Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11525 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza del 13.10.204 n. 17577 resa il giudice del lavoro presso il Tribunale (1 grado) di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a pagare a B.M.S. e G.A., eredi di G.R., la somma di Euro 4.376,00 a titolo di ricalcalo del TFR, spettante a quest’ultimo, per effetto dell’inclusione nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, oltre rivalutazione ed interessi.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa che concludeva per la riforma della sentenza impugnata con rigetto di tutte le domande proposte in primo grado con il ricorso introduttivo del giudizio e per l’accoglimento della riconvenzionale avanzata dallo stesso Istituto e per la condanna alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata. In via subordinata, chiedeva che il diritto all’inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di computo de TFR fosse limitato al periodo non prescritto e comunque al periodo compreso sino al mese di ottobre 1992. Infine, la parte appellante concludeva per la vittoria sulle spese.

Gli appellati, costituiti in giudizio, hanno concluso per il rigetto dell’appello.

La corte d’appello di Roma con sentenza del 13 ottobre 2009-18 gennaio 2010 rigettava l’appello condannando l’Istituto al pagamento delle spese del grado.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione Istituto Poligrafico con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’istituto ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione delle norme del contratto di categoria e dell’art. 2120 c.c., nonchè la violazione falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonchè della normativa collettiva applicabile alla fattispecie "ricalcolo dei cosiddetti istituti collaterali". Secondo il ricorrente l’art. 21 C.C.N.L. grafici 1992 detta legittimamente una nozione precisa di retribuzione comprendente tutto ciò che è da corrispondersi e viene percepito per l’orario normale di lavoro. Pertanto ogni qual volta nel contratto ci si riferisce alla retribuzione e, quindi, anche per il trattamento di fine rapporto vale tale specifica nozione. L’impugnata sentenza – sostiene il ricorrente – incorre in falsa applicazione del contratto collettivo laddove ritiene che la contrattazione collettiva del 1992 nulla abbia cambiato rispetto alle precedenti.

2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già esaminato numerose analoghe controversie pervenendo ad un orientamento uniforme più volte confermato in ordine all’interpretazione dell’art. 21 c.c.n.l. 1 novembre 1992 a partire da Cass., sez. lav., 13 gennaio 2010, n. 365, che, in tema di determinazione del tfr, ha affermato che il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie; ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’istituto poligrafico e zecca dello stato), a partire dal c.c.n.l. 31 ottobre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del tfr concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 c.c.n.l.

medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario, così interpretando direttamente e disposizioni contrattuali collettive relative al tfr per il personale dipendente delle aziende grafiche.

Questo orientamento è stato ripetutamele confermato in seguito:

Cass., sez. lav., 27 maggio 2010, n. 13048; 23 marzo 2012, n. 4708; 6 aprile 2012, nn. 5591 e 5595).

3. La sentenza impugnata, che invece ha accolto una nozione di retribuzione onnicomprensiva ai fini del t.f.r. anche dopo il c.c.n.l. 31 ottobre 1992, va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione del principio sopra enunciato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 415

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 51/2010 il Tar per le Marche ha respinto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine Regionale dei Geologi delle Marche avverso il bando della gara ad evidenza pubblica indetta dalla Regione Marche per l’affidamento in appalto del servizio di realizzazione della cartografia geomorfologica e dei relativi supporti informatici scala 1:10.000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Quinta Serie speciale, contratti pubblici n. 147 del 17.12.2007.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine Regionale dei Geologi delle Marche hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Regione Marche si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione di una gara di appalto da parte degli organismi rappresentativi in sede nazionale e regionale dei geologi sotto il profilo del criterio di aggiudicazione individuato (prezzo più basso) e dell’importo a base d’asta determinato senza tenere conto delle tariffe professionali.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando che:

a) il bando di gara in oggetto è stato emanato dopo l’entrata in vigore del d.l. 4.7.2006 n. 223 convertito nella l. 4.8.2006 n. 248 (cd. decreto Bersani), che all’art. 2 comma 1 lettera a) ha abrogato ogni disposizione legislativa o regolamentare che preveda, con riferimento alle attività libero professionali ovvero intellettuali, "l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime";

b) Il controllo sull’eventuale irrisorietà del compenso stesso è svolto, come in tutti i settori in cui vige la libera concorrenza, dal mercato, nel senso che l’aspirante contraente il quale offra un compenso non congruo non troverà alcun professionista disposto a lavorare per lui;

c) la scelta dell’Amministrazione di aggiudicare il servizio ai sensi dell’art. 82 D. lgs. n. 163/2006, invece che con il criterio dell’art. 83 del medesimo Decreto Legislativo, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice, insindacabile dal giudice amministrativo a meno che, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, tale scelta sia manifestamente illogica, arbitraria o macroscopicamente viziata da travisamento di fatto.

Gli appellanti contestano tali statuizioni e deducono che:

1) in base al d.l. n. 223/06 i minimi tariffari possono essere derogati, ma anche applicati dalle stazioni appaltanti;

2) la partecipazione di otto geologi alla gara non costituisce indice della congruità dell’importo posto a base d’asta;

3) in altri analoghi bandi, anche della stessa Regione, era stato determinato un prezzo a basa d’asta sensibilmente più alto;

4) l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso tiene conto del solo elemento economico e svilisce il contenuto della prestazione professionale.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento e ciò esonera dall’approfondire, in via istruttoria, alcuni preliminari profili attinenti alla permanenza dell’interesse al ricorso in funzione degli esiti della gara e alla stessa legittimazione degli appellanti.

Non è in contestazione la non vigenza di minimi tariffari al momento della indizione della gara e da ciò consegue che la Regione era libera di determinare il prezzo a base d’asta prescindendo dalle tariffe minime professionali.

Pur essendo vero che tali tariffe potevano essere utilizzate come base di riferimento, essendo queste state abrogate nei minimi, ma non espunte dall’ordinamento, nulla precludeva all’amministrazione di non tenerne conto, in quanto non vi è alcuna presunzione di non congruità del prezzo posto a base d’asta determinato senza fare riferimento alle tariffe.

La tesi dei ricorrenti si fonda sull’erroneo presupposto, secondo cui le stazioni appaltanti dovrebbero in via generale continuare ad applicare le tariffe professionali o, in alternativa, fornire una rigorosa prova della congruità del prezzo diversamente determinato.

Al contrario, alcun vincolo è imposto alle stazioni appaltanti di rispetto di minimi tariffari (non più esistenti) e spetta a chi intende contestare il prezzo posto a base d’asta dimostrare la totale incongruità dello stesso.

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dai ricorrenti, non costituendo prova – a tal fine – il mero dato dello svolgimento di precedenti gare con basi d’asta più elevate, in quanto ciò potrebbe anche significare la sussistenza di un prezzo eccessivo in tali procedure e non necessariamente una incongruità del prezzo relativo alla gara qui in esame.

Anche la partecipazione di otto geologi alla gara costituisce un mero indizio presuntivo della congruità del prezzo, ma tale elemento non è stato superato da una adeguata dimostrazione della erronea determinazione della base d’asta, che spettava agli appellanti fornire.

Le suesposte considerazioni non sono contraddette dalla invocata determinazione n. 5/2010 dell’Autorità di vigilanza, che si limita a richiamare la necessità di stabilire un compenso adeguato; la successiva affermazione della formulazione di tale compenso anche sulla base delle tariffe professionali non può in alcun modo assumere carattere vincolante per le stazioni appaltanti, ma può al massimo costituire una mera indicazione, che consente scelte diverse (anche dal parere della Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato n. 3229/10 non si possono trarre indicazioni nel senso della necessaria applicazione delle tariffe).

E’, infine, infondata anche la censura diretta a contestare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, non essendo stata né dedotta né provata l’illogicità in relazione alla gara in esame di tale criterio, consentito dal legislatore, e non rilevando, ai fini della legittimità del bando, una asserita maggiore idoneità del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle prestazioni professionali.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

In considerazione della parziale novità della questione, ricorrono i presupposti per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

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Cass. pen., sez. IV 25-03-2009 (17-03-2009), n. 13074 Azione di disturbo commessa da minori – Sussistenza.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/7/2005 il Tribunale di Alessandria ha dichiarato A.P. responsabile del reato di cui agli artt. 112 e 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4, perchè, al fine di trame profitto, in concorso con altre persone di minore età, si impossessava di schede telefoniche Wind, TIM ed Omnitel per un valore di Euro 1.000,00 sottraendoli a C.L. che le deteneva all’interno della propria tabaccheria; con l’aggravante di avere effettuato il fatto determinando a commetterlo persone minori e con destrezza consistita nel distrarre la parte offesa. Con sentenza del 30/3 – 7/6/2006 la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta alla A. ad anni uno mesi tre di reclusione ed Euro 180,00 di multa. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione sulla base delle prove testimoniali secondo le quali la parte offesa ha lasciato il cassetto aperto, si è recata nel retrobottega a prelevare una scheda telefonica richiesta dall’imputata seguita da uno dei ragazzini che accompagnavano l’imputata stessa e che hanno distratto la parte offesa che, al ritorno nella bottega, non ha trovato più le schede telefoniche nel cassetto. La Corte d’Appello ha pure riconosciuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4 avendo l’imputata utilizzato la distrazione provocata alla parte lesa dai minori che l’hanno accompagnata.
La A. propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza chiedendone l’annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo, con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata. In particolare si lamenta che l’unico elemento di prova descritto nella sentenza impugnata è costituito dalla presenza di un bambino nel retrobottega circostanza non certo sufficiente ad affermare la responsabilità dell’imputata.
Con secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 625 c.p., n. 4 non potendosi considerare un’ipotizzata azione di disturbo ad opera di alcuni ragazzi come destrezza ma, al più, come realizzazione plurisoggettiva del reato.
Con il terzo motivo si lamenta nullità della sentenza in punto di concessione di attenuanti generiche, per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare si lamenta che l’unica motivazione della mancata concessione delle attenuanti generiche è costituita dai precedenti penali dell’imputata senza alcun riferimento alla obiettiva modesta entità dell’episodio.
Tutti i suddetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati o in fatto e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
In particolare,con il primo motivo si propone una diversa valutazione degli elementi di prova posti a base della dichiarazione di responsabilità. In sede di legittimità può solo verificarsi la congruità e logicità della motivazione, ma non è ammissibile una diversa valutazione dei mezzi istruttori riservata al giudice di merito. Nel caso in esame la Corte territoriale ha dettagliatamente descritto le modalità del fatto come emerse dall’istruttoria svolta.
La motivazione, con particolare riferimento alla prova della responsabilità dell’imputata appare completa e logica, risponde adeguatamente all’analoga censura sollevata in sede di appello, e resiste quindi ad ogni censura di legittimità.
Con riferimento al secondo motivo, si osserva che è pienamente legittima l’affermazione conforme di entrambi i giudici di merito, secondo cui sussiste l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4 nell’azione di disturbo operata dai minori che accompagnavano l’imputata al momento del fatto: evidentemente escogitare un sistema per distrarre la vittima del reato costituisce un chiaro esempio di destrezza che integra l’ipotesi aggravata in questione.
Anche il terzo motivo è palesemente infondato in quanto la Corte regolatrice ha motivato logicamente la mancata concessione delle attenuanti generiche richiamando la motivazione del giudice di primo grado che fa riferimento alla pervicacia dimostrata dall’imputata nella violazione della legge penale, motivo legittimo per la mancata concessione delle attenuanti generiche per le quali deve appunto considerarsi la situazione soggettiva dell’imputato quale risultante anche dai suoi precedenti penali.
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento nonchè la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1306

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Nell’anno 2000 X X, proprietario di terreni destinati alla coltivazione di piante di ulivo, convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Taranto l’X (cui è poi succeduta ex lege l’X – Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e l’X (Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive) chiedendone la condanna solidale al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, di L. 1.888.755, oltre agli interessi, quale aiuto comunitario per la produzione di olio di oliva alla cui corresponsione aveva diritto per le campagne relative agli anni 1993/1994 e 1995/1996. Affermò di avere tempestivamente presentato la denunzia di coltivazione e le domande di erogazione del contributo tramite l’associazione di appartenenza X (Associazione jonica produttori di olive), dalla quale aveva appreso che la liquidazione dell’aiuto comunitario non era stata tuttavia disposta a causa dell’omessa trasmissione della documentazione all’X. Le convenute resistettero. L’X, che aveva anche eccepito l’incompetenza territoriale del giudice di pace adito a favore di quello di Roma, chiamò in causa l’X, che indicò come unica responsabile nei confronti dell’attore e dalla quale chiese comunque di essere tenuta indenne nel caso di propria condanna. Anche l’X resistette.
Assunte le prove richieste, con sentenza n. 2039 del 2002 il giudice di pace accolse la domanda nei confronti dell’X, che condannò anche alle spese processuali in favore dell’attore e della chiamata in causa.
Avverso la sentenza ricorre per Cassazione l’X affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con distinti controricorsi l’X ed il X.
L’X non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
1.1. Col primo motivo è dedotta violazione delle norme sulla competenza per territorio, in riferimento all’art. 360, n. 2, c.p.c., per non avere il giudice di pace ritenuto – come la ricorrente aveva tempestivamente eccepito – che unico giudice territorialmente competente era quello di Roma (dove l’X ha sede e dove svolge la propria attività) in relazione al criterio di collegamento di cui all’art. 19 c.p.c., non potendo trovare applicazione nessuno dei criteri alternativi di cui all’art. 20 c.p.c., volta che era assolutamente certa l’inesistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio tra l’attore e l’X, infatti condannata al risarcimento del danno.
D’altronde, anche l’X ha sede in Roma ed a Roma dispone il pagamento previo accertamento dei presupposti per l’erogazione del contributo (viene citata, in ordine alla regolazione della competenza in fattispecie analoga, Cass., n. 14375 del 2000, nonchè Cass., 11.1.1990, n. 33 e Cass., 5.6.1981, n. 6381).
1.2. Oppone il controricorrente X che l’attore aveva in via principale domandato la condanna dei convenuti in base al rapporto obbligatorio sorto tra produttore ed X con la presentazione della domanda di aiuto e che solo in via gradata era stato chiesto il pagamento delle stesse somme a titolo di risarcimento del danno. Era dunque alternativamente competente, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo dove era sorta o doveva essere eseguita l’obbligazione. E tale luogo era da identificarsi col domicilio del creditore a mente dell’art. 17 del d.m. 2 gennaio 1985 (attuativo dei regolamenti comunitari), il quale prevede che "le unioni di associazioni di produttori riconosciute sono tenute ad effettuare, a favore dei propri associati, il pagamento dell’anticipo e del saldo dell’aiuto a mezzo di bonifici bancari oppure di assegni circolari non trasferibili emessi da un istituto di credito prescelto dalle associazioni stesse, da inviarsi con lettera raccomandata al domicilio degli aventi diritto". 1.3. Il motivo è infondato.
Dopo aver eccepito l’incompetenza del giudice di pace adito indicando come competente quello di Roma in relazione alla sede ed al luogo dove l’X svolge la propria attività (con riguardo, dunque, al criterio di collegamento di cui all’art. 19 c.p.c.), l’eccipiente ha testualmente rilevato in comparsa di risposta che tale criterio "risulta inderogabile in relazione alla richiesta di condanna a titolo di risarcimento del danno formulata da controparte, mentre non può trovare ingresso il criterio alternativo (e facoltativo) del forum obligationis di cui all’art. 20 c.p.c. perchè non è dimostrato nè dimostrabile – come si evidenzierà in seguito – che sia insorto alcun rapporto di obbligazione fra l’attore e l’Unione convenuta".
Va però osservato che anche una domanda di risarcimento da illecito extracontrattuale rientra nell’ambito delle "cause relative a diritti di obbligazione" cui è applicabile l’art. 20 c.p.c. e che, dunque, l’erroneo assunto dell’X che tale norma abbia riguardo solo alle obbligazioni contrattuali preclude di ritenere che la competenza sia stata contestata in relazione a tale possibile criterio di collegamento, contemplante il forum contractus ed il forum destinatae solutionis; quantomeno non in conformità al disposto dell’art. 38 c.p.c., costantemente interpretato nel senso che il convenuto, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice adito, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili, in relazione a ciascuno dei quali deve indicare il giudice ritenuto competente con motivazione articolata ed esaustiva.
Ne consegue che la competenza si è definitivamente radicata innanzi al giudice di pace di Taranto.
2. Col secondo motivo è denunciata "violazione ed errata applicazione della normativa di settore, e dell’art. 2043 c.c., insussistenza della responsabilità dell’X, errata ed incompleta valutazione delle prove, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia fondato la condanna sull’assunto che l’anomalia in ragione della quale l’X non aveva erogato il contributo richiesto dall’attore fosse imputabile esclusivamente all’Unione, mentre era pacificamente risultato che l’X aveva trasmesso all’X la denuncia di coltivazione dell’interessato, in forma cartacea, solo in data 14.1.1994 e dunque oltre il termine del 31.12.1993 espressamente concesso all’Unione dalla normativa comunitaria di settore per la trasmissione del documento stesso all’X. Sostiene, in particolare, che del tutto erronea ed inadeguatamente motivata appare la motivazione della sentenza laddove afferma che l’Associazione aveva trasmesso la documentazione cartacea all’Unione sulla base di indicazioni diramate con circolare dalla stessa X, volta che il dichiarato fine di rappresentare all’X eventuali problemi insorti in fase di prima applicazione del programma informatico non poteva sotto alcun profilo essere considerato quale concessione di un nuovo termine (da parte dell’X, in deroga alle previsioni della legislazione comunitaria) ai fini della presentazione della denuncia di coltivazione che l’X non aveva potuto tempestivamente inserire nel sistema informatico X "per mancanza di tempo" (e non, quindi, per problemi tecnici insorti nel sistema di nuova adozione).
Nella sentenza impugnata, secondo la ricorrente "certamente non emessa secondo equità", totalmente difettava dunque l’analisi del nesso causale tra la condotta dell’Unione ed il danno lamentato dall’attore, che non aveva offerto la relativa prova nonostante le contestazioni dell’X anche in ordine alla corrispondenza fra l’importo vantato e quello indicato in atto di citazione.
3. col terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 1218 c.c. in punto di negata sussistenza della responsabilità dell’X anche per inadempimento contrattuale nei confronti del proprio associato", essendo emerso che l’Associazione aveva accettato la denuncia di coltivazione l’ultimo giorno utile (il 3.0.11.1993), che non l’aveva inserita nel sistema informatico per mancanza di tempo, che il 14.1.1994 aveva trasmesso in copia ben 187 denunce e che solo nell’ottobre del 1994 aveva poi rimesso all’X gli originali (il che costituiva l’unica possibile alternativa all’inserimento nel sistema informatico), sicchè non sussistevano elementi per escludere che la tardività della presentazione era imputabile solo all’X, la quale non aveva adempiuto l’obbligazione assunta col proprio associato all’atto dell’accettazione della denuncia di coltivazione.
4. I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la connessione tra le questioni prospettate, sono infondati.
Con sentenza necessariamente emessa secondo equità in relazione al valore della controversia (inferiore ai due milioni di lire) il giudice di pace ha ritenuto che "il mancato funzionamento delle procedure automatizzate era stato previsto ed erano stati indicati sistemi sostitutivi, talchè, se la trasmissione della documentazione cartacea fosse avvenuta con il rispetto dei termini prefissati, le integrazioni sarebbero state corrisposte", com’era avvenuto per altri produttori.
Ha anche affermato che "l’art. 7 della Convenzione stipulata il 20 settembre 1993 tra l’X (ora X) e l’X espressamente prevede la responsabilità dell’Unione per l’esatto espletamento degli adempimenti di pertinenza e delle attività affidate alle proprie Associazioni", che l’X aveva trasmesso le denunce di coltivazione non inserite nel sistema informatico X "per motivi tecnici e per mancanza di tempo" in data 13.1.1994 a mezzo di corriere e che l’X, ricevuto il plico, "aveva confermato che le pratiche sarebbero state evase positivamente". Ha affermato, ancora, che l’X non aveva provato le ragioni per le quali aveva richiesto un’ulteriore trasmissione delle denunce, effettuata dall’Associazione in data 11 ottobre 1994, sicchè risultava dimostrato che l’X aveva rispettato il termine di consegna, "tenuto conto che l’X aveva partecipato alla riunione con l’X in data 4.1.1994 e che la circolare del 5.1.1994 non era che il risultato di detta riunione organizzativa".
Ha dunque concluso che unica responsabile della mancata erogazione del contributo (non contestato nella indicata entità) era l’X per "il colpevole inadempimento dei propri obblighi".
E allora evidente che, nella ricostruzione della vicenda, il giudice di pace ha ritenuto provato, con motivazione niente affatto carente o contraddittoria, che se la documentazione cartacea inviata dall’X all’X il 13.1.1994 fosse stata da questa immediatamente trasmessa all’X, il contributo non sarebbe stato negato in relazione alle assicurazioni che l’X aveva offerto all’X e che questa aveva a sua volta dato ai produttori tramite l’X. La diversa valenza assegnata dalla ricorrente alla propria lettera circolare evidenzia solo la non condivisione da parte del giudice di pace delle prospettazioni dell’X e non anche un vizio di motivazione che, com’è noto, nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità in tanto assume rilievo in quanto si risolva in una motivazione meramente apparente, ovvero insanabilmente contraddittoria. La ricorrente del resto non chiarisce – come avrebbe dovuto in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione – se e con quali modalità era stato provato che l’X aveva rappresentato che le denunce non inserite nel sistema informatico avrebbero, dovuto essere trasmesse in originale e che a tanto l’X non aveva provveduto con la trasmissione del 13.1.1994.
Nè le invocate previsioni delle leggi comunitarie in ordine alla tassatività del termine entro il quale la denuncia di coltivazione andava effettuata e, di riflesso, l’asserita impossibilità per l’X di prorogarlo valgono ed evidenziare la violazione di norme di rango sopranazionale, giacchè la denuncia delle norme poste dei regolamenti CEE è prospettata solo in funzione asseritamente rivelatrice dell’erroneità delle (in questa sede insindacabili) valutazioni del fatto da parte del giudice di pace. Il quale non era tra l’altro tenuto all’osservanza delle norme di diritto sostanziale ordinarie in relazione alla natura equitativa della decisione demandatagli, sicchè risulta inammissibile la dedotta violazione dell’art. 2043 c.c.; mentre va radicalmente escluso che sia nella specie configurabile la violazione dei principi informatori della materia della responsabilità civile, nel senso che la soluzione equitativa non si ispiri a quei medesimi principi che pervadono la disciplina positiva (cfr. Corte costituzionale, sentenza 5 luglio 2004, n. 206).
5. Il ricorso va dunque rigettato con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità sostenute dal controricorrenti.

P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida per ognuno dei controricorrenti in E. 450, di cui E. 400 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

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