Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20131

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 1 luglio 2009, depositata in cancelleria il 5 ottobre 2009, la Corte di Appello di Napoli, ritenuta l’ipotesi di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3 così riqualificata l’originaria fattispecie di cui all’art. 699 c.p., confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato S.L. alla pena di giorni dieci di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1 – Il giudice per vero rilevava che, non risultando accertato se il coltello a serramanico detenuto dall’imputato fosse o meno a scatto, considerata la lunghezza della lama (cm. 6), inquadrava la fattispecie nell’ipotesi di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 vale a dire nella categoria delle armi improprie il cui porto è vietato se non giustificato da valido motivo, come nella fattispecie di causa.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Mario Pettorino, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il S. chiedendone l’annullamento per nullità della sentenza per violazione degli artt. 520, 521 e 522 c.p.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), giusta la mancata correlazione tra il chiesto e il pronunciato. Avendo il giudice condannato il prefato per un reato diverso da quello contestato aveva di fatto impedito allo stesso di potersi difendere, in particolare dimostrando, anche con prova testimoniale, che il coltello in questione faceva parte dell’ordinario corredo da manovale nell’esercizio della quale attività tale strumento viene usato per i più disparati lavori.
Motivi della decisione

3. – La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il fatto è estinto per intervenuta prescrizione.

3.1 – Trattasi, invero, di reato contestato come commesso il 15 febbraio 2006 di tal che l’esito estintivo per il decorso del termine massimo (essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 1 luglio 2009, occorre applicare l’art. 157 c.p. come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, sicchè il periodo massimo di prescrizione è pari ad anni cinque) deve in assenza di sospensioni in misura rilevante ritenersi maturato. Non essendovi inoltre, per quanto sopra evidenziato, gli estremi per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2 si deve fare senz’altro luogo alla relativa declaratoria, come da dispositivo, e la sentenza medesima, a norma dell’art. 620 cp.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 22083 Istituti di prevenzione e di pena Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5.3.2010, il Tribunale di Roma rigettava i reclami proposti da D.M.L. e dal suo difensore avverso il decreto ministeriale, emesso in data 1.9.2009, di proroga del regime speciale di cui all’art. 41-bis dell’Ordinamento penitenziario.

D.M.L. risulta essere stato in esecuzione pena per i delitti di associazione per delinquere di stampo camorristico pluriaggravata, estorsione, violazioni in materia di armi e altri reati fino al (OMISSIS) (inizio pena 21.8.2001). Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con provvedimento in data 16.10.2009, aveva dichiarato il predetto delinquente abituale nonchè persona socialmente pericolosa e, per l’effetto, aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di due anni.

In premessa, il Tribunale di Sorveglianza ha esplicitato i criteri di giudizio che intendeva adottare nell’esame del reclamo in oggetto, richiamando sia il testo della legge – modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25 – sia numerosi arresti di questa Corte di Cassazione; soffermandosi, in particolare, sui criteri, ora tipizzati dall’art. 41-bis, comma 2-bis, da cui desumere la capacità dell’interessato di mantenere contatti con la criminalità organizzata;

sul carattere di attualità dei presupposti per l’applicazione e per la proroga del regime detentivo speciale; sul controllo sostanzialmente di legittimità affidato al Tribunale di Sorveglianza circa la congruità della motivazione del decreto ministeriale, in relazione alle informazioni in possesso del Ministro.

Ha poi riassunto gli elementi di giudizio maggiormente pregnanti su cui si era basato il provvedimento di proroga del regime detentivo speciale:

-il profilo criminale del D.M. e la sua posizione di spicco nell’ambito della cosca di appartenenza, il clan Cesarano, operante nel territorio di (OMISSIS);

-l’operatività della cosca, dimostrata da arresti di taluni esponenti del suddetto clan nell’atto di compiere estorsioni, reati tipici dell’organizzazione;

-l’attualità dell’inserimento del D.M. nell’associazione, deducibile dall’arresto della di lui moglie per detenzione di armi e munizioni, in evidente accordo – secondo il decreto di proroga – con il marito che aveva ricoperto nell’ambito dal clan anche il ruolo di custode delle armi;

-la permanenza in libertà di elementi appartenenti all’associazione criminale di appartenenza dell’interessato.

Veniva quindi preso in esame il reclamo che veniva respinto per le seguenti ragioni.

Venivano respinte le critiche al decreto di proroga in merito alla attualità dei collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, ritenendo che le prove su cui si era basato il Ministro non erano affatto risalenti nel tempo ed erano dotate di notevole pregnanza, considerato anche il fatto che il D.M. era in attesa di giudizio per il delitto di omicidio.

Sull’operatività del sodalizio di cui aveva fatto parte il predetto, riteneva che il Ministro si fosse basato su fatti molto circostanziati e recenti e avesse indicato nella motivazione del provvedimento importanti indici di pericolosità. Condivideva le valutazioni congiunte della DDA e della DNA sul collegamento tra l’arresto della moglie del ricorrente e l’analogo ruolo svolto dallo stesso prima di essere arrestato.

Riteneva inammissibili le censure rivolte dalla difesa alla nota della DNA e ai contenuti delle informative del Ministero dell’Interno, essendo oggetto del reclamo il decreto ministeriale.

Riteneva, conclusivamente, che sulla base di tutte le risultanze trovava ampia giustificazione la sottoposizione del D.M. al regime speciale e che la proroga dello stesso fosse stata disposta sulla base di sufficienti elementi di giudizio, con congrua motivazione.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione D.M.L., il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione.

Nell’ordinanza non si era tenuto conto che il ricorrente era transitato, causa fine pena, dallo stato di detenuto a quello di internato.

Non era motivata, sulla base di elementi specifici, l’attualità dei collegamenti del ricorrente con il clan di appartenenza, essendo peraltro impossibile pretendere dallo stesso la prova positiva della inesistenza di detti collegamenti.

La proroga era stata disposta sulla base di mere presunzioni contra reum, derivanti dal suo passato, non potendo integrare l’attualità di tali collegamenti i soli dati formali provenienti da risalenti accertamenti giudiziali che avevano collocato il ricorrente nel clan Cesarano.

Il Tribunale di Sorveglianza non aveva considerato che, per i fatti per cui sua moglie era stata condannata, il ricorrente non era stato minimamente lambito, neppure a livello di indagini.

Non erano stati indicati, per giustificare la proroga della detenzione a regime speciale, elementi nuovi dai quali desumere il pericolo di una possibile e attuale ripresa dei collegamenti con l’esterno.

Non si era considerato che il ricorrente era stato sottoposto per otto anni al regime differenziato e neppure si era tenuto conto dei risultati del trattamento carcerario.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto esercitare un più penetrante controllo sul provvedimento ministeriale di proroga che, senza apportare dati nuovi, si era limitato a riprodurre la biografia criminale del detenuto, non indicando concrete circostanze idonee a provare l’attuale pericolosità. In via subordinata, ha proposto questione di legittimità dell’art. 41-bis comma 2 L. 354/1975, in relazione all’art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 3 e art. 27 Cost., comma 3, nella parte in cui estende la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti di detenuti e internati l’applicazione delle regole del trattamento, non apparendo compatibile, in particolare, l’assegnazione alla casa di lavoro con il regime differenziato, in quanto verrebbero a scemare in radice le finalità rieducative della sottoposizione a una misura di sicurezza, che verrebbe assimilata ad un ulteriore periodo di reclusione.

Avverso l’ordinanza de qua ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza poichè nella stessa non si era considerato che la proroga del regime carcerario differenziato avrebbe avuto valenza per un periodo successivo a quello previsto di espiazione della pena.

Il Tribunale di Sorveglianza non aveva valutato l’illegittimità del prosieguo del regime differenziato, una volta scaduta la pena, effettivamente scaduta lo stesso giorno in cui era stata emessa l’ordinanza impugnata. Anche a voler applicare il regime differenziato agli internati, contrariamente al dettato normativo che parla di detenuti e non di internati, il Ministro avrebbe comunque dovuto giustificare con apposita motivazione la ragione per la quale il suddetto regime veniva prorogato anche dopo la scadenza della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

D.M.L., in espiazione di pena dal 21.3.2001 al 5.3.2010 per i delitti di associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione e violazioni legge armi, è stato sottoposto durante il suddetto periodo al regime di detenzione speciale di cui all’art. 41- bis dell’Ordinamento Penitenziario, prorogato da ultimo con decreto ministeriale in data 1.9.2009, che ha disposto la prosecuzione del suddetto regime per due anni, i quali hanno in concreto compreso sia l’ultimo periodo di espiazione della suddetta pena, sia il primo periodo nel quale il D.M. è stato sottoposto, previo accertamento della perdurante pericolosità sociale, alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro.

Avverso il suddetto decreto di proroga D.M. e il suo difensore hanno proposto reclami davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato i gravami con l’ordinanza del 5.3.2010, impugnata davanti a questa Corte, per i motivi sopra esposti, da D. M.L. e dal suo difensore. Entrambi si dolgono che nell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza non si sia tenuto conto del passaggio del ricorrente dalla stato di detenuto a quello di internato, sostenendo anche che il regime di detenzione speciale di cui all’art. 41-bis sarebbe applicabile solo ai detenuti e non agli internati. L’assunto è privo di fondamento, poichè il secondo comma del predetto articolo prevede che il Ministro della giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ha facoltà di sospendere, nei confronti di detenuti o internati per taluni delitti indicati nello stesso articolo, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’Ordinamento Penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. E’ quindi espressamente prevista, con riguardo alla sottoposizione al regime dell’art. 41-bis, l’equiparazione tra i detenuti e gli internati, sul logico presupposto che sia per coloro che sono in espiazione di pena o in attesa di giudizio sia per coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva possano ricorrere le esigenze che si vogliono tutelare con il suddetto regime, esigenze che peraltro non possono considerarsi affievolite nei confronti dei sottoposti ad una misura di sicurezza, la cui ragion d’essere si incentra proprio nella pericolosità del soggetto.

I ricorrenti denunciano che nell’ordinanza impugnata non sarebbero stati indicati elementi nuovi dai quali desumere l’attualità dei collegamenti del D.M. con il clan di appartenenza.

Appare necessario premettere che, in base al nuovo testo dell’art. 41- bis, introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, si precisa che la proroga del regime in questione è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Nella legge si precisa anche che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.

Risulta quindi evidente che, per giustificare la proroga dello speciale regime di cui all’art. 41-bis, non occorre indicare nuovi elementi, ma è sufficiente dar conto che la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione di cui si è fatto parte non è venuta meno.

La motivazione dell’ordinanza impugnata indica una serie di gravi elementi dai quali logicamente si è desunto che non è venuta meno la capacità del ricorrente di mantenere collegamenti con l’associazione di appartenenza, della quale è stata posta in luce la vitalità, e tra questi si è in particolare fatto riferimento alla posizione di spicco occupata dal D.M. nel clan Cesarano; allo stato di libertà di alcuni elementi appartenenti alla suddetta associazione; agli arresti recentemente compiuti di appartenenti alla stessa associazione nell’atto di compiere estorsioni; all’arresto della moglie del ricorrente per detenzione di armi e munizioni, considerando il ruolo di custode delle armi che aveva a suo tempo ricoperto il ricorrente.

Con riguardo a quest’ultimo elemento, è ovvio che l’arresto della moglie per detenzione di armi non consente di estendere la responsabilità penale al marito detenuto, ma non è illogico dedurre da questo fatto un ulteriore elemento che depone per il pericolo che il ricorrente possa ristabilire contatti con appartenenti all’associazione di appartenenza.

Il Tribunale, quindi, nell’esaminare i reclami proposti avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, ha preso in esame gli elementi ritenuti maggiormente pregnanti fra quelli indicati dal comma 2-bis dell’art. 41-bis, rispondendo a tutte le osservazioni contenute nei reclami, senza fare menzione degli esiti del trattamento penitenziario, poichè sul punto nulla era stato dedotto con i reclami, così come sul punto nulla di specifico è stato dedotto nei motivi di ricorso.

Da ultimo, appare manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, poichè – come ha correttamente osservato il Procuratore generale nel suo parere – posta l’equiparazione dei detenuti agli internati quanto al pericolo che essi abbiano mantenuto i collegamenti con associazioni criminali, la proposta questione finisce col tradursi nella formulazione di una generale petizione di principio per la quale il regime di cui all’art. 41-bis O.P. contrasterebbe di per sè con la funzione rieducativa della pena; ma sul punto già la corte Costituzionale nell’ordinanza n. 417/2004 ha precisato che l’art. 41-bis non è in conflitto con l’art. 27 Cost., comma 3 in quanto le misure disposte non possono porsi in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e con la finalità rieducativa della pena. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-10-2011, n. 22465 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 5.000,00 per ciascuna per circa cinque anni di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al giudice amministrativo in due gradi di giudizio e durato complessivamente circa otto anni.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173 c.c., per avere il giudice del merito liquidato gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui "Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria" (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il secondo motivo che attiene alla liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto determinata dalla data della domanda la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza mentre quelle del giudizio di legittimità possono essere compensate per un terzo in considerazione dell’oggetto del ricorso e poste a carico dell’Amministrazione per il residuo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina dalla data della domanda la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 5.235,00 di cui Euro 2995,00 per onorari e Euro 2.190,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge e di due terzi di quelle dei giudizio di legittimità che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-07-2011, n. 6003 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso che in data 12.11.2009, l’Inps – sede di Firenze, elevava nei confronti della Società S.D.M. s.r.l. un verbale di accertamento con cui contestava alla Società la genuinità di un contratto di appalto di movimentazione merci sottoscritto con la Società Consortile Aurora, quantificando in euro 26.199,00 le somme dovute a titolo di contributi e sanzioni derivanti dalle accertate violazioni e notificava alla ricorrente una copia del predetto verbale in qualità di obbligato solidale in forza del contratto di appalto stipulato con la S.D.M. ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003;

Conseguentemente, l’istante formulava domanda di accesso agli atti ispettivi con particolare riferimento agli atti, documenti e verbali delle dichiarazioni assunte durante agli accessi ispettivi, conclusisi con il verbale di accertamento del 12.11.2009, previamente espunti delle generalità dei dichiaranti, senza ottenere alcuna risposta da parte dell’INPS. Pertanto, la Società censurava il silenzio per violazione dell’art. 24, l. n. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere per errato bilanciamento nel caso concreto tra le esigenze di difesa giudiziale e quelle di tutela della riservatezza alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa e deduceva l’illegittimità delle norme regolamentari poste a fondamento del provvedimento impugnato.

L’amministrazione e il sig. Mario Garatti non si costituivano.

2. Nel merito, il ricorso è fondato, alla luce del recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Sezione VI, sentenza n. 9102 del 16 dicembre 2010), cui questa Sezione ha inteso aderire, in relazione ad una fattispecie analoga a quella ora all’esame – che ha precisato che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge stessa (art. 24 L. n. 241 del 1990; art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 e art. 4 D.L.vo n. 39 del 1997), casi che non ricorrono nel caso in esame nel quale non è stato ravvisato alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori suddetti.

Ciò posto, non emergono motivi rilevanti che inducano il Collegio a discostarsi da giurisprudenza consolidata, e da ultimo confermata dalle sentenza innanzi richiamata, in tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sulla base di norme (nel caso di specie l’art. 17, comma 2, del regolamento dell’I.N.P.S. n. 1951 del 1994) che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso. In tali ipotesi, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni preclusive – fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro – recedono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della "difesa" dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall’art. 24, settimo comma, L. n. 241 del 1990 (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003 n. 1923; 3 maggio 2002 n. 2366 e 26 gennaio 1999 n. 59).

Va rilevato, infine, che la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita, nel caso, di specificazione ulteriore delle concrete esigenze di difesa perseguite, essendo tale specificazione sufficientemente contenuta nell’allegazione, a base della richiesta di accesso effettivamente inoltrata, che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

L’accoglimento del ricorso nella parte volta ad ottenere copia della documentazione oggetto del’istanza comporta l’obbligo dell’I.N.P.S. di rilasciare i documenti richiesti entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esibizione dei documenti richiesti nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.