T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 277 Licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente fa presente che il comune aveva approvato ancora nel 1999 un piano particolareggiato di iniziativa privata nell’ambito del quale era altresì previsto un insediamento commerciale di grande superficie. La ditta chiedeva al comune di essere autorizzata a costruire un centro commerciale, ma il comune rigettava la domanda precisando che nella zona non erano previsti insediamenti per attività direzionali e commerciali. Il comune sosteneva in un successivo atto che nell’ambito del territorio comunale lungo la strada statale erano già previsti insediamenti di grandi supermercati, il che gli impediva di accogliere la domanda della ricorrente ditta.

A sostegno illustra i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990, in relazione alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il diniego impugnato non era stato preceduto dal preavviso di diniego, indispensabile a norma di legge, che avrebbe consentito alla ditta di spiegare le proprie ragioni.

2. Violazione di legge, dell’articolo 1 comma terzo della legge regionale 11 del 2008, contraddittorietà e illogicità del provvedimento in relazione al punto 4 della delibera del consiglio comunale n. 25 dell’8 luglio 2009. Il comune ha individuato tra le aree già destinate a centri commerciali quelle lungo la statale 602, che ad avviso del comune sarebbero assimilabili a strutture di grandi superfici di vendita. Questo giudizio di assimilabilità non sarebbe corretto, in quanto la legge regionale prevede una espressa previsione di queste grandi superfici di vendita. Inoltre, la delibera 25 del consiglio comunale non rende possibile alcun tipo di assimilazione.

3 Violazione dell’articolo 5 del d.p.r. 447 del 1998, carenza di motivazione e sua illogicità, difetto di istruttoria. La norma prevede che venga valutata la sufficienza almeno delle aree destinate a grandi superfici di vendita, mentre il comune non ha valutato esattamente tale aspetto e le aree che si considerano disponibili non lo sono dal punto di vista qualitativo, in quanto la disponibilità sotto il profilo urbanistico deve essere quella effettiva e non teorica. L’area indicata dal comune risulta infatti priva di qualsiasi opera di urbanizzazione, al contrario della zona in cui la ditta voleva insediare l’area commerciale.

Resiste in giudizio il Comune, il quale eccepisce l’inammissibilità del gravame per carenza assoluta di interesse. Infatti in data 8 giugno 2010 la ditta ha presentato un’altra domanda riducendo la superficie di vendita, in tal modo dimostrando una carenza di interesse. Quanto al primo motivo il comune osserva che comunque il diniego risultava un provvedimento vincolato. Il comune contesta anche le restanti censure concludendo per il rigetto del ricorso.

In successiva memoria la ricorrente ditta ribadisce ulteriormente le proprie argomentazioni, confutando l’eccezione avversaria.

Infine, nel corso della pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

Oggetto del presente ricorso è il provvedimento di diniego n. 1222 datato 21 luglio 2010 del SUAP del Comprensorio pescarese che ha rigettato l’istanza della ditta ricorrente e ha negato l’avvio del procedimento per il parere contrario del Comune di Spoltore nonché detto parere n. 17478 del 7 luglio 2010.

Va innanzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal Comune, in quanto la società ricorrente ha presentato in data 8 giugno 2010 una domanda per la realizzazione di una superficie di vendita. L’eccezione risulta infondata, in quanto la presentazione di una domanda a seguito di un diniego non vale a far cadere l’interesse sul ricorso, anche perché, come rileva lo stesso comune, la superficie della nuova domanda risulta ridotta rispetto a quella di cui alla pretesa sollevata in ricorso.

Quanto alla prima censura, relativa alla violazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 per mancato preavviso di diniego, la sua fondatezza dipende dall’esito e dalla fondatezza delle restanti doglianze, in quanto ove il diniego comunale si possa considerare come un atto dovuto, si può superare la mancanza di preavviso.

Inoltre nel caso specifico, risulta che la società ricorrente abbia interloquito con il comune più volte, anche chiedendo in autotutela la revoca del provvedimento di diniego, per cui è risultata garantita la sua partecipazione al procedimento.

Il punto centrale del presente ricorso riguarda l’applicazione al caso concreto dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, norma che come noto vuole favorire l’apertura di grandi superfici di vendita nei comuni che ne siano carenti.

In generale, l’art. 5, d.P.R. n. 447 del 1998 va qualificato come disposizione di natura eccezionale che consente di variare lo strumento urbanistico saltando la procedura ordinaria al ricorrere di ipotesi tassativamente previste. La portata derogatoria dell’istituto rispetto alla regola del diniego necessitato all’approvazione di un progetto contrastante con lo strumento urbanistico rende i presupposti di cui all’art. 5 di stretta interpretazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 novembre 2009, n. 7217).

L’indisponibilità di aree posta dall’art. 5, d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, quale primo requisito per l’avvio dell’iter di variante cd. " semplificata " non dev’essere valutata avendo come unico punto di riferimento l’esistenza o meno di terreni immediatamente utilizzabili, sui quali sia dunque possibile edificare sulla base del rilascio diretto di un titolo edilizio, ma esaminando il complesso delle aree libere aventi una destinazione urbanisticamente compatibile con l’intervento in oggetto.

Infine il ricorrere delle ipotesi contemplate all’art. 5, d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, costituisce condizione minima necessaria ma non sufficiente al fine dell’assentibilità del richiesto intervento, permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità circa l’an stesso ed il quomodo della prestazione dell’eventuale assenso; sia la concessione in deroga, sia la variante dello strumento urbanistico non sono infatti atti dovuti, ma costituiscono oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono comparare l’interesse alla realizzazione dell’opera con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico e ambientale (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 08 ottobre 2009, n. 2285).

Nel caso in riesame, il comune, con la deliberazione del consiglio comunale 25 dell’8 luglio del 2009 ha recepito il dettato della legge regionale 11 del 2008, stabilendo che le grandi superfici di vendita sono consentite esclusivamente ove previste dallo strumento urbanistico.

Va ora esaminata la motivazione adottata dal comune nel diniego qui impugnato. Il comune invero osserva come nel territorio comunale si è già individuata dal piano regolatore una zona ubicata lungo la strada statale 602 in cui è contemplata la realizzazione di ipermercati, che secondo il comune sono assimilabili alle grandi superficie di vendita. Invero, l’articolo 5 sopraccitato è una norma di tipo eccezionale volta a favorire l’insediamento delle grandi superfici di vendita nei comuni che non abbiano previsto tali insediamenti, laddove essa non opera nel caso in cui il comune abbia già individuato aree a tal fine. Nel caso risulta chiaramente che il comune ha già individuato delle zone dove insediare le grandi superfici di vendita, e l’assimilazione tra le dizioni adottate dal comune nel piano regolatore e la definizione di grande superficie di vendita appare del tutto corretta, in un’interpretazione sostanzalistica della normativa vigente.

La società ricorrente afferma invero che le aree ubicate lungo la strada statale sarebbero astrattamente idonee ma concretamente carenti, per la mancanza di opere di urbanizzazione. A parte che la presenza di una strada statale costituisce di per sé un aspetto favorevole all’insediamento di grandi superfici di vendita, le opere di urbanizzazione possono essere sempre realizzate assieme alla grande superficie di vendita. In altri termini, l’assimilazione effettuata dal comune appare corretta e logica, mentre non si può far premio alla concezione nominalistica delle definizioni contenute nelle norme di piano regolatore.

In sostanza, il fatto che il comune abbia in concreto individuato delle zone dove insediare grandi superfici di vendita, appare sufficiente per rendere inapplicabile il citato articolo 5 del d.p.r. 447 del 98.

Così stando le cose, il diniego opposto dal comune appare legittimo e quindi anche la mancanza di preavviso di diniego può essere superata in quest’ottica.

Per quanto fin qui evidenziato il ricorso va rigettato, anche se la complessità della normativa applicabile rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-05-2011, n. 18333 Trattamento penitenziario

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Dott. GALATI Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 15/4/10 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, decidendo sulle istanze di A.A., dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.) e rigettava quella di differimento di esecuzione della pena, motivate entrambe da grave infermità ( art. 147 c.p.).

Quanto alla prima il beneficio era escluso dal reato in espiazione (rapina aggravata), quanto alla seconda il Tribunale, pur dando atto delle patologie dell’ A. (sindrome di WPW, cardiopatia ischemica, BPCO, pregresso episodio di TVP arto superiore sinistro in ex tossicodipendente, epatite cronica HBV relata, episodio depressivo con sindrome ansiosa), rilevava come lo stesso fosse sottoposto a puntuali controlli, con conseguente compatibilità dello stato di salute col regime carcerario, pur necessitando il detenuto di interventi e di costanti accertamenti sanitari presso centri specializzati anche esterni al carcere.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge, in quanto la misura richiesta della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute presupponeva limiti di pena da espiare (anche in caso di recidiva) ampiamente rispettati nel caso dell’ A. e non prevedeva invece reati ostativi (in ogni caso la rapina aggravata era ostativa solo se vi fossero elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata: art. 4 bis, comma 1 ter, op); 2) vizio di motivazione per non essere stato valutato l’aggravamento che si evince dalla terminologia usata in due successive relazioni, del 7 e del 14/4/10, e per essere stata omessa ogni valutazione in ordine alla perizia medico-legale disposta dalla CdA di Roma nel novembre 2009. Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG, condividendo le motivazioni dell’ordinanza impugnata, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il giudice di merito, sia pure senza approfondire la condizione che, per reati come la rapina aggravata (art. 4 bis o.p.), lega l’ammissibilità della detenzione domiciliare all’inesistenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ha deciso la domanda con motivazione logica e corretta sulla base di ragioni di merito (valevoli sia per il differimento dell’esecuzione della pena che per la detenzione domiciliare) incensurabili in questa sede di legittimità.

In particolare il giudice, dando atto delle patologie di cui l’ A. risultava affetto, rilevava come le stesse fossero puntualmente controllate ed il paziente efficacemente seguito (ricordati, in particolare, due ripetuti ricoveri in un ospedale romano a seguito di due episodi di dolore toracico verificatisi nel luglio e settembre 2009). Ne traeva un conseguente giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del soggetto con il regime carcerario, integrato alla bisogna (e quindi non costantemente) con supporti sanitari anche esterni al carcere.

Al rigetto del ricorso segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20084 sanzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.3.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 4.11.2003 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di T.M., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8.

Riteneva il giudice di prossimità, accogliendo apposito motivo di opposizione, che l’accertamento fosse illegittimo per violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, il quale stabilisce che per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 del cit. articolo devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Rilevava che, nella fattispecie, il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative era stato affidato dal comune alla So.E.S. s.r.l., la quale a termini dell’apposita convenzione, gestiva e rendicontava le sanzioni amministrative, metteva a disposizione della Polizia municipale una vettura completamente attrezzata per il rilevamento delle infrazioni e con misuratore di velocità preventivamente installato, verificava ad ogni servizio la funzionalità dell’apparecchio rilevatore che metteva a disposizione del vigile urbano, accendeva e spegneva l’apparecchio stesso su ordine del pubblico ufficiale, istruendo quest’ultimo sull’impostazione dei limiti di rilevamento della velocità, con l’obbligo di spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso in cui il pubblico ufficiale si allontanasse per qualsiasi motivo.

Riteneva, quindi, che il ruolo del verbalizzante fosse ridotto ad una mera presenza, tra l’altro non qualificata, restando la gestione dell’apparecchiatura completamente affidata, per le poche operazioni non automatiche, al soggetto privato. Osservava, quindi, che in materia la prova regina era costituita dalla perfetta funzionalità del mezzo di rilevazione, che nello specifico era utilizzato dalla società So.E.S. anche in altri comuni, per cui il computer elaborava anche i diversi dati che gli erano immessi di volta in volta. Per contro, riteneva il giudice di primo grado, spettava al pubblico ufficiale, una volta raggiunto il luogo del rilevamento, verificare che l’apparecchio effettuasse misurazioni esatte attraverso un concreto esperimento, non bastando la semplice attestazione del funzionamento, del quale dovevano essere descritte e attestate le caratteristiche essenziali, affinchè in qualunque momento sia i cittadini, sia il magistrato adito potessero effettuarne il controllo. Nello specifico, nel verbale della Polizia municipale non v’era traccia di tale verifica, non essendo sufficiente l’attestazione circa funzionalità e omologazione dell’apparecchiatura, in quanto quest’ultima non era custodita dagli agenti di polizia, ma da una società privata mirante ad ottimizzare il rendimento della strumentazione impiegata, la quale, essendo installata su veicoli spostati continuamente da comune a comune, sopportava tutte le sollecitazione, gli scuotimenti e i contraccolpi cui erano esposti i veicoli ospitanti. Osservava, infine, che anche lo sviluppo e la stampa delle foto era rimessa alla società concessionaria, che essendo tenuta a trasmettere solo i rilievi fotografici validi per provare la sanzione, esercitava ampia discrezionalità nella scelta dei fotogrammi da inviare al comune, con grave compromissione della certezza e dell’imparzialità dell’intero procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti interni della giurisdizione, nonchè la violazione o falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 142 C.d.S. e art. 345 reg. C.d.S., la falsa applicazione del principio di imparzialità, la violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

Dalla motivazione della sentenza, sostiene parte ricorrente, si comprende che il G.d.P. non ha esaminato la legittimità del verbale di contravvenzione opposto, nè si è occupato della sussistenza della violazione, ma ha arbitrariamente spostato la propria indagine sul contenuto della convenzione tra il comune e la società privata incaricata di organizzare le attività materiali propedeutiche allo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento di tali attività il privato non si sostituisce alla Polizia municipale, ma opera in funzione di supporto, senza interferire nell’accertamento, rimesso ai pubblici ufficiali, laddove il soggetto privato si limita a fornire ausilio tecnico per il corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore e a svolgere prestazioni materiali per la stampa delle fotografie, senza che l’interesse economico sotteso alla convezione possa costituire motivo di dubbio sulla correttezza dell’operato del soggetto privato o produrre situazioni d’incompatibilità.

Inoltre, il G.d.P. non ha esaminato il contenuto della convenzione, da cui risulta che sviluppo e stampa dei fotogrammi scattati doveva avvenire in un laboratorio in possesso di regolare licenza comunale e con la possibilità che fosse presente anche personale della Polizia municipale.

Il giudice di pace, inoltre, non poteva ravvisare alcuna violazione dell’art. 345 reg. C.d.S., non essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale di infrazione.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, artt. 45 e 142 C.d.S., art. 345 reg. C.d.S., D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, nonchè il vizio di motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

L’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, ove interpretato nel senso della necessità di una presenza continuativa degli agenti di polizia deve ritenersi inapplicabile in caso di contravvenzioni elevate, come nella specie, su di un tratto di strada ove le violazioni possono essere accertate in modo automatico, anche senza il diretto intervento degli agenti preposti, e senza obbligo di contestazione immediata. Il G.d.P., invece, ha ritenuto che le nuove disposizioni siano applicabili solo in caso di apparecchiature fisse che eseguono misurazioni in modo completamente automatico, in tal modo ponendo a base della decisione una ragione non dedotta dal ricorrente.

Inoltre, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, e ulteriormente modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 7, si limita a disporre che i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, se utilizzati senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere approvati o omologati ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, per cui il nuovo decreto non ha introdotto una diversa modalità di omologazione, ma fa riferimento alla medesima omologazione di cui all’art. 45 C.d.S., comma 6, nella specie debitamente attestata nel verbale di accertamento, con indicazione del relativo decreto.

Infine, il G.d.P. ha affermato che l’apparecchio rilevatore possiede determinate caratteristiche, senza esaminarne il libretto tecnico, e pur affermando che una volta impostato il relativo funzionamento è del tutto automatico, ha poi escluso l’applicabilità della nuova normativa, affermando che detta tipologia di apparecchio non rileva le contravvenzioni in modo automatico.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un documento su di un punto decisivo.

L’art. 142 C.d.S., comma 6, si limita a prevedere l’omologazione dell’apparecchio, e non la preventiva verifica del suo funzionamento volta per volta. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che le rilevazioni mediante strumenti elettronici posso essere disattese solo se se ne dimostrano guasti o difetti costruttivi, in difetto di che la loro efficacia probatoria permane inalterata, fino a querela di falso.

4. – Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 22816/08 questa Corte ha avuto modo di esaminare analoga impugnazione del comune di Buonalbergo in una fattispecie del tutto sovrapponibile, riguardante una sentenza del medesimo giudice di pace di San Giorgio La Molara. Identica l’infrazione amministrativa, le rationes decidendi a base del provvedimento impugnato e i motivi di ricorso per cassazione, conviene riportare la parti salienti della motivazione del citato precedente:

"…l’assistenza tecnica del privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è che la decisione in esame, con la quale si è ritenuto invalido l’accertamento in quanto, nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica nei limiti indicati, opera un’interpretazione restrittiva dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, nonchè del combinato disposto degli artt. 11 e 12 C.d.S., che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti nè dal tenore letterale nè dalla rado delle citate disposizioni. In secondo luogo – premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto (e pluribus Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S.V., 30 marzo 2005 n. 6654) – va, altresì, rilevato il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogicità della stessa, dacchè, nell’operato sillogismo, l’illazione non risulta consequenziale al confronto tra premessa maggiore e premessa minore. Se, infatti, l’art. 345 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, prevede che le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni "devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale – e devono essere nella disponibilità degli stessi", non si vede come tali condizioni di legittima operatività dell’apparecchiatura, normativamente prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione contrattuale, tutte le attività d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio – ed, anzi, con la diretta utilizzazione da parte del medesimo, ad essa "istruito" dal tecnico di supporto – al quale soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche occasionale, ne è connessa l’immediata disattivazione (…). Come già evidenziato da questa Corte (e pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308; 1 febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto 2003 n. 11971), in sede d’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 o art. 204 bis C.d.S., non può annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illegittimità desunta non dall’atto ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (…). E’ del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorbitato dai propri poteri, in violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, non solo omettendo d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per implicito, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una pluralità di valutazioni, da parte dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio (…). Nello stesso errore il giudice a quo è incorso laddove ha ritenuto di poter disquisire dell’idoneità o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2 agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha ritenuto che il verbale dovesse contenere l’attestazione della sperimentata funzionalità dell’apparecchiatura e che tale funzionalità dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950; 5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10 gennaio 2005 n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542) (…).

Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare illegittime anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei limiti della propria patestas iudicandi (…). Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a quo sui motivi d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’essa errata. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in precedenza, l’art. 12 C.d.S., demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati;

come, pertanto, la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attività meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere, nè presenziare, il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12".

A tale persuasivo orientamento – confermato da Cass. n. 1955/10 (che nel richiamarsi ad esso ha coerentemente ritenuto illegittimo l’accertamento delegato per intero a soggetti privati, che vi provvedevano curando non solo l’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche la lettura dei risultati, la verbalizzazione e la notifica del verbale al soggetto interessato), e che si colloca, altresì, in linea con altri e costanti precedenti in tema di efficacia probatoria dello strumento rilevatore automatico della velocità (v. Cass. nn. 287/05, 6507/04 e 9441/01, nonchè Cass. nn. 7667/97, 9076/97, 6242/99, 1380/00, 16697/03, 12689/99, sulla necessità che l’opponente fornisca prova del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto) – ritiene la Corte di dover dare continuità, assente qualsivoglia argomentazione di segno contrario, data la mancata partecipazione attiva del resistente al presente giudizio di cassazione.

5. – Per quanto sopra considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi di diritto sopra espressi, e che provvederà, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23294 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di detenzione illecita di droga (trattavasi di cocaina contenuta in un unico involucro, del peso di grammi 74,774 e percentuale di principio attivo del 75 per cento, in grado di consentire di ricavarne n. 445 dosi medie).

Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità, con specifico riferimento alla ravvisata finalità di illecita destinazione della droga.

Contesta, altresì, il diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la sentenza di appello, confermando sul punto quella di primo grado, ha infatti sviluppato analitica motivazione sugli elementi probatori in forza dei quali doveva ritenersi provata la destinazione illecita della droga, quanto meno per la maggior parte del quantitativo detenuto (con attribuito rilievo al dato quantitativo, inconciliabile con la destinazione all’uso personale in ragione del contesto, sul rilievo che, pur in considerazione delle disponibilità economiche dimostrate dal prevenuto, tale quantitativo era inconciliabile con un "accumulo" per riserva personale così importante; con spiegazione non irragionevole della ritenuta irrilevanza, per fondare l’uso personale, del mancato frazionamento in dosi e della condizione di assuntore di sostanza stupefacente: con riferimento al primo profilo, vertendosi comunque in ipotesi di trasporto che poteva essere foriera al frazionamento solo successivo;

con riferimento all’altro, perchè non era stato dimostrato un grado di tossicodipendenza tale da giustificare un accumulo così consistente).

La censura proposta sia risolve nella contestazione degli argomenti sviluppati concordemente dai giudici di merito e, quindi, è squisitamente di merito, evocando una rinnovazione dell’apprezzamento probatorio che il giudice ha sviluppato con motivazione satisfattiva.

La Corte ha fatto, in vero, corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga va effettuata dal giudice di merito, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto e, in particolare, dei parametri indicati nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett. a), ("quantità", "modalità di presentazione", "altre circostanze dell’azione"), che appunto costituiscono criteri probatori idonei ad orientare la valutazione del giudice in ordine alla dimostrazione della destinazione "ad un uso non esclusivamente personale", tale da integrare l’illecito penale (tra le tante, Sezione 4, 15 giugno 2010, Mennonna ed altro, non massimata).

Tale apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione: ciò che qui è da escludere proprio in ragione di una motivazione ampiamente satisfattiva.

Corretto è anche il diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità, spiegato dal giudicante in sostanza valorizzando negativamente il quantitativo importante della droga, desumibile dal fatto che la maggior parte di questa doveva considerarsi destinata a terzi.

Il giudice ha, quindi, fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi (qui, evidentemente, quello quantitativo) porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (di recente, Sezione 4, 19 gennaio 2011, Proc. gen. App. Napoli ed altro in proc. Prota, non massimata).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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