Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo notificato il 03/11/2010 e depositato il successivo 17/11, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, i provvedimenti con i quali il seggio di gara, relativamente all’appalto dei "lavori di restauro e risanamento conservativo del padiglione destinato ad uffici amministrative sede centrale" bandito dall’Istituto zoo profilattico sperimentale della Sicilia "A Mirri", ha dapprima ammesso e poi aggiudicato la gara (previo sorteggio dovuto al fatto che tutte le offerte pervenute presentavano stesso ribasso) alla controinteressata D. S.r.l. che, invece, doveva essere esclusa per le motivazioni di seguito meglio illustrate. Premesso infatti che con lo stesso sorteggio in narrativa, la attuale ricorrente risulta essere classificata quale seconda in graduatoria, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto: a) il DURC presentato era anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte; b) la D. s.r.l. non in regola con il requisito, stabilito in termini di esclusione, della regolarità contributiva anche in relazione alla "Cassa Edile" (trattandosi in specie di appalto di lavori). Con unico articolato motivo di censura, lamenta quindi la violazione /o falsa applicazione del punto15, lett.b) del bando e del punto 3 del relativo disciplinare, in relazione all’art.19 co.12bis L.109/199 del testo coordinato con la normativa di recepimento regionale L.R.2/2007 e ss.mm e ii., nonché dell’art.69 D.A. LL.PP. 26/GAB. Del 24/2/2006.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il e depositato il 30/11/2010, la società ricorrente ha impugnato altresì la delibera n.869 del 18/10/2010, della quale ha avuto conoscenza in data 16/11/2010, con cui il Direttore Generale ha approvato in via definitiva l’aggiudicazione de qua.
Resiste la controinteressata D. s.r.l. articolando difese e rilevando, sotto il primo profilo, che il DURC è pienamente valido in quanto rilasciato entro il termine di tre mesi dalla scadenza di presentazione delle domande. Sotto il secondo profilo, la censura ad avviso della D. s.r.l. si appaleserebbe infondata in quanto l’impresa aggiudicataria ha prodotto quanto prescritto dal bando atteso che, pur avendo acquisito un ramo d’azienda che la titolava -quanto ai requisiti di qualificazione- alla partecipazione alla gara di che trattasi, non aveva alle proprie dipendenze personale edile, né aveva in corso -in modo diretto- contratti per appalti di lavori che oneravano alla iscrizione dei propri dipendenti alla Cassa Edile. Dal ché faceva osservare, come evidenziato altresì in sede di produzione del DURC, di applicare per il proprio personale il contratto metalmeccanici.
Resiste altresì l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", stazione appaltante, articolando analoghe osservazioni sia in ordine al primo che al secondo profilo sopra illustrato.
Con ordinanza n.1159 del 21/12/2010 la domanda cautelare era stata rigettata. Su appello cautelare dell’impresa qui ricorrente, il C.G.A. tuttavia ne disponeva la riforma con ordinanza n.234/2011 del 07/02/2011, richiamando precedenti specifici dello stesso organo d’appello.
Ciò posto, anche ai fini di economia dei mezzi processuali ed atteso l’orientamento consolidato del Giudice di seconde cure in fattispecie del tutto analoghe a quelle qui in esame, atteso altresì che l’ordinanza n.1159 del 22/12/2010, di rigetto della domanda cautelare, é stata riformata in appello, il Collegio ritiene di sottoporre a revisione critica il proprio orientamento già espresso in sede camerale.
Ed invero, premessa l’infondatezza del primo profilo della doglianza -siccome effettivamente il D.U.R.C. presentato dalla controinteressata D. s.r.l. è stato rilasciato nei termini normativamente previsti, quanto al secondo profilo si osserva che la giurisprudenza (anche) del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamata nell’ordinanza con cui lo stesso C.G.A. ha riformato quella emessa da questa Sezione in sede cautelare (cfr. C.G.A. n. 494/2009 e n.1411/2010), ha espresso una interpretazione della normativa di settore ai sensi della quale "ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il c.c.n.l. in concreto applicato dall’impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute". Nel caso di specie, come evidenziato in sede cautelare, atteso che non è in discussione la qualificazione posseduta dalla D. s.r.l. ai fini della partecipazione alla gara, tuttavia la stessa -secondo la giurisprudenza sopra richiamata- non risulta in regola con la dichiarazione sulla regolarità contributiva, avendo presentato un D.U.R.C. che, quanto alla Cassa edite (considerata la natura dell’appalto) riferisce semplicemente che la medesima impresa applica il contratto metalmeccanici. Invero, come evidenziato dall’impresa ricorrente, la lex specialis, nelle parti sopra riferite, non si è discostava dai principi giurisprudenziali richiamati, avendo imposto la presentazione di un’attestazione, a pena di inammissibilità, di regolarità contributiva anche con specifico riguardo alla Cassa edile, senza tener conto del contratto collettivo applicato in concreto dalle imprese partecipanti. Secondo la giurisprudenza del C.G.A. cit., "ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il c.c.n.l. in concreto applicato dall’impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute": viepiù che nel caso in esame -come rimarcato dal giudice di seconde cure in sede di riforma dell’ordinanza cautelare- "almeno a decorrer dal 19 aprile 2010 la società appellata (D. s.r.l.)… ha cominciato ad operare nel settore edile sia pure avvalendosi di società consortili appositamente costituite".
In considerazione dell’orientamento giurisprudenziale sopradetto, ormai granitico, e considerato viepiù gli ulteriori argomenti che possono in specie trarsi dal D.P.R. 207/2010 (con particolare riferimento agli art.6 e art.196), questo Tribunale Amministrativo ha già avuto modo di rivedere il proprio precedente orientamento. Si richiama a tal fine l’ordinanza cautelare n. 141/2011 del 14/02/2011 con la quale, nel valutare la sussistenza del fumus boni juris in ordine ad un ricorso incidentale proposto su analoga questione, si è rimarcato l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile per le imprese che aspirano ad ottenere l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici. Tale ordinanza risulta recentemente confermata in seconde cure dal C.G.A. giusta ordinanza 406/2011 del 6/4/2011.
In altri termini, disattese le contrarie tesi formulate della stazione appaltante e della D. s.r.l., risulta fondata la cesura articolata dalla parte ricorrente in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui, mercé l’irregolarità del D.U.R.C. prodotto dalla D. s.r.l. deficitario quanto alla regolarità contributiva verso la Cassa edile, quest’ultima non è stata esclusa dalla gara di che trattasi. Per l’effetto, nei sensi che precedono, il ricorso va accolto con l’annullamento per quanto di conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, considerato il diverso orientamento oggi assunto dalla Sezione alla stregua del consolidamento della giurisprudenza intervenuta in seconde cure.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (con relativi motivi aggiunti), lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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