Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto 12 maggio 1990 e date successive T.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Ravenna T. F..
Premesso di essere proprietario coltivatore diretto di due fondi acquistati nel 1985 e nel 1989 dalla propria madre L.C. e che quest’ultima nel maggio 1989 aveva ceduto – in violazione del diritto di prelazione spettantegli ex lege – la nuda proprietà di altro terreno confinante con i suoi a T.F., l’attore ha dichiarato di volere riscattare lo stesso, affermando di essere disposto al pagamento del corrispettivo corrisposto alla venditrice (pari a lire 57.570.000).
Costituitosi in giudizio T.F. ha eccepito che l’attore non aveva acquistato i terreni descritti nella citazione introduttiva, ma li aveva avuti in donazione dalla madre con atti privi dei requisiti di legge (stante l’assenza dei testimoni) ed ha chiesto, pertanto, da un lato, il rigetto della domanda attrice, dall’altro – in via riconvenzionale – fosse dichiarata la nullità degli atti di acquisto dei terreni da parte dell’attore con conseguente restituzione dei terreni stessi alla proprietaria L. C. che chiedeva di potere chiamare in causa.
Autorizzata la chiamata in causa della L. questa si è costituita chiedendo l’accoglimento della riconvenzionale spiegata dal figlio T.F..
Svoltasi l’istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 8 maggio 2001 ha accolto la domanda dei convenuti e, per l’effetto, dichiarato che gli atti intervenuti tra l’attore T. M. e L.C. dissimulavano vere e proprie donazioni – certo essendo che l’alienante non aveva ricevuto alcuna somma di danaro e aveva inteso dividere il proprio patrimonio tra i figli – ha dichiarato tali atti nulli e inefficaci, ordinando la restituzione dei terreni alla legittima proprietaria, rigettando, altresì, la domanda principale (di riscatto).
Gravata tale pronunzia dal soccombente T.M. nel contraddittorio di T.F. e di L.C. che, costituitisi in giudizio hanno chiesto il rigetto della proposta impugnazione, la Corte di appello di Bologna con sentenza 15 luglio 2005 – 13 gennaio 2006 in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha rigettato sia la domanda principale di T. M. che la riconvenzionale.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso – affidato a due motivi e illustrato da memoria – T.M. con atto 27 febbraio 2007.
Resistono, con controricorso illustrato da memoria T. F. e L.C..
Motivi della decisione
1. La sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione è stata depositata – in cancelleria – il 13 gennaio 2006 e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (2 marzo 2006) sì che il presente ricorso – ai sensi dell’art. 27, comma 2, di tale decreto – è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 360 e ss. cod. proc. civ. nella loro formulazione anteriore alle modifiche introdotte con detto testo normativo.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 1414, 1415, 1417, 2731 e ss. cod. civ., e insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 censurando – per quanto è dato comprendere dalla non precipua esposizione del motivo stesso – la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da T.F. e L.C. nei confronti di esso concludente (domanda, come accennato in parte espositiva, diretta a sentir dichiarare la nullità ed inefficacia degli atti di vendita 19 giugno 1985 e 22 maggio 1989 intervenuti tra l’alienante L.C. e l’acquirente T.M.).
Si osserva al riguardo, al ricorrente sta bene che la domanda riconvenzionale dell’avversario sia stata rigettata, ma gli preme segnalare che non deve venir compromessa quella validità ed efficacia traslativa inter partes proclamata dalla corte di merito, che sarà il giudice di rinvio, nel dispositivo della sentenza che auspichiamo sia chiamato a emettere, a doversi pronunciare comunque, quanto al tema della riconvenzionale del convenuto, sulla portata delle conseguenze dell’accoglimento delle eccezioni e dell’appello di T.M. e così della validità tra le persone dei contraenti dei due contratti di compravendita.
La sentenza impugnata – afferma ancora parte ricorrente – è anche censurabile per avere dichiarato che, pur spiegando i propri effetti traslativi tra i contraenti i contratti di cui ai due noti rogiti sono risultato di simulazione in quanto dissimulanti donazioni effettuate da L.C. a favore del figlio M., e ciò al pari di quanto avvenuto con l’analoga compravendita stipulata dalla L. con l’altro figlio F., come indicato nella stessa sentenza.
2. Il motivo è inammissibile.
L’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile.
Conseguentemente deve escludersi l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest’ultima possa dedursi un’implicita statuizione contraria all’interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato (Cass. 10 novembre 2008, n. 26921; Cass. 21 marzo 2008, n. 7697).
In altri termini l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicchè è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. 23 maggio 2008, n. 13371; Cass. 25 giugno 2010, n. 15353).
Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie la sentenza gravata, in riforma della pronunzia del primo giudice, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da T.F. nei confronti di T.M. è palese che era onere dell’odierno ricorrente T.M., nei cui confronti era stata spiegata la ricordata domanda riconvenzionale non limitarsi a dolersi di alcune espressioni (peraltro generiche) contenute nella parte motiva della sentenza stessa, ma indicare – altresì – puntualmente, quale fosse il pregiudizio derivante ad esso concludente da quelle frasi (dopo aver dimostrato, altresì, che le espressioni censurate erano – altresì – suscettibili di passare in cosa giudicata).
3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazioni e falsa applicazione della L. 8 gennaio 1979, n. 2, artt. 1 e seguenti, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere i giudici del merito rigettato la domanda di riscatto proposta da esso concludente per l’infondatezza della domanda perchè priva di qualsiasi prova in ordine sia alle condizioni per il sorgere dell’azione sia ai requisiti richiesti.
4. Il motivo non può trovare accoglimento.
A prescindere dal considerare che la L. 8 gennaio 1979, n. 2 (composta da un articolo unico) si limita a interpretare autenticamente alcune disposizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 di cui non ha fatto in alcun modo applicazione la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione (sì che il suo richiamo è assolutamente inconferente al fine di pervenire alla cassazione della sentenza impugnata) si osserva che – come assolutamente pacifico – i requisiti indicati dal combinato disposto di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, commi 2 e 3 per il sorgere del diritto di prelazione in capo al proprietario di fondi confinanti con quelli in vendita devono tutti coesistere, senza che sia sufficiente – per il sorgere del diritto di prelazione e, ove questa sia stata impedita, il diritto di riscatto – la esistenza di uno (o solo di alcuni) di essi (cfr., ad esempio, Cass. 2 marzo 2010, n. 4934).
Pacifico quanto sopra si osserva:
– da un lato, che nella specie i giudici hanno evidenziato, tra l’altro, che il retraente – gravato dal relativo onere – non aveva dedotto, nè dimostrato che sul fondo oggetto di retratto non fossero insediati coltivatori diretti;
– dall’altro, che in sede di ricorso parte ricorrente non ha censurato in alcun modo tale accertamento.
E’ palese, per l’effetto, la inammissibilità del motivo in esame.
Anche nella eventualità, infatti, fossero fondati i rilievi – sommariamente e genericamente esposti in ricorso – quanto alla esistenza in capo al ricorrente degli altri requisiti di legge per il sorgere del diritto di prelazione è palese che non essendo stato censurato l’accertamento cui sopra si è fatto riferimento mai potrebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata.
Il tutto a prescindere dal considerare:
– da un lato, che ai fini dell’esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario confinante, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l’attività di agricoltore, atteso che l’intento perseguito dal legislatore contrariamente a quanto pare supponga la difesa dell’odierno ricorrente è l’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima e non l’acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
– dall’altro, che la qualità di coltivatore diretto non può desumersi da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziar (Cass. 27 gennaio 2010, n. 1712);
– da ultimo, che la prelazione agraria in favore del proprietario del terreno confinante con il fondo offerto in vendita postula la durata almeno biennale della diretta coltivazione del detto terreno confinante, quale requisito i cui estremi temporali non risultano integrati ove tale coltivazione avvenga da epoca inferiore al biennio rispetto all’atto di vendita del fondo soggetto alla prelazione (Cass. 16 giugno 2005, 12963; Cass. 10 novembre 1993, n. 11095) e nella specie è certo – oltre ogni ragionevole dubbio – che l’odierno ricorrente ha acquistato il fondo confinante con quello in vendita non solo nello stesso giorno in cui detto fondo è stato venduto, ma con atto rogato successivamente alla prima vendita;
– infine, che i giudici del merito hanno accertato – in linea di fatto – che i due fondi non sono confinanti atteso che sono separati da una zona evidenziata in azzurro nell’atto di compravendita, rimasta di proprietà della venditrice L. (e il ricorrente, per l’effetto, onde superare detto accertamento non poteva limitarsi a invocare la indicazione dei confinanti contenuta nell’atto di acquisto, ma doveva impugnare con il mezzo della revocazione la sentenza impugnata).
5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.300,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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