Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-07-2011, n. 29085 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il p.m. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe che ha revocato un sequestro di un immobile disposto ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies appartenente a D.R. e D.E..

2. Deduce che è illogico ritenere che tali immobili siano proporzionati ai redditi leciti della coppia.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile per dedurre esclusivamente il vizio di motivazione dell’ordinanza in esame, motivo non consentito nel controllo di legittimità di provvedimenti riguardanti misure cautelari reali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28227 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 12-09-2011, n. 33744 Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

2- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione dalla corte d’appello della stessa città, avverso la sentenza del Gup dello stesso tribunale, del 15 novembre 2007, emessa ex art. 425, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S.D. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per avere coltivato, prodotto, o comunque detenuto per la vendita, 5 piantine di Marijuana, rinvenute nell’abitazione dello stesso unitamente ad un sistema di coltivazione e di irrigazione, ad un bilancino di precisione, ad un rotolo di pellicola trasparente, a nove bustine trasparenti, ad un coltello e ad una pipa) perchè il fatto non sussiste.

Richiamato il concetto di coltivazione domestica quale inteso da alcune pronunce di questa Corte e rilevata l’esigenza, in presenza di tale tipo di coltivazione, di verificare se la droga ricavata dalle piante fosse o meno destinata all’esclusivo uso personale, il Gup ha osservato come nel caso di specie tale limitato uso fosse evidente;

donde la declaratoria di insussistenza del fatto.

Il PM ha impugnato, dunque, tale decisione ed ha rilevato, da un lato, che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Gup è del tutto minoritario rispetto a quello che ritiene irrilevante, ai fini della sussistenza del reato contestato, l’uso personale della coltivazione; dall’altro, che il giudice non ha tenuto alcun conto del rinvenimento, nella disponibilità dell’imputato, oltre che delle piantine, di materiale destinato al taglio ed al confezionamento della droga (un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente, nove bustine pure trasparenti, un coltello), la cui presenza è ritenuta dallo stesso ricorrente significativa della destinazione anche allo spaccio dello stupefacente ricavato dalla coltivazione.

2- Il ricorso è fondato.

Come ha più volte affermato questa Corte, la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., ha natura prevalentemente processuale, non di merito; essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l’evidente infondatezza dell’accusa, allorchè vi sia in atti la prova dell’innocenza dell’imputato, ovvero l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti, che depongano per un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneità a sostenere l’accusa in giudizio.

Il giudice dell’udienza preliminare è, in altri termini, chiamato a formulare una diagnosi di sostenibilità dell’accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento; ove detta tesi si presenti insostenibile, in ragione dell’evidente infondatezza della stessa, ovvero per l’insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro inidoneità a subire concreti sviluppi nella sede dibattimentale, legittimamente il giudice emette sentenza di proscioglimento dell’imputato.

Orbene, a tali principi non si è attenuto, nel caso di specie, il giudice del merito.

Egli, invero, non ha considerato che il tema della rilevanza penale della coltivazione di piante da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti era, già al tempo della decisione impugnata, oggetto di due diversi orientamenti giurisprudenziali, ad uno dei quali, quello minoritario, si è richiamato lo stesso giudice, senza tener conto dell’opposto orientamento (che considerava penalmente rilevante qualsiasi tipo di coltivazione di tali piante, anche quando la droga prodotta dovesse essere destinata all’esclusivo uso personale).

Diversità di orientamento che, di per sè, avrebbe già dovuto indurre il giudicante ad escludere qualsiasi giudizio di evidente infondatezza dell’accusa e di insostenibilità della stessa nella fase dibattimentale, e dunque a lasciare al giudice del dibattimento il compito di valutare le condotte contestate e la loro rilevanza penale.

V’è da dire, d’altra parte, che nelle more del procedimento il richiamato contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza del f) 24.4.08, evocata la sentenza n. 360/95 della Corte Costituzionale (che aveva rilevato come la figura criminosa in oggetto fosse costruita come reato di pericolo presunto ed aveva evidenziato l’illiceità penale della coltivazione, pur se univocamente destinata all’uso personale), ha affermato che: "Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale" (Cass. SU n. 28605/08 rv.

239920). Decisione che ancor più ribadisce la fondatezza della censura dedotta.

Coglie nel segno anche l’ulteriore doglianza, con la quale il PM ricorrente segnala che il Gup ha del tutto ignorato il rinvenimento del materiale sopra descritto, dallo stesso ritenuto destinato al taglio ed al confezionamento della droga. La presenza di tale materiale, in realtà, andava certamente considerata dal giudicante ai fini della verifica della sostenibilità della tesi del consumo personale e della opportunità che, anche sotto tale specifico profilo, fosse necessario procedere alla verifica dibattimentale della fondatezza dell’accusa.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 29-09-2011, n. 35427 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 21 gennaio 20109 la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da M.C. in relazione alla custodia cautelare dal medesimo subita, nella forma della detenzione in carcere, dal 8.4.1993 all’8.10.1993, riconosceva al medesimo la somma di 63684,00 Euro.

La Corte di appello riferiva che l’accusa che aveva dato causa alla detenzione era quella di concorso in concussione, per avere, nella veste di ambasciatore dell’Italia in Senegal indotto l’imprenditore O.A. a stipulare fittizi contratti di consulenza con società vicine al P.S.I. comportanti l’erogazione di notevoli compensi che mascheravano tangenti al predetto partito politico; che da tale accusa il M. era stato assolto dal Tribunale di Roma del 7.5.2004; che nella condotta dell’istante non erano emersi elementi di colpa ostativi alla chiesta riparazione.

In ordine alla quantificazione dell’indennizzo, la Corte faceva uso del cd. criterio matematico rilevando che tuttavia lo stesso poteva essere aumentato o diminuito, purchè con congrua motivazione;

osservava altresì che sono riparabili solo le conseguenze della detenzione e non quelle attinenti al processo penale in sè. "Tenendo presenti tutti gli elementi del caso concreto – da un lato le sofferenze morali patite dal M. per le gravi accuse ingiustamente rivoltegli, il conseguente gravissimo danno all’immagine in relazione all’incarico ricoperto, anche per la risonanza che la notizia ha avuto sugli organi di stampa, le ripercussioni personali, familiari, fisiche e professionali, il pregiudizio anche economico derivante dalla sospensione dal servizio e, dall’altro, la ritenuta attività di conferma del proposito dell’ O., che appare in qualche modo imprudente e forse anche censurabile sul piano disciplinare, come rilevato dallo stesso Tribunale – si ritiene equo liquidare complessivamente ed in via equitativa la somma di Euro 63684, somma derivante dall’applicazione del criterio matematico aumentata della metà". 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia; deduce violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione che nella disposta liquidazione equitativa non ha fornito adeguato e necessario conto della concreta valutazione dei parametri cui pure ha fatto riferimento; l’ordinanza risulta lacunosa laddove, pur dando atto delle sofferenze morali patite dal M. per le gravi accuse ingiustamente rivoltegli, del conseguente gravissimo danno all’immagine in relazione all’alto incarico ricoperto, del pregiudizio anche economico derivante dalla sospensione dal servizio, nonchè delle ripercussioni personali, familiari, fisiche e professionali, si contiene poi ad aumentare della metà la somma calcolata secondo i noti parametri aritmetici, senza dare affatto conto degli effettivi criteri adottati nel valutare danni morali ed economici; in particolare l’ordinanza non ha tenuto conto del ruolo professionale e sociale dell’ambasciatore M. e non ha valutato gli elementi probanti i danni diretti per la carriera professionale del M. che in conseguenza dell’arresto ha interrotto la sua missione in Argentina che avrebbe potuto protrarsi per altri tre anni almeno, nonchè il danno derivante dalla sospensione dal servizio per sei anni, nocumenti chiaramente derivanti dalla mancata corresponsione di una indennità mensile di circa 39 milioni di lire e uno stipendio metropolitano di circa 3 milioni e mezzo mensili.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nel limite di quanto appresso osservato. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell’indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese dalle sezioni unite di questa Corte, la prima delle quali (sentenza n. 1 del 13.1.1995, Ministero Tesoro in proc. Castellani rv. 201035) ha svincolato la liquidazione dall’esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; la seconda (sentenza n. 24287 del 9.5.2001, Ministero del Tesoro in proc. Caridi) che ha chiarito le modalità di calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell’indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all’art. 304, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita. Se dunque questi sono i criteri cui avere riguardo nella determinazione del concreto ammontare dell’indennizzo, risponde anche ad una esigenza fondamentale dell’ordinamento la necessità che nell’esprimere l’ammontare che nel singolo caso si ritiene adeguato il giudice dia conto delle ragioni per le quali sia pervenuto a quella concreta determinazione, con ciò soddisfacendo a quell’onere di motivazione che sempre fa carico all’autorità giudiziaria. In particolare questa Corte ha ripetutamente affermato che "In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, allorquando la somma assegnata a titolo di riparazione si discosta in misura assai rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dal collegamento fra somma massima posta a disposizione del legislatore, durata massima della custodia cautelare e durata dell’ingiusta detenzione patita da colui che sollecita l’indennizzo, il giudice deve spiegare adeguatamente le ragioni in base alle quali ha deciso di liquidare in quella misura l’indennizzo dovuto" (v. tra le altre sez. 4 19.2.1998, Owusu rv. 210354 e sez. 4 15.3.2000, Reichast rv.216483). E’ stato inoltre chiarito che, trattandosi di un provvedimento equitativo, non si esige la specificazione di tutte le voci di danno, nè del "quantum" attribuito al richiedente per ogni tipo di pregiudizio, ma occorre tuttavia, per evitare facili, possibili, arbitri e grossolane disparità di trattamento da caso a caso che la motivazione non si risolva in enunciazioni apodittiche o comunque sostanzialmente generiche. Nel presente caso la determinazione è carente e viziata da illogicità, dal momento che la Corte di appello nell’aumentare, in via equitativa della metà, l’importo derivante dal calcolo aritmetico, ha operato un livellamento dei danni subiti che non consente di apprezzare i criteri in concreto utilizzati e ciò particolarmente con riferimento al danno all’immagine, che la stessa ordinanza definisce "gravissimo" in relazione all’incarico ricoperto anche per la ripercussione che la notizia ha avuto sugli organi di stampa, ma che, ciò nonostante, viene assimilato, nella valutazione, alle alter conseguenze dannose evocate. Inoltre l’ordinanza merita censura nella parte in cui non prende in considerazione gli specifici danni patrimoniali che il ricorrente aveva dedotto anche con la domanda di riparazione, laddove affermava che la detenzione aveva comportato la perdita della indennità di missione e la sospensione dal servizio. Trattandosi di pregiudizi specifici e circostanziati il giudice della riparazione ha l’obbligo di prenderli in considerazione, e di ciò si farà carico il giudice del rinvio ferma restando ovviamente la libertà di determinarsi al riguardo secondo il suo prudente apprezzamento.

2. Deve pertanto essere annullata la ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione alla Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.