T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 17-02-2011, n. 1508 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il 5 ottobre successivo, la Società ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla procedura volta all’individuazione del contraente privato da incaricare dello svolgimento dei servizi attinenti ai "percorsi formativi a sostengo dello sviluppo manageriale della Dirigenza I.N.A.I.L. – Lotto 2 – Percorso di sviluppo relazionale", indetta dall’I.N.A.I.L. e di esserne stata esclusa, poiché la "documentazione trasmessa non è sufficiente a comprovare le autocertificazioni", con la conseguenza che la ricorrente è stata ritenuta "priva di tutti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnicoorganizzativa specificamente richiesti nei documenti di gara".

Nel corso del procedimento, infatti, la Stazione appaltante aveva richiesto di comprovare i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnicoorganizzativa descritti nell’offerta; in particolare, chiedeva di descrivere sette specifici elementi.

Dall’esame di detta documentazione, la Stazione appaltante ha riconosciuto la idoneità a comprovare le autocertificazioni relativamente a sei elementi; il settimo elemento, che atteneva agli attestati che certifichino – per le iniziative formative dichiarate all’allegato 1/D n. 7 – che le iniziative stesse afferivano la tematica del lotto di partecipazione, al contrario, è stato ritenuto non sufficiente. Pur essendo stati puntualmente descritti in offerta gli interventi svolti e ulteriormente chiariti, il giudizio della Stazione appaltante ha ritenuto che la documentazione non era sufficiente a comprovare le autocertificazioni.

A sostegno delle proprie ragioni deduce l’eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti, nonché la illogicità e la violazione del principio della massima partecipazione alla gara.

Si è costituito l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con memoria depositata il 27 dicembre 2010 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) ha prodotto la determinazione n. 212 del 21 ottobre 2010, con cui è stata disposta la revoca dei lotti 1 (percorso di sviluppo personale) e 2 (percorso di sviluppo relazionale) della gara di cui è causa.

La revoca dei predetti lotti consegue all’emanazione del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, in particolare dall’art. 6, commi 12 e 13, e dall’art. 7, i quali prevedono, tra l’altro, per l’anno 2011, la riduzione del 50% delle spese sostenute per missioni e per attività di formazione", rispetto a quelle sostenute nel 2009, nonché la soppressione degli enti IPSEMA e ISPESL, le cui funzioni vengono attribuite all’I.N.A.I.L..

Conseguentemente l’Ente ha dovuto adeguarsi al mutato contesto normativo, revocando parzialmente la gara in atto, in quanto non sussistono i fondi necessari a coprire le spese di missione e di formazione.

Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di cui è causa.

Permane, tuttavia, l’interesse della ricorrente a contestare la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’incameramento della cauzione in ragione delle conseguenze che derivano dai provvedimenti medesimi sia in termini di possibilità di prendere parte a nuove gare bandite dalla Pubblica Amministrazione sia in termini economici.

Osserva in proposito il Collegio che la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’incameramento della cauzione, previsti dall’art. 48, primo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono disposti qualora non sia fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnicoorganizzativa ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’offerta.

Nel caso in esame non sussistono i presupposti indicati dalla norma suddetta, poiché dagli atti di causa emerge che la ricorrente, a seguito del sorteggio ex art. 48 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, ha prodotto gli attestati comprovanti gli interventi formativi effettuati nell’ultimo quadriennio (2006/2009), afferenti la tematica del Lotto n. 2 dello sviluppo relazionale.

Gli interventi indicati, tuttavia, non sarebbero risultati, secondo la valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, idonei a soddisfare il requisito richiesto.

Dei sette dichiarati, infatti, soltanto il settimo presenterebbe le caratteristiche richieste, laddove il modulo 3 dello stesso indica l’erogazione dei filoni informativi "comunicazione interpersonale e stili di influenzamento nelle relazioni organizzative; gestione nei conflitti e negoziazione; parlare in pubblico; presentazione e persuasione"; mentre gli altri interventi indicati non avrebbero le caratteristiche richieste, concernenti la tematica dello "sviluppo relazionale" da comprovare.

L’apprezzamento negativo della stazione appaltante integra un giudizio sui contenuti e sulle finalità specifiche di ciascuna iniziativa formativa che viene motivamente contestato dalla ricorrente, senza che peraltro sussistano dubbi sull’effettivo svolgimento degli interventi dichiarati.

Ne deriva che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in quanto la tesi dell’Amministrazione appare opinabile per essere fondata su non chiarissime prescrizioni del capitolato d’oneri, sicchè non risulta inconfutabilmente accertata la carenza di un requisito di partecipazione, mentre non è revocabile in dubbio che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione trovino riscontro nella documentazione prodotta.

Da quanto sopra deriva l’accoglimento del ricorso, nella parte relativa ai provvedimenti assunti dall’I.N.A.I.L. concernenti la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’escussione della cauzione, con conseguente annullamento degli stessi.

In considerazione della successiva revoca dell’appalto e della peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spesa tra le parti costituite,
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dalla S.C.S. A. S.p.a., in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 07-03-2011, n. 8850 Determinazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sull’appello proposto da A.S. avverso la sentenza del 25 gennaio 2006 del GUP del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della moglie, limitatamente al beneficio della non menzione, ha confermato sul punto l’impugnata sentenza motivando la mancata concessione del beneficio in questione con la gravità degli illeciti ai danni della moglie, dopo avere già usufruito del medesimo beneficio in relazione a precedenti condanne.

L’ A. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere il beneficio di cui all’art. 175 c.p. in quanto il reato è stato già qualificato come caso di minore gravità ai sensi dell’art. 609 bis c.p., u.c., e tale qualificazione è stata determinata anche da motivi soggettivi relativi all’imputato, per cui la mancata concessione del richiesto beneficio si porrebbe in contraddizione con detta qualificazione giuridica del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. per cui deve ritenersi corretta la motivazione della decisione con la quale venga negato il beneficio in questione, in considerazione della gravità del fatto. Nel caso in esame la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la gravità del reato indicando gli elementi concreti da cui ha ricavato tale gravità, fra cui le modalità dell’azione e la particolare offensività della condotta.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 18-03-2011, n. 1505 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

L’impresa ricorrente, in proprio e nella qualità di capogruppo, impugna i provvedimenti in epigrafe con i quali l’amministrazione regionale intimata ha affidato il servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo FSE 20072013 della Regione Campania e supporto alle attività di chiusura del Fondo Sociale Europeo 20002006.

Le doglianze si rivolgono avverso il bando di gara, emesso in violazione della sentenza n. 8507 del 2009 di questo Tribunale, del principio di proporzione dei criteri di attribuzione del punteggio delle offerte, per incompetenza ed incompatibilità dei membri della commissione di gara e per erronea modalità di attribuzione dei punteggi.

Si è costituita la Regione, che conclude per l’inammissibilità e comunque per la reiezione del ricorso.

Respinta la richiesta cautelare, all’udienza di discussione del 23 febbraio 2011 la causa è trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Possono tralasciarsi le eccezioni di rito formulate della difesa regionale, in quanto il ricorso non può trovare accoglimento.

Vale premettere che la stazione appaltante ha depositato tutti gli atti della procedura, onde la doglianza relativa alla parziale ostensione degli atti difetta di ogni attuale interesse.

Assume valenza prioritaria la disamina della denunzia di nullità degli atti della procedura di gara per violazione/elusione della decisione resa da questo Tribunale con sentenza n. 8507 del 2009.

Vale precisare che in quella sede il bando pubblicato dalla Regione è stato ritenuto illegittimo per violazione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione. Per completezza, ed ai fini conformativi della successiva azione amministrativa, veniva segnalato il mancato rispetto di una adeguata proporzione fra il valore da assegnare all’elemento tecnico e quello da assegnare all’elemento economico, in virtù della peculiare formula matematica utilizzata.

Non può dubitarsi che, in sede di redazione del nuovo bando, l’amministrazione regionale si sia uniformata al dictum giurisdizionale, sostituendo l’ anomala formula matematica con un meccanismo rispettoso dei valori economici espressi da ciascuna offerta.

Pertanto il denunziato vizio di nullità per contrasto con il giudicato formatosi non trova alcun fondamento fattuale, potendosi al più discutere in ordine alla legittimità dei criteri di assegnazione del punteggio.

In questa prospettiva, e passando alla seconda censura del ricorso, del tutto in conferente è il richiamo al d.m. 117 del 1999, la cui piana lettura evidenzia che esso si applica esclusivamente agli appalti di pulizia degli edifici.

Residua dunque la denunziata sproporzione fra il peso assegnato alla valutazione dell’elemento economico (20 punti su cento) rispetto a quello attribuito all’elemento tecnico (80 punti su cento).

Tanto premesso si può dubitare del perdurare dell’interesse del ricorrente in relazione ai motivi del suo posizionamento in fondo alla graduatoria, alle spalle delle altre tre concorrenti.

Ed invero, come ha dimostrato la difesa regionale, anche ad ammettere una diversa distribuzione dei punteggi nei sensi auspicati da parte ricorrente, l’applicazione degli stessi non modificherebbe la posizione della concorrente in relazione alla gara.

In ogni caso assume rilievo dirimente la considerazione che nelle gare bandite con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è integra la facoltà della stazione appaltante di adottare la scelta più idonea a selezionare il miglior offerente, scelta che è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non allorquando si presenti manifestamente illogica o arbitraria (cfr., per tutte, Cons. Stato – Sez. V, 19 novembre 2009 n. 7259). In particolare, deve ritenersi ammessa sia la possibilità di attribuire una diversa percentuale nella ripartizione del punteggio per l’offerta economica e per quella tecnica (privilegiando il profilo tecnicoqualitativo rispetto a quello economico: cfr. Cons. Stato – Sez. V, 22 novembre 2006 n. 6835), sia di stabilire all’interno di quest’ultima la graduazione del punteggio tra più elementi, ciascuno dei quali meritevole di autonoma considerazione. Tale scelta deve naturalmente corrispondere alle specificità dell’appalto (Cons. Stato – Sez. V, 19 novembre 2009 n. 7259).

Pertanto il presunto appiattimento dell’elemento prezzo rispetto a quello tecnico costituisce invece una scelta che è espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall’Amministrazione (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259).

Nel caso di specie, l’affidamento non riguarda l’acquisizione di prodotti preconfezionati o predeterminati ma piuttosto l’individuazione di un servizio complesso rispondente alle esigenze di un settore estremamente delicato quale quello dei fondi sociali europei.

Dunque, la peculiarità della prestazione richiesta (di tipo immateriale) e la posta in gioco (in termini di pericolo di perdita dei finanziamenti europei) hanno indotto la stazione appaltante a privilegiare l’aspetto qualitativo delle soluzioni offerte, secondo una valutazione esente da profili di manifesta irragionevolezza.

Per completezza è bene osservare che la scelta di affidare alla discrezionalità della stazione appaltante la distribuzione dei punteggi trova conferma indiretta nell’impianto del regolamento di attuazione del codice dei contratti ( d.P.R. 207 del 5 ottobre 2010), che pone, in via generale, l’unico limite del punteggio complessivo pari a cento (artt. 120 per i lavori e 283 per i servizi e le forniture) e individua delle precise regole di ripartizione dei punteggi esclusivamente per le procedure di affidamento concernenti la progettazione dei lavori pubblici (offerta tecnica non inferiore a 65 punti – art. 120, comma 1) e per le procedure di affidamento dei servizi di pulizia degli edifici (range tra offerta tecnica ed offerta economica oscillante fra 4060 e 6040 – art. 286).

Con diverso ordine di censure il ricorrente si duole della illegittima composizione della commissione di gara, sotto il duplice profilo che alcuni dei membri non avrebbero competenze specifiche nella materia oggetto dell’affidamento e che gli stessi sarebbero incompatibili per aver svolto funzioni connesse al servizio in oggetto.

Va osservato che le due prospettazioni in cui si articola censura si manifestano fra loro confliggenti, atteso che da un lato si sostiene l’incompetenza dei membri della commissione e dall’altro si vuole sanzionare la loro specifica attività nel settore di gara.

A parte tale perplessità di fondo, non sussiste la violazione dell’art. 84 comma 4 del codice appalti in quanto nella commissione sono stati nominati soggetti, dipendenti della stessa p.a., che a vario titolo hanno svolto funzioni tecniche ed amministrative relative all’appalto in questione.

In proposito, pena l’irragionevole impossibilità di funzionamento delle gare e il contrasto, parimenti irragionevole, con le regole che impongono di valutare previamente l’esistenza di professionalità nella p.a. stessa prima di nominare componenti esterni (cfr. regola generale ex comma 8), la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione l’esercizio, da parte di un commissario, di funzioni amministrative con qualifica di dirigente per conto e nell’interesse dell’amministrazione appaltante e relative alla procedura di gara non integra di per sé la causa di incompatibilità di cui all’art. 84 comma 4, codice dei contratti pubblici, atteso che detta norma mira ad impedire la partecipazione alla commissione di soggetti che, nell’interesse proprio od in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto della procedura di gara (cfr. T.A.R. Liguria, n. 233 del 2010; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 30 aprile 2009, n. 199 e T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 aprile 2009, n. 4396).

Di contro proprio le esperienze lavorative richiamate dalla ricorrente per sostenere l’ asserita incompatibilità dei membri della commissione di gara minano in radice le considerazioni, piuttosto soggettive, in ordine alla mancata sufficiente qualificazione professionale dei commissari D’Angelo e Formisano.

Infine è oggetto di impugnativa il metodo utilizzato dai commissari per l’attribuzione del punteggio, poiché, secondo la tesi attorea, dai verbale emergerebbe il mancato rispetto della tecnica della sommatoria dei punteggi assegnati dai singoli commissari.

La censura si appalesa inammissibile, non comprendendosi quale incidenza possa avere il profilo evocato rispetto alla posizione della ricorrente. In ogni caso è evidente che l’unanimità rappresenta una espressione di voto ben più pregnante rispetto a quella della media aritmetica dei singoli voti, per cui alcuna violazione dei principi e delle regole che governano l’attribuzione dei punteggi risulta emergere dalla operazioni di gara.

Parimenti inammissibile è la censura relativa alla sostituzione di un membro della commissione in corso di svolgimento di procedura, in quanto del tutto generica e priva di elementi che possano evidenziare l’interesse concreto alla coltivazione della stessa.

Le considerazioni esposte comportano la reiezione del ricorso, mentre la complessità della procedura giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 14014

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 20 aprile 2010, depositata in cancelleria il 3 maggio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’appello avanzato nell’interesse di C.V. avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli con la quale, dichiarata l’abitualità ai sensi dell’art. 103 c.p., previa dichiarazione del C. di persona socialmente pericolosa, applicava allo stesso la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il C. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione dell’art. 178 c.p.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e violazione dei diritti di difesa;

ancorchè il C. avesse potuto presenziare alla prima udienza del 23 novembre 2009 davanti al Magistrato di Sorveglianza avendo ottenuto l’autorizzazione ad abbandonare la comunità Arcobaleno presso cui trovavasi agli arresti domiciliari, altrettanto non aveva potuto fare all’udienza di prosieguo del procedimento del primo febbraio 2010, alla quale la trattazione era stata dal giudice rinviata per esigenze istruttorie, posto che il richiedente, in data 24 dicembre 2009, era stato trasferito, in forza del provvedimento di unificazione pene concorrenti del Pubblico Ministero di Milano 10 febbraio 2010 (per espiazione della pena di anni otto e mesi sette di reclusione) presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nonostante il ricorrente avesse fatto presente della pendenza del giudizio alla Polizia Penitenziaria non gli era stato consentito di presenziare;

b) mancanza e contraddittorietà e illogicità della motivazione, nullità dell’ordinanza in relazione alla sussistenza dei requisiti di legge; il giudice ha fatto riferimento a una serie di denunce per rapine commesse nella zona di (OMISSIS) per le quali il C. non è mai stato oggetto di indagini, così come è del tutto insufficiente il recepimento acritico da parte del giudicante delle acquisite informative di polizia giudiziaria, anche in punto di intraneità dell’odierno ricorrente a contesti criminali associativi (non suffragati dalle informazioni del Questore di Napoli e del Commissariato Polstato di Giugliano) non dovendo invero tali fatti necessariamente comportare un valido giudizio di attuale pericolosità del soggetto. Nè ha tenuto conto il giudice delle condizioni di tossico-dipendenza del prefato come causale delle condanne per i reati da lui commessi che sono in questo senso, tipici del suo status.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Il primo motivo di ricorso, in particolare, è infondato e va respinto. Occorre per vero rilevare che al momento della decisione da parte del giudice di sorveglianza non risultava dagli atti processuali, la cui disamina in questa sede è consentita per la natura della eccezione sollevata in conseguenza della quale questa Corte di legittimità è giudice del fatto, l’intervenuta carcerazione del C. nelle more della celebrazione della seconda udienza; sarebbe stato per vero onere del prefato notiziare sul punto il giudice perchè venissero prese le determinazioni del caso atteso che quest’ultimo aveva contezza delle sole condizioni del richiedente di arrestato domiciliarmente. La detenzione risultava pertanto ignota all’ufficio, nè altrimenti comunicata dall’interessato o dal suo difensore, tanto è vero che, nel provvedimento gravato, il C. viene indicato come detenuto, appunto, agli arresti domiciliari. Della circostanza che il ricorrente abbia avvisato la polizia penitenziaria (peraltro il prefato, a suo dire, avrebbe avvisato solo quest’ultima che è insuscettibile di per sè di prendere decisioni in subiecta materia) non vi è prova, neppure in punto di tempestività del rilievo.

Sulla questione (della esistenza di un onere di notiziare l’autorità giudiziaria procedente che potrebbe non essere al corrente dello status detentionis dell’interessato) si è già espressa questa Corte di legittimità, ancorchè in relazione al giudizio di cognizione, avendo espresso un principio tuttavia applicabile al procedimento di sorveglianza: in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato, detenuto per altra causa, allorchè tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l’imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla, posto che l’impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l’irresistibilità dell’ostacolo e la prova che l’interessato ha tenuto un comportamento adeguato all’intenzione di superarlo (Cass., Sez. 4,12 ottobre 2006, n. 40292, Lo Staino, rv. 235418).

3.2 – Il secondo motivo di gravame è invece manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.2.1 – Nel caso di declaratoria di delinquenza abituale, l’applicazione della misura di sicurezza deve essere ordinata previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa e ciò perchè la L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31 ha abrogato l’art. 204 c.p. (pericolosità sociale presunta) (v. Cass., Sez. 2, 11 maggio 1987, n. 8781, rv. 176471).

Dall’interpretazione letterale dell’art. 216 c.p. si desume in maniera chiara ed univoca che, nei confronti di un soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, e di cui sia stata accertata la perdurante pericolosità sociale, è obbligatoria l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. La misura trova la sua giustificazione nell’accertata pericolosità sociale del condannato, la cui valutazione è compito specifico ed esclusivo del giudice di merito il quale deve tener conto ai predetti fini, del fatto – reato, nella sua obbiettività e in ogni suo elemento, principale ed accessorio (Cass., Sez. 4, 23 novembre 1988, n. 535, rv. 180195).

3.2.2. – Tanto premesso si osserva che le sollecitazioni difensive mirano a ottenere un nuovo esame del contesto valutativo espresso dal Tribunale con motivazione congrua e logica in ottemperanza dei principi di diritto più sopra espressi. In particolare è stato posto in evidenza dal giudice che la pericolosità del soggetto discendeva dalle innumerevoli denunce di cui è stato fatto segno (che per la natura e tipologia di reati commessi non possono essere spiegati con la sola tossicodipendenza del soggetto che comunque non ne diminuirebbero la valenza negativa), ma anche dalle informative di polizia giudiziaria acquisite che hanno delineato per il C. una personalità proclive a delinquere anche grazie alla radicazione del prefato nell’ambito criminale, anche organizzato, cui fa riferimento.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.