Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6558 Opere pubbliche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata come da avviso dato all’odierna camera di consiglio alle parti presenti, tenuto conto che la limitazione della domanda cautelare alla statuizione del Tar sulle spese di giudizio non limita il potere del giudice di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso la sua esclusione dalla gara indetta dal comune di Trani per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media "G. Rocca", condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio;

Ritenuto che il ricorso in appello deve essere respinto per le seguenti ragioni:

a) l’offerta della ricorrente conteneva nella lista delle lavorazioni il ribasso anche dei costi di sicurezza, che non è invece consentito dal bando e dalla legge;

b) in presenza di un offerta contenente il ribasso dei costi di sicurezza non vi è alcuno spazio per applicare l’art. 90 del d.P.R. n. 554/99 o per procedere alla richiesta di integrazioni, trattandosi di un vizio insuscettibile di sanatoria o di correzione da parte della Commissione sulla base di altri elementi dell’offerta e che non può essere giustificato sulla base di una asserita poca chiarezza del bando, che invece escludeva espressamente dal ribasso i costi di sicurezza;

c) il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato con riferimento alla sopradescritta causa di esclusione e, in assenza di una conclusione della gara con l’aggiudicazione definitiva alla ricorrente, non possono essere applicate le norme procedimentali, invocate dalla ricorrente;

d) la quantificazione delle spese di giudizio, alla cui rifusione è stata condannata la ricorrente, non è avvenuta, come sostenuto in appello, in violazione delle tariffe previste dal d.m. n. 127/04, in quanto, applicando lo scaglione delle tariffe relativo al valore dell’offerta presentata e computando il valore medio di dette tariffe, si perviene ad una somma anche superiore a quella liquidata dal Tar (la ricorrente erroneamente applica le tariffe per un valore indeterminato della causa, peraltro nella misura minima prevista);

Ritenuto che nulla deve essere disposto per le spese del giudizio di appello, in assenza di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9447 Assicurazione della responsabilità civile

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Svolgimento del processo

S.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Catania, ha rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti della Compagnia Tirrena di Assicurazioni in l.c.a., in giudizio anche in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS).

Gli intimati non si sono costituiti.

Il giudice di appello ha ritenuto che lo S., trasportato sul mezzo di C.S., non potesse vantare alcun diritto nei confronti dell’Assicurazione del danneggiante, essendo l’evento anteriore all’entrata in vigore della L. 19 febbraio 1992, n. 142, nè sul caso in esame avrebbe alcuna influenza la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 1991.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, art. 4, lett. a) e art. 18, siccome novellata dalla L. n. 39 del 1977 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l’obbligo assicurativo ed in prò di tutti i trasportati; esclusioni; titolarità della azione diretta/inopponibilità di eccezioni contrattuali", assumendo che, benchè il sinistro si sia verificato nel 1991, la garanzia assicurativa deve intendersi estesa anche alle persone trasportate, quanto meno nel caso di incidente stradale causato da un particolare tipo di veicolo (autoarticolato) per il quale il codice della strada previgente e l’attuale richiedono la presenza di due autisti con funzione di alternanza e reciproca collaborazione.

In subordine lamenta la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost..

1.1. Il primo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 2, ha introdotto – in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ. – la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142.

Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri (Cass. SSUU 16 marzo 2009 n. 6316).

Lo S., dunque, ha azione diretta nei confronti della Tirrena.

2.- Resta assorbito il secondo motivo, relativo alle spese.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e/o falsa applicazione del dettato di cui all’art. 112 c.p.c. nonchè degli artt. 1292, 2043 e 2054 c.c.", ed il vizio di motivazione, dolendosi della mancata decisione del giudice di appello in ordine alla domanda proposta nei confronti del C..

3.1.- Il terzo motivo è infondato. Il giudice di appello, che decideva sull’appello principale proposto dalla Tirrena e sull’appello incidentale dello S., ha correttamente (in rito) riformato la sentenza impugnata rigettando "la domanda proposta dallo S. nei confronti della Compagnia appellante", nè aveva alcun onere di pronunciarsi anche quanto al C., nei cui confronti la sentenza impugnata era passata in giudicato.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge, della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale relativo al quantum, formulando i seguenti quesiti di diritto: "Non ha errato la Corte Territoriale applicando il disposto di cui all’art. 331 c.p.c., comma 2?"; "Non ha errato la C.d.A. a disattendere l’appello incidentale, redatto e motivato in maniera esaustiva e stringente secondo i dettami di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.?"; "Non ha errato la Corte rigettando la richiesta di modifica del capo di domanda in punto quantum, essendo stato DOCUMENTALMENTE superato l’onere di cui all’art. 2697 c.c.?".

4.1.- Il quarto motivo è inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di sentenza depositata il 1/7/06. A parte che l’appello incidentale è stato dichiarato inammissibile e non, come si ricava dal terzo quesito, rigettato, sono comunque inammissibili anche il primo e secondo quesito, che si risolvono nella domanda se sia stata o no ben applicata una determinata norma di legge, senza alcun riferimento, in quesito, alla fattispecie concreta (Cass. SSUU ord. 5 febbraio 2008 n. 2658) 5.- Il ricorso va pertanto accolto quanto al primo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla corte di Appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigettati il terzo e quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-02-2013, n. 7786 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 06/09/2012 il Tribunale di Trieste ha respinto l’appello proposto dal P.m. presso il Tribunale di Gorizia avverso l’ordinanza con la quale il Gip di quell’ufficio aveva rigettato la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di L.B. in relazione al reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti e ad alcune fattispecie di cessione di sostanze stupefacenti.

Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Gorizia con il quale si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha escluso l’emissione della misura per il delitto di importazione, per aver ritenuto l’azione compiuta in continuità formale con la successiva detenzione. Secondo il ricorrente sarebbe stata omessa al riguardo la valutazione del caso di specie, ove l’importatore risulta aver introdotto la droga sul nostro territorio, senza eseguire immediatamente la cessione cui tale ingresso era finalizzato.

L’attività risulta realizzata solo dopo alcune ore di permanenza in esercizi pubblici, circostanza che realizza lo lato temporale e finalistico che, per costante giurisprudenza, autorizza l’autonoma contestazione, ricostruzione immotivatamente disattesa nel provvedimento impugnato.

Quanto all’ulteriore delitto di cessione consumata in favore di due persone che avevano riferito di plurimi acquisti effettuati in epoca pregressa dall’imputato, in relazione al quale è stata esclusa l’applicazione della misura, si osserva che i giudici di merito hanno individuato il motivo della decisione nella mancanza di riscontri alle dichiarazioni degli acquirenti, omettendo di considerare che in questa fase non deve ricercarsi la certezza, ma l’elevata probabilità dell’accusa. Si deduce che nella specie le dichiarazioni oltre che essere specifiche, ricevono una conferma indiretta dalla presenza di intense comunicazioni telefoniche e di testo tra le parti a ridosso degli scambi, e risultano ulteriormente confermate dalle richieste estorsive formulate dall’indagato nei confronti di uno degli acquirenti, ritenute assistite da sufficienti indizi da parte del Gip e costituiscono il logico contesto delle pretese economiche, in quanto correlate agli illeciti traffici.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La motivazione del provvedimento impugnato ha compiutamente dato conto delle ragioni di fatto sulla base delle quali si è negata autonomia al delitto di importazione, per effetto della correlata cessione, operando un chiaro riferimento alla continuità d’azione desumibile dall’introduzione della merce solo a seguito di contatti con gli acquirenti della sostanza.

In argomento si deve ricordare che l’unitarietà dell’azione richiede: a) che le diverse attività rilevanti per la disposizione incriminatrice abbiano stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (per tutte, v da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 9477 del 11/12/2009, dep. 10/03/2010, imp. Pintori, Rv.

246404).

Qualora, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano finalistico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati; unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (v. Cass., Sez. 5, 11 aprile 2000, Spadoni ed altro).

Il ricorrente, non superando gli elementi di fatto evidenziati nel provvedimento, fonda la ritenuta autonomia valutativa dell’importazione sulla presenza di uno lato temporale tra l’ingresso in Italia e la cessione, omettendo di individuare sia gli elementi di fatto sui quali tali allegazione è fondata, sia di specificare l’autonomia di tale modalità operativa rispetto a quanto già concordato con gli acquirenti prima della partenza dal suolo straniero.

Da tale allegazione scaturisce quindi l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, non risultando dimostrata, sulla base dell’indicazione degli atti rilevanti a tal fine, la cesura determinativa tra ingresso della sostanza e sua cessione a terzi.

Peraltro tale autonomia potrebbe assumere autonomo rilievo solo ove fosse possibile dimostrare l’esecuzione di una consegna non previamente programmata, ipotesi che non risulta tracciata nel ricorso, in assenza della quale anche l’indimostrato decorso di un certo numero di ore non potrebbe acquisire valenza dimostrativa dell’autonomia ideativa.

3. Analogamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto il Tribunale risulta aver fatto buon governo delle norme in materia di valutazione indiziaria, nella parte in cui ha escluso di essere in possesso di riscontri alle dichiarazioni degli acquirenti, per quel che riguarda le cessioni realizzate in epoche pregresse.

Nel ricorso si richiama la presenza di elementi utilizzabili a tal fine, privi dei requisiti della specificità, poichè, a fronte di pretesi acquisti pregressi si evoca un contesto di debito dei dichiaranti, non giustificabile altrimenti, o la presenza di frequenti comunicazioni telefoniche, che fanno inesorabile riferimento ad epoche diverse rispetto alle indicate cessioni, e conseguentemente non sono idonee ad essere valutate quale riscontro di attività pregresse.

Si è autorevolmente chiarito riguardo all’incisività dei riscontri richiesti anche in sede di valutazione indiziaria (Sez. U, Sentenza n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, imp. Spennato, Rv. 234598) che essi debbono possedere carattere individualizzante, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione dello specifico fatto-reato al soggetto destinatario, mentre nel ricorso si richiamano elementi che corroborano il contesto dei rapporti tra le parti, non le indicazioni relative all’epoca ed alla natura dei rapporti pregressi, tali quindi da non consentire neppure lo svolgimento del giudizio di elevata probabilità della responsabilità richiesto in questa fase processuale.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13684

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Svolgimento del processo

Con atto 12 maggio 1990 e date successive T.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Ravenna T. F..

Premesso di essere proprietario coltivatore diretto di due fondi acquistati nel 1985 e nel 1989 dalla propria madre L.C. e che quest’ultima nel maggio 1989 aveva ceduto – in violazione del diritto di prelazione spettantegli ex lege – la nuda proprietà di altro terreno confinante con i suoi a T.F., l’attore ha dichiarato di volere riscattare lo stesso, affermando di essere disposto al pagamento del corrispettivo corrisposto alla venditrice (pari a lire 57.570.000).

Costituitosi in giudizio T.F. ha eccepito che l’attore non aveva acquistato i terreni descritti nella citazione introduttiva, ma li aveva avuti in donazione dalla madre con atti privi dei requisiti di legge (stante l’assenza dei testimoni) ed ha chiesto, pertanto, da un lato, il rigetto della domanda attrice, dall’altro – in via riconvenzionale – fosse dichiarata la nullità degli atti di acquisto dei terreni da parte dell’attore con conseguente restituzione dei terreni stessi alla proprietaria L. C. che chiedeva di potere chiamare in causa.

Autorizzata la chiamata in causa della L. questa si è costituita chiedendo l’accoglimento della riconvenzionale spiegata dal figlio T.F..

Svoltasi l’istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 8 maggio 2001 ha accolto la domanda dei convenuti e, per l’effetto, dichiarato che gli atti intervenuti tra l’attore T. M. e L.C. dissimulavano vere e proprie donazioni – certo essendo che l’alienante non aveva ricevuto alcuna somma di danaro e aveva inteso dividere il proprio patrimonio tra i figli – ha dichiarato tali atti nulli e inefficaci, ordinando la restituzione dei terreni alla legittima proprietaria, rigettando, altresì, la domanda principale (di riscatto).

Gravata tale pronunzia dal soccombente T.M. nel contraddittorio di T.F. e di L.C. che, costituitisi in giudizio hanno chiesto il rigetto della proposta impugnazione, la Corte di appello di Bologna con sentenza 15 luglio 2005 – 13 gennaio 2006 in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha rigettato sia la domanda principale di T. M. che la riconvenzionale.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso – affidato a due motivi e illustrato da memoria – T.M. con atto 27 febbraio 2007.

Resistono, con controricorso illustrato da memoria T. F. e L.C..

Motivi della decisione

1. La sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione è stata depositata – in cancelleria – il 13 gennaio 2006 e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (2 marzo 2006) sì che il presente ricorso – ai sensi dell’art. 27, comma 2, di tale decreto – è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 360 e ss. cod. proc. civ. nella loro formulazione anteriore alle modifiche introdotte con detto testo normativo.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 1414, 1415, 1417, 2731 e ss. cod. civ., e insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 censurando – per quanto è dato comprendere dalla non precipua esposizione del motivo stesso – la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da T.F. e L.C. nei confronti di esso concludente (domanda, come accennato in parte espositiva, diretta a sentir dichiarare la nullità ed inefficacia degli atti di vendita 19 giugno 1985 e 22 maggio 1989 intervenuti tra l’alienante L.C. e l’acquirente T.M.).

Si osserva al riguardo, al ricorrente sta bene che la domanda riconvenzionale dell’avversario sia stata rigettata, ma gli preme segnalare che non deve venir compromessa quella validità ed efficacia traslativa inter partes proclamata dalla corte di merito, che sarà il giudice di rinvio, nel dispositivo della sentenza che auspichiamo sia chiamato a emettere, a doversi pronunciare comunque, quanto al tema della riconvenzionale del convenuto, sulla portata delle conseguenze dell’accoglimento delle eccezioni e dell’appello di T.M. e così della validità tra le persone dei contraenti dei due contratti di compravendita.

La sentenza impugnata – afferma ancora parte ricorrente – è anche censurabile per avere dichiarato che, pur spiegando i propri effetti traslativi tra i contraenti i contratti di cui ai due noti rogiti sono risultato di simulazione in quanto dissimulanti donazioni effettuate da L.C. a favore del figlio M., e ciò al pari di quanto avvenuto con l’analoga compravendita stipulata dalla L. con l’altro figlio F., come indicato nella stessa sentenza.

2. Il motivo è inammissibile.

L’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile.

Conseguentemente deve escludersi l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest’ultima possa dedursi un’implicita statuizione contraria all’interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato (Cass. 10 novembre 2008, n. 26921; Cass. 21 marzo 2008, n. 7697).

In altri termini l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;

sicchè è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. 23 maggio 2008, n. 13371; Cass. 25 giugno 2010, n. 15353).

Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie la sentenza gravata, in riforma della pronunzia del primo giudice, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da T.F. nei confronti di T.M. è palese che era onere dell’odierno ricorrente T.M., nei cui confronti era stata spiegata la ricordata domanda riconvenzionale non limitarsi a dolersi di alcune espressioni (peraltro generiche) contenute nella parte motiva della sentenza stessa, ma indicare – altresì – puntualmente, quale fosse il pregiudizio derivante ad esso concludente da quelle frasi (dopo aver dimostrato, altresì, che le espressioni censurate erano – altresì – suscettibili di passare in cosa giudicata).

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazioni e falsa applicazione della L. 8 gennaio 1979, n. 2, artt. 1 e seguenti, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere i giudici del merito rigettato la domanda di riscatto proposta da esso concludente per l’infondatezza della domanda perchè priva di qualsiasi prova in ordine sia alle condizioni per il sorgere dell’azione sia ai requisiti richiesti.

4. Il motivo non può trovare accoglimento.

A prescindere dal considerare che la L. 8 gennaio 1979, n. 2 (composta da un articolo unico) si limita a interpretare autenticamente alcune disposizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 di cui non ha fatto in alcun modo applicazione la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione (sì che il suo richiamo è assolutamente inconferente al fine di pervenire alla cassazione della sentenza impugnata) si osserva che – come assolutamente pacifico – i requisiti indicati dal combinato disposto di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, commi 2 e 3 per il sorgere del diritto di prelazione in capo al proprietario di fondi confinanti con quelli in vendita devono tutti coesistere, senza che sia sufficiente – per il sorgere del diritto di prelazione e, ove questa sia stata impedita, il diritto di riscatto – la esistenza di uno (o solo di alcuni) di essi (cfr., ad esempio, Cass. 2 marzo 2010, n. 4934).

Pacifico quanto sopra si osserva:

– da un lato, che nella specie i giudici hanno evidenziato, tra l’altro, che il retraente – gravato dal relativo onere – non aveva dedotto, nè dimostrato che sul fondo oggetto di retratto non fossero insediati coltivatori diretti;

– dall’altro, che in sede di ricorso parte ricorrente non ha censurato in alcun modo tale accertamento.

E’ palese, per l’effetto, la inammissibilità del motivo in esame.

Anche nella eventualità, infatti, fossero fondati i rilievi – sommariamente e genericamente esposti in ricorso – quanto alla esistenza in capo al ricorrente degli altri requisiti di legge per il sorgere del diritto di prelazione è palese che non essendo stato censurato l’accertamento cui sopra si è fatto riferimento mai potrebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata.

Il tutto a prescindere dal considerare:

– da un lato, che ai fini dell’esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario confinante, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l’attività di agricoltore, atteso che l’intento perseguito dal legislatore contrariamente a quanto pare supponga la difesa dell’odierno ricorrente è l’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima e non l’acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto;

– dall’altro, che la qualità di coltivatore diretto non può desumersi da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziar (Cass. 27 gennaio 2010, n. 1712);

– da ultimo, che la prelazione agraria in favore del proprietario del terreno confinante con il fondo offerto in vendita postula la durata almeno biennale della diretta coltivazione del detto terreno confinante, quale requisito i cui estremi temporali non risultano integrati ove tale coltivazione avvenga da epoca inferiore al biennio rispetto all’atto di vendita del fondo soggetto alla prelazione (Cass. 16 giugno 2005, 12963; Cass. 10 novembre 1993, n. 11095) e nella specie è certo – oltre ogni ragionevole dubbio – che l’odierno ricorrente ha acquistato il fondo confinante con quello in vendita non solo nello stesso giorno in cui detto fondo è stato venduto, ma con atto rogato successivamente alla prima vendita;

– infine, che i giudici del merito hanno accertato – in linea di fatto – che i due fondi non sono confinanti atteso che sono separati da una zona evidenziata in azzurro nell’atto di compravendita, rimasta di proprietà della venditrice L. (e il ricorrente, per l’effetto, onde superare detto accertamento non poteva limitarsi a invocare la indicazione dei confinanti contenuta nell’atto di acquisto, ma doveva impugnare con il mezzo della revocazione la sentenza impugnata).

5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.300,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 6 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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