Cass. pen., sez. I 28-01-2009 (13-01-2009), n. 3842 Applicabilità ai fatti pregressi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione T.V. avverso la sentenza emessa il 07.01.2008 dalla Corte di Appello di Napoli, la quale, in riforma, quanto alla pena, di quella resa in data 21.02.2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, e ridotto, nel contempo, la pena inflitta a mesi 8 di arresto. Ha dedotto il ricorrente col suo gravame di legittimità violazione di legge, inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione, denunciando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato in suo danno la recidiva contestatagli, nonostante la condanna inflitta riguardasse un reato di natura contravvenzionale, di guisa che risulterebbe violato l’art. 99 c.p. che al primo comma contempla l’aumento a titolo di recidiva esclusivamente nelle ipotesi di successive condanne per delitti non colposi.
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente dichiarare l’ammissibilità del ricorso, posto che il motivo di censura appena indicato non risulta denunciato col gravame di merito. Cionondimeno propende il Collegio per la sua ammissibilità sul rilievo che la sentenza di secondo grado ha modificato la pena inflitta in prime cure, con ciò applicando le disposizioni delle quali in questa sede si denuncia l’errata considerazione.
Venendo ora al merito della questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio, giova osservare che la L. 5 dicembre 2005, n. 251 con la disciplina novellatrice di cui all’art. 4 (c.d. L. ex Cirielli) ha modificato il testo dell’art. 99 c.p., comma 1, consentendo di applicare l’aumento di un terzo previsto per la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto di analoga natura, non punito cioè a titolo di colpa.
La nuova norma ha quindi sostituito, non senza polemiche, la disposizione precedente, che prevedeva l’aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (ndr. delitto o contravvenzione), ne commette(va) un altro".
Il nuovo quadro normativo in materia ha pertanto espunto dai sistema penale la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi, di guisa che è venuta meno la possibilità di un aumento di pena quando, dopo la commissione di un delitto non colposo, viene commesso, come nel caso in esame, un reato contravvenzionale.
Trattandosi di norma di diritto penale di natura sostanziale, essa è di immediata applicazione, con la conseguenza che l’aumento di un terzo quantificato nel caso in esame in due mesi, va dunque eliminato, ancorchè consumato il reato in epoca anteriore all’entrata in vigore della novella (il 31.3.2005) (in termini:
Cass., Sez. feriale, 25.7.2006, n. 26556).
Alla stregua degli affermati principi la sentenza di condanna va annullata, senza rinvio, limitatamente al disposto aumento di pena di mesi tre di arresto per la recidiva contestata, con la conseguente rideterminazione della pena in mesi sei di arresto (pena base indicata in sentenza mesi nove con la riduzione per il rito).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena per la recidiva, che elimina, e per l’effetto ridetermina la pena in mesi sei di arresto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sentenza n. 19748 del 2011 La violenza sessuale commessa da un ufficiale dell’esercito non é un reato militare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 23 ottobre 2009 il GUP del Tribunale di Brescia applicava a [OMISSIS] la pena concordata con il Pubblico Ministero per i reati di cui agli articoli 81, 609 bis c.p. e 199 codice_penale_militare_di_pace indicati in rubrica in ordine ad una vicenda in occasione della quale il [OMISSIS] sergente dell’Esercito, durante un servizio di ispezione aveva fatto oggetto il caporale [OMISSIS] di lusinghe e dopo aver tentato inutilmente di baciarla, la cingeva con le braccia immobilizzandola e traendola verso di sé, baciandola sul collo.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli articoli 195 e 199 C.P.M.P. e vizio di motivazione lamentando che il fatto contestato non aveva alcuna correlazione con il servizio prestato, tanto che in rubrica era stato indicato l’articolo 199 C.P.M.P. il quale andava interpretato in senso costituzionalmente orientato, come già aveva fatto questa Corte.

Conseguentemente, non poteva configurarsi il concorso formale dei reati ritenuto, invece, dal giudice di prime cure.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione, osservando che il giudice aveva motivato in ordine alla carenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 129 C.P.P. utilizzando una mera clausola di stile e che, in ogni caso, mancando per la violenza sessuale la querela e, comunque, qualsivoglia espressa istanza di punizione, l’esclusione del reato militare connesso non consentiva la procedibilità di ufficio.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato.

Occorre preliminarmente osservare che, come rilevato in ricorso e nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di ricorso possono essere condivise.

Invero, l’articolo 199 C.P.M.P. cosi recita: “le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”.

Il contestato articolo 195 C.P.M.P., che sanziona la violenza contro inferiore, è contenuto nel capo quarto del codice militare.

Il menzionato articolo 199 è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, superando un diverso precedente indirizzo (Sez. I n. 13214, 6 ottobre 1989) alla luce dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 367 del 2001.

Si è così precisato che la clausola di esclusione del reato opera in tutti i casi in cui difetti una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l’autore del fatto ed il servizio militare, giungendo alla conclusione che rientrano tra le “cause estranee al servizio” quelle che esulano dall’attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, alla stessa siano collegate in modo del tutto occasionale, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dall’illecito (Sez. I n. 19425, 15 maggio 2008; Sez. I n. 16416, 2 maggio 2005; Sez. I n. 41703, 12 dicembre 2002).

Nella fattispecie, a prescindere dalla circostanza che l’applicabilità della clausola di esclusione era stata ritenuta già all’atto della contestazione del reato, posto che la rubrica reca l‘espressa indicazione dell’articolo 199 C.P.M.P., la stessa descrizione dei fatti evidenzia la assoluta estraneità della condotta posta in essere dal ricorrente rispetto al grado ricoperto, alle funzioni ed al servizio svolti da entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda.

La circostanza che il reato militare, per le ragioni in precedenza indicate, debba ritenersi insussistente, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla procedibilità per il reato di violenza sessuale.

Invero opera, nella fattispecie, il disposto di cui all’articolo 609 septies. comma quarto, n. 3 C.P. in quanto, in ogni caso, il ricorrente al momento del fatto era nell’esercizio delle proprie funzioni di sottufficiale dell’Esercito.

Ciò posto, deve anche rilevarsi che l’annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso determina il venir meno dell’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice e che contemplava anche il reato militare, relativamente al quale è stato disposto l’aumento di pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 D.Lv. vo 196/2003 in quanto disposto d’ufficio.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 207 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il giudizio ha ad oggetto la procedura di gara relativa all’affidamento dei servizi socio assistenziali per il periodo settembre 2008 – agosto 20011 per un importo a base d’asta di 2.031.000 euro circa.

Il criterio di aggiudicazione prescelto era l’offerta economicamente più vantaggiosa, articolata in 40 punti per la componente economica e 60 per quella qualitativa dell’offerta.

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Cooperativa V. reputando fondata la censura con la quale era stata sottoposta a critica la formula aritmetica definita al punto 7.2. del disciplinare.

2. L’appello è fondato.

2.1. Occorre muovere dalla preliminare considerazione che la gara in parola concerne i servizi socioassistenziali, inclusi nell’all. II B del codice dei contratti pubblici, come tali non soggetti, ai sensi del disposto dell’art 20 della medesima normativa, all’applicazione dell’art. 83 del codice, e segnatamente all’applicazione delle metodologie di valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa dettate dalle normativa richiamate dall’ultimo comma di detta ultima prescrizione (DPCM 13 marzo 1999, n. 117 e DPCM 18 novembre 2005).

Giova osservare, a confutazione dei rilievi critici riproposti al riguardo in sede di appello dall’originaria ricorrente, che non è sostenibile la tesi del recepimento spontaneo, in sede di autovincolo amministrativo, delle regole di cui all’art. 83 cit, risultando inequivoca la volontà dell’amministrazione, esplicitata in seno alla lex specialis, di dettare una diversa e specifica formula matematica per l’attribuzione del punteggio volto ad apprezzare la componente economica dell’offerta.

2.2. Escluso, alla stregua delle considerazioni che precedono, che la formula matematica oggetto di contestazione sia contrasto con la normativa primaria e con la disciplina di gara, resta da verificare se detto criterio sia in contrasto con i limiti posti, sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, all’esplicazione del potere discrezionale che compete, in subiecta materia, alla stazione appaltante.

Si deve rammentare che la formula in esame calibra il punteggio moltiplicando il ribasso offerto per il rapporto tra 40 (ossia il numero massimo di punti spettante per la componente economica dell’offerta) ed il ribasso massimo.

La Sezione, andando di contrario avviso rispetto al Primo Giudice, reputa che il criterio prescelto dall’amministrazione sia esente dalle censure mosse dal Giudice di primo grado.

Giova, infatti, rammentare che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione aggiudicatrice può scegliere gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione"(cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 28). Ne deriva che, in sede di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è illegittima la valutazione dell’elemento prezzo con criterio matematico, a patto che esso sia reso trasparente ed intellegibile e che sia caratterizzato dalla proporzionalità.

Nella specie il rispetto dei canoni della trasparenza e dell’intellegibilità è assicurato dall’inequivoca formulazione del disciplinare di gara che metteva le imprese nelle condizioni di calibrare l’offerta nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dall’applicazione della formula matematica prescelta.

La Sezione reputa, altresì, che il criterio in parola superi indenne il controllo di ragionevolezza, posto che la decisione di calibrare il punteggio per l’offerta economica in funzione del ribasso offerto, attribuendo il punteggio apicale al ribasso massimo e riconoscendo un punteggio proporzionalmente inferiore, nei sensi prima rammentati, ai ribassi meno consistenti, mira allo scopo di utilizzare integralmente il tetto dei quaranta punti spettante per il profilo economico e di incentivare i ribassi con un meccanismo di carattere premiale.

La decisione di differenziare i punteggi rapportando i ribassi e non i prezzi in senso assoluto risulta, quindi, espressione non irragionevole della lata discrezionalità che compete, in assenza di vincoli normativi, alla stazione appaltante.

Si deve soggiungere che detta discrezionalità non è contestabile neanche sotto profilo della contraddittorietà rispetto alla scelta di attribuire prevalenza (sessanta punti su cento) alla componente qualitativa dell’offerta, atteso che detta preponderanza non incide sulla possibile introduzione di meccanismi volti alla valorizzazione del restante e rilevante punteggio spettante per l’offerta economica con il rammentato apprezzamento proporzionale dei ribassi.

3. L’appello deve essere quindi accolto.

Ne consegue la reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 5771 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27.10.2006, B.M.A. adiva la Corte di appello di Lecce chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 20.04 – 28.06.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, la somma di Euro 3.580,00, con interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.109,51 e distratte in favore del difensore antistatario avv.to Mario Orlando Candiano. La Corte osservava e riteneva in sintesi:

che la B. aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo civile in tema di rimborso di spese di spedalità (Euro 5.670,00), da lei introdotto contro la Regione Puglia e la Asl A/(OMISSIS), dinanzi al Tribunale di Bari, il 26.01.2001, assegnato dapprima alla seconda sezione civile, poi alla sezione lavoro ed ancora pendente in primo grado che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in anni 3 e mesi 7, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato all’attualità nella misura di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo, tenuto conto della non rilevante (ma neppure irrisoria) aspettativa economica della B..

Avverso questo decreto la B. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 22.04.2008 al Ministero della Giustizia.

All’udienza pubblica del 20.10.2010 veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, debitamente attuata dalla B. ed all’esito della quale l’Amministrazione intimata resisteva con controricorso.
Motivi della decisione

Con il ricorso la B. denuncia:

1. "Omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo ( art. 360 c.p.c., n. 5); Violazione dell’art. 2729 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" conclusivamente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ponendo i seguenti quesiti di diritto:

a) E’ presumibile che la posta in gioco sia rilevante nel caso di una persona anziana e pensionata (apodittico peraltro risulta nata nel 1927), la quale agisce per il rimborso di ingenti spese ospedaliere? b) Deve il giudice nazionale tenere conto della natura della causa per la misura dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001? Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. precisa che il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa consiste nell’aver valutato di poco conto la "posta in gioco" nel procedimento presupposto e non considerato la natura della causa.

2. "Violazione degli artt. 1 e 2 della convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2 per ingiustificato ed eccessivo scostamento dagli standards di liquidazione operati dalla CEDU. Insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo controverso ( art. 360 c.p.c., n. 5)", ponendo i seguenti quesiti di diritto:

a) Ne caso di specie, viola l’art. 6 della Convenzione e la L. n. 89 del 2001, art. 2 una liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo? b) Doveva il giudice di merito tenere conto della natura assistenziale della causa e del suo rilevante interesse? 3. "Incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a per violazione degli artt. 117 e 111 Cost. e degli artt. 2 e 3 Cost.. Motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", con riguardo al riferimento del liquidato indennizzo al solo periodo di ritardo irragionevole di durata del processo presupposto. Pone conclusivamente il seguente quesito di diritto:

a) E’ manifestamente fondata l’eccezione di incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2 per violazione degli artt. 117 e 111 Cost. e degli artt. 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo? Con i tre motivi, che strettamente connessi consentono esame unitario, la ricorrente si duole dell’inadeguatezza dell’indennizzo accordatole, dell’omessa valutazione della rilevanza della posta in gioco e della natura della causa e, comunque, dell’assenza di motivazione in ordine all’esigua quantificazione dell’indennizzo.

Assume che quanto liquidato è notevolmente inferiore ai parametri CEDU, sottolineando anche che il danno da lei subito avrebbe dovuto non considerarsi di lieve entità, stante la considerevole posta in gioco, inerente al rimborso di ingenti spese ospedaliere, ed il fatto che era anziana e fruente di sola pensione. Essenzialmente sostiene che l’equa riparazione avrebbe dovuto esserle accordata in base ad un importo unitario annuo superiore e segnatamente elevato sino ad Euro 2.000,00, avuto riguardo a dette peculiarità del caso ed ai parametri CEDU, sollevando anche la questione di costituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2 che impone di determinarla in riferimento al solo periodo d’incongruo ritardo in luogo di ciascun anno di durata del processo presupposto.

Le censure non hanno pregio.

En primo luogo la Corte di merito, attenendosi a quanto disposto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale (in tema, cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844; 200803716), legittimamente non ha correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo ma al solo periodo di durata eccedente il ragionevole. Al riguardo questa Corte, per condivisibili ragioni che la B. non appare contrastare con nuovi e decisivi argomenti contrari, ha anche già ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, della citata norma nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata; non ha, infatti, ritenuto ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, posto sia che, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo, e sia che diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati (cfr. cass. 200921840).

Nella specie, inoltre, il giudice di merito nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, ha non solo espressamente ed argomentatamente tenuto conto della particolare incidenza che la natura della controversia comportava sulla situazione della B., ragionevolmente non ritenendo nè irrisoria nè particolarmente rilevante l’aspettativa economica dell’istante (in tema, cfr tra le altre, cass. 200917684), evidenziando l’entità del credito da lei azionato, ma anche conclusivamente ed ineccepibilmente accordato un indennizzo per il sofferto danno non patrimoniale motivatamente aderente al parametro minimo CEDU. D’altra parte, l’attribuzione di una somma maggiore postulava che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, fosse stato maggiore; e conseguentemente la critica della decisione sul punto non poteva fondarsi sulla mera circostanza, peraltro smentita dal tenore della pronuncia, che la decisione non è stata motivata, ma doveva avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte sul punto nel giudizio di merito, nella specie non evincibili, essendo le censure in questa sede affidate a generiche o apodittiche asserzioni (in tema cfr cass. 20086808; 200922869; 201001893; 201019054).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del B., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il B. al pagamento in favore del il Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.