Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 05-10-2011, n. 36139 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. propone ricorso contro la sentenza del tribunale di Nuoro del 30 giugno 2010, resa in appello su sentenza del giudice di pace di Nuoro, con la quale è stato condannato alla pena di Euro 400 di multa e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili; con pena condonata in applicazione dell’indulto.

La condanna è stata inflitta per il reato di cui all’art. 595 c.p. per avere l’imputato, tramite lettera datata 11 novembre 2002 ed indirizzata ai soci della cooperativa Fidi Terfidi, offeso la reputazione di G.T. e di C.L. con frasi contenenti le seguenti parti offensive: "studiando brogli elettorali (…) hanno sempre e solo visto la cooperativa come una cassaforte da svuotare" e, per quanto riguarda il D.C., affermando che avrebbe detto bugie apparse sui quotidiani locali.

Il ricorso si articola su sei motivi:

1. erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192, primo comma, del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non individua alcun elemento probatorio dotato di consistente pregnanza, dal quale far discendere la rilevanza penale delle frasi adoperate dal P., nè indica le ragioni per le quali alle frasi indicate nel capo d’imputazione si debba riconoscere valore diffamatorio. Cita poi una sentenza del tribunale di Nuoro con cui è stata accertata l’irregolarità nella convocazione dell’assemblea, il che giustificherebbe le critiche comparse nella lettera incriminata, nonchè il decreto di archiviazione del gip di Sassari del 1 dicembre 2004, che avrebbe ritenuto irrilevanti, sotto il profilo penalistico, gli stessi fatti giudicati dalla sentenza impugnata.

2. Mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 42, 43 e 595 c.p., perchè il tribunale non avrebbe spiegato in che modo si sarebbe realizzata la lesione dell’onore e della reputazione delle parti offese e perchè la motivazione non definisce, quanto all’elemento soggettivo, se ed in che modo vi sia stata nel ricorrente l’accettazione del rischio di offendere l’onore ed il decoro delle parti lese.

3. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 51, in quanto il tribunale ha escluso la possibilità di discriminare la condotta dell’imputato senza valutazione degli antefatti ai quali è conseguita l’accesa reazione del P.; in particolare il tribunale non avrebbe motivato con riferimento agli elementi costitutivi della scriminante e dunque la veridicità del fatto narrato, la continenza espositiva, l’interesse pubblico meritevole di tutela.

4. Mancanza di motivazione in relazione all’art. 599 c.p., comma 2, per non aver il tribunale motivato l’esclusione del riconoscimento della scriminante dell’aver commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

5. Mancanza di motivazione in relazione all’art. 185 c.p., avendo omesso il tribunale di indicare le ragioni per le quali dalla condotta del P. derivi una qualche forma di danno a cui accordare adeguata tutela risarcitoria.

6. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis, 132 133 c.p., perchè l’entità della pena inflitta rispetto all’oggettiva entità dei fatti non rispecchierebbe il concetto di discrezionalità; la scelta della sanzione sarebbe avvenuta all’insegna dell’incuranza e dell’arbitrarietà. La modesta gravità dei fatti, il comportamento dell’imputato prima e dopo il fatto, la serietà e la correttezza dello stesso, nella dimensione pubblica e privata, non hanno avuto, secondo il ricorrente, come sbocco naturale un contenimento di pena ed il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Per questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza, con ogni consequenziale pronuncia.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’assenza di consistenti elementi probatori in ordine alla rilevanza penale delle frasi adoperate dal P. e la mancata motivazione sul perchè alle frasi indicate nel capo d’imputazione si debba riconoscere valore diffamatorio. Invece risulta dal testo della sentenza impugnata, che ha riportato le motivazioni di primo grado, condividendole ed integrandole, che il giudice ha indicato i motivi per cui sono state ritenute diffamatorie le frasi contenute nella lettera dell’11 novembre 2002, per l’inequivocità delle espressioni utilizzate, da ritenersi inutilmente umilianti e dileggianti l’onore delle persone offese.

Per quanto riguarda, poi, la citata sentenza del tribunale di Nuoro, con cui sarebbe stata accertata l’irregolarità nella convocazione dell’assemblea, il che giustificherebbe le critiche comparse nella lettera incriminata, deve rilevarsi che la sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna comunque il P. al pagamento delle spese processuali di tale procedura, senza contare che, anche se si ritenesse accertata la irregolare costituzione dell’assemblea, ciò nulla toglierebbe al valore diffamatorio delle frasi del P., riferite non alla illegittimità dell’assemblea, bensì alla qualifica delle odierne persone offese come bugiarde e dai vari appetiti, nonchè accusate di brogli elettorali. Quanto invece al prodotto decreto di archiviazione del gip di Sassari del 1 dicembre 2004, che avrebbe ritenuto irrilevanti sotto il profilo penalistico gli stessi fatti giudicati dalla sentenza impugnata, si rileva invece dall’esame dello stesso e della richiesta di archiviazione, che in quel caso si trattava di frasi di tenore completamente diverso e prive, appunto, del carattere diffamatorio (proprio, invece, di quelle oggi in esame); in quel caso le critiche, pur pungenti, del P. si erano mantenute nei limiti del diritto di critica, non erano state ritenute volgari o dileggianti e pertanto erano state considerate penalmente irrilevanti.

Quanto al secondo motivo, con cui si deduce mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 42,43 e 595 c.p., perchè il tribunale non avrebbe spiegato in che modo si sarebbe realizzata la lesione dell’onore e della reputazione delle parti offese e perchè non avrebbe definito, quanto all’elemento soggettivo, se ed in che modo vi sia stata nel ricorrente l’accettazione del rischio di offendere l’onore ed il decoro delle parti lese, questa Corte rileva che la sentenza ha dato compiuta motivazione in ordine alla capacità lesiva delle frasi utilizzate, precisando che l’esercizio del diritto di critica non può costituire un pretesto per giustificare l’utilizzo di espressioni gratuite, non necessarie, offensive e miranti all’aggressione dell’altrui reputazione. Anche con riferimento al dolo, il tribunale ha motivato in modo sufficiente e logico ritenendo che l’utilizzo degli appellativi rivolti alle parti offese e il notevolissimo numero di destinatari della missiva manifestassero inequivocabilmente la consapevolezza del P. di offendere l’onore e la reputazione altrui, tanto più in quanto la condotta si era materializzata in una lettera scritta che comportava una più attenta elaborazione e la naturale rilettura prima dell’invio.

Quanto all’asserita erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 51, in quanto il tribunale avrebbe escluso la possibilità di scriminare la condotta dell’imputato senza valutazione degli antefatti ai quali è conseguita l’accesa reazione del P. (in particolare il tribunale non avrebbe motivato con riferimento agli elementi costitutivi della scriminante e dunque la veridicità del fatto narrato, la continenza espositiva, l’interesse pubblico meritevole di tutela), basti rilevare che il tribunale ha più volte affermato proprio l’assenza di continenza espositiva, ed anzi l’ingiustificato utilizzo di espressioni gratuite, non necessarie ed offensive e che sotto il profilo della veridicità del fatto, in relazione alle frasi offensive, nulla è stato provato in relazione alla falsità delle affermazioni del presidente della cooperativa e soprattutto in relazione ai brogli elettorali e agli appetiti vari da cui sarebbero affette le odierne parti lese, asseritamente finalizzate allo svuotamento della cassaforte della cooperativa.

In merito alla asserita mancanza di motivazione in relazione all’art. 185 c.p., per omissione delle ragioni per le quali dalla condotta del P. derivi una qualche forma di danno a cui accordare adeguata tutela risarcitoria, si rileva che in caso di accertata sussistenza del reato, il danno non patrimoniale è in re ipsa e non avendo il giudice penale provveduto alla sua quantificazione, ma avendo rimesso le parti davanti al giudice civile, non vi era alcun obbligo di ulteriore specificazione.

Quanto alla dedotta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., perchè l’entità della pena inflitta rispetto all’oggettiva entità dei fatti, non rispecchierebbe il concetto di discrezionalità e per assoluta arbitrarietà nella scelta, si deve preliminarmente rilevare che si tratta di una censura di merito e che la quantificazione della pena, se correttamente motivata, sfugge ad ogni censura in sede di legittimità. In proposito, la Corte risulta avere motivato in modo logico e coerente, pertanto immune da censure, ancorando la pena alla natura della violazione contestata ed alle modalità e circostanze dei fatti, precisando che la sanzione non poteva essere ridotta, rispetto a quella inflitta in primo grado, perchè ciò avrebbe fatto venir meno la stessa funzione sanzionatoria della pena, rimarcando inoltre che la sanzione era stata condonata per indulto. Vale poi la pena di rilevare come sia stata applicata la sola pena della multa ed in misura ridotta rispetto al massimo irrogabile, con esclusione della certamente più afflittiva pena detentiva, il che manifesta che i giudici di primo e secondo grado hanno certamente tenuto conto della oggettiva scarsa gravità del fatto.

Quanto, infine, all’asserita mancanza di motivazione in relazione all’art. 599 c.p.,, comma 2, per non aver il tribunale motivato l’esclusione del riconoscimento della scriminante dell’aver commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, deve rilevarsi che -pur essendo la reazione del P. successiva di circa un mese ai fatti, dal che si potrebbe desumere l’assenza di immediatezza della reazione e ciò proprio sulla base della giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Ad esempio, la prima delle pronunce indicate (Cassazione penale, sez, fer., 31 luglio 2007, n. 32323) afferma che non rileva il trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa (Fattispecie avente ad oggetto il riconoscimento della scriminante nel caso di ingiuria realizzata a mezzo di una missiva, spedita quattro giorni dopo la commissione del presunto fatto ingiusto). Nel caso oggetto della pronuncia richiamata, dunque, era stato ritenuto non rilevante un ritardo di quattro giorni in un caso di diffamazione commessa a mezzo di lettera, ma proprio sulla base dei principi affermati da questa Corte non si può ritenere che il ritardo di un mese sia dipendente unicamente dalla natura dello strumento adoperato, potendo essere la lettera inviata nell’arco di pochissimi giorni. Anche nelle altre sentenze richiamate, il lasso temporale era molto breve: nella sentenza 8 aprile 2008, n. 16790 si trattava di dieci minuti, nella sentenza 11 gennaio 2007, n. 8097 si trattava di un giorno).

– effettivamente sul punto manca qualsivoglia motivazione nella sentenza impugnata, per cui è necessario rimettere gli atti al Tribunale di Nuoro per nuovo esame sul punto.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa motivazione circa il diniego della scriminante di cui all’art. 599 c.p. e rinvia per nuovo esame al tribunale di Nuoro.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 24-10-2011, n. 38278 Misure alternative

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 14.10.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzata da M.A. (fine pena, allo stato, 07.04.2037) per l’entità del residuo pena, ostativo, e rigettava quella di differimento della pena per motivi di salute, rilevando come le sue condizioni fisiche, pur gravi per plurime patologie, non fossero però tali da determinare incompatibilità con l’ambiente carcerario.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) mancata traduzione per l’udienza alla quale aveva richiesto di presenziare; b) insufficienza del verbale riassuntivo d’udienza; c) omessa valutazione che si trattava di detenuto ultrasettantenne; d) omessa considerazione delle gravissime condizioni di salute; e) vizio di motivazione che omette di considerare parti importanti delle relazioni mediche in ordine alle condizioni di salute.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo dell’impugnazione. – 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.- Risulta invero in atti che l’istante M., detenuto, aveva fatto domanda di essere tradotto all’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza ove si doveva discutere e decidere la sua domanda di sospensione pena e di misura alternativa. Risulta anche che nel decreto di fissazione dell’udienza camerale fosse stata disposta la traduzione del detenuto in questione. Tale traduzione non è stata poi in concreto effettuata (per trasferimento del detenuto in altro carcere). Neppure è stata disposta la sua audizione davanti al Magistrato di Sorveglianza del luogo di restrizione. E’ del tutto evidente, in siffatta situazione, che il Tribunale territoriale è incorso in chiaro vizio di nullità, per violazione degli artt. 127 e 666 c.p.p., che inficia l’impugnata ordinanza (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 28557 in data 18.06.2008, Rv.

240784, Ribisi; Cass. Pen. Sez. 3, n. 20285 in data 10.05.2005, Rv.

234693, Mema; ecc). Tanto va dunque qui dichiarato. Si impone pertanto annullamento dell’impugnata ordinanza per violazione della legge processuale, con rinvio per nuovo esame al giudice a quo.- Restano di conseguenza assorbite le altre questioni proposte dal ricorrente.-

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2012, n. 7229 Contributi

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/11/09 – 12/1/2010 la Corte d’appello di Messina – sezione lavoro, decidendo in sede di rinvio da Cassazione, ha rigettato l’impugnazione proposta da P.F. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Catania, con la quale gli era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli dall’inps per il recupero di sgravi contributivi da lui indebitamente usufruiti in relazione al periodo 1/9/90 – 28/2/94, ed ha condannato l’appellante alle spese dei vari gradi di giudizio e a quello di legittimità. La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione sulla base del convincimento che i dati contabili esaminati dagli ispettori dell’Inps, rimasti incontestati, e dal Ctu di primo grado deponevano decisamente nel senso della prevalenza dei volumi d’affari fatti registrare dall’attività commerciale svolta dal P. rispetto a quella artigianale, per cui era fondata la richiesta dell’Inps di voler recuperare le somme corrispondenti agli sgravi di cui aveva beneficiato l’assicurato in virtù della dichiarata prevalenza di quest’ultima attività.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., il quale affida l’impugnazione ad un solo motivo di censura. Resiste con controricorso l’Inps. Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un solo motivo di censura il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2195, 2697 e 2729 cod. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente contesta, anzitutto, la parte della decisione con la quale la Corte d’appello ha dato credito agli accertamenti contabili contenuti nel rapporto ispettivo dell’Inps, sostenendo che gli stessi non potevano dar luogo a presunzioni di sorta, nè determinare l’inversione dell’onere della prova a carico di esso opponente. Inoltre, il P. contesta il valore decisivo attribuito dal giudice d’appello al dato del volume d’affari evincibile dai registri della ditta ai fini della ritenuta prevalenza dell’attività commerciale su quella artigianale, adducendo che si tratterebbe, invece, di un semplice indice sussidiario; infine, pone in risalto che il medesimo consulente d’ufficio aveva evidenziato che non era possibile accertare la prevalenza dell’attività commerciale ai fini della produzione del reddito fiscale e che il giudice d’appello aveva omesso di motivare in ordine a sicuri elementi di fatto comprovanti la natura artigianale della sua attività, quali la macinazione della pietra bianca per la produzione di tonachina e l’esistenza delle fatture relative all’acquisto delle bobine su "pallets" adoperate per insaccare lo stesso prodotto. A conclusione del ricorso il P. rileva che presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla prevalenza dell’attività artigianale su quella commerciale potevano trarsi sia dagli elementi di fatto appena citati, sia dalla considerazione espressa in grado d’appello dal Ctu, secondo il quale la superiorità del volume d’affari dell’attività artigianale nel periodo 1995-97 lasciava presumere che anche nel periodo precedente 1/9/90 – 28/2/94 i due differenti volumi di affari potevano aver avuto lo stesso importo. Il ricorso è infondato.

Va, anzitutto, rilevato che il richiamo alla violazione dell’art. 2195 c.c. non è assolutamente conferente al caso di specie, in quanto tale norma attiene alla individuazione degli imprenditori soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, mentre l’attuale oggetto del contendere è rappresentato dalla verifica della prevalenza di un determinato tipo di attività economica rispetto ad un’altra ai fini della individuazione della contribuzione dovuta al relativo fondo di previdenza. Quanto alla lamentata violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. sul principio dell’onere della prova si osserva che la stessa è insussistente, posto che la Corte di merito ha dato corso al principio di diritto affermato in sede rescindente sulla necessità che fosse l’Inps a provare che la contribuzione richiesta era quella corrispondente all’attività svolta in modo prevalente dall’opponente ed ha, di conseguenza, valutato gli elementi offerti dall’istituto previdenziale e quelli raccolti in giudizio ai fini della verifica della fondatezza del credito preteso dallo stesso ente a titolo di recupero degli sgravi in precedenza goduti dal P.. E’, altresì, infondata la censura sulla violazione della norma di cui all’art. 2729 c.c. sulle presunzioni semplici, atteso che la Corte d’appello avrebbe potuto tener conto delle presunzioni indicate dal ricorrente solo ove le stesse avessero avuto le caratteristiche richieste della gravità, precisione e concordanza. Ciò è tanto vero che la stessa Corte di merito ha finito per dare valenza, nel suo libero e motivato convincimento, alle conclusioni dell’ausiliare di prime cure, diverse da quelle del consulente di secondo grado, ed ha privilegiato il dato oggettivo del fatturato, rimasto incontestato, rispetto agli altri elementi di fatto indicati dall’opponente. Nè è dato rinvenire nella sentenza impugnata il lamentato vizio della omessa motivazione su punti decisivi della controversia.

Invero, con motivazione assolutamente congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, la Corte territoriale ha individuato nel dato oggettivo del fatturato attestante il volume d’affari realizzato in concreto il criterio per giudicare quale delle due attività economiche in questione fosse prevalente, al fine di accertare se il fondo di previdenza delle attività commerciali indicato dall’ente previdenziale come gestione alla quale il P. doveva essere iscritto ai fini del calcolo dei contributi dovuti era quello giusto.

La stessa Corte ha spiegato che tale dato oggettivo, che faceva propendere per la prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella artigianale, era anche conforme agli accertamenti contabili contenuti nel rapporto ispettivo dell’Inps, oltre che alle conclusioni del consulente d’ufficio di primo grado, tanto che da questi dati processuali era emerso il valore irrisorio degli acquisti di beni strumentali destinati all’attività artigianale, mentre solo ai fini fiscali non era stato possibile tenere distinti i redditi provenienti da ciascuna delle due attività promiscuamente esercitate, posto che non era stata specificata l’origine dei redditi da parte dello steso contribuente nelle relative dichiarazioni; nè il dato del consumo dell’energia elettrica poteva essere interpretato nel senso auspicato dall’appellante, posto che non era stata fatta in concreto alcuna distinzione all’interno dei consumi riferibili all’una piuttosto che all’altra attività. Quindi, secondo il giudice d’appello, l’unico dato incontestato era rappresentato dal fatturato che costituiva nella fattispecie anche l’unico dato contabile, data la mancanza dei dati sui costi e sui ricavi delle due attività e stante l’impiego promiscuo della forza lavoro in entrambe le attività. Al riguardo non bisogna dimenticare che "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse". (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario e di Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 24-11-2011, n. 43472

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.L.G. in ordine ai reati di cui agli artt. 609 bis, 610, 56 e 610 c.p., art. 612 bis c.p., commi 1 e 2, a lui ascritti per avere costretto con violenza, colpendola con pugni e calci, D.A. a subire atti sessuali, consistiti in baci e palpeggiamenti del seno e della vagina, averla costretta con minacce a rimettere una querela presentata il 18.7.2008, averla minacciata di sgozzarla al fine di indurla a non denunciare la violenza sessuale subita, nonchè avere rivolto alla persona offesa continue ingiurie e minacce, ingenerando nella medesima un concreto timore per l’incolumità propria e del figlio.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva censurato la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla attendibilità della persona offesa, deducendo che il fatto si collocava nel contesto di una relazione burrascosa, e chiesto, in subordine, ravvisarsi la diminuente di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

La sentenza ha, però, escluso l’applicazione della recidiva, rideterminando la pena inflitta all’imputato nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del D.L., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 609 bis c.p., nonchè manifesta illogicità della motivazione sul punto. In sintesi, si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato alcune argomentazioni contenute nell’atto di appello quale sostanziale ammissione del fatto e non ha proceduto alla verifica della attendibilità della parte lesa che era stata chiesta con i motivi di gravame; verifica che si rende necessaria in considerazione delle contraddizioni in cui era incorsa la persona offesa nelle varie narrazioni del fatto, nonchè dell’interesse del quale la stessa è portatrice, essendosi anche costituita parte civile.

Nel prosieguo si deduce che la vicenda doveva essere inquadrata nell’ambito di una relazione amorosa, che era ancora in corso all’epoca del fatto, e della natura burrascosa di tale relazione, caratterizzata in determinate circostanze da un approccio diretto, brusco ed aggressivo da parte dell’imputato, che costituiva una modalità abituale per chiedere la congiunzione carnale. A essa faceva seguito la desistenza del D.L. allorchè la partner, come nel caso in esame, avesse manifestato la propria opposizione.

Sulla base delle stesse argomentazioni, in via gradata, viene censurato il diniego dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c.. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il ricorso la difesa dell’imputato si limita a riproporre in sede di legittimità le stesse argomentazioni difensive già esaminate dai giudici di merito e disattese con motivazione adeguata, immune da vizi logici.

La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente osservato che la abitualità dell’approccio violento ed aggressivo con il quale l’imputato, pur nell’ambito di una relazione sentimentale, chiedeva alla partner le prestazioni sessuali non incide affatto sulla valutazione della illiceità della condotta, caratterizzata dall’imposizione violenta degli atti sessuali, che integra l’ipotesi di reato di cui all’imputazione.

Inoltre, la sentenza ha anche rilevato che l’episodio di violenza sessuale si inquadra in un periodo del rapporto tra l’imputato e la persona offesa in cui lo stesso D.L. era consapevole che la D. era intenzionata a troncare quella burrascosa relazione e, quindi, la condotta era diretta esclusivamente a soddisfare gli istinti sessuali dell’imputato mediante l’azione violenta descritta nella contestazione.

Anche il diniego dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., ha formato oggetto di adeguato motivazione mediante il riferimento alla oggettiva gravità della condotta del D.L., valutata nella sua complessiva portata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.