Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 24-11-2011, n. 43464

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza emessa il 19/01/011, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pescara, in data 18/02/010 – appellata da O.P., imputato dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1, (capo A) della rubrica); art. 605 c.p., e art. 61 c.p., nn. 1 2 e 5 (capo B)) (il tutto come contestato in atti per fatti commessi sino al (OMISSIS)) – ritenuto assorbito il delitto di cui al capo B) in quello di cui al capo A), rideterminava la pena in anni quattro e mesi due di reclusione; confermava la condanna al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile C.D. in proprio e quale rappresentante legale della figlia minore O. S..

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e).

In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata era priva di motivazione, quantomeno non era congruamente motivata in ordine: a) al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità e delle attenuanti generiche; b) alla misura della pena che era da contenere nei minimi edittali, con eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa di parte civile C.D., presentava, in data 16/09/011, memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell’11/10/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

O.P., all’esito dei giudizi di 1 e 2 grado (sentenza del Tribunale di Pescara in data 18/02/010; sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 19/01/011) è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 609 bis c.p. in danno di O. S., nipote (OMISSIS) dell’imputato.

In particolare i giudici di merito hanno accertato che O. P. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva posto in essere con violenza, nella tarda serata del (OMISSIS) una grave condotta libidinosa in danno della nipote (OMISSIS), O.S.. Detta condotta libidinosa si era protratta oltre un’ora; la stessa era iniziata con reiterati palpeggiamenti del seno e delle gambe della minore; era poi proseguita con toccamenti del pene dell’ O., imposti coattivamente alla minore ed infine con un coito orale conclusosi con la eiaculazione sul viso e nella bocca della minore.

Tanto premesso sulla ricostruzione degli elementi essenziali dei fatti in esame, si rileva che le censure dedotte nel ricorso – peraltro circoscritte al solo trattamento sanzionatorio – sono generiche e comunque infondate.

Sono generiche perchè il ricorrente si è limitato a censurare la omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dell’attenuante del fatto di minore gravità nonchè alla misura della pena, senza indicare in concreto le ragioni in fatto ed in diritto da porre a sostegno delle proprie censure.

Anche in sede di Appello, peraltro, l’attuale ricorrente si era limitato a chiedere genericamente la modifica del trattamento sanzionatorio senza esporre specificamente le ragioni attinente a detta richiesta.

Le censure, comunque, sono infondate poichè la Corte Territoriale – sia pure con motivazione sintetica ed implicita – ha evidenziato (come già motivato dal giudice di 1 grado in modo esaustivo) la rilevante gravità dei fatti in esame posti in essere dall’imputato in danno della nipote adolescente (figlia del fratello deceduto dell’attuale ricorrente quindi orfana del padre già all’epoca dei fatti), con abuso del rapporto fiduciario sussistente con la nipote.

Trattasi di circostanze fattuali ostative alla concessione sia delle attenuanti generiche che di quelle del fatto di minore gravità, essendo derivato dalla condotta violenta e libidinosa dell’imputato, grave turbamento psichico in danno della nipote, parte offesa.

All’uopo si rileva, altresì, che la Corte Territoriale, quanto alle statuizioni civili – in considerazione della gravità delle negative conseguenze psichiche degli abusi sessuali, perpretati dal ricorrente – ha aumentato la originaria misura della provvisionale (Euro 30.000,00) portandola a complessive Euro 50.000,00. Parimenti va disattesa la censura relativa alla misura della pena, essendo quella inflitta (anni quattro e mesi due di reclusione) proporzionata all’entità dei fatti ed alla personalità dell’imputato", nonchè conforme ai parametri di cui all’art. 133 c.p.. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da O.P., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 288

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno prot. 0000072 del 9.6.2010 con il quale il sig. V.M. è stato escluso dalla procedura selettiva riservata al personale volontario per l’accesso all’occupazione di Vigile del Fuoco permanente indetta con il D.M. 3747/2007, per deficit dell’acutezza visiva (OD 7/10 e OS 2/10) e per obesità di I° grado (peso corporeo kg. 98m altezza cm. 170,5: IMC 33,71 kg/mq).

Avverso il provvedimento impugnato sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo: – la violazione dell’art. 1, co. 1, lett. f), punto 1), del DM n. 78/2008, in quanto il ricorrente ha un visus diverso da quello accertato dall’Amministrazione (cfr. certificazione del Dr. G. Greco del 22.7.2010: OD 10/10 e OS 9/10); – l’erroneità del giudizio inerente alla presunta obesità del ricorrente, posto che l’Amministrazione ha commesso errori nella misurazione dell’altezza del candidato (sbagliando di ben due centimetri) e non ha tenuto conto del rapporto tra massa grassa e massa magra e della struttura ossea robusta del candidato; – la contraddittorietà tra il giudizio contestato e quanto accertato nel corso degli anni dalla Commissione medica di Firenze.

Ritenuto che le censure indicate risultano infondate in quanto: – dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione e dagli atti depositati in giudizio in allegato alla nota dell’Amministrazione in data 29.11.2010, emerge che il giudizio di non idoneità è stato espresso nel rispetto della disciplina della procedura selettiva e all’esito degli accertamenti del caso; – pur a voler prescindere dal profilo inerente all’acutezza visiva, il giudizio espresso in relazione all’IMC del ricorrente risulta senz’altro corretto in quanto non è contestato in giudizio che l’altezza del ricorrente (cm. 170,5) sia stata misurata mediante altimetro sottoposto a controlli con piombatura e punzonatura dell’ufficio Metrico e del Saggio e Marchio di Roma, seguendo le modalità di misurazione disciplinate dall’art. 1 del DPR n. 1008/1985, mentre l’IMC è stato calcolato matematicamente, ai sensi dell’allegato A) al DM n. 78/2008, tenendo conto del peso corporeo e dell’altezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2013) 03-05-2013, n. 19227

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Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 25.10.2011 la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18.3.2008 aveva condannato L. S., originariamente imputato dei reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14; art. 605 c.p.; art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 3, n. 1; artt. 582 e 585, in relazione all’art. 576 c.p., n. 1, artt. 110, 56 e 610 c.p., in danno di S.J., alla pena di anni due di reclusione, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di lesioni e, di conseguenza, rideterminava la pena inflitta all’imputato nella misura di anni uno mesi 10 di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza che aveva affermato la penale responsabilità del L. solo per il delitto di sequestro di persona di cui al capo n. 2) dell’imputazione, ritenendo in esso assorbiti i delitti di cui ai capi n. 4) (lesioni) e n. 9) (violenza privata). Avverso tale decisione, di cui ha chiesto l’annullamento, ha proposto ricorso l’imputato, articolando distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 194, 43, 605, 56 e 610 c.p., art. 530 c.p.p., in quanto la corte territoriale, con motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria, non ha tenuto conto, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 605 c.p., che, come evidenziato nei motivi di appello, l’imputato non ha agito allo scopo di privare la persona offesa della libertà personale, ma, spinto dalla gelosia, la invitò a seguirla sia pure con modi piuttosto violenti, e che del tutto incongruente è il riferimento, contenuto nella motivazione, alla minaccia di una pistola puntata contro la donna, stante l’intervenuta assoluzione del ricorrente nel giudizio di primo grado per il reato in materia di armi di cui capo n. 1, perchè il fatto non sussiste, in relazione al quale il pubblico ministro non ha proposto appello;

inoltre la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla doglianza riguardante l’impossibilità di configurare il sequestro di persona, piuttosto che il delitto di cui all’art. 610 c.p., quando, come nel caso in esame, la materialità del fatto si esaurisce nella estrinsecazione del comportamento violento dell’agente.

Con il secondo motivo l’imputato lamenta i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 62 bis, 69, 132, 133, 81 cpv. e 165 c.p.; L. n. 689 del 1981, art. 53 e ss., in ordine alla omessa concessione delle generiche; alla negata irrogazione della pena nei minimi edittali; alla mancata applicazione del minimo aumento per la continuazione, alla omessa concessione del beneficio della non menzione ed alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, rilevando come la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena smentisca la ritenuta non minima capacità criminale dell’imputato e come di fronte alla pronuncia di assoluzione e di non doversi procedere intervenuta per i reati di cui ai capi numeri 1), 3), 5), 6), 7), 8), e 4), dell’imputazione, non si possa ritenere grave la condotta posta in essere dall’imputato, che, comunque, non appare affatto caratterizzata, come erroneamente affermato dalla corte territoriale, dall’uso delle armi.

Motivi della decisione

Il ricorso non può essere accolto.

Ed invero infondato risulta il primo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente confonde le ragioni che hanno spinto l’imputato ad agire (irrilevanti ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato), con il dolo (generico) del delitto di cui all’art. 605 c.p., che consiste, come è noto, nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica intesa come libertà di locomozione (cfr. Cass., sez. 6, 16/02/1989, Ciarella; Cass., sez. 1, 07/03/2012, n. 14802, S. e altro, rv. 252264).

Sul punto la corte territoriale ha motivato adeguatamente, rilevando come l’imputato (il quale, come riferito dalla persona offesa, afferrata per i capelli la sua ex convivente, le aveva imposto di seguirla, trascinandola per alcuni metri sotto la minaccia di una pistola verso un luogo isolato) abbia agito proprio allo scopo di limitare la libertà di movimento della S., in considerazione della costrizione fisica cui quest’ultima è stata sottoposta, "avendola l’imputato afferrata e trascinata per i capelli per un tempo considerevole, bloccandone la capacità di deambulare autonomamente", con una condotta "consapevolmente diretta a privare la vittima della possibilità di muoversi e camminare liberamente nel tempo e nello spazio" (cfr. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Non condivisibile appare anche la tesi del ricorrente volta a ricondurre la condotta dell’imputato al paradigma normativo di cui all’art. 610 c.p., in quanto, con riferimento ai rapporti tra i delitti di sequestro di persona e di violenza privata, da tempo la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso da questo Collegio, ha chiarito che il delitto sanzionato dall’art. 610 c.p., ha carattere sussidiario e generico, perchè diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge e che, comunque, i due delitti hanno in comune l’elemento materiale della costrizione, ma si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertà del soggetto passivo.

Infatti nella violenza privata ciò che viene lesa è la libertà psichica di autodeterminazione, mentre nel sequestro di persona la lesione concerne la libertà di movimento.

Pertanto, per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata, come nel caso in esame, per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all’art. 610 c.p., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge.

Proprio in applicazione di tali principi, è stata affermata la sussistenza del delitto di sequestro di persona e non di violenza privata in casi, dello stesso tenore di quello in esame, in cui, da un lato la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta unicamente a privarla della libertà personale, costringendola ad abbandonare il locale notturno nel quale si trovava ed a seguire il reo prima nella sua autovettura e poi nel suo alloggio; dall’altro l’imputato, volendo recuperare quanto sottrattogli, aveva costretto il presunto ladro a salire sulla vettura di proprietà di un altro soggetto per farsi accompagnare dal ricettatore, trattenendolo sulla stessa autovettura per un certo arco di tempo (cfr. Cass., sez. 5, 03/02/2009, n. 9731, R.M.; Cass., sez. 5, 21/01/1999, n. 12851, Barbieri).

Nè assume alcun rilievo, in termini di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, la circostanza che il ricorrente sia stato assolto per il reato in materia di armi di cui al capo n. 1) dell’imputazione, essendo ciò avvenuto, come si evince dalla sentenza di primo grado, solo perchè non è stata raggiunta l’assoluta certezza che il L. abbia utilizzato per minacciare la S. una vera pistola, piuttosto che una pistola-giocattolo ovvero si sia avvalso di un oggetto somigliante ad un’arma. Quanto al secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l’inammissibilità, in quanto con esso si introducono solo questioni relative al merito delle (argomentate) determinazioni assunte dalla corte territoriale in ordine al trattamento sanzionatorio (cfr. p. 4 dell’impugnata sentenza), non consentite in sede di legittimità.

Peraltro, se è vero che per escludere l’ammissione dell’imputato al regime della semidetenzione, la corte territoriale ha giustificato la sua prognosi negativa sul rispetto dei relativi stringenti obblighi (previsti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 55) da parte del ricorrente anche su di un giudizio negativo sulla personalità di quest’ultimo fondato su di un dato processualmente non accertato (l’uso delle armi da parte del L.), è altrettanto vero che nella valutazione compiuta al riguardo dalla corte di appello assume valore decisivo l’incontestabile ed incontestata circostanza (da sola sufficiente) della condizione irregolare del prevenuto, essendo egli irreperibile alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di L.S. va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 31-03-2009 (10-03-2009), n. 13986 Richiesta del terzo di restituzione del bene sequestrato – Procedura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ordinanza, deliberata il 1 ottobre 2008 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, pronunciando de plano sulla opposizione proposta, con atto recante la data del 26 giugno 2008, da G.P. avverso il provvedimento 13 giugno 2008 di non luogo a provvedere sulla richiesta 5 giugno 2008 di restituzione dell’autovettura targata (OMISSIS), confiscato con ordinanza del 21 maggio 2008, ha così testualmente disposto: "respinge la richiesta di restituzione della autovettura Citroen (OMISSIS) di cui in premessa, confermando integralmente il provvedimento di confisca emesso in data 21 maggio 2008".
Il giudice della esecuzione ha motivato: il rimedio esperito dalla interessata deve qualificarsi (non come opposizione, bensì) come "atto introduttivo di un procedimento di esecuzione"; non trova applicazione, essendo ormai esaurita la fase delle indagini preliminari la previsione di cui all’art. 263 c.p.p., comma 5; in esito al procedimento a carico di L.N.D., definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta 20 maggio 2008, il veicolo è stato confiscato, giusta ordinanza 21 maggio 2008, in quanto mezzo destinato a commettere i reati di violenza privata e di sequestro di persona commessi da L.N., proprietario e possessore del veicolo; sulla richiesta di restituzione della G., concernente il bene confiscato, deve provvedersi "senza formalità";
le osservazioni della instante sono infondate.
2. – Ricorre per cassazione l’interessata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Eugenio Spinelli, mediante atto recante la data del 21 ottobre 2008, col quale sviluppa due motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 666 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4, art. 676 c.p.p. (primo motivo) e art. 240 c.p., comma 1, (secondo motivo), nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1 – Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice a quo ha. provveduto de plano, violando il contraddittorio, sulla opposizione ritualmente proposta avverso il provvedimento di non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione del bene confiscato nei confronti di L.N..
2.2 – Con il secondo motivo la ricorrente deduce di aver offerto la prova documentale della comproprietà e del possesso del veicolo confiscato (mediante produzione di visura del pubblico registro automobilistico, del contratto di assicurazione e di autorizzazioni amministrative per il trasporto della madre invalida); e oppone che non si verte in materia di confisca obbligatoria e che la utilizzazione della autovettura per la commissione dei reati da parte di L.N. è stata meramente occasionale.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 gennaio 2008, rileva: "l’impugnato provvedimento .. appare compiutamente motivato ed esente da vizi di carattere logico o giuridico valutabili in sede di legittimità", in quanto il giudice a quo "ha evidenziato che risulta provata la proprietà del veicolo in capo all’imputato intestatario e soggetto che aveva la piena disponibilità del veicolo confiscato come dimostrato dalle emergenze in atti". 4. – Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso.
A prescindere dall’incongruo riferimento alla lettera "b)" piuttosto che all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), comma 1, operato dal ricorrente, si impone il rilievo, in rito, della nullità della impugnata ordinanza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Proprio in termini questa Corte ha affermato il principio di diritto, secondo il quale "è affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso de plano con il quale il giudice dell’esecuzione ha deciso sull’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione del terzo che rivendichi la titolarità del bene sequestrato e poi confiscato" (Sez. 1^, 27 maggio 2008, n. 24724, Sileno, massima n. 240807).
L’art. 667 c.p.p., comma 4, stabilisce, nel penultimo inciso, che sulla opposizione proposta avverso il provvedimento adottato de plano dal giudice della esecuzione (nella specie à termini dell’art. 676 c.p.p. che rinvia all’art. 667 c.p.p., comma 4) "si procede a norma dell’art. 666 c.p.p.".
E, tale disposizione (salvi i casi contemplati dal secondo comma del ridetto art.) prescrive a sua volta, ai commi 3 e 4, il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., con l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Epperò, se il giudice della esecuzione provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell’imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Sez. 3^, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde:
Sez. 1^, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134;
Sez. 1^, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. 1^, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672).
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell’esecuzione perchè deliberi nelle forme previste sulla opposizione proposta.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.