T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 17 Avanzamento; Rapporto di pubblico impiego; Mobbing

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) LA VICENDA.

1. Il signor D.G.L. era assunto in data 27.07.2000 presso il Corpo Forestale dello Stato in qualità di Agente e assegnato al Coordinamento Provinciale di Torino quale addetto all’Ufficio SDI (Sistema di Indagine), con mansioni impiegatizie.

2. Nel corso dell’anno 2006 era sottoposto a procedimento penale, nell’ambito del quale subiva il sequestro preventivo dell’arma di ordinanza, in forza di provvedimento del GIP di Torino.

3. Avutane conoscenza, il Capo del Corpo Forestale dello Stato, con proprio decreto in data 03.07.2006, sospendeva cautelarmente il D. dal servizio ai sensi dell’articolo 91, primo comma, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

4. Su ricorso dell’interessato, questa Sezione annullava il predetto provvedimento, con decisione confermata dal Consiglio di Stato in sede cautelare (sentenza TAR Piemonte, sez. I, n. 3835 del 25.10.2006 e ordinanza Cons. Stato n. 948 del 20.02.2007; il giudizio di appello è stato poi definito con sentenza di rigetto n. 8690 del 24.12.2009).

5. In ottemperanza alla decisione di questo Tribunale, il Capo del Corpo Forestale dello Stato, con decreto in data 03.04.2007, annullava la sospensione cautelare del dipendente con riserva dell’esito del giudizio di appello.

Contestualmente, con atto in pari data, il Reggente della Divisione dava indicazione agli uffici di provvedere alla restituzione all’interessato degli emolumenti e delle altre spettanze economiche non percepite nel periodo di sospensione dal servizio (dal 03.07.2006 al 03.04.2007), nonché all’attribuzione al medesimo della qualifica di agente scelto, qualora spettante in base all’anzianità di servizio posseduta.

6. Quello stesso giorno, peraltro, il Capo del Corpo Forestale dello Stato adottava un nuovo decreto nei confronti del D., con il quale sospendeva nuovamente il dipendente dal servizio, con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 91, primo comma, primo periodo e secondo periodo, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3.

Tale provvedimento era assunto in considerazione della natura del reato per il quale il medesimo era indagato e per il fatto che quest’ultimo, per fatto a lui imputabile, non era in possesso dell’arma in dotazione, il che impediva all’amministrazione di adibirlo a mansioni di qualsivoglia natura (il possesso dell’arma essendo coessenziale alla qualifica di agente di C.F.S., "anche fuori servizio e in abiti civili").

7. Anche questa volta, su ricorso dell’interessato, questa Sezione annullava il provvedimento di sospensione, condannando altresì l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente gli arretrati commisurati all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, oltre ad interessi e rivalutazione (sentenza TAR Piemonte, sez. I, n. 2253 in data 24.05.2007, confermata dal Consiglio di Stato in sede cautelare con ordinanza n. 4714 in data 13.09.2007).

8. In ottemperanza alla decisione di questa Sezione, il Capo del C.F.S., con nota dell’11 giugno 2007, disponeva la riammissione in servizio del D., con l’espresso divieto, peraltro, di adibirlo ad attività di P.G. e di P.S. in quanto sprovvisto dell’arma in dotazione.

9. Circa un mese dopo, con atto di contestazione di addebiti ex art. 103 del D.P.R. n. 3/57 adottato il 09.07.2007 e notificato all’interessato il 16.07.2007, l’Amministrazione avviava un procedimento disciplinare nei confronti del D..

In particolare, al dipendente venivano contestati due abbebiti: 1) gli episodi di molestie e minacce per i quali pendeva nei suoi confronti procedimento penale, così come riportarti nella motivazione del decreto di sequestro preventivo del GIP di Torino; 2) la circostanza che il dipendente non si fosse attivato in sede penale per ottenere il dissequestro dell’arma di ordinanza.

10. L’interessato presentava le proprie controdeduzioni, sia direttamente che per il tramite del proprio sindacato, eccependo la tardività dell’azione disciplinare, chiedendo che quest’ultima fosse comunque sospesa fino all’esito del procedimento penale e in subordine, nel merito, rilevando l’infondatezza di entrambi gli addebiti a lui contestati.

11. La Commissione di Disciplina per il personale del C.F.S., riunitasi il giorno 26.11.2007, preso atto delle deduzioni dell’interessato, deliberava di non doversi procedere per la contestazione relativa alla mancata richiesta di dissequestro dell’arma; quanto, invece, all’altra contestazione, relativa ai fatti oggetto di procedimento penale, stabiliva di restituire gli atti al competente ufficio del personale affinchè valutasse l’opportunità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, a norma dell’art. 117 del D.P.R. n.3/57.

12. Uniformandosi a tale proposta, con decreto del 03.03.2008, il Capo del C.F.S. proscioglieva il dipendente limitatamente all’addebito relativo alla mancata richiesta di dissequestro dell’arma in dotazione e sospendeva, invece, il procedimento disciplinare relativamente alle altre contestazioni fino al termine del procedimento penale, ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 3/57.

13. Il procedimento penale era definito con sentenza del 21.02.2008 con cui il Tribunale di Torino, quinta sezione penale: a) dichiarava responsabile l’imputato del reato di cui agli articoli 81 cpv e 660 c.p. (molestie) e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro cinquecento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; b) dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui agli articoli 81 cpv e 612 comma II c.p. (minacce) per mancanza di querela; c) disponeva, infine, il dissequestro e la restituzione al D. della pistola d’ordinanza "subordinatamente al nulla osta del Comandante del Corpo Forestale dello Stato" presso il quale l’imputato era in servizio.

14. La decisione passava in giudicato il 01.04.2008. Con successiva nota del 16 aprile 2008 comunicata all’interessato il 30 aprile 2008, l’Amministrazione disponeva "la ripresa" del procedimento disciplinare.

15. All’esito del procedimento, su conforme proposta della Commissione di Disciplina (riunitasi in data 26.05.2008), il Capo del C.F.S., con decreto in data 28.07.2008, disponeva:

a) l’irrogazione al dipendente della sanzione disciplinare della riduzione di un decimo di una mensilità di stipendio, ai sensi dell’art. 80, lett. e) e c) del D.P.R. n. 3/57;

b) la corresponsione al medesimo, in relazione al periodo di sospensione cautelare dal servizio dal 03.04.2007 al 10.06.2007, di "tutti gli assegni non percepiti, dedotte le somme già corrisposte a titolo di assegno alimentare";

c) la corresponsione al medesimo, sulle somme di cui sopra, della "maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e quello della rivalutazione monetaria".

16. Contestualmente alla riattivazione e alla definizione del procedimento disciplinare, l’Amministrazione svolgeva l’istruttoria preliminare al rilascio del nulla osta alla restituzione dell’arma di servizio e del tesserino di riconoscimento per l’esercizio delle funzioni speciali.

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Sanitario (in data 13.05.2008) e del Reggente della Divisione (in data 29.05.2008), il Comandante provinciale del C.F.S., con provvedimento n. 470/ris del 10.06.2008, autorizzava la restituzione al dipendente della dotazione di servizio.

B) I PROCESSI.

Per comodità espositiva, la vicenda di cui sopra può essere suddivisa in tre fasi: 1) quella della sospensione cautelare dal servizio, protrattasi ininterrottamente dal 3 luglio 2006 al 10 giugno 2007; 2) quella della riammissione in servizio (dall’11 giugno 2007 in poi); 3) quella del procedimento disciplinare, avviato il 9 luglio 2007 e definito il 28.07.2008, dopo un breve periodo di sospensione dal 03.03.2008 al 16.04.2008.

Ciascuna di queste tre fasi ha dato origine a contenzioso, in parte già definito (quanto meno in primo grado), in parte no.

La prima fase ha dato origine ai giudizi R.G. 1140/06 e R.G. 574/07 già definiti da questa Sezione con le sentenze sopra citate con le quali sono stati annullati i due provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.

La seconda e la terza fase, invece, sono oggetto rispettivamente dei giudizi R.G. 691/2008 e 1517/2008, attualmente all’esame del collegio.

1.1. Con il primo di essi (R.G. 691/2008), introdotto con ricorso notificato il 28 aprile 2008 e depositato il 14 maggio 2008, il ricorrente ha chiesto:

a) l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nel grado superiore di "Agente Scelto" a far data dal 01.01.2006, con il riconoscimento di ogni consequenziale diritto economico;

b) l’accertamento del proprio diritto a vedersi corrispondere gli arretrati derivanti dal mancato avanzamento gerarchico;

c) l’accertamento del proprio diritto a conseguire "i buoni pasto" e le spettanze per i "servizi esterni" non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio;

d) gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte dall’amministrazione in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 3835/06 del 25.10.2006 e n. 2253/07 del 24.05.2007;

e) la conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere gli emolumenti di cui sopra, con interessi e rivalutazione;

f) infine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali, professionali, biologici ed esistenziali "patiti e patiendi" da ricorrente in conseguenza del "mobbing" posto in essere dall’Amministrazione nei suoi confronti e concretatosi in reiterati atti persecutori e vessatori, danni quantificabili in Euro 150.000 o nella diversa somma accertabile mediante CTU.

1.2. Con successivi motivi aggiunti notificati l’08.10.2008 e depositati il 17.10.2007, il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo del C.F.S. n. 14/2008 in data 23.04.2008, notificato all’interessato il 26.06.2008, con il quale il medesimo è stato promosso alla qualifica di agente scelto a decorrere dal 1° luglio 2006, anziché dal 1° gennaio 2006, con ogni consequenziale diritto economico anche ai fini della ricostruzione della carriera.

1.3. Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 15 maggio 2009 e depositati il 26.05.2009, il ricorrente ha impugnato: 1) la nota del Comandante Regionale del C.F.S. in data 09.03.2009, comunicata il 16.03.2009, con la quale è stato espresso parere negativo in ordine all’istanza presentata dal ricorrente in data 13.02.2009 di liquidazione degli emolumenti F.E.S.I. relativi al periodo gennaiomaggio 2007; 2) la nota informativa relativa all’anno 2008 comunicata il 01.04.2009 nella parte in cui attribuisce al ricorrente il giudizio di "buono" anziché quello di "ottimo" con riguardo alle "qualità morali e di carattere".

2. Con il distinto ricorso R.G. 1517/08 notificato il 10 novembre 2009 e depositato il 03.12.2008, il ricorrente ha impugnato, infine, il decreto in data 28.07.2008 del Capo del C.F.S., notificato in data 08.08.2008, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione di un decimo di una mensilità di stipendio", nonchè gli atti presupposti del procedimento disciplinare.

Ha svolto domanda risarcitoria.

3. In ciascuno dei due giudizi si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, resistendo al gravame con articolate difese.

4. Con istanza depositata il 03.12.2008, il ricorrente ha chiesto la riunione dei giudizi.

5. In prossimità dell’udienza di discussione, la difesa del ricorrente ha depositato nuove memorie.

6. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 sono stati chiamati entrambi i ricorsi; il collegio, sentiti i difensori delle parti come precisato nel verbale, ha trattenuto le cause per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va disposta la riunione dei due giudizi in esame per ragioni di connessione.

Nel merito, è opportuno esaminare partitamente le singole domande proposte dal ricorrente.

1. QUANTO AL MANCATO INQUADRAMENTO NEL GRADO SUPERIORE DI AGENTE SCELTO DAL 1 GENNAIO 2006.

1.1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio R.G. 691/2008, il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione non l’abbia promosso "Agente Scelto" a far data dal 1 gennaio 2006.

Ha sostenuto che, secondo l’ordinamento vigente del Corpo Forestale dello Stato, la progressione in carriera da "Agente" ad "Agente Scelto", nell’ambito della 5^ qualifica funzionale, avviene mediante progressione orizzontale. Quest’ultima è disciplinata dall’art. 6 del D. Lgs. n. 21/2005, in base al quale la promozione da una qualifica all’altra è riconosciuta, quale atto dovuto, al dipendente che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica inferiore e non sia incorso in provvedimenti di sospensione dal servizio medesimo. Ciò posto, il ricorrente ha riferito che l’Amministrazione, con decreto del 13 giugno 2006, aveva attribuito la qualifica di "Agente Scelto" a tutti gli Agenti aventi 5 anni di servizio. A quella data, il ricorrente aveva anch’egli maturato l’anzianità necessaria per la promozione (essendo stato assunto in servizio il 27.07.2000) e non era ancora incorso in alcuna sospensione dal servizio medesimo (dal momento che la prima sospensione sarebbe stata adottata soltanto il 3 luglio successivo). Anche il ricorrente, pertanto, avrebbe avuto diritto alla promozione, tanto più che i provvedimenti di sospensione adottati nei suoi confronti sono stati, successivamente, entrambi annullati in sede giurisdizionale. Ha dedotto quindi la violazione anche degli articoli 93, 94, 95 e 97 del D.P.R. n. 3/1957 i quali prevedono che solo l’impiegato sospeso possa essere escluso dagli scrutini di promozione e che, in ogni caso, il medesimo abbia comunque diritto di essere riammesso agli scrutini non appena prosciolto dagli addebiti disciplinari, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della carriera.

Va osservato che, in corso di causa, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento n. 14/2008 in data 10.04.2008 con il quale il Capo del C.F.S. ha promosso il ricorrente alla qualifica di "Agente Scelto" del ruolo degli agenti ed assistenti del C.F.S., "a decorrere dal 1° luglio 2006".

Il ricorrente ha quindi impugnato detto provvedimento con il primo atto per motivi aggiunti, lamentando che la promozione sia stata fatta decorrere dal "1° luglio" 2006 anziché dal "1° gennaio" di quell’anno, sebbene a quest’ultima data egli avesse già acquisito il diritto alla promozione in virtù dell’anzianità di servizio maturata nella qualifica precedente: tant’è vero che gli altri colleghi assunti come lui in servizio il 27.07.2000 erano stati tutti promossi "Agenti Scelti" con decreto adottato sì in data 13 giugno 2006, ma "retrodatato", quanto agli effetti, al 1° gennaio precedente. Ha quindi insistito nelle censure di violazione di legge formulate nell’atto introduttivo.

1.2. Il collegio osserva che la domanda del ricorrente è infondata e va respinta, per due concorrenti ragioni.

Innanzitutto, dagli atti di causa si evince che in data 21 giugno 2007, pochi giorni dopo la riammissione in servizio (avvenuta l’11 giugno precedente) il ricorrente richiese formalmente all’Amministrazione il riconoscimento della qualifica di "Agente Scelto" con decorrenza "dal 30 giugno 2006" (cfr. doc. 16 fascicolo ricorrente). In quella istanza il ricorrente espose chiaramente che "già con decorrenza 30 giugno 2006, a tutto il personale del 46° corso Agenti C.F.S. assunto il 28 luglio 2000, (era) stato attribuito, attraverso apposito decreto emanato dall’Amministrazione centrale in indirizzo, il nuovo inquadramento spettante alla qualifica di "Agente Scelto (…)". L’istanza si concludeva con la richiesta di "adeguamento dello status giuridicoeconomico, derivante dalla qualifica di "Agente Scelto" già maturata in data 30 giugno 2006, così come previsto dagli accordi sindacali per le FF.PP". Dal che si ricavano alcune conseguenze:

– in primo luogo, la decorrenza della promozione del ricorrente dal "1° luglio" 2006 è stata disposta in piena sintonia con la stessa richiesta formulata dall’interessato, il quale, pertanto, non ha motivo di dolersene;

– in secondo luogo, tutto il personale del 46° corso Agenti assunto, come il ricorrente, il 27 luglio 2000, ha ricevuto il medesimo trattamento giuridico ed economico del ricorrente, con identica decorrenza: l’affermazione secondo cui il "decreto collettivo" di promozione del 13 giugno 2006 sarebbe stato fatto retroagire al 1 gennaio 2006 è rimasta priva di ogni riscontro;

– la promozione ad Agente Scelto e la relativa decorrenza, stando a quanto affermato dallo stesso interessato, sono state disposte in conformità a quanto stabilito dagli accordi sindacali.

Tali considerazioni, secondo il collegio, sono già di per sè sufficienti a dimostrare la pretestuosità delle richieste del ricorrente.

1.3. Peraltro, la difesa erariale ha pure chiarito per quale motivo il ricorrente era stato escluso dallo scrutinio relativo alla progressione orizzontale relativa all’anno 2006. L’Avvocatura ha evidenziato che in base ai criteri generali predisposti annualmente dalla Commissione per la progressione in carriera sulla scorta di quanto previsto dall’art. 48 bis del D. Lgs. 201/1995, la progressione in carriera era preclusa al dipendente che, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, fosse incorso in una sanzione disciplinare di gravità maggiore della censura nel triennio precedente all’anno cui si riferisce lo scrutinio. Era quindi accaduto che, in occasione dello scrutinio svolto nel dicembre 2005 (relativo alle progressioni per l’anno 2006), il ricorrente era stato escluso perché nei suoi confronti risultava irrogata, in data 16 settembre 2002 (e quindi nel triennio rilevante ai fini de quibus), la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio per cinque giorni.

I rilievi della difesa erariale sono stati debitamente documentati.

Il ricorrente, quindi, per un verso è stato doverosamente escluso dalle progressioni aventi decorrenza 1 gennaio 2006 avendo riportato nel triennio precedente una sanzione disciplinare di gravità superiore alla censura, per altro verso è stato comunque promosso ad Agente Scelto a far data dal 1 luglio 2006, in conformità a quanto da lui stesso richiesto, a quanto disposto dall’Amministrazione nei confronti degli altri dipendenti in analoga posizione e a quanto concordato con le associazioni sindacali.

La domanda in esame va dunque respinta perché infondata.

2. QUANTO ALLA MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI RIFERITI AL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO:

A) BUONI PASTO.

Il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione, nel corrispondergli gli emolumenti arretrati in relazione al periodo di sospensione cautelare dal servizio, non abbia ricompreso in detti emolumenti anche i "buoni pasto", sebbene gli stessi costituiscano una componente accessoria fissa e continuativa della retribuzione.

La doglianza è infondata.

Come ha giustamente osservato la difesa erariale, il diritto a fruire della concessione dei buoni pasto è previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254) per il personale impiegato in servizi che presuppongono la permanenza nel luogo di servizio anche per il tempo occorrente alla consumazione dei pasti. Allorquando cioè, in ragione dell’organizzazione del servizio il dipendente non è nelle condizioni di potere raggiungere il proprio domicilio per la consumazione del pasto, il legislatore prevede, in alternativa alla possibilità di utilizzazione di servizi di mensa istituiti presso il luogo di lavoro, il diritto alla fruizione di uno speciale buono per il ristoro delle spese inerenti il pagamento del pasto in luoghi alternativi compatibili con lo svolgimento del servizio. Ne consegue che l’attribuzione dei buoni in questione è subordinata all’effettiva prestazione del servizio e alla conseguente impossibilità del dipendente di recarsi presso la propria abitazione per consumare il pasto.

Per tale motivo, la giurisprudenza ha escluso che i buoni in questione costituiscano una componente della retribuzione, sostanziandosi piuttosto in un’agevolazione di carattere assistenziale, attesa la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l’utilizzazione della mensa e il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 21 luglio 2008, n. 20087; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 settembre 2006, n. 8023).

Nel caso di specie, in mancanza dei presupposti di legge, l’amministrazione ha doverosamente omesso di corrispondere al ricorrente i buoni pasto relativamente al periodo di tempo in cui il medesimo, a causa della sospensione cautelare dal servizio, non si era trovato nella necessità di usufruirne.

La doglianza è quindi infondata e va respinta.

B) SPETTANZE PER SERVIZI ESTERNI.

Il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione abbia omesso di corrispondergli l’indennità relativa ai "servizi esterni" che il medesimo, a causa della sospensione dal servizio, non ha più potuto svolgere.

La doglianza è infondata.

Come ha giustamente osservato la difesa erariale, l’emolumento in questione spetta esclusivamente al "personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio" (art. 9 D.P.R. 395/1995); tale trattamento è stato successivamente esteso "al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti principalmente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali e di servizio svolti all’esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi" (art. 11 D.P.R. 254/1999).

L’indennità per servizi esterni è dunque riconosciuta solo nei casi tassativamente previsti dalle norme sopra richiamate e in presenza di formali ordini di servizio impartiti al dipendente.

Essa ha lo scopo di compensare un particolare disagio dell’operatore in quanto addetto a servizi esterni e perciò esposto ai particolari rischi a questi impliciti: sicchè, mancando quell’elemento di disagio e/o di maggiore onerosità della prestazione lavorativa, deve escludersi la sussistenza del diritto a percepire la pretesa indennità.

La giurisprudenza ha rimarcato che la prestazione del servizio esterno, per dare diritto a compenso, deve avvenire sulla base di ordini formali di servizio, deve riguardare turni ben precisi anche se non estesi a tutto l’arco delle ventiquattro ore, deve essere ricompreso nelle particolari ipotesi stabilite dagli att. 9 e 42, d.P.R. n. 395 del 1995.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’indennità per servizi esterni, è necessario da parte chi rivendica il suddetto beneficio economico, non solo dedurre di "svolgere servizio esterno per l’intera durata del tempo al di fuori della sede strutturale di servizio" e di essere "organizzati in turni stabili e periodici sulla base di ordini formali di servizio", ma anche specificare la tipologia di tali servizi ed un periodo determinato di loro espletamento, in rapporto all’invocata disciplina di cui all’art. 12 comma 1, d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147.

In particolare, trattandosi di un beneficio economico spettante soltanto per lo svolgimento di determinate tipologie di servizio, gli aspiranti al trattamento economico devono quantomeno affermare, oltre all’esistenza dei concreti formali ordini di servizio relativi alle singole specifiche posizioni di ciascuno di essi, la corrispondenza del contenuto di detti ordini a determinate attività di servizio, tali da consentire la ricognizione di queste ultime in relazione alla previsione delle tipologie previste dalla disciplina di origine contrattuale invocata a fondamento della pretesa, e cioè a partire dall’entrata in vigore dello stesso D.P.R. n. 147 del 1990 (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 13 maggio 2010, n. 1885; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 febbraio 2010, n. 1817; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 178; Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1055).

Nel caso di specie, tali presupposti sono del tutto assenti.

Risulta dagli atti che il ricorrente, prima della sospensione, prestava servizio presso il Coordinamento Provinciale di Torino, in qualità di addetto all’Ufficio SDI, "ove svolgeva (come, del resto, ha sempre svolto) mansioni impiegatizie" (cfr. pag. 2 ricorso R.G. 691/08).

Manca la prova in atti che il ricorrente sia mai stato adibito, e abbia concretamente svolto, servizi esterni.

L’affermazione contenuta nella memoria depositata il 02.07.2010 secondo cui il ricorrente "era solito svolgere sistematicamente servizi esterni, ovvero era solito recarsi presso gli uffici locali al fine di costituire supporto tecnicooperativo in merito alle indagini di Polizia Giudiziaria", è palesemente generica, oltre che sfornita del necessario supporto probatorio.

Anche tale domanda va quindi respinta.

C) INTERESSI E RIVALUTAZIONE SUGLI ARRETRATI CORRISPOSTI IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE TAR PIEMONTE, SEZ. I, NN. 3835/06 E 2253/07.

Il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione, dopo averlo riammesso in servizio in data 11 giugno 2007 e dopo avergli corrisposto gli emolumenti arretrati in relazione al periodo di sospensione dal servizio, avrebbe tuttavia omesso di corrispondergli gli interessi e la rivalutazione su tale somma. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell’Amministrazione al predetto pagamento.

Osserva il collegio che la domanda, nei termini in cui è stata formulata, deve ritenersi inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.

Questa Sezione, infatti, con la citata sentenza n. 2253 del 24.05.2007, ha già condannato l’Amministrazione resistente a pagare al ricorrente, in aggiunta agli arretrati relativi al periodo dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, anche gli interessi e la rivalutazione su tali somme.

Non vi è luogo, pertanto, per provvedere una seconda volta negli stessi termini.

D’altra parte, agli atti di causa risulta documentato che l’Amministrazione ha effettivamente deliberato il pagamento dei predetti emolumenti: ci si riferisce, in particolare, al decreto del Capo del C.F.S. del 28 luglio 2008 (doc.12 fascicolo ricorrente nel giudizio R.G. 1517/08), in cui si stabilisce, tra l’altro, che "sulle somme da corrispondere spetta al D. la maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e quello della rivalutazione monetaria".

Che tale pagamento sia stato deliberato, dunque, non v’è dubbio. E’ peraltro evidente che l’Amministrazione, qualora non l’abbia già fatto, dovrà dare immediata esecuzione a quanto stabilito da questo Tribunale e a quanto da essa stessa deliberato, provvedendo senza indugio all’effettivo pagamento di quanto statuito e deliberato.

In caso contrario, il ricorrente potrà agire giudizialmente in sede esecutiva civile o, a sua scelta, in sede di ottemperanza dinanzi a questo Giudice, con inevitabile aggravio dei costi a carico dell’Amministrazione inadempiente.

D) EMOLUMENTI F.E.S.I. RELATIVI AL PERIODO GENNAIOMAGGIO 2007.

Con i secondi motivi aggiunti proposti nel giudizio R.G. 691/2008, il ricorrente ha impugnato la nota del Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato in data 09.03.2009 con la quale è stato espresso parere negativo in ordine all’istanza presentata dal ricorrente in data 13.12.2009 di liquidazione degli emolumenti F.E.S.I. relativi al periodo gennaiomaggio 2007.

Il collegio osserva che la domanda, nei termini in cui è formulata, non consente di comprendere, né a quale emolumento si riferisca il ricorrente, né quale sia la fonte normativa o contrattuale che lo prevede.

L’affermazione secondo cui esso sarebbe "corrisposto a tutti i dipendenti in servizio, purchè presenti ed in proporzione alla presenza in servizio", non trova il minimo riscontro nella documentazione versata in atti.

La domanda va quindi respinta perché generica.

3. QUANTO ALLA "NOTA INFORMATIVA PER L’ANNO 2008".

Con gli stessi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la "nota informativa" relativa all’anno 2008 nella parte in cui la stessa gli attribuisce il giudizio di "buono", anziché quello di "ottimo" con riguardo alle "qualità morali e di carattere".

Il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione di tale giudizio, tanto più necessaria attesa la mancanza di parametri di valutazione fissati in via preventiva; ha evidenziato la contraddittorietà di tale giudizio rispetto a quello di "ottimo" conseguito negli anni precedenti; ha contestato la rilevanza, ai fini del giudizio impugnato, della sanzione disciplinare inflittagli nel corso del 2008, rilevando come la stessa afferisse a vicende private che nessuna ripercussione avevano avuto sulla sua vita pubblica e lavorativa.

La doglianza è infondata e va respinta.

Come ha giustamente osservato la difesa erariale, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando un’attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare.

Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei militari, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale (Consiglio Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 20 luglio 2010, n. 174; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 28 maggio 2010, n. 5156).

In particolare, i giudizi analitici e complessivi dei militari contenuti nella documentazione caratteristica possono variare di periodo in periodo senza che sia configurabile – in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica Amministrazione in ordine alle valutazioni del servizio reso, anche in rapporto alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa – il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente un periodo e quelli espressi per periodi precedenti. Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, al riguardo, che "le schede valutative dei militari, in quanto espressione di un giudizio scaturente da un dato temporalmente circostanziato e contraddistinto da elevati profili di discrezionalità tecnicovalutativa, sono autonome e indipendenti l’una dalle altre, sicché non sono censurabili sotto il profilo della contraddittorietà in mancanza di elementi macroscopicamente irrazionali e incoerenti.(…) Siffatta opzione ermeneutica va qui ribadita, dovendosi confermare e ulteriormente precisare che con riguardo ai giudizi valutativi espressi con schede valutative o note caratteristiche articolate su determinati e ben definiti archi temporali tra loro susseguentisi, non è predicabile la figura sintomatica dell’eccesso di potere per contraddittorietà o illogicità argomentata sul contrasto tra la valutazione contestata e quelle espresse in relazione a precedenti archi temporali. Ciò in quanto i singoli giudizi annuali, siccome scaturenti dall’osservazione del contegno, del profitto, della personalità, oltre che del rendimento, del militare, espressi in ciascun periodo di valutazione e come tali variabili e mutevoli, sono autonomi e indipendenti tra loro e non possono essere assunti a metro di paragone per sindacare la coerenza e la logicità di successive valutazioni, che proprio in quanto tali sono suscettive di mutare di misura che muti il comportamento, il profitto, il rendimento e l’impegno del militare ed, in genere, di qualunque dipendente sottoposto a valutazioni periodiche" (cfr. TAR Piemonte, 12 aprile 2010, n. 1760; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21.3.2008, n. 502; Consiglio Stato sez. VI, 27 giugno 2006 n. 4100).

Nel caso di specie, d’altra parte, va osservato che il ricorrente era incorso, nell’anno 2008, nella sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio; il che, anche a prescindere dal rilievo privato o pubblico delle vicende che l’avevano giustificata, assume un rilievo assorbente ai fini del giudizio in questione, dal momento che tale sanzione, non solo rendeva ragionevole la modifica in peius del giudizio valutativo riferito alle "qualità morali e di carattere" del dipendente, ma addirittura la imponeva alla luce di quanto previsto dall’art. 42, comma 3 del D.P.R. n. 3/10957, secondo cui "All’impiegato al quale, nell’anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

In altre parole, alla stregua della sanzione disciplinare riportata dall’interessato, il giudizio di "buono" era il più favorevole che il medesimo potesse aspirare a conseguire.

La doglianza va quindi respinta perché infondata.

4. QUANTO ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER "MOBBING".

4.1. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni (biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione) asseritamente sofferti in conseguenza della "condotta mobbizzante" posta in essere nei suoi confronti dal datore di lavoro: una "condotta volutamente prevaricatoria" volta ad emarginarlo, estrometterlo o comunque a danneggiarlo. Ha lamentato, in particolare, i seguenti "comportamenti di natura persecutoria": le reiterate e illegittime sospensioni cautelari dal servizio; la ritardata ottemperanza alle sentenze del TAR che ingiungevano la restituito in integrum; la mancata ricostruzione della sua carriera; la mancata restituzione dell’intero materiale d’ufficio, tra cui l’arma in dotazione, benchè la medesima fosse stata formalmente dissequestrata dal giudice penale; l’ulteriore procedimento disciplinare avviato in relazione ad un addebito pretestuoso (il non essersi adoperato per ottenere il dissequestro dell’arma da parte del giudice penale), poi sfociato nella sanzione della riduzione di una mensilità dello stipendio; l’impossibilità di svolgere le mansioni d’ufficio per il persistere di problemi di collegamento della postazione informatica dell’Ufficio SDI al quale egli è addetto; l’impossibilità di continuare a frequentare, utilizzando il computer di servizio, un corso di laura in giurisprudenza per via telematica presso l’Università degli Studi di Perugia; l’essergli stata preclusa la possibilità di partecipare ad alcuni corsi di formazione nonché al servizio di vigilanza presso i seggi elettorali. Tali circostanze avrebbero determinato: un danno alla integrità psicofisica e alla salute del ricorrente (danno biologico), ed in particolare uno stato di "ansia reattiva a situazioni derivanti dall’ambiente di lavoro" e conseguenti "somatizzazioni gastroenteriche", come sarebbe dimostrato dalla certificazione medica prodotta in giudizio; un danno alla vita professionale (danno morale ed esistenziale) determinato dal forzato ed illegittimo allontanamento dal servizio del ricorrente per oltre un anno, con il conseguente impoverimento delle sue capacità professionali e l’impossibilità di esercitare il ruolo di rappresentante sindacale, oltre all’ulteriore danno, già detto, derivante dalla mancata partecipazione ad alcuni corsi di aggiornamento professionale e dall’impossibilità di continuare a frequentare un corso di laurea per via telematica; infine, un danno alla vita di relazione costituito dallo stato depressivo in cui il ricorrente sarebbe caduto a causa di tali vicende e che avrebbe contribuito anche a logorare il suo rapporto coniugale, sino a determinarne la rottura definitiva (culminata nella separazione giudiziale richiesta dalla moglie).

Il collegio osserva che la domanda è infondata e va respinta.

Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3785).

In particolare, ai fini della configurabilità del "mobbing", si richiede il riscontro di una diffusa ostilità proveniente dall’ambiente di lavoro, posta in essere attraverso una pluralità di condotte frutto di una vera e propria strategia persecutoria, avente di mira l’emarginazione del dipendente dalla struttura organizzativa di cui fa parte (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 24 settembre 2010, n. 469).

Non ricorre "mobbing", pertanto, qualora le circostanze addotte ed accertate non consentano di individuare, secondo un principio di verosimiglianza, il carattere persecutorio e discriminante del complesso delle condotte compiute (Consiglio Stato, sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2272).

4.3. Il collegio ritiene che nel caso di specie i comportamenti contestati all’amministrazione non configurino una condotta "mobbizzante".

Innanzitutto, alcuni dei comportamenti in questione non sono stati affatto provati dal ricorrente: così, ad esempio, l’asserita impossibilità di svolgere le proprie mansioni per il persistere di problemi di collegamento della postazione informatica dell’ufficio (a prescindere dalla difficoltà di concepire una condotta mobbizzante che, volendo vessare il solo ricorrente, danneggi un intero ufficio); così l’asserita impossibilità di continuare a frequentare un corso di laurea per via telematica utilizzando il computer di servizio (circostanza sulla quale la difesa erariale non ha mancato di rilevare come la stessa, se effettivamente accertata, costituirebbe essa stessa un illecito sanzionabile, in mancanza di un qualsivoglia provvedimento che autorizzasse il ricorrente ad utilizzare il computer di servizio per fini extraprofessionali).

In secondo luogo, altri comportamenti asseritamente "mobbizzanti" sono stati giustificati dalla difesa erariale in modo ragionevole e documentato: così la mancata ammissione del ricorrente ad alcuni corsi di formazione (giustificata dalla natura "operativa" dei corsi e dall’estraneità di quest’ultima alle mansioni "impiegatizie" svolte dal ricorrente); così anche la mancata autorizzazione del medesimo a svolgere la campagna antincendio 2007 e il servizio di vigilanza presso i seggi elettorali in occasione delle consultazioni del 2008 (entrambe giustificate dal fatto che il ricorrente era ancora sprovvisto, all’epoca, dell’arma di ordinanza, condizione essenziale per lo svolgimento di compiti di carattere operativo).

Soprattutto, non è stata fornita alcuna prova dell’esistenza di una "strategia persecutoria" nei confronti del dipendente, né questa è desumibile dalla pluralità dei comportamenti contestati.

In particolare:

– il procedimento disciplinare originariamente avviato nei confronti del ricorrente per l’addebito di non essersi attivato in sede penale per ottenere il dissequestro dell’arma, è stato rapidamente archiviato sotto tale specifico profilo, non appena acquisite le deduzioni prodotte dall’interessato;

– la dotazione di servizio è stata restituita al ricorrente in tempi estremamente contenuti, dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Torino del 28.02.2008 che aveva disposto il dissequestro della pistola d’ordinanza "subordinatamente al nulla osta del Comandante del Corpo Forestale dello Stato…": è sufficiente osservare che dal 01.04.2008 (data del passaggio in giudicato della sentenza) è stata avviata l’istruttoria prodromica al rilascio del predetto nulla osta, nel corso della quale sono stati acquisiti, in rapida successione, i pareri favorevoli del dirigente del Servizio Sanitario (in data 13.05.2008) e del reggente della Divisione (in data 29.05.2008), i quali hanno poi condotto, in un tempo del tutto ragionevole, al provvedimento conclusivo del 10.06.2008, con il quale il Comandante provinciale del C.F.S. ha autorizzato la predetta restituzione;

– l’inquadramento del ricorrente dopo la sua riassunzione in servizio è avvenuto in termini di piena omogeneità con la posizione degli altri dipendenti collocati nella medesima posizione funzionale e in sintonia con le richieste dello stesso interessato;

– i due provvedimenti di sospensione dal servizio, benchè dichiarati illegittimi, non sembrano per ciò stesso sintomatici di un intento vessatorio dell’amministrazione, quanto piuttosto un eccesso di cautela di quest’ultima a fronte di comportamenti comunque non commendevoli posti in essere dal ricorrente e successivamente sanzionati sia in sede penale che in sede disciplinare;

– i provvedimenti giurisdizionali sono stati eseguiti in tempi ragionevoli e fisiologici: la prima sentenza di questa Sezione è stata eseguita subito dopo il rigetto dell’istanza cautelare in appello (sia pure con il contestuale riesercizio del potere di sospensione dal servizio, peraltro basato su una diversa motivazione); la seconda sentenza è stata eseguita in tempi estremamente contenuti attraverso la riammissione in servizio del ricorrente e il riconoscimento degli emolumenti arretrati.

In definitiva, secondo il collegio nessuno dei comportamenti denunciati appare riconducibile ad una strategia persecutoria dell’amministrazione nei confronti del proprio dipendente: tutti, invece, hanno una propria ragionevole spiegazione alternativa, costituendo episodi talora fisiologici talaltra patologici di un ordinario rapporto di lavoro.

Del resto, il ricorrente non fornito prove concrete dei danni asseritamente sofferti né, soprattutto, della loro derivazione causale dagli illeciti contestati.

Pertanto, alla stregua di tali considerazioni, la domanda risarcitoria proposta va respinta perché infondata e non provata.

5. QUANTO ALLA SANZIONE DISCIPLINARE E AL RELATIVO PROCEDIMENTO.

Con il ricorso R.G. 1517/2008, il ricorrente ha impugnato il decreto in data 28.07.2008 notificato l’08.08.2008, con cui il Capo della G.F.S. gli ha irrogato la sanzione disciplinare della riduzione di un decimo di una mensilità di stipendio, ai sensi dell’art. 80, lett. e) e c) del D.P.R. n. 3/1957. Ha impugnato altresì gli ulteriori atti della sequenza procedimentale. In particolare, ha lamentato:

a) la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare di cui all’art. 103, ultimo comma, del D.P.R. n. 3/1957: la contestazione degli addebiti è avvenuta in data 09.07.2007, e quindi a distanza di oltre un anno dalla conoscenza dei fatti contestati (conoscenza acquisita dall’Amministrazione in data 30.06.2006, a seguito della comunicazione del decreto del GIP di Torino di sequestro preventivo dell’arma di servizio del ricorrente);

b) la mancata conclusione del procedimento disciplinare entro un tempo ragionevole: dalla contestazione degli addebiti (03.07.2007) all’irrogazione della sanzione (28.07.2008) è trascorso più di un anno;

c) l’infondatezza della sanzione: i fatti posti a fondamento della stessa sono di modestissimo rilievo (mere molestie telefoniche) ed hanno avuto riflessi esclusivamente nella sfera privata del ricorrente, mentre nessuna conseguenza essi hanno avuto sulla vita pubblica e lavorativa dello stesso;

d) l’incompetenza del Capo Forestale dello Stato ad irrogare la sanzione: la competenza era del Comando Regionale, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 09.02.2007, secondo cui gli atti e i provvedimenti disciplinari, quantomeno in ambito regionale, competono al Comando regionale e non al Capo del C.F.S.

Rileva il collegio che le censure proposte non possono essere condivise, per le seguenti ragioni.

a) L’amministrazione, prima di avviare il procedimento disciplinare, ha atteso ragionevolmente che le accuse nei confronti del dipendente acquistassero maggiore concretezza con il decreto di rinvio a giudizio, adottato in data 27.03.2007.

b) Il procedimento è stato condotto e si è concluso in tempi ragionevoli, come si evince ripercorrendo l’intera sequenza procedimentale sulla scorta degli atti depositati in giudizio. In particolare: il procedimento è stato avviato con atto del 09.07.2007 notificato all’interessato il 16.07.2007; il 16.09.2007 sono state acquisite le controdeduzioni scritte dell’interessato; il giorno 31.10.2007 è stata data comunicazione all’interessato che la questione era stata deferita alla Commissione di disciplina, la quale si sarebbe riunita il 26 novembre successivo; il 26.11.2007, all’esito della seduta, la Commissione di disciplina ha deliberato di non doversi procedere limitatamente all’addebito relativo alla mancata richiesta di dissequestro dell’arma di ordinanza e di restituire invece gli atti alla competente divisione del personale relativamente al residuo addebito affinchè valutasse l’opportunità di sospendere il procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 117 D.P.R. n. 10/57, in attesa della definizione del giudizio penale; la delibera della Commissione di disciplina è stata trasmessa con nota del 14.12.2007 al Capo del C.F.S. il quale, con proprio decreto in data 03.03.2008, ha prosciolto il dipendente da ogni addebito limitatamente alla contestazione circa la mancata richiesta di revoca del provvedimento di sequestro dell’arma di ordinanza e contestualmente ha sospeso il procedimento disciplinare in ordine alle residue contestazioni fino al termine del procedimento penale; il 01.04.2008 è divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Torino, depositata il 21.02.2008, che ha definito il procedimento penale nei termini sopra esposti; il 16.04.2008 il Capo del C.F.S. ne ha dato notizia alla Commissione di disciplina invitandola a riattivare il procedimento disciplinare; il giorno stesso la Commissione di disciplina ha comunicato all’interessato "la ripresa" del procedimento disciplinare, con nota ricevuta dal destinatario il 30 aprile successivo; il 26.05.2008 si è riunita la Commissione di disciplina, la quale ha concluso i lavori proponendo l’irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio di un decimo di una mensilità per la durata di un mese, a norma dell’art. 80, lett. e) e c), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; infine, con decreto del Capo del C.F.S. in data 28.07.2008, il procedimento disciplinare è stata concluso con l’irrogazione al dipendente della sanzione proposta dalla Commissione.

Il collegio osserva che i singoli segmenti procedimentali si sono susseguiti ad intervalli di tempo fisiologici, e la stessa sospensione del procedimento (durata, peraltro, poco più di un mese) è stata ragionevolmente giustificata dall’opportunità di attendere la definizione del procedimento penale, intervenuta la quale il procedimento è stato poi concluso in tempi contenuti.

c) I fatti che hanno giustificato l’irrogazione della sanzione disciplinare sono stati evinti dalla sentenza del giudice penale e sono stati congruamente evidenziati nella motivazione del provvedimento impugnato. Le valutazioni svolte al riguardo dall’amministrazione attengono a profili di merito e sono sottratte al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo se non affette da vizi di manifesta abnormità (Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2006, n. 811), vizi che il collegio non ritiene di ravvisare nella fattispecie in esame. L’affermazione del ricorrente secondo cui i fatti contestati non avrebbero rilievo disciplinare in quanto sarebbero relativi esclusivamente alla sua "vita privata" appare incompatibile sia con il tenore dei fatti valutati dall’amministrazione ("…recando reiterata molestia…almeno in un’occasione anche mentre indossava l’uniforme ed aveva con sé, visibile, l’arma individuale in dotazione, e cercando altresì in alcuni frangenti di fare uso della propria qualifica di agente di p.g. e p.s. allo stesso scopo di molestia"), sia con quanto previsto dall’art. 13, ultimo comma del D.P.R. n. 3/1957, secondo cui "fuori dell’ufficio, l’impiegato deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni".

d) Infine, è infondata anche la censura di incompetenza.

La norma richiamata dal ricorrente (art. 12 D.M. 9 febbraio 2007) va letta nel contesto del provvedimento in cui è inserita. Il citato decreto ministeriale, infatti, non disciplina il procedimento disciplinare per gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, ma la "individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale" di tale Corpo. In particolare, l’art. 12 individua "le funzioni e i compiti del Comando regionale" e, tra questi, ricomprende anche quello di adottare "atti e provvedimenti disciplinari, ai sensi della normativa vigente". Ciò significa che, nei casi in cui "la normativa vigente" non attribuisca ad altri organi la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari, queste sono irrogate dal Comando Regionale. Il richiamo alla "normativa vigente" rimanda, in particolare, agli artt. 100 e 103 del D.P.R. n. 3/1957 secondo cui le sanzioni disciplinari della censura e quelle più gravi della censura sono irrogate dal "capo dell’ufficio". Pertanto, da una lettura coordinata delle norme di rango primario con quelle di rango secondario si evince il principio per cui, nell’ambito del Corpo Forestale dello Stato, le sanzioni disciplinari di entità inferiore alla censura sono irrogate dal Comandante Regionale, mentre quelle delle censura e quelle di entità superiore alla censura sono irrogate dal Capo dell’ufficio, ossia dal Capo del C.F.S..

Nel caso di specie, poiché la sanzione inflitta al ricorrente è stata di entità superiore alla censura, essa è stata correttamente irrogata con decreto del Capo del C.F.S.

6. CONCLUSIONI.

Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, i ricorsi in esame vanno respinti perché infondati.

Le spese di lite possono essere compensate, attesa la molteplicità e la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 780

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, le istanti impugnavano l’ordinanza ministeriale sopra specificata, deducendo numerose censure di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, eminentemente per contestare l’ erroneità del procedimento adottato anche al fine di garantire la partecipazione delle popolazioni interessate.

La parte ricorrente, peraltro, con i motivi aggiunti successivamente notificati contestava l’adempimento alle ordinanze istruttorie n. 2783 e 1374 del 2010, con cui questo Tribunale, nelle more della definizione del merito del presente giudizio, aveva chiesto il parere dell’Istituto superiore di Sanità, le domande delle Regioni e delle Province autonome interessate ai fini dell’ottenimento dell’ulteriore proroga, gli atti adottati per informare la popolazione e la richiesta formulata alla Commissione europea.

Si costituivano le amministrazioni intimate, specificate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Osserva il Collegio che l’O.M. impugnata espressamente restringe temporalmente l’efficacia della disposizione in essa contenuta "fino al pronunciamento definitivo della Commissione europea in ordine alla richiesta di ulteriore deroga ai valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31".

Ne consegue che il provvedimento impugnato e, per il quale è stata reiterata nei motivi aggiunti, la richiesta di sospensione, ha esaurito i propri effetti con l’adozione della decisione della Commissione europea n. C(2010)7605 del 28.10.2010.

Alla Camera di consiglio fissata per la discussione sull’istanza cautelare, peraltro, la difesa della parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese, di cui alla nota depositata.

Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuti meno gli effetti dell’ordinanza ministeriale impugnata.

Osserva il Collegio che con l’ordinanza n. 2783 del 2010, questa Sezione non aveva ritenuto sussistere i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.

In ragione dello svolgimento processuale e del succedersi degli atti per cui è causa, sussistono, pertanto, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 22-02-2011, n. 6838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 19 luglio 2010 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di F.M. avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 30 giugno 2010 che ha applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere. Per quanto rileva nel presente giudizio, il tribunale territoriale ha motivato tale provvedimento considerando che non sussisteva il denunciato difetto di domanda cautelare in quanto la delega a partecipare all’udienza di convalida dell’arresto ed al contestuale giudizio direttissimo, attribuisce al delegato il potere di richiedere l’applicazione di misure cautelari, per cui il vice pretore onorario che ha svolto le funzioni di P.M. in udienza era legittimato a chiedere l’applicazione della misura cautelare in questione in forza dell’atto di delega alla partecipazione all’udienza, indipendentemente dal contenuto della delega stessa.

Il F. propone ricorso avverso tale ordinanza lamentando inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 178, 179, 291, 292 e 53 c.p.p. e art. 162 disp. att. c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) e c); nonchè contraddittorietà ed illogicità della motivazione su detto punto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e). In particolare si deduce che il Vice Pretore Onorario presente in sede di udienza di convalida dell’arresto del prevenuto, avrebbe proposto richiesta di applicazione della misura cautelare in assenza di richiesta dal parte del Sostituto Procuratore della Repubblica titolare del procedimento.

In particolare la delega che conferisce il potere al P.M. in udienza, sarebbe costitutiva delle condizioni e dei limiti del potere delegato, e dovrebbe essere studiato il suo contenuto al fine di verificare la legittimità dell’attività svolta dal P.M. in udienza, mentre nel caso in questione, la delega non conteneva il potere di richiedere la misura cautelare.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Osserva la Corte che sulla questione posta dal ricorrente esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, con la decisione n. 28104 del 23 maggio 2007 – dep. il 16 luglio 2007, RV 236913) – richiamata dal Tribunale nell’impugnata ordinanza, è stato affermato il principio di diritto così massimato: "Al vice Procuratore onorario che, ai sensi dell’art. 72 ord. giud., è delegato a partecipare all’udienza di convalida dell’arresto e al contestuale giudizio direttissimo, deve riconoscersi anche il potere di richiedere in quell’udienza l’applicazione della misura cautelare personale."; nella circostanza il collegio giudicante ha posto in rilevo che la competenza a richiedere l’applicazione della misura cautelare è necessaria conseguenza dell’essere questa una fase concettualmente e strutturalmente collocata all’interno della procedura attraverso la quale si articola la convalida dell’arresto ed il conseguente giudizio direttissimo.

Diverso orientamento è stato espresso con la decisione n. 9206 del 5 dicembre 2006 – dep. il 5 marzo 2007, RV 236220 – con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui la delega conferita al vice procuratore onorario per la partecipazione all’udienza segna i limiti entro i quali il delegato può determinarsi autonomamente e costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti, sicchè il giudice, verificati i limiti di esercizio del potere attraverso l’esame del contenuto della delega, non può prendere in esame le iniziative e le richieste eccedenti: nella circostanza il collegio giudicante ha argomentato che, se non è dubbio che in generale il pubblico ministero delegato esercita le sue funzioni in piena autonomia, come del resto prescrive l’art. 53 c.p.p., deve considerarsi che tuttavia la fonte del potere che l’abilita all’esercizio delle funzioni requirenti è nella delega, speciale per sua natura non solo perchè limitata ad un solo specifico processo, ma anche perchè costitutiva delle condizioni e dei limiti del potere delegato, che può contemplare nella sua massima espansione il conferimento pieno e generico di funzioni requirenti – sempre per una specifica udienza dibattimentale e per uno specifico procedimento – ovvero, nella ipotesi più riduttiva, il potere di formulare specifiche dettagliate richieste, che esclude ogni più ampia e diversa facoltà.

Analogo orientamento è stato poi espresso con la sentenza n. 4290 del 3 dicembre 2008 – dep. il 30 gennaio 2009, RV 242908 – con la quale è stato precisato che la delega conferita al vice procuratore onorario per la partecipazione all’udienza di convalida dell’arresto ed al conseguente giudizio direttissimo non comprende in sè automaticamente la facoltà di richiedere l’applicazione di misure cautelari personali: ha in proposito argomentato la Corte che detta facoltà non fa parte dell’ordinaria gestione dell’udienza ma è l’espressione di una valutazione nuova ed eventuale delle esigenze cautelari, la quale, ponendosi oggettivamente in antitesi con quella (di carattere negativo) da ritenersi implicitamente compiuta in precedenza dal P.M. delegante per non avere quest’ultimo rilasciato delega anche per la domanda cautelare, necessita imprescindibilmente di un previo vaglio da parte dello stesso P.M. delegante (che lo stesso delegato potrà sollecitare).

Detto indirizzo interpretativo è stato ribadito con la decisione n. 4438 del 6 novembre 2009 – dep. il 2 febbraio 2010, RV 246143 – con la quale è stato affermato che, ai fini della proposizione della domanda cautelare da parte del vice procuratore onorario, occorre espressa delega del Pubblico Ministero, la cui esistenza non può essere presunta, con la conseguenza che, nel caso di eccezione sollevata al riguardo dalla difesa, è onere del giudice verificare l’esistenza e l’ambito contenutistico della predetta delega, comportando l’assenza di delega all’istanza di misura cautelare l’illegittimità del titolo custodiale; nella circostanza è stato precisato che il sistema delle misure cautelari è notoriamente ispirato al principio della domanda, di talchè l’eccezione di mancanza di legittimazione attiene alla sfera dei poteri del delegato richiedente ed alla validità della stessa richiesta, posto che, notoriamente, per principio generale del sistema positivo, il delegato o mandatario non può esercitare poteri che esorbitino dall’ambito del mandato conferitogli.

Si tratta, all’evidenza, di due opposti orientamenti.

Orbene, la "ratio decidendi" cui è ispirato il primo – pur allo stato minoritario – degli indirizzi interpretativi sopra ricordati, appare tuttavia al Collegio meritevole di condivisione. Infatti, sembrerebbe conforme al sistema considerare la delega, inerente all’esercizio dell’accusa pubblica nel giudizio, idonea ad attribuire al delegato il potere di esplicare tutte le funzioni che in quell’udienza tipicamente vi si svolgono, senza privarlo pregiudizialmente della possibilità di avanzare la tipica istanza afferente alle richieste cautelari. Se così non fosse, sarebbe dunque necessaria da parte del delegante – e salvo ad ipotizzare una sospensione del giudizio in corso, onde consentire al delegato ed al delegante di consultarsi in ordine alla domanda cautelare – una presa di posizione (quanto al conferimento di poteri al delegato in ambito cautelare) in un momento anteriore a quello dell’udienza, e ritenere (come affermato con la sentenza n. 4290/2008 prima citata) che la mancanza di delega espressa alla domanda cautelare dovrebbe essere intesa come implicita valutazione del delegante della ritenuta insussistenza dei presupposti per la richiesta di una misura cautelare: valutazione che il delegante sarebbe chiamato ad esprimere prima che i fatti siano stati accertati nei modi tipici del giudizio direttissimo, prima che la difesa abbia potuto farsi valere; prima, in definitiva, che la stessa accusa pubblica abbia potuto acquisire la visione compiuta della vicenda che costituisce il presupposto per il consapevole esercizio dei poteri di cui si discute.

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10039 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.V., in proprio e quale rappresentante della EDILIZIA RITA I s.r.l., ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 5.000,00 per anni nove e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Roma dal 12.2.1993 al 22.9.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Motivi della decisione

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce difetto di motivazione per avere ritenuto la Corte d’appello non provata la sussistenza del danno patrimoniale consistito nelle spese occorse per il mantenimento in vita della società per tutta la durata del procedimento è inammissibile in quanto non censura tutte le rationes decidendi che stanno alla base della decisione.

E invero nel ricorso si lamenta che la Corte non abbia valutato la documentazione che prova l’ammontare delle spese sostenute per la gestione amministrativa della società ma nulla si dice in relazione all’ulteriore ed assorbente motivazione del rigetto della domanda costituita dall’affermazione secondo cui "La ricorrente società non ha provato nè chiesto di provare la sussistenza …. (omissis) … del nesso di causa tra eccessiva durata del processo e danno lamentato" che è questione ben diversa dalla prova dell’ammontare del danno.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.