Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25255 Personale non docente

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Svolgimento del processo

1. P.V. fa parte del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali, che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato – Comparto Scuola.

2. Il P. convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi: MIUR), suo nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale di Urbino rigettava la domanda.

3. L’impugnazione del P. era accolta dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza parziale n. 575 del 2005 dichiarando il diritto dell’appellante al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici.

4. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione deducendo la sopravvenuta interpretazione autentica della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 ad opera della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, (finanziaria 2006) e sostenendo la tesi che, in conseguenza, il personale degli enti locali trasferito nei ruoli ATA dello Stato va inquadrato nei ruoli statali sulla base del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, risultando infondata la pretesa del dipendente di riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutta l’anzianità posseduta al momento del passaggio di ruolo.

5. Il dipendente non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al MIUR in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 8. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1 aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 del comparto Scuola.

10. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti "sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità …". "L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola". 11. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in un decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (vedi: Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

12. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218 (finanziaria 2006) sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del Decreto Ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 "si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 13. Come è evidente, l’art. 1, comma 218 della suindicata Legge Finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retribuivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal D.M. aprile 2001. 14. E’ fondata la tesi, proposta dal ricorrente Ministero che, sul presupposto del suo carattere interpretativo, assegna efficacia retroattiva alla disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2006 e sostiene, quindi, la sua applicabilità ai processi già in corso.

Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione "la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che …", il che indica la volontà di far retroagire la norma dettata dal comma 218. Corte di cassazione e Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva", perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il Decreto Ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000), giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria, pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

15. Le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate da vari giudici – compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, ritenne non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1 in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso – sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonchè la sentenza n. 311 del 2009. 16. Per tali motivi, i ricorsi proposti dai dipendenti che assumevano il carattere non retroattivo della norma di interpretazione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 266, sono stati respinti da questa Corte (vedi, per tutte: Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

17. Tuttavia, l’ampio spettro delle sentenze impugnate ed il tenore dell’impugnazione che, più a monte, pongono un generale problema di violazione della disciplina dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 impone di tener conto dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

18. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea.

19. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. 20. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero da S.I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

21. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

22. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 possa costituire un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

23. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini:

"La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro" (vedi punto 1 del dispositivo e punto 66 della motivazione).

24. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 77/1987 (trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50, nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione): b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

25. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 26. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo sostanziale". 27. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

28. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 5) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

29. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate (vedi: punti 27 e 84 della sentenza) 30. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme UE direttamente applicabili (vedi: Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE, tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

31. Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso, seppure per ragioni diverse da quelle dedotte dall’Amministrazione ricorrente, deve essere accolto perchè deve essere verificata la conformità del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ai principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

32. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro Giudice, che, applicando i sopra indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-08-2011, n. 4567 Trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.L’odierno appellante ha prestato la sua opera con contratti trimestrali in qualità di netturbino presso il Comune di Lamezia Terme per il periodo compreso dal settembre 1981 all’aprile 1983.

Con il ricorso di primo grado il S. ha chiesto la condanna dell’amministrazione comunale al pagamento degli importi corrispondenti agli stipendi previsti dai contratti collettivi ratione temporis vigenti per il personale degli enti pubblici territoriali inquadrato nel terzo livello retributivo.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal Comune e, per il periodo non coperto dalla prescrizione, ritenuta la sussistenza degli indici rivelatori del rapporto di lavoro di fatto, ha accolto il ricorso condannando l’amministrazione comunale al pagamento delle somme spettanti a titolo di stipendio e di indennità integrativa speciale nonché dei ratei di tredicesima mensilità, detratte le assenze a qualunque titolo effettuate e le somme corrisposte nelle more del giudizio a titolo di retribuzione.

Il Tribunale ha altresì disposto la compensazione delle spese di giudizio.

L’appellante censura i capi sfavorevoli della sentenza.

Resiste l’amministrazione comunale.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

2. Con un primo motivo di ricorso l’appellante contesta il capo della sentenza di prime cure con il quale il Primo Giudice ha accolto l’eccezione di prescrizione svolta dal Comune resistente.

Il motivo è fondato.

Giova rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza 1° giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l’ l’illegittimità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n..2 e 2956 n. 1 del codice civile, nella parte in cui dette norme prevedevano la decorrenza della prescrizione anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Con la sentenza 5 dicembre 1972, n. 174, la Consulta ha precisato la portata della propria pronuncia, chiarendo che il differimento dell’ exordium praescriptionis viene in rilievo solo per i rapporti di lavoro non caratterizzati dalla stabilità.

Va poi rammentato, venendo ai rapporti di lavoro con gli enti pubblici, che, con le sentenze 20 novembre 1969 n. 143 e 29 aprile 1971 n. 86, la Corte Costituzionale ha demandato al giudice del caso concreto il compito di stabilire se si sia al cospetto di un rapporto di pubblico impiego o di un rapporto assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro (così la sent. n. 143 del 1969, richiamata dalla sent. n. 86 del 1971).

Con la sentenza 21 maggio 1975 n. 115 la Corte ha osservato parimenti che per gli enti pubblici economici può ravvisarsi la detta stabilità, con la conseguente decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, solo in caso di dimostrazione della sussistenza delle "garanzie assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, della fine del rapporto soltanto per cause precise e determinate".

In sede di applicazione delle coordinate sancite dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte di Cassazione ha precisato che deve ritenersi stabile solo il rapporto di lavoro regolato da norme che, sul piano sostanziale, subordinino la legittimità e l’efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidino al giudice il potere di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo attraverso l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 12 aprile 1976 n. 1268 e, 22 febbraio 1995 n. 2020).

È poi opinione consolidata, sempre nella giurisprudenza della Corte di Legittimità, quella secondo cui che l’onere di provare la stabilità del rapporto, connesso a quello di eccepire la prescrizione dei crediti di lavoro ( art. 2938 cod. civ.), grava sul datore di lavoro (Cass. 8 agosto 1987 n. 6806, 11 maggio 1990 n. 4079, 19 luglio 1995 n. 7848).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione 29 gennaio 2001, n. 38, hanno poi osservato che, in difetto di prova della stabilità del rapporto di lavoro, che non può ritenersi attestata dalla sola natura di ente pubblico del datore di lavoro, la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti periodici annuali o ad intervallo più breve decorre solo dallo scioglimento del rapporto.

La Sezione, pur consapevole della sussistenza di un orientamento prevalente difforme

(Consiglio Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5611), reputa che una coerente applicazione dei principi evincibili dalla citata giurisprudenza costituzionale impedisca di ravvisare una deroga al principio della non decorrenza del termine di prescrizione in costanza del rapporto di lavoro quante volte il rapporto di lavoro, ancorché instaurato con un datore di lavoro pubblico, non sia assistito dalla garanzia della stabilità (Consiglio Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 312).

Si deve, infatti, osservare che la semplice caratterizzazione pubblica del soggetto datore di lavoro non assicuri la stabilità del rapporto ove questa non sia ricavabile da garanzie che mettano il riparo il prestatore dal rischio delle ripercussioni negative derivanti dall’instaurazione del contenzioso in pendenza di rapporto.

In particolare deve ritenersi che, in assenza di prova contraria che nella specie non risulta fornita dall’amministrazione resistente, le garanzie di stabilità reale siano ontologicamente incompatibili con rapporti temporanei e precari di natura fattuale, come quello che qui viene in rilievo, che è stato qualificato come rapporto di lavoro pubblico ai soli fini del riconoscimento del trattamento economico ai sensi dell’art. 2126 c.c. e che, come tale, non gode del regime pubblicistico di stabilità reale.

Deve quindi reputarsi infondata l’eccezione di prescrizione, risultando in atti che il ricorso di primo grado è stato proposto prima del decorso del quinquennio da computarsi a far data dalla cessazione del rapporto di fatto.

In accoglimento del relativo motivo di appello deve essere quindi accolta, in via integrale, nei sensi in dispositivo specificati, la domanda di condanna del Comune alla corresponsione degli emolumenti spettanti per l’intero periodo lavorativo.

3. E’ fondato anche il motivo di appello con cui parte ricorrente rivendica la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti accordati, trattandosi di elementi accessori di determinazione del petitum originario su cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi anche in assenza di specifica domanda (conf. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2010, n. 3800). Va, precisato che tanto gli interessi legali quanto la rivalutazione monetaria vanno calcolati separatamente sulla somma base ed i due importi singolarmente determinati vanno poi sommati e non presi a base per ulteriori calcoli incrementativi (come precisato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con decisione n. 3 del 15 giugno 1998).

4. E’ infine fondato anche il motivo di appello con cui si contesta il capo della sentenza appellata che ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

L’integrale soccombenza dell’amministrazione comunale giustifica, infatti, la condanna del Comune appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio nella misura in dispositivo specificata.

5. In definitiva l’appello merita integrale accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Lamezia Terme al pagamento, nei confronti del ricorrente, degli stipendi per il periodo decorrente dal settembre 1981 all’aprile 1983 in base ai contratti collettivi vigenti in costanza di rapporto nonché dell’indennità integrativa speciale per lo stesso periodo e dei ratei di tredicesima mensilità, detratte le assenze a qualunque titolo effettuare e le somme corrisposte a titolo di retribuzione.

Condanna altresì il Comune alla corresponsione, sulla sorte capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria da calcolare nei sensi in motivazione specificati.

Condanna, infine, il Comune al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese dei due gradi di giudizio che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille//00).
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30064 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.T. e R.L. impugnavano davanti al Tar del Lazio il provvedimento del Consiglio Regionale piemontese relativo ad una loro richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale nel Comune di (OMISSIS). Il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 22 febbraio 1994.

Quattordici anni dopo di tale iscrizione la causa non era stata ancora definita. I predetti pertanto, con atto depositato il 22 febbraio 2008, chiedevano la condanna del Ministro dell’Economia e delle Finanze al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2. Resisteva l’amministrazione convenuta.

La Corte di Torino accertava che nel processo instaurato davanti al Tar Piemonte era stato violato il diritto dei due ricorrenti al processo di durata ragionevole ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e, quindi, della Legge Nazionale n. 89 del 2001, ex art. 2. Condannava pertanto il Ministro convenuto a pagare a ciascuno dei due ricorrenti a titolo di equa riparazione la somma di Euro 6600,00 oltre interessi legali e spese di giudizio.

Il giudice del merito, escluso in via di principio che il criterio di quantificazione in uso, ovvero quello di corrispondere per ciascun anno di ritardo una somma variabile tra Euro 1000,00 e Euro 1500,00, potesse essere ritenuto portatore di un limite non superabile, rilevava che nella specie la vicenda era caratterizzata anche dalla mancanza di qualunque sollecitazione all’esercizio dell’attività giurisdizionale da parte del Tribunale Amministrativo adito. Ciò a dimostrazione della minore ricaduta psicologica dell’ansia da attesa, in capo ai due ricorrenti.

Pertanto fissava l’equo compenso in questione nella somma di Euro 600,00 per ciascun anno di ritardo, e così complessivamente in Euro 6600,00, ritenendo che lo stesso dovesse misurarsi in circa 11 anni e considerando che, per il medio livello di impegno processuale che presentava, la durata ragionevole doveva valutarsi in tre anni.

C.T. e R.L. ricorrono alla corte di cassazione con atto articolato su due motivi.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, che si conclude con la formulazione del quesito di diritto, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito, dopo aver premesso esatti criteri giuridici risalenti alla giurisprudenza della Cedu, mostra tuttavia di ignorare che essi medesimi, nel corso del giudizio presupposto, inoltrarono ben tre sollecitazioni al giudice adito, rimaste inascoltate.

Ritengono pertanto che l’avere il giudice di merito riconosciuto una somma inferiore a quella ordinariamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea e dalla giurisprudenza della corte di Cassazione,sia conseguente alla mancata osservazione della circostanza processuale predetta, e rappresenti una violazione dei principi giuridici della materia.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione inadeguata sul fatto decisivo della controversia rappresentato dall’accennata obliterazione delle tre istanze di sollecitazione dell’attività giudiziaria da essi avanzate.

3. Osserva il collegio che la complessiva doglianza, che sostanzialmente lamenta che il giudice di merito ha trascurato il dato di fatto delle tre istanze di prelievo, motivando pertanto sulla scarsità dell’ansia partita dai due odierni ricorrenti nell’attesa dell’attività giurisdizionale a loro dovuta, è fondata. La circostanza infatti risulta dagli atti.

Ritiene tuttavia il collegio che tale errore del giudice del merito non conduca alla cassazione del decreto impugnato giacchè, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, siccome la soluzione adottata è conforme al diritto, occorre semplicemente provvedere a correggere la motivazione.

La giurisprudenza della CEDU, seguita da quella della Corte di Cassazione ha infatti di recente ritenuto che nei giudizi davanti al giudice amministrativo italiano la durata eccedente il termine di ragionevolezza debba dare luogo ad un’equa riparazione commisurata in una somma che può anche essere inferiore a quella di Euro 500,00 per ciascuno degli anni nei quali l’intero processo si è svolto (vedi Cedu sez. seconda 16 marzo 2010, Volta ed altri contro Italia, ric. N. 43674 e cass. N. 13019 del 2010).

Nella specie come si è detto ai ricorrenti è stata riconosciuta dal giudice del merito la somma complessiva di Euro 6600,00, a fronte, si è detto, di 11 anni di ritardo. In questo modo è stato riconosciuto un indennizzo annuo, pur limitato al periodo eccedente, di Euro 600,00 circa per anno.

Pertanto, facendo applicazione dei predetti criteri di recente messi a punto dalla giurisprudenza emerge che il decreto impugnato ha riconosciuto in sostanza all’incirca la stessa cifra che sarebbe risultata calcolando Euro 500,00 all’anno per tutta la durata del giudizio, ovvero includendo in essa anche i tre anni iniziali.

I due ricorrenti pertanto avendo conseguito comunque il bene della vita spettante ad essi secondo diritto, allegano una doglianza che non ha fondamento.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-10-2011, n. 7827 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la sentenza n. 12244/2008 di questa Sezione (confermata dal C.d.S. in sede di Appello con cui sono stati annullati i provvedimenti emessi dall’allora Ministero della Solidarietà Sociale nella parte in cui dispongono erogazioni dei fondi di cui all’art. 96 della legge n. 342/00 in favore della Croce Rossa Italiana.

Vista la attuale domanda con cui parte ricorrente (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) intende ottenere in esecuzione della stessa sentenza, rimasta ancora ineseguita nonostante la intimazione mediante la notifica di apposito atto di diffida, la riassegnazione in suo favore delle somme illegittimamente assegnate alla Croce Rossa e che invece alla stessa ONLUS spettavano.

Considerato che il Collegio giudicante che ha pronunciato la suindicata sentenza di annullamento della illegittima erogazione delle somme alla Croce Rossa Italiana ha espressamente rilevato che "… spetterà comunque al Ministero competente riassegnarle tra i soggetti in possesso, a suo tempo, dei requisiti per fruirne;

che pertanto la ridistribuzione sulla base di una nuova ripartizione del "relictum", risultante dalla illegittima assegnazione alla Croce Rossa di quote alla stessa non attribuibili, costituisce obbligo di conformarsi al "dictum" del giudice di cognizione in tal senso statuitorio;

che tale rassegnazione alla ONLUS ora ricorrente costituisce oggetto della attuale sua domanda di esecuzione;

che per tale ragione il collegio è chiamato ad emettere le statuizioni di sua competenza perché sia data esecuzione alla sentenza di questo Tribunale (stessa Sezione III bis) n. 12244 del 2008;

che va assegnato al competente Ministero il termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica) se prioritariamente eseguita dalla parte interessata, affinchè, così come dispone la suindicata sentenza, provvede a riassegnare ai soggetti aventi diritto perché in possesso dei requisiti per fruirne, le somme dopo la nuova ripartizione risultante dall’accrescimento con quelle illegittimamente assegnate alla Croce Rossa Italiana.

Ritenuto, per la ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, di nominare sin da ora un Commissario "ad acta" nella persona del Dirigente preposto alla Ragioneria Generale dello Stato, o di un funzionario dallo stesso delegato, perché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione, nei sensi indicati nella stessa alla più volte citata sentenza n. 12244/2008 di questa Sezione;

di assegnare a tal fine allo stesso Commissario "ad acta" l’ulteriore termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza di quelli, sopraindicati, assegnati all’Amministrazione; e di rinviare l’eventuale compenso spettante allo stesso Commissario ad avvenuta Relazione del medesimo sulla qualità sostitutiva che abbia svolto.

Vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente le spese relative al presente giudizio nella somma nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe dispone come in motivazione.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore della ricorrente ONLUS nella somma complessiva, comprensiva degli onorari di difesa, di Euro. 1.000 (mille) più IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.