indagato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

In ordine al primo motivo di ricorso, la motivazione fornita dal Tribunale in ordine alla ribadita esistenza di esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazione del reato è assolutamente congrua ed esente da contraddizioni. Il Tribunale ha infatti osservato che le modalità di esecuzione della violenza deponevano per una scaltrezza e pervicacia di esecuzione che escludeva la occasionalità del comportamento e la esclusiva riconducibilità del medesimo all’esercizio della professione medica, indicando invece l’esistenza di desideri e impulsi sessuali incontenibili da soddisfare ad ogni possibile occasione. Trattasi di valutazione che può essere certamente non condivisibile, specie dal punto di vista della difesa, ma che non contiene contraddizioni logiche tali da inficiarne la tenuta. E’ altresì opportuno al riguardo ricordare che l’art. 275, comma 3, prevede una presunzione di natura relativa attinente alle esigenze cautelari per il reato in esame, esigenze che il giudice deve ritenere sussistenti salvo che consti la prova della loro mancanza. Tale presunzione non è stata toccata dalla sentenza della Corte Costituzionale ed è stata richiamata dal Tribunale nel ribadire, peraltro ad abundantiam non essendo stato il punto oggetto di annullamento da parte di questa Corte, che la sospensione dalla professione medica, dedotta dalla difesa a sostegno del venire meno delle esigenze cautelari, non faceva venire meno la necessità di una misura cautelare, non essendo il reato indissolubilmente collegato all’esercizio di tale professione. Il Tribunale è poi passato ad esaminare il tema della adeguatezza della misura, che costituiva lo specifico oggetto del giudizio di rinvio per effetto dell’annullamento disposto da questa Corte a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2010. Come già si è detto, ha in proposito rilevato che la decisione dell’indagato di autosospendersi dall’esercizio della professione medica induceva a ritenere che il medesimo fosse disponibile alla spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti una misura custodiate meno grave della custodia in carcere e precisamente degli arresti domiciliari; ha ritenuto tuttavia in concreto non applicabile una tale misura in quanto l’indagato non aveva fornito indicazioni circa un domicilio idoneo all’esecuzione della misura e neppure era noto l’attuale domicilio dell’indagato che si era trasferito dalla Regione Lombardia alla Regione Basilicata.

Il ricorrente contesta questa decisione sostenendo che il luogo di esecuzione della misura sarebbe sostanzialmente ininfluente risolvendosi in una semplice modalità esecutiva e che comunque dagli atti risultava il domicilio del ricorrente. Le censure sono infondate.

L’individuazione del luogo dove devono svolgersi gli arresti domiciliari non è, come sembra ritenere il ricorrente, elemento accessorio rispetto al provvedimento stesso, tanto da potersi considerare irrilevante e rimesso ad un successivo momento esecutivo, ma costituisce elemento essenziale di valutazione che deve essere noto nel momento della relativa decisione. Ciò è reso palese dalla stessa formulazione dell’art. 284 che prevede luoghi diversi in cui possono svolgersi gli arresti domiciliari (la propria abitazione, un altro luogo di privata dimora, un luogo pubblico di cura o di assistenza) oltre che la possibilità, da un lato, di imporre limiti ai contatti con terze persone e, dall’altro, di autorizzare l’imputato a svolgere quelle attività che risultino indispensabili alle sue esigenze di vita. E’ di tutta evidenza che tali prescrizioni presuppongono la conoscenza del luogo dove devono svolgersi gli arresti domiciliari al fine di consentire al giudice una valutazione sulla concreta idoneità della misura, indispensabile per operare consapevolmente quella scelta di adeguatezza imposta dall’art. 275 c.p.p., comma 1, secondo il quale "nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto".

Tanto precisato, rileva il Collegio che nè dalla memoria difensiva prodotta dalla difesa al Tribunale del riesame nè dai documenti ad essa allegati, attinenti la autosospensione del C. e il procedimento disciplinare nei suoi confronti, è indicato un domicilio del medesimo; neppure un tale domicilio risulta dagli altri atti processuali pervenuti a questa Corte, avendo tra l’altro il C. eletto domicilio ai fini del procedimento presso il proprio difensore di fiducia. Non si vede dunque come il Tribunale avrebbe potuto disporre gli arresti domiciliari in assenza della indicazione di un qualsivoglia luogo di domicilio del C..

Peraltro neppure con il presente ricorso è stata fornita una tale indicazione, essendosi limitato il difensore a rinviare, come già si è detto ai documenti prodotti davanti al Tribunale del riesame che però, come pure già si è osservato, non contengono tale indicazione; ne deriva la mancanza di autosufficienza del ricorso che costituisce ulteriore causa di infondatezza dello stesso.

2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p..

Manda alla cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente per gli immediati provvedimenti a mezzo fax.

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