Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 19-02-2013, n. 8030

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice delle indagini preliminari di Nola, con decreto del 14- 11-2011, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento per diffamazione instaurato contro E.C.G. + altri, perchè estinto per remissione di querela.

2. Ricorrono B.A., R.C. e R.G. avverso il decreto suddetto per violazione di legge e difetto di motivazione. I ricorrenti, che sono anche le persone offesa dal reato e i querelanti, deducono che la remissione della querela è senza effetto, per il combinato disposto dell’art. 340, comma 2, e art. 339 cod. proc. pen., comma 2, in quanto è stata effettuata nei confronti di uno solo dei querelati ( E.G.C.); quindi, è stata sottoposta ad una condizione che priva di efficacia la manifestazione di volontà.

3. Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione si è associato, con propria memoria, al ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. I ricorrenti confondono la "rinunzia" alla facoltà di presentare querela con la "remissione" della querela.

La rinuncia costituisce atto abdicativo al potere di proporre querela sorto dalla commissione del reato ed è disciplinata dall’art. 124 cod. pen. e art. 339 del cod. proc. pen.; la remissione della querela è un atto, avente anch’esso natura negoziale, che toglie effetti alla precedente manifestazione di volontà ed è disciplinata dagli artt. 152 cod. pen. e art. 340 cod. proc. pen.. Mentre la rinuncia sottoposta a termine o condizioni non produce effetti, ai sensi dell’art. 339 cod. proc. pen., comma 2, (e tra le "condizioni" è compresa anche quella di ottenere la punizione di alcuni responsabili del reato e non di altri: Cass. Pen. sez. 5^, 18-6-1999, n. 981), viceversa, la remissione della querela "non può essere sottoposta a termini o a condizioni" (art. 152 cod. proc. pen., comma 4) e, se "fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti" (art. 155 cod. proc. pen., comma 2).

Conseguentemente, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’effetto estensivo della remissione non si produce solo allorchè siano più le fattispecie criminose che vengono in considerazione (come nel caso di querela proposta contro il giornalista – responsabile ex art. 595 cod. pen. – ed il direttore di giornale – responsabile ex art. 57 cod. pen.), mentre, quando si abbia concorso di più persone nel medesimo reato, la remissione di querela, anche se fatta a favore di uno solo dei querelati, si estende a tutti i concorrenti (Cass. 40446 9/7/2009; sez. 6. 30.1.78, n. 3291, Ducati;

sez. 5^ 25.5.04, In realtà, il Solo fatto idoneo a paralizzare la remissione della querela è la negazione, espressa o tacita, dei querelati. Nel caso di specie risulta, invece, dalla comunicazione della stazione dei carabinieri di Acerra del 7-11-2011 che tutti, querelati, in numero di cinque, hanno accettato la remissione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 06-05-2013, n. 19476

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 luglio 2011 il gip del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta del pubblico ministero nell’ambito di un procedimento a carico di vari soggetti per reati edilizi, di violazione della normativa antisismica, di violazione della normativa paesaggistico-ambientale e di invasione di terreni demaniali, disponeva il sequestro preventivo degli immobili abusivi, perchè situati in zona sismica e con vincolo idrogeologico e perchè occupanti territorio pubblico. In pari data pertanto il pubblico ministero disponeva lo sgombero.

Con successiva ordinanza del 17 settembre 2011 il gip revocava l’ordine di sgombero, ritenendolo non necessario per l’esecuzione del sequestro. Infatti gli immobili sequestrati, osservava, "sono stati realizzati da svariati anni" realizzando un insediamento abitativo dotato di impianti idrici, elettrici e fognari regolarmente collegati alle rispettive reti, in zona totalmente urbanizzata, che non ha subito sovraccarico per la loro presenza; pertanto l’aggravio del carico urbanistico è in concreto compatibile con le esigenze di cautela poste a fondamento del sequestro, così da escludere l’indispensabilità dello sgombero. D’altronde, non sono preminenti ed immediatamente esigibili le esigenze di sgombero per il reato di occupazione di suolo demaniale, vista la parzialità dell’occupazione stessa.

2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, presentando quale unico motivo la violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p.p. e art. 92 disp. att. c.p.p., nonchè D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 655 e 666 c.p.p..

L’ordine di sgombero rientra ex art. 655 c.p.p. nei poteri del pubblico ministero quanto alle modalità di esecuzione del sequestro se è necessario per attuarne le finalità, cioè se costituisce una ineliminabile modalità attuativa del sequestro stesso. Nel caso di specie il pubblico ministero aveva chiesto il sequestro evidenziando il pericolo di pregiudizio derivante dal ritrovarsi gli immobili abusivi in zona sismica e dalla esistenza del vincolo idrogeologico, elementi da cui potevano derivare gravi danni strutturali e inquinamento di falde acquifere protette dal suddetto vincolo; aveva altresì evidenziato l’occupazione abusiva del territorio pubblico.

Il gip aveva disposto il sequestro ritenendo che "la condotta posta in essere dagli indagati possa favorire la commissione di ulteriori condotte illecite, realizzandosi il persistere dell’occupazione illegittima", così riconoscendo l’utilizzazione degli immobili abusivi come incompatibile con il carico urbanistico e con i vincoli idrogeologico e sismico. Nulla tuttavia rispetto alla data di autorizzazione del sequestro (1 luglio 2011) era cambiato quando il gip ha emesso il successivo provvedimento, impugnato in questa sede, a seguito di incidente di esecuzione proposto dagli interessati.

Se il carico urbanistico fosse sopportabile, la cautela non avrebbe ragione d’essere: il gip è dunque incorso in una intrinseca contraddizione. Gli immobili sequestrati costituiscono sostanzialmente un quartiere abusivo, per cui la permanenza delle numerose famiglie contrasta col vincolo sismico e idrogeologico, per di più in una zona demaniale: in tal modo è stata "tolta ogni valenza al provvedimento di sequestro". Il gip ha esteso la revoca anche a chi non era ricorrente violando l’art. 666 c.p.p., comma 1.

Non ha comunque affrontato la questione nell’ambito dell’unico paradigma consentito, cioè se l’esecuzione come disposta dal pubblico ministero costituisca o meno l’unica modalità di attuazione del sequestro, e ha invaso la sfera dell’esecuzione di competenza del PM in violazione dell’art. 655 c.p.p..

3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha depositato il 24 marzo 2012 requisitoria scritta nel senso dell’accoglimento del ricorso. Gli istanti dell’incidente di esecuzione N. G., N.R., F.A., B. C., N.L. e Fi.An. hanno presentato memoria il 7 gennaio 2013, con 12 allegati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Va premesso che (cfr. Cass. sez. 3, 16 novembre 2007 n. 47326; Cass. sez. 3, 13 dicembre 2006-5 aprile 2007 n. 14187) il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordina lo sgombero da persone o cose rientra nei poteri che l’art. 655 c.p.p. gli riconosce per la determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; e l’esercizio di tale potere è condizionato al fatto che lo sgombero costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro. Ne consegue (Cass. sez. 3, 3 dicembre 2009- 28 gennaio 2010 n. 3915) che l’ordine di sgombero di un immobile abusivo emesso dal PM in attuazione del decreto di sequestro preventivo del gip è censurabile in sede esecutiva, a parte l’ipotesi della inesistenza del titolo, solo in ordine alla concreta indispensabilità dello sgombero quale modalità esecutiva del sequestro. Era dunque questo il parametro che il gip del provvedimento impugnato avrebbe dovuto valutare, come rileva l’unico motivo del ricorso.

In realtà il gip ha affermato la non indispensabilità dello sgombero, supportandola peraltro non sulla individuazione di una modalità alternativa di esecuzione del sequestro, bensì su argomenti che sarebbero stati propri, semmai, della motivazione di una revoca del sequestro stesso, cioè attinenti al titolo, non alle modalità di esecuzione del titolo. Il gip infatti ha considerato le caratteristiche degli immobili sequestrati (realizzati da anni, collegati agli impianti, situati in zona totalmente urbanizzata a cui non darebbero sovraccarico urbanistico) per concludere che la permanenza "all’interno dei beni sequestrati dei nuclei familiari attinti dall’ordine di sgombero risulta in concreto compatibile con le esigenze di cautela poste a fondamento del titolo" così da far venir meno l’indispensabilità dello sgombero: invero, il ragionamento del gip conduce a far venir meno "a monte" le stesse esigenze cautelari per cui il sequestro è stato disposto, e ciò è confermato, appunto, dalla non identificazione di alcuna altra possibile modalità di esecuzione. Esatto risulta allora il rilievo del ricorrente che in tal modo il gip ha "tolta ogni valenza al provvedimento di sequestro", paralizzandone gli effetti. L’ordinanza impugnata, pertanto, viola l’art. 655 c.p.p. inibendo al pubblico ministero l’esercizio del potere-dovere di esecuzione della cautela reale, e deve quindi essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013

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Cass. pen., sez. II 10-04-2009 (02-04-2009), n. 15669 Truffa ai danni dello Stato – Truffa contrattuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di O. F. in ordine ai reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, e art. 648 c.p. perchè, in concorso con tale T. ed altri, si procurava il titolo abilitativo falso di diploma di infermiere professionale, e induceva in errore la dirigenza della clinica "(OMISSIS)", che a seguito di tanto assumeva una persona carente dei requisiti necessari, e si procurava l’ingiusto profitto consistente nell’attribuzione della posizione lavorativa, del relativo stipendio, con pari danno per il servizio sanitario nazionale.
Avverso tale ordinanza l’O. proponeva impugnazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, che accoglieva il reclamo e, in data 29.12.08, annullava il provvedimento impugnato, ordinando l’immediata liberazione dell’indagato.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Cosenza, deducendo:
– insufficienza e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Quanto al primo motivo il PM ricorrente impugna l’ordinanza impugnata censurando la motivazione per avere ritenuto che la truffa contrattuale in materia di rapporto di lavoro sia reato a consumazione istantanea e che si perfeziona allorchè il soggetto passivo assume l’obbligazione, cioè nel momento in cui si costituisce il rapporto impiegatizio, con la conseguenza di far retrocedere i termini per l’eventuale prescrizione.
In effetti, la Giurisprudenza più recente di questa Corte, che il collegio condivide, pone la questione in termini diversi e ritiene che, nel caso di truffa contrattuale, ci si trovi dinanzi ad una ipotesi di reato a consumazione prolungata che si consuma con la cessazione dei pagamenti fraudolentemente ottenuti.
Si è infatti ritenuto che: "E’ legittima la misura cautelare applicata ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 nei confronti di una società a responsabilità limitata, in conseguenza del reato di cui all’art. 640 bis c.p., commesso dal suo amministratore unico, in riferimento alla illecita erogazione dei ratei di finanziamento deliberati con decreto ministeriale emesso prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo, qualora l’ultimo rateo sia stato percepito durante la vigenza della nuova normativa, in quanto il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è a consumazione prolungata, cioè si perfeziona con la cessazione dei pagamenti".
(Cass. pen. Sez. 2, 20-12-05 n. 3615).
Tale ipotesi non viene meno nel caso di truffa ordinaria, in danno di ente pubblico, e nemmeno nel caso di truffa eseguita avvalendosi di artifizi o raggiri relativi alla qualità professionale degli addetti al servizio pubblico o di interesse pubblico, come nella specie al servizio sanitario.
Questa Corte, infatti, ha statuito (ed il Collegio condivide): "E’ configurabile il delitto di cui all’art. 640 c.p., comma 2, nel caso in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi – successivamente effettuata – in favore di una P.A., ponendo in essere artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l’esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’espletamento dell’attività pattuita, ed inducendo in errore l’ente pubblico anche sulle effettive modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali. In tale caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l’ente pubblico, il danno consistente nell’esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati.
Cassazione penale, sez. 2, 09 maggio 2007, n. 22170.
Va accolto il motivo di ricorso, atteso che nella specie, si deve ravvisare una truffa contrattuale, a consumazione prolungata, consumazione che si protrae nel tempo sino a che dura l’erogazione economica che il soggetto ha fraudolentemente conseguito.
Nè può dubitarsi del danno per la struttura sanitaria che ha proceduto all’assunzione, e di conseguenza per il Servizio sanitario nazionale che ne ha sostenuto i relativi oneri, atteso che la riscossione degli importi liquidati per le prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, il danno dell’esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati.
Non può condividersi la motivazione impugnata nella parte in cui parifica l’attività svolta dagli indagati con quella legittima degli ordinari dipendenti, atteso che la prestazione degli indagati era priva della necessaria qualificazione e, quindi, – pregiudicava il regolare svolgimento dell’attività lavorativa e – poggiava su una violazione del sinallagma contrattuale tra le parti.
In effetti, i lavoratori in questione offrivano una prestazione diversa da quella prevista nel rapporto contrattuale, mentre percepivano la retribuzione spettante ai lavoratori provvisti della necessaria qualifica. Gli indagati, infatti, occupavano una posizione professionale specialmente qualificata, attesa la natura parasanitaria della funzione svolta, e la loro attività non poteva in alcun modo corrispondere a quella prevista dal contratto applicato, atteso che la mancanza del titolo abilitativo alla professione li rendeva del tutto inidonei a quella funzione.
La mera prestazione materiale dell’attività lavorativa non era sufficiente per integrare e soddisfare il rapporto contrattuale stipulato, così che lo stesso rapporto non poteva divenire legittimo per la sola circostanza di una qualche attività svolta; infatti il contratto era viziato: – sia per la inidoneità della prestazione fornita da una delle parti e – sia per il vizio della volontà nel datore di lavoro, che aveva aderito ad un contratto a causa dell’attività fraudolenta della controparte; mentre, per contro, il vizio occulto del rapporto contrattuale esponeva lo stesso datore di lavoro a responsabilità per l’eventuale "culpa in eligendo" e "in vigilando"; provocava il danno di una maggiore retribuzione in cambio di un’attività non qualificata; procurava agli indagati l’ingiusto profitto di una maggiore retribuzione per un’attività che essi non avrebbero potuto svolgere, nonchè l’acquisizione di una posizione che poteva condurli ad acquisire punteggi fondati su una base fraudolenta; laddove l’ingiustizia del profitto derivava dalla illecita costituzione del rapporto di lavoro, fondato sulla consumazione di un reato e sulla falsa rappresentazione di una qualifica professionale inesistente, cui si accompagnava una oggettiva incapacità a svolgere l’attività loro demandata.
La motivazione qui censurata ha ritenuto erroneamente: – la consumazione istantanea del reato in esame; – la mancanza di un danno per l’amministrazione; e – l’inesistenza di un ingiusto profitto per l’indagato. Consegue l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro che dovrà uniformarsi ai principi sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Anche il secondo motivo di ricorso merita accoglimento.
Invero il Tribunale ha ritenuto di non potere rinvenire nella condotta degli indagati il reato di ricettazione con riferimento all’acquisizione del modulo di diploma di infermiere professionale, in seguito utilizzato per formare il falso titolo abilitativo, argomentando che non emergeva agli atti una prova della provenienza illecita di tale modulo.
Si tratta invero di una motivazione affetta da illogicità, atteso che la formazione ed il rilascio di titoli abilitativi alle professioni paramediche sono circondati e garantiti da una serie di cautele, predisposte proprio allo scopo di rendere impossibile, per chiunque, l’acquisizione dei moduli utilizzati per la formazione degli atti medesimi.
Questi moduli hanno certamente un elevato valore, anche economico, atteso il loro potenziale utilizzo (come in realtà avvenuto) e, non essendo possibile reperirli nel libero mercato, ne deriva che la loro acquisizione è possibile solo a seguito della consumazione di un reato.
La Giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che al riguardo sia sufficiente anche la prova logica, senza la necessità di acquisire la prova certa del luogo, modo e circostanze del reato presupposto, sia sotto il profilo dell’elemento materiale che sotto quello dell’elemento psicologico del reato di ricettazione.
Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonchè dagli altri elementi considerati dall’art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto, purchè i sospetti sulla res siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre.
Cassazione penale, sez. 4, 12 dicembre 2006, n. 4170.
CONSEGUE l’accoglimento dei motivi ed il riconoscimento dell’errore nella applicazione della legge penale, con seguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Catanzaro che dovrà uniformarsi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1583 Beni di interesse storico, artistico e ambientale Redditi di fabbricati e terreni Rimborso

ANTICHITA’ E BELLE ARTI IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
S. A. presentava istanza per ottenere il rimborso della maggiore imposta IRPEF versata negli anni 1996, 1997 e 1998, in relazione al reddito di fabbricati di sua proprietà di interesse storico-artistico, evidenziando di essere incorsa in errore, per avere indicato il reddito effettivo e non invece, quello desumibile in base alla minore delle tariffe d’estimo previste per la zona censuaria di ubicazione degli immobili.
Formatosi su tale domanda il silenzio rifiuto, lo impugnava in sede giurisdizionale, e mentre l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Padova respingeva il ricorso, i giudici di appello con la sentenza in epigrafe indicata, accoglievano l’impugnazione, nella considerazione che l’istanza di rimborso fosse stata tempestivamente formulata e che, d’altronde, il reddito degli immobili in argomento, giusta la disposizione dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n 413, debba essere determinato mediante l’applicazione della minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 22/07/2003, ed affidato a due mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
Con controricorso notificato il 18.10.2003, l’intimata ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione. Entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato con successive memorie le proprie ragioni

Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 34, del d.p.r. 23 dicembre 1986 n. 917, li della legge 30 dicembre 1991 n. 413 ed 8 della legge n. 431/1998, nonchè motivazione incongrua e contraddittoria su punto decisivo della controversia. Si deduce che trattandosi di immobili locati, secondo la disciplina desumibile dalle indicate norme, il reddito da dichiarare "scaturisce dal confronto tra il reddito effettivo, opportunamente diminuito della percentuale deducibile e la rendita catastale". Trattasi di censura priva di fondamento sulla base del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui "In tema di imposte Sui redditi, l’art. 11, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, deve essere inteso come norma contenente l’esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell’imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe di estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene ad un canone superiore, dovendosi escludere l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 1, comma secondo, lettera a) della legge 9 dicembre 1998 n. 431"(Cass. 5^, 21.11.2003 n. 17685; n. 12790/2001;
n. 5740/1999).
In base a tale principio, dal quale, nel caso, non si ravvisano ragioni per discostarsi, essendo stata, peraltro verificata la coerenza al dettato costituzionale(Corte Costituzionale n. 346 del 28.11.2003) devono ritenersi insussistenti sia il vizio di violazione di legge, come pure, il collegato profilo di doglianza con cui si denunciano carenze motivazionali; quest’ultimo, in quanto può causare l’annullamento della sentenza impugnata solo se riveli un sintomo di ingiustizia nella soluzione della questione di fatto e, quindi, nella considerazione che se l’errore non fosse stato commesso il giudizio sarebbe stato diverso (Cass. 12.2.2000 n. 1595; 9.3.1998 n. 2625).
Con il secondo mezzo l’impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del dpr. n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 5^, della legge n. 133 del 1999. Si sostiene che i Giudici di Appello hanno, comunque, errato, nel ritenere tempestiva la domanda di rimborso, nella convinzione dell’applicabilità, al caso in esame, del termine di quarantotto mesi, introdotto dall’art. 1 comma 5 della legge n. 133 del 13.5.1999, e non già di quello di diciotto mesi previsto dall’art. 38 del dpr. n. 602 del 1973, nel testo previgente alla modifica. Trattasi di censura inammissibile perchè formulata in violazione del principio di autosufficienza.
Ritiene, in vero, la Corte che la censura sia del tutto generica, limitandosi all’apodittica asserzione che la domanda della società sia stata tardivamente prodotta, rispetto al perentorio termine fissato dalla legge.
Il mezzo non indica le date di versamento delle somme di cui è chiesto il rimborso.
La prospettata censura, quindi, non ha la specificità e completezza, necessari per consentire, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e, quindi permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni prospettate, ex actis, e cioè senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 22.10.2001 n. 12877, 13.09.1999 n. 9734).
Peraltro, la data dei vari versamenti non solo non viene indicata nel contesto del mezzo e nella narrativa del ricorso, ma, oltretutto, non è neanche ricavabile dall’impugnata sentenza, la quale fa cenno, per altro del tutto generico, solo agli anni di imposta.
Nè elementi di valutazione possono, in punto, ricavarsi dalle incontroverse date di presentazione della domanda di rimborso(31 maggio 2000) e di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999(18 maggio 1999).
Infatti, non potendo, in via di ipotesi, escludersi che i versamenti siano stati effettuati con ritardo rispetto alla prescritte scadenze annuali e, quindi anche in data successiva al 18.11.1997, tenuto conto che il termine decadenziale previsto dalle norme che si assumono violata, che è di diciotto mesi secondo la tesi dei ricorrenti e di quarantotto mesi secondo l’assunto della S., – la domanda di rimborso, presentata, come detto, il 31 maggio 2000, potrebbe risultare tempestiva, anche nella ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile, nel solco di precedenti pronunce, il più breve termine decadenziale di diciotto mesi.
Ciò perchè, non potendo ritenersi definiti i rapporti, con riferimento ai quali alla data (18.05.1999) di entrata in vigore della novella era tuttavia pendente il termine decadenziale di diciotto mesi, avendo la relativa disposizione comportato la sostituzione di tale termine con quello, più lungo, di quarantotto mesi, la domanda di rimborso presentata il 31 maggio 2000 sarebbe rispettosa del termine decadenziale. Tanto, che anche a prescindere dalla questione relativa alla data di inizio della decorrenza del termine decadenziale che in esito all’accertamento della realtà fattuale, nel caso non consentita, potrebbe assumere rilievo, dovendo individuarsi in quella di versamento del saldo, nel caso il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale (Cass. 5^, 20 giugno 2003 n. 9885; n. 9156/2000; n. 56/2000).
Le riscontrate carenze non consentono, dunque, di apprezzare la rilevanza ed il carattere decisivo della censura agli effetti decisionali, ed impongono una declaratoria di inammissibilità della doglianza.
Conclusivamente, riconosciuta l’infondatezza delle censure prospettate con il primo mezzo e dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.