Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 431

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dai soggetti indicati in epigrafe, che impugnano la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato un ricorso presentato in quella sede giudiziaria relativo alla corresponsione, previa dichiarazione di inefficacia di un protocollo di intesa, di somme spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria.

Premettono gli appellanti che, riconosciuta loro la debenza di alcuni arretrati, sottoscrivevano un protocollo di intesa (e successivamente singoli verbali di conciliazione) con i quali rinunciavano a parte di quanto loro dovuto (17%) e agli interessi e alla rivalutazione monetaria, pur di ricevere in varie rate le somme di spettanza.

Senonché la Commissione per il dissesto della Provincia di Napoli non onorava alle scadenze gran parte di quanto dovuto, per cui, sussistendo la clausola della risoluzione del protocollo di intesa (e del verbale di conciliazione), gli appellanti chiedono conseguentemente alla risoluzione intervenuta per inadempimento dell’altra parte, tutto quanto loro integralmente dovuto, frutto peraltro di una delibera di Giunta, annullata dal Comitato regionale di controllo, ma poi reviviscenze per effetto di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Questi i motivi dell’appello:

1) Violazione degli artt. 1353, 1362, 1363 e 1456 del codice civile, nonché presupposti erronei e contraddittorietà; in quanto l’Amministrazione ha onorato con ritardo e sempre parzialmente agli obblighi assunti con l’atto transattivi, non essendo rilevante la clausola inserita "ove possibile", mentre, d’altra parta, i crediti da lavoro sono privilegiati e un contratto transattivo nella materia è nullo;

2) Contraddittorietà, illogicità, violazione della transazione; poiché la Commissione che gestiva il dissesto della Provincia di Napoli era nella condizioni di onorare tempestivamente gli impegni assunti con la transazione;

3) Travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 1966, 1418, 1447 e 1448 del codice civile; perché la particolare situazione di debolezza dei lavoratori determina, per altro verso, la nullità dell’atto transattivi;

4) Sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, trattandosi di rapporti intercorrenti fino alla data del 1° luglio 1998 e non oltre.

La Provincia di Napoli si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando come la transazione in parola sia intervenuta dopo una sentenza giurisdizionale, solo dalla quale nasceva il diritto di credito, che è quindi transigibile, mentre la particolarità della vicenda, ove ci si trovava di fronte ad una Commisione che gestiva un ente dissestato, individuava la carenza dei pieni poteri della medesima commissione, vincolata ad atti provenienti da enti terzi.

Gli appellanti presentano una successiva memoria illustrativa, con la quale insistono per l’accoglimento dell’appello, ulteriormente argomentando sulle censure dell’atto introduttivo.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

Va premesso che, nella specie, la transazione è intervenuta dopo l’emanazione di una sentenza giurisdizionale, per cui non può valere l’eccezione di nullità della transazione medesima, la quale non è il frutto di un accordo tra le parti, al di fuori di una decisione giudiziale, ma è proprio un accordo che interviene "inter partes", dopo che la controversia è stata decisa in via giudiziaria.

Tanto premesso, nel merito va rilevata l’infondatezza dell’appello.

Infatti, una volta che la transazione è stata sottoscritta, questa determina una nuova regolazione dei rapporti tra le parti, che sostituisce integralmente quanto in precedenza sussistente e perciò solo alla medesima da quel momento occorre fare riferimento.

Ora, è accaduto che, nella specie considerata, gli obblighi nascenti dalla transazione sono stati adempiuti con ritardo, ma la medesima transazione prevedeva, in considerazione della particolare situazione di dissesto dell’Amministrazione, che non aveva la piena disponibilità finanziaria di quanto promesso, derivando l’attribuzione dei fondi dal versamento di soggetti terzi,

comunque l’inciso "ove possibile", cosicché non può parlarsi di vero e proprio inadempimento parziale ma della verificazione della impossibilità di adempiere tempestivamente le obbligazioni assunte, per il verificarsi di quella condizione di impossibilità comunque prevista nell’atto transattivo, obbligazioni che peraltro sono state successivamente adempiute.

In considerazione di quanto sopra indicato, l’appello va rigettato, mentre le spese di giudizio del presente grado, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 27-03-2009 (06-03-2009), n. 13599 Isolamento diurno – Condono – Possibilità – Condizioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza del 2/7/2008 la Corte di Assise di Appello di Catania ha rigettato l’opposizione proposta da A.C. avverso l’ordinanza 11/7/2007 della medesima Corte con la quale era stata respinta la richiesta dell’ A. volta ad ottenere l’applicazione dell’indulto all’isolamento diurno, la cui durata complessiva era stata determinata in un anno e due mesi. La Corte ha ritenuto che, pur svolgendo l’isolamento diurno funzione di sanzione per i reati concorrenti con quello punito con l’ergastolo, esso non poteva essere equiparato ad una pena detentiva nella sua accezione comune quale accolta dalla L. n. 241 del 2006 e, quindi, assoggettato al beneficio dell’indulto (salva la sua applicabilità, ove sussistenti tutti i presupposti di legge ed un concreto interesse del condannato, alle pene detentive temporanee previa "riconversione" dell’isolamento).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato ribadendo la piena applicabilità dell’indulto anche all’isolamento in quanto costituente vera e propria sanzione di natura sostanziale.
Il ricorso deve essere rigettato.
Può certamente convenirsi con il ricorrente in ordine alla possibile applicazione dell’indulto all’isolamento diurno: e ciò previa scissione del cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua ed a condanne a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, determini ex art. 72 c.p. l’applicazione della pena dell’ergastolo e dell’isolamento diurno, dovendosi a quest’ultimo riconoscersi natura di sanzione e non già di modalità dell’esecuzione della pena dell’ergastolo (cfr. Cass. sent. n. 2116/2000). Tuttavia deve, nella specie, parimenti convenirsi sulla correttezza della reiezione della richiesta avanzata dal condannato – solo rettificandosi sul punto la motivazione del provvedimento impugnato – atteso che le pene temporanee inflitte a A. C., e che hanno portato all’applicazione nei suoi confronti, unitamente alla pena perpetua, dell’isolamento diurno, riguardano reati ostativi alla concessione dell’indulto in quanto aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. Da qui la piena rispondenza a legge della decisione impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente A.C. al pagamento delle spese giudiziarie.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

cassazione sez. lavoro del 08 giugno 2011, n. 12461 Tariffe, avvocati, liquidazione, riduzione, giudice, motivazioni (2011-06-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del fatto

1. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 615 del 2006, rigettava l’appello principale proposto dall’INPDAP, nei confronti di (…), avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina del 10 dicembre 2003 e accoglieva l’appello incidentale proposto da quest’ultimo in ordine alla medesima sentenza, nei confronti dell’INPDAP, con la conseguente condanna di detto Istituto al pagamento della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e degli interessi legali nei limiti di cui all’art. 16 della legge n. 412 del 1991, con decorrenza dal 24 maggio 1994 all’effettivo saldo.

2. Il Giudice di appello condanna l’INPDAP al pagamento delle spese del relativo grado di giudizio, liquidate in euro 993,35, in favore del procuratore anticipatario dell’appellante (…) oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta statuizione sulle spese del giudizio d’appello prospettando un unico motivo di ricorso.

4. Il (…) ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il (…) prospetta la violazione degli Ministro della Giustizia n. 127 del 2004, recanti rispettivamente approvazione delle delibere del Consiglio Nazionale Forense in data 12 giugno 1993, 29 settembre 1994, 25 settembre 2002, che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziarie in materia civile e penale e stragiudiziali. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio.

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello, nel liquidare, in ragione del principio di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di giudizio non aveva rispettato i minimi tariffari inderogabili in relazione al valore della controversia, benché nella sentenza fosse dedotta la correttezza della richiesta di liquidazione dei diritti, anche in riferimento al dedotto valore della controversia, ed esso ricorrente avesse depositato specifiche note spese.

1.1.In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, può limitarsi o meno ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, senza dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato dì legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942.

2. Il motivo è fondato.

3.Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto già modo di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (Cass., sentenza n. 10350 del 1993).

Ancora è stato affermato il principio secondo il quale la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado; ne tali indicazioni possono essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione non è quella di formulare censure ma solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate (Cass., sentenza n.19419 del 2009).

La Corte d’Appello, pur affermando che, sulla base della nota spese prodotta, verificata la correttezza della richiesta liquidazione dei diritti, anche in riferimento al dedotto valore della controversia preso in considerazione nella individuazione dei minimi fissi tabellarmente individuati, e quantificando gli onorari sulla base dei minimi previsti, in relazione all’importanza della controversia e alle ragioni dedotte, quasi seriali, riteneva di liquidare a favore del procuratore antistatario del (…) per l’attività svolta in giudizio la complessiva somma di euro 375,00 per onorari e euro 620,35 diritti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Il Giudice d’Appello, quindi, pur in presenza di dettagliate note spese, riprodotte nell’odierno ricorso, non ha offerto elementi argomentativi volti a chiarire quali voci avesse ritenuto non attribuibili, affidando la determinazione della somma complessiva di diritti e di onorari a enunciazioni generiche ed astratte, prive di riferimenti concreti alla fattispecie in questione, ai fini della verifica del rispetto dei minimi tariffari.

Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile, pertanto, il deficiente esame di punti decisivi in ordine alla statuizione sul governo delle spese conforme al rispetto dei minimi tariffari

4. Pertanto il ricorso va accolto.

5. Con l’accoglimento del motivo di ricorso la pronunzia di merito deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catania che, uniformandosi ai principi enunciati, provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Catania anche per le spese del presente giudizio.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 63 Procedimento

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

che con istanza del giorno 8.11.06, il ricorrente, richiedeva l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (bando secondo semestre 2006) allegando la ricorrenza della condizione di cui al punto 10 del modulo di domanda, riferita a "richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari", nonché, della condizione di cui al successivo punto 11.b, riferito a "richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare…b) in alloggio che presenta sovraffollamento…";

che l’Amministrazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’interessato in sede di istanza, lo inseriva in graduatoria attribuendogli un punteggio ISBARC/R pari a 6927,854;

che all’esito dei controlli di cui all’art. 13, comma 5, del R.R. n. 1/2004, finalizzati alla verifica della permanenza in capo ai richiedenti dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione, con nota del 10.03.08, comunicava al ricorrente che era emerso che non sussisteva la condizione di coabitazione in quanto il sig. Ayad Romany risultava residente altrove;

che, inoltre, alla data dell’acquisto dell’alloggio, il nucleo familiare era di tre persone, ragione per cui non sussistevano i tre anni necessari ad attribuire la condizione di sovraffollamento, rettificando, di conseguenza, il punteggio ISBARC (5980,998);

che con atto protocollato il 09.04.08, il ricorrente, ha impugnato la rettifica di punteggio, deducendo che il cognato avrebbe sempre coabitato con il proprio nucleo familiare ancorché, "per noncuranza" non avesse mai provveduto ad effettuare le relative variazioni anagrafiche;

che con provvedimento del 15.4.08, il ricorso in opposizione è stato respinto sul rilievo che la condizione di sovraffollamento potesse essere accertata unicamente in base alle risultanze anagrafiche;

che con dichiarazione orale resa alla pubblica udienza del 10 novembre 2010, fissata per la discussione nel merito del ricorso, il ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto all’assegnazione dell’alloggio richiesto;

che in esito a ordinanza istruttoria n. 241 del 25 novembre 2010, il Comune di Milano, ha confermato l’intervenuta assegnazione, depositando il relativo provvedimento;

Ritenuto:

che, per quanto precede, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ex art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm, con compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

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