T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 28-01-2011, n. 803 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 novembre 2002, depositato nei termini, il Maresciallo 2ª classe G.C. ha proposto gravame avverso il provvedimento meglio specificato in epigrafe, recante diniego alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, nonché per la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento della suddetta indennità limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, con le ulteriori maggiorazioni dovuta ex lege.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione e falsa applicazione dell’art.9, secondo comma, della legge n. 78/83. Violazione dell’art. 36 Costituzione. Eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta. Disparità di trattamento.

Il ricorrente sostiene di aver diritto alla corresponsione della richiesta indennità in quanto ha prestato servizio presso il centro operativo per l’aerosoccorso, per cui l’indennità supplementare in parola deve essere riconosciuta in capo al ricorrente, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha contestato le ragioni dell’impugnativa ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare facente parte degli Equipaggi Fissi di Volo (E.F.V.), ha chiesto che questo Tribunale riconosca il suo diritto a beneficiare della cd. indennità di aerosoccorso, limitatamente ai giorni di partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, con tutte le conseguenze anche di ordine patrimoniale indicate in ricorso.

Il gravame non si appalesa fondato.

Il Collegio, sulla scorta anche di una recente giurisprudenza da cui non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi (T.A.R. LAZIO – LATINA – n. 428 del 2005, confermata da CONS. STATO – SEZ. IV – n. 175/2007) ritiene che la tesi su cui si fonda il ricorso, ossia che l’indennità in contestazione possa essere attribuita anche ai componenti degli equipaggi fissi di volo che non hanno mansioni di aerosoccorritori, non possa essere condivisa.

La disposizione dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78 disciplina infatti l’erogazione di un’indennità che ha come suo fondamentale presupposto lo svolgimento di attività di aerosoccorritore presso uno dei reparti che istituzionalmente svolgono tale funzione. Essa distingue al riguardo due fattispecie. La prima, normale, ricorre allorchè l’attività in questione sia svolta da personale munito del relativo brevetto; a tale personale l’indennità spetta in misura fissa mensile. La seconda fattispecie ricorre invece quando l’attività di aerosoccorritore sia svolta da personale non munito del relativo brevetto (evidentemente nelle more dello svolgimento della relativa attività addestrativa preordinata al suo conseguimento ovvero nelle more del perfezionamento dell’iter di rilascio del brevetto); in questo caso, la disposizione in esame riconosce il diritto all’indennità limitatamente ai giorni di partecipazione all’attività addestrativa o operativa.

In questo quadro normativo ritiene il Collegio che al ricorrente non possa essere riconosciuto l’emolumento in contestazione dato che egli incontestatamente non svolge attività di aerosoccorritore ma di componente degli equipaggi fissi di volo (come dimostra la circostanza della percezione dell’indennità di aeronavigazione).

Né rilevanza alcuna può essere riconosciuta alla circostanza – pure evidenziata dal ricorrente – che l’art. 17 della legge n. 78 – nel disciplinare corresponsione e cumulabilità delle varie indennità da essa previste – non sancisce un divieto di cumulo tra indennità di aeronavigazione e indennità di aerosoccorso.

La mancanza di disciplina del cumulo – o meglio la mancanza di una norma che espressamente lo vieti – non ha il significato di rendere cumulabili le due indennità ma dipende dalla circostanza che i presupposti del riconoscimento delle due indennità e le loro funzioni sono talmente diverse da escludere in radice la possibilità del cumulo.

Ed infatti l’indennità di aeronavigazione è un emolumento spettante al personale adibito alla conduzione degli aeromobili (con funzioni di pilota, di operatore di sistema etc….) e al personale "paracadutista", svolgente la funzione di compensare i particolari rischi e responsabilità connessi a tali compiti, mentre l’indennità di aerosoccorso è un’indennità spettante ai componenti degli equipaggi fissi di volo che svolgono funzioni di aerosoccorritore ed ha la funzione di compensare gli specifici rischi tipici di tale attività (recupero di un naufrago calandosi con il verricello ovvero immergendosi nelle acque).

In altri termini, nel sistema della legge n. 78 a ciascun particolare compito o impiego operativo è riconosciuta la corresponsione di una particolare indennità; in questa situazione, quindi, la possibilità di un cumulo – nella fattispecie in cui il relativo problema non è oggetto di una specifica normativa – deve essere ammessa solo nei casi in cui vi sia una sicura compatibilità tra le due indennità; nel caso in esame il Collegio ritiene che i compiti svolti e i rischi e i disagi sopportati dai componenti degli equipaggi fissi di volo siano già compensati dal riconoscimento in loro favore della (specifica) indennità di aeronavigazione; il riconoscimento in aggiunta dell’indennità spettante al personale con mansioni di aerosoccorritore determinerebbe dunque una inammissibile moltiplicazione di emolumenti per la medesima attività.

Del resto questo ragionamento – portato alle estreme conseguenze – implicherebbe l’attribuzione dell’indennità di aerosoccorso a ogni componente dell’equipaggio fisso di volo, indipendentemente dalle specifiche mansioni svolte; se però questo fosse il significato della norma, quest’ultima sarebbe stata verosimilmente formulata in modo diverso, nel senso che avrebbe fatto generico riferimento ai componenti degli equipaggi degli aeromobili impiegati nell’attività addestrativa e di aerosoccorso.

In realtà proprio l’inciso "ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore" impiegato dalla norma conferma l’interpretazione restrittiva proposta, nel senso che esso sottintende, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che intende tale inciso come conferma della propria interpretazione, che il percettore dell’indennità giornaliera di aerosoccorso debba essere comunque un militare svolgente i tipici compiti dell’aerosoccorritore; in altri termini, se fosse corretta la tesi del ricorrente secondo cui l’indennità giornaliera in contestazione spetta a ogni componente dell’equipaggio fisso di volo coinvolto in operazioni o esercitazioni di aerosoccorso, l’inciso in questione sarebbe del tutto superfluo.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis -respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-02-2011, n. 6570

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 17 novembre 2008, ha ritenuto M.G. responsabile del reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4 per la illecita attività di gestione di scommesse riguardanti eventi sportivi nazionali e l’ha condannato alla pena, condizionatamente sospesa, di mesi due di reclusione; i Giudici hanno, invece, assolto l’imputato dalla stessa attività riguardante manifestazioni sportive estere con la formula perchè il fatto non sussiste.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione. Rileva di avere sempre sostenuto di essere un semplice gestore di un centro Internet Point e che i computers erano utilizzati da terzi che organizzavano le scommesse.

Fa presente che questa deduzione difensiva non è stata approfondita nonostante che nessun materiale fosse stato rinvenuto in relazioni a scommesse effettuate a livello nazionale.

Conclude osservando che le emergenze processuali giustificavano una declaratoria di assoluzione e lamentando la mancata applicazione dell’indulto.

Le deduzioni sono manifestamente infondate.

Il ricorrente assume di avere legittimamente agito come punto remoto di accettazione o centro di servizi o operatore della concessionaria nel senso che si sarebbe limitato esclusivamente ad accettare per conto di questa ultima le scommesse per via telematica mantenendosi nei limiti delle disposizioni del settore.

Sul punto, la normativa è ispirata al principio secondo il quale la possibilità di raccolta a distanza di scommesse è subordinata al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore (D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174).

Il D.M. Finanze 15 febbraio 2001, n. 156 (avente ad oggetto la raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi prognostici) continua a richiedere il menzionato rapporto diretto; il decreto del Direttore Generale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 31 maggio 2002 (che disciplina l’accettazione telefonica o telematica delle scommesse sportive) consente che il cliente attivi di un conto scommesse personale presso il concessionario ed esige che tale conto sia utilizzato a titolo personale e non diventi oggetto di transazione da parte di soggetti diversi.

E’ consentito che il concessionario di avvalga di centri di servizio incaricati di provvedere alla vendita di schede a carica zero purchè tali centri si limitino ad una attività di supporto tecnico. In base a tale coordinate, l’imputato doveva astenersi da ogni forma di intermediazione in tutte le attività che caratterizzano il contratto di scommessa (quali la scelta dell’evento sportivo, la predisposizione di modelli di contratto, l’individuazione e variazione delle quote, la raccolta di prenotazione delle giocate, la riscossione delle poste e l’accreditamento delle relative vincite, l’apertura dei conti correnti da movimentare con le relative vincite o perdite e la liquidazione delle stesse).

Da quanto rilevato sui principi che regolano il rapporto di concessione, deriva, come logica conseguenza,la necessità che sia lo scommettitore ad utilizzare personalmente l’apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco senza potersi avvalere dell’ausilio degli operanti presso i punti remoti.

Nel caso concreto, non è stato ottemperato quanto previsto nel contratto di commercializzazione dal momento che (come emerge dalla documentazione sequestrata e menzionata nella sentenza del Tribunale) l’imputato non permetteva solo la navigazione del web al pubblico, ma espletava una attività di raccolta delle scommesse che è attestata dalle relative ricevute.

Questa documentazione supera e rende inconferente la tesi difensiva.

Per quanto concerne la residua deduzione, è appena il caso di fare presente che la sospensione condizionale della pena è stata disposta (sollecitata dalla difesa nelle conclusioni dibattimentali in primo grado) e che non possa contestualmente essere applicato l’indulto perchè il primo beneficio prevale sul secondo (Sezioni Unite sentenza 36837/2010).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-05-2011, n. 9846 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Procura Regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte promuoveva un giudizio di responsabilità contro la Impresa Costruzioni Poncina Bruno & C. s.a.s., con sede in Casale Monferrato, per il danno cagionato alle finanze della Regione Piemonte derivante dalla erogazione a detta società di contributi pubblici a fondo perduto ai sensi del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 4 bis, in tema di provvidenze a favore di soggetti colpiti da calamità naturali, nella specie esondazione del fiume Po, che aveva allagato una vasta area piemontese fra cui il Comune di (OMISSIS), dove era ubicata una parte delle strutture aziendali della impresa summenzionata. Assumeva la Procura regionale che detta società aveva indebitamente percepito i contributi senza che gli stessi corrispondessero, non avendone fatto un corretto impiego, alle finalità previste dalla legge.

Chiedeva, pertanto, che la Impresa Costruzioni Poncina Bruno & C. s.a.s. fosse condannata al risarcimento a favore della Regione Piemonte della somma di Euro 1.514.057,21. Con sentenza del 25.11.2008 la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che alla predetta società non potesse attribuirsi la qualifica di gestore di risorse pubbliche solo perchè destinataria di una provvidenza a carico della pubblica amministrazione.

Detta sentenza veniva impugnata dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei Conti- giurisdizione centrale d’appello, che, accogliendo il gravame, dichiarava sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti, disponendo il rinvio della causa al primo giudice. Avverso tale sentenza la Impresa Costruzioni Poncina Bruno s.a.s. ha proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Le intimate Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte e la Procura Generale presso la Corte dei Conti non hanno spiegato difese.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia difetto di giurisdizione.

Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 2 e 4, all. E, nonchè dell’art. 103 Cost.. Deduce la ricorrente che per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti non è sufficiente che sussista il requisito della natura pubblica del danaro erogato, essendo necessario che il soggetto, della cui responsabilità si tratta, sia chiamato alla gestione delle risorse pubbliche messe a disposizione secondo un programma imposto dalla P.A., che vi sia cioè una relazione del soggetto privato con la pubblica amministrazione, caratterizzata dalla investitura del soggetto stesso, altrimenti estraneo all’amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un’attività. Nel caso di specie, la percezione di un contributo da parte di soggetti alluvionati non integrerebbe nè una gestione di risorse pubbliche nè un’assunzione del compito di porre in essere un’attività in vece della pubblica amministrazione, atteso che il privato, a condizione che sia documentata l’entità di danni subiti per l’alluvione, ha semplicemente diritto di ricevere dalla P.A. un contributo pari ad una quota od alla intera misura della spesa sostenuta per la sostituzione o il ripristino dei beni danneggiati.

Il ricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta in fatto: che la Regione Piemonte, a seguito di favorevole istruttoria dell’Ufficio Danni Alluvioni della Regione stessa, ebbe a concedere alla Impresa Costruzioni Poncina Bruno & C. s.a.s., ai sensi del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 4 bis convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365 (che prevede l’erogazione di contributi pubblici a fondo perduto a favore di soggetti colpiti da calamità idrogeologiche), un contributo a fondo perduto, commisurato al 100% dei danni subiti in conseguenza dell’alluvione del Po dell’autunno 2000, per un importo di L. 4.294.025.960 (pari ad Euro 2.217.679,33), cui si aggiunse la somma di Euro 46.481,10 liquidata dai Comuni limitrofi al luogo di attività di impresa, per il cd. "pronto rientro" (ciò ai fini della ripresa delle attività produttive);

che a seguito di indagini della Guardia di Finanza era emerso che detta impresa aveva beneficiato indebitamente: a) della somma di euro 836.954,65 per danni dichiarati, ma non effettivamente subiti dagli immobili dell’impresa, atteso che gli immobili asseritamente alluvionati erano già stati precedentemente danneggiati e non erano comunque utilizzati dalla impresa; b) della somma di Euro 428.697,62 quale contributo per la sostituzione di automezzi dichiarati alluvionati, ma che invece erano stati rinvenuti dalla Guardia di Finanza presso l’impresa; c) della somma di Euro 43.753,63 per fatture relative ad interventi vari non riferibili agli eventi alluvionali dell’ottobre 2000; d) della somma di Euro 205.021,31 per mancata rendicontazione del corrispondente importo del contributo erogato;

che la Regione Piemonte aveva già provveduto ad emettere provvedimenti di revoca parziale dei contributi erogati. Sul rilievo che la erogazione dei contributi in questione da parte della Regione Piemonte fosse finalizzata alla ripresa delle attività produttive nell’area danneggiata dagli eventi calamitosi e che, pertanto, la società beneficiaria dei contributi dovesse ritenersi inserita di fatto in un "programma" finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico, rappresentato appunto dalla ripresa delle attività produttive, la Corte dei Conti ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, ritenendo che la fattispecie in questione integrasse una ipotesi di danno erariale.

Tale conclusione non può essere condivisa, atteso che non è supportata dai dati fattuali risultanti dalla sentenza impugnata. Da detta sentenza risulta che il contributo è stato in parte indebitamente percepito per danni ad immobili, non cagionati dall’alluvione, ma che erano già in precedenza sussistenti, e per danni ad automezzi, che in realtà non erano stati danneggiati.

I contributi predetti sono stati, quindi, erogati in considerazione di presupposti di fatto, che non sussistevano sin dall’origine e che, se conosciuti dalla Pubblica Amministrazione sin dal momento della richiesta del contributo, avrebbero portato la stessa a negarne la concessione.

Nè si fa riferimento nella sentenza impugnata ad un qualche provvedimento della P.A., dal quale si possa ricavare l’esistenza di un programma finalizzato al perseguimento dell’interesse alla ripresa dell’attività produttiva, cui la società ricorrente sia stata chiamata a partecipare e che non abbia contribuito a realizzare, o ad un provvedimento dal quale si possa, comunque, ricavare che i contributi in questione sono stati erogati al fine specifico della ripresa dell’attività produttiva.

Dalla sentenza impugnata risulta che i contributi pubblici in questione sono stati erogati all’Impresa Poncina Bruno & C. s.a.s. ai sensi del D.L. n. 279 del 2000, art. 4 bis, convertito in L. n. 365 del 2000, recante "interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore di zone colpite da calamità naturali".

In particolare l’art. 4 bis è intitolato." Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell’ottobre e del novembre 2000".

Il comma 1 stabilisce che: "Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3, 4, 5 bis, 6, 7, 8, 9 bis e 10 bis ".

I comma seguenti stabiliscono, poi, quale è l’entità del contributo da erogarsi alle varie categorie dei soggetti danneggiati dalle calamità, che vengono individuati nei titolari di attività produttive, nei proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, nei soggetti che esercitano libera attività professionale, nelle organizzazioni di volontariato e del terzo settore. Dal citato art. 4 bis non risulta che i contributi previsti abbiano quale precipua finalità la ripresa delle attività produttive, ma soltanto quella di indennizzare tutti i soggetti, imprenditori e non, che abbiano subito danni in conseguenza di gravi calamità naturali; trattasi quindi di contributi istituiti esclusivamente in ossequio a principi di solidarietà sociale ed aventi la esclusiva finalità di indennizzare i soggetti alluvionati del danno subito, il che porta chiaramente ad escludere la esistenza di un qualche collegamento funzionale della società summenzionata con la Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un pubblico interesse, in mancanza del quale il privato non può ritenersi compartecipe fattivo di un programma di attività varato dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di detto interesse (cfr. cass. sez. un. n. 22652 del 2008; cass. sez. un. n. 1377 del 2000).

Tale conclusione porta ad escludere che nel caso in esame possa essere ritenuta sussistere la giurisdizione della Corte dei Conti.

Pertanto il ricorso deve essere accolto dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e conseguentemente cassando la sentenza impugnata.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, cassa la sentenza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 18-03-2011, n. 1557 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le imprese del raggruppamento "Graded" – classificato al terzo posto con punti 63,24 nella graduatoria conclusiva della procedura aperta bandita dal CIRA per l’affidamento triennale del servizio, diviso in tre lotti, di "Maintenance & Operation" dei propri impianti e strutture, aggiudicata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla N., con punti 83,98, seguita dall’ATI "M." – contestano gli atti di gara in epigrafe, all’uopo deducendo che:

A) con riferimento alla posizione della N., aggiudicataria:

– mancherebbe il possesso di certificazione di qualità coerente con l’oggetto dell’appalto, comprendente la manutenzione di fabbricati e infrastrutture, requisito richiesto dal punto 2.3.h del disciplinare;

– il certificato esibito dalla N., rilasciato il 29/1/2003, mancherebbe di idoneo attestato di positiva verifica triennale;

– gli amministratori, procuratori, institori, direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando non avrebbero reso personalmente le dichiarazioni in ordine alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto la N. si sarebbe limitata ad indicare i nominativi senza allegare dichiarazioni personali o comunque espressamente riferite ai medesimi;

– mancherebbe la produzione delle dichiarazioni prescritte dalle lettere mter e mquater del citato art. 38;

– l’offerta della N., sottoposta a verifica di congruità dalla stazione appaltante, non sarebbe congrua in quanto la ditta aggiudicataria non avrebbe giustificato il ribasso sulle tariffe Assistal e DEI, come richiesto dalla medesima stazione appaltante; le ore lavorative da conteggiare per il calcolo del costo del personale si ragguaglierebbero a 2088, invece che 1760; il personale di supporto richiesto non potrebbe rivestire la qualifica di semplici operatori per cui anche il relativo costo sarebbe sottostimato; non sarebbero computati i costi dei monitoraggi ambientali richiesti dal capitolato speciale di appalto;

B) con riferimento alla posizione dell’ATI M., seconda classificata:

– non sarebbero specificamente indicate le parti di servizio demandate a ciascuna impressa associata, essendo genericamente dichiarata la mera incidenza percentuale;

– non sarebbe ammissibile la cessione della posizione di concorrente in gara, posto che la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica risulterebbe presentata dalla spa A. I., incorporata dalla M.;

– né l’A. né la M. avrebbero prodotto dichiarazioni di amministratori, procuratori o direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, né avrebbero reso dichiarazioni espressamente riferite a tali soggetti;

– neppure sarebbero state prodotte le dichiarazioni relative ad esponenti aziendali della P. e C. R.E. F.M. s.p.a. e della I.F., aziende incorporate dalla Altair nel 2007 e 2008, nonché della G.F. s.p.a. e della T. s.p.a. (secondo quanto precisato nei motivi aggiunti) fuse nella M. al pari della A.;

– la C., mandante del costituendo raggruppamento, mancherebbe del requisito prescritto di esperienza relativo allo svolgimento di "servizi analoghi" in quanto il servizio documentato di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria degli immobili dell’Azienda ospedaliera Cardarelli non comprenderebbe l’attività di conduzione e gestione di impianti rientrante nell’appalto da affidare;

– l’offerta presentata, ritenuta incogrua dalla stessa stazione appaltante, non sarebbe altresì congrua per ulteriori ragioni attinenti al costo del personale ed al costo dei monitoraggi ambientali;

Rilevato che con sentenza della sez. I n. 22692 del 4/11/2010, il Tribunale amministrativo ha già respinto l’impugnativa proposta dall’ATI M. (seconda classificata) contro l’aggiudicazione in favore della N., in contraddittorio anche con l’attuale ricorrente G., intervenuta in quel giudizio, all’uopo stabilendo che:

– la dichiarazione resa dalla N. s.p.a. ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, comprensiva dell’attestazione di insussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui al primo comma, lettere b) e c), contiene i nominativi di S.D.B., R.M. e Alessandro Saliola, i primi due in qualità di amministratori, il secondo di procuratore speciale, tutti cessati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; nella medesima dichiarazione è anche indicato il nominativo di R.G., quale direttore tecnico anch’egli cessato nel triennio; riguardo alla figura di F.C., procuratore speciale della N. s.p.a., l’aggiudicataria aveva depositato una dichiarazione autografa dello stesso da cui emerge la qualità posseduta e l’assenza delle richiamate condizioni ostative di cui al’art. 38, primo comma, lettere b) e c) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

– l’omessa dichiarazione da parte della N. s.p.a. di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, primo comma, lettera mquater) (secondo cui non possono partecipare i soggetti "che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale") non avrebbe potuto costituire ragione di esclusione, dal momento che tale ulteriore requisito risulta introdotto dall’art. 3, primo comma del d.l. 25 settembre 2009 n. 135, norma entrata in vigore il 26 settembre 2009, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (come previsto espressamente dall’art.21) e quindi in epoca successiva alla pubblicazione del bando di gara, avvenuto con spedizione alla G.U. in data 24 settembre 2009;

– relativamente alla mancata indicazione da parte della N. s.p.a. di assenza delle condizioni di cui all’art. 38, primo comma lettera mter) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (secondo cui non possono partecipare i soggetti "di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio") va rilevato che l’aggiudicataria, oltre alla dichiarazione redatta in conformità al modello proposto dalla stazione appaltante ha allegato un’ulteriore dichiarazione di generale insussistenza nei confronti dell’impresa e degli amministratori e rappresentanti di tutte le clausole di esclusione di cui all’art. 38, come tale necessariamente comprensiva anche delle ragioni ostative di cui alle lettere mter e mquater, norme già in vigore alla data della suddetta dichiarazione, ossia il 25 novembre 2009;

– la certificazione UNI EN ISO 19001:2000 della N. s.p.a., riguardante la "progettazione, erogazione e gestione di servizi integrati connessi agli impianti tecnologici e di servizi generali connessi agli edifici ed alle persone. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, elettrici, idricosanitari ed antincendio" rispetta il requisito della "coerenza" richiesta dall’art.2.3 lettera h) del disciplinare con l’oggetto del primo lotto, ossia "attività gestite in modo integrato e coordinato finalizzate alla migliore funzionalità e conservazione degli impianti, laboratori, fabbricati ed infrastrutture del C.I.R.A.";

– riguardo alla inefficacia della certificazione di qualità per omessa verifica triennale del requisiti, ciò che conta ai fini dell’utilizzabilità del documento è la data finale di scadenza, in assenza di dichiarate verifiche negative alla data di emissione corrente, nel caso di specie il 24 luglio 2009; secondo l’avviso espresso anche dall’Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 21 del 7 novembre 200, l’emissione di un nuovo certificato di qualità con indicazione della data di scadenza implica l’avvenuta verifica positiva di conservazione dei requisiti; nella stessa determinazione, è poi espressamente stabilito che "la scadenza del certificato è pertanto implicitamente stabilita a tre anni decorrenti dalla data di emissione (prima o corrente) e ciò anche qualora il contratto tra organismo e azienda non preveda esplicitamente tale scadenza come clausola contrattuale"; per cui rispetto alla data di emissione corrente del 24 luglio 2009 pienamente efficace ed utilizzabile per la gara de qua è la certificazione di qualità della N. s.p.a. recante la scadenza del 28 gennaio 2012;

Ritenuto che il Collegio non ha ragione di discostarsi dalle suesposte statuizioni, alle quali è solo da aggiungere, con riferimento alla censura relativa alla verifica di congruità, che:

– in sede di esame delle giustificazioni offerte dall’ impresa risultata aggiudicataria di una gara pubblica la stazione appaltante ha l’obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solo nel caso in cui esprima un giudizio negativo sulla congruità dell’ offerta da questa presentata, laddove nell’ipotesi di esito positivo è da intendere che il giudizio aderisca alle giustificazioni rese dall’impresa interessata (cfr. Cons. St., sez. V, 23/6/2008, n. 3122);

– il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnicodiscrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (cfr. Cons. St., sez. V, 22/6/2010, n. 3890);

– dagli atti acquisiti all’esito degli incombenti istruttori disposti, risulta che la stazione appaltante ha adeguatamente valutato le giustificazioni rese dall’aggiudicataria ed ha espresso il proprio giudizio favorevole, in maniera sufficiente, seppure sintetica, ed incensurabili nel merito;

– è plausibile che, secondo quanto rappresentato dal CIRA resistente, lo sconto di gara sulle tariffe Assistal e DEI (componenti dell’offerta economica) trovi giustificazione unitamente agli altri elementi dell’offerta ed al canone in particolare; il costo orario per il personale tiene già conto delle ore non lavorate in base alle tabelle ministeriali; le giustificazioni comprendono i costi relativi alla struttura di coordinamento e dei preposti di area; il costo dei monitoraggi sarebbe compreso nelle prestazioni di terzi;

Considerato che:

– una volta disattese le doglianze mosse dalla ricorrente contro la posizione dell’aggiudicataria (N.), le censure relative alla posizione della seconda classificata (ATI M.) si rivelano inammissibili per carenza di interesse, posto che l’eventuale esclusione di quest’ultima non porterebbe comunque ad alcun risultato utile o vantaggio nella sfera giuridica delle ricorrenti;

– la reiezione dell’impugnativa proposta comporta l’infondatezza della pretesa risarcitoria, posto che il danno lamentato dalle ricorrenti non si palesa giuridicamente ingiusto;

Ravvisata che le spese di causa vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna le società G. S.p.A., S. S.p.A. e S. s.r.l. in solido al pagamento in favore della CIRA s.c.p.a. e delle società N. S.p.A. e M. F.M. S.p.A., delle spese di giudizio nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA per ciascuna parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.