T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 1517 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente presta servizio con il grado di maresciallo presso il comando aeronautica Militare 72 Gruppo I.T. Bovolone.

Il 31.1.2005 alle ore 7,50, dovendo frequentare un corso di istruzione generale professionale, usciva dalla palazzina alloggi e nel percorrere la scala esterna per recarsi alle aule a causa del ghiaccio stratificatosi sulla gradinata perdeva l’aderenza al suolo cadendo sui gradini e procurandosi la frattura dell’apofisi traversa L2L3 a destra".

Conseguentemente, attesa la responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa, ne chiede la condanna, per non aver adottato le previste e opportune misure di sicurezza, al pagamento del risarcimento del danno, quantificato forfettariamente in euro 25.000, comprensivo del danno patrimoniale, biologico e morale, con interessi legali.

Si è costituito il ministero, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e concludendo per la reiezione della domanda.

All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio, conformemente alla costante giurisprudenza (cfr. Tar Emilia Romagna, sez.I, n.1559/2005) che si debbano delibare:

a) una prima questione sull’"an debeatur", ossia sull’eventuale sussistenza nella fattispecie in oggetto di una responsabilità per risarcimento danni a carico dell’amministrazione convenuta per omessa predisposizione da parte di quest’ultima delle misure necessarie per la salvaguardia della integrità fisica sul posto di lavoro dei propri dipendenti (in asserita violazione delle disposizioni di cui all’art. 2087 cod.civ. e di cui agli artt.4, 8 e segg. d.P.R. 24.4.1955 n. 547, oggi abrogato dal dlgs. n.81/2008);

b) una questione subordinata sul "quantum debeatur", ossia sulla determinazione del risarcimento effettivamente spettante alla ricorrente – in relazione alle categorie di computo specificamente indicate in ricorso e ad altre eventuali circostanze desumibili dagli atti di causa – nell’ipotesi di accertamento positivo della questione preliminare sub a).

Premesso che il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui la responsabilità vada esclusa ove il rapporto lavorativo abbia rappresentato una "mera occasione dell’evento dannoso", perché quest’ultimo si sia verificato per "violazione di obblighi che non gravavano sull’Amministrazione come datore di lavoro", in quanto concernevano "piuttosto la salvaguardia delle condizioni di funzionamento e manutenzione degli edifici in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, ossia di un numero indefinito di persone che frequentavano gli stessi,

la Cassazione, con decisione delle Sezioni Unite ha riaffermato quanto già da tempo stabilito:" che ai fini della individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente prima del 30/6/1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all’Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia (in tesi) dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del neminem leadere;

che a tal fine è irrilevante la qualificazione data dal danneggiato all’azione, perché quello che conta sono "i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito", nel senso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata all’Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego (C. Cass. 2008/18623, 2009/5468 e 2009/15849);

In applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va nel caso di specie dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario perché come già evidenziato dal Consiglio di Stato, trattasi di controversia diretta a far valere una responsabilità da comportamento capace d’incidere sulla generalità delle persone che accedevano alla palazzina, con le precisazioni che seguono..

Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto valere un diritto al risarcimento del danno connesso a un infortunio avvenuto durante il passaggio per una scala esterna di accesso a un edificio alla scuola IGP di Loreto, quantificando voci di danno che hanno, eccezion fatta per le spese mediche documentate, carattere non patrimoniale, (non involgendo la diminuzione della capacità lavorativa, ma attenendo al danno biologico, anche quanto all’inabilità temporanea e al danno esistenziale, nonchè al danno morale ex art.2059), senza peraltro che risulti chiesto l’equo indennizzo.

In riferimento alla causa petendi così tratteggiata, deve ritenersi che, avuto riguardo al ricorso introduttivo, il ricorrente abbia introdotto, in relazione al medesimo fatto, un cumulo di domande aventi a oggetto un’azione di responsabilità dedotta sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale.

Ed infatti, nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile, il nesso causale del danno con l’attività svolta dal lavoratore consente di ipotizzare, per un fatto che, (come nel caso), violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell’azione extracontrattuale di responsabilità ex art.2043c.c., (spettante alla cognizione del giudice ordinario nel caso di infortunio occorso a pubblico dipendente), e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro, anche pubblico, dall’art.2087 c.c.

Come già premesso, la responsabilità contrattuale dell’imprenditore derivante dal mancato adempimento dell’obbligo, stabilito dall’art.2087 c.c., di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro.

Dunque va ritenuta la giurisdizione per il solo profilo relativo alla richiesta di danni patrimoniali, relativo alle spese mediche, quantificate in base a quanto dimostrato dal ricorrente – doc.17, e dichiarata quella del giudice ordinario per i restanti capi della domanda, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 11, comma 2 c.p.a.

Difatti appare sussistente la responsabilità dell’amministrazione in ragione della causazione del danno, non risultando la scala adeguatamente mantenuta, ed essendo assente un parapetto o un corrimano che avrebbe consentito al ricorrente di ridurre le conseguenze della caduta.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese mediche, inerendo a danno patrimoniale.

Dichiara il difetto di giurisdizione ex art. 11, comma 2 c.p.a. in favore del giudice ordinario per i restanti capi della domanda.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36082 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, proposta da V.D., già sottoposto a misura cautelare personale dal 28/12/1999 al 25/01/2000 per i reati di truffa pluriaggravata per i quali (capi B), D), F), I), M), O), dei capi di imputazione) aveva subito condanna in primo grado e sentenza di non doversi procedere per avvenuta estinzione dei reati addebitati a causa di intervenuta prescrizione, in grado di appello.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per aver ritenuto non spettare la riparazione da ingiusta detenzione in caso di proscioglimento per prescrizione del reato addebitato.

All’udienza camerale del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Secondo i principi ricordati dal Procuratore Generale (Cass. Pen. Sez. 4, 10/6/2010; Cass. Pen. Sez. 4, 19/2/2009 n. 15.000) deve ritenersi non configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nel caso che sia dichiarata la estinzione per prescrizione del reato addebitato, a meno che la custodia cautelare non risulti essersi protratta per un tempo eccedente quello della misura di pena astrattamente irrogabile o della pena in concreto inflitta, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà.

Il ricorso per cassazione è dunque infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 24-10-2011, n. 38240

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 08.03.2010 il Gip del Tribunale di Pordenone, richiesto dal P.M. di emettere decreto penale di condanna a carico di S.J., cittadino indiano imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, dichiarava non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste, ex art. 129 c.p.p., in tal senso rilevando l’effetto abrogans della fattispecie, in relazione ai soggetti clandestini, come l’anzidetto imputato, prodottosi a seguito della L. n. 94 del 2009. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: errata interpretazione della norma in questione pur dopo le modifiche apportate con la L. n. 94 del 2009 che non aveva prodotto l’effetto sostenuto dal Gip. 3. Il ricorso della pubblica accusa, infondato, deve essere rigettato.

Ed invero deve rilevare questa Corte come, in ordine al reato ascritto al predetto imputato, sia intervenuta recente decisione di questa sede di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Pen. Sez. Unite, n. 16453 in data 24.02.2011, Rv. 249546, P.M. in proc. Alacev) che ha statuito che la sopravenuta L. 94/2009 ha effettivamente comportato l’abolitio criminis del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nei confronti degli immigrati in posizione irregolare. Tale essendo, pacificamente, lo status del S.J., come risultante in atti, e dovendosi qui condividere l’anzidetto dicium di questa Corte regolatrice, è di evidente conseguenza che l’assoluzione dell’imputato, decisa nell’impugnata sentenza, con motivazione corrispondente a quella poi adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte, non possa essere oggetto di annullamento, siccome del tutto correttamente pronunciata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-05-2012, n. 7476 Disoccupazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 2000, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla più recente contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertite con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991 n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011); quindi, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09) e, facendo decorrere da tale data il termine di decadenza di un anno, lo ha ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della domanda giudiziaria.

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992 nonchè il vizio di motivazione al riguardo (vizio quest’ultimo, peraltro irrilevante, riguardando l’interpretazione data alle norme di legge indicate: arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 459 e ss. cod. proc. civ..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data dì comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale . la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 -Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, il citato art. 47, commi 2 e 3 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47, un ultimo comma, del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al comma 4 che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491-, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale ".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate dell’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

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